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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/05/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6409/2018 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 6409
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2018
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 1218/2018 (R.G. 5019/2018)
TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 06.11.1942 ed ivi residente alla Salita Quisisana n. 68, rappresentato e di-
feso dall'avv. Alessandro Di Capua (C. F. ) – PEC C.F._2 Email_1
ed elett.te dom.to presso il suo studio in Castellammare Email_2
di Stabia (NA) al Corso Vittorio Emanuele n. 118,
-opponente -
E
1 (C.F. ), con sede in Castiglione della Pescaia (GR) Controparte_1 P.IVA_1
in Via San Benedetto Po n. 22, in qualità di mandataria all'incasso di CP_2
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giada Isidori (C.F.
[...] P.IVA_2
) – PEC ed C.F._3 Email_3
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonella Barba sito in Nocera
Inferiore (SA) in Via G. Matteotti n. 30,
-opposta-
NONCHE'
(p. iva - C.F. ), con sede le- Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4
gale in Milano in Piazza della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa, congiun-
tamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) C.F._4
– PEC ed Andrea Ornati (C.F. – Email_4 C.F._5
PEC con studio in La IA (SP) in Via Fontevivo n. 21/N e Email_5
con domicilio eletto in La IA in Via Paolo Emilio Taviani n. 170,
-interventrice-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva oppo- Parte_1
sizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1218/2018 emesso in data 28.08.2018 da
Questo Tribunale, su istanza di quale mandataria all'incasso di Controparte_1 [...]
con cui gli era stato ingiuntivo di pagare la somma complessiva di CP_4
€.17.670,81 oltre interessi legali, spese e competenze per la procedura monitoria.
Nel dettaglio in qualità di mandataria all'incasso di Controparte_1 CP_2
legittima titolare del credito a seguito di cessione da parte di AN Ifis
[...]
2 s.p.a., a sua volta cessionaria del credito da parte di , a sua volta Controparte_5
cessionaria del credito da IC AN, sulla premessa che: “con contratto
del 28/12/2001, IC AN concedeva al sig. un prestito finaliz- PT
zato all'acquisto di un televisore, con contestuale apertura di una linea di credito,
finanziando la somma di £ 3.220.000 (di cui £ 30.000 per spese di istruttoria), da
rimborsare in 12 rate mensili da £ 268.330 cadauna. Con contratto del 6/12/2005,
IC AN concedeva al sig. l'apertura di una linea di Parte_1
credito, per un importo massimo autorizzato di € 2.900,00 e rimborso minimo men-
sile di € 30,00, che prevedeva un primo utilizzo per l'acquisto promozionale di un
TV color Philips al prezzo di € 2.190,00 oltre e 40,00 per istruttoria, per un totale
da rimborsare pari ad € 2.230,00 in 48 rate da € 46,45. La linea di credito veniva
concessa ad un TAN del 17,40% e ad un TAEG del 18,85%. Il primo utilizzo, invece,
prevedeva un TAEG del 00,88%. Con contratto di finanziamento del 5/12/2008,
IC AN concedeva al sig. un prestito personale di € 10.100,00 PT
(di cui € 100,00 per spese di istruttoria), oltre € 730,80 per premio assicurazione
sul credito ed € 4.860,40 per interessi sull'operazione, per un totale da rimborsare
di € 15.691,20 in n. 84 rate mensili da € 186,80 cadauna”, vista la maturata espo-
sizione debitoria complessiva di € 17.670,81 di , si determinava Parte_1
ad azionare il procedimento monitorio opposto.
In particolare, l'opponente eccepiva:
- di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione di estratti conto da parte di T_
, o chi per essi. In ogni caso, contestava l'in-
[...] CP_1 Controparte_2
tegrale contenuto degli estratti conto depositati dalla ricorrente, illegittimi, perché
contenenti fatti non veritieri e perché contrari alle norme che vietavano l'anatoci-
smo e l'usura. In particolare, contestava gli estratti ruoli dei contratti di cui al
3 ricorso, in quanto gli importi capitali erano stati interamente pagati e gli interessi non erano dovuti perché violavano il divieto di usura e anatocismo;
- la prescrizione;
- la nullità del D.I. per mancanza dell'estratto conto ex art 50 D. lgs. 385\93. Il
decreto ingiuntivo opposto era stato emesso in base ad un semplice “saldaconto”
del contratto di conto corrente (di cui all'art 102 del r.d.l. 375\36, ora abrogato),
privo della completezza delle informazioni relativamente al periodo contabilizzato.
Infatti, il documento contabile, posto a fondamento del ricorso per decreto ingiun-
tivo, non riportava in modo chiaro e completo la asserita situazione del PT
nell'evolversi del periodo in oggetto;
- il divieto di anatocismo;
l'eccezione di integrale pagamento e, in via gradata, la ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c.;
- la non debenza di interessi, neanche al tasso legale, per contratto e per supera-
mento del tasso soglia usura ex L. 108\1996.
