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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/03/2024, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Alessandro Nunziata Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 13.2.2024 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa 2699/2019 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Raffaella de Parte_1
Camelis APPELLANTE
E
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata ed assistita , giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Tavernese
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice del lavoro n. 69/2019 del 06/02/2019
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice del lavoro, depositato il
20.7.2015, esponeva: - di lavorare alle dipendenze della Parte_1 Controparte_1
dal 7.4.2003 e di prestare servizio presso la di Trevignano Romano, residenza Controparte_1
sanitaria assistenziale con pazienti di lungo degenza;
- che era stata assunta con mansioni di terapista Org_ della riabilitazione di cui al livello D del CCNL Sanità Privata AR;
- che l'accordo economico
1 allegato al CCNL AR Aiop del 15.9.2010 aveva previsto aumenti contrattuali che, per il livello di inquadramento posseduto, ammontavano ad euro 1.189,92 annui;
- che tali aumenti non erano stati corrisposti. Aggiungeva che: - a decorrere dall'aprile 2012 la società aveva disposto unilateralmente l'applicazione al rapporto del CCNL , inquadrandola con qualifica di terapista della Org_2
riabilitazione, livello 3S e che tale CCNL prevedeva una normativa di armonizzazione rispetto alla disciplina della fase pregressa del rapporto di lavoro;
- dall'ottobre 2014 la parte datoriale aveva nuovamente disposto unilateralmente l'applicazione del CCNL RSA AIOP, inquadrandola nel livello
ES; tale nuovo trattamento economico aveva comportato una modifica in peius delle condizioni di assunzione.
Rilevava di aver aderito all'applicazione dall'aprile 2012 all'ottobre 2014 del CCNL UNEBA, in sostituzione del CCNL , in quanto iscritta a uno dei sindacati firmatari (la Organizzazione_3
Org_
), ma di non aver accettato l'applicazione del CCNL sia perché tale contratto Org_5
collettivo non era stato sottoscritto dal sindacato di appartenenza, sia perché determinava un trattamento complessivamente peggiorativo rispetto ai precedenti CCNL.
Tanto premesso, deduceva innanzi tutto di aver diritto:
1) con riferimento al periodo compreso tra il 15 settembre 2010 e marzo 2012, agli aumenti retributivi previsti dal contratto collettivo come risultanti dall'accordo economico Org_3
siglato il 15 settembre 2010, in virtù del rinvio al contratto collettivo contenuto nel Org_3
proprio contratto di lavoro;
2) con riferimento al periodo compreso tra l'aprile 2012 e il settembre 2014, alle differenze retributive derivanti dall'applicazione del CCNL UNEBA, il quale prevede una normativa di armonizzazione “per la prima applicazione del CCNL” non correttamente attuata;
3) con riferimento al periodo da ottobre 2014 in poi, di aver diritto all'applicazione del CCNL
UNEBA (accettato con comportamento concludente) e non del la cui applicazione Org_6
al rapporto di lavoro era stata decisa unilateralmente dal datore di lavoro;
e ciò anche con riferimento ai 4 giorni di ferie annui non riconosciuti.
Pertanto, così concludeva: “Accertare e dichiarare il diritto della GN a Parte_1
percepire le differenze retributive per i titoli di cui al presente atto, con ogni consequenziale effetto in termini giuridici ed economici e con condanna della in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento delle relative differenze retributive, se del caso, sotto forma di assegno ad personam, che ammontano, come da conteggio che si allega al presente atto e che ne costituisce parte integrante, a € 12.312,00, salve le ulteriori differenze retributive maturate in corso di causa, interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo, anatocismo, o altro importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia.
2 Accertare e dichiarare che la GN , per quanto dedotto nel presente atto, Parte_1
ha diritto a godere di 30 giorni di ferie annuali, anziché di 26, con ogni consequenziale effetto, così come domandato nel VI motivo di diritto del presente atto.
Dichiarare l'inapplicabilità nei confronti della ricorrente del CCNL RSA AIOP del
22.03.2012 e che la convenuta è tenuta ad applicare il ed eventuali successivi Org_7 rinnovi”; con vittoria di spese, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio la contestando quanto ex adverso dedotto Controparte_1
e deducendo in particolare:
I) l'inapplicabilità del rinnovo economico del CCNL AIOP del 10 settembre 2010, intervenuto quando la società non aderiva all'AIOP; l'assenza di prova in ordine alla volontà delle parti e alla
“ricezione di fatto” dell'accordo economico del 10.9.2010 in difetto dell'iscrizione sindacale;
II) quanto al periodo dall'aprile 2012 all'ottobre 2014, che la lavoratrice aveva espressamente accettato, anche nel ricorso introduttivo, il e che la sua applicazione era avvenuta nel Org_7
rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del predetto contratto, assicurando la formale armonizzazione, in conformità ai criteri di cui all'allegato 2 del CCNL. Aggiungeva che dall'aprile 2012 (ovvero dall'applicazione del CCNL UNEBA) la ricorrente aveva percepito mensilmente un superminimo assorbibile e comunque il trattamento complessivo annuo percepito sulla base del nuovo contratto collettivo risultava superiore a quello previgente;
quanto agli scatti di anzianità, che secondo il protocollo devono essere mantenuti nella misura in cui erano stati maturati nel precedente regime, la ricorrente in base al contratto AIOP non percepiva alcuna somma a tale titolo;
quanto agli ulteriori istituti, la ricorrente aveva ricevuto quanto dovuto, anche in considerazione del fatto che il nuovo orario contrattuale non era pari a 40 ore settimanali, ma a 36,7;
III) la legittima applicazione del CCNL RSA AIOP a partire da ottobre 2014, che la ricorrente aveva accettato, senza manifestare alcun dissenso sino alla presentazione del ricorso e che era l'unico contratto vigente a livello nazionale nello specifico settore delle residenze sanitarie assistenziali e, in ogni caso, non peggiorativo delle condizioni della lavoratrice. Contestava, quindi, i conteggi elaborati da controparte, chiedendo in definitiva il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso, compensando integralmente le spese processuali fra le parti.
Avverso tale sentenza proponeva appello deducendone l'erroneità per: Parte_1
1) erronea ricostruzione dei fatti con riferimento agli incrementi contrattuali di cui all'accordo del 15.9.2010 nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il recesso operato dalla CP_2
il 18.5.2009 valesse anche per la società datrice di lavoro, in quanto la
[...] Controparte_1
“fa parte del , e ha sostenuto che la non fosse obbligata ad Organizzazione_8 Controparte_1
3 applicare l'accordo economico 2010 perché in data antecedente alla sottoscrizione di tale accordo aveva manifestato la volontà di recedere dall'associazione sindacale stipulante, omettendo di considerare che detto obbligo trovava la propria fonte nel contratto individuale che non aveva subito
Org_ modifiche e rispetto al quale la “comunicazione di recesso dall' ” non produceva alcun effetto con riferimento alle parti del rapporto di lavoro per cui è causa;
né la residenza dei aveva mai CP_1
inviato alla comunicazioni successive al 18 maggio 2009 volte ad informarla della volontà Pt_1 di modificare quanto convenuto al momento dell'assunzione;
2) erronea dichiarazione di inammissibilità della documentazione depositata in prima udienza, in replica alle avverse difese, per comprovare che la società resistente aveva continuato ad applicare fino al marzo 2012 il CCNL AR Aiop: “Se il Tribunale avesse considerato tale produzione documentale, sarebbe giunto alla ben diversa conclusione e cioè della tacita accettazione delle norme del nell'arco temporale dal 7 aprile 2003 al mese di marzo 2012”; Org_9
3) erroneità delle statuizioni sulle richieste correlate all'armonizzazione di cui all'art. 2 del
CCNL UNEBA con conseguente erroneo rigetto della domanda di condanna al pagamento di euro
8,620,94, atteso che il trattamento peggiorativo risultava anche dal confronto dei CUD degli anni
2013 e 2014;
4) erronea statuizione sull'applicabilità, a decorrere dall'ottobre 2014, di un CCNL ( Org_5
non sottoscritto dall'organizzazione sindacale a cui la lavoratrice era iscritta, con conseguente
[...] diritto all'applicazione del CCNL UNEBA;
erroneità delle statuizioni sull'accettazione implicita del nuovo CCNL da parte della lavoratrice;
5) erronea statuizione sulla conservazione, nel periodo successivo al mese di ottobre 2014, del pregresso trattamento più favorevole mediante riconoscimento di un superminimo assorbibile, in quanto dai conteggi allegati al ricorso di primo grado risultava che da ottobre 2014 a maggio 2015 le differenze retributive maturate in applicazione del CCNL UNEBA invece del CCNL RSA Aiop ammontavano a complessivi euro 1.084,54, anche considerando l'eventuale superminimo;
6) omessa considerazione da parte del primo giudice di un precedente del Tribunale di Roma, concernente “un caso pressoché analogo a quello per cui è causa”, favorevole ai lavoratori;
7) omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento di 30 giorni di ferie anziché 26, stante la riduzione subita a seguito dell'applicazione del CCNL RSA AIOP.
Concludeva chiedendo, in riforma della gravata sentenza, di “Accertare e dichiarare il diritto della GN a percepire le differenze retributive per i titoli di cui al presente atto, Parte_1
con ogni consequenziale effetto in termini giuridici ed economici e con condanna della CP_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle relative differenze
[...]
retributive, se del caso, sotto forma di assegno ad personam , che ammontano, come da conteggio
4 che si allega al presente atto e che ne costituisce parte integrante, a € 12.312,00, salve le ulteriori differenze retributive maturate in corso di causa, interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo, anatocismo, o altro importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia.
Accertare e dichiarare che la GN , per quanto dedotto nel presente atto, Parte_1
ha diritto a godere di 30 giorni di ferie annuali, anziché di 26, con ogni consequenziale effetto, così come domandato nel VI motivo di diritto del presente atto.
Dichiarare l'inapplicabilità nei confronti della ricorrente del RSA AIOP del Org_7
22.03.2012 e che la convenuta è tenuta ad applicare il ed eventuali successivi rinnovi. Org_7
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio la società appellata, resistendo al gravame, confutando le avverse censure alla sentenza impugnata, e chiedendone il rigetto.
Veniva tentata, invano, la conciliazione della lite e concesso termine alle parti per elaborare conteggi alternativi.
All'udienza del 13 febbraio 2024, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa veniva decisa con pubblica lettura del dispositivo di seguito riportato.
2. L'appello è infondato.
2.1. I primi due motivi di gravame - concernenti le domande relative agli aumenti retributivi previsti dall'accordo economico siglato il 15 settembre 2010, con riferimento al periodo compreso tra il 15 settembre 2010 e il mese di marzo 2012 - possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione.
L'appellante, con il primo motivo di appello, ha sostenuto che il giudice di primo grado avrebbe errato ritenendo che la non fosse obbligata ad applicare l'accordo Controparte_1 economico 2010 , perché in data antecedente alla sottoscrizione dell'accordo stesso aveva Org_3 manifestato la volontà di recedere dall'associazione stipulante;
il giudice avrebbe altresì omesso di considerare che l'obbligo della di rispettare le clausole anche economiche del Controparte_1
contratto collettivo trovava la propria fonte nel contratto individuale del 28.3.2003, insensibile alle vicende associative delle parti.
Parte appellante si è, poi, soffermata sulla ritenuta inefficacia della “comunicazione di recesso Co dell'AIOP” (“inviata dalla e non dalla ) rispetto al CP_2 Controparte_1 rapporto per cui è causa e all'assenza di una comunicazione di disapplicazione del CCNL da parte della parte datoriale alla lavoratrice.
Ha, quindi, contestato - col secondo motivo di appello - la decisione del primo giudice di ritenere tardiva e, quindi, inammissibile la documentazione depositata il 2.2.2017 e volta ad
5 avvalorare la tesi che la società oggi appellata avrebbe comunque continuato ad aderire al
[...]
. Org_9
Orbene, non è corretto l'assunto dell'appellante secondo cui il primo giudice avrebbe respinto la domanda in ragione del recesso dall'associazione Org_3
E invero, la decisione impugnata, in ordine alla domanda relativa agli incrementi economici di cui all'accordo del settembre 2010, si fonda innanzi tutto su un argomento – di evidente rilievo – che non è stata oggetto di censura da parte della Pt_1
Il giudice di prime cure ha, infatti, affermato che:
- «Pacifico il rinvio operato dal contratto stipulato dalla ricorrente al , Org_9 occorre interrogarsi sulla “forza di legge” che, ai sensi dell'art. 1372 c.c., si intende attribuire alla clausola di rinvio al contratto collettivo contenuta nel contratto individuale di lavoro»;
- «è innanzitutto necessario accertare a quale tipo di rinvio abbiano inteso fare riferimento le parti nel contratto individuale. Infatti, il rinvio può essere ad un singolo contratto collettivo oppure alla linea contrattuale, con conseguente “aggancio” della disciplina del rapporto alla evoluzione della contrattazione»;
- «Nel caso di specie, si ritiene che il rinvio operato sia un rinvio al singolo contratto collettivo. Il contratto individuale infatti espressamente prevede che “per quanto non esplicitamente contenuto nella presente, saranno reciprocamente valevoli le disposizioni del CCNL del personale Org_ Org_ dipendente da associate all' ” (cfr. contratto di lavoro - doc. n. 1 allegato al Pt_2
ricorso): nessun riferimento viene pertanto fatto alle possibili successive modifiche di tale contratto, né il ricorso contiene alcuna allegazione in merito a un successivo comportamento tra le parti tale da consentire un'interpretazione in tal senso».
Il Tribunale, quindi, ha ritenuto che, nella specie, il contratto individuale operasse una ricezione statico-materiale (non già dinamico-formale) della fonte collettiva;
ha, pertanto, chiaramente affermato che il rinvio era riferito ad un determinato testo contrattuale, rispetto al quale non rilevavano eventuali modificazioni o sostituzioni.
Ebbene, a fronte di tale specifica ratio decidendi, secondo cui il contratto individuale sottoscritto comportava un rinvio al singolo CCNL, ovvero a quello vigente al momento della stipula dell'accordo tra le parti, e non già alle sue successive modifiche, l'atto di impugnazione resta del tutto silente e non si fa carico di confutare gli argomenti posti alla base della pronuncia, mediante un'esposizione volta a contrastare la valutazione del giudice di prime cure, attraverso l'indicazione di elementi di fatto in ipotesi deponenti per una conclusione diversa da quella raggiunta dal Tribunale.
6 In altri termini, , omettendo di confrontarsi con la predetta statuizione, non Parte_1 ha indicato le ragioni per cui l'interpretazione del giudice sarebbe errata e il contratto individuale rinvierebbe anche alle modifiche del CCNL.
Tale lacuna, secondo i pacifici insegnamenti dei giudici di legittimità, deve essere valutata alla luce del principio secondo il quale nel giudizio di appello la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, con la conseguenza che tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono;
pertanto, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (vedi ex multis Sez. 1 - , Sentenza n. 18932 del 27/09/2016).
Nel caso di specie sussiste, dunque, una statuizione del Tribunale, non censurata dalla parte impugnante e dunque ormai coperta dal giudicato, idonea a comportare la reiezione della domanda in disamina, stante la ritenuta volontà delle parti di vincolarsi – con espressa pattuizione – al solo CCNL vigente al momento della stipula del contratto individuale.
E invero, una volta affermata la natura statico-materiale del rinvio operato dal contratto individuale al CCNL AIOP (e, dunque, un rinvio ad un testo determinato), non vi è chi non veda come il datore di lavoro non fosse tenuto, sulla base del contratto di lavoro stipulato con la lavoratrice, ad applicare anche i successivi mutamenti della fonte collettiva specificamente individuata.
Ferme tali premesse, appare evidente che infondata è la doglianza dell'appellante avente ad oggetto la mancata comunicazione da parte della società della volontà di disapplicare il CCNL individuato nel contratto, anche nelle sue successive modifiche. Infatti, posto che la CP_1 ha dato esecuzione, nel tempo, all'unico contratto collettivo richiamato in quello individuale,
[...]
nessuna modifica della volontà inizialmente espressa è intervenuta e, pertanto, nessuna comunicazione era necessaria.
Cade, così, il primo motivo di appello, tutto incentrato sull'efficacia vincolante del contratto individuale - in relazione non solo al vigente al momento della stipula, ma anche alle sue Org_7
successive modifiche -, soltanto affermata ed in alcun modo argomentata a fronte della specifica valutazione del giudice di prime cure.
Solo per completezza, una volta escluso che l'applicazione dell'accordo economico del settembre 2010 al caso di specie discendesse dal contratto individuale, deve rilevarsi che detta applicazione non può derivare da altre circostanze. Innanzi tutto, non dall'appartenenza della società appellata all'AIOP: e ciò non per l'intervenuto recesso del (di cui la Organizzazione_8 CP_3
[..
[...] fa pacificamente parte) dalla predetta associazione prima della stipula del ripetuto accordo
[...] economico, ma in quanto la non aveva mai aderito all'AIOP (a differenza di Controparte_1
altre strutture del . Si tratta di una circostanza documentata dalla odierna parte Organizzazione_8
appellata nel corso del giudizio di primo grado (cfr. documentazione depositata in data 2.2.2017, su autorizzazione del Tribunale e certamente acquisibile in quanto indispensabile ai fini della decisione)
e confermata dal fatto che nella lettera del 18 maggio 2009, con cui il ha Organizzazione_8
Org_1 comunicato all' e del la volontà di recedere da “socio per le strutture Org_11 Org_3
del gruppo ivi elencate, non è indicata la (cfr. doc. n. 1 bis allegato alla memoria Controparte_1
difensiva del fascicolo di primo grado della società appellata).
Ebbene, il fatto che la non fosse socio dell' rende evidente che la Controparte_1 Org_3
stessa non fosse in alcun modo tenuta ad applicare gli accordi sottoscritti, nel tempo, da tale associazione.
Sotto altro profilo, deve rilevarsi che la non ha mai dato spontanea Controparte_1 attuazione, “di fatto”, all'accordo economico del 2010.
Tale conclusione non è contraddetta, bensì confermata dalla documentazione prodotta dalla nel giudizio di primo grado, ritenuta inammissibile dal Tribunale e che, invece, è acquisibile Pt_1
ex art. 437 c.p.c. (come lo sarebbe stata, in primo grado, ex art. 421 c.p.c.), dovendosi in tali sensi rivedere la decisione del primo giudice. Detta documentazione risulta, invero, indispensabile ai fini del giudizio perché idonea ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione degli eventi.
Ebbene, l'esame dei documenti in parola (verbali sindacali, contestazioni disciplinari, busta paga) rivela come la ha continuato, nel tempo, a dare applicazione al CCNL Controparte_1
AIOP vigente al momento della stipula del contratto individuale, senza mai dare attuazione all'accordo economico del 2010, accordo che – per le ragioni innanzi evidenziate – non era richiamato dal contratto individuale e non era, dunque, vincolante in relazione al rapporto di lavoro della Pt_1
“per relationem”.
2.2. Con riferimento al periodo compreso tra aprile 2012 e settembre 2014, in cui è pacifico che le parti hanno dato consensualmente applicazione al CCNL UNEBA, il giudice di primo grado ha statuito: «rilevata per le argomentazioni esposte l'inapplicabilità al rapporto di lavoro tra le parti del sottoscritto in data 15 settembre 2010, non può che rigettarsi la domanda di Org_9
armonizzazione con tale contratto del nuovo CCNL . Org_2
Nell'impugnare tale parte della sentenza l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice in quanto il Tribunale non ha ritenuto applicabile al rapporto di lavoro per cui è causa l'accordo economico 2010, ma non ha in alcun modo sostenuto che, una volta esclusa l'applicabilità
8 degli incrementi economici ivi previsti, residuerebbero comunque differenze economiche in favore della lavoratrice.
Orbene, dalla accertata non debenza degli incrementi economici richiesti per il periodo compreso tra il 15 settembre 2010 e il mese di marzo 2012 discende che anche il terzo motivo di appello, per come formulato, è infondato.
Del resto, l'esame dei conteggi allegati al ricorso rende evidente che se si confrontano le somme complessivamente percepite dalla lavoratrice, nel periodo in disamina, con quelle che avrebbe percepito, nel medesimo periodo, sulla base del CCNL - considerato, per i motivi innanzi Org_9 svolti, il trattamento economico antecedente all'accordo del 15.09.2010 - nessuna differenza economica residua in favore della Pt_1
In proposito giova evidenziare quanto segue.
Secondo le disposizioni dell'art. 3 del CCNL Uneba e dell'allegato 2 del predetto CCNL la società non aveva alcun obbligo di mantenere tutte le voci retributive del precedente CCNL, come invece sembra ritenere l'appellante.
