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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 06/10/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2562/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. TARGA ROMINA Parte_1
e DALLATORREMICHELA, con l'Avv. DALLATORRE SERENA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO Il Sig. e la Sig.ra premesso di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario, in New York, in data 16.05.2012, atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Levico Terme (TN) al n.29, Parte II, Serie C, Uff.1, anno 2012, in costanza del quale è nata a [...], in data [...], la figlia cittadina italiana, con ricorso depositato il Per_1
03.06.2025, esponevano la crisi del rapporto coniugale e chiedevano che il Tribunale di Trento pronunciasse la separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa di abitazione familiare sita in Levico Terme (TN), via GI HL n°16, concessa in comodato d'uso al signor da parte di Parte_1 alcuni familiari, viene assegnata alla signora . Parte_3
3. La signora DA si impegna, entro la data della scadenza del comodato, fissata per il 24.04.2029, a rilasciare l'immobile assegnatole, trasferendo altrove la propria residenza. Quando la Signora
[...]
trasferirà altrove la propria abitazione e residenza anagrafica Parte_3 porterà con sé i propri effetti personali;
gli oggetti provenienti dalla propria famiglia d'origine ed i beni mobili acquistati con risorse economiche personali.
4. Al momento del rilascio, il signor si impegna a versare in Parte_1 favore della signora in un'unica soluzione la somma di € Parte_3
60.000,00 (€ sessantamila//00) a titolo di rimborso di quanto versato dalla signora DA, a titolo di contribuzione diretta ed indiretta al menàge familiare, oltre alla contribuzione al pagamento del mutuo di cui in premessa. La somma verrà corrisposta a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora IBAN Parte_3
[...]. Considerato che il suddetto importo sarà necessario alla Signora per garantire a sé e alla figlia Parte_3 una diversa sistemazione abitativa, ella si impegna a comunicare al Signor la data del trasloco, con anticipo di mesi sei, soprattutto Parte_1 qualora avvenisse anticipatamente rispetto al termine del contratto di comodato in essere, in modo tale che la corresponsione della somma venga effettuata con anticipo rispetto al trasloco stesso.
5. La signora DA manterrà la residenza anagrafica presso l'abitazione familiare sita in Levico Terme (TN), GI HL n°16, unitamente alla figlia minore Per_1
6. Il signor ha già lasciato l'immobile coniugale da tempo e si Pt_1 impegna a trasferire la propria residenza entro due mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione. Qualora il signor continuasse Parte_1
a vivere nell'immobile sito in Levico, via GI HL n°16, ma nel diverso appartamento materno, anziché nell'appartamento adibito a casa familiare, costituirà un diverso ed autonomo nucleo familiare rispetto a quello della signora con comunicazione in tal senso all'anagrafe Parte_3 comunale, efficace ad ogni effetto di legge.
7. La signora DA si impegna a intestare a proprio nome le utenze domestiche relative alla corrente elettrica ed ai rifiuti urbani, entro il termine di mesi due dalla pubblicazione della sentenza di separazione. Le spese relative alle bollette per utenza telefonica (vedi allegato contratto di telefonia di cui alla bolletta TIM sub doc. 5) rete wireless saranno invece divise tra i
Pag. 2 di 7 coniugi in ragione del 50% ciascuno. La signora DA si impegna a rimborsare la quota pari al 50% della bolletta telefonica entro il termine di giorni 7 dalla comunicazione da parte del signor Pt_1
8. I coniugi convengono che la figlia minore sia affidata Per_1 congiuntamente ad entrambi. La figlia manterrà la residenza Per_1 anagrafica ed abituale presso l'abitazione materna, con l'impegno dei genitori ad assumere di concerto tutte le decisioni rilevanti per la vita della minore ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione, per il tempo in cui ciascuno avrà la figlia con sé I genitori concordano un protocollo di permanenza paritetico presso ciascun genitore. Più specificatamente, si stabilisce che:
- la figlia minore trascorrerà ogni settimana: il lunedì presso l'abitazione materna con pernottamento;
il martedì presso l'abitazione materna con pernottamento;
il mercoledì presso l'abitazione paterna dalle ore 16:10 con pernottamento;
il giovedì presso l'abitazione materna con pernottamento;
il venerdì presso l'abitazione paterna dalle ore 16:10 con pernottamento;
la giornata del sabato e della domenica alternate di settimana in settimana. Qualora uno dei due genitori volesse organizzare con la figlia un'attività che coinvolga l'intera settimana dovrà comunicarlo e concordarlo con congruo anticipo con l'altro genitore. In quest'ultimo caso avrà il diritto di Per_1 recuperare il tempo con l'altro genitore durante il week end successivo e, in caso di impossibilità, in altro week end che i genitori individueranno di comune accordo. In caso di malattia della figlia, entrambi i genitori collaboreranno per far fronte alle necessità della bambina, impegnandosi, salvo diverso accordo, alla cura e all'assistenza diretta della figlia nel rispetto del suddetto calendario;
- trascorrerà le vacanze scolastiche Natalizie, Pasquali e non religiose Per_1 al 50% con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza.
- per il periodo estivo i genitori convengono che la figlia trascorra con loro un periodo di minimo tre settimane, anche non consecutive, da individuare e comunicare all'altro entro la data del 31 marzo di ciascun anno. I genitori s'impegnano ad organizzare soggiorni con la figlia in località vacanziere, per garantire il benessere della medesima. Entrambi i genitori dovranno essere previamente informati delle località, nazionali o estere, ove la figlia verrà condotta e dovranno fornire i rispettivi recapiti;
9. In ragione della permanenza paritetica della figlia minore presso ciascun genitore, le parti concordano che non venga corrisposto assegno di mantenimento ordinario per la stessa, in favore di nessuno di loro.
10. Tuttavia, convengono altresı̀ che l'assegno unico universale e l'assegno unico provinciale, cosı̀ come ogni altra eventuale forma di sussidio pubblico
Pag. 3 di 7 che avesse ad essere riconosciuta al nucleo familiare in ragione della presenza di figli minori, verrà percepita dalla madre. Il Signor Pt_1
s'impegna a rilasciare eventuale necessaria documentazione e/o
[...] sottoscrizione, su richiesta formulata con congruo anticipo da parte di
Parte_3
11. Le spese straordinarie saranno poste a carico del 50% a ciascun genitore. Le parti convengono che per l'individuazione delle spese stesse si faccia riferimento al protocollo del Consiglio Nazionale Forense (cfr doc. 6) da intendersi qui integralmente richiamato anche con riferimento alle modalità di concertazione, comunicazione e rimborso e che le stesse debbano essere previamente concordate laddove di importo superiore ad € 150,00 per capitolo di spesa.
12. Con il buon fine del versamento di cui al punto 4 del ricorso di separazione consensuale i signori e Parte_1 Parte_3 dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a che pretendere e di aver risolto tra di essi ogni questione economica direttamente/o indirettamente connessa all'intercorso rapporto di coniugo.
13. I Signori e si danno reciproco Parte_3 Parte_1 consenso per il rilascio del passaporto e del documento valido per l'espatrio, anche con riferimento alla figlia minore;
14. I Signori e sosterranno ciascuno le Parte_3 Parte_1 competenze e spese del proprio difensore. La Sig.ra e il Sig. ai sensi Parte_2 Parte_1 dell'art.473 bis 49 c.p.c., decorso il termine di cui all'art. 3 della legge n.898/1970, chiedevano all'intestato Tribunale lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. La casa di abitazione familiare sita in Levico Terme (TN), via GI HL n°16, concessa in comodato d'uso al signor da parte di Parte_1 alcuni familiari, viene assegnata alla signora . Parte_3
2. La signora DA si impegna, entro la data della scadenza del comodato, fissata per il 24.04.2029, a rilasciare l'immobile assegnatole, trasferendo altrove la propria residenza. Quando la Signora
[...]
trasferirà altrove la propria abitazione e residenza anagrafica Parte_3 porterà con sé i propri effetti personali;
gli oggetti provenienti dalla propria famiglia d'origine ed i beni mobili acquistati con risorse economiche personali.
3. Al momento del rilascio, il signor si impegna a versare in Parte_1 favore della signora in un'unica soluzione la somma di € Parte_3
60.000,00 (€ sessantamila//00) a titolo di rimborso di quanto versato dalla signora DA, a titolo di contribuzione diretta ed indiretta al menàge familiare, oltre alla contribuzione al pagamento del mutuo di cui in premessa.
