Sentenza 27 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 27/12/2021, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/12/2021
N. 01563/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01461/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1461 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di titolare dell’Azienda Agricola -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Dennis Zaniolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ulss 9 Scaligera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Bertolissi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per
la condanna al risarcimento del danno derivante dal ritardo con il quale l'intimata U.L.S.S. ha concluso i procedimenti di registrazione nella c.d. Anagrafe Nazionale Bovina delle movimentazioni dei bovini comunicate dall'odierna ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Ulss 9 Scaligera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.12.2017, -OMISSIS-, in qualità di titolare dell’Azienda Agricola -OMISSIS-, dedita all’allevamento di animali e, in particolare, bovini, ha chiesto fosse accertato e dichiarato, nei confronti dell’Azienda Ulss n. 9 Scaligera, la mancata tempestiva conclusione, nel rispetto del termine fissato dall’art. 7 del D.M. 31 gennaio 2002 del Ministro della Salute e del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, dei procedimenti di registrazione nella Banca Dati Regionale (di seguito BDN) dei movimenti di bovini dal ricorrente medesimo comunicati, da cui sarebbe derivato un danno pari ad euro 11.856,78; per l’effetto, ha chiesto la condanna dell’Amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 2 bis , della legge n. 241 del 1990, a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e/o da contatto sociale, ovvero, in subordine, ex art. 2043 c.c., a risarcire il danno subito, pari alla predetta somma o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi maturati e maturandi come per legge dal dovuto al saldo.
A fondamento della domanda risarcitoria, parte ricorrente ha dedotto, in sintesi, quanto segue:
- di aver tempestivamente comunicato nel corso degli anni 2015 e 2016 all’Ulss intimata le varie movimentazioni dei bovini detenuti, presentando la relativa dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali;
- che l’Amministrazione era tenuta a provvedere alla registrazione entro 5 giorni dalla comunicazione dei dati da parte della ricorrente;
- che l’Ulss registrava in ritardo 96 capi rispetto ai quali la ricorrente aveva fatto pervenire tempestivamente la richiesta di registrazione;
- che la ricorrente presentava ad PA (competente per la liquidazione del premio) la domanda unica per ottenere il c.d. premio di macellazione, per l’anno 2016, ai sensi di quanto previsto dall’art. 52 del Reg. Ue n. 1307/2013, premio non ottenuto proprio a causa della registrazione tardiva dei suddetti 96 capi bovini nella Banca dati, con conseguente danno di euro 11.856,78;
-la Ulss sarebbe responsabile per danno da ritardo ex art. 2 bis, della legge n. 241 del 1990, in relazione al termine di 5 giorni previsto a suo carico per provvedere alla registrazione delle movimentazioni nella Banca dati.
Si è costituita in giudizio l’Azienda Ulss n. 9 Scaligera contestando l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
In vista dell’udienza di discussine, le parti hanno depositato memorie difensive con cui hanno ribadito le rispettive argomentazioni.
Alla Pubblica Udienza del 20 ottobre 2021 il ricorso è passato in decisione, previo rilievo di profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, dandone avviso alle parti ex art. 73, comma 3, CPA.
Il Collegio ritiene, invero, che sulla presente controversia vada dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario, e ciò secondo le ragioni già espresse da questa stessa Sezione nella sentenza n. 1287 del 2020 (alle cui diffuse motivazioni ci si richiama espressamente ex art. 74 CPA), su caso analogo a quello oggetto del presente giudizio.
In particolare, nella suddetta sentenza n.1287/2020 si è evidenziato che l’art. 2 bis, comma 1, legge n. 241 del 1990, l’art. 30, comma 4, CPA e l’art. 133, comma 1, lett. a), n. 1, CPA fanno riferimento alla c.d. responsabilità da ritardo, espressione per mezzo della quale si intende identificare il pregiudizio arrecato dalla P.A. in conseguenza del mancato o tardivo esercizio di una “potestà amministrativa” (“l'azione per il risarcimento del danno ex art. 30 c.p.a. e 2 bis, l. n. 241 del 1990, postula che il danno sia generato da un'amministrazione pubblica nell'esercizio del potere pubblico”, cfr. C. Stato sez. IV, 12/07/2019, n.4894; nel medesimo senso, C. Stato, sez. IV, 07/01/2020, n.119), mentre esula dalla predetta fattispecie il danno derivante dall’inadempimento di obblighi di natura diversa, che l’amministrazione sia tenuta ad assolvere per legge o per contratto, indipendentemente dalla necessità di concludere un procedimento amministrativo.
Sotto il profilo dell’analisi delle situazioni giuridiche che coinvolgono tanto i detentori dei capi bovini, quanto i c.d. delegati e i Servizi veterinari, con riferimento alla registrazione delle movimentazioni dei bovini nella Banca Dati Nazionale, di cui si discute anche nel caso di specie, si è pervenuti a qualificare il rapporto che lega i secondi e questi ultimi ai primi in termini di debito-credito, con conseguente responsabilità di natura sostanzialmente contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c..
Infatti, come già affermato nella citata sentenza n.1287 del 2020, la possibilità che i Servizi veterinari, quando procedono alla registrazione per conto e su richiesta dei detentori dei capi bovini, agiscano in veste di autorità o, comunque, tengano un comportamento, anche solo mediatamente, connesso ad un potere pubblico, deve essere esclusa in quanto “… ciò che i Servizi veterinari medesimi sono obbligati ex lege a compiere è la medesima prestazione richiesta al privato detentore dei capi bovini (ovvero al delegato ex art. 14, anch’esso potenzialmente soggetto privato), il quale non è titolare di un “potere amministrativo” (ovvero di una situazione giuridica attiva di natura pubblicistica), ma di un obbligo, (ovvero di una situazione passiva) il cui oggetto, pur avendo una finalità di tutela di interessi pubblici, si traduce nell’adempimento di una prestazione meramente materiale quale la registrazione nella banca dati. In altre parole, i Sevizi veterinari, con riferimento alla specifica fattispecie in oggetto, svolgono un’attività meramente ausiliaria, quale “longa manus” del privato detentore dei bovini. Inoltre, nella controversia che ci occupa viene specificamente in esame il rapporto “interno” tra i Servizi veterinari e il privato detentore dei bovini, nell’ambito del quale non viene in gioco, nemmeno in via mediata, alcun potere pubblico, similmente a quanto accade nell’ambito del rapporto tra detentore dei capi e “delegati” ”.
A conferma del ragionamento sopra esposto, si può richiamare anche “ un criterio ermeneutico di natura testuale-sistematica. Anche i Servizi veterinari, infatti, sono individuati dalla normativa più sopra ricordata come soggetti “responsabili” della funzionalità del sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina. I compiti che il legislatore assegna ai Servizi veterinari, d’altronde, non sono tutti caratterizzati dall’esercizio di potere pubblico, né sono necessariamente ad esso connessi anche solo in via mediata. In forza dell’art. 10, d.m. n. 31 gennaio 2002, infatti, da un lato, il Servizio veterinario rilascia e vidima il passaporto di cui all'art. 4; vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni previste per l'identificazione e registrazione degli animali ed in particolare effettua i controlli previsti dal regolamento (CE) 2630/1997 e successive modifiche presso le aziende zootecniche e ne registra l'esito nella BDN secondo le modalità riportate nel manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2; registra ed aggiorna nella banca dati nazionale le informazioni relative alle aziende zootecniche e agli allevamenti; effettua l'ispezione e la vigilanza negli stabilimenti di macellazione, controllano l'avvenuta distruzione dei marchi auricolari, preventivamente tagliati a cura del responsabile dello stabilimento e custodiscono per tre anni ai sensi del regolamento (CE) 1760/2000 i passaporti degli animali debitamente annullati. Si tratta, come si può notare, di ipotesi che, in via diretta o mediata sono ricollegabili all’esercizio di pubblici poteri.
Diversamente è a dirsi con riguardo all’ipotesi in forza della quale i Servizi veterinari registrano <<nella BDN le informazioni relative alle nascite, alle movimentazioni, alle macellazioni, alle introduzioni da Paesi membri e alle importazioni da Paesi terzi per quei detentori che non intendono avvalersi della facoltà di registrare direttamente i dati o di avvalersi di convenzioni con altri organismi>>. La citata previsione, che solo mette in risalto la natura obbligatoria della situazione giuridica posta a carico dei Servizi veterinari (così da escluderne il rifiuto di adempiere), deve essere interpretata in uno con la previsione dell’art. 7 che consente al detentore di “scegliere” se registrare da sé ovvero semplicemente farsi sostituire da soggetti terzi, equiparando la posizione dei “delegati” a quella dei Servizi veterinari e di entrambi questi ultimi al primo, nonché con la disposizione di cui all’art. 14 che inserisce l’operato dei Servizi veterinari nell’ambito degli strumenti di “assistenza” dei quali il privato detentore dei bovini può usufruire per la registrazione dei dati. In questo senso, quindi, il carattere meramente alternativo e assistenziale dell’attività dei Servizi veterinari in caso di registrazione delegata ex lege, operando essi come “longa manus” del detentore dei capi, esclude la configurabilità dell’esercizio di una potestà amministrativa e, quindi, di un procedimento amministrativo ai sensi della l. n. 241 del 1990… ” (cfr. Tar Veneto, n. 1287 del 2020 citata).
Per quanto sopra esposto, pertanto, sulla presente controversia deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, ricordando che, ai sensi dell’art. 11, comma 2, CPA, “quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato”.
Attesa la particolarità della vertenza, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO