Articolo 17 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1096
Articolo 16Articolo 18
Versione
14 febbraio 1970
Art. 17.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1963-64 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'eserci-
zio finanziario 1963-64 (articolo 13)...... L. 20.169.778.955
Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 15).......... " 6.455.057.597
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Residui passivi al 30 giugno 1964... L. 26.624.836.552
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Entrata in vigore il 14 febbraio 1970