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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/09/2025, n. 5336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5336 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 3609 R.G.A.C. dell'anno
2021, trattenuta in decisione all'udienza del 24.09.2025 e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Emanuela Bracchi (c.f. ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma, alla Via
Zenone di Cizio n. 6, giusta procura in atti,
Appellante
E
(c.f. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. Daniela Folliero (c.f. ) ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso il suo Studio in Nettuno (RM), Via dei Sangallo n.
56, giusta procura in atti,
Appellata
NONCHE' CONTRO
Controparte_2
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2778/2018 del Tribunale di
Velletri, depositata in data 21.12.2018 notificata in forma esecutiva in data 25.02.2019.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello esponeva di essere Parte_1
stato convenuto in giudizio, unitamente alla SI.a , Controparte_2
dalla , la quale aveva adito il Tribunale di CP_3 Controparte_1
Velletri chiedendo di accertare la responsabilità per i danni arrecati al proprio immobile, sito in Anzio alla Via Rinascimento n. 80, dai già menzionati convenuti, quali conduttori in locazione, giusto contratto sottoscritto in data 14.03.2014. Chiedeva, inoltre, di accertare l'omesso pagamento dei canoni ed oneri per un totale di € 25.952,31.
Nel giudizio incardinato da , recante numero RG Controparte_1
1893/2016, il SI. (unitamente alla SI.a veniva PT CP_2
dichiarato contumace. Espletata l'istruttoria, in particolare a mezzo
CTU, tesa a verificare e quantificare i danni lamentati dall'attrice, il
Tribunale adito pronunciava la sentenza 2778/2018 del seguente tenore: “accoglie la domanda attrice – condanna e Controparte_4
in solido tra loro al pagamento della somma di € Controparte_2
5.952,31 a titolo di canoni di locazione ed oneri condominiali non versati, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo;
- condanna
e in solido tra loro al pagamento Controparte_4 Controparte_2
della somma di € 10.070,00 a titolo di danni arrecati all'immobile sito in Anzio Via Rinascimento n. 80, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo;
- pone le spese della CTU definitivamente a carico di
e in solido tra loro;
- condanna Controparte_4 Controparte_2
e in solido tra loro alla rifusione Controparte_4 Controparte_2
delle spese di lite in favore di strada Visconti Concetta che si liquidano in complessivi € 300,00 per spese ed € 2.738,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il SI. notificando PT
atto di citazione alla SI.a personalmente, ed alla SI.a CP_1
in data 12.07.2023. CP_2
A sostegno dell'impugnazione, lamentava l'Erronea pronuncia del
Giudice di I grado nel dichiarare la contumacia dei convenuti ex art.291 c.p.c. - Mancata notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di I grado e/o nullità della notifica ex art.160 c.p.c. –
Violazione del diritto di difesa ex art.24 della Costituzione e del principio del contraddittorio ex art.101 c.p.c..
Nel giudizio incardinato si costituiva la SI.a con Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.02.2024, con la quale preliminarmente eccepiva la tardività dell'appello, ed altresì contestava la fondatezza del gravame. Rimaneva invece contumace la SI.a . Controparte_2
Si teneva la prima udienza in data 06.03.2024, ai sensi dell'art. 127 ter cpc. Sciolta la riserva ivi assunta, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, e la causa veniva rinviata per la decisione al 24.09.2025, con assegnazione di termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali. All'udienza del 24.09.2025, depositate dalle parti le note ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa veniva trattenuta in decisione.
Al fine di decidere la presente controversia è necessario procedere ad un duplice accertamento. Il primo teso a verificare l'eventuale vizio di notifica dell'atto introduttivo del primo grado, come invocato dall'appellante, idoneo, in caso di esito positivo, a qualificarlo contumace involontario. Il secondo avente ad oggetto la tempestività del gravame, e dunque la possibile applicazione del primo o del secondo comma dell'art. 327 cpc.
Nel caso esaminato, l'appellante sostiene la nullità della notifica dell'atto introduttivo del primo grado ai sensi dell'art. 160 cpc, censurando l'operato dell'Ufficiale giudiziario che avrebbe notificato l'atto ad un soggetto asseritamente qualificatosi per il SI. PT
, in località Nettuno, alla Via Silvio Spaventa n. 21,
[...]
dichiarando nella relata “ora civico 73 a mani proprie”; quando, invece, il SI. risiedeva al civico 75 (all'epoca della notifica il PT
civico 21 della Via Silvio Spaventa venne da parte del Comune di
Nettuno sostituito dai civici 73 e 75). L'appellante afferma, pertanto, che la dichiarazione resa dall'ufficiale giudiziario sia “erronea e inesatta”; che non sia stata eseguita “alcuna doverosa indagine e/o verifica dell'identità” dell'effettivo destinatario dell'atto; e che neanche alcuna successiva raccomandata, con la quale gli si dava avviso dell'avvenuta notifica dell'atto, risultasse ricevuta. Per tali ragioni, l'impugnante chiede alla Corte di ordinare all'appellata il deposito della prova certa dell'avvenuta notificazione, unitamente all'originale dell'atto di citazione notificato, al contempo disconoscendo ogni eventuale sottoscrizione e riservando l'eventuale proposizione della querela di falso.
Secondo l'art. 138, primo comma, cpc “L'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto”.
Stante il chiaro tenore della norma, non vi è dubbio, quindi, che l'ufficiale possa notificare l'atto nelle mani proprie del destinatario anche nell'ambito della circoscrizione in cui si trovi l'ufficio presso il quale presta servizio.
Ne deriva, quindi, che chiaramente infondata risulta la contestazione mossa dall'appellante in relazione al civico indicato nella relata ovverosia il 73 piuttosto che il 75. Peraltro, come documentato dalla stessa parte impugnante (doc. 4 allegato all'atto di appello), trattasi di civici attigui, ove ad entrambi è ancora riportato il precedente civico 21, la cui sostituzione, stante la lettera della norma, affatto può inficiare la validità della notificazione.
Errata, inoltre, si rivela anche la censura mossa dalla difesa del all'operato dell'Ufficiale in relazione alla asserita mancata PT
indagine e/o verifica dell'identità del destinatario dell'atto.
La dichiarazione resa dall'Ufficiale nella relata, infatti, quando è espressione della percezione stessa del messo notificatore (c.d. contenuto estrinseco) è coperta dalla pubblica fede, con presunzione iuris et de jure. Diversa natura, invece, ha la dichiarazione resa da terzi che non è espressione della percezione del messo notificatore (c.d. contenuto intrinseco) e che è coperta da presunzione iuris tantum liberamente contestabile.
Nel caso esaminato, posto che l'appellante censura la dichiarazione resa dal Pubblico Ufficiale, avrebbe dovuto proporre querela di falso,
e non meramente esprimervi riserva, come invece dichiarato (atto di appello pag. 5).
Sul punto, anche la giurisprudenza più illustre appare univoca. Tra le tante pronunce, si riporta il principio di diritto espresso dalla Corte di
Cassazione nell'Ordinanza n. 22225 del 04/08/2021 a tenore del quale: “In caso di notifica di un atto a mani proprie del destinatario di esso, l'identità personale tra il destinatario indicato ed il consegnatario dell'atto medesimo è desumibile dalle dichiarazioni - penalmente sanzionate, se mendaci, ex art. 495 c.p. - rese da quest'ultimo all'ufficiale giudiziario e riportate nella relazione di notifica che, essendo munita di fede probatoria privilegiata, è confutabile unicamente mediante querela di falso“. Secondo altra pronuncia “La relata di notifica di un atto, in relazione a circostanze che costituiscono il frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale che l'ha effettuata, è assistita da fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c. Orbene, poiché l'ufficiale giudiziario esercita pubbliche funzioni, gli atti che attestano le operazioni da lui compiute, il ricevimento delle dichiarazioni resegli ed il contenuto estrinseco delle notizie apprese, sono dotati della fede privilegiata attribuita dall'ordinamento agli atti del pubblico ufficiale.
(Cass. civ. Sez. V, 27/03/2013, n. 7714).
Infine, priva di pregio appare anche la richiesta di produzione documentale avanzata nell'atto di appello. Da un lato, infatti, non vi può essere produzione alcuna di raccomandata informativa posto che la notificazione veniva effettuata nelle mani dello stesso destinatario.
Dunque, nessun avviso e/o comunicazione in tale ipotesi sono prescritti (cc.dd. CAN o CAD, comunicazione di avvenuta notifica e/o deposito ex artt. 139 e 140 cpc); dall'altro, neanche alcuna sottoscrizione da parte dello stesso destinatario è richiesta, risultando necessaria soltanto la data e la firma dell'Ufficiale.
Pienamente valida è, infatti, la notificazione effettuata senza la firma di ricevuta del destinatario o del consegnatario, non sussistendo alcun obbligo in tal senso in capo agli stessi, né alcun onere per l'Ufficiale giudiziario di richiederla (a meno che non si notifichi l'atto in mani del custode dello stabile o del vicino di casa del destinatario).
Da quanto esposto deriva che la notifica dell'atto introduttivo del primo giudizio deve ritenersi valida, e, pertanto, trova, applicazione il disposto di cui al primo comma dell'art. 327 cpc. Ne consegue, per l'effetto, la tardività dell'appello spiegato in data 12.07.2023 ovvero oltre i termini previsti, breve e lungo, di impugnazione.
L'inammissibilità dell'appello assorbe le ulteriori questioni.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM
55/2014 e tenuto conto della semplicità delle questioni, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2778/2018 del Tribunale di Parte_1
Velletri, depositata in data 21.12.2018, così provvede:
1- Dichiara inammissibile l'appello;
2- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore dell'appellata che liquida in CP_1
euro 1984,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge;
3- Nulla sulle spese per la contumace CP_2
4- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
5- Roma, 24.09.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 3609 R.G.A.C. dell'anno
2021, trattenuta in decisione all'udienza del 24.09.2025 e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Emanuela Bracchi (c.f. ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma, alla Via
Zenone di Cizio n. 6, giusta procura in atti,
Appellante
E
(c.f. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. Daniela Folliero (c.f. ) ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso il suo Studio in Nettuno (RM), Via dei Sangallo n.
56, giusta procura in atti,
Appellata
NONCHE' CONTRO
Controparte_2
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2778/2018 del Tribunale di
Velletri, depositata in data 21.12.2018 notificata in forma esecutiva in data 25.02.2019.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello esponeva di essere Parte_1
stato convenuto in giudizio, unitamente alla SI.a , Controparte_2
dalla , la quale aveva adito il Tribunale di CP_3 Controparte_1
Velletri chiedendo di accertare la responsabilità per i danni arrecati al proprio immobile, sito in Anzio alla Via Rinascimento n. 80, dai già menzionati convenuti, quali conduttori in locazione, giusto contratto sottoscritto in data 14.03.2014. Chiedeva, inoltre, di accertare l'omesso pagamento dei canoni ed oneri per un totale di € 25.952,31.
Nel giudizio incardinato da , recante numero RG Controparte_1
1893/2016, il SI. (unitamente alla SI.a veniva PT CP_2
dichiarato contumace. Espletata l'istruttoria, in particolare a mezzo
CTU, tesa a verificare e quantificare i danni lamentati dall'attrice, il
Tribunale adito pronunciava la sentenza 2778/2018 del seguente tenore: “accoglie la domanda attrice – condanna e Controparte_4
in solido tra loro al pagamento della somma di € Controparte_2
5.952,31 a titolo di canoni di locazione ed oneri condominiali non versati, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo;
- condanna
e in solido tra loro al pagamento Controparte_4 Controparte_2
della somma di € 10.070,00 a titolo di danni arrecati all'immobile sito in Anzio Via Rinascimento n. 80, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo;
- pone le spese della CTU definitivamente a carico di
e in solido tra loro;
- condanna Controparte_4 Controparte_2
e in solido tra loro alla rifusione Controparte_4 Controparte_2
delle spese di lite in favore di strada Visconti Concetta che si liquidano in complessivi € 300,00 per spese ed € 2.738,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il SI. notificando PT
atto di citazione alla SI.a personalmente, ed alla SI.a CP_1
in data 12.07.2023. CP_2
A sostegno dell'impugnazione, lamentava l'Erronea pronuncia del
Giudice di I grado nel dichiarare la contumacia dei convenuti ex art.291 c.p.c. - Mancata notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di I grado e/o nullità della notifica ex art.160 c.p.c. –
Violazione del diritto di difesa ex art.24 della Costituzione e del principio del contraddittorio ex art.101 c.p.c..
Nel giudizio incardinato si costituiva la SI.a con Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.02.2024, con la quale preliminarmente eccepiva la tardività dell'appello, ed altresì contestava la fondatezza del gravame. Rimaneva invece contumace la SI.a . Controparte_2
Si teneva la prima udienza in data 06.03.2024, ai sensi dell'art. 127 ter cpc. Sciolta la riserva ivi assunta, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, e la causa veniva rinviata per la decisione al 24.09.2025, con assegnazione di termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali. All'udienza del 24.09.2025, depositate dalle parti le note ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa veniva trattenuta in decisione.
Al fine di decidere la presente controversia è necessario procedere ad un duplice accertamento. Il primo teso a verificare l'eventuale vizio di notifica dell'atto introduttivo del primo grado, come invocato dall'appellante, idoneo, in caso di esito positivo, a qualificarlo contumace involontario. Il secondo avente ad oggetto la tempestività del gravame, e dunque la possibile applicazione del primo o del secondo comma dell'art. 327 cpc.
Nel caso esaminato, l'appellante sostiene la nullità della notifica dell'atto introduttivo del primo grado ai sensi dell'art. 160 cpc, censurando l'operato dell'Ufficiale giudiziario che avrebbe notificato l'atto ad un soggetto asseritamente qualificatosi per il SI. PT
, in località Nettuno, alla Via Silvio Spaventa n. 21,
[...]
dichiarando nella relata “ora civico 73 a mani proprie”; quando, invece, il SI. risiedeva al civico 75 (all'epoca della notifica il PT
civico 21 della Via Silvio Spaventa venne da parte del Comune di
Nettuno sostituito dai civici 73 e 75). L'appellante afferma, pertanto, che la dichiarazione resa dall'ufficiale giudiziario sia “erronea e inesatta”; che non sia stata eseguita “alcuna doverosa indagine e/o verifica dell'identità” dell'effettivo destinatario dell'atto; e che neanche alcuna successiva raccomandata, con la quale gli si dava avviso dell'avvenuta notifica dell'atto, risultasse ricevuta. Per tali ragioni, l'impugnante chiede alla Corte di ordinare all'appellata il deposito della prova certa dell'avvenuta notificazione, unitamente all'originale dell'atto di citazione notificato, al contempo disconoscendo ogni eventuale sottoscrizione e riservando l'eventuale proposizione della querela di falso.
Secondo l'art. 138, primo comma, cpc “L'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto”.
Stante il chiaro tenore della norma, non vi è dubbio, quindi, che l'ufficiale possa notificare l'atto nelle mani proprie del destinatario anche nell'ambito della circoscrizione in cui si trovi l'ufficio presso il quale presta servizio.
Ne deriva, quindi, che chiaramente infondata risulta la contestazione mossa dall'appellante in relazione al civico indicato nella relata ovverosia il 73 piuttosto che il 75. Peraltro, come documentato dalla stessa parte impugnante (doc. 4 allegato all'atto di appello), trattasi di civici attigui, ove ad entrambi è ancora riportato il precedente civico 21, la cui sostituzione, stante la lettera della norma, affatto può inficiare la validità della notificazione.
