Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 2620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2620 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 3.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa recante il n. 16562/2024 R.G., cui sono riuniti i giudizi recanti nn. R. G. 16563/2024,
16564/2024, 16565/2024, 16566/2024 e 25835/2024 vertenti
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e tutti Parte_4 Parte_5 Parte_6 rappresentati e difesi dall'avv. Elena Boccanfuso unitamente all'avv. dall'avv. Nicola Zampieri per e , all'avv. Walter Miceli per Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3
e e all'avv. Fabio Ganci per , tutti elettivamente domiciliati
[...] Parte_6 Parte_5 in alla via Firenze 32; Pt_6
Ricorrente;
E
Controparte_1
Resistente contumace.
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi tutti depositati in data 15.7.2024 (tranne che per , depositato il Parte_6
28.11.2024) i ricorrenti in epigrafe, premesso di essere docenti precari interni al sistema educativo, hanno dedotto:
- di aver prestato servizio in qualità di docenti a tempo determinato negli anni scolastici di seguito ricapitolati:
Ricorrente Anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 Parte_1
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 Parte_2
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 Parte_3
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 Parte_6
2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 Parte_4
2022/2023 e 2023/2024 Parte_5
- che, in relazione a tali anni scolastici l'amministrazione datrice di lavoro non ha riconosciuto la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, del valore annuo di € 500,00, cui all'art.1, comma 121, della L. n. 107/2015;
- che nel periodo sopra indicato, i ricorrenti, pur avendo lavorato con oneri e responsabilità in nulla inferiori a quelli dei colleghi di ruolo, non hanno usufruito dell'erogazione della somma di € 500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n.107/2015 vincolata all'acquisto di beni e servizi
Argomentavano, quindi, diffusamente sui motivi della configurabilità del proprio diritto a tale erogazione alla luce della normativa interna e dei principi affermati dalla CGUE, oltre che della interpretazione delle norme applicabili offerta dalla Suprema Corte.
Il , nonostante la rituale notifica dei ricorsi introduttivi, non si costituiva in nessuno dei CP_1 giudizi riuniti e va, pertanto, dichiarato contumace.
All'odierna udienza del 3.4.2025, disposta la riunione dei giudizi indicati in epigrafe, in quanto proposti nei confronti dello stesso convenuto da diversi docenti su identiche questioni di CP_1 fatto e di diritto, le cause riunite venivano decise con la presente sentenza di cui si dava lettura.
I ricorso sono fondati e vanno, pertanto, accolti.
Va ricordato che l'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 ha esplicitamente circoscritto il diritto alla Carta elettronica ai soli docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato. La norma richiama ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado...”. Dalla lettura della norma si evince che la fruizione della carta docente prescinde dalla prova di aver preso parte a momenti di formazione, essendo al contrario uno strumento che deve agevolare tale formazione, che dunque ben può essere successiva all'attivazione del beneficio piuttosto che precedente. Le somme attribuite costituiscono, infatti, un incentivo per il docente per curare la propria formazione culturale e non un rimborso per spese sostenute per il proprio aggiornamento professionale. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 (“Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzione scolastiche di ogni ordine e grado”) - che ha sostituito il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015, annullato dal C.d.S. con sentenza n. 1842/22, ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Alla luce della chiara lettera della legge, i docenti non di ruolo con contratto a tempo determinato non potrebbero fruire della Carta in oggetto. Tuttavia, la Corte di giustizia dell'Unione europea, con ordinanza del 18 maggio 2022 resa nella causa C- 450/2021, ha dichiarato che tale norma, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) e, dunque, è incompatibile con l'ordinamento euro- unitario. In particolare, la CGUE ha valorizzato quelle norme interne (l'art. 282 D. lgs n. 297/1994; nonché le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola quali l'art. 63 del CCNL del 27.11.2007; la L. 107/2015, art, 1 comma 124) da cui emerge che il diritto-dovere formativo dei docenti è obbligatorio, permanente e strutturale e che non riguarda il solo personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi alcuna distinzione in tal senso, e ha così statuito: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente Controparte_1 a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste…”
Pertanto, in applicazione dei principi suesposti, e considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili - anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste - a quelle svolte dal personale docente di ruolo, deve ritenersi l'arbitrarietà dell'esclusione quantomeno dei docenti precari che abbiano ricevuto incarichi annuali (fino al 31 agosto), o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche (fino al 30 giugno), sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale, con conseguente disapplicazione della norma interna limitatamente alla parte della stessa che esclude dal beneficio i docenti precari: è, infatti, irrilevante la temporaneità del rapporto contrattuale, essendo, invece, decisivo l'elemento della connessione temporale tra il sostegno alla formazione e la didattica annua. La Suprema Corte, con la recentissima sentenza n. 29961/2023, ha enunciato i seguenti “principi di diritto” in materia:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
… In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica “annua”.
7. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di
Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
7.1 L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
…
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. L'adeguamento del diritto interno al diritto euro-unitario.
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno … Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
… La natura del diritto e delle obbligazioni.
… 12.1 Il collegio ritiene che la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento. La norma primaria fa riferimento all' «acquisto» di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal o da chi per lui. CP_1
… Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame. 12.2 L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
… 12.3 Inoltre, si rileva che, ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente. Poiché la cessazione del servizio può avvenire per ragioni del tutto indipendenti da responsabilità del docente, ciò attesta il necessario obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico.
… L'azione di adempimento. 14. Il tema, sollecitato dalle conclusioni assunte in via principale nel giudizio a quo, è quello di una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente. Secondo principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno. (segue) la possibilità di adempimento.
15. Iniziando dal tema dell'impossibilità, essendo la Carta Docente tuttora esistente come istituto ed essendo stata, anzi, estesa dal legislatore per il 2023 ai supplenti “annuali” (d. l. n. 69 del 2023 cit.), non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare - almeno in oggi - anche rispetto a periodi pregressi.
… (segue) la persistenza degli interessi a fondamento dell'obbligazione “di scopo”
… Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
… 16.1 Va in proposito considerato, come si è già detto al punto 12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”. Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di “cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto d. l. 69/2023, cit. Infatti, l'art. 15 di tale d. l. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo. Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. …16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio a quo.
16.3 Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
… Nel caso in esame, è documentalmente provato che gli istanti hanno lavorato alle dipendenze del convenuto sulla base di contratti a tempo determinato, per aver ricevuto incarichi per CP_1 docenza fino al termine delle attività di didattiche e che attualmente essi sono interni al sistema scolastico, tenuto conto che le ricorrenti , e sono Pt_2 Parte_4 Parte_1 Pt_5 attualmente titolari di un contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del CP_1 convenuto per l'a.s. in corso (2024/2025) e che i ricorrenti e sono a loro volta titolari Pt_3 Pt_6 di contratti di lavoro a tempo indeterminato per il corrente anno scolastico.
Va, infine, osservato che per poter fruire del bonus in questione nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti;
sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). Peraltro, l'assegnazione materiale deve avvenire con le medesime modalità ed alle stesse condizioni con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato.
Il , pertanto, deve essere condannato all'erogazione in favore dei ricorrenti della “Carta CP_1 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, dell'importo nominale annuo di € 500,00 in relazione agli anni scolastici di cui in premessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto dell'epoca di instaurazione del giudizio successivo rispetto alla sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 2023 e si liquidano, a mente del D. M. n. 55 del 2014, con il computo delle spese sostenute da ciascun ricorrente sino alla fase decisoria, sede di riunione dei giudizi, riconoscendo effettivamente svolte ai sensi dell'art. 4 del predetto D. M., le fasi di studio e di introduzione del giudizio – ma non anche quella istruttoria alla luce della la previsione di cui all'art. 4, co. 5, lett. c) secondo cui la fase istruttoria rileva “ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta” – ed applicando la maggiorazione del 30% conseguente all'inserimento dei collegamenti ipertestuali sul compenso unico, come risultante dal cumulo delle singole fasi di studio e introduttiva e di quella decisoria, tutte ridotte in applicazione dell'art. 4, co. 4, in virtù dell'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto. Pertanto, tenuto conto del valore delle cause e dei relativi scaglioni e applicate le riduzioni e le maggiorazioni premesse, sono computate in 445,81 le spese di lite afferenti alle fasi di studio e introduttiva di ciascun ricorso, fatta eccezione per la ricorrente cui competono per tali fasi Pt_5 spese pari ad euro 138,14, per un sub-totale di 2.367,19 euro, ed in 1.918,15 euro le spese relative alla fase decisoria, per un totale complessivo pari a 4.285,34 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
a) condanna il convenuto all'erogazione in favore dei ricorrenti della “Carta elettronica CP_1 per l'aggiornamento e la formazione del docente”, dell'importo nominale annuo di € 500,00 in relazione agli anni scolastici, rispettivamente di seguito indicati: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 in favore di;
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_1
2023/2024 in favore di 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 in favore di Parte_2 Parte_3
; 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 in favore di;
2019/2020, 2020/2021,
[...] Parte_6
2022/2023 e 2023/2024 in favore di;
ed, infine, 2022/2023 e 2023/2024 in Parte_4 favore di;
Parte_5
b) condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 4.285,34, CP_1 oltre euro 21,50 a titolo di C.U. per la sola ed euro 49,00 per ciascuno degli altri Parte_5 ricorrenti (con la sola esclusione di ), e oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, Parte_1 con attribuzione agli avvocati costituiti.
Napoli, 3.4.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
La presente sentenza è stata redatta con il contributo del Dott. Giacomo Cammarano.