Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 12/06/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 175/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 175 del ruolo generale dell'anno 2024 tra
, C.F: , nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._1
Barbagia, 24, elettivamente domiciliato in Jerzu, via Vittorio Emanuele n. 170, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Corda che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Marilena
Pani, in forza di procura in atti.
Ricorrente
e
, C.F: , nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Tertenia alla località Santa Marta n. 16, elettivamente domiciliata in Lanusei alla via G. Zanardelli n.
52, presso lo studio dell'Avv. Gemma Demuro che la rappresenta e difende in forza di procura in atti.
Resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: cessazione degli effetti civili del matrimonio – materia famiglia.
Conclusioni congiunte come da ricorso per separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che:
pagina 1 di 4
- dall'unione sono nati (il 16.05.2004) e (il 27.01.2010), entrambi residenti in località Per_1 Per_2
Santa Marta n. 16, 08047 a Tertenia.
Con ricorso del 9.05.2024 il sig. chiedeva che venisse pronunciata cessazione degli effetti Pt_1
civili del matrimonio alle condizioni in esso riportate.
La sig.ra si costituiva in giudizio il 30.09.2024. CP_1
All'udienza del 19.11.2024 le parti si accordavano sulle condizioni, richiamando integralmente quelle riportate nel ricorso per separazione.
Con omologa n.1714/2023 del 29.05.2023 (RG 555/2023) è stata pronunciata la separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa in Tertenia alla località Santa Marta n. 16 e il relativo cortile pertinenziale, di proprietà esclusiva di , viene assegnata alla madre che vi continuerà a vivere con i ON
figli e;
Persona_3 Persona_4
3) la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_5
4) i figli e continueranno a vivere stabilmente con la madre in Tertenia alla località Per_1 Per_5
Santa Marta;
5) il padre avrà il diritto/dovere di vedere e tenere con sé la figlia nel rispetto della volontà di Per_5 quest'ultima ormai adolescente. Egli concorderà di volta in volta con la madre e con la figlia i tempi e modi degli incontri con questa ultima. Ciò farà primieramente nel rispetto della volontà della figlia e tenendo conto delle esigenze scolastiche della ragazza, nonché delle esigenze di vita amicale e ricreativa della stessa. La madre si impegna a incoraggiare la figlia affinchè almeno una domenica al mese pranzi con il padre e la nonna paterna. I coniugi convengono che siano esclusi Per_5
pernottamenti, week end e comunque periodi continuativi di convivenza del padre con la figlia;
6) le decisioni di maggiore importanza riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute della minore verranno prese concordemente da entrambi i genitori nell'esclusivo interesse della figlia e, con particolare riguardo alla scuola, alla religione e allo sport, secondo le inclinazioni della figlia stessa;
7) i genitori non pubblicheranno, come peraltro previsto dalla attuale normativa, fotografie della figlia minore su social network (Facebook, Instagram, WhatsApp, ecc.);
pagina 2 di 4 8) si impegna a corrispondere a , a titolo di contributo Parte_1 ON per il mantenimento dei figli e € 240,00 (duecento quaranta//00) mensili. Il Per_1 Per_2
pagamento avverrà entro il giorno 05 di ogni mese esclusivamente mediante accredito sulla carta
Postepay con IBAN [...]. La detta somma verrà rivalutata di anno in anno secondo l'indice Istat. La decorrenza del contributo al mantenimento è da fissarsi al 1° settembre 2022.
e si faranno carico, nella misura della metà ciascuno, Parte_1 ON
delle spese di natura straordinaria per i figli. Si citano a solo titolo esemplificativo e non esaustivo le spese mediche e farmacologiche non coperte dal SSN. I ricorrenti concordano che le spese scolastiche per l'iscrizione a scuola, per il trasporto a scuola, per i viaggi di istruzione, per l'acquisto dei libri, per la mensa scolastica siano spese straordinarie. Il tutto sempre previo accordo tra le parti e la presentazione, se richiesta, delle pezze giustificative. Le spese straordinarie, qualora anticipate da uno dei genitori, verranno rimborsate prontamente dall'altro su richiesta. E comunque le spese straordinarie dovranno sempre essere concordate dalle parti anche sulla base delle reali possibilità economiche di ciascuna;
9) l'assegno unico familiare verrà richiesto e incassato dalla sola , ON
genitore convivente con i figli.
10) dichiara di non aver contratto debiti unitamente a Parte_1 ON
e/o debiti dove la stessa sia garante/fideiussore. dichiara di non aver ON
contratto debiti unitamente a e/o debiti dove lo stesso sia garante/fideiussore; Parte_1
I ricorrenti si danno reciprocamente atto che il fabbricato e il circostante terreno in Tertenia con ingresso dal civico 16 della località Santa Marta è di esclusiva proprietà di ON
. Quest'ultima continuerà a vivere con i figli e nella casa di abitazione al
[...] Per_1 Per_2
piano primo e a disporre della piccola casa di abitazione al piano terra, nonché del terreno intorno al fabbricato stesso. dichiara ad ogni effetto di legge di non avere alcun diritto sul Parte_1
fabbricato e su quanto nello stesso oggi contenuto (arredi, suppellettili, ecc.) e di aver già provveduto a portare via tutti i beni personali e comunque di sua proprietà. Nonché di non aver nulla a che pretendere che trovi titolo o ragione nella edificazione, nel completamento, nella manutenzione e nell'arredamento della casa medesima e del cortile , che ha già volturato ON
le utenze a proprio nome, si farà interamente carico del pagamento delle relative fatture;
11) si impegna a trasferire la residenza anagrafica dalla casa nella località Santa Parte_1
Marta n. 16 ad altro luogo entro il 31.12.2022;
pagina 3 di 4 12) i ricorrenti si danno reciprocamente atto che il terreno in Tertenia nella località Abba Urci, distinto al catasto terreni al Foglio 40, mappale 313, è di esclusiva proprietà di;
Parte_1
13) e dichiarano di essere economicamente Parte_1 ON
autosufficienti e, pertanto, di non pretendere nulla l'uno dall'altra e viceversa a titolo di mantenimento reciproco;
14) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto per sé e per la figlia minore, nonché della carta di identità valida anche per l'espatrio.
Considerato che i coniugi si sono separati a seguito di procedimento di separazione definito con omologa il 29.05.2023, è decorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70.
I coniugi non si sono riconciliati né hanno ripreso la convivenza.
Deve quindi ritenersi accertato il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza dei presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b legge 898/70.
Preso atto dell'adesione del PM, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro accolta alle condizioni adottate già in fase di separazione e richiamate dai coniugi nel presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Tertenia il 22.04.2006 fra e Parte_1
come sopra identificati, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del ON
medesimo Comune al n. 1, parte 2, Serie A, anno 2006;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tertenia le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- dispone in conformità alle condizioni di divorzio consensualmente stabilite dalle parti, come sopra riportate.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
pagina 4 di 4