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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2209 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 24.6.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 187/2025 R.G. vertente
TRA
, in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, alla Via dei Portoghesi n.
12 RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fiorella Melino ed elettivamente Controparte_1
domiciliato presso lo studio sito in Tivoli, alla Via Leon Battista Alberti n. 2
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
avente ad oggetto: giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione a seguito della ordinanza n. 29182/2024 pubblicata in data 12.11.2024 che ha cassato la sentenza n. 2230/2019 della Corte d'appello di Roma, depositata in data 8.7.2019
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E DIRITTO
1. Preliminarmente, giova sintetizzare le precedenti fasi e il presente grado di giudizio.
1 1.1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, in data 24.2.2014, , docente a tempo indeterminato, deduceva di aver sostituito il Controparte_1 dirigente scolastico, nei periodi in cui questi era assente per ferie, dall'11.7.2009 al 27.7.2009 e dal
4.8.2009 al 21.8.2009, dal 4.8.2010 al 25.8.2010 e dal 5.8.2011 al 26.8.2011. Aggiungeva che dall'1.9.2011 al 31.8.2012, allorquando l'Istituto si era trovato in situazione di reggenza, era stato nominato “collaboratore vicario, in presenza di dirigente scolastico reggente”.
Tanto dedotto in fatto, invocava l'applicazione dell'art. 69 del CCNL comparto scuola del
4.8.1995, avente ad oggetto l'indennità di funzioni superiori e di reggenza, “così come confermato dall'art. 142, comma 1, lettera l) n. 7, del CCNL del 24/07/2003 … e dall'art. 146, comma 1, lettera
g), n. 7 del CCNL del 29/11/2007”, a mente del quale: “
1. Al personale docente incaricato dell'ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo
d'istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, …, è attribuita, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento.
2. Qualora si dia luogo all'affidamento in reggenza degli uffici di cui al comma 1, ai titolari che assumono la reggenza è corrisposta una indennità pari al cinquanta per cento di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni, così come definita nel comma medesimo. In tal caso, al docente vicario è corrisposta una indennità di pari importo”
Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare che il Prof.
ha svolto l'attività di I collaboratore, di scuola in reggenza, per gli anni Controparte_1
scolastici 2011-2012 ed ha sostituito il Dirigente scolastico per gli anni 2008-2009, 2009-2010,
2010-2011;
- Accertare e dichiarare che per l'attività svolta il ricorrente ha diritto a percepire
l'indennità di funzione superiore e di reggenza pari ad euro 14.481,41, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, per l'effetto, condannare il Controparte_2
, nella persona del Ministro pro tempore, alla corresponsione, in favore del ricorrente,
[...]
della somma di euro 14.481,41, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi”.
Si costituiva in giudizio il convenuto, deducendo l'infondatezza del ricorso sotto il Parte_1 profilo giuridico, tenuto conto del disposto dell'art. 25 D. Lgs. 165/2001, della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 14, comma 22, D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n.
135/2012, e dell'art. 88 del CCNL Scuola 2006/2009 (con particolare riguardo alla previsione del comma 2 lettera f); chiariva che, per tutti gli anni scolastici cui si riferivano le conclusioni del ricorso, il prof. era stato regolarmente retribuito con il fondo di istituto per le funzioni CP_1
2 svolte in qualità di primo collaboratore del dirigente scolastico. Chiedeva, pertanto, la reiezione del ricorso avversario, con vittoria di spese.
Con sentenza n. 826/2015 pubblicata il 26.11.2015 il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva il ricorso, condannando il a pagare al ricorrente euro Parte_1
14.481,41, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
condannava altresì il al Parte_1
pagamento dei compensi (quantificati in euro 1.085,00 oltre accessori), da distrarsi.
1.2. Avverso tale decisione proponeva appello il , nonché appello Parte_1
incidentale – limitatamente alla quantificazione delle spese operata dal primo giudice – CP_1
.
[...]
All'esito del giudizio, con la sentenza n. 2230/2019, la Corte d'Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Tivoli nella parte in cui aveva accolto la domanda di
, riformandola solo in punto di condanna del Controparte_1 [...]
alle spese per il primo grado di giudizio (quantificate in euro Controparte_3
3.000,00, oltre accessori).
1.3. Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione il Controparte_2
per i seguenti motivi:
[...]
1) violazione e/o falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell'art. 69 del CCNL comparto scuola del 1994/1997, nonché dell'art. 14, co. 2, del d.l. n. 95 del 2012 e dell'art. 25, co. 5, d. lgs. n.
165 del 2001, sostenendo la Parte pubblica che, per effetto della norma interpretativa di cui all'art. 14 cit., era da considerare abolita la possibilità di conferire mansioni superiori o vicarie ai docenti, tutto dovendo essere riportato alle collaborazioni di cui all'art. 25, co. 5, cit. ed ai riconnessi compensi accessori a carico del Fondi di Istituto (art. 88 del CCNL);
2) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nel non avere la Corte di merito considerato che le sostituzioni effettuate dal prof. erano state effettuate solo nei periodi di CP_1
ferie estive degli anni dal 2008/2009 fino al 2010/2011.
Resisteva, con controricorso, . Controparte_1
Con l'ordinanza n. 29182/2024 la Corte di cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo;
cassava, quindi, la sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale, “cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità”.