L'art. 3 del CCNL Uneba 2010-2012, per quanto in questa sede rileva, stabilisce che “Per le
Istituzioni che applicano per la prima volta il presente contratto si procederà ad una valutazione complessiva dei rispettivi trattamenti, secondo i criteri e le modalità previste negli appositi protocolli di cui all'art. 1 del presente CCNL, nell'ambito del rapporto tra le parti in sede locale. In ogni caso, le eventuali eccedenze saranno mantenute a titolo di assegno ad personam non assorbibile da futuri aumenti”
L'allegato 2 del CCNL UNEBA (“protocollo per la prima applicazione del presente CCNL nelle istituzioni in cui sono vigenti altri CCNL”), per quanto attiene specificamente al trattamento economico, dispone: “Sulla base dell'inquadramento attribuito, per ciascuna lavoratrice o lavoratore verrà effettuata la comparazione tra il precedente trattamento retributivo omnicomprensivo su base annua derivante dal precedente contratto ed il nuovo trattamento annuo derivante dal presente contratto. Saranno escluse dalla comparazione le eventuali somme collegate all'anzianità di servizio, salvo quanto successivamente precisato al punto «Scatti di Anzianità», nonché i superminimi o «assegni ad personam» qualora esistenti.
Non sono altresì considerati, in questa fase, gli eventuali premi di produttività in vigore al livello regionale ai sensi dell'art. 5 del CCNL Uneba, né qualsiasi altra erogazione derivante dal livello decentrato di contrattazione relativamente alle parti variabili, le quali andranno pertanto attribuiti successivamente alla riconversione contrattuale”.
Il medesimo allegato 2 stabilisce: “Nella comparazione si potranno verificare le seguenti ipotesi:
9 a) Il trattamento complessivo annuo è superiore a quello in atto. In questo caso viene Org_7 data immediata applicazione alle tabelle retributive in vigore al momento dell'accordo. Org_7
b) Il trattamento complessivo annuo è inferiore a quello in atto. In questo caso, in Org_7
aggiunta alle tabelle retributive Uneba in vigore al momento dell'accordo, verrà erogata la differenza in quote mensili (quattordicesimi) a titolo di superminimo «ad personam»”.
Con riguardo, poi, agli scatti di anzianità sempre l'allegato 2 dispone che: “I valori di riferimento per gli scatti di anzianità che matureranno successivamente alla data di stipula dell'accordo applicativo sono quelli previsti dal CCNL Org_7
Il lavoratore a cui si applica il nuovo regime contrattuale UNEBA manterrà l'importo in cifra degli aumenti maturati nel regime contrattuale di provenienza. Detto importo verrà tradotto in numero di aumenti d'anzianità (e/o frazioni di aumento) dividendo l'importo stesso per la misura dello scatto di anzianità UNEBA corrispondente al livello d'inquadramento. Le eventuali frazioni di scatto verranno corrisposte con l'ultimo scatto”.
Con riferimento all'orario di lavoro, l'allegato in esame prevede: “Qualora il precedente orario contrattuale fosse inferiore a 38 ore settimanali, il personale in forza alla data dell'accordo manterrà il precedente orario di lavoro settimanale.
Nella comparazione dell'orario di lavoro deve tenersi conto anche delle riduzioni di orario previste dall'art. 50 del CCNL Org_7
Sulla base di intese al livello aziendale in relazione alle peculiari specificità del servizio, potrà essere concordato per tutti un orario di lavoro di 38 ore settimanali, fermo restando che la differenza delle ore su base annuale verrà compensata con una somma equivalente alle maggiori ore di lavoro che risulteranno prestate rispetto al precedente contratto, ovvero accantonata nella Banca
Ore di cui al CCNL Uneba”.
Come si vede, le parti stipulanti, laddove hanno affermato che il mutamento del contratto collettivo applicabile non avrebbe comportato una diminuzione degli attuali livelli retributivi riconosciuti, non hanno inteso riferirsi all'una o all'altra componente della retribuzione;
in questa prospettiva occorre considerare che esso prevedeva anche una serie di previsioni favorevoli ai lavoratori rispetto al C.C.N.L. precedente.
Orbene, l'appellante, già nell'originario ricorso, pur avendola espressamente richiamata, non ha tenuto in adeguata considerazione la complessa disciplina transitoria, essendosi limitata, nella parte argomentativa del ricorso, a lamentare, genericamente, la mancata corresponsione delle differenze asseritamente spettanti per singoli istituti e, nei conteggi allegati, ad operare una comparazione con le singole voci retributive previste dal precedente AIOP, compresi gli Org_7
aumenti del 2010. Appare, invece, evidente che la comparazione avrebbe dovuto essere effettuata tra
10 il trattamento retributivo omnicomprensivo su base annua derivante dal precedente contratto ed il nuovo trattamento annuo derivante dal contratto , esclusi gli emolumenti espressamente Org_2
indicati.
In altri termini, il metodo di calcolo adottato non è conforme alle indicazioni del predetto
“protocollo”, in quanto innanzi tutto non confronta il trattamento complessivo dei due CCNL per verificare quale, nella sua complessità, fosse più favorevole;
in ogni caso, non tiene conto che il
CCNL UNEBA, a differenza del CCNL AIOP, prevedeva anche la quattordicesima mensilità (in aggiunta alla tredicesima), gli scatti di anzianità ed i ROL, oltre ad un superminimo. Ebbene, con ogni evidenza i conteggi in atti (comprensivi degli incrementi retributivi dell'accordo del settembre
2010) non considerano gli emolumenti aggiuntivi previsti dal CCNL UNEBA rispetto al precedente contratto, che invece risultano erogati dalle buste paga.
Egualmente, va rilevato che erroneamente la lavoratrice non ha considerato che, secondo l'allegato 2, la comparazione tra l'orario in precedenza osservato e quello del CCNL doveva Org_7 tener conto della riduzione di orario prevista dall'articolo 50 del medesimo CCNL UNEBA (57,66 ore annue), sicché l'effettivo, nuovo orario contrattuale non era pari a 38 ore settimanali, bensì ad euro 36,7 ore settimanali (donde l'erroneità, per eccesso, del calcolo denominato “differenza orario
CCNL”). Peraltro, il minimo aumento dell'orario è compensato dalla percezione del superminimo mensile garantito, secondo le allegazioni della società all'atto della costituzione, non contrastate.
Inoltre, dai predetti conteggi devono essere detratte le somme richieste per “festività”, in quanto trattasi di voce che – come correttamente rilevato dalla società all'atto della costituzione – non è stata oggetto di specifica allegazione e prova.
In definitiva, nulla è dovuto alla in relazione al periodo considerato. Pt_1
Da ultimo, per completezza, giova aggiungere che la dimostrazione di un trattamento economico complessivo inferiore a quello già percepito nel precedente regime contrattuale non può discendere dalle risultanze dei CUD 2013 e 2014 prodotti in giudizio, dovendosi evidenziare che l'importo delle retribuzioni corrisposte dalla parte datoriale ben può discendere da una differenza nelle prestazioni lavorative (se, ad esempio, in un anno si svolgono più ore di lavoro straordinario rispetto al precedente, a parità di trattamento economico, il lavoratore percepirà maggiori introiti). In concreto, basti rilevare che dalle buste paga versate in atti risulta che nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2013 ed il mese di aprile 2014 è stata continuativamente assente, a vario Parte_1
titolo, per ragioni connesse alla maternità, donde le inevitabili decurtazioni e riduzioni di reddito rispetto all'anno precedente.
Ne consegue che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non sussiste alcun inadempimento alle disposizioni transitorie previste dal CCNL . Org_2
11 2.3. Il quarto e il quinto motivo di gravame vanno trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.
In ordine al periodo in cui la ha applicato il CCNL non Controparte_1 Org_5 sottoscritto dalla sigla sindacale cui aderiva l'odierna appellante, il Tribunale ha così statuito: «Non può infine accogliersi neanche la domanda diretta a dichiarare l'illegittima applicazione da parte della resistente del del 22 marzo 2012, in luogo del CCNL a partire dal Org_6 Org_2
mese di ottobre 2014.
È innanzitutto legittima la decisione del datore di lavoro di recedere dal contratto collettivo per aderire al contratto collettivo . Si ribadisce, infatti, che, in forza della già Org_2 Org_3
richiamata giurisprudenza della Cassazione, non si può ritenere che il datore di lavoro possa essere vincolato sine die ad una contrattazione collettiva, né che allo stesso possa essere preclusa la contrattazione solo con alcune organizzazioni sindacali, essendo ciò in contrasto con la libertà di negoziazione.
Ritenuta quindi legittima in astratto la successione di contratti verificatasi, la circostanza di
Org_ essere iscritta la ricorrente alla , organizzazione non firmataria del nuovo CCNL, non appare impeditiva dell'applicazione di quest'ultimo al contratto di lavoro tra le parti: secondo la già richiamata giurisprudenza di legittimità, il contratto collettivo è applicabile qualora lo stesso sia stato implicitamente recepito, attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante
e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna delle relative clausole al singolo rapporto da parte del lavoratore.
Nella specie si ritiene che la ricorrente abbia manifestato il proprio implicito consenso all'applicazione del CCNL ARIS , in quanto, a fronte dell'applicazione di tale contrattazione Org_3
sin a partire da ottobre 2014, il dissenso alla medesima è stato manifestato solo in data 20 luglio
2015, con il ricorso introduttivo del presente giudizio (cfr. in tal senso, in fattispecie analoga, anche la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3507 del 2017, la quale pone quale presupposto di inapplicabilità al contratto collettivo Aiop ai lavoratori ricorrenti la loro pronta opposizione mediante diffide al datore di lavoro, nella presente fattispecie assenti).
Peraltro, il trattamento economico più favorevole precedentemente in godimento alla ricorrente è stato mantenuto tramite superminimo ad personam riassorbile, per cui alcuna violazione dei diritti quesiti può ritenersi perpetrata”.
2.3.1. ha impugnato la decisione innanzi tutto perché il CCNL applicato non Parte_1
era stato siglato dalla sigla sindacale a cui era iscritta, non vi aveva aderito e comportava un trattamento peggiorativo (non compensato dalla corresponsione di un superminimo ad personam).
12 Avuto riguardo ai motivi di doglianza della lavoratrice ed alle ragioni della decisione del primo giudice, occorre precisare quanto segue.
La poteva senz'altro recedere dal in quanto lo stesso era Controparte_1 Org_7 scaduto in data 31.12.2012, come stabilito dall'art. 2 del medesimo CCNL. Infatti, rappresenta un principio consolidato, sin dalla sentenza n. 11325 del 2005, che i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, considerato che l'opposto principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo - secondo la disposizione dell'art. 2074 c.c. - si pone in contrasto con l'intento espresso dagli stipulanti e violerebbe la garanzia prevista dall'art. 39 Cost.
Tanto chiarito, occorre chiedersi se la parte appellata, una volta receduta legittimamente dal
CCNL scaduto, potesse applicare il CCNL (“1° contratto collettivo nazionale di lavoro Org_5
Orga per il personale dipendente delle e delle altre strutture residenziali e socio assistenziali associate
) anche a , lavoratrice iscritta ad un sindacato non firmatario. Org_3 Parte_1
In proposito giova rilevare che i contratti collettivi di lavoro non dichiarati efficaci “erga omnes” ai sensi della legge 14 luglio 1959 n. 741, costituendo atti di natura negoziale e privatistica, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti (Sez. L, Ordinanza n. 22367 del 2019).
E ciò analogamente a quanto reiteratamente affermato dalla S.C. in materia di contratti aziendali, per cui è stato precisato che l'applicabilità dei contratti collettivi a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, incontra l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad un'organizzazione sindacale diversa, ne condividano l'esplicito dissenso (Sez. L, Sentenza n. 27115 del 2017).
Del resto, come ricordato di recente da Sez. L, Ordinanza n. 40409 del 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 2665 del 1997, hanno enunciato il principio secondo cui il primo comma dell'art. 2070 c.c. (in base al quale l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, abbiano prestato adesione al contratto.
Tanto chiarito in linea di principio, deve rilevarsi che, a fronte della dell'espressa statuizione del primo giudice – il quale ha ritenuto “che la ricorrente abbia manifestato il proprio implicito
13 consenso all'applicazione del CCNL , in quanto, a fronte dell'applicazione di tale Org_3
contrattazione sin a partire da ottobre 2014, il dissenso alla medesima è stato manifestato solo in data 20 luglio 2015, con il ricorso introduttivo del presente giudizio (cfr. in tal senso, in fattispecie analoga, anche la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3507 del 2017, la quale pone quale Org_ presupposto di inapplicabilità al contratto collettivo ai lavoratori ricorrenti la loro pronta opposizione mediante diffide al datore di lavoro, nella presente fattispecie assenti)” - la non Pt_1
ha opposto valide argomentazioni. Si è, infatti, limitata a sostenere, del tutto genericamente, di avere
“manifestato il proprio dissenso”.
L'appellante, quindi, non ha esplicato le concrete ragioni di fatto per cui il ragionamento del
Tribunale non sarebbe corretto, non avendo in particolare allegato né, tanto meno dimostrato quando,
e con quali modalità, avrebbe manifestato il proprio dissenso, risultando invece dagli atti la espressa adesione del datore di lavoro al nuovo CCNL (cfr. comunicazione a tutte le organizzazioni sindacali nazionali, regionali ed aziendali in data 23.5.2014) e la pacifica applicazione, per otto mesi, al rapporto di lavoro dei dipendenti (e della stessa di tutti gli istituti contrattuali della riferita Pt_1
contrattazione.
Il motivo di gravame risulta dunque insufficientemente motivato ai sensi dell'art. 434 cpc.
Del resto, la valutazione del primo giudice appare sicuramente condivisibile: manca in atti qualsivoglia atto di diffida o richiesta alla società volto a manifestare il proprio dissenso rispetto all'applicazione del CCNL;
al tempo stesso, il tempo trascorso tra l'applicazione del nuovo CCNL e il deposito del ricorso giudiziale è sicuramente congruo per far ritenere che la lavoratrice abbia implicitamente aderito, in via di fatto, all'applicazione del nuovo contratto collettivo al proprio rapporto di lavoro.
2.3.2. Sempre con riferimento al l'appellante censura la sentenza in quanto Org_7 Org_5 il Tribunale ha ritenuto che, comunque, la società aveva garantito la “conservazione del pregresso trattamento più favorevole mediante riconoscimento di un superminimo assorbibile”. La doglianza si fonda sul fatto che dai conteggi allegati al ricorso di primo grado risultava che da ottobre 2014 a maggio 2015 le differenze retributive maturate in applicazione del invece del Org_7 [...] ammontavano a complessivi euro 1.084,54, anche considerando l'eventuale superminimo. Org_6
L'assunto è infondato, in quanto le differenze in parola partono dal presupposto che nel periodo pregresso fossero dovute somme ulteriori rispetto a quelle erogate dalla società; il che, per le ragioni già esposte, non è.
Se, invece, avuto sempre riguardo ai conteggi allegati al ricorso, si confronta il “percepito”
(al lordo) nel periodo precedente l'ottobre 2014 ed il “percepito” (al lordo) nel periodo in cui è stato applicato il , si nota come lo stesso sia superiore. In particolare, se fino al mese di Org_9
14 settembre 2014 il “percepito” era pari ad euro 1.579,47, dal mese di ottobre 2014 non è mai inferiore ad euro 1.700,77, arrivando a maggio 2015 ad euro 1.740,12.
Pertanto, i conteggi in atti confermano che il trattamento applicato dalla società era migliorativo, non già deteriore.
Fermo tale rilievo assorbente, giova altresì evidenziare che, in tema di successione di contratti collettivi, è stato affermato (ex ceteris Sez. L, Sentenza n. 13519 del 2016) che “gli unici diritti intangibili da parte di una norma collettiva successiva sono quelli che sono già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita (cfr. Cass. 11 novembre 1988, n. 6116). Ne consegue che la tematica dei “diritti quesiti” attiene unicamente a queste ultime posizioni, sicché la tutela ad essi garantita non è certo estensibile a mere pretese alla stabilità nel tempo di normative collettive più favorevoli o di mere aspettative sorte alla stregua di tali precedenti regolamentazioni” (cfr. Cass., sez. lav., 20 agosto
2009, n. 18548)”.
2.4. Non integra autonomo motivo di appello (sebbene inserita nella sezione dell'atto di gravame denominata “motivi”) la doglianza secondo cui il primo giudice non avrebbe preso in considerazione un precedente del Tribunale di Roma (sentenza n. 11706/2015), concernente “un caso pressoché analogo a quello per cui è causa”, favorevole ai lavoratori.
Solo per completezza giova osservare che se è dovere del giudice motivare le proprie decisioni, non sussiste alcun obbligo di motivare in ordine all'eventuale dissenso rispetto ad altre sentenze della giurisprudenza di merito.
Peraltro, deve rilevarsi che nella materia che ci occupa, ovvero sulla successione dei contratti collettivi nelle diverse residenze facenti capo al gruppo , si è sviluppato un CP_2
significativo contenzioso, in cui si sono registrate decisioni difformi (molte delle quali di segno analogo alla pronuncia oggi impugnata). Peraltro, la lettura dei diversi “precedenti” rivela come non tutte le fattispecie concrete, per come ricostruite sulla base degli atti, fossero identiche.
In ogni caso, l'esame degli atti e delle questioni rilevanti nel presente giudizio, come sottoposte a questa Corte di appello nei limiti del devolutum, rende evidente come la presente fattispecie – in cui il primo giudice ha fornito un'interpretazione del contratto individuale non contrastata in sede di gravame - non è sovrapponibile alla vicenda decisa dal Tribunale di Roma con sentenza n. 11706/2015.
2.5. L'ultimo motivo di appello denuncia l'omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda volta ad “accertare e dichiarare che la GN ha diritto a godere di 30 giorni Parte_1 di ferie annuali, con ogni conseguenziale effetto”.
Innanzi tutto, deve rilevarsi che la censura, per come formulata, è destituita di fondamento.
15 Infatti, il giudice non ha affatto omesso di pronunciarsi, ma, una volta accertata la legittimità dell'applicazione del CCNL RSA AIOP, ha così statuito: “Ne consegue, altresì, l'infondatezza della domanda formulata dalla ricorrente con riferimento al riconoscimento di un minor numero di ferie in base al nuovo contratto collettivo”.
La parte appellante non si è, dunque, in alcun modo confrontata con la decisione del giudice in parte qua.
In ogni caso, la decisione del primo giudice va confermata.
Innanzi tutto va evidenziato che alla pagina 46 dell'atto di appello Parte_1 espressamente riferisce la doglianza in parola alla “diminuzione dei giorni di ferie annuali spettanti da 30 a 26 giorni” intervenuta “a seguito dell'applicazione del CCNL RSA ”. Org_3
Pertanto, non è stato impugnato il mancato riconoscimento di un maggior numero di ferie per il periodo precedente (in ordine al quale il ricorso introduttivo di primo grado presentava una evidente incertezza, posto che nella parte delle premesse in fatto, e in particolare alle pagine 6 e 7, al punto 9, chiaramente deduceva che la riduzione delle ferie era avvenuta “a far data dal mese di ottobre 2014”,
a seguito dell'applicazione del mentre nelle richieste estendeva la domanda Org_6
relativa al maggior numero di ferie anche al periodo da aprile 2012).
Così chiaramente delimitata la “materia del contendere” nel presente grado, deve convenirsi con il primo giudice che il legittimo recesso dal precedente CCNL e l'applicazione di un nuovo
CCNL, comporta l'applicazione delle nuove disposizioni contrattuali nella loro interezza, sicché nessun diritto può vantare la lavoratrice al mantenimento di singole clausole del precedente CCNL maggiormente favorevoli.
3. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate ex art. 92, comma 2
c.p.c. nella sua attuale formulazione, così come risultante a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 7 marzo - 19 aprile 2018.
E invero, la Consulta ha evidenziato che è possibile compensare le spese di lite laddove siano ravvisabili situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni». Con particolare riguardo alle cause di lavoro, ha rilevato che il lavoratore, per la tutela di suoi diritti, deve talora promuovere un giudizio senza poter conoscere elementi di fatto, rilevanti e decisivi, che sono nella disponibilità del solo datore di lavoro. Tale circostanza costituisce elemento valutabile dal giudice della controversia al fine di riscontrare ipotesi riconducibili alle «gravi ed eccezionali ragioni» che consentono al giudice la compensazione delle spese di lite.
Ebbene, nella specie, l'adesione o meno della parte datoriale all'associazione al Org_3 momento della sottoscrizione dell'accordo economico 2010 costituisce una circostanza di fatto che evidentemente non era nota alla lavoratrice e che è emersa solo dopo l'instaurazione del giudizio.
16 Essa integra, unitamente all'interpretazione del rinvio operato dal contratto individuale e alla valenza del recesso dall'associazione del (su cui si sono registrati, nel distretto, Org_3 Organizzazione_8
contrasti interpretativi), una situazione di assoluta incertezza in ordine a questioni decisive della controversia atte ad integrare le ragioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n.
228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo – e altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. civ., S.U., n. 22035/2014 e, più di recente,
Cass. civ., sez. lav., n. 25386/2016; in argomento si veda anche, da ultimo, Cass. civ., S.U., n.
4315/2020).
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Gabriella Piantadosi dott. Alessandro Nunziata
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Alessandro Nunziata Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 13.2.2024 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa 2699/2019 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Raffaella de Parte_1
Camelis APPELLANTE
E
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata ed assistita , giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Tavernese
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice del lavoro n. 69/2019 del 06/02/2019
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice del lavoro, depositato il
20.7.2015, esponeva: - di lavorare alle dipendenze della Parte_1 Controparte_1
dal 7.4.2003 e di prestare servizio presso la di Trevignano Romano, residenza Controparte_1
sanitaria assistenziale con pazienti di lungo degenza;
- che era stata assunta con mansioni di terapista Org_ della riabilitazione di cui al livello D del CCNL Sanità Privata AR;
- che l'accordo economico
1 allegato al CCNL AR Aiop del 15.9.2010 aveva previsto aumenti contrattuali che, per il livello di inquadramento posseduto, ammontavano ad euro 1.189,92 annui;
- che tali aumenti non erano stati corrisposti. Aggiungeva che: - a decorrere dall'aprile 2012 la società aveva disposto unilateralmente l'applicazione al rapporto del CCNL , inquadrandola con qualifica di terapista della Org_2
riabilitazione, livello 3S e che tale CCNL prevedeva una normativa di armonizzazione rispetto alla disciplina della fase pregressa del rapporto di lavoro;
- dall'ottobre 2014 la parte datoriale aveva nuovamente disposto unilateralmente l'applicazione del CCNL RSA AIOP, inquadrandola nel livello
ES; tale nuovo trattamento economico aveva comportato una modifica in peius delle condizioni di assunzione.
Rilevava di aver aderito all'applicazione dall'aprile 2012 all'ottobre 2014 del CCNL UNEBA, in sostituzione del CCNL , in quanto iscritta a uno dei sindacati firmatari (la Organizzazione_3
Org_
), ma di non aver accettato l'applicazione del CCNL sia perché tale contratto Org_5
collettivo non era stato sottoscritto dal sindacato di appartenenza, sia perché determinava un trattamento complessivamente peggiorativo rispetto ai precedenti CCNL.
Tanto premesso, deduceva innanzi tutto di aver diritto:
1) con riferimento al periodo compreso tra il 15 settembre 2010 e marzo 2012, agli aumenti retributivi previsti dal contratto collettivo come risultanti dall'accordo economico Org_3
siglato il 15 settembre 2010, in virtù del rinvio al contratto collettivo contenuto nel Org_3
proprio contratto di lavoro;
2) con riferimento al periodo compreso tra l'aprile 2012 e il settembre 2014, alle differenze retributive derivanti dall'applicazione del CCNL UNEBA, il quale prevede una normativa di armonizzazione “per la prima applicazione del CCNL” non correttamente attuata;
3) con riferimento al periodo da ottobre 2014 in poi, di aver diritto all'applicazione del CCNL
UNEBA (accettato con comportamento concludente) e non del la cui applicazione Org_6
al rapporto di lavoro era stata decisa unilateralmente dal datore di lavoro;
e ciò anche con riferimento ai 4 giorni di ferie annui non riconosciuti.
Pertanto, così concludeva: “Accertare e dichiarare il diritto della GN a Parte_1
percepire le differenze retributive per i titoli di cui al presente atto, con ogni consequenziale effetto in termini giuridici ed economici e con condanna della in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento delle relative differenze retributive, se del caso, sotto forma di assegno ad personam, che ammontano, come da conteggio che si allega al presente atto e che ne costituisce parte integrante, a € 12.312,00, salve le ulteriori differenze retributive maturate in corso di causa, interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo, anatocismo, o altro importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia.
2 Accertare e dichiarare che la GN , per quanto dedotto nel presente atto, Parte_1
ha diritto a godere di 30 giorni di ferie annuali, anziché di 26, con ogni consequenziale effetto, così come domandato nel VI motivo di diritto del presente atto.
Dichiarare l'inapplicabilità nei confronti della ricorrente del CCNL RSA AIOP del
22.03.2012 e che la convenuta è tenuta ad applicare il ed eventuali successivi Org_7 rinnovi”; con vittoria di spese, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio la contestando quanto ex adverso dedotto Controparte_1
e deducendo in particolare:
I) l'inapplicabilità del rinnovo economico del CCNL AIOP del 10 settembre 2010, intervenuto quando la società non aderiva all'AIOP; l'assenza di prova in ordine alla volontà delle parti e alla
“ricezione di fatto” dell'accordo economico del 10.9.2010 in difetto dell'iscrizione sindacale;
II) quanto al periodo dall'aprile 2012 all'ottobre 2014, che la lavoratrice aveva espressamente accettato, anche nel ricorso introduttivo, il e che la sua applicazione era avvenuta nel Org_7
rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del predetto contratto, assicurando la formale armonizzazione, in conformità ai criteri di cui all'allegato 2 del CCNL. Aggiungeva che dall'aprile 2012 (ovvero dall'applicazione del CCNL UNEBA) la ricorrente aveva percepito mensilmente un superminimo assorbibile e comunque il trattamento complessivo annuo percepito sulla base del nuovo contratto collettivo risultava superiore a quello previgente;
quanto agli scatti di anzianità, che secondo il protocollo devono essere mantenuti nella misura in cui erano stati maturati nel precedente regime, la ricorrente in base al contratto AIOP non percepiva alcuna somma a tale titolo;
quanto agli ulteriori istituti, la ricorrente aveva ricevuto quanto dovuto, anche in considerazione del fatto che il nuovo orario contrattuale non era pari a 40 ore settimanali, ma a 36,7;
III) la legittima applicazione del CCNL RSA AIOP a partire da ottobre 2014, che la ricorrente aveva accettato, senza manifestare alcun dissenso sino alla presentazione del ricorso e che era l'unico contratto vigente a livello nazionale nello specifico settore delle residenze sanitarie assistenziali e, in ogni caso, non peggiorativo delle condizioni della lavoratrice. Contestava, quindi, i conteggi elaborati da controparte, chiedendo in definitiva il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso, compensando integralmente le spese processuali fra le parti.
Avverso tale sentenza proponeva appello deducendone l'erroneità per: Parte_1
1) erronea ricostruzione dei fatti con riferimento agli incrementi contrattuali di cui all'accordo del 15.9.2010 nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il recesso operato dalla CP_2
il 18.5.2009 valesse anche per la società datrice di lavoro, in quanto la
[...] Controparte_1
“fa parte del , e ha sostenuto che la non fosse obbligata ad Organizzazione_8 Controparte_1
3 applicare l'accordo economico 2010 perché in data antecedente alla sottoscrizione di tale accordo aveva manifestato la volontà di recedere dall'associazione sindacale stipulante, omettendo di considerare che detto obbligo trovava la propria fonte nel contratto individuale che non aveva subito
Org_ modifiche e rispetto al quale la “comunicazione di recesso dall' ” non produceva alcun effetto con riferimento alle parti del rapporto di lavoro per cui è causa;
né la residenza dei aveva mai CP_1
inviato alla comunicazioni successive al 18 maggio 2009 volte ad informarla della volontà Pt_1 di modificare quanto convenuto al momento dell'assunzione;
2) erronea dichiarazione di inammissibilità della documentazione depositata in prima udienza, in replica alle avverse difese, per comprovare che la società resistente aveva continuato ad applicare fino al marzo 2012 il CCNL AR Aiop: “Se il Tribunale avesse considerato tale produzione documentale, sarebbe giunto alla ben diversa conclusione e cioè della tacita accettazione delle norme del nell'arco temporale dal 7 aprile 2003 al mese di marzo 2012”; Org_9
3) erroneità delle statuizioni sulle richieste correlate all'armonizzazione di cui all'art. 2 del
CCNL UNEBA con conseguente erroneo rigetto della domanda di condanna al pagamento di euro
8,620,94, atteso che il trattamento peggiorativo risultava anche dal confronto dei CUD degli anni
2013 e 2014;
4) erronea statuizione sull'applicabilità, a decorrere dall'ottobre 2014, di un CCNL ( Org_5
non sottoscritto dall'organizzazione sindacale a cui la lavoratrice era iscritta, con conseguente
[...] diritto all'applicazione del CCNL UNEBA;
erroneità delle statuizioni sull'accettazione implicita del nuovo CCNL da parte della lavoratrice;
5) erronea statuizione sulla conservazione, nel periodo successivo al mese di ottobre 2014, del pregresso trattamento più favorevole mediante riconoscimento di un superminimo assorbibile, in quanto dai conteggi allegati al ricorso di primo grado risultava che da ottobre 2014 a maggio 2015 le differenze retributive maturate in applicazione del CCNL UNEBA invece del CCNL RSA Aiop ammontavano a complessivi euro 1.084,54, anche considerando l'eventuale superminimo;
6) omessa considerazione da parte del primo giudice di un precedente del Tribunale di Roma, concernente “un caso pressoché analogo a quello per cui è causa”, favorevole ai lavoratori;
7) omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento di 30 giorni di ferie anziché 26, stante la riduzione subita a seguito dell'applicazione del CCNL RSA AIOP.
Concludeva chiedendo, in riforma della gravata sentenza, di “Accertare e dichiarare il diritto della GN a percepire le differenze retributive per i titoli di cui al presente atto, Parte_1
con ogni consequenziale effetto in termini giuridici ed economici e con condanna della CP_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle relative differenze
[...]
retributive, se del caso, sotto forma di assegno ad personam , che ammontano, come da conteggio
4 che si allega al presente atto e che ne costituisce parte integrante, a € 12.312,00, salve le ulteriori differenze retributive maturate in corso di causa, interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo, anatocismo, o altro importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia.
Accertare e dichiarare che la GN , per quanto dedotto nel presente atto, Parte_1
ha diritto a godere di 30 giorni di ferie annuali, anziché di 26, con ogni consequenziale effetto, così come domandato nel VI motivo di diritto del presente atto.
Dichiarare l'inapplicabilità nei confronti della ricorrente del RSA AIOP del Org_7
22.03.2012 e che la convenuta è tenuta ad applicare il ed eventuali successivi rinnovi. Org_7
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio la società appellata, resistendo al gravame, confutando le avverse censure alla sentenza impugnata, e chiedendone il rigetto.
Veniva tentata, invano, la conciliazione della lite e concesso termine alle parti per elaborare conteggi alternativi.
All'udienza del 13 febbraio 2024, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa veniva decisa con pubblica lettura del dispositivo di seguito riportato.
2. L'appello è infondato.
2.1. I primi due motivi di gravame - concernenti le domande relative agli aumenti retributivi previsti dall'accordo economico siglato il 15 settembre 2010, con riferimento al periodo compreso tra il 15 settembre 2010 e il mese di marzo 2012 - possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione.
L'appellante, con il primo motivo di appello, ha sostenuto che il giudice di primo grado avrebbe errato ritenendo che la non fosse obbligata ad applicare l'accordo Controparte_1 economico 2010 , perché in data antecedente alla sottoscrizione dell'accordo stesso aveva Org_3 manifestato la volontà di recedere dall'associazione stipulante;
il giudice avrebbe altresì omesso di considerare che l'obbligo della di rispettare le clausole anche economiche del Controparte_1
contratto collettivo trovava la propria fonte nel contratto individuale del 28.3.2003, insensibile alle vicende associative delle parti.
Parte appellante si è, poi, soffermata sulla ritenuta inefficacia della “comunicazione di recesso Co dell'AIOP” (“inviata dalla e non dalla ) rispetto al CP_2 Controparte_1 rapporto per cui è causa e all'assenza di una comunicazione di disapplicazione del CCNL da parte della parte datoriale alla lavoratrice.
Ha, quindi, contestato - col secondo motivo di appello - la decisione del primo giudice di ritenere tardiva e, quindi, inammissibile la documentazione depositata il 2.2.2017 e volta ad
5 avvalorare la tesi che la società oggi appellata avrebbe comunque continuato ad aderire al
[...]
. Org_9
Orbene, non è corretto l'assunto dell'appellante secondo cui il primo giudice avrebbe respinto la domanda in ragione del recesso dall'associazione Org_3
E invero, la decisione impugnata, in ordine alla domanda relativa agli incrementi economici di cui all'accordo del settembre 2010, si fonda innanzi tutto su un argomento – di evidente rilievo – che non è stata oggetto di censura da parte della Pt_1
Il giudice di prime cure ha, infatti, affermato che:
- «Pacifico il rinvio operato dal contratto stipulato dalla ricorrente al , Org_9 occorre interrogarsi sulla “forza di legge” che, ai sensi dell'art. 1372 c.c., si intende attribuire alla clausola di rinvio al contratto collettivo contenuta nel contratto individuale di lavoro»;
- «è innanzitutto necessario accertare a quale tipo di rinvio abbiano inteso fare riferimento le parti nel contratto individuale. Infatti, il rinvio può essere ad un singolo contratto collettivo oppure alla linea contrattuale, con conseguente “aggancio” della disciplina del rapporto alla evoluzione della contrattazione»;
- «Nel caso di specie, si ritiene che il rinvio operato sia un rinvio al singolo contratto collettivo. Il contratto individuale infatti espressamente prevede che “per quanto non esplicitamente contenuto nella presente, saranno reciprocamente valevoli le disposizioni del CCNL del personale Org_ Org_ dipendente da associate all' ” (cfr. contratto di lavoro - doc. n. 1 allegato al Pt_2
ricorso): nessun riferimento viene pertanto fatto alle possibili successive modifiche di tale contratto, né il ricorso contiene alcuna allegazione in merito a un successivo comportamento tra le parti tale da consentire un'interpretazione in tal senso».
Il Tribunale, quindi, ha ritenuto che, nella specie, il contratto individuale operasse una ricezione statico-materiale (non già dinamico-formale) della fonte collettiva;
ha, pertanto, chiaramente affermato che il rinvio era riferito ad un determinato testo contrattuale, rispetto al quale non rilevavano eventuali modificazioni o sostituzioni.
Ebbene, a fronte di tale specifica ratio decidendi, secondo cui il contratto individuale sottoscritto comportava un rinvio al singolo CCNL, ovvero a quello vigente al momento della stipula dell'accordo tra le parti, e non già alle sue successive modifiche, l'atto di impugnazione resta del tutto silente e non si fa carico di confutare gli argomenti posti alla base della pronuncia, mediante un'esposizione volta a contrastare la valutazione del giudice di prime cure, attraverso l'indicazione di elementi di fatto in ipotesi deponenti per una conclusione diversa da quella raggiunta dal Tribunale.
6 In altri termini, , omettendo di confrontarsi con la predetta statuizione, non Parte_1 ha indicato le ragioni per cui l'interpretazione del giudice sarebbe errata e il contratto individuale rinvierebbe anche alle modifiche del CCNL.
Tale lacuna, secondo i pacifici insegnamenti dei giudici di legittimità, deve essere valutata alla luce del principio secondo il quale nel giudizio di appello la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, con la conseguenza che tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono;
pertanto, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (vedi ex multis Sez. 1 - , Sentenza n. 18932 del 27/09/2016).
Nel caso di specie sussiste, dunque, una statuizione del Tribunale, non censurata dalla parte impugnante e dunque ormai coperta dal giudicato, idonea a comportare la reiezione della domanda in disamina, stante la ritenuta volontà delle parti di vincolarsi – con espressa pattuizione – al solo CCNL vigente al momento della stipula del contratto individuale.
E invero, una volta affermata la natura statico-materiale del rinvio operato dal contratto individuale al CCNL AIOP (e, dunque, un rinvio ad un testo determinato), non vi è chi non veda come il datore di lavoro non fosse tenuto, sulla base del contratto di lavoro stipulato con la lavoratrice, ad applicare anche i successivi mutamenti della fonte collettiva specificamente individuata.
Ferme tali premesse, appare evidente che infondata è la doglianza dell'appellante avente ad oggetto la mancata comunicazione da parte della società della volontà di disapplicare il CCNL individuato nel contratto, anche nelle sue successive modifiche. Infatti, posto che la CP_1 ha dato esecuzione, nel tempo, all'unico contratto collettivo richiamato in quello individuale,
[...]
nessuna modifica della volontà inizialmente espressa è intervenuta e, pertanto, nessuna comunicazione era necessaria.
Cade, così, il primo motivo di appello, tutto incentrato sull'efficacia vincolante del contratto individuale - in relazione non solo al vigente al momento della stipula, ma anche alle sue Org_7
successive modifiche -, soltanto affermata ed in alcun modo argomentata a fronte della specifica valutazione del giudice di prime cure.
Solo per completezza, una volta escluso che l'applicazione dell'accordo economico del settembre 2010 al caso di specie discendesse dal contratto individuale, deve rilevarsi che detta applicazione non può derivare da altre circostanze. Innanzi tutto, non dall'appartenenza della società appellata all'AIOP: e ciò non per l'intervenuto recesso del (di cui la Organizzazione_8 CP_3
[..
[...] fa pacificamente parte) dalla predetta associazione prima della stipula del ripetuto accordo
[...] economico, ma in quanto la non aveva mai aderito all'AIOP (a differenza di Controparte_1
altre strutture del . Si tratta di una circostanza documentata dalla odierna parte Organizzazione_8
appellata nel corso del giudizio di primo grado (cfr. documentazione depositata in data 2.2.2017, su autorizzazione del Tribunale e certamente acquisibile in quanto indispensabile ai fini della decisione)
e confermata dal fatto che nella lettera del 18 maggio 2009, con cui il ha Organizzazione_8
Org_1 comunicato all' e del la volontà di recedere da “socio per le strutture Org_11 Org_3
del gruppo ivi elencate, non è indicata la (cfr. doc. n. 1 bis allegato alla memoria Controparte_1
difensiva del fascicolo di primo grado della società appellata).
Ebbene, il fatto che la non fosse socio dell' rende evidente che la Controparte_1 Org_3
stessa non fosse in alcun modo tenuta ad applicare gli accordi sottoscritti, nel tempo, da tale associazione.
Sotto altro profilo, deve rilevarsi che la non ha mai dato spontanea Controparte_1 attuazione, “di fatto”, all'accordo economico del 2010.
Tale conclusione non è contraddetta, bensì confermata dalla documentazione prodotta dalla nel giudizio di primo grado, ritenuta inammissibile dal Tribunale e che, invece, è acquisibile Pt_1
ex art. 437 c.p.c. (come lo sarebbe stata, in primo grado, ex art. 421 c.p.c.), dovendosi in tali sensi rivedere la decisione del primo giudice. Detta documentazione risulta, invero, indispensabile ai fini del giudizio perché idonea ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione degli eventi.
Ebbene, l'esame dei documenti in parola (verbali sindacali, contestazioni disciplinari, busta paga) rivela come la ha continuato, nel tempo, a dare applicazione al CCNL Controparte_1
AIOP vigente al momento della stipula del contratto individuale, senza mai dare attuazione all'accordo economico del 2010, accordo che – per le ragioni innanzi evidenziate – non era richiamato dal contratto individuale e non era, dunque, vincolante in relazione al rapporto di lavoro della Pt_1
“per relationem”.
2.2. Con riferimento al periodo compreso tra aprile 2012 e settembre 2014, in cui è pacifico che le parti hanno dato consensualmente applicazione al CCNL UNEBA, il giudice di primo grado ha statuito: «rilevata per le argomentazioni esposte l'inapplicabilità al rapporto di lavoro tra le parti del sottoscritto in data 15 settembre 2010, non può che rigettarsi la domanda di Org_9
armonizzazione con tale contratto del nuovo CCNL . Org_2
Nell'impugnare tale parte della sentenza l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice in quanto il Tribunale non ha ritenuto applicabile al rapporto di lavoro per cui è causa l'accordo economico 2010, ma non ha in alcun modo sostenuto che, una volta esclusa l'applicabilità
8 degli incrementi economici ivi previsti, residuerebbero comunque differenze economiche in favore della lavoratrice.
Orbene, dalla accertata non debenza degli incrementi economici richiesti per il periodo compreso tra il 15 settembre 2010 e il mese di marzo 2012 discende che anche il terzo motivo di appello, per come formulato, è infondato.
Del resto, l'esame dei conteggi allegati al ricorso rende evidente che se si confrontano le somme complessivamente percepite dalla lavoratrice, nel periodo in disamina, con quelle che avrebbe percepito, nel medesimo periodo, sulla base del CCNL - considerato, per i motivi innanzi Org_9 svolti, il trattamento economico antecedente all'accordo del 15.09.2010 - nessuna differenza economica residua in favore della Pt_1
In proposito giova evidenziare quanto segue.
Secondo le disposizioni dell'art. 3 del CCNL Uneba e dell'allegato 2 del predetto CCNL la società non aveva alcun obbligo di mantenere tutte le voci retributive del precedente CCNL, come invece sembra ritenere l'appellante.
L'art. 3 del CCNL Uneba 2010-2012, per quanto in questa sede rileva, stabilisce che “Per le
Istituzioni che applicano per la prima volta il presente contratto si procederà ad una valutazione complessiva dei rispettivi trattamenti, secondo i criteri e le modalità previste negli appositi protocolli di cui all'art. 1 del presente CCNL, nell'ambito del rapporto tra le parti in sede locale. In ogni caso, le eventuali eccedenze saranno mantenute a titolo di assegno ad personam non assorbibile da futuri aumenti”
L'allegato 2 del CCNL UNEBA (“protocollo per la prima applicazione del presente CCNL nelle istituzioni in cui sono vigenti altri CCNL”), per quanto attiene specificamente al trattamento economico, dispone: “Sulla base dell'inquadramento attribuito, per ciascuna lavoratrice o lavoratore verrà effettuata la comparazione tra il precedente trattamento retributivo omnicomprensivo su base annua derivante dal precedente contratto ed il nuovo trattamento annuo derivante dal presente contratto. Saranno escluse dalla comparazione le eventuali somme collegate all'anzianità di servizio, salvo quanto successivamente precisato al punto «Scatti di Anzianità», nonché i superminimi o «assegni ad personam» qualora esistenti.
Non sono altresì considerati, in questa fase, gli eventuali premi di produttività in vigore al livello regionale ai sensi dell'art. 5 del CCNL Uneba, né qualsiasi altra erogazione derivante dal livello decentrato di contrattazione relativamente alle parti variabili, le quali andranno pertanto attribuiti successivamente alla riconversione contrattuale”.
Il medesimo allegato 2 stabilisce: “Nella comparazione si potranno verificare le seguenti ipotesi:
9 a) Il trattamento complessivo annuo è superiore a quello in atto. In questo caso viene Org_7 data immediata applicazione alle tabelle retributive in vigore al momento dell'accordo. Org_7
b) Il trattamento complessivo annuo è inferiore a quello in atto. In questo caso, in Org_7
aggiunta alle tabelle retributive Uneba in vigore al momento dell'accordo, verrà erogata la differenza in quote mensili (quattordicesimi) a titolo di superminimo «ad personam»”.
Con riguardo, poi, agli scatti di anzianità sempre l'allegato 2 dispone che: “I valori di riferimento per gli scatti di anzianità che matureranno successivamente alla data di stipula dell'accordo applicativo sono quelli previsti dal CCNL Org_7
Il lavoratore a cui si applica il nuovo regime contrattuale UNEBA manterrà l'importo in cifra degli aumenti maturati nel regime contrattuale di provenienza. Detto importo verrà tradotto in numero di aumenti d'anzianità (e/o frazioni di aumento) dividendo l'importo stesso per la misura dello scatto di anzianità UNEBA corrispondente al livello d'inquadramento. Le eventuali frazioni di scatto verranno corrisposte con l'ultimo scatto”.
Con riferimento all'orario di lavoro, l'allegato in esame prevede: “Qualora il precedente orario contrattuale fosse inferiore a 38 ore settimanali, il personale in forza alla data dell'accordo manterrà il precedente orario di lavoro settimanale.
Nella comparazione dell'orario di lavoro deve tenersi conto anche delle riduzioni di orario previste dall'art. 50 del CCNL Org_7
Sulla base di intese al livello aziendale in relazione alle peculiari specificità del servizio, potrà essere concordato per tutti un orario di lavoro di 38 ore settimanali, fermo restando che la differenza delle ore su base annuale verrà compensata con una somma equivalente alle maggiori ore di lavoro che risulteranno prestate rispetto al precedente contratto, ovvero accantonata nella Banca
Ore di cui al CCNL Uneba”.
Come si vede, le parti stipulanti, laddove hanno affermato che il mutamento del contratto collettivo applicabile non avrebbe comportato una diminuzione degli attuali livelli retributivi riconosciuti, non hanno inteso riferirsi all'una o all'altra componente della retribuzione;
in questa prospettiva occorre considerare che esso prevedeva anche una serie di previsioni favorevoli ai lavoratori rispetto al C.C.N.L. precedente.
Orbene, l'appellante, già nell'originario ricorso, pur avendola espressamente richiamata, non ha tenuto in adeguata considerazione la complessa disciplina transitoria, essendosi limitata, nella parte argomentativa del ricorso, a lamentare, genericamente, la mancata corresponsione delle differenze asseritamente spettanti per singoli istituti e, nei conteggi allegati, ad operare una comparazione con le singole voci retributive previste dal precedente AIOP, compresi gli Org_7
aumenti del 2010. Appare, invece, evidente che la comparazione avrebbe dovuto essere effettuata tra
10 il trattamento retributivo omnicomprensivo su base annua derivante dal precedente contratto ed il nuovo trattamento annuo derivante dal contratto , esclusi gli emolumenti espressamente Org_2
indicati.
In altri termini, il metodo di calcolo adottato non è conforme alle indicazioni del predetto
“protocollo”, in quanto innanzi tutto non confronta il trattamento complessivo dei due CCNL per verificare quale, nella sua complessità, fosse più favorevole;
in ogni caso, non tiene conto che il
CCNL UNEBA, a differenza del CCNL AIOP, prevedeva anche la quattordicesima mensilità (in aggiunta alla tredicesima), gli scatti di anzianità ed i ROL, oltre ad un superminimo. Ebbene, con ogni evidenza i conteggi in atti (comprensivi degli incrementi retributivi dell'accordo del settembre
2010) non considerano gli emolumenti aggiuntivi previsti dal CCNL UNEBA rispetto al precedente contratto, che invece risultano erogati dalle buste paga.
Egualmente, va rilevato che erroneamente la lavoratrice non ha considerato che, secondo l'allegato 2, la comparazione tra l'orario in precedenza osservato e quello del CCNL doveva Org_7 tener conto della riduzione di orario prevista dall'articolo 50 del medesimo CCNL UNEBA (57,66 ore annue), sicché l'effettivo, nuovo orario contrattuale non era pari a 38 ore settimanali, bensì ad euro 36,7 ore settimanali (donde l'erroneità, per eccesso, del calcolo denominato “differenza orario
CCNL”). Peraltro, il minimo aumento dell'orario è compensato dalla percezione del superminimo mensile garantito, secondo le allegazioni della società all'atto della costituzione, non contrastate.
Inoltre, dai predetti conteggi devono essere detratte le somme richieste per “festività”, in quanto trattasi di voce che – come correttamente rilevato dalla società all'atto della costituzione – non è stata oggetto di specifica allegazione e prova.
In definitiva, nulla è dovuto alla in relazione al periodo considerato. Pt_1
Da ultimo, per completezza, giova aggiungere che la dimostrazione di un trattamento economico complessivo inferiore a quello già percepito nel precedente regime contrattuale non può discendere dalle risultanze dei CUD 2013 e 2014 prodotti in giudizio, dovendosi evidenziare che l'importo delle retribuzioni corrisposte dalla parte datoriale ben può discendere da una differenza nelle prestazioni lavorative (se, ad esempio, in un anno si svolgono più ore di lavoro straordinario rispetto al precedente, a parità di trattamento economico, il lavoratore percepirà maggiori introiti). In concreto, basti rilevare che dalle buste paga versate in atti risulta che nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2013 ed il mese di aprile 2014 è stata continuativamente assente, a vario Parte_1
titolo, per ragioni connesse alla maternità, donde le inevitabili decurtazioni e riduzioni di reddito rispetto all'anno precedente.
Ne consegue che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non sussiste alcun inadempimento alle disposizioni transitorie previste dal CCNL . Org_2
11 2.3. Il quarto e il quinto motivo di gravame vanno trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.
In ordine al periodo in cui la ha applicato il CCNL non Controparte_1 Org_5 sottoscritto dalla sigla sindacale cui aderiva l'odierna appellante, il Tribunale ha così statuito: «Non può infine accogliersi neanche la domanda diretta a dichiarare l'illegittima applicazione da parte della resistente del del 22 marzo 2012, in luogo del CCNL a partire dal Org_6 Org_2
mese di ottobre 2014.
È innanzitutto legittima la decisione del datore di lavoro di recedere dal contratto collettivo per aderire al contratto collettivo . Si ribadisce, infatti, che, in forza della già Org_2 Org_3
richiamata giurisprudenza della Cassazione, non si può ritenere che il datore di lavoro possa essere vincolato sine die ad una contrattazione collettiva, né che allo stesso possa essere preclusa la contrattazione solo con alcune organizzazioni sindacali, essendo ciò in contrasto con la libertà di negoziazione.
Ritenuta quindi legittima in astratto la successione di contratti verificatasi, la circostanza di
Org_ essere iscritta la ricorrente alla , organizzazione non firmataria del nuovo CCNL, non appare impeditiva dell'applicazione di quest'ultimo al contratto di lavoro tra le parti: secondo la già richiamata giurisprudenza di legittimità, il contratto collettivo è applicabile qualora lo stesso sia stato implicitamente recepito, attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante
e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna delle relative clausole al singolo rapporto da parte del lavoratore.
Nella specie si ritiene che la ricorrente abbia manifestato il proprio implicito consenso all'applicazione del CCNL ARIS , in quanto, a fronte dell'applicazione di tale contrattazione Org_3
sin a partire da ottobre 2014, il dissenso alla medesima è stato manifestato solo in data 20 luglio
2015, con il ricorso introduttivo del presente giudizio (cfr. in tal senso, in fattispecie analoga, anche la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3507 del 2017, la quale pone quale presupposto di inapplicabilità al contratto collettivo Aiop ai lavoratori ricorrenti la loro pronta opposizione mediante diffide al datore di lavoro, nella presente fattispecie assenti).
Peraltro, il trattamento economico più favorevole precedentemente in godimento alla ricorrente è stato mantenuto tramite superminimo ad personam riassorbile, per cui alcuna violazione dei diritti quesiti può ritenersi perpetrata”.
2.3.1. ha impugnato la decisione innanzi tutto perché il CCNL applicato non Parte_1
era stato siglato dalla sigla sindacale a cui era iscritta, non vi aveva aderito e comportava un trattamento peggiorativo (non compensato dalla corresponsione di un superminimo ad personam).
12 Avuto riguardo ai motivi di doglianza della lavoratrice ed alle ragioni della decisione del primo giudice, occorre precisare quanto segue.
La poteva senz'altro recedere dal in quanto lo stesso era Controparte_1 Org_7 scaduto in data 31.12.2012, come stabilito dall'art. 2 del medesimo CCNL. Infatti, rappresenta un principio consolidato, sin dalla sentenza n. 11325 del 2005, che i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, considerato che l'opposto principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo - secondo la disposizione dell'art. 2074 c.c. - si pone in contrasto con l'intento espresso dagli stipulanti e violerebbe la garanzia prevista dall'art. 39 Cost.
