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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 23/04/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 182/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco TREMOLADA Presidente rel. dott. Dario COLASANTI Giudice dott. Alessandro COLNAGHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 182/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Cernusco Lombardone, Via Monza n. 16 scala U int. 2, con il patrocinio dell'avv. MOTTA PAOLO
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Cernusco Lombardone, Via Monza n. 16 scala U int. 2, con il patrocinio dell'avv. MOTTA PAOLO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• ordinare all'ufficiale ordinare all'ufficiale di stato civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere ad ogni altro adempimento di legge;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i coniugi, con collocazione prevalente presso Per_1 la madre;
3) La casa famigliare sita in Cernusco Lombardone (LC) Via Monza n.16 B scala U int. 2, con tutto quanto l'arreda, resterà assegnata alla NOa quale genitore collocatario;
Pt_1
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: durante la settimana tutti i giorni Per_1 dalle 16.30 fino alle ore 19.00 e due giorni alla settimana, indicativamente il martedì e il mercoledì sino al mattino successivo. trascorrerà alternativamente con ciascun genitore i fine settimana, dal sabato mattina alle 8.00 Per_1 alla domenica sera alle 20.00. Quanto alle festività Natalizie, trascorrerà il periodo dal 24 al 30 dicembre e Per_1 dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni con ciascuno dei genitori, così anche le vacanze pasquali che verranno trascorse per metà del periodo alternativamente con ciascun genitore. Anche i compleanni verranno trascorsi con ciascun genitore ad anni alterni. Riguardo le vacanze estive, trascorrerà 15 giorni consecutivi con il padre e 15 con la Per_1 madre, da definire entro il 30 maggio di ogni anno. Il tutto salvo diversi accordi tra i genitori;
5) Il NO verserà alla NOa a titolo di concorso al mantenimento del figlio la somma mensile Pt_2 Pt_1 Per_1 di euro.100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il 5 di ogni mese;
6) il NO , inoltre, concorrerà nella misura del 30% al pagamento delle spese straordinarie per il figlio Pt_2 Per_1 secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Lecco;
7) la NOa verserà, a titolo di mantenimento nei confronti del NO , la somma mensile di Euro.300,00 Pt_1 Pt_2 entro il giorno 10 di ogni mese;
8) I ricorrenti, concordando sulla possibilità che l'altro porti il minore all'estero nei rispettivi periodi di vacanza, prestando espressamente il loro assenso, al rilascio e/o rinnovo dei documenti identificativi, anche validi per l'espatrio
(ad es. carta d'identità e passaporto), del figlio autorizzandosi vicendevolmente a presentare le relative istanze Per_1 e la documentazione che si rivelerà necessaria. La sig.ra ed il sig. dichiarano, altresì, di concedersi la Pt_1 Pt_2 reciproca approvazione al rinnovo dei propri passaporti e/o altri documenti per i quali si rivelerà necessaria una dichiarazione d'assenso proveniente dall'altro genitore, diverso dal richiedente il rilascio/rinnovo.
* * * * *
• Rimettere la causa davanti al Giudice relatore per la pronuncia di divorzio a domanda congiunta, in applicazione del disposto dell'art. 473- bis .49 c.p.c. con fissazione del termine per il deposito di note scritte in sostituzione
d'udienza.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile il 25/07/2008 a Verderio Inferiore e dalla loro unione è nato il figlio in data 16.8.2013, Per_1 attualmente ancora minorenne.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
06/02/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c., il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima Per_1 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di divorzio congiunto e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di divorzio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n.
2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni formulate con riferimento al divorzio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, che hanno contratto matrimonio con rito civile a Verderio Inferiore il 25/07/2008, con atto
[...] iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2008, parte
2, serie C, numero 5;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Verderio Inferiore per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 15/04/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco TREMOLADA Presidente rel. dott. Dario COLASANTI Giudice dott. Alessandro COLNAGHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 182/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Cernusco Lombardone, Via Monza n. 16 scala U int. 2, con il patrocinio dell'avv. MOTTA PAOLO
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Cernusco Lombardone, Via Monza n. 16 scala U int. 2, con il patrocinio dell'avv. MOTTA PAOLO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• ordinare all'ufficiale ordinare all'ufficiale di stato civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere ad ogni altro adempimento di legge;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i coniugi, con collocazione prevalente presso Per_1 la madre;
3) La casa famigliare sita in Cernusco Lombardone (LC) Via Monza n.16 B scala U int. 2, con tutto quanto l'arreda, resterà assegnata alla NOa quale genitore collocatario;
Pt_1
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: durante la settimana tutti i giorni Per_1 dalle 16.30 fino alle ore 19.00 e due giorni alla settimana, indicativamente il martedì e il mercoledì sino al mattino successivo. trascorrerà alternativamente con ciascun genitore i fine settimana, dal sabato mattina alle 8.00 Per_1 alla domenica sera alle 20.00. Quanto alle festività Natalizie, trascorrerà il periodo dal 24 al 30 dicembre e Per_1 dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni con ciascuno dei genitori, così anche le vacanze pasquali che verranno trascorse per metà del periodo alternativamente con ciascun genitore. Anche i compleanni verranno trascorsi con ciascun genitore ad anni alterni. Riguardo le vacanze estive, trascorrerà 15 giorni consecutivi con il padre e 15 con la Per_1 madre, da definire entro il 30 maggio di ogni anno. Il tutto salvo diversi accordi tra i genitori;
5) Il NO verserà alla NOa a titolo di concorso al mantenimento del figlio la somma mensile Pt_2 Pt_1 Per_1 di euro.100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il 5 di ogni mese;
6) il NO , inoltre, concorrerà nella misura del 30% al pagamento delle spese straordinarie per il figlio Pt_2 Per_1 secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Lecco;
7) la NOa verserà, a titolo di mantenimento nei confronti del NO , la somma mensile di Euro.300,00 Pt_1 Pt_2 entro il giorno 10 di ogni mese;
8) I ricorrenti, concordando sulla possibilità che l'altro porti il minore all'estero nei rispettivi periodi di vacanza, prestando espressamente il loro assenso, al rilascio e/o rinnovo dei documenti identificativi, anche validi per l'espatrio
(ad es. carta d'identità e passaporto), del figlio autorizzandosi vicendevolmente a presentare le relative istanze Per_1 e la documentazione che si rivelerà necessaria. La sig.ra ed il sig. dichiarano, altresì, di concedersi la Pt_1 Pt_2 reciproca approvazione al rinnovo dei propri passaporti e/o altri documenti per i quali si rivelerà necessaria una dichiarazione d'assenso proveniente dall'altro genitore, diverso dal richiedente il rilascio/rinnovo.
* * * * *
• Rimettere la causa davanti al Giudice relatore per la pronuncia di divorzio a domanda congiunta, in applicazione del disposto dell'art. 473- bis .49 c.p.c. con fissazione del termine per il deposito di note scritte in sostituzione
d'udienza.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile il 25/07/2008 a Verderio Inferiore e dalla loro unione è nato il figlio in data 16.8.2013, Per_1 attualmente ancora minorenne.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
06/02/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c., il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima Per_1 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di divorzio congiunto e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di divorzio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n.
2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni formulate con riferimento al divorzio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, che hanno contratto matrimonio con rito civile a Verderio Inferiore il 25/07/2008, con atto
[...] iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2008, parte
2, serie C, numero 5;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Verderio Inferiore per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 15/04/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada