Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 09/05/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 233/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 16/01/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PAGLIARI MARIATERESA ASSUNTA
E
) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PAGLIARI MARIATERESA ASSUNTA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti chiedono all'ill.mo Tribunale di Mantova di omologare le seguenti condizioni di separazione: 1) Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge che sussisteranno successivamente alla pronuncia della sentenza di separazione personale dei coniugi.
2) La casa coniugale posta in Canneto sull'Oglio, Via Pietro Micca n. 21/a, di proprietà di entrambi i coniugi, unitamente ai mobili, arredi e suppellettili, verrà venduta ed il ricavato della vendita diviso in parti uguali tra i coniugi, dopo aver estinto il mutuo contratto con Banca Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Asola,
8. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del ragazzo, verranno assunte separatamente dal genitore con cui lo stesso di volta in volta si trova;
per le questioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, alle attività ricreative e ludiche, i coniugi, nell'interesse preminente del figlio, si consulteranno vicendevolmente ed assumeranno le relative decisioni di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del ragazzo.
4) Il figlio a settimane alterne si trasferirà nella casa dell'uno o dell'altro genitore alle ore 21.00 della domenica e del suo trasporto si occuperà il genitore presso Per_ cui il minore starà la settimana successiva. Se durante la settimana il figlio volesse trascorrere del tempo con l'altro genitore, questi si adopererà per il relativo trasporto.
Si intende che nella settimana di rispettiva competenza, ciascun genitore dovrà assicurare, in modo continuativo, direttamente, o indirettamente attraverso persone di fiducia, in assenza/indisponibilità dell'altro genitore, la vigilanza del figlio minore e dei relativi trasporti alle attività ludiche, sportive e scolastiche. Per_ I trasporti scolastici ed extrascolastici del figlio verranno assicurati e pagati settimanalmente dal genitore che avrà in affido lo stesso. Per_ trascorrerà alternativamente con l'uno o l'altro genitore le festività natalizie e pasquali, che verranno suddivise secondo il calendario che i genitori redigeranno almeno 15 giorni prima delle festività. Durante le ferie estive, il figlio minore trascorrerà 15 giorni consecutivi o non consecutivi con ciascun genitore, secondo il calendario che verrà definito dai genitori entro il 31/05 di ogni anno. Per_ 5) Entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento diretto del figlio quando esso si troverà a settimane alterne presso le loro rispettive residenze;
ovvero, ciascun genitore, nella settimana in cui avrà con sé il figlio, provvedrà, in prima persona, a soddisfare le esigenze del figlio con l'acquisto e il pagamento di tutto quello di cui lo stesso necessita durante la vita quotidiana (ad es. vitto, alloggio).
6) I genitori parteciperanno al pagamento in misura del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, previa esibizione della relativa documentazione fiscale da parte del genitore che avrà effettuato la spesa, secondo le regole stabilite dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova che, ben noto ai genitori, si allega alla presenti note per formarne parte itegrante
(doc. all. n. 1);
7) L'assegno unico universale Inps per il figlio sarà percepito da ciascun genitore in ragione del 50% e così pure le detrazioni fiscali.
8) I ricorrenti si danno atto che entrambi sono lavoratori dipendenti e godono di redditi sufficienti al proprio mantenimento e che pertanto rinunciano ad ogni pretesa di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
9) I coniugi dichiarano altresì di aver regolato ogni e qualsivoglia rapporto economico intercorrente tra gli stessi e dichiarano di non aver nulla a pretendere
2 l'uno dall'altro.
10) Le parti si danno reciproco consenso alla richiesta o alla rinnovazione del passaporto per sé e per il figlio minore.
11) Spese legali compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CANNETO SULL'OGLIO in data 27/08/2007 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 1 parte II, serie C, Uff. 1, anno 2007) hanno formulato le conclusioni concordate, parzialmente modificate col deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione, indicate in epigrafe, in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CANNETO SULL'OGLIO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 8.05.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
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