Tanto chiarito, occorre chiedersi se la parte appellata, una volta receduta legittimamente dal
CCNL scaduto, potesse applicare il CCNL (“1° contratto collettivo nazionale di lavoro Org_5
Orga per il personale dipendente delle e delle altre strutture residenziali e socio assistenziali associate
) anche a , lavoratrice iscritta ad un sindacato non firmatario. Org_3 Parte_1
In proposito giova rilevare che i contratti collettivi di lavoro non dichiarati efficaci “erga omnes” ai sensi della legge 14 luglio 1959 n. 741, costituendo atti di natura negoziale e privatistica, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti (Sez. L, Ordinanza n. 22367 del 2019).
E ciò analogamente a quanto reiteratamente affermato dalla S.C. in materia di contratti aziendali, per cui è stato precisato che l'applicabilità dei contratti collettivi a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, incontra l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad un'organizzazione sindacale diversa, ne condividano l'esplicito dissenso (Sez. L, Sentenza n. 27115 del 2017).
Del resto, come ricordato di recente da Sez. L, Ordinanza n. 40409 del 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 2665 del 1997, hanno enunciato il principio secondo cui il primo comma dell'art. 2070 c.c. (in base al quale l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, abbiano prestato adesione al contratto.
Tanto chiarito in linea di principio, deve rilevarsi che, a fronte della dell'espressa statuizione del primo giudice – il quale ha ritenuto “che la ricorrente abbia manifestato il proprio implicito
13 consenso all'applicazione del CCNL , in quanto, a fronte dell'applicazione di tale Org_3
contrattazione sin a partire da ottobre 2014, il dissenso alla medesima è stato manifestato solo in data 20 luglio 2015, con il ricorso introduttivo del presente giudizio (cfr. in tal senso, in fattispecie analoga, anche la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3507 del 2017, la quale pone quale Org_ presupposto di inapplicabilità al contratto collettivo ai lavoratori ricorrenti la loro pronta opposizione mediante diffide al datore di lavoro, nella presente fattispecie assenti)” - la non Pt_1
ha opposto valide argomentazioni. Si è, infatti, limitata a sostenere, del tutto genericamente, di avere
“manifestato il proprio dissenso”.
L'appellante, quindi, non ha esplicato le concrete ragioni di fatto per cui il ragionamento del
Tribunale non sarebbe corretto, non avendo in particolare allegato né, tanto meno dimostrato quando,
e con quali modalità, avrebbe manifestato il proprio dissenso, risultando invece dagli atti la espressa adesione del datore di lavoro al nuovo CCNL (cfr. comunicazione a tutte le organizzazioni sindacali nazionali, regionali ed aziendali in data 23.5.2014) e la pacifica applicazione, per otto mesi, al rapporto di lavoro dei dipendenti (e della stessa di tutti gli istituti contrattuali della riferita Pt_1
contrattazione.
Il motivo di gravame risulta dunque insufficientemente motivato ai sensi dell'art. 434 cpc.
Del resto, la valutazione del primo giudice appare sicuramente condivisibile: manca in atti qualsivoglia atto di diffida o richiesta alla società volto a manifestare il proprio dissenso rispetto all'applicazione del CCNL;
al tempo stesso, il tempo trascorso tra l'applicazione del nuovo CCNL e il deposito del ricorso giudiziale è sicuramente congruo per far ritenere che la lavoratrice abbia implicitamente aderito, in via di fatto, all'applicazione del nuovo contratto collettivo al proprio rapporto di lavoro.
2.3.2. Sempre con riferimento al l'appellante censura la sentenza in quanto Org_7 Org_5 il Tribunale ha ritenuto che, comunque, la società aveva garantito la “conservazione del pregresso trattamento più favorevole mediante riconoscimento di un superminimo assorbibile”. La doglianza si fonda sul fatto che dai conteggi allegati al ricorso di primo grado risultava che da ottobre 2014 a maggio 2015 le differenze retributive maturate in applicazione del invece del Org_7 [...] ammontavano a complessivi euro 1.084,54, anche considerando l'eventuale superminimo. Org_6
L'assunto è infondato, in quanto le differenze in parola partono dal presupposto che nel periodo pregresso fossero dovute somme ulteriori rispetto a quelle erogate dalla società; il che, per le ragioni già esposte, non è.
Se, invece, avuto sempre riguardo ai conteggi allegati al ricorso, si confronta il “percepito”
(al lordo) nel periodo precedente l'ottobre 2014 ed il “percepito” (al lordo) nel periodo in cui è stato applicato il , si nota come lo stesso sia superiore. In particolare, se fino al mese di Org_9
14 settembre 2014 il “percepito” era pari ad euro 1.579,47, dal mese di ottobre 2014 non è mai inferiore ad euro 1.700,77, arrivando a maggio 2015 ad euro 1.740,12.
Pertanto, i conteggi in atti confermano che il trattamento applicato dalla società era migliorativo, non già deteriore.
Fermo tale rilievo assorbente, giova altresì evidenziare che, in tema di successione di contratti collettivi, è stato affermato (ex ceteris Sez. L, Sentenza n. 13519 del 2016) che “gli unici diritti intangibili da parte di una norma collettiva successiva sono quelli che sono già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita (cfr. Cass. 11 novembre 1988, n. 6116). Ne consegue che la tematica dei “diritti quesiti” attiene unicamente a queste ultime posizioni, sicché la tutela ad essi garantita non è certo estensibile a mere pretese alla stabilità nel tempo di normative collettive più favorevoli o di mere aspettative sorte alla stregua di tali precedenti regolamentazioni” (cfr. Cass., sez. lav., 20 agosto
2009, n. 18548)”.
2.4. Non integra autonomo motivo di appello (sebbene inserita nella sezione dell'atto di gravame denominata “motivi”) la doglianza secondo cui il primo giudice non avrebbe preso in considerazione un precedente del Tribunale di Roma (sentenza n. 11706/2015), concernente “un caso pressoché analogo a quello per cui è causa”, favorevole ai lavoratori.
Solo per completezza giova osservare che se è dovere del giudice motivare le proprie decisioni, non sussiste alcun obbligo di motivare in ordine all'eventuale dissenso rispetto ad altre sentenze della giurisprudenza di merito.
Peraltro, deve rilevarsi che nella materia che ci occupa, ovvero sulla successione dei contratti collettivi nelle diverse residenze facenti capo al gruppo , si è sviluppato un CP_2
significativo contenzioso, in cui si sono registrate decisioni difformi (molte delle quali di segno analogo alla pronuncia oggi impugnata). Peraltro, la lettura dei diversi “precedenti” rivela come non tutte le fattispecie concrete, per come ricostruite sulla base degli atti, fossero identiche.
In ogni caso, l'esame degli atti e delle questioni rilevanti nel presente giudizio, come sottoposte a questa Corte di appello nei limiti del devolutum, rende evidente come la presente fattispecie – in cui il primo giudice ha fornito un'interpretazione del contratto individuale non contrastata in sede di gravame - non è sovrapponibile alla vicenda decisa dal Tribunale di Roma con sentenza n. 11706/2015.
2.5. L'ultimo motivo di appello denuncia l'omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda volta ad “accertare e dichiarare che la GN ha diritto a godere di 30 giorni Parte_1 di ferie annuali, con ogni conseguenziale effetto”.
Innanzi tutto, deve rilevarsi che la censura, per come formulata, è destituita di fondamento.
15 Infatti, il giudice non ha affatto omesso di pronunciarsi, ma, una volta accertata la legittimità dell'applicazione del CCNL RSA AIOP, ha così statuito: “Ne consegue, altresì, l'infondatezza della domanda formulata dalla ricorrente con riferimento al riconoscimento di un minor numero di ferie in base al nuovo contratto collettivo”.
La parte appellante non si è, dunque, in alcun modo confrontata con la decisione del giudice in parte qua.
In ogni caso, la decisione del primo giudice va confermata.
Innanzi tutto va evidenziato che alla pagina 46 dell'atto di appello Parte_1 espressamente riferisce la doglianza in parola alla “diminuzione dei giorni di ferie annuali spettanti da 30 a 26 giorni” intervenuta “a seguito dell'applicazione del CCNL RSA ”. Org_3
Pertanto, non è stato impugnato il mancato riconoscimento di un maggior numero di ferie per il periodo precedente (in ordine al quale il ricorso introduttivo di primo grado presentava una evidente incertezza, posto che nella parte delle premesse in fatto, e in particolare alle pagine 6 e 7, al punto 9, chiaramente deduceva che la riduzione delle ferie era avvenuta “a far data dal mese di ottobre 2014”,
a seguito dell'applicazione del mentre nelle richieste estendeva la domanda Org_6
relativa al maggior numero di ferie anche al periodo da aprile 2012).
Così chiaramente delimitata la “materia del contendere” nel presente grado, deve convenirsi con il primo giudice che il legittimo recesso dal precedente CCNL e l'applicazione di un nuovo
CCNL, comporta l'applicazione delle nuove disposizioni contrattuali nella loro interezza, sicché nessun diritto può vantare la lavoratrice al mantenimento di singole clausole del precedente CCNL maggiormente favorevoli.
3. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate ex art. 92, comma 2
c.p.c. nella sua attuale formulazione, così come risultante a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 7 marzo - 19 aprile 2018.
E invero, la Consulta ha evidenziato che è possibile compensare le spese di lite laddove siano ravvisabili situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni». Con particolare riguardo alle cause di lavoro, ha rilevato che il lavoratore, per la tutela di suoi diritti, deve talora promuovere un giudizio senza poter conoscere elementi di fatto, rilevanti e decisivi, che sono nella disponibilità del solo datore di lavoro. Tale circostanza costituisce elemento valutabile dal giudice della controversia al fine di riscontrare ipotesi riconducibili alle «gravi ed eccezionali ragioni» che consentono al giudice la compensazione delle spese di lite.
Ebbene, nella specie, l'adesione o meno della parte datoriale all'associazione al Org_3 momento della sottoscrizione dell'accordo economico 2010 costituisce una circostanza di fatto che evidentemente non era nota alla lavoratrice e che è emersa solo dopo l'instaurazione del giudizio.
16 Essa integra, unitamente all'interpretazione del rinvio operato dal contratto individuale e alla valenza del recesso dall'associazione del (su cui si sono registrati, nel distretto, Org_3 Organizzazione_8
contrasti interpretativi), una situazione di assoluta incertezza in ordine a questioni decisive della controversia atte ad integrare le ragioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n.
228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo – e altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. civ., S.U., n. 22035/2014 e, più di recente,
Cass. civ., sez. lav., n. 25386/2016; in argomento si veda anche, da ultimo, Cass. civ., S.U., n.
4315/2020).
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Gabriella Piantadosi dott. Alessandro Nunziata
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