Articolo 5 della Legge 27 febbraio 1985, n. 52
Articolo 4Articolo 6
Versione
2 settembre 1985
Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 2674 di codice civile e' sostituito dal seguente:
"Il conservatore puo' ricusare di ricevere le note e i titoli, se non sono in carattere intelligibile e non puo' riceverli quando il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli articoli 2657, 2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837 o non e' presentato con le modalita' previste dall'articolo 2658 e quando la nota non contiene le indicazioni prescritte dagli articoli 2659, 2660 e 2839, numeri 1), 3), 4) e 7)".
Nota all'art. 5:
- Il testo dell' art. 2674 del codice civile (Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio), come risultante a seguito della sostituzione del primo comma operata dall'art. 5 della legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Il conservatore puo' ricusare di ricevere le note e i titoli, se non sono in carattere intelligibile e non puo' riceverli quando il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli articoli 2657, 2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837 o non e' presentato con le modalita' previste dall'articolo 2658 e quando la nota non contiene le indicazioni prescritte dagli articoli 2659, 2660 e 2839, numeri 1), 3), 4) e 7).
In ogni altro caso il conservatore non puo' ricusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonche' di spedire le copie o i certificati. Le parti possono far stendere immediatamente verbale di rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testimoni".
Entrata in vigore il 2 settembre 1985
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