CGT2
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 23/01/2026, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 281/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
17/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
VALENTE MARIA MICHELA LI, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 913/2020 depositato il 16/03/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1545/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 1 e pubblicata il 17/12/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010502550 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: L'ufficio si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 913/2020 RGA l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia ha impugnato la sentenza n. 1545/1/2018 della CTP di Foggia, depositata il 17/12/2018, di accoglimento del ricorso, con compensazione delle spese, proposto dal sig. Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. TVK010502550 relativo all'anno d'imposta 2012 concernente i pretesi utili occulti della società “Società_1 S. r.l.” che gli sarebbero stati attribuiti pro quota in base alla presunzione afferente la ristretta base societaria.
Nel merito, l'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza gravata, per l'integrale conferma dell'impugnato avviso di accertamento con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Con rituali controdeduzioni del 13/03/2020 si è costituito nella presente fase di gravame il contribuente sig.
Resistente_1 che ha eccepito l'infondatezza dell'appello dell'Ufficio, chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
All'udienza del 17/10/2025, sentito il Relatore e udita la Dott.ssa Nominativo_1, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio, e datosi atto dell'assenza dei difensori del contribuente, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'Ufficio è infondato.
L'Ufficio critica la sentenza di prime cure che avrebbe accolto il ricorso relativo all'atto presupposto, vale a dire all'avviso di accertamento societario concernente la società “Società_1 S.r.l.”, di cui il contribuente, sig. Resistente_1, è il legale rappresentante.
L'Ufficio lamenta che, innanzitutto, la sentenza sarebbe nulla in quanto avrebbe una motivazione meramente assertiva.
Aggiunge l'Ufficio che la sentenza sarebbe anche errata in quanto farebbe riferimento alla sentenza di accoglimento del ricorso della società “Società_1 S.r.l.” avverso detto avviso di accertamento, sentenza impugnata con appello, all'epoca ancora pendente, presso questa Sezione con il n. 814/2020 RGA.
Osserva il Collegio che con sentenza n. 269/26/2026, depositata in data 23/01/2026, questa Sezione, pronunciando in via definitiva sulla controversia n. 814/2020 RGA, ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia e, in integrale conferma della sentenza di prime cure, ha annullato l'impugnato avviso di accertamento relativo alla società “Società_1 S.r.l.”.
Pertanto, l'avviso di accertamento impugnato dal sig. Resistente_1 in primo grado, meglio indicato in epigrafe, è inficiato da invalidità derivata avendo, come si è visto, questa Sezione annullato l'atto presupposto, costituito dall'avviso di accertamento relativo alla società “Società_1 S.r.l.”, con la ora richiamata sentenza n. 269/26/2026.
Pertanto, la sentenza grava è immune dalle censure dedotte dall'Ufficio ed è, pertanto, meritevole di piena conferma. 2) Sulla base delle considerazioni che precedono, l'appello, proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Foggia, è infondato e va, pertanto, rigettato dovendosi, in integrale conferma della sentenza di prime cure, annullare l'impugnato avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe.
3) Attesa la peculiarità e la complessità delle questioni trattate, va disposta l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia e, in integrale conferma della sentenza di prime cure, annulla l'impugnato avviso di accertamento, meglio in epigrafe indicato;
dispone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Foggia il 17/10/2025
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
17/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
VALENTE MARIA MICHELA LI, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 913/2020 depositato il 16/03/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1545/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 1 e pubblicata il 17/12/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010502550 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: L'ufficio si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 913/2020 RGA l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia ha impugnato la sentenza n. 1545/1/2018 della CTP di Foggia, depositata il 17/12/2018, di accoglimento del ricorso, con compensazione delle spese, proposto dal sig. Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. TVK010502550 relativo all'anno d'imposta 2012 concernente i pretesi utili occulti della società “Società_1 S. r.l.” che gli sarebbero stati attribuiti pro quota in base alla presunzione afferente la ristretta base societaria.
Nel merito, l'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza gravata, per l'integrale conferma dell'impugnato avviso di accertamento con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Con rituali controdeduzioni del 13/03/2020 si è costituito nella presente fase di gravame il contribuente sig.
Resistente_1 che ha eccepito l'infondatezza dell'appello dell'Ufficio, chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
All'udienza del 17/10/2025, sentito il Relatore e udita la Dott.ssa Nominativo_1, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio, e datosi atto dell'assenza dei difensori del contribuente, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'Ufficio è infondato.
L'Ufficio critica la sentenza di prime cure che avrebbe accolto il ricorso relativo all'atto presupposto, vale a dire all'avviso di accertamento societario concernente la società “Società_1 S.r.l.”, di cui il contribuente, sig. Resistente_1, è il legale rappresentante.
L'Ufficio lamenta che, innanzitutto, la sentenza sarebbe nulla in quanto avrebbe una motivazione meramente assertiva.
Aggiunge l'Ufficio che la sentenza sarebbe anche errata in quanto farebbe riferimento alla sentenza di accoglimento del ricorso della società “Società_1 S.r.l.” avverso detto avviso di accertamento, sentenza impugnata con appello, all'epoca ancora pendente, presso questa Sezione con il n. 814/2020 RGA.
Osserva il Collegio che con sentenza n. 269/26/2026, depositata in data 23/01/2026, questa Sezione, pronunciando in via definitiva sulla controversia n. 814/2020 RGA, ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia e, in integrale conferma della sentenza di prime cure, ha annullato l'impugnato avviso di accertamento relativo alla società “Società_1 S.r.l.”.
Pertanto, l'avviso di accertamento impugnato dal sig. Resistente_1 in primo grado, meglio indicato in epigrafe, è inficiato da invalidità derivata avendo, come si è visto, questa Sezione annullato l'atto presupposto, costituito dall'avviso di accertamento relativo alla società “Società_1 S.r.l.”, con la ora richiamata sentenza n. 269/26/2026.
Pertanto, la sentenza grava è immune dalle censure dedotte dall'Ufficio ed è, pertanto, meritevole di piena conferma. 2) Sulla base delle considerazioni che precedono, l'appello, proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Foggia, è infondato e va, pertanto, rigettato dovendosi, in integrale conferma della sentenza di prime cure, annullare l'impugnato avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe.
3) Attesa la peculiarità e la complessità delle questioni trattate, va disposta l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia e, in integrale conferma della sentenza di prime cure, annulla l'impugnato avviso di accertamento, meglio in epigrafe indicato;
dispone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Foggia il 17/10/2025