Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/03/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1835/2019 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 13 marzo 2025, trat-
tata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come pre-
cisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1835/2019
r.g.a.c.
TRA
, elett.te dom.to alla Via Giordano Parte_1 Parte_2
Bruno 50, presso lo studio dell'Avv. SEPE GIAN VITTORIO, dal quale sono rappr.ti e difesi in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
- opponenti
E
, elett.te dom.to alla VIA CORREGGIO 43 MILANO presso lo CP_1
studio dell'Avv. PESENTI MARCO, dal quale è rappr.to e difeso in virtù di pro-
cura in atti
- opposta
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sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa espo-
sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009.
L'opposizione è infondata – impostata su fini chiaramente dilatori - e va rigettata per quanto di seguito si espone.
e hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 2796/2018, dolendosi della mancata comunicazione della cessione del credito e, più in generale, della inammissibilità della domanda monitoria atte-
sa l'avvenuta proposizione di un piano del consumatore, nel quale era stato con-
siderato il debito ingiunto con il decreto in questa sede opposto.
Principiando dal primo dei surriferiti motivi di opposizione, si osserva quanto se-
gue.
In disparte il fatto che la serie di cessioni del credito in esame risultano tutte co-
municate (cfr. fascicolo del procedimento monitorio), va precisato che ai sensi degli artt. 1260 e sgg. c.c. il credito si trasferisce con il solo accordo tra il cedente e il cessionario, indipendentemente dalla conoscenza che ne abbia il debitore ce-
duto (art. 1260 c.c.); il debitore ceduto dovrà pertanto adempiere nei confronti
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dei cessionario ma se non è a conoscenza della cessione ed adempie nelle mani del creditore originario è liberato, con ciò tutelandosi la sua buona fede dal mo-
mento che aveva confidato nella presunzione che il proprio creditore fosse ancora il cedente (artt. 1175 e 1189 c.c.).
Il tema, con specifico riguardo alla cessione di crediti in blocco è stato ulterior-
mente chiarito dalla Suprema Corte che ha osservato che 'la cessione del credito è
negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessiona-
ri (cfr., di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4713); nel caso di cessioni in blocco L.
n. 130 del 1999, ex art. 4 la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 Testo Unico Bancario (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c.; le previsioni in parola, dun-
que, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale (tanto vale per la cessione tra OC PA e ) e dispensando la cessionaria Controparte_2
dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli pre-
scritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da que-
sti ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordina-
ta a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997);
in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente al-
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la pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente op-
ponibile'. (Co.ì Cass., 2021 n. 10200). Nel caso di specie, l'opponente non ha mai sostenuto di avere nelle more estinto il proprio debito operando il/i pagamento/i direttamente nelle mani del cedente;
deve pertanto ritenersi perfezionata la ces-
sione dei crediti a favore della in quanto attuata nel rispetto delle CP_3
prescrizioni di legge.
Parimenti del tutto infondata la doglianza relativa alla avvenuta proposizione (ed omologazione) del piano del consumatore, bastando sul punto richiamare la nor-
mativa in materia la quale prevede, in ipotesi di omologa del piano di ristruttura-
zione dei debiti, la sospensione delle sole procedure esecutive, ciò che esclude categoricamente che la vicenda in esame possa avere, nella presente sede, gli ef-
fetti ostativi invocati dagli opponenti.
Infine, in ordine alla richiesta di CTU contabile avanzata dalla difesa dell'opponente, già rigettata dalla scrivente, deve ribadirsi come la stessa si pale-
sasse del tutto esplorativa (“volta ad accertare…la esistenza e consistenza del
credito vantato dalla stessa” ) non avendo parte opponente minimamente soddi-
sfatto gli oneri di allegazione relativi alla proposizione della azionata domanda,
oltre ad essere del tutto tardiva in quanto richiesta solo con il deposito della se-
conda memoria ex art 183 comma 6 cpc.
Alla luce di tutto quanto esposto, non avendo parte opponente adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante, la presente opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così
provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 2796/2018 del 10.12.2018, dichiara il medesimo esecutivo ai sensi dell'art 653 cpc;
b) condanna gli opponenti al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.906, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nola, 13 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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