Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 02/04/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 589/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 6/2/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati Parte_1 C.F._1
GIANLUCA BORGIA e AIMAN NAKKACHE ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Viareggio (LU), via Sant'Andrea n. 36, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato GABRIELE DA Parte_2 C.F._2
PONTE A QUARTO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale
Puccini Trav. XI n. 134/e, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove ritengano più opportuno, senza reciproche interferenze e con l'unico obbligo di darsene reciproca comunicazione (in ragione della minore età delle figlie).
2) Quanto al bene immobile in premessa descritto e adibito a casa familiare (sito in Pescaglia (LU),
Frazione Monsagrati, Località Maracci numero 37), lo stesso viene assegnato al Signor Pt_1
La RA si impegna quindi a liberare la casa familiare contestualmente alla sottoscrizione Pt_2 del presente ricorso (trattasi di aspetto decisivo ai fini della sottoscrizione della presente e quindi tale termine è da considerarsi perentorio ed inderogabile), nonché a risolvere formalmente il contratto di locazione in essere (entro dieci giorni da oggi), consentendo all'ex marito di
1
3) In ragione di quanto stipulato al punto due che precede e della diversa capacità reddituale delle parti, il Signor si impegna a versare contestualmente al rilascio della casa familiare da Pt_1 parte della RA ed alla stessa la complessiva somma di euro 3.000,00 (tremila/00); Pt_2 importo che viene corrisposto a mezzo contanti. La firma in calce al presente ricorso vale anche quale quietanza della ricezione di detto pagamento ed allo stesso tempo dell'avvenuta consegna delle chiavi della casa familiare da parte della RA in favore del Signor Pt_2 Pt_1
4) Le figlie ed vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, che avranno pari Per_1 Per_2 obblighi di accudirle, educarle, istruirle e mantenerle, favorendo e nel rispetto delle loro inclinazioni naturali ed impegnandosi entrambi a creare per loro le condizioni migliori per una serena e proficua crescita, anche se le medesime continueranno a vivere con il padre, presso la casa familiare sita in
Pescaglia (LU), Frazione Monsagrati, Località Maracci numero 37. Inoltre, i ricorrenti, in qualità di genitori affidatari, continueranno ad essere titolari della responsabilità genitoriale e ad esercitarla: adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per le figlie, tenendo conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni, specificando che in esse rientrano: le scelte religiose, l'indirizzo scolastico, la scelta del medico a cui rivolgersi, la partecipazione ad attività educative e formative extrascolastiche, incluso i viaggi di istruzione, la partecipazione e la scelta di attività sportive e ricreative, il trasferimento di residenza delle minori presso un comune diverso da quello attuale, facendosi carico, in parti ugual misura, delle relative spese. In caso disaccordo tra i genitori, la decisione dovrà essere rimessa al Giudice.
Per quanto riguarda le scelte relative a questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata anche disgiuntamente e separatamente e tali decisioni potranno essere adottate di volta in volta dal genitore presso il quale le minori si trovano.
5) Nel preminente interesse delle figlie, i genitori stabiliscono che le medesime risiederanno abitualmente presso il domicilio del padre. Con riferimento alle modalità di visita del genitore non collocatario ed in ragione di una condivisa frequentazione paritaria, si prevede e stabilisce il seguente calendario (fatti salvi diversi accordi tra i coniugi):
Settimana I
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Bianucci Bianucci Salsini Salsini Salsini Bianucci Bianucci
Settimana II
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Salsini Salsini Bianucci Bianucci Bianucci Salsini Salsini
Settimana III
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Bianucci Bianucci Salsini Salsini Salsini Bianucci Bianucci
Settimana IV
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Salsini Salsini Bianucci Bianucci Bianucci Salsini Salsini
2 6) Le festività natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza, in modo che le figlie possano trascorrerle alternativamente con il padre e con la madre. In caso di disaccordo tra i genitori, Per_1 ed trascorreranno il 24 ed il 25 dicembre alternarti di anno in anno;
il 31 dicembre ed il 1° Per_2 gennaio alternati di anno in anno;
il 26 dicembre ed il 6 gennaio alternati di anno in anno.
Ugualmente sarà per le vacanze di Pasqua. A decorrere dalla Pasqua 2025, vigilia e domenica di
Pasqua con la madre ed il lunedì dell'Angelo con il padre. La suddivisione sia delle festività che dei giorni di vacanza scolastica intermedi verrà decisa di anno in anno dai genitori i quali dovranno tenere conto anche dei desideri e delle esigenze delle figlie. In caso di disaccordo fra i genitori verrà comunque rispettato il calendario di visite ivi concordato. Durante le vacanze estive e/o invernali il
Signor e la RA potranno trascorrere con le figlie un periodo di vacanza di Pt_1 Pt_2 quindici giorni, anche non consecutivi, ove gli stessi intendano portare ed in vacanza, Per_1 Per_2 altrimenti verrà rispettato il calendario sopra concordato. I ricorrenti concordano che, entro il 30 maggio di ogni anno per le vacanze estive, ed entro il 30 ottobre per quelle invernali, si daranno comunicazione, anche verbale, dei tempi in cui, nei mesi sopra indicati, si tratterranno con le figlie e delle località di vacanza ove, eventualmente, intendano condurle. Le relative spese faranno esclusivo e totale carico al genitore che condurrà in vacanza con sé ed . Per_1 Per_2
7) In considerazione dei tempi di permanenza delle figlie presso ciascun genitore (quindi della frequentazione paritaria sopra prevista), della capacità economica che oggi hanno le parti ed al fine di consentire alle figlie di avere un adeguato tenore anche quando si trovano con la madre, il Signor si impegna a versare alla RA un contributo per il mantenimento delle figlie di Pt_1 Pt_2 complessivi euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascuna figlia), da versarsi entro il giorno 20 di ciascun mese, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto, sul conto corrente PostePay
Evolution intestato alla sig.ra utilizzando il seguente codice IBAN Pt_2
[...]. Con la precisazione che tali somme dovranno essere utilizzate dalla madre solo ed esclusivamente per il mantenimento delle figlie quando queste si trovano presso di lei (garantendo quindi loro un ambiente domestico sempre adeguato, pasti completi, abbigliamento, ecc.).
8) I genitori concordano che faranno carico, in egual misura, ad entrambi le spese straordinarie, così qualificate in ossequio al Protocollo di Intesa adottato dal Tribunale di Lucca ed in questa sede da intendersi integralmente richiamato e trascritto. Faranno ugualmente carico, in egual misura, ad entrambi i genitori tutte le altre spese straordinarie, purché non voluttuarie e preventivamente concordate fra i genitori tenendo conto del solo interesse delle figlie.
9) I genitori, nel caso in cui si avvicinassero sentimentalmente a nuove persone, si impegnano ad introdurre queste ultime alle figlie con assoluta attenzione e gradualità (nel rispetto della loro età e del loro stato emotivo) e soltanto una volta ritenuta certa e stabile detta eventuale frequentazione, così da cercare di non cagionare alle minori inutili difficoltà, problematiche, sofferenze ed instabilità. Dell'introduzione dovrà sempre essere preventivamente avvisato l'altro genitore.
10) La giacenza ad oggi presente sul conto corrente cointestato in premessa richiamato e descritto, viene divisa tra le parti in ragione del cinquantapercento ciascuno, per poi essere chiuso (ciò entro quindici giorni da oggi); i rapporti bancari personali delle parti resteranno chiaramente di loro esclusiva pertinenza.
11) I coniugi rinunciano espressamente, reciprocamente e definitivamente all'assegno di mantenimento, assegno divorzile e/o alimenti, dichiarando di essere economicamente autosufficienti.
3 12) Le parti dichiarano di avere così regolato ogni rapporto patrimoniale ed economico, e di null'altro avere economicamente e reciprocamente a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualunque titolo o ragione fermo restando quanto sopra precede.
13) Il Signor e la RA prestano mutuo ed irrevocabile consenso al rilascio e/o Pt_1 Pt_2 al rinnovo dei rispetti passaporti.
14) Le condizioni di cui al presente atto avranno efficacia dal momento della sottoscrizione dello stesso.
15) Ciascuno dei ricorrenti sosterrà le proprie spese legali relative al presente atto e procedimento, con rinuncia reciproca da parte di entrambi i legali alla solidarietà».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 26/5/2012, dal quale sono nate le due figlie (nata il Per_1
21/10/2012) e (nata l'[...]), ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di Per_2 ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 26/5/2012, debitamente trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 49, Parte 1, dell'Anno 2012, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
4 c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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