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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 05/04/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Marsala, composto dai Sigg.:
Dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente
Dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice est.
Dott. Antonino Campanella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1605 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Celestino Cardinale, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso (PEC: ); Email_1
Ricorrente
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ferro, Controparte_1
giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione (PEC:
); Email_2 Email_3
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 16/09/2024.
1 FATTO
Con ricorso depositato in data 26/07/2022 conveniva in giudizio Parte_1
dinnanzi a questo Tribunale il coniuge esponendo di avere Controparte_1
contratto con la resistente matrimonio concordatario in data 21/12/2013 in regime di separazione dei beni e che dal matrimonio non nascevano figli.
Esponeva che dopo i primi due anni dal matrimonio il rapporto tra i coniugi aveva cominciato a logorarsi a causa del comportamento della resistente.
Deduceva altresì che da alcuni mesi i due coniugi avevano liberamente cessato di convivere nel loro domicilio coniugale;
che il ricorrente esercita l'attività di agente di commercio;
che la resistente esercita attività di insegnante di ruolo e che, a causa di sue pretese patrimoniali, non è stato possibile giungere ad una separazione consensuale.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla resistente, per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
Si costituiva la resistente, con il deposito di comparsa del 03/11/2022, la quale pur aderendo alla domanda di separazione, contestava gli addebiti mossi deducendo che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il ricorrente abbandonava il domicilio domestico in violazione dei più elementari principi che reggono la comunione fra i coniugi.
Deduceva, inoltre, che soltanto dopo l'allontanamento del coniuge, aveva lasciato l'abitazione adibita a casa coniugale trovando ospitalità presso l'abitazione di parenti;
di non avere mai avanzato pretese economiche nei confronti del ricorrente.
Ha, pertanto, chiesto di dichiarare la separazione personale dei coniugi e il rigetto delle domande proposte perché infondate in fatto ed in diritto.
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione all'udienza del 04/11/2022 il
Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati.
Ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore.
Espletata la fase istruttoria, a mezzo dell'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione, rimettendola per competenza al
Collegio, previa assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. La domanda di separazione personale proposta dal ricorrente, con l'adesione in punto di status della resistente, va accolta.
E, invero, la natura delle doglianze dei coniugi e le dichiarazioni rese dagli stessi in sede di udienza presidenziale nonché l'esito negativo del tentativo di conciliazione, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di talché ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
2. Deve adesso esaminarsi la domanda di addebito della separazione avanzata dalla parte ricorrente.
Va, innanzitutto, evidenziato che in ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta la prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte del coniuge nei cui confronti viene spiegata la domanda di addebito.
Infatti, perché possa giungersi a una pronuncia di separazione con addebito è necessario che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza. In caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento tenuto sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza non potrà esserci alcuna pronuncia di separazione con addebito (cfr. Cass. n.
14840/2006; Cass. n. 5593/83).
In altri termini, ai fini della pronunzia dell'addebito, non è di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
3 A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito»
(cfr. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., 16 novembre 2005, n. 23071).
Orbene, sulla scorta dei principi sopra enunciati, non vi è prova che l'intollerabilità della convivenza sia riferibile esclusivamente alla condotta posta in essere dalla resistente.
In realtà dal quadro probatorio acquisito nel corso del giudizio sembra emergere che la comunione matrimoniale instaurata dagli odierni coniugi si sia irreversibilmente sfaldata e abbia determinato con il passare del tempo il venir meno di quella comunione spirituale e materiale che costituisce il legame indispensabile per la permanenza di un concreto rapporto matrimoniale.
Che il rapporto tra le parti si sia logorato con il passare del tempo emerge anche dalla lettura del contenuto del ricorso di cui vengono riportati gli argomenti più significativi:
“dopo i primi due anni dal matrimonio – sostanzialmente dopo il rientro a
Castelvetrano della da Reggio Emilia dove prestava attività di insegnamento CP_1
- il rapporto tra i coniugi ha cominciato irrimediabilmente a logorarsi, fino al punto di una odierna totale disgregazione, a causa di un continuo comportamento, ad opera della sovente provocatore e sfociante in conflittualità, che la CP_1 CP_1
medesima ha sempre ritenuto di poter porre in essere profittando della bontà e tolleranza mostrata dall'odierno ricorrente, il quale, però, è arrivato ad un punto di saturazione tale da non poterne avere più sopportazione”.
4 Il ricorrente ha fatto riferimento in modo generico a comportamenti denigratori della moglie tenuti nel corso di tutta la vita matrimoniale e da lui sopportati.
Non sono stati descritti né provati comportamenti specifici, contestualizzati nel tempo e nello spazio, tant'è che le prove sul punto, poiché vertenti su capitoli generici, irrilevanti ai fini del decidere o aventi ad oggetto fatti non allegati, non sono state ammesse.
Il rapporto si è dunque logorato progressivamente senza che vi sia prova dell'addebitabilità a comportamenti specifici posti in essere dalla resistente.
Deve peraltro evidenziarsi che il fatto dell'instaurazione della relazione sentimentale da parte della resistente con altro uomo non risulta allegato entro il maturarsi delle preclusioni processuali sicchè deve confermarsi la valutazione di inammissibilità dei capitoli di prova che a tale circostanza si riferiscono, articolati con la memoria n. 2 ex art. 183 VI comma c.p.c.
Trattasi di fatto che, oltre a non essere stato dedotto tempestivamente in ricorso a fondamento della domanda di addebito, in ogni caso non ne avrebbe potuto giustificare l'accoglimento atteso che la predetta relazione è riferita dallo stesso ricorrente ad un tempo successivo alla cessazione della convivenza tra le parti sicchè non può ritenersi causa della disgregazione del rapporto coniugale.
Ne consegue il rigetto della domanda di addebito avanzata in ricorso.
3. Tenuto conto dell'adesione della resistente alla domanda di separazione, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti al 50%.
Nella liquidazione si applicano i parametri di cui al D.M. 55/2014 scelti nel loro valore minimo in corrispondenza dello scaglione di valore della causa, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e del mancato espletamento dell'istruttoria orale richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta da nei confronti di , ogni Parte_1 Controparte_1
altra domanda, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
5 - dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Castelvetrano in data 06/03/1970, e , nata a [...] Controparte_1
il 25.10.1973;
- rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata in ricorso;
- compensa tra le parti le spese di giudizio al 50%;
- condanna il ricorrente a pagare alla resistente le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.904,5 oltre Iva, Cpa, rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio della sezione civile, in data 31 marzo 2025.
Il giudice est. Il Presidente
Francescamaria Piruzza Francesco Paolo Pizzo
6
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Marsala, composto dai Sigg.:
Dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente
Dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice est.
Dott. Antonino Campanella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1605 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Celestino Cardinale, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso (PEC: ); Email_1
Ricorrente
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ferro, Controparte_1
giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione (PEC:
); Email_2 Email_3
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 16/09/2024.
1 FATTO
Con ricorso depositato in data 26/07/2022 conveniva in giudizio Parte_1
dinnanzi a questo Tribunale il coniuge esponendo di avere Controparte_1
contratto con la resistente matrimonio concordatario in data 21/12/2013 in regime di separazione dei beni e che dal matrimonio non nascevano figli.
Esponeva che dopo i primi due anni dal matrimonio il rapporto tra i coniugi aveva cominciato a logorarsi a causa del comportamento della resistente.
Deduceva altresì che da alcuni mesi i due coniugi avevano liberamente cessato di convivere nel loro domicilio coniugale;
che il ricorrente esercita l'attività di agente di commercio;
che la resistente esercita attività di insegnante di ruolo e che, a causa di sue pretese patrimoniali, non è stato possibile giungere ad una separazione consensuale.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla resistente, per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
Si costituiva la resistente, con il deposito di comparsa del 03/11/2022, la quale pur aderendo alla domanda di separazione, contestava gli addebiti mossi deducendo che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il ricorrente abbandonava il domicilio domestico in violazione dei più elementari principi che reggono la comunione fra i coniugi.
Deduceva, inoltre, che soltanto dopo l'allontanamento del coniuge, aveva lasciato l'abitazione adibita a casa coniugale trovando ospitalità presso l'abitazione di parenti;
di non avere mai avanzato pretese economiche nei confronti del ricorrente.
Ha, pertanto, chiesto di dichiarare la separazione personale dei coniugi e il rigetto delle domande proposte perché infondate in fatto ed in diritto.
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione all'udienza del 04/11/2022 il
Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati.
Ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore.
Espletata la fase istruttoria, a mezzo dell'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione, rimettendola per competenza al
Collegio, previa assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. La domanda di separazione personale proposta dal ricorrente, con l'adesione in punto di status della resistente, va accolta.
E, invero, la natura delle doglianze dei coniugi e le dichiarazioni rese dagli stessi in sede di udienza presidenziale nonché l'esito negativo del tentativo di conciliazione, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di talché ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
2. Deve adesso esaminarsi la domanda di addebito della separazione avanzata dalla parte ricorrente.
Va, innanzitutto, evidenziato che in ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta la prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte del coniuge nei cui confronti viene spiegata la domanda di addebito.
Infatti, perché possa giungersi a una pronuncia di separazione con addebito è necessario che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza. In caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento tenuto sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza non potrà esserci alcuna pronuncia di separazione con addebito (cfr. Cass. n.
14840/2006; Cass. n. 5593/83).
In altri termini, ai fini della pronunzia dell'addebito, non è di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
3 A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito»
(cfr. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., 16 novembre 2005, n. 23071).
Orbene, sulla scorta dei principi sopra enunciati, non vi è prova che l'intollerabilità della convivenza sia riferibile esclusivamente alla condotta posta in essere dalla resistente.
In realtà dal quadro probatorio acquisito nel corso del giudizio sembra emergere che la comunione matrimoniale instaurata dagli odierni coniugi si sia irreversibilmente sfaldata e abbia determinato con il passare del tempo il venir meno di quella comunione spirituale e materiale che costituisce il legame indispensabile per la permanenza di un concreto rapporto matrimoniale.
Che il rapporto tra le parti si sia logorato con il passare del tempo emerge anche dalla lettura del contenuto del ricorso di cui vengono riportati gli argomenti più significativi:
“dopo i primi due anni dal matrimonio – sostanzialmente dopo il rientro a
Castelvetrano della da Reggio Emilia dove prestava attività di insegnamento CP_1
- il rapporto tra i coniugi ha cominciato irrimediabilmente a logorarsi, fino al punto di una odierna totale disgregazione, a causa di un continuo comportamento, ad opera della sovente provocatore e sfociante in conflittualità, che la CP_1 CP_1
medesima ha sempre ritenuto di poter porre in essere profittando della bontà e tolleranza mostrata dall'odierno ricorrente, il quale, però, è arrivato ad un punto di saturazione tale da non poterne avere più sopportazione”.
4 Il ricorrente ha fatto riferimento in modo generico a comportamenti denigratori della moglie tenuti nel corso di tutta la vita matrimoniale e da lui sopportati.
Non sono stati descritti né provati comportamenti specifici, contestualizzati nel tempo e nello spazio, tant'è che le prove sul punto, poiché vertenti su capitoli generici, irrilevanti ai fini del decidere o aventi ad oggetto fatti non allegati, non sono state ammesse.
Il rapporto si è dunque logorato progressivamente senza che vi sia prova dell'addebitabilità a comportamenti specifici posti in essere dalla resistente.
Deve peraltro evidenziarsi che il fatto dell'instaurazione della relazione sentimentale da parte della resistente con altro uomo non risulta allegato entro il maturarsi delle preclusioni processuali sicchè deve confermarsi la valutazione di inammissibilità dei capitoli di prova che a tale circostanza si riferiscono, articolati con la memoria n. 2 ex art. 183 VI comma c.p.c.
Trattasi di fatto che, oltre a non essere stato dedotto tempestivamente in ricorso a fondamento della domanda di addebito, in ogni caso non ne avrebbe potuto giustificare l'accoglimento atteso che la predetta relazione è riferita dallo stesso ricorrente ad un tempo successivo alla cessazione della convivenza tra le parti sicchè non può ritenersi causa della disgregazione del rapporto coniugale.
Ne consegue il rigetto della domanda di addebito avanzata in ricorso.
3. Tenuto conto dell'adesione della resistente alla domanda di separazione, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti al 50%.
Nella liquidazione si applicano i parametri di cui al D.M. 55/2014 scelti nel loro valore minimo in corrispondenza dello scaglione di valore della causa, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e del mancato espletamento dell'istruttoria orale richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta da nei confronti di , ogni Parte_1 Controparte_1
altra domanda, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
5 - dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Castelvetrano in data 06/03/1970, e , nata a [...] Controparte_1
il 25.10.1973;
- rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata in ricorso;
- compensa tra le parti le spese di giudizio al 50%;
- condanna il ricorrente a pagare alla resistente le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.904,5 oltre Iva, Cpa, rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio della sezione civile, in data 31 marzo 2025.
Il giudice est. Il Presidente
Francescamaria Piruzza Francesco Paolo Pizzo
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