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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/04/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera dott. Stefania Carlucci consigliera rel.
nella causa iscritta al N. RG. 222/2023
promossa da
- appellante - E_
Avv. Federico Vincenti Avv. Valentina Centi
contro
- appellata – Controparte_1
Avv. Michela Bindi
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 689/2022 del Tribunale di Firenze Sezione Lavoro, pubblicata il 18.10.2022 non notificata.
All'udienza del 24.10.2024, all'esito della camera di consiglio, previo separato dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
ha promosso appello avverso la sentenza del Tribunale di E_
Firenze n. 689/2022 del 18.10.2022 chiedendone la riforma, con conseguente accoglimento delle seguenti domande:
1) accertamento del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze della dal 13.05.2019, rapporto Controparte_1 asseritamente svoltosi senza contratto, per 48 ore settimanali, otto ore dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 4:00 alle 12:00, con mansioni di operaio addetto ai servizi di pulizia di macchine industriali e inquadramento al II livello CCNL Multiservizi;
2) riammissione in servizio;
pagina 1 di 7 3) condanna della Società al pagamento di differenze retributive (maggiore orario lavorativo e indennità di trasferta), quantificate in € 1.500,00;
4) condanna della Società al risarcimento del danno non patrimoniale, morale, per la frustrazione provocata dalla mancata regolarizzazione del rapporto, dalle sofferenze provocate dalla aggressione fisica, spintoni e percosse subita il 18.06.2019 dal datore di lavoro e da suo padre, e ON [...]
, quantificato, anche in via equitativa, nella somma di € 5.000,00. Parte_2
A corredo delle sue richieste il lavoratore ha allegato i seguenti fatti. Nel maggio 2019 gli avrebbe proposto l'assunzione a Controparte_1 tempo pieno e indeterminato per svolgere mansioni di addetto alle pulizie di macchine industriali, proposta da lui accettata. Egli avrebbe quindi iniziato a lavorare il 13.05.2019 senza avere firmato alcun contratto, pur sollecitando inutilmente il datore di lavoro a tal fine. Nella specie, avrebbe lavorato per otto ore al giorno dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 4:00 alle 12:00, svolgendo le sue mansioni presso varie ditte dell'Empolese e impiegando il mezzo proprio. Il 18.06.2019 sarebbe stato convocato dal datore di lavoro per firmare le dimissioni e si sarebbe recato in azienda accompagnato dalla madre. In tale occasione, i SI.ri , legale rappresentante della Società e ON
, suo padre, avrebbero preteso con insistenza che egli firmasse un Parte_2 foglio senza dargli il tempo di leggerlo. La situazione sarebbe poi degenerata tanto che il SI. e la madre E_ sarebbero stati spinti e aggrediti fisicamente come da referto di lesioni (con prognosi di giorni 3 e 4). Per tali fatti affermano di avere presentato denuncia-querela. Dopo l'intervento del suo legale, la Società gli avrebbe inviato i documenti relativi all' instaurazione e cessazione del rapporto di lavoro. Tra i documenti trasmessi l'appellante ha dedotto esservi stato il contratto, “inizialmente firmato il 13.05.2019 e poi strappato” e una lettera di cessazione del rapporto di lavoro in periodo di prova, sulla quale sarebbe stata apposta una firma che imitava quella del contratto strappato. Ha infine dedotto non essergli state remunerate le trasferte e gli straordinari, nonché di aver diritto ad un risarcimento morale per quanto accaduto.
Costituitasi in giudizio, la ha contestato quanto ex Controparte_1 adverso dedotto ed eccepito e ha a sua volta allegato:
- la Società e il lavoratore avrebbero sottoscritto, il 13.05.2019, un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (con decorrenza dal 14.05.2019 al 31.08.2019) e parziale (n. 30 ore settimanali), con patto di prova, inquadramento nel II livello CCNL Multiservizi e mansioni di operaio addetto ai sevizi di igiene e pulizia regolarmente comunicato al Centro per l'Impiego;
- il contratto di lavoro sarebbe stato strappato dalla madre del lavoratore nel corso di una discussione poi degenerata, all'esito dalla quale il padre del legale rappresentante della Società resistente (SI. ) avrebbe riportato Parte_2 lesioni personali;
- il contratto di lavoro sarebbe cessato il 17.06.2019, per mancato superamento del periodo di prova (ha prodotto al riguardo messaggi inviati al lavoratore in data pagina 2 di 7 17.06.2019 aventi questo contenuto e la comunicazione di cessazione del rapporto in prova, firmata dal lavoratore “per ricevuta”);
- il lavoratore non avrebbe svolto ore di lavoro supplementare/straordinari oltre a quelle risultanti dalle buste paga in atti;
- sarebbe intervenuta richiesta di archiviazione relativa alla denuncia-querela presentata, dal lavoratore e dalla madre, nei confronti del legale rappresentante della società resistente e del di lui padre.
Espletata l'istruttoria orale, che ha visto escutere come testi la madre e il padre del ricorrente, SI.ri e , nonché il padre del datore di Testimone_1 Persona_2 lavoro, SI. , il Tribunale ha rigettato tutte le domande, così Parte_2 argomentando, in sintesi. Il ricorrente non avrebbe provato che il rapporto di lavoro era iniziato senza contratto. Le sue allegazioni, in particolare, sarebbero incongruenti e contraddittorie: egli avrebbe infatti affermato che il contratto era stato “inizialmente firmato il 13.05.2019 e poi strappato” salvo poi riferire, nel prosieguo del ricorso, che la sua firma sarebbe stata estorta sotto minaccia e pressioni e che il contratto sarebbe stato strappato da lui, versione in parte non confermata dalle dichiarazioni rese dalla madre (la quale ha dichiarato di avere strappato lei il contratto, come allegato dal datore di lavoro). Le dichiarazioni dei testi divergevano sul momento in cui il contratto di lavoro a tempo determinato e part time sarebbe stato sottoscritto (secondo la madre sarebbe stato sottoscritto il 18.06.2019; secondo sarebbe stato Parte_2 sottoscritto all'atto della assunzione, il documento era sulla scrivania assieme ad altri fogli e fu strappato dalla madre il giorno della consegna della lettera di comunicazione della cessazione per mancato superamento della prova). Il lavoratore non sarebbe stato convocato per fargli sottoscrivere le dimissioni, ma per la consegna della comunicazione del mancato superamento della prova, come risulta nei messaggi whatsapp prodotti dal datore di lavoro. Sarebbe pacifico poi che la firma sul contratto fosse la sua e la comunicazione Unilav sarebbe del tutto coerente con tutti i dati contenuti nel contratto di lavoro a tempo determinato e part-time. Il lavoratore non avrebbe inoltre provato l'orario di lavoro dedotto e le dichiarazioni sul punto sarebbero integralmente de relato parte actoris; peraltro in un messaggio Whatsapp agli atti il lavoratore si sarebbe lamentato di lavorare a volte 4 ore a volte 2 ore, contraddicendo quindi quanto narrato nel ricorso. Quanto all'indennità di trasferta il lavoratore non avrebbe dedotto il numero di trasferte pretese e la ditta di destinazione, né avrebbe prodotto il CCNL di riferimento (senza che sia stato prodotto un conteggio dal quale ricavare i dati utilizzati). Circa l'episodio del 18.06.2019, ad avviso del Tribunale, la dinamica dei fatti non sarebbe stata chiarita per le dichiarazioni divergenti dei testi e Testimone_1 [...]
, che avevano presentato denunce-querele reciproche, considerato Parte_2 altresì che dalla querela presentata dal SI. , era emerso che Parte_2 questi ha riportato lesioni guaribili in 40 giorni a fronte dei 3 giorni di prognosi del lavoratore. Sulla scorta di tali considerazioni, il Giudice di prime cure ha quindi ritenuto di rigettare interamente le domande attoree.
pagina 3 di 7 Avverso la predetta sentenza il SI. ha promosso l'odierno appello E_ formulando 3 motivi, senza prendere posizione sul difetto di allegazione e prova in ordine alla pretesa indennità di trasferta. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto che il Tribunale avrebbe errato a non dare rilevanza alle dichiarazioni dei testimoni di parte ricorrente che dimostrerebbero che il contratto sarebbe stato firmato il 18.06.2019, nonché lo svolgimento da parte del lavoratore dell'orario di lavoro, anche straordinario, da lui dedotto. Con il secondo motivo, l'appellante sostiene che la versione dei fatti della Società non sarebbe stata dimostrata e che le dichiarazioni del teste sarebbero Parte_2 inattendibili, anche per il suo ruolo in azienda. Con il terzo motivo, infine, si sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non provato il danno morale, asseritamente dimostrato dalla denuncia querela sporta dal ricorrente e dalla madre nonché dalla Certificazione del Pronto Soccorso. La Società, a sua volta, si è costituita in giudizio contestando puntualmente le deduzioni avversarie e chiedendo l'integrale conferma della sentenza di I grado.
Il Collegio ritiene che l'appello del SI. non meriti accoglimento e che la E_ sentenza del Tribunale di Firenze debba essere confermata, poiché correttamente motivata, come di seguito precisato. L'intera prospettazione di parte appellante, su cui incombeva l'onere della prova, appare infatti poco credibile e contraddittoria, nonché priva di riscontri attendibili per le ragioni già evidenziate dal Giudice di Prime Cure e non scalfite dai motivi di appello. Di converso, la Società convenuta ha dedotto e offerto in comunicazione pertinente documentazione comprovante la sottoscrizione da parte del lavoratore del contratto di assunzione a tempo determinato, con periodo di prova, in data 13.05.2019 e la sua cessazione in data 17.06.2019 per mancato superamento dello stesso. Si deve ritenere che tra le parti in causa sia intercorso un rapporto di lavoro regolato dal contratto a tempo determinato e parziale (con decorrenza dal 14.05.2019 al 31.08.2019), con patto di prova, sottoscritto in data 13.05.2019. La società ha dato prova documentale del contratto di lavoro e l'odierno appellante non ne ha mai contestato la sottoscrizione. Costituisce indizio della sua tempestiva sottoscrizione la comunicazione obbligatoria effettuata agli enti competenti dal datore di lavoro in data 13.05.2019, avente le stesse caratteristiche del contratto di lavoro prodotto. Come correttamente rilevato dal Tribunale, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il lavoratore ha sostenuto di aver iniziato a lavorare in data 13.05.2019, senza formalmente sottoscrivere alcun contratto di lavoro, salvo poi, a pagina 4 dello stesso, riferire di aver “inizialmente firmato il 13.05.2019 e poi strappato” il predetto contratto, pertanto le stesse allegazioni del ricorrente sono contradditorie e confuse. Oltre a detta incongruenza, la stessa teste madre dell'appellante, nel Testimone_1 dichiarare di essere stata lei a strappare il predetto contratto, ha smentito quanto narrato dal in sede di ricorso, cioè che sarebbe stato lui a strapparlo, pur E_ avendolo sottoscritto il 13.05.2019. In aggiunta la teste correggendosi sul Tes_1 punto la motivazione del Tribunale, non ha dichiarato di avere visto il figlio sottoscrivere il contratto il 18.06.2019, bensì di sapere, per quanto appreso dal pagina 4 di 7 figlio, che questi non aveva sottoscritto alcun contratto, che quello datogli nel corso dell'incontro dovesse essere sottoscritto e come la propria condotta fosse volta ad impedire la sottoscrizione del contratto (“… i signori diedero in mano a Parte_2 mio figlio la lettera di assunzione e la lettera di li anzi il sig.
[...]
diede a mio figlio la lettera di assunzione da firmare, che io strappai, la Parte_2 nziamento presumo dovesse essere firmata dopo, ma mio figlio non l'ha mai firmata...”; “i signori gli diedero la lettera di assunzione, io dissi a Parte_2 mio figlio di leggere i fogli prima di firmare, mi accorsi che era una lettera di assunzione, io presi il foglio e lo strappai perché era scorretto che il giorno del licenziamento mio figlio firmasse la lettera di assunzione, preciso che io chiedevo spesso a mio figlio se aveva firmato la lettera di assunzione e lui mi rispondeva di no, anche se lo chiedeva;
io strappai dalle mani di mio figlio la lettera di assunzione e la strappai in 4 parti, io penso che mio figlio dovesse firmare la lettera di licenziamento, ma mio figlio non l'ha firmata, l'accesa discussione scoppiò perché i signori
volevano far firmare a mio figlio la lettera di assunzione;
”). Parte_2 lle evidenze documentali, la prova testimoniale, non solo non ha apportato alcun elemento utile ai fini della valutazione dei fatti in senso contrario alla sottoscrizione del contratto alla data del 13.05.2019 indicata nel contratto, ma ha fatto emergere contraddizioni e lacune nella versione prospettata dallo stesso ricorrente su cui indubitabilmente incombeva l'onere della prova, oltre che di una coerente e puntuale allegazione. Deve difatti rilevarsi che la stessa capitolazione delle prove presuppone la mancata sottoscrizione del contratto, ab origine ed anche in occasione dell'incontro del 18.06.2019: 9) “D.V.C. sul posto, i SIg.ri e Pt_2 [...]
invitarono suo figlio a firmare un foglio, senza dargli il te i ON di leggerlo”; 10) “D.V.C. Lei protestò nei confronti dei due e Lei strappò il Parte_2 foglio, che fece in tempo a vedere essere un contratto di D.V.C. i signori
e dopo che era riuscita a strappare il contratto, Per_1 Parte_2 cominciarono ad inveire contro di Voi …”. Non essendo stata dedotta ed allegata che la sottoscrizione sia stata effettuata il 18.06.2019, non può che concludersi che il contratto fosse stato già stato firmato alla data ivi indicata. Deve poi rilevarsi che nessuno dei testi escussi era indifferente ai fatti di causa, attesi gli stretti legami di parentela, di lavoro e le gravi inimicizie tra gli stessi, stante le denunce-querele reciproche, che ne compromettono l'attendibilità e che gli stessi non possono che avere avuto una conoscenza de relato per molti dei fatti di causa, in particolare, quanto ai genitori del lavoratore, con riferimento alla data e modalità di instaurazione del rapporto di lavoro, agli orari di lavoro svolti (alle trasferte effettuate). Nel caso di specie, quindi, il Tribunale, nella valutazione complessiva del compendio probatorio, ha giustamente attribuito maggiore efficacia persuasiva alle circostanze comprovate documentalmente rispetto a quanto emerso in maniera confusa e contraddittoria in sede di prova orale. Per tali ragioni non colgono nel segno i primi due motivi di appello in cui l'appellante si duole della mancata valorizzazione a suo favore delle deposizioni dei testi Tes_1
e .
[...] Testimone_2
E ciò perché, posto quanto già riferito a proposito della limitata attendibilità dei testi e della loro conoscenza meramente de relato dei fatti di causa, la loro deposizione è comunque smentita dalle risultanze documentali e dalla testimonianza di segno contrario del teste . Parte_2
pagina 5 di 7 L'onere della prova non può quindi dirsi assolto né con riferimento alla presunta sottoscrizione del contratto di lavoro in data 18.06.2019 – circostanza che non trova conferma neppure nella narrazione del ricorrente in I grado - né con riferimento all'orario di lavoro effettivamente osservato dall'appellante, atteso che nessuno dei due genitori, per quanto necessariamente intimi del lavoratore, poteva avere una conoscenza diretta dei fatti di causa. Va del pari respinta anche la terza censura alla sentenza appellata attinente la presunta mancata valutazione da parte del Tribunale della prova del danno morale asseritamente subito dal lavoratore. Sul punto occorre preliminarmente ricordare che il danno morale, qualificabile come ogni sofferenza che il danneggiato patisce in conseguenza dell'illecito altrui – distinguendosi quindi dal dolore direttamente connesso alla menomazione fisica o alle limitazioni anatomo-funzionali permanenti (Cass. Sezioni Unite n. 26972/2008), come ogni danno non patrimoniale costituisce un danno-conseguenza che deve essere allegato e provato, non potendosi mai configurare come danno in re ipsa. Tuttavia, stante la natura immateriale del pregiudizio, anche la prova presuntiva assume una certa rilevanza in presenza di chiari e concordanti indizi. Sennonché, nel caso di specie e per le ragioni surriferite, non risulta provato alcun illecito (danno evento) da parte della Società da cui possa, anche attraverso un ragionamento di tipo presuntivo, ricavarsi un danno conseguenza al lavoratore, comunque solo vagamente allegato e non dimostrato. Risultano indimostrati gli eventi dannosi: la mancata sottoscrizione del contratto, che avrebbe ingenerato la pretesa frustrazione da mancata regolarizzazione e la pretesa aggressione fisica del 18.06.2019. La stessa dinamica dei fatti del 18.06.2019 non è stata chiarita, risultando affidata alle dichiarazioni delle stesse persone coinvolte nella vicenda, stante per contro, un conclamato maggior danno subito dal sig. (40 giorni di prognosi a Parte_2 fronte dei 3 giorni). Anche sul punto, pertanto, l'onere della prova non può dirsi assolto. Considerata la discordanza tra le versioni offerte dai testi , e Parte_2 E_ in sede di prova testimoniale, le allegazioni contraddittorie del ricorrente e, Tes_1 per converso, la chiara evidenza documentale, il Tribunale ha correttamente ritenuto non provate le domande attoree. L'appello viene pertanto rigettato e la sentenza viene confermata. Le spese del secondo grado sono poste a carico della parte appellante, liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, considerato il valore della causa, l'attività svolta (tre fasi), applicati i valori minimi, nella misura di € 1.984,00. Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, come da dispositivo, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello di e conferma la sentenza appellata. E_
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado a favore della parte appellata, che liquida in € 1.984,00, per compenso di avvocato ex DM 55/2014, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.
pagina 6 di 7 A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 24.10.2024
La Consigliera rel. Dott. Stefania Carlucci
Il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
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