1.4. Riassumeva il giudizio ex art. 392 c.p.c. il , Parte_1
chiedendo di annullare, in applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza rescindente, la sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio , che, preso atto della decisione dei giudici di Controparte_1
legittimità, lungamente deduceva in ordine alla novità della pronuncia rescindente e, pertanto,
3 chiedeva di “rigettare la domanda di controparte relativa alla vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio ed accogliere la presente richiesta di compensazione integrale delle spese di lite
o in subordine concedere la compensazione parziale, per mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
All'odierna udienza del 24 giugno 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. La Corte di Cassazione, nella richiamata ordinanza, ha così argomentato:
«2. questa S.C. ha chiarito, con pronunce alla cui motivazione si fa rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. ed anche per l'articolata disamina giuridica, che l'evoluzione della normativa primaria e collettiva ha portato al superamento della figura del “vicario” (del titolare o del reggente), sicché i coadiutori (ancora del titolare o del reggente) in esito a tali sviluppi sono da inquadrare nella figura dei “collaboratori” di cui all'art. 25, co. 5, d. lgs. n. 165/2001 cit. (Cass. 20 dicembre 2017, n. 30612; Cass. 7 luglio 2023, n. 19352, poi coordinate in una ricostruzione complessiva del sistema da Cass. 9 luglio 2024, n. 18682); in tale linea va inteso anche il senso sia dell'art. 25, co. 5, del d. lgs. n. 165 del 2001
(secondo cui «nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale») sia della corrispondente norma di interpretazione autentica di cui all'art. 14, co. 22, cit. (secondo cui l'art. 25, co. 2, cit. «si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994” e nel senso che «il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'articolo
88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico»), quest'ultima destinata a dare atto di quanto già derivava dal complesso normativo e negoziale e cioè che appunto l'unica figura di coadiutore rimasta, in esito alla contrattazione (con disapplicazioni e parziali salvaguardie) del
2007, è quella del predetto “collaboratore”, con o senza esoneri o semiesoneri ai sensi dell'art. 459
d. lgs. 297/1994 nel testo di tempo in tempo vigente e poi abrogato, ma comunque con compensi, per tale attività specifica, a carico dei fondi di istituto;
2.1. Cass. 18682/2024 cit. ha infatti spiegato come il CCNL 2007, nel regolare la normativa vigente e le disapplicazioni, stabilì, all'art. 146, che «in applicazione dell'art.69, comma 1, del
4 d.lgs. n.165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL”, ma altresì che continuassero “a trovare applicazione nel comparto scuola: (…..) 7) ai soli fini della determinazione dell'importo dell'indennità di funzioni superiori, dell'indennità di direzione e di reggenza, l'art. 69 del CCNL 4.08.95, l'art. 21, comma 1, del CCNL 26-5-1999 e l'art 33 CCNI 31-
8-1999 (fondi non a carico del CCNL 24-7-2003 della scuola)»; tale salvaguardia delle norme collettive riguardanti le indennità di funzioni superiori, direzione e reggenza “ai soli fini” della determinazione del relativo importo, non può altro significare – si è ulteriormente precisato - se non che quelle indennità, a partire dalla contrattazione del 2007, sarebbero spettate in quanto vi fossero norme che ulteriormente le prevedessero;
pertanto, a giustificare la salvaguardia dell'indennità di
“direzione” di cui all'art. 21 e 33 citt., stava il persistere di essa per la remunerazione dei docenti
“incaricati” (v. Cass. 11 luglio 2023, n. 19684 e Cass. 5 aprile 2022, n. 11009 alle cui motivazioni si fa integrale rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c.), trattandosi di emolumento in realtà soppresso per la dirigenza scolastica diversa da quella amministrativa (v., anche art. 40, co. 2, CCNL di Area V del
1° marzo 2002); a giustificare l'indennità di “reggenza” di cui all'art. 69, co. 2, del CCNL 4.08.95 stava (e sta), per i dirigenti, l'espressa previsione di cui all'art. 43, co. 1 lett. i) del CCNL di Area V
(dirigenziale) 11 aprile 2006, rispetto al quale non poteva evidentemente dispiegare effetti disapplicativi il CCNL 2007, di “comparto” e dunque in sé non suscettibile di regolare i rapporti della dirigenza;
parimenti, l'indennità di “sostituzione” (art. 69, co. 1, del CCNL 4.8.1995) restava
(e resta) salvaguardata, nei casi in cui essa fosse dovuta, per effetto del rientrare di essa nell'ambito generale di cui all'art. 52 d. lgs. n. 165 del 2001, su cui si va subito a dire;
2.2. come precisato più in dettaglio ancora da Cass. 18682/2024 cit., infatti, solo se il docente è incaricato o svolge di fatto mansioni di supplenza piena del dirigente scolastico o del reggente, con compiti prevalentemente propri di questi ultimi sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, si configura, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001,
l'attribuzione di mansioni superiori, per le quali va riconosciuta l'indennità nella misura di cui all'art. 69, comma 1, del c.c.n.l. 1994-1997, in tale parte recepito nell'art. 146 del c.c.n.l. comparto scuola del 16 novembre 2007;
2.3. inoltre, si è in quella sede precisato e va qui ribadito come l'art. 52, co. 2, del d. lgs. n.
165 del 2001, nel consentire l'attribuzione temporanea di mansioni superiori in ragione di oggettive esigenze di servizio e nel regolare il caso che ciò avvenga per ragioni di “sostituzione” di altro dipendente, preveda che ciò non possa accadere per il caso di assenza per ferie («con esclusione dell'assenza per ferie», afferma l'art. 52, co. 2, lett. b); da tale previsione si coglie come la sostituzione di un dipendente di livello superiore per ragioni di ferie non è proprio considerata, per
5 legge, esercizio di mansioni superiori idoneo a comportare, per ciò solo, il sorgere di diritti retributivi;
tale assetto si giustifica per molteplici ragioni;
per un verso, è evidente che non tutte le P.A. hanno un'organizzazione tale da consentire sempre e comunque di sopperire in tali casi con incarichi ad interim a dipendenti di pari livello di quello assente per ferie, specie nel caso in cui ad essere assente è un dirigente;
per altro verso,
l'assenza per ferie è fisiologicamente di durata limitata ed in ragione di ciò la normativa richiamata esclude a priori che si possa ragionare in termini di esercizio di mansioni superiori, stante la normale brevità e dunque anche l'impossibilità ontologica di ipotizzare una situazione di
“prevalenza”; infine, le ferie - anche alla luce dell'evolversi della giurisprudenza interna (Cass. 6 giugno 2022, n. 18140) ed eurounitaria (Corte di Giustizia 6 novembre 2018, ; Corte di CP_4
Giustizia 18 gennaio 2024, Comune di Cupertino) - vanno primariamente fatte godere con effettività ed in coerenza con i ritmi temporali della loro maturazione;
da ciò deriva che l'attribuzione di esse è vicenda del tutto fisiologica della compagine lavorativa, per affrontare la quale è naturale che quest'ultima operi mantenendo inalterati i propri tratti organizzativi, sicché è del tutto legittimo che la corrispondente sostituzione appartenga all'ambito delle prestazioni esigibili dagli altri lavoratori, anche se di inquadramento inferiore;
questi ultimi tratti, una volta coniugati con la naturale brevità dei periodi interessati dal fenomeno sostitutivo, consentono altresì di concludere che non si realizzi alcuna frizione con l'art. 36 della Costituzione, mentre non è questa la sede per verificare quando ed a che condizioni la sostituzione per ferie di un dipendente addetto a mansioni superiori possa debordare – per l'abnormità della durata – in fattispecie che impongano in ipotesi di assicurare la tutela retributiva di cui all'art. 52 cit.;
2.4. al contempo, i precedenti di Cass. 21 marzo 2022, n. 9155 e di Cass. 19352/2023 cit. vanno sostanzialmente intesi – e sono stati intesi e precisati da Cass. 18682/2024 cit. - nel senso che la regolazione della posizione del vicario del reggente, già contenuta nell'art. 69, co. 2, cit., è ora come detto da riportare soltanto alla figura dei “collaboratori” di cui all'art. 25, co. 5, d. lgs. n.
165/2001 ed a quanto per essa riconosciuto e neanche spetta più l'indennità di direzione, che gli artt. 21 del CCNL normativo 1998 – 2001 e 33 del CCNI 31.8.1999 stabilivano in misura del 50 % anche al vicario del reggente, perché non più prevista in tali termini dopo il CCNL 2007 e da quest'ultimo non salvaguardata in quanto tale».
La Corte ha, dunque, così concluso: «riportando i menzionati principi a quanto oggetto di causa, ne deriva che è errata l'attribuzione dell'indennità di vicario del reggente ai sensi dell'art. 69, co. 2, CCNL e dell'indennità di sostituzione del dirigente nella misura di cui al comma 1, in quanto il collaboratore del reggente deve considerarsi alla stregua di collaboratore del dirigente scolastico in applicazione dell'art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dev'essere remunerato
6 esclusivamente con compenso a carico dei fondi di istituto, ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera f),
c.c.n.l. comparto scuola del 16 novembre 2007 (Cass. 18682/2024 cit.) ed il diritto ad emolumenti aggiuntivi per “sostituzione” del titolare può aversi solo se ricorrano i presupposti di svolgimento di mansioni superiori con carattere di prevalenza, nei termini precisati ancora da Cass. 18682/2024, cit. e sopra riepilogati al punto 2.2 e con le precisazioni di cui al punto 2.3»
3. In applicazione dei principi enunciati dalla Corte di cassazione nell'ordinanza innanzi riportata, le domande proposte nell'originario ricorso ex art. 414 c.p.c. sono infondate.
E invero, aveva allegato, a fondamento della domanda volta ad ottenere Controparte_1 il trattamento previsto dall'art. 69 C.C.N.L. comparto scuola, di avere sostituito il dirigente scolastico, in alcuni periodi in cui questi era assente per ferie (dall'11.7.2009 al 27.7.2009 e dal
4.8.2009 al 21.8.2009; dal 4.8.2010 al 25.8.2010; dal 5.8.2011 al 26.8.2011). Inoltre, aveva rivendicato l'indennità di cui all'art. 69, comma 2 del predetto CCNL in virtù della nomina a
“collaboratore vicario, in presenza di dirigente scolastico reggente” dall'1.9.2011 al 31.8.2012.
Orbene, è pacifico (risultando chiaramente dalle allegazioni dell'originario ricorso ex art. 414 c.p.c.) che le sostituzioni effettuate da nei periodi estivi del 2009, del 2010 e Controparte_1
del 2011 si sono avute solo in relazione ai giorni di ferie del dirigente. Ne segue che nulla è dovuto in relazione a tali periodi, posto che la S.C., nell'ordinanza rescindente, ha chiarito che l'art. 52, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001, nel consentire l'attribuzione temporanea di mansioni superiori in ragione di oggettive esigenze di servizio e nel regolare il caso che ciò avvenga per ragioni di
“sostituzione” di altro dipendente, prevede che ciò non possa accadere per il caso di assenza per ferie («con esclusione dell'assenza per ferie», afferma l'art. 52, co. 2, lett. b); “da tale previsione si coglie come la sostituzione di un dipendente di livello superiore per ragioni di ferie non è proprio considerata, per legge, esercizio di mansioni superiori idoneo a comportare, per ciò solo, il sorgere di diritti retributivi;
tale assetto si giustifica per molteplici ragioni”.
Quanto al periodo in cui il docente è stato nominato collaboratore vicario, deve rilevarsi che, all'epoca cui risalgono i fatti di causa (2011-2012) il trattamento economico rivendicato in causa non era più previsto dall'ordinamento. Infatti, non può essere attribuita l'indennità per funzioni
“vicarie” di cui all'art. 69, co. 2, del CCNL per il solo fatto della nomina di vicario del reggente.
In proposito giova evidenziare che, come chiarito dalla S.C., non è possibile interpretare la norma in esame sì da ritenere sussistente il diritto all'indennità di reggenza in tutti i casi in cui il capo di un istituto o anche un reggente abbia nominato un vicario. In tali casi (e in assenza di qualsivoglia allegazione da cui risulti la sostituzione piena del dirigente, sia esso titolare o reggente, secondo i requisiti e nei limiti delineati dalla S.C., ivi compresa la connotazione in termini di
“prevalenza”) spetta solo il compenso, a carico dei fondi di istituto, proprio del collaboratore ai
7 sensi dell'art. 88, comma 2, lettera f), C.C.N.L. comparto scuola del 16 novembre 2007, compenso che ha pacificamente percepito. Controparte_1
4. Venendo alla regolamentazione delle spese, costituisce ius receptum che “il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato” (Sez. L, Ordinanza n. 3900 del 2020, Sez. 3, Ordinanza n. 30184 del 2018 che richiamano Sez. 2, Ordinanza n. 15506 del 2018).
Conseguentemente, posto che la presente pronuncia comporta, sotto il profilo sostanziale, una riforma della sentenza di primo grado (pur non sfuggendo al Collegio che il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza d'appello non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, ulteriore e successivo momento del giudizio funzionale all'emanazione di una sentenza che statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti), occorre provvedere in ordine a tutti i gradi del giudizio.
Orbene, ritiene il Collegio che, nella specie, sussistano i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare interamente tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio. E invero, le questioni per cui è causa – allorchè è stato proposto l'originario ricorso, ma anche durante il giudizio di appello e al momento della proposizione del ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, recante n. 26458/2019 R.G. - erano connotate da obiettiva e marcata incertezza, non ancora orientata dalla giurisprudenza di legittimità (sul punto cfr. Corte cost., sentenza n. 77 del 2018), tanto da essere oggetto di contrasti giurisprudenziali, registrandosi, anzi, nella giurisprudenza di merito un consolidato orientamento favorevole alle posizioni dello (di cui sono CP_1
espressione le sentenze del Tribunale e della Corte di appello di Roma favorevoli a CP_1
, ma anche le decisioni di altre corti territoriali, tra cui quella cassata da Sez. L, Ordinanza
[...]
n. 18682 del 2024).
Le questioni oggetto di causa sono state trattate da alcune pronunce della S.C. del 2022 e del
2023, che sono state, poi, precisate dalla citata Cass. n. 18682/2024, così come espressamente evidenziato dall'ordinanza n. 29182/2024 cit. In proposito non deve sfuggire che l'ordinanza n.
30612/2017, pure richiamata nell'ordinanza rescindente, non affrontava affatto i temi della spettanza o meno delle indennità di cui all'art. 69 per cui è causa. Il caso scrutinato dai giudici di legittimità riguardava, infatti, una diversa fattispecie (l'accertamento da parte di un docente del suo diritto all'attribuzione dell'incarico annuale di dirigente scolastico per gli anni scolastici 2005-2006
8 e 2006-2007 sull'assunto della illegittimità della mancata attribuzione del punteggio previsto dalla lett. B) punto 1 c. 4 lett. c) della tabella di valutazione dei titoli della Ordinanza Ministeriale n. 40 del 2005). La lettura della decisione del 2017 rende evidente come la stessa non risolvesse le questioni oggetto del precedente giudizio.
In definitiva, sussistono, con riferimento a tutti i gradi di giudizio, i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del
2018, per compensare le spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto in primo grado da;
Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo e di secondo grado, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi La Presidente
dott.ssa Maria Antonia Garzia
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 24.6.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 187/2025 R.G. vertente
TRA
, in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, alla Via dei Portoghesi n.