Pag. 4 di 7 La somma verrà corrisposta a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora IBAN Parte_3
[...]. Considerato che il suddetto importo sarà necessario alla Signora per garantire a sé e alla figlia Parte_3 una diversa sistemazione abitativa, ella si impegna a comunicare al Signor la data del trasloco, con anticipo di mesi sei, soprattutto Parte_1 qualora avvenisse anticipatamente rispetto al termine del contratto di comodato in essere, in modo tale che la corresponsione della somma venga effettuata con anticipo rispetto al trasloco stesso.
4. La signora DA manterrà la residenza anagrafica presso l'abitazione familiare sita in Levico Terme (TN), GI HL n°16, unitamente alla figlia minore Per_1
5. Il signor ha già lasciato l'immobile coniugale da tempo e si è Pt_1 impegnato in sede di separazione a trasferire la propria residenza anagrafica. Qualora il signor continuasse a vivere nell'immobile sito in Levico, via Parte_1
GI HL n°16, ma nel diverso appartamento materno, anziché nell'appartamento adibito a casa familiare, costituirà un diverso ed autonomo nucleo familiare rispetto a quello della signora
[...]
, con comunicazione in tal senso all'anagrafe comunale, efficace Parte_3 ad ogni effetto di legge.
6. La signora DA si impegna a mantenere intestare a proprio nome le utenze domestiche relative alla corrente elettrica ed ai rifiuti urbani. Le spese relative alle bollette per utenza telefonica (vedi allegato contratto di telefonia di cui alla bolletta TIM sub doc. 5) rete wireless saranno invece divise tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno. La signora DA si impegna a rimborsare la quota pari al 50% della bolletta telefonica entro il termine di giorni 7 dalla comunicazione da parte del signor Pt_1
7. I coniugi convengono che la figlia minore sia affidata Per_1 congiuntamente ad entrambi. La figlia manterrà la residenza Per_1 anagrafica ed abituale presso l'abitazione materna, con l'impegno dei genitori ad assumere di concerto tutte le decisioni rilevanti per la vita della minore ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione, per il tempo in cui ciascuno avrà la figlia con sé. I genitori concordano un protocollo di permanenza paritetico presso ciascun genitore. Più specificatamente, si stabilisce che:
- la figlia minore trascorrerà ogni settimana: il lunedì presso l'abitazione materna con pernottamento;
il martedì presso l'abitazione materna con pernottamento;
il mercoledì presso l'abitazione paterna dalle ore 16:10 con pernottamento;
il giovedì presso l'abitazione materna con pernottamento;
il venerdì presso l'abitazione paterna dalle ore 16:10 con pernottamento;
la
Pag. 5 di 7 giornata del sabato e della domenica alternate di settimana in settimana. Qualora uno dei due genitori volesse organizzare con la figlia un'attività che coinvolga l'intera settimana dovrà comunicarlo e concordarlo con congruo anticipo con l'altro genitore. In quest'ultimo caso avrà il diritto di Per_1 recuperare il tempo con l'altro genitore durante il week end successivo e, in caso di impossibilità, in altro week end che i genitori individueranno di comune accordo. In caso di malattia della figlia, entrambi i genitori collaboreranno per far fronte alle necessità della bambina, impegnandosi, salvo diverso accordo, alla cura e all'assistenza diretta della figlia nel rispetto del suddetto calendario;
- trascorrerà le vacanze scolastiche Natalizie, Pasquali e non religiose Per_1 al 50% con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza.
- per il periodo estivo i genitori convengono che la figlia trascorra con loro un periodo di minimo tre settimane, anche non consecutive, da individuare e comunicare all'altro entro la data del 31 marzo di ciascun anno. i genitori s'impegnano ad organizzare soggiorni con la figlia in località vacanziere, per garantire il benessere della medesima. Entrambi i genitori dovranno essere previamente informati delle località, nazionali o estere, ove la figlia verrà condotta e dovranno fornire i rispettivi recapiti;
8. In ragione della permanenza paritetica della figlia minore presso ciascun genitore, le parti concordano che non venga corrisposto assegno di mantenimento ordinario per la stessa, in favore di nessuno di loro.
9. Tuttavia, convengono altresì che l'assegno unico universale e l'assegno unico provinciale, così come ogni altra eventuale forma di sussidio pubblico che avesse ad essere riconosciuta al nucleo familiare in ragione della presenza di figli minori, verrà percepita dalla madre. Il Signor Pt_1
s'impegna a rilasciare eventuale necessaria documentazione e/o
[...] sottoscrizione, su richiesta formulata con congruo anticipo da parte di
. Parte_3
10. Le spese straordinarie saranno poste a carico del 50% a ciascun genitore. Le parti convengono che per l'individuazione delle spese stesse si faccia riferimento al protocollo del Consiglio Nazionale Forense (cfr doc. 6) da intendersi qui integralmente richiamato anche con riferimento alle modalità di concertazione, comunicazione e rimborso e che le stesse debbano essere previamente concordate laddove di importo superiore ad € 150,00 per capitolo di spesa.
11. Con il buon fine del versamento di cui al suddetto punto 3 del procedimento di scioglimento del matrimonio, i signori e Parte_1
dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a che Parte_3
Pag. 6 di 7 pretendere e di aver risolto tra di essi ogni questione economica direttamente/o indirettamente connessa all'intercorso rapporto di coniugo.
12. I Signori e si danno reciproco Parte_3 Parte_1 consenso per il rilascio del passaporto e del documento valido per l'espatrio, anche con riferimento alla figlia minore.
13. I Signori e sosterranno ciascuno le Parte_3 Parte_1 competenze e spese del proprio difensore. I ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano espressamente di potersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 16.06.2025 assegnava il termine di 45 giorni per il deposito di note scritte e dei documenti ex art. 473 bi.13, comma 3, c.p.c., per la fase della separazione. La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. limitatamente alla fase di separazione. Il Tribunale, dato atto che tali condizioni non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della figlia atteso che Per_1
l'affido condiviso con collocazione paritetica non risulta contrastare con l'interesse della minore, né vi è motivo di censurare il concordato mantenimento diretto per il periodo in cui la stessa starà con i genitori,
p.q.m.
visti gli artt.158 c.c., 473-bis.51 c.p.c. omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. dispone per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio come da separata ordinanza. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 17 settembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2562/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. TARGA ROMINA Parte_1
e DALLATORREMICHELA, con l'Avv. DALLATORRE SERENA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO Il Sig. e la Sig.ra premesso di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario, in New York, in data 16.05.2012, atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Levico Terme (TN) al n.29, Parte II, Serie C, Uff.1, anno 2012, in costanza del quale è nata a [...], in data [...], la figlia cittadina italiana, con ricorso depositato il Per_1
03.06.2025, esponevano la crisi del rapporto coniugale e chiedevano che il Tribunale di Trento pronunciasse la separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa di abitazione familiare sita in Levico Terme (TN), via GI HL n°16, concessa in comodato d'uso al signor da parte di Parte_1 alcuni familiari, viene assegnata alla signora . Parte_3
3. La signora DA si impegna, entro la data della scadenza del comodato, fissata per il 24.04.2029, a rilasciare l'immobile assegnatole, trasferendo altrove la propria residenza. Quando la Signora
[...]
trasferirà altrove la propria abitazione e residenza anagrafica Parte_3 porterà con sé i propri effetti personali;
gli oggetti provenienti dalla propria famiglia d'origine ed i beni mobili acquistati con risorse economiche personali.
4. Al momento del rilascio, il signor si impegna a versare in Parte_1 favore della signora in un'unica soluzione la somma di € Parte_3
60.000,00 (€ sessantamila//00) a titolo di rimborso di quanto versato dalla signora DA, a titolo di contribuzione diretta ed indiretta al menàge familiare, oltre alla contribuzione al pagamento del mutuo di cui in premessa. La somma verrà corrisposta a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora IBAN Parte_3
[...]. Considerato che il suddetto importo sarà necessario alla Signora per garantire a sé e alla figlia Parte_3 una diversa sistemazione abitativa, ella si impegna a comunicare al Signor la data del trasloco, con anticipo di mesi sei, soprattutto Parte_1 qualora avvenisse anticipatamente rispetto al termine del contratto di comodato in essere, in modo tale che la corresponsione della somma venga effettuata con anticipo rispetto al trasloco stesso.
