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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/10/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6537 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimo Pacini, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
04/12/1986, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Annarella Gioi, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 02/03/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Carbonia.
Pag. 1 di 2 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 02/03/2019 tra Pt_1
e trascritto presso il registro dello stato civile del
[...] Controparte_1
Comune di Carbonia, anno 2019, numero 2, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Carbonia, in data 2 marzo 2019, registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune all'atto n. 2, p. I, anno 2019, e per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carbonia di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio.
2) Dare atto che le parti rinunciano a reciproche richieste di assegno divorzile.
3) Confermare che la figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori Per_1 con le modalità dell'affidamento condiviso, e stabilirà la propria residenza presso l'abitazione paterna ove eserciterà il pernottamento.
4) Il sig. si fa carico di mantenere in via esclusiva la figlia minore CP_1
, anche relativamente alle spese straordinarie, e percepirà per intero Per_1
l'assegno unico.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 16/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato) Pag. 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6537 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimo Pacini, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
04/12/1986, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Annarella Gioi, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 02/03/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Carbonia.
Pag. 1 di 2 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 02/03/2019 tra Pt_1
e trascritto presso il registro dello stato civile del
[...] Controparte_1
Comune di Carbonia, anno 2019, numero 2, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Carbonia, in data 2 marzo 2019, registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune all'atto n. 2, p. I, anno 2019, e per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carbonia di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio.
2) Dare atto che le parti rinunciano a reciproche richieste di assegno divorzile.
3) Confermare che la figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori Per_1 con le modalità dell'affidamento condiviso, e stabilirà la propria residenza presso l'abitazione paterna ove eserciterà il pernottamento.
4) Il sig. si fa carico di mantenere in via esclusiva la figlia minore CP_1
, anche relativamente alle spese straordinarie, e percepirà per intero Per_1
l'assegno unico.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 16/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato) Pag. 2 di 2