12 RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fiorella Melino ed elettivamente Controparte_1
domiciliato presso lo studio sito in Tivoli, alla Via Leon Battista Alberti n. 2
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
avente ad oggetto: giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione a seguito della ordinanza n. 29182/2024 pubblicata in data 12.11.2024 che ha cassato la sentenza n. 2230/2019 della Corte d'appello di Roma, depositata in data 8.7.2019
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E DIRITTO
1. Preliminarmente, giova sintetizzare le precedenti fasi e il presente grado di giudizio.
1 1.1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, in data 24.2.2014, , docente a tempo indeterminato, deduceva di aver sostituito il Controparte_1 dirigente scolastico, nei periodi in cui questi era assente per ferie, dall'11.7.2009 al 27.7.2009 e dal
4.8.2009 al 21.8.2009, dal 4.8.2010 al 25.8.2010 e dal 5.8.2011 al 26.8.2011. Aggiungeva che dall'1.9.2011 al 31.8.2012, allorquando l'Istituto si era trovato in situazione di reggenza, era stato nominato “collaboratore vicario, in presenza di dirigente scolastico reggente”.
Tanto dedotto in fatto, invocava l'applicazione dell'art. 69 del CCNL comparto scuola del
4.8.1995, avente ad oggetto l'indennità di funzioni superiori e di reggenza, “così come confermato dall'art. 142, comma 1, lettera l) n. 7, del CCNL del 24/07/2003 … e dall'art. 146, comma 1, lettera
g), n. 7 del CCNL del 29/11/2007”, a mente del quale: “
1. Al personale docente incaricato dell'ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo
d'istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, …, è attribuita, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento.
2. Qualora si dia luogo all'affidamento in reggenza degli uffici di cui al comma 1, ai titolari che assumono la reggenza è corrisposta una indennità pari al cinquanta per cento di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni, così come definita nel comma medesimo. In tal caso, al docente vicario è corrisposta una indennità di pari importo”
Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare che il Prof.
ha svolto l'attività di I collaboratore, di scuola in reggenza, per gli anni Controparte_1
scolastici 2011-2012 ed ha sostituito il Dirigente scolastico per gli anni 2008-2009, 2009-2010,
2010-2011;
- Accertare e dichiarare che per l'attività svolta il ricorrente ha diritto a percepire
l'indennità di funzione superiore e di reggenza pari ad euro 14.481,41, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, per l'effetto, condannare il Controparte_2
, nella persona del Ministro pro tempore, alla corresponsione, in favore del ricorrente,
[...]
della somma di euro 14.481,41, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi”.
Si costituiva in giudizio il convenuto, deducendo l'infondatezza del ricorso sotto il Parte_1 profilo giuridico, tenuto conto del disposto dell'art. 25 D. Lgs. 165/2001, della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 14, comma 22, D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n.
135/2012, e dell'art. 88 del CCNL Scuola 2006/2009 (con particolare riguardo alla previsione del comma 2 lettera f); chiariva che, per tutti gli anni scolastici cui si riferivano le conclusioni del ricorso, il prof. era stato regolarmente retribuito con il fondo di istituto per le funzioni CP_1
2 svolte in qualità di primo collaboratore del dirigente scolastico. Chiedeva, pertanto, la reiezione del ricorso avversario, con vittoria di spese.
Con sentenza n. 826/2015 pubblicata il 26.11.2015 il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva il ricorso, condannando il a pagare al ricorrente euro Parte_1
14.481,41, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
condannava altresì il al Parte_1
pagamento dei compensi (quantificati in euro 1.085,00 oltre accessori), da distrarsi.
1.2. Avverso tale decisione proponeva appello il , nonché appello Parte_1
incidentale – limitatamente alla quantificazione delle spese operata dal primo giudice – CP_1
.
[...]
All'esito del giudizio, con la sentenza n. 2230/2019, la Corte d'Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Tivoli nella parte in cui aveva accolto la domanda di
, riformandola solo in punto di condanna del Controparte_1 [...]
alle spese per il primo grado di giudizio (quantificate in euro Controparte_3
3.000,00, oltre accessori).
1.3. Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione il Controparte_2
per i seguenti motivi:
[...]
1) violazione e/o falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell'art. 69 del CCNL comparto scuola del 1994/1997, nonché dell'art. 14, co. 2, del d.l. n. 95 del 2012 e dell'art. 25, co. 5, d. lgs. n.
165 del 2001, sostenendo la Parte pubblica che, per effetto della norma interpretativa di cui all'art. 14 cit., era da considerare abolita la possibilità di conferire mansioni superiori o vicarie ai docenti, tutto dovendo essere riportato alle collaborazioni di cui all'art. 25, co. 5, cit. ed ai riconnessi compensi accessori a carico del Fondi di Istituto (art. 88 del CCNL);
2) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nel non avere la Corte di merito considerato che le sostituzioni effettuate dal prof. erano state effettuate solo nei periodi di CP_1
ferie estive degli anni dal 2008/2009 fino al 2010/2011.
Resisteva, con controricorso, . Controparte_1
Con l'ordinanza n. 29182/2024 la Corte di cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo;
cassava, quindi, la sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale, “cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità”.
1.4. Riassumeva il giudizio ex art. 392 c.p.c. il , Parte_1
chiedendo di annullare, in applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza rescindente, la sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio , che, preso atto della decisione dei giudici di Controparte_1
legittimità, lungamente deduceva in ordine alla novità della pronuncia rescindente e, pertanto,
3 chiedeva di “rigettare la domanda di controparte relativa alla vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio ed accogliere la presente richiesta di compensazione integrale delle spese di lite
o in subordine concedere la compensazione parziale, per mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
All'odierna udienza del 24 giugno 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. La Corte di Cassazione, nella richiamata ordinanza, ha così argomentato:
«2. questa S.C. ha chiarito, con pronunce alla cui motivazione si fa rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. ed anche per l'articolata disamina giuridica, che l'evoluzione della normativa primaria e collettiva ha portato al superamento della figura del “vicario” (del titolare o del reggente), sicché i coadiutori (ancora del titolare o del reggente) in esito a tali sviluppi sono da inquadrare nella figura dei “collaboratori” di cui all'art. 25, co. 5, d. lgs. n. 165/2001 cit. (Cass. 20 dicembre 2017, n. 30612; Cass. 7 luglio 2023, n. 19352, poi coordinate in una ricostruzione complessiva del sistema da Cass. 9 luglio 2024, n. 18682); in tale linea va inteso anche il senso sia dell'art. 25, co. 5, del d. lgs. n. 165 del 2001
(secondo cui «nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale») sia della corrispondente norma di interpretazione autentica di cui all'art. 14, co. 22, cit. (secondo cui l'art. 25, co. 2, cit. «si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994” e nel senso che «il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'articolo
88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico»), quest'ultima destinata a dare atto di quanto già derivava dal complesso normativo e negoziale e cioè che appunto l'unica figura di coadiutore rimasta, in esito alla contrattazione (con disapplicazioni e parziali salvaguardie) del
2007, è quella del predetto “collaboratore”, con o senza esoneri o semiesoneri ai sensi dell'art. 459
d. lgs. 297/1994 nel testo di tempo in tempo vigente e poi abrogato, ma comunque con compensi, per tale attività specifica, a carico dei fondi di istituto;
2.1. Cass. 18682/2024 cit. ha infatti spiegato come il CCNL 2007, nel regolare la normativa vigente e le disapplicazioni, stabilì, all'art. 146, che «in applicazione dell'art.69, comma 1, del
4 d.lgs. n.165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL”, ma altresì che continuassero “a trovare applicazione nel comparto scuola: (…..) 7) ai soli fini della determinazione dell'importo dell'indennità di funzioni superiori, dell'indennità di direzione e di reggenza, l'art. 69 del CCNL 4.08.95, l'art. 21, comma 1, del CCNL 26-5-1999 e l'art 33 CCNI 31-
8-1999 (fondi non a carico del CCNL 24-7-2003 della scuola)»; tale salvaguardia delle norme collettive riguardanti le indennità di funzioni superiori, direzione e reggenza “ai soli fini” della determinazione del relativo importo, non può altro significare – si è ulteriormente precisato - se non che quelle indennità, a partire dalla contrattazione del 2007, sarebbero spettate in quanto vi fossero norme che ulteriormente le prevedessero;
pertanto, a giustificare la salvaguardia dell'indennità di
“direzione” di cui all'art. 21 e 33 citt., stava il persistere di essa per la remunerazione dei docenti
“incaricati” (v. Cass. 11 luglio 2023, n. 19684 e Cass. 5 aprile 2022, n. 11009 alle cui motivazioni si fa integrale rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c.), trattandosi di emolumento in realtà soppresso per la dirigenza scolastica diversa da quella amministrativa (v., anche art. 40, co. 2, CCNL di Area V del
1° marzo 2002); a giustificare l'indennità di “reggenza” di cui all'art. 69, co. 2, del CCNL 4.08.95 stava (e sta), per i dirigenti, l'espressa previsione di cui all'art. 43, co. 1 lett. i) del CCNL di Area V
(dirigenziale) 11 aprile 2006, rispetto al quale non poteva evidentemente dispiegare effetti disapplicativi il CCNL 2007, di “comparto” e dunque in sé non suscettibile di regolare i rapporti della dirigenza;
parimenti, l'indennità di “sostituzione” (art. 69, co. 1, del CCNL 4.8.1995) restava
(e resta) salvaguardata, nei casi in cui essa fosse dovuta, per effetto del rientrare di essa nell'ambito generale di cui all'art. 52 d. lgs. n. 165 del 2001, su cui si va subito a dire;
2.2. come precisato più in dettaglio ancora da Cass. 18682/2024 cit., infatti, solo se il docente è incaricato o svolge di fatto mansioni di supplenza piena del dirigente scolastico o del reggente, con compiti prevalentemente propri di questi ultimi sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, si configura, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001,
l'attribuzione di mansioni superiori, per le quali va riconosciuta l'indennità nella misura di cui all'art. 69, comma 1, del c.c.n.l. 1994-1997, in tale parte recepito nell'art. 146 del c.c.n.l. comparto scuola del 16 novembre 2007;
2.3. inoltre, si è in quella sede precisato e va qui ribadito come l'art. 52, co. 2, del d. lgs. n.
165 del 2001, nel consentire l'attribuzione temporanea di mansioni superiori in ragione di oggettive esigenze di servizio e nel regolare il caso che ciò avvenga per ragioni di “sostituzione” di altro dipendente, preveda che ciò non possa accadere per il caso di assenza per ferie («con esclusione dell'assenza per ferie», afferma l'art. 52, co. 2, lett. b); da tale previsione si coglie come la sostituzione di un dipendente di livello superiore per ragioni di ferie non è proprio considerata, per
5 legge, esercizio di mansioni superiori idoneo a comportare, per ciò solo, il sorgere di diritti retributivi;
tale assetto si giustifica per molteplici ragioni;
per un verso, è evidente che non tutte le P.A. hanno un'organizzazione tale da consentire sempre e comunque di sopperire in tali casi con incarichi ad interim a dipendenti di pari livello di quello assente per ferie, specie nel caso in cui ad essere assente è un dirigente;
per altro verso,
l'assenza per ferie è fisiologicamente di durata limitata ed in ragione di ciò la normativa richiamata esclude a priori che si possa ragionare in termini di esercizio di mansioni superiori, stante la normale brevità e dunque anche l'impossibilità ontologica di ipotizzare una situazione di
“prevalenza”; infine, le ferie - anche alla luce dell'evolversi della giurisprudenza interna (Cass. 6 giugno 2022, n. 18140) ed eurounitaria (Corte di Giustizia 6 novembre 2018, ; Corte di CP_4
Giustizia 18 gennaio 2024, Comune di Cupertino) - vanno primariamente fatte godere con effettività ed in coerenza con i ritmi temporali della loro maturazione;
da ciò deriva che l'attribuzione di esse è vicenda del tutto fisiologica della compagine lavorativa, per affrontare la quale è naturale che quest'ultima operi mantenendo inalterati i propri tratti organizzativi, sicché è del tutto legittimo che la corrispondente sostituzione appartenga all'ambito delle prestazioni esigibili dagli altri lavoratori, anche se di inquadramento inferiore;
questi ultimi tratti, una volta coniugati con la naturale brevità dei periodi interessati dal fenomeno sostitutivo, consentono altresì di concludere che non si realizzi alcuna frizione con l'art. 36 della Costituzione, mentre non è questa la sede per verificare quando ed a che condizioni la sostituzione per ferie di un dipendente addetto a mansioni superiori possa debordare – per l'abnormità della durata – in fattispecie che impongano in ipotesi di assicurare la tutela retributiva di cui all'art. 52 cit.;
2.4. al contempo, i precedenti di Cass. 21 marzo 2022, n. 9155 e di Cass. 19352/2023 cit. vanno sostanzialmente intesi – e sono stati intesi e precisati da Cass. 18682/2024 cit. - nel senso che la regolazione della posizione del vicario del reggente, già contenuta nell'art. 69, co. 2, cit., è ora come detto da riportare soltanto alla figura dei “collaboratori” di cui all'art. 25, co. 5, d. lgs. n.
165/2001 ed a quanto per essa riconosciuto e neanche spetta più l'indennità di direzione, che gli artt. 21 del CCNL normativo 1998 – 2001 e 33 del CCNI 31.8.1999 stabilivano in misura del 50 % anche al vicario del reggente, perché non più prevista in tali termini dopo il CCNL 2007 e da quest'ultimo non salvaguardata in quanto tale».
La Corte ha, dunque, così concluso: «riportando i menzionati principi a quanto oggetto di causa, ne deriva che è errata l'attribuzione dell'indennità di vicario del reggente ai sensi dell'art. 69, co. 2, CCNL e dell'indennità di sostituzione del dirigente nella misura di cui al comma 1, in quanto il collaboratore del reggente deve considerarsi alla stregua di collaboratore del dirigente scolastico in applicazione dell'art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dev'essere remunerato
6 esclusivamente con compenso a carico dei fondi di istituto, ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera f),
c.c.n.l. comparto scuola del 16 novembre 2007 (Cass. 18682/2024 cit.) ed il diritto ad emolumenti aggiuntivi per “sostituzione” del titolare può aversi solo se ricorrano i presupposti di svolgimento di mansioni superiori con carattere di prevalenza, nei termini precisati ancora da Cass. 18682/2024, cit. e sopra riepilogati al punto 2.2 e con le precisazioni di cui al punto 2.3»
3. In applicazione dei principi enunciati dalla Corte di cassazione nell'ordinanza innanzi riportata, le domande proposte nell'originario ricorso ex art. 414 c.p.c. sono infondate.
E invero, aveva allegato, a fondamento della domanda volta ad ottenere Controparte_1 il trattamento previsto dall'art. 69 C.C.N.L. comparto scuola, di avere sostituito il dirigente scolastico, in alcuni periodi in cui questi era assente per ferie (dall'11.7.2009 al 27.7.2009 e dal
4.8.2009 al 21.8.2009; dal 4.8.2010 al 25.8.2010; dal 5.8.2011 al 26.8.2011). Inoltre, aveva rivendicato l'indennità di cui all'art. 69, comma 2 del predetto CCNL in virtù della nomina a
“collaboratore vicario, in presenza di dirigente scolastico reggente” dall'1.9.2011 al 31.8.2012.
Orbene, è pacifico (risultando chiaramente dalle allegazioni dell'originario ricorso ex art. 414 c.p.c.) che le sostituzioni effettuate da nei periodi estivi del 2009, del 2010 e Controparte_1
del 2011 si sono avute solo in relazione ai giorni di ferie del dirigente. Ne segue che nulla è dovuto in relazione a tali periodi, posto che la S.C., nell'ordinanza rescindente, ha chiarito che l'art. 52, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001, nel consentire l'attribuzione temporanea di mansioni superiori in ragione di oggettive esigenze di servizio e nel regolare il caso che ciò avvenga per ragioni di
“sostituzione” di altro dipendente, prevede che ciò non possa accadere per il caso di assenza per ferie («con esclusione dell'assenza per ferie», afferma l'art. 52, co. 2, lett. b); “da tale previsione si coglie come la sostituzione di un dipendente di livello superiore per ragioni di ferie non è proprio considerata, per legge, esercizio di mansioni superiori idoneo a comportare, per ciò solo, il sorgere di diritti retributivi;
tale assetto si giustifica per molteplici ragioni”.
Quanto al periodo in cui il docente è stato nominato collaboratore vicario, deve rilevarsi che, all'epoca cui risalgono i fatti di causa (2011-2012) il trattamento economico rivendicato in causa non era più previsto dall'ordinamento. Infatti, non può essere attribuita l'indennità per funzioni
“vicarie” di cui all'art. 69, co. 2, del CCNL per il solo fatto della nomina di vicario del reggente.
In proposito giova evidenziare che, come chiarito dalla S.C., non è possibile interpretare la norma in esame sì da ritenere sussistente il diritto all'indennità di reggenza in tutti i casi in cui il capo di un istituto o anche un reggente abbia nominato un vicario. In tali casi (e in assenza di qualsivoglia allegazione da cui risulti la sostituzione piena del dirigente, sia esso titolare o reggente, secondo i requisiti e nei limiti delineati dalla S.C., ivi compresa la connotazione in termini di
“prevalenza”) spetta solo il compenso, a carico dei fondi di istituto, proprio del collaboratore ai
7 sensi dell'art. 88, comma 2, lettera f), C.C.N.L. comparto scuola del 16 novembre 2007, compenso che ha pacificamente percepito. Controparte_1
4. Venendo alla regolamentazione delle spese, costituisce ius receptum che “il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato” (Sez. L, Ordinanza n. 3900 del 2020, Sez. 3, Ordinanza n. 30184 del 2018 che richiamano Sez. 2, Ordinanza n. 15506 del 2018).
Conseguentemente, posto che la presente pronuncia comporta, sotto il profilo sostanziale, una riforma della sentenza di primo grado (pur non sfuggendo al Collegio che il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza d'appello non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, ulteriore e successivo momento del giudizio funzionale all'emanazione di una sentenza che statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti), occorre provvedere in ordine a tutti i gradi del giudizio.
Orbene, ritiene il Collegio che, nella specie, sussistano i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare interamente tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio. E invero, le questioni per cui è causa – allorchè è stato proposto l'originario ricorso, ma anche durante il giudizio di appello e al momento della proposizione del ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, recante n. 26458/2019 R.G. - erano connotate da obiettiva e marcata incertezza, non ancora orientata dalla giurisprudenza di legittimità (sul punto cfr. Corte cost., sentenza n. 77 del 2018), tanto da essere oggetto di contrasti giurisprudenziali, registrandosi, anzi, nella giurisprudenza di merito un consolidato orientamento favorevole alle posizioni dello (di cui sono CP_1
espressione le sentenze del Tribunale e della Corte di appello di Roma favorevoli a CP_1
, ma anche le decisioni di altre corti territoriali, tra cui quella cassata da Sez. L, Ordinanza
[...]
n. 18682 del 2024).
Le questioni oggetto di causa sono state trattate da alcune pronunce della S.C. del 2022 e del
2023, che sono state, poi, precisate dalla citata Cass. n. 18682/2024, così come espressamente evidenziato dall'ordinanza n. 29182/2024 cit. In proposito non deve sfuggire che l'ordinanza n.
30612/2017, pure richiamata nell'ordinanza rescindente, non affrontava affatto i temi della spettanza o meno delle indennità di cui all'art. 69 per cui è causa. Il caso scrutinato dai giudici di legittimità riguardava, infatti, una diversa fattispecie (l'accertamento da parte di un docente del suo diritto all'attribuzione dell'incarico annuale di dirigente scolastico per gli anni scolastici 2005-2006
8 e 2006-2007 sull'assunto della illegittimità della mancata attribuzione del punteggio previsto dalla lett. B) punto 1 c. 4 lett. c) della tabella di valutazione dei titoli della Ordinanza Ministeriale n. 40 del 2005). La lettura della decisione del 2017 rende evidente come la stessa non risolvesse le questioni oggetto del precedente giudizio.
In definitiva, sussistono, con riferimento a tutti i gradi di giudizio, i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del
2018, per compensare le spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto in primo grado da;
Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo e di secondo grado, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi La Presidente
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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