5. La signora DA manterrà la residenza anagrafica presso l'abitazione familiare sita in Levico Terme (TN), GI HL n°16, unitamente alla figlia minore Per_1
6. Il signor ha già lasciato l'immobile coniugale da tempo e si Pt_1 impegna a trasferire la propria residenza entro due mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione. Qualora il signor continuasse Parte_1
a vivere nell'immobile sito in Levico, via GI HL n°16, ma nel diverso appartamento materno, anziché nell'appartamento adibito a casa familiare, costituirà un diverso ed autonomo nucleo familiare rispetto a quello della signora con comunicazione in tal senso all'anagrafe Parte_3 comunale, efficace ad ogni effetto di legge.
7. La signora DA si impegna a intestare a proprio nome le utenze domestiche relative alla corrente elettrica ed ai rifiuti urbani, entro il termine di mesi due dalla pubblicazione della sentenza di separazione. Le spese relative alle bollette per utenza telefonica (vedi allegato contratto di telefonia di cui alla bolletta TIM sub doc. 5) rete wireless saranno invece divise tra i
Pag. 2 di 7 coniugi in ragione del 50% ciascuno. La signora DA si impegna a rimborsare la quota pari al 50% della bolletta telefonica entro il termine di giorni 7 dalla comunicazione da parte del signor Pt_1
8. I coniugi convengono che la figlia minore sia affidata Per_1 congiuntamente ad entrambi. La figlia manterrà la residenza Per_1 anagrafica ed abituale presso l'abitazione materna, con l'impegno dei genitori ad assumere di concerto tutte le decisioni rilevanti per la vita della minore ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione, per il tempo in cui ciascuno avrà la figlia con sé I genitori concordano un protocollo di permanenza paritetico presso ciascun genitore. Più specificatamente, si stabilisce che:
- la figlia minore trascorrerà ogni settimana: il lunedì presso l'abitazione materna con pernottamento;
il martedì presso l'abitazione materna con pernottamento;
il mercoledì presso l'abitazione paterna dalle ore 16:10 con pernottamento;
il giovedì presso l'abitazione materna con pernottamento;
il venerdì presso l'abitazione paterna dalle ore 16:10 con pernottamento;
la giornata del sabato e della domenica alternate di settimana in settimana. Qualora uno dei due genitori volesse organizzare con la figlia un'attività che coinvolga l'intera settimana dovrà comunicarlo e concordarlo con congruo anticipo con l'altro genitore. In quest'ultimo caso avrà il diritto di Per_1 recuperare il tempo con l'altro genitore durante il week end successivo e, in caso di impossibilità, in altro week end che i genitori individueranno di comune accordo. In caso di malattia della figlia, entrambi i genitori collaboreranno per far fronte alle necessità della bambina, impegnandosi, salvo diverso accordo, alla cura e all'assistenza diretta della figlia nel rispetto del suddetto calendario;
- trascorrerà le vacanze scolastiche Natalizie, Pasquali e non religiose Per_1 al 50% con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza.
- per il periodo estivo i genitori convengono che la figlia trascorra con loro un periodo di minimo tre settimane, anche non consecutive, da individuare e comunicare all'altro entro la data del 31 marzo di ciascun anno. I genitori s'impegnano ad organizzare soggiorni con la figlia in località vacanziere, per garantire il benessere della medesima. Entrambi i genitori dovranno essere previamente informati delle località, nazionali o estere, ove la figlia verrà condotta e dovranno fornire i rispettivi recapiti;
9. In ragione della permanenza paritetica della figlia minore presso ciascun genitore, le parti concordano che non venga corrisposto assegno di mantenimento ordinario per la stessa, in favore di nessuno di loro.
10. Tuttavia, convengono altresı̀ che l'assegno unico universale e l'assegno unico provinciale, cosı̀ come ogni altra eventuale forma di sussidio pubblico
Pag. 3 di 7 che avesse ad essere riconosciuta al nucleo familiare in ragione della presenza di figli minori, verrà percepita dalla madre. Il Signor Pt_1
s'impegna a rilasciare eventuale necessaria documentazione e/o
[...] sottoscrizione, su richiesta formulata con congruo anticipo da parte di
Parte_3
11. Le spese straordinarie saranno poste a carico del 50% a ciascun genitore. Le parti convengono che per l'individuazione delle spese stesse si faccia riferimento al protocollo del Consiglio Nazionale Forense (cfr doc. 6) da intendersi qui integralmente richiamato anche con riferimento alle modalità di concertazione, comunicazione e rimborso e che le stesse debbano essere previamente concordate laddove di importo superiore ad € 150,00 per capitolo di spesa.
12. Con il buon fine del versamento di cui al punto 4 del ricorso di separazione consensuale i signori e Parte_1 Parte_3 dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a che pretendere e di aver risolto tra di essi ogni questione economica direttamente/o indirettamente connessa all'intercorso rapporto di coniugo.
13. I Signori e si danno reciproco Parte_3 Parte_1 consenso per il rilascio del passaporto e del documento valido per l'espatrio, anche con riferimento alla figlia minore;
14. I Signori e sosterranno ciascuno le Parte_3 Parte_1 competenze e spese del proprio difensore. La Sig.ra e il Sig. ai sensi Parte_2 Parte_1 dell'art.473 bis 49 c.p.c., decorso il termine di cui all'art. 3 della legge n.898/1970, chiedevano all'intestato Tribunale lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. La casa di abitazione familiare sita in Levico Terme (TN), via GI HL n°16, concessa in comodato d'uso al signor da parte di Parte_1 alcuni familiari, viene assegnata alla signora . Parte_3
2. La signora DA si impegna, entro la data della scadenza del comodato, fissata per il 24.04.2029, a rilasciare l'immobile assegnatole, trasferendo altrove la propria residenza. Quando la Signora
[...]
trasferirà altrove la propria abitazione e residenza anagrafica Parte_3 porterà con sé i propri effetti personali;
gli oggetti provenienti dalla propria famiglia d'origine ed i beni mobili acquistati con risorse economiche personali.
3. Al momento del rilascio, il signor si impegna a versare in Parte_1 favore della signora in un'unica soluzione la somma di € Parte_3
60.000,00 (€ sessantamila//00) a titolo di rimborso di quanto versato dalla signora DA, a titolo di contribuzione diretta ed indiretta al menàge familiare, oltre alla contribuzione al pagamento del mutuo di cui in premessa.
Pag. 4 di 7 La somma verrà corrisposta a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora IBAN Parte_3
[...]. Considerato che il suddetto importo sarà necessario alla Signora per garantire a sé e alla figlia Parte_3 una diversa sistemazione abitativa, ella si impegna a comunicare al Signor la data del trasloco, con anticipo di mesi sei, soprattutto Parte_1 qualora avvenisse anticipatamente rispetto al termine del contratto di comodato in essere, in modo tale che la corresponsione della somma venga effettuata con anticipo rispetto al trasloco stesso.
4. La signora DA manterrà la residenza anagrafica presso l'abitazione familiare sita in Levico Terme (TN), GI HL n°16, unitamente alla figlia minore Per_1
5. Il signor ha già lasciato l'immobile coniugale da tempo e si è Pt_1 impegnato in sede di separazione a trasferire la propria residenza anagrafica. Qualora il signor continuasse a vivere nell'immobile sito in Levico, via Parte_1
GI HL n°16, ma nel diverso appartamento materno, anziché nell'appartamento adibito a casa familiare, costituirà un diverso ed autonomo nucleo familiare rispetto a quello della signora
[...]
, con comunicazione in tal senso all'anagrafe comunale, efficace Parte_3 ad ogni effetto di legge.
6. La signora DA si impegna a mantenere intestare a proprio nome le utenze domestiche relative alla corrente elettrica ed ai rifiuti urbani. Le spese relative alle bollette per utenza telefonica (vedi allegato contratto di telefonia di cui alla bolletta TIM sub doc. 5) rete wireless saranno invece divise tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno. La signora DA si impegna a rimborsare la quota pari al 50% della bolletta telefonica entro il termine di giorni 7 dalla comunicazione da parte del signor Pt_1
7. I coniugi convengono che la figlia minore sia affidata Per_1 congiuntamente ad entrambi. La figlia manterrà la residenza Per_1 anagrafica ed abituale presso l'abitazione materna, con l'impegno dei genitori ad assumere di concerto tutte le decisioni rilevanti per la vita della minore ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione, per il tempo in cui ciascuno avrà la figlia con sé. I genitori concordano un protocollo di permanenza paritetico presso ciascun genitore. Più specificatamente, si stabilisce che:
- la figlia minore trascorrerà ogni settimana: il lunedì presso l'abitazione materna con pernottamento;
il martedì presso l'abitazione materna con pernottamento;
il mercoledì presso l'abitazione paterna dalle ore 16:10 con pernottamento;
il giovedì presso l'abitazione materna con pernottamento;
il venerdì presso l'abitazione paterna dalle ore 16:10 con pernottamento;
la
Pag. 5 di 7 giornata del sabato e della domenica alternate di settimana in settimana. Qualora uno dei due genitori volesse organizzare con la figlia un'attività che coinvolga l'intera settimana dovrà comunicarlo e concordarlo con congruo anticipo con l'altro genitore. In quest'ultimo caso avrà il diritto di Per_1 recuperare il tempo con l'altro genitore durante il week end successivo e, in caso di impossibilità, in altro week end che i genitori individueranno di comune accordo. In caso di malattia della figlia, entrambi i genitori collaboreranno per far fronte alle necessità della bambina, impegnandosi, salvo diverso accordo, alla cura e all'assistenza diretta della figlia nel rispetto del suddetto calendario;
- trascorrerà le vacanze scolastiche Natalizie, Pasquali e non religiose Per_1 al 50% con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza.
- per il periodo estivo i genitori convengono che la figlia trascorra con loro un periodo di minimo tre settimane, anche non consecutive, da individuare e comunicare all'altro entro la data del 31 marzo di ciascun anno. i genitori s'impegnano ad organizzare soggiorni con la figlia in località vacanziere, per garantire il benessere della medesima. Entrambi i genitori dovranno essere previamente informati delle località, nazionali o estere, ove la figlia verrà condotta e dovranno fornire i rispettivi recapiti;
8. In ragione della permanenza paritetica della figlia minore presso ciascun genitore, le parti concordano che non venga corrisposto assegno di mantenimento ordinario per la stessa, in favore di nessuno di loro.
9. Tuttavia, convengono altresì che l'assegno unico universale e l'assegno unico provinciale, così come ogni altra eventuale forma di sussidio pubblico che avesse ad essere riconosciuta al nucleo familiare in ragione della presenza di figli minori, verrà percepita dalla madre. Il Signor Pt_1
s'impegna a rilasciare eventuale necessaria documentazione e/o
[...] sottoscrizione, su richiesta formulata con congruo anticipo da parte di
. Parte_3
10. Le spese straordinarie saranno poste a carico del 50% a ciascun genitore. Le parti convengono che per l'individuazione delle spese stesse si faccia riferimento al protocollo del Consiglio Nazionale Forense (cfr doc. 6) da intendersi qui integralmente richiamato anche con riferimento alle modalità di concertazione, comunicazione e rimborso e che le stesse debbano essere previamente concordate laddove di importo superiore ad € 150,00 per capitolo di spesa.
11. Con il buon fine del versamento di cui al suddetto punto 3 del procedimento di scioglimento del matrimonio, i signori e Parte_1
dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a che Parte_3
Pag. 6 di 7 pretendere e di aver risolto tra di essi ogni questione economica direttamente/o indirettamente connessa all'intercorso rapporto di coniugo.
12. I Signori e si danno reciproco Parte_3 Parte_1 consenso per il rilascio del passaporto e del documento valido per l'espatrio, anche con riferimento alla figlia minore.
13. I Signori e sosterranno ciascuno le Parte_3 Parte_1 competenze e spese del proprio difensore. I ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano espressamente di potersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 16.06.2025 assegnava il termine di 45 giorni per il deposito di note scritte e dei documenti ex art. 473 bi.13, comma 3, c.p.c., per la fase della separazione. La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. limitatamente alla fase di separazione. Il Tribunale, dato atto che tali condizioni non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della figlia atteso che Per_1
l'affido condiviso con collocazione paritetica non risulta contrastare con l'interesse della minore, né vi è motivo di censurare il concordato mantenimento diretto per il periodo in cui la stessa starà con i genitori,
p.q.m.
visti gli artt.158 c.c., 473-bis.51 c.p.c. omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. dispone per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio come da separata ordinanza. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 17 settembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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