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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 27/02/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 132/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile - procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente dott.ssa Costanza Comunale Giudice dott. Enrico Capanna Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato, ex art. 268 CCII da (cf ) diretto a ottenere Parte_1 P.IVA_1
l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di (C.F. Controparte_1
) residente a [...]. C.F._1
Esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Rilevato che il debitore si è costituito è ha, a propria volta, chiesto l'apertura della liquidazione controllata nei propri confronti;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Prato;
Ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
- il credito del ricorrente non risultano contestato;
- il debitore è uno dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) CCII, in quanto soggetto disoccupato con attività lavorativa saltuaria e che tale qualifica soggettiva non risulta contestata;
-che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 50.000, atteso che il solo creditore del ricorrente è pari a € 90.109,88;
pagina 1 di 4 Accertato altresì il reale stato di insolvenza della parte resistente, in quanto la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni;
Ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza dalla circostanza che, sebbene il debitore possieda un cespite nel patrimonio dal valore sufficiente (tenuto conto che solo l'immobile è stato stimato sommariamente in oltre € 240.000) a soddisfare l'intero indebitamento totale (ricostruito dal debitore resistente in € 189.185,33), tale immobile sia attualmente gravato da provvedimento di assegnazione a favore dell'ex-coniuge, il quale ostacoli la liquidazione volontaria dello stesso. Infatti, la nozione di sovraindebitamento richiama il concetto di squilibrio fra attivo e passivo elaborato dalla giurisprudenza in seno al concetto di insolvenza statica delle società in stato di liquidazione (cfr. ex multis Cass. I sez. civ. ord. n.
28193/2020) il quale, tuttavia, attribuisce rilievo anche al dato cronologico con cui il debitore titolare di un attivo patrimoniale possa provvedere alla soddisfazione dei propri creditori in tempi ragionevoli. Nel caso di specie, il richiamato vincolo di assegnazione della casa coniugale pone un limite alla sola liquidazione volontaria dello stesso e non ai casi di liquidazione coatta, in seno a procedura concorsuale o esecutiva, in ragione della anteriorità delle ipoteche iscritte rispetto alla destinazione del bene in parola (cfr. Cass. III sez. civ. sent. n.7776/2016).
Osservato che può procedersi all'apertura della liquidazione controllata pur in assenza dell'attestazione dell'OCC prevista ai sensi del comma 3 dell'art. 268 CCII “quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti del debitore persona fisica”. Una lettura sistematica di tale norma porta infatti ad escludere che il creditore istante debba chiedere la nomina di un gestore della crisi al fine di procedere a tale attestazione: ed invero, nell'art. 268 CCII la presenza di un OCC, in riferimento all'istanza di liquidazione del patrimonio da parte del creditore, viene richiamata solamente nel caso in cui il debitore faccia istanza di sovraindebitamento per incapienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 CCII (“se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. All'attestazione sono allegati i documenti di cui all'art. 283, comma 3”) -ipotesi non verificatasi nella fattispecie-, mentre la necessaria presenza dell'OCC viene richiamata solamente dall'art. 269 CCII in riferimento alla istanza di liquidazione del patrimonio su domanda del debitore;
Ritenuto che debba essere dichiarata l'apertura della liquidazione controllata e debba essere nominato come liquidatore l'OCC Prato in persona della rag. Persona_1
P.Q.M.
Visti gli artt. 268 e 270 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14),
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di C.F. ) residente a [...] C.F._1
n.3, pagina 2 di 4 NOMINA
Giudice Delegato il dott. Enrico Capanna;
NOMINA
Liquidatore l'OCC Prato nella persona della rag. Persona_1
DISPONE che la Cancelleria provveda alla notifica del presente provvedimento all'OCC e al professionista nominati;
ORDINA al liquidatore:
a) di attivare il domicilio digitale per le comunicazioni inerenti alla presente procedura;
b) di predisporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, l'elenco aggiornato dei creditori e di notificare a questi ultimi la sentenza ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCII;
c) di completare l'inventario dei beni del debitore e di redigere il programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione – tale da assicurare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, CCII, la ragionevole durata della presente procedura - entro novanta giorni;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato da liquidatore giudiziale un termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte del liquidatore
(ai sensi dell'art. 270, comma 1, CCII) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere a quest'ultimo, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, mandando al liquidatore per l'esecuzione del presente provvedimento;
DISPONE
l'inserimento (a cura del liquidatore) della sentenza nel sito internet del Tribunale
ORDINA per l'ipotesi in cui l'attivo sia composto da beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore
AVVISA il liquidatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante pagina 3 di 4 l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge
20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il Tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Prato, 26/02/2025
Il Giudice Relatore dott. Enrico Capanna
La Presidente dott.ssa Lucia Schiaretti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile - procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente dott.ssa Costanza Comunale Giudice dott. Enrico Capanna Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato, ex art. 268 CCII da (cf ) diretto a ottenere Parte_1 P.IVA_1
l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di (C.F. Controparte_1
) residente a [...]. C.F._1
Esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Rilevato che il debitore si è costituito è ha, a propria volta, chiesto l'apertura della liquidazione controllata nei propri confronti;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Prato;
Ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
- il credito del ricorrente non risultano contestato;
- il debitore è uno dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) CCII, in quanto soggetto disoccupato con attività lavorativa saltuaria e che tale qualifica soggettiva non risulta contestata;
-che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 50.000, atteso che il solo creditore del ricorrente è pari a € 90.109,88;
pagina 1 di 4 Accertato altresì il reale stato di insolvenza della parte resistente, in quanto la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni;
Ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza dalla circostanza che, sebbene il debitore possieda un cespite nel patrimonio dal valore sufficiente (tenuto conto che solo l'immobile è stato stimato sommariamente in oltre € 240.000) a soddisfare l'intero indebitamento totale (ricostruito dal debitore resistente in € 189.185,33), tale immobile sia attualmente gravato da provvedimento di assegnazione a favore dell'ex-coniuge, il quale ostacoli la liquidazione volontaria dello stesso. Infatti, la nozione di sovraindebitamento richiama il concetto di squilibrio fra attivo e passivo elaborato dalla giurisprudenza in seno al concetto di insolvenza statica delle società in stato di liquidazione (cfr. ex multis Cass. I sez. civ. ord. n.
28193/2020) il quale, tuttavia, attribuisce rilievo anche al dato cronologico con cui il debitore titolare di un attivo patrimoniale possa provvedere alla soddisfazione dei propri creditori in tempi ragionevoli. Nel caso di specie, il richiamato vincolo di assegnazione della casa coniugale pone un limite alla sola liquidazione volontaria dello stesso e non ai casi di liquidazione coatta, in seno a procedura concorsuale o esecutiva, in ragione della anteriorità delle ipoteche iscritte rispetto alla destinazione del bene in parola (cfr. Cass. III sez. civ. sent. n.7776/2016).
Osservato che può procedersi all'apertura della liquidazione controllata pur in assenza dell'attestazione dell'OCC prevista ai sensi del comma 3 dell'art. 268 CCII “quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti del debitore persona fisica”. Una lettura sistematica di tale norma porta infatti ad escludere che il creditore istante debba chiedere la nomina di un gestore della crisi al fine di procedere a tale attestazione: ed invero, nell'art. 268 CCII la presenza di un OCC, in riferimento all'istanza di liquidazione del patrimonio da parte del creditore, viene richiamata solamente nel caso in cui il debitore faccia istanza di sovraindebitamento per incapienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 CCII (“se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. All'attestazione sono allegati i documenti di cui all'art. 283, comma 3”) -ipotesi non verificatasi nella fattispecie-, mentre la necessaria presenza dell'OCC viene richiamata solamente dall'art. 269 CCII in riferimento alla istanza di liquidazione del patrimonio su domanda del debitore;
Ritenuto che debba essere dichiarata l'apertura della liquidazione controllata e debba essere nominato come liquidatore l'OCC Prato in persona della rag. Persona_1
P.Q.M.
Visti gli artt. 268 e 270 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14),
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di C.F. ) residente a [...] C.F._1
n.3, pagina 2 di 4 NOMINA
Giudice Delegato il dott. Enrico Capanna;
NOMINA
Liquidatore l'OCC Prato nella persona della rag. Persona_1
DISPONE che la Cancelleria provveda alla notifica del presente provvedimento all'OCC e al professionista nominati;
ORDINA al liquidatore:
a) di attivare il domicilio digitale per le comunicazioni inerenti alla presente procedura;
b) di predisporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, l'elenco aggiornato dei creditori e di notificare a questi ultimi la sentenza ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCII;
c) di completare l'inventario dei beni del debitore e di redigere il programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione – tale da assicurare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, CCII, la ragionevole durata della presente procedura - entro novanta giorni;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato da liquidatore giudiziale un termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte del liquidatore
(ai sensi dell'art. 270, comma 1, CCII) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere a quest'ultimo, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, mandando al liquidatore per l'esecuzione del presente provvedimento;
DISPONE
l'inserimento (a cura del liquidatore) della sentenza nel sito internet del Tribunale
ORDINA per l'ipotesi in cui l'attivo sia composto da beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore
AVVISA il liquidatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante pagina 3 di 4 l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge
20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il Tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Prato, 26/02/2025
Il Giudice Relatore dott. Enrico Capanna
La Presidente dott.ssa Lucia Schiaretti
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