TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 12216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12216 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE dr.ssa A. Baroncini in data 27.11.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n.42994/2024
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via Gavinana n.2, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Maria Paola Monti , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti con l'avv. Alessandra Allegritti
OPPONENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante “pro– tempore”, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Sordillo giusta procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio dell'Avvocatura Metropolitana INPS di Roma, via Cesare Beccaria, 29.
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.11.2024 l'opponente in epigrafe chiedeva:
- in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva delle Ordinanze Ingiunzione
1. O.I. – 001688466 relativa all'atto di Accertamento n. .7002.03/04/2019.0047948 CP_1
2. O.I. – 001759196 relativa all'atto di Accertamento n. .7002.29/7/2019.0103382 CP_1 emesse dall' Sede Monteverde/Gianicolense notificate in data 25.10.2024 per CP_1
l'importo complessivo di euro 2.698,05 comprensivo di spese , stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere non dovute;
- nel merito l'annullamento delle sopra indicate ordinanze-ingiunzione poiché illegittime ed infondate per gli esposti motivi;
- con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
L'opponente contestava la legittimità dell'ordinanza ingiunzione per effetto della dell'adesione alla definizione agevolata cd Rottamazione quater, in relazione ai periodi ot- tobre e novembre 2017 e comunque, per il resto per il tardivo esercizio da parte dell'ente previdenziale del potere sanzionatorio ex art.14 legge 689/1981 ovverosia, in altri termini, per intervenuta decadenza.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, l' si costituiva: CP_1
1. eccependo l'irrilevanza dell'adesione alla rottamazione quater vertendosi in materia di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti al mancato versamento delle ritenute pre- videnziali ed assistenziali operate nei confronti dei dipendenti e non di recupero di contri- buti omessi;
2. rilevando che antecedentemente alla notifica delle ordinanze ingiunzione l ha re- CP_1 golarmente notificato al trasgressore un provvedimento di accertamento della violazione, contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi UNIEMENS trasmessi dallo stesso ricorrente, nella sua qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa individuale;
3 chiedendo il rigetto dell'opposizione;
4 con vittoria delle spese di lite.
Non reputandosi necessaria attività istruttoria ulteriore rispetto alla documentazione in atti, all'odierna udienza il giudice decideva come da sentenza.
L'opposizione è fondata in quanto l deve dichiararsi decaduto dal potere sanzionato- CP_1 rio ai sensi dell'art.14 legge 689/1981.
La decadenza, eccepita come “tardivo esercizio da parte dell'ente previdenziale del potere sanzionatorio ex art.14 legge 689/1981” risulta comunque rilevabile d'ufficio avendo carat-
2 tere pubblicistico e quindi sottratto alla disponibilità delle parti ( Cass 6433/1996 e
13039/2025)
Per il periodo transitorio in relazione alla depenalizzazione della fattispecie l'art.9 comma 4
DLgs 8/2016 ha ribadito che “l'amministrazione notifica gli estremi della violazione agli in- teressati residenti nel territorio della Repubblica entro 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro 370 giorni giorni dalla ricezione degli atti” traslati dalla procura”.
Con la recente sentenza 7641/2025 la Suprema Corte ha chiarito che anche laddove non vi sia ricezione degli atti – che nel caso di specie non può esservi trattandosi di violazioni successive alla depenalizzazione – per principio generale l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incom- be su chi intende esercitarlo.
L' dichiara di avere redatto un avviso di accertamento in data 29.7.2019 relativamen- CP_1 te a illeciti amministrativi inerenti gli anni 2016 e 2017 mentre le ordinanze ingiunzione op- poste risultano addirittura notificate solo in data 25.10.2024, ed emesse in data
17.10.2024 come indicato nel numero di protocollo, dunque ben oltre il termine di 90 giorni imposto dal legislatore.
L'opposizione è dunque fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: annulla le ordinanze ingiunzione opposte per decadenza dell' dal potere sanzionato- CP_1 rio.
Condanna l alla refusione in favore dell'opponente delle spese di lite che liquida in CP_1 euro 1.310,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi.
Roma, 27.11.2025 Il Giudice
Dott. Anna Baroncini
3