Errata, inoltre, si rivela anche la censura mossa dalla difesa del all'operato dell'Ufficiale in relazione alla asserita mancata PT
indagine e/o verifica dell'identità del destinatario dell'atto.
La dichiarazione resa dall'Ufficiale nella relata, infatti, quando è espressione della percezione stessa del messo notificatore (c.d. contenuto estrinseco) è coperta dalla pubblica fede, con presunzione iuris et de jure. Diversa natura, invece, ha la dichiarazione resa da terzi che non è espressione della percezione del messo notificatore (c.d. contenuto intrinseco) e che è coperta da presunzione iuris tantum liberamente contestabile.
Nel caso esaminato, posto che l'appellante censura la dichiarazione resa dal Pubblico Ufficiale, avrebbe dovuto proporre querela di falso,
e non meramente esprimervi riserva, come invece dichiarato (atto di appello pag. 5).
Sul punto, anche la giurisprudenza più illustre appare univoca. Tra le tante pronunce, si riporta il principio di diritto espresso dalla Corte di
Cassazione nell'Ordinanza n. 22225 del 04/08/2021 a tenore del quale: “In caso di notifica di un atto a mani proprie del destinatario di esso, l'identità personale tra il destinatario indicato ed il consegnatario dell'atto medesimo è desumibile dalle dichiarazioni - penalmente sanzionate, se mendaci, ex art. 495 c.p. - rese da quest'ultimo all'ufficiale giudiziario e riportate nella relazione di notifica che, essendo munita di fede probatoria privilegiata, è confutabile unicamente mediante querela di falso“. Secondo altra pronuncia “La relata di notifica di un atto, in relazione a circostanze che costituiscono il frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale che l'ha effettuata, è assistita da fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c. Orbene, poiché l'ufficiale giudiziario esercita pubbliche funzioni, gli atti che attestano le operazioni da lui compiute, il ricevimento delle dichiarazioni resegli ed il contenuto estrinseco delle notizie apprese, sono dotati della fede privilegiata attribuita dall'ordinamento agli atti del pubblico ufficiale.
(Cass. civ. Sez. V, 27/03/2013, n. 7714).
Infine, priva di pregio appare anche la richiesta di produzione documentale avanzata nell'atto di appello. Da un lato, infatti, non vi può essere produzione alcuna di raccomandata informativa posto che la notificazione veniva effettuata nelle mani dello stesso destinatario.
Dunque, nessun avviso e/o comunicazione in tale ipotesi sono prescritti (cc.dd. CAN o CAD, comunicazione di avvenuta notifica e/o deposito ex artt. 139 e 140 cpc); dall'altro, neanche alcuna sottoscrizione da parte dello stesso destinatario è richiesta, risultando necessaria soltanto la data e la firma dell'Ufficiale.
Pienamente valida è, infatti, la notificazione effettuata senza la firma di ricevuta del destinatario o del consegnatario, non sussistendo alcun obbligo in tal senso in capo agli stessi, né alcun onere per l'Ufficiale giudiziario di richiederla (a meno che non si notifichi l'atto in mani del custode dello stabile o del vicino di casa del destinatario).
Da quanto esposto deriva che la notifica dell'atto introduttivo del primo giudizio deve ritenersi valida, e, pertanto, trova, applicazione il disposto di cui al primo comma dell'art. 327 cpc. Ne consegue, per l'effetto, la tardività dell'appello spiegato in data 12.07.2023 ovvero oltre i termini previsti, breve e lungo, di impugnazione.
L'inammissibilità dell'appello assorbe le ulteriori questioni.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM
55/2014 e tenuto conto della semplicità delle questioni, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2778/2018 del Tribunale di Parte_1
Velletri, depositata in data 21.12.2018, così provvede:
1- Dichiara inammissibile l'appello;
2- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore dell'appellata che liquida in CP_1
euro 1984,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge;
3- Nulla sulle spese per la contumace CP_2
4- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
5- Roma, 24.09.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati