Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 13/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 9577/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CAPRIGLIONE ANTONIO, con elezione di domicilio in VIA GRAMSCI 33, QUADRELLE (AV), come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv.FABIO Controparte_1
MANFREDONIA, con elezione di domicilio in INDIRIZZO
TELEMATICO;
RESISTENTE
OGGETTO: imp. traferimento
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21-4-2024, premesso Parte_1 di esser stato assunto dalla società il 9-6-2023, per Controparte_1
l'espletamento dell'appalto di servizi per la S.A.P.N.A., presso l'impianto T.B.M. di Tufino, con mansioni di pulitore ed inquadramento nel livello
4° del CCNL per i dipendenti di imprese esercenti servizi di pulizia, esponeva che: 1) era stato addetto, dall'1-9-2023, presso la sede del con mansioni di addetto alla Parte_2 reception;
2) che aveva accettato il trasferimento presso il Consiglio
Regionale in ragione del miglior valore professionale delle nuove mansioni benchè la nuova sede fosse più distante dalla precedente e dalla propria abitazione;
3) che, in data 31-10-2023, gli era stato comunicato un ulteriore trasferimento presso altra unità locale sita alla via Coroglio in
4) che aveva impugnato il trasferimento e richiesto la specificazione dei motivi senza ricevere alcuna risposta;
5) che era lavoratore disabile con giudizio di idoneità allo svolgimento delle mansioni di pulitore ma con limitazione allo svolgimento di turni e lavori stressanti;
6) che il trasferimento era illegittimo perché privo di motivazione, e in ogni caso, per insussistenza delle esigenze tecnico organizzative e produttive;
7) che era illegittimo anche per violazione delle disposizioni in favore degli invalidi civili con di diritto di scelta della sede di lavoro a meno della sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, mancanti nella specie;
8) che il provvedimento di trasferimento era illegittimo anche perché demansionante, pur a parità del livello di inquadramento, considerata la diversa professionalità tra le mansioni di pulitore e quelle di addetto alla reception, cui conseguiva il risarcimento del danno da dequalificazione professionale.
Tanto premesso adiva il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, per sentir dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del trasferimento e il proprio diritto a prestare servizio presso la sede del Parte_2 con le mansioni da ultimo svolte, ovvero presso una sede
[...] più vicina alla propria residenza o quella originaria in Tufino con mansioni di pulitore;
chiedeva, altresì, il risarcimento del danno patrimoniale derivante dall'illegittimo trasferimento nonché quello non patrimoniale da demansionamento da liquidarsi equitativamente .
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva la società convenuta, che, con articolata memoria, chiedeva rigettarsi la domanda perché infondata.
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La domanda risulta fondata nei limiti di seguito precisati.
In punto di fatto deve precisarsi che il trasferimento dell'1-9-2023 dalla sede di Tufino a quella del con Parte_2 assegnazione alle mansioni di addetto alla reception, a parità di inquadramento contrattuale -rispetto al quale non vi, è alcuna specifica doglianza- esula dal thema decidendum
Oggetto del giudizio è, piuttosto, la legittimità del successivo trasferimento, del 31-10-2023, dalla sede del Regionale ad altra Parte_2 sede della convenuta sempre in Napoli.
Il trasferimento è stato impugnato per plurimi motivi, di forma e di sostanza.
2 E', però, assorbente ai fini della soluzione della controversia, per il principio della ragione più liquida, l'esame della censura che attiene alla mancanza delle ragioni organizzative tecniche e produttive sottese alla decisione aziendale.
Sovviene, in proposito, l'insegnamento di legittimità, alla stregua del quale in tema di mutamento della sede di lavoro del lavoratore, sebbene il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l' indicazione dei motivi, né il datore di lavoro abbia l' obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda, ove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l' onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e, se può integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque provare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento (vedi ex plurimis, Cass.
17/5/2010 n. 11984; Cass. n. 807 del 13/01/2017; Cass. n. 12029 del
19/6/2020; Cas. n. 20691 del 28/6/2022).
Si tratta di argomentazioni che sono state ribadite dalla giurisprudenza di legittimità anche con riferimento alle fattispecie in cui il reinserimento del dipendente nell' attività lavorativa, deve avvenire nel luogo precedente e nelle mansioni originarie.
In tali casi è stato infatti affermato che il datore di lavoro ha facoltà di disporre il trasferimento del lavoratore ad altra unità produttiva, sempre che il mutamento della sede sia giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive e fermo restando l'onere per il datore di lavoro, di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato (vedi in tali sensi, ex aliis, Cass. n.19095 del 9/08/2013, Cass.
n. 23595 28/09/2018).
In ordine alla sussistenza delle ragioni ex art. 2103 c.c., la difesa della società convenuta ha sostenuto che il trasferimento è stato determinato da
“incontrovertibili, esigenze tecniche, rappresentate dal , da parte CP_2 del committente all'impiego del Parte_2 ricorrente nella riferita sede” (cfr. in memoria).
In tal modo, secondo la tesi difensiva della convenuta, sarebbe soddisfatto il requisito dell'effettività delle ragioni poste a base del provvedimento, essendo insindacabile il merito della scelta datoriale.
3 La tesi è priva di pregio.
Tra i vari motivi che possono determinare la modifica del luogo di lavoro, c'è, effettivamente, anche quello, come nella specie, legato al mancato gradimento del committente (v. comunicazione del Consiglio
Regionale del 6-9-2023 in atti).