Concludeva chiedendo: “di rigettare tutte le eccezioni e domande della ricorrente
siccome infondate in fatto ed in diritto;
di accertare e dichiarare la prescrizione
dei diritti relativi ai contratti;
di accertare e dichiarare la mancanza del presuppo-
sto dell'art 50 D. lgs. 385\93; di accertare l'invalidità e\o l'inefficacia della clau-
sola relativa alla capitalizzazione degli interessi e per l'effetto, revocare il D.I. op-
posto e, una volta ricalcolata l'effettiva somma di cui sarebbe creditore la società
opposta, accertare estinta ogni obbligazione nei suoi confronti oppure condannare
l'opposta alla restituzione di quanto pagato illegittimamente a titolo di indebito ai
sensi dell'art. 2033 c.c.; di accertare la nullità e\o l'inefficacia delle pattuizioni
relative agli interessi praticati da parte opposta nei contratti di cui in narrativa ai
sensi della L.108\1996 e art. 1815, 2° comma, c.c., e, per l'effetto, azzerare gli
4 interessi e ridurre o ritenere azzerato l'ammontare del credito ingiunto oppure con-
dannare l'opposta alla restituzione di quanto pagato illegittimamente a titolo di
indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c.; di condannare l'opposta alla refusione delle
spese e compensi, spese Generali 15%, cpa e iva come per legge, con attribuzione
al difensore anticipatario”.
In data 14.06.2019 si costituiva in qualità di mandataria all'in- Controparte_1
casso di contestando ed impugnando in toto l'opposizione. Controparte_2
Concludeva chiedendo: “in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione
passiva di in merito alle domande di condanna formulate da Controparte_1
controparte; concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex
art. 648 c.p.c.; nel merito: in via principale, rigettare integralmente l'opposizione
avversaria in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata e, per
l'effetto, confermare in ogni parte il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata,
in denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare l'obbligo
pecuniario a carico dell'opponente e, per l'effetto, condannare lo stesso al paga-
mento in favore dell'esponente dell'importo di euro € 17.670,81 salvo la diversa
somma che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal
05.09.2012, relativamente ai contratti del 28.12.2001 e del 6.12.2005, al saldo ed
interessi legali dal 6.11.2012, con riferimento al contratto del 5.12.2008, al saldo;
nella denegata ipotesi in cui venisse dichiarata la nullità dei contratti di finanzia-
mento intercorsi tra le parti, o delle clausole contrattuali inerenti l'applicazione di
interessi usurari, condannare l'opponente al pagamento in favore di CP_1
dell'intero capitale finanziato oltre a tutte le voci non dichiarate nulle al netto
[...]
degli eventuali acconti ricevuti oltre agli interessi legali da ogni singola scadenza
al saldo, rivalutazione monetaria e oneri di legge se dovuti;
in ogni caso, con
5 vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di
legge”.
Nel rispetto dei termini concessi, le parti depositavano le memorie istruttorie,
all'esito delle quali veniva disposta CTU contabile.
All'udienza del 18.09.2024, interveniva e si costituiva ri- Controparte_3
portandosi integralmente agli atti ed alle produzioni documentali già depositati dalla cedente, insistendo altresì in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate a mezzo dei precedenti atti, anche in udienza, dalla precedente titolare del credito. Chiedeva, in seguito al trasferimento del diritto con-
troverso ed alla costituzione dell'attuale titolare dello stesso, ex art. 111 c.p.c.,
l'estromissione della cedente.
Con provvedimento del 28.01.2025 il Tribunale assegnava la causa a sentenza con-
cedendo alle parti termini ex art.190 c.p.c..
Preliminarmente si rileva l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione ob-
bligatoria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013, con esito negativo. Consegue la procedibilità della domanda.
Va, inoltre, osservato che non può essere accolta la richiesta di estromissione dal giudizio dell'originaria opposta. Invero, per quanto riguarda la posizione proces-
suale dell'assunta cessionaria del credito ingiunto, va ricordato che la dedotta ces-
sione di credito, nel corso del processo, determina un'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso (Cass. 2242/2009), sicché il cessionario, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., assumerebbe la veste di interventore e l'estromissione del ce-
dente sarebbe consentita solo con il consenso di tutte le parti originarie. Nel caso di specie non risulta alcun consenso da parte dell'opponente all'estromissione dell'ori-
ginaria convenuta.
6 Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata per i motivi di seguenti indicati.
Sull'eccezione di prescrizione.
Per giurisprudenza costante, il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di finanziamento e per questo motivo non sono individuabili tante pre-
scrizioni per quante sono le rate, ma un unico termine di prescrizione decennale,
che decorre dalla scadenza dell'ultima rata (cfr., tra le altre, Cass. civ., sez. III, or-
dinanza 10.02.2023, n. 4232).
Come stabilito dalla Corte di Cassazione, dunque, il termine di prescrizione delle rate del finanziamento è decennale e non quinquennale e decorre dalla scadenza dell'ultima rata.
Invero, ha inoltre specificato la Corte di Cassazione che: “Inoltre, l'unicità del de-
bito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli
interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il
corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempi-
mento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4,
c.c. Infatti, il criterio informatore di tale ultima disposizione normativa è quello di
liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando esse siano periodiche, ossia
debbano essere soddisfatte periodicamente ad anno, od in termini più brevi, e, per-
tanto, dalla previsione di tale norma esula l'ipotesi di debito unico, rateizzato in
più versamenti periodici. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono
inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'ap-
plicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia
della prestazione principale che di quella degli interessi” (Cass. civ., sez. III, ordi-
nanza 10.02.2023, n. 4232).
7 Per i contratti n. 7107 del 25.02.2003 (linea di credito) e n. 5901 del 15.12.2005
(linea di credito), la prescrizione inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto (che nei due casi di specie è avvenuta in data 05.09.2012 - ultimo addebito in conto con revoca dell'affido), mentre per il contratto n. 7115 del 2008 (finanziamento) si fa presente che IC AN concedeva al un prestito personale di € PT
10.100,00 (di cui € 100,00 per spese di istruttoria), oltre € 730,80 per premio assi-
curazione sul credito ed € 4.860,40 per interessi sull'operazione, per un totale da rimborsare di € 15.691,20 in n. 84 rate mensili da € 186,80 cadauna, a decorrere dal
05.01.2009 sino al 05.12.2015.
Per tutti i motivi sopra esposti, in ogni caso, il credito azionato in via monitoria non può dirsi in alcun modo prescritto.
Sulla nullità del D.I. per mancanza dell'estratto conto ex art 50 D. lgs. 385\93.
L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento, mentre alla parte opponente,
nella sua qualità di convenuta sostanziale, di fornire la prova di fatti impeditivi,
modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
La banca, che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto cor-
rente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgi-
mento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni. A tal fine, essa ha l'onere di produrre i contratti che legittimano la pretesa e gli estratti conto che documentino l'andamento del rapporto, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta in causa (cfr. Cassazione civile sez. I, 14/03/2022, n.
8131).
8 È stato precisato, inoltre, che l'estratto di saldaconto bancario di cui all'art. 50 TUB
ha efficacia probatoria limitata al procedimento monitorio, esonerando la banca dalle formalità ordinarie per l'ottenimento dell'ingiunzione di pagamento. Tale ef-
ficacia non si estende al successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed ai giudizi ordinari di cognizione, nei quali l'estratto può essere valutato solo come elemento indiziario liberamente apprezzabile dal giudice (cfr. Cassazione civile sez.
I, 02/07/2024, n. 18117; Cassazione civile sez. I, 02/08/2013, n. 18541).
In effetti, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione uni-
laterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità
del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimen-
tazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto,
l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente
(cfr. Cassazione civile sez. I, 21/12/2018, n. 33355).
Nel caso di specie, la banca ha provato l'esistenza del credito depositando i singoli contratti sottoscritti, gli estratti conti ed i saldi conto, nonché l'erogazione della somma finanziata per tutte le posizioni contrattuali oggetto di giudizio.
Proseguendo nell'esame dei motivi di opposizione è necessario verificare la fonda-
tezza delle contestazioni attinenti: anatocismo, interessi, superamento tasso soglia usura, essendovi tra le parti contestazione sull'esatto ammontare del credito.
9 L'opponente ha espressamente contestato il quantum del credito azionato in sede monitoria, ritenendo il richiesto importo di euro 17.670,81 ingiustificato ed ecces-
sivo; l'importo capitale era stato interamente pagato e gli interessi non erano dovuti perché violavano il divieto di usura ed anatocismo.
Il Tribunale, alla luce di quanto richiesto e dedotto dalle parti in giudizio, nonché
della documentazione prodotta, ammetteva la CTU sottoponendo all'ausiliario spe-
cifici quesiti: “
1. verifichi se i contratti di finanziamento dedotti in lite siano affetti
da “usura originaria” tenendo conto di tutti gli oneri collegati all'erogazione del
credito. Ai fini del computo del TEG dei contratti de quibus faccia, il CTU, appli-
cazione della formula indicata nelle “Istruzioni” della AN d'Italia;
2. verifichi
se l'addebito delle competenze maturate nell'ambito dei rapporti dedotti in lite ab-
bia generato illegittimi effetti anatocistici;
3. verifichi se è stato applicato il prin-
cipio di trasparenza previsto dall'art. 117, comma 8, T.U.B. in relazione alla man-
cata/corretta indicazione del TAEG/ISC”.
Il CTU, all'esito degli accertamenti tecnici esperiti e tenuto conto dei quesiti istrut-
tori disposti, provvedeva a ricostruire il saldo dei finanziamenti dedotti in lite ela-
borando le seguenti ipotesi di calcolo: “APERTURA DI CREDITO “REVOL-
VING CONTO n.20004533517101. Alla luce della riscontrata presenza, nel corso
del finanziamento, di effetti anatocistici non pattuiti ed alla luce della mancata pat-
tuizione scritta delle relative condizioni economiche (quelle riportate nel contratto
del 28.12.2001 si riferiscono ad un finanziamento non chiaramente riconducibile a
quello in discorso), lo scrivente ha rideterminato il saldo del rapporto eliminando
gli effetti anatocistici e rideterminando gli interessi debitori facendo applicazione
del saggio legale ex art.1284 c.c. A seguito della rideterminazione del finanzia-
mento intercorso tra le parti (allegato n.10) - rideterminazione operata facendo
10 applicazione dei criteri innanzi indicati - lo scrivente ha accertato che alla data del
05.09.2012 (epoca di risoluzione contrattuale) il saldo del rapporto risultava pari
ad € 1.669,58 A CREDITO del sig. (indicato per errore materiale del PT
CTU, come ) in luogo del saldo debitore di € 5.775,12 reclamato dalla Pt_3
cessionaria in sede monitoria.
APERTURA DI CREDITO “REVOLVING” DEL 06.12.2005
A causa dell'errata indicazione del TAEG in contratto e della riscontrata presenza,
nel corso del finanziamento, di effetti anatocistici non pattuiti, lo scrivente ha ride-
terminato il saldo del rapporto adottando i tassi BOT ex art.125 T.U.B ed elimi-
nando gli effetti anatocistici determinati dall'addebito mensile di interessi debi-
tori.
A seguito della rideterminazione del finanziamento intercorso tra le parti (allegato
n.11) - rideterminazione operata facendo applicazione dei criteri innanzi indicati -
lo scrivente ha accertato che alla data del 05.09.2012 (epoca di risoluzione con-
trattuale) il saldo DEBITORE del rapporto risultava pari ad € 2.364,70 in luogo
di € 5.765,27 reclamato dalla cessionaria in sede monitoria.
PRESTITO PERSONALE DEL 05.12.2008
A causa dell'errata indicazione del TAEG in contratto e dell'accertata usurarietà
del tasso di mora, lo scrivente ha rideterminato il piano di ammortamento adot-
tando i tassi BOT ex art.125 T.U.B e non conteggiando alcun onere collegato al
ritardato pagamento.
A seguito della rideterminazione del finanziamento intercorso tra le parti (allegato
n.12) - rideterminazione operata facendo applicazione dei criteri innanzi indicati -
lo scrivente ha accertato che alla data del 06.11.2012 (epoca di risoluzione con-
trattuale) il saldo DEBITORE del rapporto risultava pari ad € 2.471,61 in luogo
11 di € 6.130,42 reclamato dalla cessionaria in sede monitoria. All'esito dei conteggi
elaborati utilizzando i criteri ed i parametri metodologici innanzi indicati, lo scri-
vente ha rideterminato il credito della società nei con- Controparte_1
fronti del sig. in complessivi € 3.166,73 in luogo di € 17.670,81 dalla PT
stessa reclamato in sede monitoria, come emerge dalla seguente tabella sinottica”.
Orbene, il Tribunale condivide e fa proprio il contenuto della CTU, non presentando dubbi e incertezze in ordine all'esecuzione dell'incarico, peraltro non contestata dalle parti.
In conclusione, l'opposizione al decreto ingiuntivo va parzialmente accolta con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente Parte_4
al pagamento del complessivo importo di € 3.166,73 in favore dell'opposta
[...]
oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
La reciproca soccombenza ed il quantum rideterminato all'esito del giudizio giusti-
ficano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto,
a carico di tutte le parti, in solido fra loro, nella medesima misura.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, in parziale accoglimento dell'opposizione:
1. revoca il D.I. n. 1218/2018 (R.G. 5019/2018);
2. condanna al pagamento in favore di , quale Parte_1 Controparte_1
mandataria all'incasso di , in persona del l.r.p.t., dell'importo di Controparte_2
€ 3.166,73, oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
3. compensa integralmente le spese di giudizio fra tutte le parti in causa;
12 4. pone a definitivo carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di CTU come liquidate con decreto del 12.07.2024.
Così deciso in Torre Annunziata il 21.05.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
13
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 6409
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2018
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 1218/2018 (R.G. 5019/2018)
TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 06.11.1942 ed ivi residente alla Salita Quisisana n. 68, rappresentato e di-
feso dall'avv. Alessandro Di Capua (C. F. ) – PEC C.F._2 Email_1
ed elett.te dom.to presso il suo studio in Castellammare Email_2
di Stabia (NA) al Corso Vittorio Emanuele n. 118,
-opponente -
E
1 (C.F. ), con sede in Castiglione della Pescaia (GR) Controparte_1 P.IVA_1
in Via San Benedetto Po n. 22, in qualità di mandataria all'incasso di CP_2
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giada Isidori (C.F.
[...] P.IVA_2
) – PEC ed C.F._3 Email_3
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonella Barba sito in Nocera
Inferiore (SA) in Via G. Matteotti n. 30,
-opposta-
NONCHE'
(p. iva - C.F. ), con sede le- Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4
gale in Milano in Piazza della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa, congiun-
tamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) C.F._4
– PEC ed Andrea Ornati (C.F. – Email_4 C.F._5
PEC con studio in La IA (SP) in Via Fontevivo n. 21/N e Email_5
con domicilio eletto in La IA in Via Paolo Emilio Taviani n. 170,
-interventrice-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva oppo- Parte_1
sizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1218/2018 emesso in data 28.08.2018 da
Questo Tribunale, su istanza di quale mandataria all'incasso di Controparte_1 [...]
con cui gli era stato ingiuntivo di pagare la somma complessiva di CP_4
€.17.670,81 oltre interessi legali, spese e competenze per la procedura monitoria.
Nel dettaglio in qualità di mandataria all'incasso di Controparte_1 CP_2
legittima titolare del credito a seguito di cessione da parte di AN Ifis
[...]
2 s.p.a., a sua volta cessionaria del credito da parte di , a sua volta Controparte_5
cessionaria del credito da IC AN, sulla premessa che: “con contratto
del 28/12/2001, IC AN concedeva al sig. un prestito finaliz- PT
zato all'acquisto di un televisore, con contestuale apertura di una linea di credito,
finanziando la somma di £ 3.220.000 (di cui £ 30.000 per spese di istruttoria), da
rimborsare in 12 rate mensili da £ 268.330 cadauna. Con contratto del 6/12/2005,
IC AN concedeva al sig. l'apertura di una linea di Parte_1
credito, per un importo massimo autorizzato di € 2.900,00 e rimborso minimo men-
sile di € 30,00, che prevedeva un primo utilizzo per l'acquisto promozionale di un
TV color Philips al prezzo di € 2.190,00 oltre e 40,00 per istruttoria, per un totale
da rimborsare pari ad € 2.230,00 in 48 rate da € 46,45. La linea di credito veniva
concessa ad un TAN del 17,40% e ad un TAEG del 18,85%. Il primo utilizzo, invece,
prevedeva un TAEG del 00,88%. Con contratto di finanziamento del 5/12/2008,
IC AN concedeva al sig. un prestito personale di € 10.100,00 PT
(di cui € 100,00 per spese di istruttoria), oltre € 730,80 per premio assicurazione
sul credito ed € 4.860,40 per interessi sull'operazione, per un totale da rimborsare
di € 15.691,20 in n. 84 rate mensili da € 186,80 cadauna”, vista la maturata espo-
sizione debitoria complessiva di € 17.670,81 di , si determinava Parte_1
ad azionare il procedimento monitorio opposto.
In particolare, l'opponente eccepiva:
- di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione di estratti conto da parte di T_
, o chi per essi. In ogni caso, contestava l'in-
[...] CP_1 Controparte_2
tegrale contenuto degli estratti conto depositati dalla ricorrente, illegittimi, perché
contenenti fatti non veritieri e perché contrari alle norme che vietavano l'anatoci-
smo e l'usura. In particolare, contestava gli estratti ruoli dei contratti di cui al
3 ricorso, in quanto gli importi capitali erano stati interamente pagati e gli interessi non erano dovuti perché violavano il divieto di usura e anatocismo;
- la prescrizione;
- la nullità del D.I. per mancanza dell'estratto conto ex art 50 D. lgs. 385\93. Il
decreto ingiuntivo opposto era stato emesso in base ad un semplice “saldaconto”
del contratto di conto corrente (di cui all'art 102 del r.d.l. 375\36, ora abrogato),
privo della completezza delle informazioni relativamente al periodo contabilizzato.
Infatti, il documento contabile, posto a fondamento del ricorso per decreto ingiun-
tivo, non riportava in modo chiaro e completo la asserita situazione del PT
nell'evolversi del periodo in oggetto;
- il divieto di anatocismo;
l'eccezione di integrale pagamento e, in via gradata, la ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c.;
- la non debenza di interessi, neanche al tasso legale, per contratto e per supera-
mento del tasso soglia usura ex L. 108\1996.
Concludeva chiedendo: “di rigettare tutte le eccezioni e domande della ricorrente
siccome infondate in fatto ed in diritto;
di accertare e dichiarare la prescrizione
dei diritti relativi ai contratti;
di accertare e dichiarare la mancanza del presuppo-
sto dell'art 50 D. lgs. 385\93; di accertare l'invalidità e\o l'inefficacia della clau-
sola relativa alla capitalizzazione degli interessi e per l'effetto, revocare il D.I. op-
posto e, una volta ricalcolata l'effettiva somma di cui sarebbe creditore la società
opposta, accertare estinta ogni obbligazione nei suoi confronti oppure condannare
l'opposta alla restituzione di quanto pagato illegittimamente a titolo di indebito ai
sensi dell'art. 2033 c.c.; di accertare la nullità e\o l'inefficacia delle pattuizioni
relative agli interessi praticati da parte opposta nei contratti di cui in narrativa ai
sensi della L.108\1996 e art. 1815, 2° comma, c.c., e, per l'effetto, azzerare gli
4 interessi e ridurre o ritenere azzerato l'ammontare del credito ingiunto oppure con-
dannare l'opposta alla restituzione di quanto pagato illegittimamente a titolo di
indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c.; di condannare l'opposta alla refusione delle
spese e compensi, spese Generali 15%, cpa e iva come per legge, con attribuzione
al difensore anticipatario”.
In data 14.06.2019 si costituiva in qualità di mandataria all'in- Controparte_1
casso di contestando ed impugnando in toto l'opposizione. Controparte_2
Concludeva chiedendo: “in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione
passiva di in merito alle domande di condanna formulate da Controparte_1
controparte; concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex
art. 648 c.p.c.; nel merito: in via principale, rigettare integralmente l'opposizione
avversaria in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata e, per
l'effetto, confermare in ogni parte il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata,
in denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare l'obbligo
pecuniario a carico dell'opponente e, per l'effetto, condannare lo stesso al paga-
mento in favore dell'esponente dell'importo di euro € 17.670,81 salvo la diversa
somma che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal
05.09.2012, relativamente ai contratti del 28.12.2001 e del 6.12.2005, al saldo ed
interessi legali dal 6.11.2012, con riferimento al contratto del 5.12.2008, al saldo;
nella denegata ipotesi in cui venisse dichiarata la nullità dei contratti di finanzia-
mento intercorsi tra le parti, o delle clausole contrattuali inerenti l'applicazione di
interessi usurari, condannare l'opponente al pagamento in favore di CP_1
dell'intero capitale finanziato oltre a tutte le voci non dichiarate nulle al netto
[...]
degli eventuali acconti ricevuti oltre agli interessi legali da ogni singola scadenza
al saldo, rivalutazione monetaria e oneri di legge se dovuti;
in ogni caso, con
5 vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di
legge”.
Nel rispetto dei termini concessi, le parti depositavano le memorie istruttorie,
all'esito delle quali veniva disposta CTU contabile.
All'udienza del 18.09.2024, interveniva e si costituiva ri- Controparte_3
portandosi integralmente agli atti ed alle produzioni documentali già depositati dalla cedente, insistendo altresì in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate a mezzo dei precedenti atti, anche in udienza, dalla precedente titolare del credito. Chiedeva, in seguito al trasferimento del diritto con-
troverso ed alla costituzione dell'attuale titolare dello stesso, ex art. 111 c.p.c.,
l'estromissione della cedente.
Con provvedimento del 28.01.2025 il Tribunale assegnava la causa a sentenza con-
cedendo alle parti termini ex art.190 c.p.c..
Preliminarmente si rileva l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione ob-
bligatoria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013, con esito negativo. Consegue la procedibilità della domanda.
Va, inoltre, osservato che non può essere accolta la richiesta di estromissione dal giudizio dell'originaria opposta. Invero, per quanto riguarda la posizione proces-
suale dell'assunta cessionaria del credito ingiunto, va ricordato che la dedotta ces-
sione di credito, nel corso del processo, determina un'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso (Cass. 2242/2009), sicché il cessionario, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., assumerebbe la veste di interventore e l'estromissione del ce-
dente sarebbe consentita solo con il consenso di tutte le parti originarie. Nel caso di specie non risulta alcun consenso da parte dell'opponente all'estromissione dell'ori-
ginaria convenuta.
6 Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata per i motivi di seguenti indicati.
Sull'eccezione di prescrizione.
Per giurisprudenza costante, il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di finanziamento e per questo motivo non sono individuabili tante pre-
scrizioni per quante sono le rate, ma un unico termine di prescrizione decennale,
che decorre dalla scadenza dell'ultima rata (cfr., tra le altre, Cass. civ., sez. III, or-
dinanza 10.02.2023, n. 4232).
Come stabilito dalla Corte di Cassazione, dunque, il termine di prescrizione delle rate del finanziamento è decennale e non quinquennale e decorre dalla scadenza dell'ultima rata.
Invero, ha inoltre specificato la Corte di Cassazione che: “Inoltre, l'unicità del de-
bito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli
interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il
corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempi-
mento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4,
c.c. Infatti, il criterio informatore di tale ultima disposizione normativa è quello di
liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando esse siano periodiche, ossia
debbano essere soddisfatte periodicamente ad anno, od in termini più brevi, e, per-
tanto, dalla previsione di tale norma esula l'ipotesi di debito unico, rateizzato in
più versamenti periodici. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono
inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'ap-
plicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia
della prestazione principale che di quella degli interessi” (Cass. civ., sez. III, ordi-
nanza 10.02.2023, n. 4232).
7 Per i contratti n. 7107 del 25.02.2003 (linea di credito) e n. 5901 del 15.12.2005
(linea di credito), la prescrizione inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto (che nei due casi di specie è avvenuta in data 05.09.2012 - ultimo addebito in conto con revoca dell'affido), mentre per il contratto n. 7115 del 2008 (finanziamento) si fa presente che IC AN concedeva al un prestito personale di € PT
10.100,00 (di cui € 100,00 per spese di istruttoria), oltre € 730,80 per premio assi-
curazione sul credito ed € 4.860,40 per interessi sull'operazione, per un totale da rimborsare di € 15.691,20 in n. 84 rate mensili da € 186,80 cadauna, a decorrere dal
05.01.2009 sino al 05.12.2015.
Per tutti i motivi sopra esposti, in ogni caso, il credito azionato in via monitoria non può dirsi in alcun modo prescritto.
Sulla nullità del D.I. per mancanza dell'estratto conto ex art 50 D. lgs. 385\93.
L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento, mentre alla parte opponente,
nella sua qualità di convenuta sostanziale, di fornire la prova di fatti impeditivi,
modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
La banca, che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto cor-
rente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgi-
mento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni. A tal fine, essa ha l'onere di produrre i contratti che legittimano la pretesa e gli estratti conto che documentino l'andamento del rapporto, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta in causa (cfr. Cassazione civile sez. I, 14/03/2022, n.
8131).
8 È stato precisato, inoltre, che l'estratto di saldaconto bancario di cui all'art. 50 TUB
ha efficacia probatoria limitata al procedimento monitorio, esonerando la banca dalle formalità ordinarie per l'ottenimento dell'ingiunzione di pagamento. Tale ef-
ficacia non si estende al successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed ai giudizi ordinari di cognizione, nei quali l'estratto può essere valutato solo come elemento indiziario liberamente apprezzabile dal giudice (cfr. Cassazione civile sez.
I, 02/07/2024, n. 18117; Cassazione civile sez. I, 02/08/2013, n. 18541).
In effetti, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione uni-
laterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità
del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimen-
tazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto,
l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente
(cfr. Cassazione civile sez. I, 21/12/2018, n. 33355).
Nel caso di specie, la banca ha provato l'esistenza del credito depositando i singoli contratti sottoscritti, gli estratti conti ed i saldi conto, nonché l'erogazione della somma finanziata per tutte le posizioni contrattuali oggetto di giudizio.
Proseguendo nell'esame dei motivi di opposizione è necessario verificare la fonda-
tezza delle contestazioni attinenti: anatocismo, interessi, superamento tasso soglia usura, essendovi tra le parti contestazione sull'esatto ammontare del credito.
9 L'opponente ha espressamente contestato il quantum del credito azionato in sede monitoria, ritenendo il richiesto importo di euro 17.670,81 ingiustificato ed ecces-
sivo; l'importo capitale era stato interamente pagato e gli interessi non erano dovuti perché violavano il divieto di usura ed anatocismo.
Il Tribunale, alla luce di quanto richiesto e dedotto dalle parti in giudizio, nonché
della documentazione prodotta, ammetteva la CTU sottoponendo all'ausiliario spe-
cifici quesiti: “
1. verifichi se i contratti di finanziamento dedotti in lite siano affetti
da “usura originaria” tenendo conto di tutti gli oneri collegati all'erogazione del
credito. Ai fini del computo del TEG dei contratti de quibus faccia, il CTU, appli-
cazione della formula indicata nelle “Istruzioni” della AN d'Italia;
2. verifichi
se l'addebito delle competenze maturate nell'ambito dei rapporti dedotti in lite ab-
bia generato illegittimi effetti anatocistici;
3. verifichi se è stato applicato il prin-
cipio di trasparenza previsto dall'art. 117, comma 8, T.U.B. in relazione alla man-
cata/corretta indicazione del TAEG/ISC”.
Il CTU, all'esito degli accertamenti tecnici esperiti e tenuto conto dei quesiti istrut-
tori disposti, provvedeva a ricostruire il saldo dei finanziamenti dedotti in lite ela-
borando le seguenti ipotesi di calcolo: “APERTURA DI CREDITO “REVOL-
VING CONTO n.20004533517101. Alla luce della riscontrata presenza, nel corso
del finanziamento, di effetti anatocistici non pattuiti ed alla luce della mancata pat-
tuizione scritta delle relative condizioni economiche (quelle riportate nel contratto
del 28.12.2001 si riferiscono ad un finanziamento non chiaramente riconducibile a
quello in discorso), lo scrivente ha rideterminato il saldo del rapporto eliminando
gli effetti anatocistici e rideterminando gli interessi debitori facendo applicazione
del saggio legale ex art.1284 c.c. A seguito della rideterminazione del finanzia-
mento intercorso tra le parti (allegato n.10) - rideterminazione operata facendo
10 applicazione dei criteri innanzi indicati - lo scrivente ha accertato che alla data del
05.09.2012 (epoca di risoluzione contrattuale) il saldo del rapporto risultava pari
ad € 1.669,58 A CREDITO del sig. (indicato per errore materiale del PT
CTU, come ) in luogo del saldo debitore di € 5.775,12 reclamato dalla Pt_3
cessionaria in sede monitoria.
APERTURA DI CREDITO “REVOLVING” DEL 06.12.2005
A causa dell'errata indicazione del TAEG in contratto e della riscontrata presenza,
nel corso del finanziamento, di effetti anatocistici non pattuiti, lo scrivente ha ride-
terminato il saldo del rapporto adottando i tassi BOT ex art.125 T.U.B ed elimi-
nando gli effetti anatocistici determinati dall'addebito mensile di interessi debi-
tori.
A seguito della rideterminazione del finanziamento intercorso tra le parti (allegato
n.11) - rideterminazione operata facendo applicazione dei criteri innanzi indicati -
lo scrivente ha accertato che alla data del 05.09.2012 (epoca di risoluzione con-
trattuale) il saldo DEBITORE del rapporto risultava pari ad € 2.364,70 in luogo
di € 5.765,27 reclamato dalla cessionaria in sede monitoria.
PRESTITO PERSONALE DEL 05.12.2008
A causa dell'errata indicazione del TAEG in contratto e dell'accertata usurarietà
del tasso di mora, lo scrivente ha rideterminato il piano di ammortamento adot-
tando i tassi BOT ex art.125 T.U.B e non conteggiando alcun onere collegato al
ritardato pagamento.
A seguito della rideterminazione del finanziamento intercorso tra le parti (allegato
n.12) - rideterminazione operata facendo applicazione dei criteri innanzi indicati -
lo scrivente ha accertato che alla data del 06.11.2012 (epoca di risoluzione con-
trattuale) il saldo DEBITORE del rapporto risultava pari ad € 2.471,61 in luogo
11 di € 6.130,42 reclamato dalla cessionaria in sede monitoria. All'esito dei conteggi
elaborati utilizzando i criteri ed i parametri metodologici innanzi indicati, lo scri-
vente ha rideterminato il credito della società nei con- Controparte_1
fronti del sig. in complessivi € 3.166,73 in luogo di € 17.670,81 dalla PT
stessa reclamato in sede monitoria, come emerge dalla seguente tabella sinottica”.
Orbene, il Tribunale condivide e fa proprio il contenuto della CTU, non presentando dubbi e incertezze in ordine all'esecuzione dell'incarico, peraltro non contestata dalle parti.
In conclusione, l'opposizione al decreto ingiuntivo va parzialmente accolta con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente Parte_4
al pagamento del complessivo importo di € 3.166,73 in favore dell'opposta
[...]
oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
La reciproca soccombenza ed il quantum rideterminato all'esito del giudizio giusti-
ficano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto,
a carico di tutte le parti, in solido fra loro, nella medesima misura.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, in parziale accoglimento dell'opposizione:
1. revoca il D.I. n. 1218/2018 (R.G. 5019/2018);
2. condanna al pagamento in favore di , quale Parte_1 Controparte_1
mandataria all'incasso di , in persona del l.r.p.t., dell'importo di Controparte_2
€ 3.166,73, oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
3. compensa integralmente le spese di giudizio fra tutte le parti in causa;
12 4. pone a definitivo carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di CTU come liquidate con decreto del 12.07.2024.
Così deciso in Torre Annunziata il 21.05.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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