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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/03/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 16088/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18/02/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16088/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] e nato Parte_1 Parte_2
a NA il 01.04.1987, nella qualità di genitori della minore Persona_1
nata a [...] il [...],
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. MOTTOLA LUCIANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti
1 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 22.04.24, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuto a seguito di domanda del 05/07/2023.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della
Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 17/12/2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle conclusioni.
A ben vedere, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
In particolare, circa l'eccezione sulla non corretta valutazione della Fibrosi Cistica, il CTU ha specificamente chiarito: “Il costante accumulo di secrezioni mucose particolarmente dense e viscose, che condiziona l'insorgenza di processi infettivi recidivanti , necessita di prevenzione continua onde evitare l'insorgenza di danni funzionali irreversibili. La madre ha riferito che per rimuovere quotidianamente
2 tali secrezioni fa uso di un nebulizzatore con prodotti mucolitici, fluidificanti ed espleta a frequenza imprecisata sedute di Fisioterapia Respiratoria. Si intravede tuttora che nonostante le difficoltà di gestione che rendono impegnati alternativamente i due genitori nella sorveglianza della minore, data la tenera età, va detto che tale tipo di assistenza non risulta essere abnorme rispetto al controllo che richiederebbe un minore di pari età ma non affetto dalla stessa patologia per cui non si ravvedono gli estremi per il riconoscimento dell'indennità
d'accompagnamento, laddove si ritiene, invece, equo il riconoscimento dell'indennità di frequenza.”
Orbene il consulente nominato da questo Tribunale ha ritenuto che la minore è affetta da “fibrosi cistica”.
E, tuttavia, ha concluso “Ne consegue la piena ammissibilità dei requisiti medico – legali per il riconoscimento dell'indennità di frequenza, ma non dell'indennità
d'accompagnamento allo stato.”
Le conclusioni del c.t.u. risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate e segnatamente alla eventuale perdita di autonomia e di relazioni interpersonali.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di NA NO , definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione;
b. nulla per le spese;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 19/02/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Cucinella
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18/02/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16088/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] e nato Parte_1 Parte_2
a NA il 01.04.1987, nella qualità di genitori della minore Persona_1
nata a [...] il [...],
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. MOTTOLA LUCIANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti
1 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 22.04.24, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuto a seguito di domanda del 05/07/2023.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della
Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 17/12/2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle conclusioni.
A ben vedere, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
In particolare, circa l'eccezione sulla non corretta valutazione della Fibrosi Cistica, il CTU ha specificamente chiarito: “Il costante accumulo di secrezioni mucose particolarmente dense e viscose, che condiziona l'insorgenza di processi infettivi recidivanti , necessita di prevenzione continua onde evitare l'insorgenza di danni funzionali irreversibili. La madre ha riferito che per rimuovere quotidianamente
2 tali secrezioni fa uso di un nebulizzatore con prodotti mucolitici, fluidificanti ed espleta a frequenza imprecisata sedute di Fisioterapia Respiratoria. Si intravede tuttora che nonostante le difficoltà di gestione che rendono impegnati alternativamente i due genitori nella sorveglianza della minore, data la tenera età, va detto che tale tipo di assistenza non risulta essere abnorme rispetto al controllo che richiederebbe un minore di pari età ma non affetto dalla stessa patologia per cui non si ravvedono gli estremi per il riconoscimento dell'indennità
d'accompagnamento, laddove si ritiene, invece, equo il riconoscimento dell'indennità di frequenza.”
Orbene il consulente nominato da questo Tribunale ha ritenuto che la minore è affetta da “fibrosi cistica”.
E, tuttavia, ha concluso “Ne consegue la piena ammissibilità dei requisiti medico – legali per il riconoscimento dell'indennità di frequenza, ma non dell'indennità
d'accompagnamento allo stato.”
Le conclusioni del c.t.u. risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate e segnatamente alla eventuale perdita di autonomia e di relazioni interpersonali.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di NA NO , definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione;
b. nulla per le spese;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 19/02/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Cucinella
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