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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/03/2025, n. 2176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2176 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21568/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice delegato dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 13/6/24 rimessa al Collegio alla prima udienza di comparizione personale delle parti del 4/3/25, discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 12/3/25 promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...]
Residente a Tivoli via Francesco Bulgarini n. 64 codice fiscale C.F._1 con l'avv. BAGAZZOLI DANIELA come da procura in atti;
ricorrente
nei confronti di
Controparte_1
Nato a SARONNO (VA) il 19/10/1978
Residente in Milano via Angelo Bisi n. 17 codice fiscale C.F._2
convenuto contumace
pagina 1 di 4 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 9 luglio 2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
l'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre
1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la IG.ra ed il Parte_1
IGnor , ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla Controparte_1
annotazione della sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 28/12/2004 contraeva matrimonio civile in IM AN con Parte_1 CP_1
(atto iscritto nei registri di detto Comune al n. 23, parte I, anno 2004).
[...]
Dal matrimonio non sono nati figli.
I coniugi si sono separati come da sentenza n. 3863/2020 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano, pubblicata in data 2/7/20 e passata in giudicato
Con ricorso depositato in data 13/6/24 la ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con il convenuto.
Alla prima udienza di comparizione del giorno 4/3/25 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al resistente non costituito, ne ha dichiarato la contumacia.
La ricorrente ha dichiarato di voler ottenere la pronuncia sullo status.
Il difensore di parte ricorrente ha insistito nella domanda di cui al ricorso e ha chiesto che il Tribunale trattenesse la causa in decisione.
Ha, poi, discusso oralmente riportandosi al ricorso.
All'esito della discussione il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
pagina 2 di 4 Dalla documentazione in atti risulta che in data 28/12/2004 contraeva matrimonio Parte_1
civile in IM AN con (atto iscritto nei registri di detto Comune al n. 23, Controparte_1
parte I, anno 2004).
I coniugi si sono separati come da sentenza n. 3863/2020 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano e passata in giudicato
La separazione non ha subìto interruzioni e tra i coniugi non è intervenuta riconciliazione.
Ricorrendo, pertanto, i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 898/1970 e successive modifiche, il Tribunale deve constatare che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi è venuta meno e non può più essere ricostituita (artt. 1 e 2 legge citata).
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili stante il carattere necessario della pronuncia sullo status e la mancata costituzione del convenuto che non ha svolto contestazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e /o eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1
in data 28/12/2004 in IM AN (atto iscritto nei registri di detto Comune al n.
[...]
23, parte I, anno 2004);
2) Manda al Cancelliere per la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IM AN affinché provveda all'annotazione sui Registri dello Stato Civile ed a quant'altro di sua competenza;
3) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2025
Il Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice delegato dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 13/6/24 rimessa al Collegio alla prima udienza di comparizione personale delle parti del 4/3/25, discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 12/3/25 promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...]
Residente a Tivoli via Francesco Bulgarini n. 64 codice fiscale C.F._1 con l'avv. BAGAZZOLI DANIELA come da procura in atti;
ricorrente
nei confronti di
Controparte_1
Nato a SARONNO (VA) il 19/10/1978
Residente in Milano via Angelo Bisi n. 17 codice fiscale C.F._2
convenuto contumace
pagina 1 di 4 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 9 luglio 2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
l'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre
1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la IG.ra ed il Parte_1
IGnor , ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla Controparte_1
annotazione della sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 28/12/2004 contraeva matrimonio civile in IM AN con Parte_1 CP_1
(atto iscritto nei registri di detto Comune al n. 23, parte I, anno 2004).
[...]
Dal matrimonio non sono nati figli.
I coniugi si sono separati come da sentenza n. 3863/2020 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano, pubblicata in data 2/7/20 e passata in giudicato
Con ricorso depositato in data 13/6/24 la ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con il convenuto.
Alla prima udienza di comparizione del giorno 4/3/25 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al resistente non costituito, ne ha dichiarato la contumacia.
La ricorrente ha dichiarato di voler ottenere la pronuncia sullo status.
Il difensore di parte ricorrente ha insistito nella domanda di cui al ricorso e ha chiesto che il Tribunale trattenesse la causa in decisione.
Ha, poi, discusso oralmente riportandosi al ricorso.
All'esito della discussione il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
pagina 2 di 4 Dalla documentazione in atti risulta che in data 28/12/2004 contraeva matrimonio Parte_1
civile in IM AN con (atto iscritto nei registri di detto Comune al n. 23, Controparte_1
parte I, anno 2004).
I coniugi si sono separati come da sentenza n. 3863/2020 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano e passata in giudicato
La separazione non ha subìto interruzioni e tra i coniugi non è intervenuta riconciliazione.
Ricorrendo, pertanto, i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 898/1970 e successive modifiche, il Tribunale deve constatare che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi è venuta meno e non può più essere ricostituita (artt. 1 e 2 legge citata).
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili stante il carattere necessario della pronuncia sullo status e la mancata costituzione del convenuto che non ha svolto contestazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e /o eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1
in data 28/12/2004 in IM AN (atto iscritto nei registri di detto Comune al n.
[...]
23, parte I, anno 2004);
2) Manda al Cancelliere per la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IM AN affinché provveda all'annotazione sui Registri dello Stato Civile ed a quant'altro di sua competenza;
3) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2025
Il Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4