Decreto cautelare 22 maggio 2023
Ordinanza cautelare 23 giugno 2023
Sentenza 18 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 18/10/2023, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/10/2023
N. 00160/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00076/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 76 del 2023, proposto da RE TT, rappresentata e difesa dall’avvocato Anton Von Walther, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di Trento, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Bernardi, SA NI e Francesca Parotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura provinciale sita in Trento, piazza Dante, n. 15;
nei confronti
LI LI, non costituitasi in giudizio;
per l’annullamento
e/o riforma della graduatoria definitiva degli atti del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 5 assunzioni con contratto a tempo indeterminato di personale della figura professionale di Funzionario conservatore scientifico indirizzo 5 (1 posto) “ Biodiversità tropicale ”, cat. D, livello base, 1^ pos. Retr. del Ruolo unico del personale provinciale, da assegnare al Museo delle Scienze (MUSE), ed in particolare:
- della graduatoria approvata con deliberazione: n. 434 di data 17 marzo 2023, pubblicata il 21/03/2023,
- dei verbali della Commissione esaminatrice;
- della seconda prova scritta della controinteressata;
- di ogni altro atto precedente, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto n. 9 del 29 marzo 2023 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 il consigliere Cecilia Ambrosi e uditi per la parte ricorrente l’avvocato Anton Von Walther e per la Provincia autonoma di Trento l’avvocato SA NI, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La dott.ssa RE TT, ricorrente nel ricorso in esame, ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla Provincia autonoma di Trento, intimata, con deliberazione della Giunta provinciale 17 settembre 2021, n. 1528, per n. 5 assunzioni con contratto a tempo indeterminato di personale della figura professionale di Funzionario conservatore scientifico da assegnare al Museo delle Scienze (MUSE) di Trento, tra le quali 1 posto per l’indirizzo 5 “ Biodiversità tropicale ”.
2. All’esito delle prove concorsuali, consistenti in due prove scritte ed una orale, e della valutazione dei titoli, la dott. LI LI, controinteressata, è stata collocata nella graduatoria del concorso al primo posto per il predetto indirizzo 5 con punti 62,92 e la ricorrente al secondo posto per il medesimo indirizzo con punti 61,40.
3. La dott. RE TT con il ricorso in esame impugna gli esiti del concorso e segnatamente i provvedimenti in epigrafe indicati. Il ricorso censura, in particolare, la seconda prova scritta svolta dalla dott. LI LI, controinteressata - che ha conseguito il punteggio di 28/30 mentre il punteggio della ricorrente è stato di 24/30 - oggetto di valutazione discrezionale da parte della Commissione esaminatrice, ed è affidato a due motivi, così rubricati:
“ 1. Violazione di legge – violazione dell’art. 97 Cost.; art. 14 D.P.R. 9.05.1994 n. 487; art. 35 d.lgs. 165/01 – violazione delle istruzioni di concorso ”. La ricorrente deduce la violazione del principio di anonimato desumibile dall’art. 14 d.P.R. 09.05.1994 n. 487 da parte della controinteressata, atteso che dal suo secondo elaborato “ si nota immediatamente che la candidata ha risposto alle domande in modo assolutamente atipico. Tale compito, anziché contenere l’esposizione delle risposte per esteso, riporta una serie di appunti estremamente sintetici, di frasi prive di connettivi e spesso anche prive del verbo principale ”. Vi sarebbe inoltre una “ grande quantità di segni grafici caratteristici ” (ossia elenchi numerati e puntati in vario modo; parole sottolineate; parole inserite in riquadri; frecce; parentesi graffe; linee tratteggiate; nota bene cerchiati) da cui conseguirebbe che “ Il suo elaborato, assolutamente originale, è stato di conseguenza reso riconoscibile ”, da ciò derivando che la dott.ssa LI doveva essere esclusa dal concorso, per violazione del principio dell’anonimato: circostanza, questa, specificamente prevista quale causa di esclusione dalla procedura. Infatti, in caso di violazione del criterio dell’anonimato la procedura è affetta da illegittimità da pericolo c.d. astratto, per cui occorre disporre l’annullamento senza necessità di verificare in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza (Cons. Stato Ad. Plen. n. 26/2013; Cons. Stato, Sez. III, sentenza, 22/02/2017, n. 834). Le modalità espositive e grafiche di risposta utilizzate dalla dott. LI sarebbero anomale, anche perché non corrisponderebbero allo sviluppo di un tema con domande aperte e dunque, in tesi della ricorrente, da svolgere “ per esteso ”, come sarebbe stato prescritto per la prova in questione. La dott. LI avrebbe “ scientemente adoperato modalità espositive e grafiche anomale, al fine di rendere il proprio elaborato riconoscibile e di aggirare la difficoltà della prova scritta” , ciò in particolare con riguardo a due delle tre domande della prova, mentre una sola di esse avrebbe avuto lo svolgimento “ classico ” proprio del “ tema ” prescritto dagli atti del concorso.
“ 2. Eccesso di potere - disparità di trattamento – violazione della par condicio tra i candidati ”. Con il secondo motivo di gravame viene censurato il fatto che, attraverso le particolari modalità grafiche utilizzate, la controinteressata avrebbe anche aggirato i limiti dimensionali massimi consentiti (numero massimo di facciate pari ad un foglio di protocollo). “ La controinteressata ha infatti ripetutamente scritto tra le righe e utilizzato una modalità di esposizione atipica, con molteplici elenchi di appunti e parole chiave in luogo di frasi per esteso”. Inoltre, sarebbero state violate le istruzioni per la seconda prova scritta, secondo le quali i candidati avrebbero dovuto “ svolgere tutte e tre le domande previste per l’indirizzo ”. Con la modalità di esposizione prescelta, infatti, la dott. LI ha potuto “ riportare molte più informazioni degli altri candidati e ha al contempo agevolato notevolmente l’esposizione delle informazioni: la controinteressata non ha dovuto fare alcuno sforzo di formulazione dei periodi, limitandosi ad elencare una serie di elementi ”. Inoltre, la candidata non ha svolto tutte e tre le domande ma solo la terza, parzialmente. In tesi della ricorrente “ Il lessico utilizzato nelle istruzioni è infatti chiaramente indicativo della richiesta di un tema, che è l’unico tipo di elaborato scritto che si possa <svolgere>” e richiede, pertanto, uno svolgimento “ per esteso ”, che non comprenderebbe la modalità utilizzata dalla controinteressata, ossia la possibilità di rispondere in forma di appunti o di schemi. Ne deriva che la dott. LI, non avendo svolto per esteso tutte le tre domande ma solo parzialmente la terza, anche per tale ragione avrebbe dovuto essere esclusa dal concorso. Tanto non è stato rilevato dalla Commissione, così come non è stato negativamente valutato il fatto che con simili modalità la ricorrente avrebbe aggirato la difficoltà intrinseca della prova scritta, identificata nel “ saper scriver in modo formalmente corretto, rispondendo per esteso e, al contempo, avere capacità di sintesi ”.
In conclusione, è richiesta l’esclusione dalla valutazione della seconda prova della candidata controinteressata e, dunque, l’annullamento degli esiti del concorso con il conseguente scorrimento della graduatoria impugnata in favore della ricorrente o, in subordine, la rivalutazione del secondo elaborato della controinteressata “ da altra Commissione esaminatrice in forma anonima, che tenga conto del fatto che le istruzioni di concorso richiedevano espressamente che alle domande si rispondesse per esteso ”.
4. Si è costituita l’Amministrazione intimata in data 14 giugno 2023 chiedendo che il ricorso sia respinto in quanto infondato, poiché la regola dell’anonimato negli elaborati scritti è violata solo se il segno di riconoscimento sia anomalo e apposto intenzionalmente, come espressamente statuito dalla giurisprudenza consolidata. Nel caso di specie, invece, nell’elaborato della controinteressata manca il “carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero ”. Inoltre, il metodo espositivo utilizzato dalla dott. LI corrisponde alla “facoltà di scegliere come procedere alla migliore trattazione della materia ” riconosciuta dalla giurisprudenza. Né la Commissione ha inteso limitare tale facoltà nell’ambito delle istruzioni fornite ai candidati, ed in particolare non ha determinato in alcun modo le modalità di svolgimento della prova, con conseguente infondatezza delle specifiche modalità indicate dalla ricorrente. In tal senso il modello espositivo scelto dalla controinteressata, di carattere schematico, si è rivelato efficace ed idoneo allo scopo: “Può dunque trattarsi di un modello espositivo originale, ma non certo anomalo, tanto più nell’ambito di una prova a <contenuto pratico> ad esposizione sintetica ”. Anche i segni grafici caratteristici evidenziati nel ricorso assumono carattere tutt’altro che anomalo, essendo coerenti con il modello espositivo di tipo schematico adottato dalla controinteressata. Continua la resistente osservando “ che la stessa ricorrente ha utilizzato segni grafici e modalità espositive potenzialmente distintivi (DOC. 14), ad esempio cerchiando i numeri delle domande (facciate due e tre), utilizzando un elenco puntato (facciate tre e quattro), tracciando sottolineature (facciate tre e quattro), formando, con fitti tratti di penna, dei reticoli ben riconoscibili e privi di alcuno scopo (facciate uno e quattro) e rispondendo alle domande in ordine diverso da quello proposto (nn. 3 – 1 – 2)” . Inoltre, in alcun modo il bando e le istruzioni impartite dalla Commissione precludevano le modalità di utilizzo delle facciate, né prevedevano al riguardo sanzioni espulsive, tanto più che la dott. LI ha utilizzato solo parte della seconda facciata e, quindi, “ alcun vantaggio di spazio la stessa ha in concreto potuto derivare dal metodo impiegato... la stessa ricorrente ha debordato in alcune facciate dal margine inferiore (due righe nella terza facciata e tre righe nella quarta facciata) fruendo in totale di 128 righe di scrittura a fronte delle sole 114 righe utilizzate in concreto dalla controinteressata (DOC. 14) ”. Infine, la controinteressata, al contrario di quanto dedotto nel ricorso, ha debitamente trattato la tematica di tutte e tre le domande. Da ultimo, l’Amministrazione intimata ha evidenziato che l’apprezzamento - o meno - delle modalità espositive e l’idoneità della stesse a rappresentare adeguatamente il livello di preparazione e di capacità di presentazione della materia in capo al candidato, secondo requisiti di completezza, logicità e chiarezza espositiva, rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riservata alla Commissione esaminatrice che trascende lo scrutinio del Giudice, per contro “ limitato alla verifica di macroscopiche illogicità evincibili ictu oculi, ossia apprezzabili senza bisogno di attingere a cognizioni, pur basiche, della scienza specialistica di riferimento” , illogicità ed erroneità di carattere abnorme: circostanze - queste - insussistenti nel caso di specie.
5. La dott. LI LI, controinteressata, pur resa ritualmente notificataria del ricorso, non si è costituita.
6. All’udienza camerale del 22 giugno 2023 questo Tribunale, con ordinanza 23 giugno 2023, n. 48, nell’ambito della valutazione sommaria propria della fase cautelare del giudizio ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati, ritenendo insussistente il presupposto del fumus boni iuris .
7. Nel corso del giudizio le parti hanno depositato memorie difensive e di replica. In particolare, la parte ricorrente ha insistito per l’anomalia della modalità espositiva scelta dalla controinteressata, esemplificando con riferimento alle parti della prova ritenute rilevanti, modalità non riconducibili allo svolgimento di un tema per esteso ma piuttosto alla proposizione di appunti, non ammessa per la prova in questione. Inoltre i segni grafici del tutto particolari sarebbero stati utilizzati intenzionalmente ed in modo ripetuto dalla dott. LI, non potendo dedursi che si tratta di elementi apposti in maniera accidentale. Da parte sua l’Amministrazione intimata ha evidenziato l’inconferenza al caso di specie della giurisprudenza indicata dalla ricorrente e, per converso, ha citato svariata giurisprudenza a conforto della valutazione di irrilevanza di taluni segni appositi sugli elaborati di concorso quali segni di riconoscimento, accomunabili a quelli indicati nel ricorso per il fatto di non potersi desumere il loro carattere anomalo ed intenzionale.
8. All’udienza pubblica odierna il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
I. Il ricorso è infondato e va respinto, con ciò confermando quanto già statuito in sede cautelare.
II. I due motivi di gravame, da trattarsi congiuntamente data l’evidente loro connessione, non meritano favorevole apprezzamento. Essi sono incentrati sulla critica alla seconda prova scritta svolta dalla dott.ssa LI LI, controinteressata. Si tratta della prova prevista dal bando di concorso, da svolgersi dopo la prima prova scritta, avente contenuto pratico e concernente una serie di argomenti elencati dal bando medesimo in relazione all’indirizzo prescelto. Al riguardo la Commissione esaminatrice, nella sua prima riunione del 14 settembre 2022, stabiliva di procedere nel modo seguente: “ La seconda prova scritta consisterà quindi in n. 3 quesiti a risposta sintetica (per ogni indirizzo previsto nel bando) vertenti su 1 o più delle materie previste dal bando di concorso, il numero massimo di facciate utilizzabili sarà pari ad un foglio di protocollo. Le domande hanno pari rilevanza al fine dell’attribuzione del voto.. ” (doc. 2 resistente). Coerentemente, nelle istruzioni consegnate ai candidati prima dello svolgimento della prova si precisava “ La Commissione ha predisposto tre tracce di analoga difficoltà (per ogni indirizzo previsto dal bando) consistente in 3 domande, vertenti sugli argomenti previsti dal bando. I candidati devono svolgere tutte e tre le domande previste per l’indirizzo scelto in fase di iscrizione al concorso ”. Infine, nelle medesime istruzioni era altresì disposto che, per lo svolgimento della seconda prova scritta, ciascun candidato avrebbe ricevuto “ due fogli di protocollo per le risposte, uno per la brutta copia e uno per la bella copia timbrati e siglati ”, con la precisazione che “ non è possibile chiedere altri fogli ” (doc. 2 resistente).
III. Ciò doverosamente precisato in fatto, alla luce della ricognizione del censurato elaborato prodotto in giudizio, la prova svolta dalla controinteressata, ad avviso del Collegio, non evidenzia le criticità esposte nel ricorso ma rappresenta un modello di sviluppo del pensiero articolato in titoli e punti, non solo plausibile quale possibile modalità di esposizione, ma anche tutt’altro che “oggettivamente ed incontestatamente anomala ” e, dunque, priva delle caratteristiche necessarie ad integrare la violazione del principio di anonimato dedotta nel ricorso (cfr. sentenza Cons. Stato, sez. VI, 31 gennaio 2017, n. 398). Infatti, tale modalità di esposizione corrisponde semplicemente ad una scelta di svolgimento sintetica non irragionevole nell’ambito di una prova, oltretutto di contenuto eminentemente scientifico e pratico, alla quale è riservato un ristretto spazio di risposta, dovendosi ciò ricondurre ad una scelta rimessa alla facoltà del candidato (cfr. sentenza Cons. Stato, sez. V, 1° ottobre 2002, n. 5132) in assenza - come si vedrà - di istruzioni preclusive al riguardo.
IV. In particolare, nei segni apposti nell’elaborato in questione su cui si appunta l’attenzione del ricorso, non si rinviene la caratteristica di essere astrattamente idonei, nel loro intenzionale utilizzo da parte della candidata, a rendere riconoscibile la prova. Vale evidenziare al riguardo che secondo la giurisprudenza consolidata, riportata nei suoi approdi anche nel ricorso, per integrare quei segni di riconoscimento che comportano la necessità di esclusione del candidato, in quanto violativi della regola dell’anonimato, occorre la sussistenza di due elementi concorrenti: l’idoneità del segno di riconoscimento e il suo utilizzo intenzionale. Quanto al primo elemento, la giurisprudenza ha precisato che “ quel che rileva non è tanto l’identificabilità dell’autore dell’elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, e ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la Commissione o singoli componenti di essa siano stati o meno in condizione di riconoscere effettivamente l’autore dell’elaborato ” e che “ quanto al secondo elemento, è da escludere un automatismo tra astratta possibilità di riconoscimento e violazione della regola dell’anonimato, dovendo emergere elementi atti a provare in modo inequivoco l’intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato (cfr. C.d.S. sez. III, sent. n. 4331 del 2018, con la giurisprudenza ivi citata; Tar Lazio, Roma, sent. n. 5712 del 2019; C.d.S., sez. V, sent. n. 202 del 2014) ” (cfr. per tutte, tra le più recenti, sentenza T.A.R. Venezia, sez. III, sentenza 11 febbraio 2020, n. 143).
V. Nel caso di specie non sono ravvisabili le caratteristiche in argomento negli estrapolati elementi della modalità espositiva scelta dalla dott. LI, in disparte restando la circostanza che, in quest’ottica, anche la ricorrente avrebbe utilizzato segni grafici e modalità espositive potenzialmente distintivi, come evidenziato dalla resistente (“ ad esempio cerchiando i numeri delle domande (facciate due e tre), utilizzando un elenco puntato (facciate tre e quattro), tracciando sottolineature (facciate tre e quattro), formando, con fitti tratti di penna, dei reticoli ben riconoscibili e privi di alcuno scopo (facciate uno e quattro) e rispondendo alle domande in ordine diverso da quello proposto (nn. 3 – 1 – 2) ” doc. 14 resistente), trattandosi nell’uno e nell’altro caso di mere modalità espositive del pensiero e di organizzazione dello svolgimento della prova che sono stati espressi negli elaborati di entrambe le candidate. Né gli elementi dedotti sono tali da poterne inferire, per via diretta o per via indiretta e presuntiva nonché in modo inequivoco, l’intenzionalità dell’utilizzo di tali segni da parte della dott. LI, fermo restando che l’intenzionalità di cui si discorre deve correlarsi all’intenzione del candidato di rendere riconoscibile la prova, e non semplicemente alla volontarietà e non accidentalità dell’utilizzo del segno grafico, come invece sostiene la ricorrente nella memoria conclusiva dell’8 settembre 2023 (sull’elemento dell’intenzionalità si veda in particolare la sentenza del Cons. Giust. Amm. Sic. 19 maggio 2023, n. 340).
VI. Sotto altro profilo, non vi è il presupposto di fatto per poter applicare al concorso in esame il principio di rilevanza (presuntiva) dell’inosservanza da parte della commissione di concorso di cautele ed accorgimenti posti a garanzia dell’anonimato, affermato dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 26/2013 citata dalla ricorrente, la quale è infatti del tutto inconferente per il caso sottoposto alla odierna decisione in quanto si riferisce invece alla diversa situazione in cui, dopo la conclusione della procedura, la commissione d’esame si era trovata in possesso di un elenco alfabetico in cui al codice (segreto) contrassegnante l’elaborato era inequivocabilmente associato il nome del candidato.
VII. La censura del superamento dello spazio assegnato, pari ad un foglio di protocollo, che si sarebbe realizzato attraverso la scrittura anche nelle righe intermedie e mediante la specifica modalità di svolgimento della prova utilizzata dalla dott. LI, non può essere condivisa, sotto il profilo quantitativo, alla luce della circostanza che nell’elaborato di tale candidata si riscontra pure la presenza di righe lasciate in bianco atte a compensare la dedotta duplicazione delle righe nelle altre parti.
VIII. Sotto un profilo qualitativo, non trova alcun riscontro nelle clausole del bando di concorso e neppure nelle istruzioni fornite ai candidati, l’interpretazione proposta nel gravame concernente l’asserito specifico significato da attribuire alla prescrizione di “ svolgere tutte e tre le domande previste per l’indirizzo ”, intesa dalla dott. TT quale “ chiaramente indicativ(a) della richiesta di un tema, che è l’unico tipo di elaborato scritto che si possa <svolgere> ”. Al riguardo nel ricorso si sostiene che, attraverso la specifica modalità prescelta, la controinteressata avrebbe violato tale prescrizione, poiché ella in definitiva avrebbe svolto per esteso, e solo parzialmente, una sola delle tre domande della prova. Al contrario il Collegio ravvisa nell’esposizione utilizzata in concreto dalla candidata, poi risultata vincitrice del concorso, una modalità di svolgimento sintetico del tutto congruente con la natura pratica della seconda prova scritta, come qualificata nel bando (cfr. doc. 2 ricorrente), nonché con il carattere sintetico di tale prova, quale deciso dalla Commissione di concorso, nella seduta del 14 settembre 2022, in cui sono state approvate anche le istruzioni da distribuire ai candidati (cfr. doc. 2 resistente e relativi allegati). Infatti, come condivisibilmente rilevato dalla resistente, nessuna prescrizione della lex specialis di concorso induce ad accreditare il suesposto significato attribuito dalla ricorrente alle istruzioni di svolgimento della prova. Invero la Commissione di concorso nella decisione delle modalità di svolgimento della seconda prova scritta, si soffermava sul carattere “ sintetico ” delle risposte richieste, disponendo espressamente che “ la seconda prova scritta consisterà quindi in n. 3 quesiti a risposta sintetica (per ogni indirizzo previsto dal bando) vertenti su 1 o più delle materie previste dal bando di concorso” ed in maniera del tutto consonante stabiliva anche il numero di fogli di protocollo che sarebbero stati distribuiti per lo svolgimento della prova (“il numero massimo di facciate utilizzabili sarà pari ad un foglio di protocollo ”). Inoltre, ad avviso del Collegio, anche a voler seguire il ragionamento esposto nel gravame, i due concetti proposti (svolgimento per esteso ed esposizione sintetica), non sono tra loro inconciliabili e contrapposti: l’uno infatti si riferisce al contenuto della risposta, ossia allo sviluppo completo del quesito proposto, mentre il carattere sintetico della riposta stessa afferisce alla modalità di esposizione in concreto del contenuto medesimo, che può ben avvenire nel modo utilizzato dalla controinteressata.
IX. Pur respingendo il ricorso, il Collegio reputa che nella specie sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Fulvio Rocco, Presidente
Carlo Polidori, Consigliere
Cecilia Ambrosi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cecilia Ambrosi | Fulvio Rocco |
IL SEGRETARIO