La previsione, oramai frequentemente utilizzata nei contratti d'appalto, della “clausola di non gradimento” è, infatti, uno strumento che può essere legittimamente previsto e disciplinato;
il contratto, quindi, potrà contenere una disposizione con la quale il committente si riserva di chiedere l'estromissione dal proprio cantiere di uno o più dipendenti dell'azienda appaltatrice. In tale ipotesi la scelta datoriale si ascrive alla fattispecie di trasferimento effettuato per incompatibilità aziendale.
Secondo gli arresti della Suprema Corte, il trasferimento del dipendente dovuto ad incompatibilità aziendale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva, va, comunque, ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, di cui all'art. 2103 c.c., piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari.
In tali casi, il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato, deve essere diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell'impresa e, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata (garantita dall'art. 41 Cost.), il controllo stesso non può essere esteso al merito della scelta imprenditoriale, né questa deve presentare necessariamente i caratteri della inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo ( ex aliis Cass. n. 27226 del 26/10/2018).
In altri termini, per un verso, si riconosce che si tratti dell'esercizio di un diritto pienamente legittimo e compatibile con il sistema giuslavoristico, atteso che è uno strumento posto a rimedio di uno stato di disfunzione che si potrebbe creare nell'unità produttiva.
4 Trattandosi, infatti, di personale che opera nei luoghi di lavoro del committente, ma sul quale lo stesso non ha alcun potere, la clausola di non gradimento attribuisce, la possibilità di richiedere al proprio contraente la sostituzione di persone che non soddisfano le proprie esigenze (cfr. Cass.
Civ. n. 4265/2007; Trib. Bologna ordinanza del 17.12.2018; Trib. Milano ordinanza del 10.8.2011; Trib. Latina 10.11.2020).
Tuttavia, sotto altro verso, al fine di evitare distorsioni nell'utilizzo, costituisce pur sempre onere dell'appaltatore datore di lavoro verificare che l'esercizio del non-gradimento sia fondato su comprovate motivazioni e, comunque, rispettoso dei canoni di buona fede e correttezza.
L'esercizio in concreto di una siffatta clausola, infatti, deve essere pur sempre ispirato a correttezza e buona fede;
diversamente, il contratto di appalto assurgerebbe, rispetto alla posizione dei singoli dipendenti, ad un vero e proprio “contratto a danno di terzi” (come chiarito anche da numerose pronunce di merito e di legittimità).
Ciò anche in considerazione dell'insegnamento della Corte Costituzionale che nella sentenza n. 194/2018 ribadisce il diritto del lavoratore a non essere estromesso dal lavoro ingiustamente.
Fin troppo evidente che le mere valutazioni soggettive del committente non integrano, però, una ragione rientrante nel disposto dell'art. 2103 c.c. In caso contrario, si attribuirebbe rilevanza al fatto in sé del non gradimento a prescindere da un fatto materiale oggettivo e da condotte integranti una giusta causa (rectius comprovate ragioni), quale esclusiva conseguenza dell'avere il datore di lavoro, nel suo rapporto commerciale con la committente, riconosciuto alla stessa ampio potere di sindacato non solo sulla qualità del servizio reso, ma addirittura sui lavoratori che lo forniscono. Alla stregua delle considerazioni che precedono e dell'insegnamento della Suprema Corte, nella fattispecie in esame, nulla è stato allegato e, quanto meno, provato, in ordine alle ragioni del diniego da parte del committente che sono rimaste del tutto oscure.
Il ragionamento inferenziale conduce, pertanto, univocamente alla declaratoria di illegittimità del trasferimento del 31-10-2023 con conseguente ordine alla convenuta di assegnare il ricorrente alla sede precedentemente occupata, quale addetto alla reception.
Tanto assorbe le altre censure e argomentazioni svolte dalla difesa delle parti.
5 Residuano le domande di natura risarcitoria.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'illegittimo trasferimento è sufficiente osservare che nulla è allegato circa i pretesi danni economici che l'istante avrebbe patito, non potendosi ricorrere, -nel deserto assertivo sul punto- a presunzioni ovvero a valutazioni equitative.
Il danno patrimoniale per spese relative ad un periodo passato e, dunque, già verificatosi al momento della sua liquidazione, non può, infatti, essere risarcito con i criteri probabilistici e astratti che devono essere (necessariamente) utilizzati per liquidare il danno futuro, ma deve essere specificamente allegato e provato dal danneggiato, dovendo, pertanto, escludersi il risarcimento in caso di mancanza della prova, almeno presuntiva, di esborsi avvenuti in concreto (ex multis Cass. n.
29307 del 13/11/2024).
Quanto, infine, alla domanda di risarcimento del danno da demansionamento, è sufficiente rammentare che, in simili ipotesi, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale (v., da ultimo, Cass. n. 21527 del 31/07/2024).
E, nella specie, al di là di apodittiche affermazioni in ordine alla più elevata professionalità dell'addetto alla reception rispetto a quella del pulitore, nulla di concreto è stato, nella sostanza, allegato in merito e, francamente, difficilmente sarebbe stato anche considerando l'identità del
6 livello di inquadramento e le pochissime giornate di svolgimento delle nuove mansioni. Ne discende l'infondatezza delle domande risarcitorie. Il solo parziale accoglimento della domanda, suggerisce la compensazione per un terzo delle spese di lite che, per il resto, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide:1) dichiara l'illegittimità del trasferimento del 31-10- 2023 con conseguente ordine alla convenuta di assegnare il ricorrente alla sede precedentemente occupata, quale addetto alla reception;
2) rigetta, per il resto il ricorso;
3) condanna la convenuta alla rifusione per due terzi delle spese di lite che liquida complessivamente in € 2700,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e cpa, con attribuzione all'avv.to antistatario. Così deciso in data 13/02/2025. il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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