Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/05/2025, n. 2444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2444 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 29.05.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G.10515/2023
TRA
e , n.q. di eredi di , Parte_1 Parte_2 Persona_1 deceduto in corso di causa, rapp.ti e difesi come in atti dall'avv. OLGA SPENA
Opponente
E
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” dom.to Controparte_1 per la carica in Napoli, via A. De Gasperi n.55;
Opposto
Oggetto: opposizione ad atp
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.08.2023 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento).
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e della documentazione medica depositata, e nominato ctu la dott.ssa , in corso di Persona_2
causa decedeva il ricorrente;
disposta quindi la perizia sugli atti, letta la perizia e le note scritte per l'udienza ex art. 127 ter cpc, la causa è decisa con la presente sentenza.
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, si osserva che il ctu DO , nominata nella presente fase, ha concluso Persona_2
ritenendo che il de cuius, di anni 85 all'epoca del decesso, avvenuto il 19.5.2024, era affetto da:
Carcinoma a cellule transizionali della vescica di alto grado sottoposto a turb e a cicli di terapia con bcg;
Vasculopatia cerebrale cronica in soggetto con sindrome ansioso depressiva;
Cardiopatia ipertensiva;
Carcinoma prostatico in soggetto con incontinenza urinaria;
Esiti di asportazione di basalioma alla fronte;
Ipoacusia bilaterale cronica;
Artrosi diffusa.
Precisa la ctu che “…il ricorrente era affetto da esiti di TURV (Resezione trans uretrale della vescica) per carcinoma uroteliale ad alto grado invasivo con pattern solido papillare della vescica per il quale è stato sottoposto ad instillazioni vescicali di BCG (bacillo della tubercolosi attenuato). Onde evitare il rischio di recidiva della patologia tumorale, dopo l'intervento chirurgico, è spesso prescritto un ciclo di instillazioni endovescicali di chemioterapia. Le instillazioni sono solitamente ben tollerate e causano, raramente, effetti sistemici, che possono pregiudicare la possibilità di proseguire il trattamento. I disturbi che si possono verificare più frequentemente sono legati a una sintomatologia di tipo irritativo (aumento della frequenza minzionale, urgenza urinaria e lieve bruciore minzionale) che si risolve al termine del trattamento. Il deterioramento cognitivo da vasculopatia cerebrale si riferisce a un processo di declino delle funzioni cognitive, come la memoria, l'attenzione, il linguaggio e le capacità di ragionamento, causato da problemi nel flusso sanguigno delle arterie cerebrali. La vasculopatia cerebrale è una condizione in cui le arterie che riforniscono di sangue il cervello diventano danneggiate o bloccate, impedendo una corretta irrorazione di sangue e ossigeno nelle diverse aree cerebrali. La cardiopatia ipertensiva è una patologia che coinvolge il cuore e le arterie coronarie a causa di valori costantemente troppo elevati di pressione sanguigna, nota come ipertensione arteriosa. Questa condizione comporta cambiamenti strutturali e funzionali nel lato sinistro del cuore, inclusa l'ipertrofia del ventricolo sinistro, a causa del carico di lavoro aggiuntivo imposto dal mantenimento di pressioni elevate nel sistema vascolare. Il cancro alla prostata è di solito un adenocarcinoma. I sintomi in genere sono assenti fino a che la crescita del tumore non provochi ematuria e/o ostruzione con dolore. La diagnosi è suggerita dall'esplorazione rettale o dai valori dell'antigene prostatico specifico
(PSA) ed è confermata dalla biopsia sotto guida ecografica transrettale. Lo screening è controverso e deve coinvolgere decisioni comuni. La prognosi per la maggior parte dei soggetti con cancro alla prostata, specialmente quando è localizzato o regionale (in genere prima dello sviluppo dei sintomi) è molto buona;
sono molti di più gli uomini che al momento della morte presentavano un cancro alla prostata rispetto quelli che sono morti a causa di esso. Il trattamento è la prostatectomia, la radioterapia, misure palliative (p. es., la terapia ormonale, radioterapia, chemioterapia), o, per molti pazienti anziani e anche giovani selezionati con cura, la sorveglianza attiva. Il basalioma è un tumore maligno della pelle che trae origine dalla proliferazione incontrollata di una cellula basale dell'epidermide. Nella maggior parte dei casi la formazione di un basalioma è dovuta all'esposizione eccessiva ai raggi UV del sole o delle lampade abbronzanti, più raramente a uno stato di immunodepressione, al contatto con certe sostanze chimiche tossiche oppure alla predisposizione genetica. Il basalioma è un tumore ampiamente curabile a patto però che la terapia la quale consiste in un'opera di rimozione del segno cutaneo sia tempestiva. Risulta inoltre dalla lettura della documentazione medica agli atti che il ricorrente fosse affetto da ipoacusia bilaterale. L'artrosi diffusa, nota anche come osteoartrosi o osteoartrite, è una patologia degenerativa che colpisce le articolazioni del corpo umano. Si tratta di una malattia caratterizzata dalla rottura della cartilagine articolare, il cuscinetto naturale che separa i capi ossei articolari e permette loro di muoversi fluidamente senza attrito. Con il progredire dell'artrosi, la cartilagine si deteriora, portando a una perdita di elasticità dell'articolazione e causando dolore, rigidità e infiammazione”.
Quanto ai requisiti per l'indennità di accompagnamento, la dott.ssa ritiene che dalla Persona_2 lettura della documentazione medica agli atti, seppur si evinca un'iniziale compromissione della deambulazione, non se ne evince una grave e rilevante limitazione, per lo meno fino alla frattura di femore sinistro del febbraio 2024. A seguito di tale evento il de cuius è stato sempre ricoverato fino al decesso, avvenuto nel maggio 2024.
Per quanto concerne poi la capacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, per la ctu tutte le attività alla base dei sette “momenti” essenziali dell'esistenza quotidiana (alimentazione, vestizione e svestizione, comunicazione, igiene personale, controllo sfinterico, spostamenti intramurari, spostamenti extramurari) potevano essere effettuate in autosufficienza da de cuius, atteso che dalla lettura della documentazione medica, seppur veniva riportata demenza al certificato geriatrico del luglio 2023, non se ne ritrovava poi riscontro nella corposa cartella clinica del febbraio 2024. Per tali motivi quindi la ctu ha concluso escludendo in capo al de cuius i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Le conclusioni rese dal ctu, a parer di chi scrive, sono condivisibili e congruenti con gli atti di causa, e vengono pertanto integralmente recepite e fatte proprie.
L'opposizione va rigettata.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Nulla per le spese di lite di entrambe le fasi, attesa la dichiarazione reddituale in atti.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara concluso il procedimento ATP R.G. 16227/2022 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- rigetta l'opposizione;
- spese di lite di entrambe le fasi irripetibili;
- spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 30.5.202 Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo