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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/12/2024, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 662/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente rel. dott. Damiano Dazzi Giudice dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 662/2024 promossa da con l'avv. SILVESTRI ALEX Parte_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1
- resistente contumace –
CONCLUSIONI per parte ricorrente, come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni
MOTIVAZIONE
ha convenuto in giudizio il coniuge e, premesso Parte_1 Controparte_1
di avere contratto matrimonio con quest'ultimo in data 22/09/1990 in San Giorgio a Cremano,
e che dall'unione matrimoniale erano nati tre figli, tutti maggiorenni dei quali uno, , Per_1
non aveva ancora raggiunto la indipendenza economica, ha chiesto, con domanda congiunta, dichiararsi la separazione personale dallo stesso e, decorsi termini di legge, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio
Ha anche allegato disparità di reddito con il marito e la carenza di stabile occupazione per il figlio con lei convivente, chiedendo la condanna del marito a versarle la somma di 800,00 euro al mese, a titolo di assegno di mantenimento in proprio favore, e, quale contributo al mantenimento del figlio, la somma di euro 400,00 mensile e il 70% delle spese straordinarie
Parte convenuta non si è costituita nonostante la ritualità della notifica.
Disposta l'acquisizione di documenti informativi sulla occupazione e sulla capacità reddituale del convenuto, la ricorrente precisava le conclusioni, come sopra esposte, chiedendo anche l'addebito della separazione al marito rimasto contumace
La causa era assegnata al collegio per la decisione
Sussistono i presupposti della separazione atteso che la stessa condotta tenuta dal coniuge contumace – il quale si è del tutto disinteressato del giudizio - dimostra la irreversibile crisi del rapporto coniugale e la impossibilità di una sua ricostituzione
La domanda di addebito, come rilevato, deve dirsi tardivamente proposta perché svolta soltanto al momento della precisazione delle conclusioni
In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione
Nella specie, il figlio maggiorenne risulta essere stato assunto con un contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 30 mesi (scadenza al 21 febbraio 2027) e con una retribuzione mensile lorda di euro 1493,44 per 14 mensilità (la busta paga del mese di settembre
2024 attesta una retribuzione netta mensile di 1284,00 euro circa) sicché può dirsi che abbia già raggiunto la propria indipendenza economica, in quanto titolare di rapporto di durata relativamente estesa e con una retribuzione in linea con il mercato del lavoro e, ad oggi, adeguata ad assicurargli l'indipendenza economica
Non si provvede, di conseguenza, sull'assegnazione della casa coniugale
Quanto alla domanda di assegno di mantenimento è noto, ormai, che, secondo un insegnamento giurisprudenziale consolidato la prestazione relativa al mantenimento di un coniuge nei confronti dell'altro, ex art. 156 c.c., comprende tutto ciò che risulti necessario alla conservazione del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi e spetta al coniuge che non abbia avuto responsabilità nella separazione e che non disponga di mezzi sufficienti a mantenere il predetto tenore, in proporzione, peraltro, alle sostanza del soggetto obbligato;
nel giudizio di separazione personale, infatti, le condizioni alle sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono soltanto nella non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, nella mancanza da parte di quest'ultimo di adeguati rediti propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi
Nel caso in esame, nulla è dato sapere sul pregresso tenore di vita della coppia
La disparità di reddito tra i due coniugi è minima in quanto dall'ultima dichiarazione IRPEF, acquisita agli atti e risalente all'anno 2022, il convenuto era titolare di un reddito netto di circa
1750 euro mensili mentre la retribuzione mensile della ammonta a circa 1140 euro Pt_1
mensili (cfr. Biste paga settembre e ottobre 2024)
Si reputa perciò equo riconoscere alla ricorrente il diritto di ottenere dal marito il versamento di un assegno mensile che si determina in euro 300,00 da rivalutarsi annualmente su base
ISTAT
La causa dovrà essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione
Spese al definitivo
P.Q.M.
dichiara la separazione personale dei coniugi e e Parte_1 Controparte_1
ordina che il presente provvedimento sia trasmesso a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del comune di Napoli per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett.
D d.p.r. 3 novembre 2000 n. 396 (atto n. 106, parte I, serie /, anno 1990) rigetta la domanda di addebito della separazione rigetta la domanda di condanna del convenuto al versamento di un contributo in favore del figlio maggiorenne Per_2
a carico del convenuto l'obbligo di versare alla moglie, quale assegno
[...] Controparte_1
di mantenimento, la somma di 300,00 euro al mese, da rivalutarsi annualmente su base ISTAT rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 5 dicembre 2024
Il Presidente est. Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente rel. dott. Damiano Dazzi Giudice dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 662/2024 promossa da con l'avv. SILVESTRI ALEX Parte_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1
- resistente contumace –
CONCLUSIONI per parte ricorrente, come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni
MOTIVAZIONE
ha convenuto in giudizio il coniuge e, premesso Parte_1 Controparte_1
di avere contratto matrimonio con quest'ultimo in data 22/09/1990 in San Giorgio a Cremano,
e che dall'unione matrimoniale erano nati tre figli, tutti maggiorenni dei quali uno, , Per_1
non aveva ancora raggiunto la indipendenza economica, ha chiesto, con domanda congiunta, dichiararsi la separazione personale dallo stesso e, decorsi termini di legge, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio
Ha anche allegato disparità di reddito con il marito e la carenza di stabile occupazione per il figlio con lei convivente, chiedendo la condanna del marito a versarle la somma di 800,00 euro al mese, a titolo di assegno di mantenimento in proprio favore, e, quale contributo al mantenimento del figlio, la somma di euro 400,00 mensile e il 70% delle spese straordinarie
Parte convenuta non si è costituita nonostante la ritualità della notifica.
Disposta l'acquisizione di documenti informativi sulla occupazione e sulla capacità reddituale del convenuto, la ricorrente precisava le conclusioni, come sopra esposte, chiedendo anche l'addebito della separazione al marito rimasto contumace
La causa era assegnata al collegio per la decisione
Sussistono i presupposti della separazione atteso che la stessa condotta tenuta dal coniuge contumace – il quale si è del tutto disinteressato del giudizio - dimostra la irreversibile crisi del rapporto coniugale e la impossibilità di una sua ricostituzione
La domanda di addebito, come rilevato, deve dirsi tardivamente proposta perché svolta soltanto al momento della precisazione delle conclusioni
In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione
Nella specie, il figlio maggiorenne risulta essere stato assunto con un contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 30 mesi (scadenza al 21 febbraio 2027) e con una retribuzione mensile lorda di euro 1493,44 per 14 mensilità (la busta paga del mese di settembre
2024 attesta una retribuzione netta mensile di 1284,00 euro circa) sicché può dirsi che abbia già raggiunto la propria indipendenza economica, in quanto titolare di rapporto di durata relativamente estesa e con una retribuzione in linea con il mercato del lavoro e, ad oggi, adeguata ad assicurargli l'indipendenza economica
Non si provvede, di conseguenza, sull'assegnazione della casa coniugale
Quanto alla domanda di assegno di mantenimento è noto, ormai, che, secondo un insegnamento giurisprudenziale consolidato la prestazione relativa al mantenimento di un coniuge nei confronti dell'altro, ex art. 156 c.c., comprende tutto ciò che risulti necessario alla conservazione del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi e spetta al coniuge che non abbia avuto responsabilità nella separazione e che non disponga di mezzi sufficienti a mantenere il predetto tenore, in proporzione, peraltro, alle sostanza del soggetto obbligato;
nel giudizio di separazione personale, infatti, le condizioni alle sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono soltanto nella non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, nella mancanza da parte di quest'ultimo di adeguati rediti propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi
Nel caso in esame, nulla è dato sapere sul pregresso tenore di vita della coppia
La disparità di reddito tra i due coniugi è minima in quanto dall'ultima dichiarazione IRPEF, acquisita agli atti e risalente all'anno 2022, il convenuto era titolare di un reddito netto di circa
1750 euro mensili mentre la retribuzione mensile della ammonta a circa 1140 euro Pt_1
mensili (cfr. Biste paga settembre e ottobre 2024)
Si reputa perciò equo riconoscere alla ricorrente il diritto di ottenere dal marito il versamento di un assegno mensile che si determina in euro 300,00 da rivalutarsi annualmente su base
ISTAT
La causa dovrà essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione
Spese al definitivo
P.Q.M.
dichiara la separazione personale dei coniugi e e Parte_1 Controparte_1
ordina che il presente provvedimento sia trasmesso a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del comune di Napoli per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett.
D d.p.r. 3 novembre 2000 n. 396 (atto n. 106, parte I, serie /, anno 1990) rigetta la domanda di addebito della separazione rigetta la domanda di condanna del convenuto al versamento di un contributo in favore del figlio maggiorenne Per_2
a carico del convenuto l'obbligo di versare alla moglie, quale assegno
[...] Controparte_1
di mantenimento, la somma di 300,00 euro al mese, da rivalutarsi annualmente su base ISTAT rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 5 dicembre 2024
Il Presidente est. Parisoli