Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 1474/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02.04.2024 da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con gli Avv.ti POLIZZI PAOLOALBERTO e MANOLA RINALDI ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi sito in Milano, Via Gustavo Modena n. 3;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Milano, in data 19/06/2004, (atto n.474, parte
II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02.04.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. Le parti vivranno separate con l'obbligo reciproco del mutuo rispetto e con spirito di collaborazione nell'esclusivo interesse dei figli;
2. In previsione del trasferimento del sig. in Campania disporsi l'affido congiunto dei figli Pt_2
e ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e Per_1 Per_2 delega alla madre all'esercizio in via super esclusiva con riferimento alla scuola e alla gestione delle pratiche burocratiche e ammnistrative relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio nonché le scelte sanitarie;
3. Il sig. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento di e la Pt_2 Per_1 Per_2 somma mensile di € 400,00, (€ 200,00 a figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Tale importo verrà versato, in favore della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo Pt_3 bonifico bancario.
4. I genitori, si accolleranno le spese straordinarie dei figli, nella misura del 50% ciascuno, che saranno così determinate:
a) spese che non richiedono il preventivo accordo:
Spese mediche: ticket in relazione a farmaci che richiedono la prescrizione medica, esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari, visite specialistiche prescritte dal medico curante eseguite presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (es. occhiali, scarpe ortopediche, etc…) se prescritte dal medico nel limite di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal S.S.N. se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); spese mediche urgenti.
Spese scolastiche e di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiale di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche ì, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
b) spese che richiedono il preventivo accordo:
Spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali.
Altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola pag. 2 di 7 secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari;
alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
Per ogni specifica spesa da concordare dovrà essere inoltrata, all'altro genitore, una richiesta di approvazione, della spesa stessa, in forma scritta (whatsapp o mail), almeno quindici giorni prima, salvo urgenze, rispetto alla data in cui dovrà essere sostenuta, specificando sia il tipo spesa e il relativo onere da sostenere.
L'altro genitore ha l'obbligo di comunicare il proprio eventuale dissenso, specificandone i motivi, entro e non oltre, sette giorni dalla ricezione della predetta comunicazione.
Entro il medesimo termine, pur approvando la tipologia di spesa, potrà sottoporre altri preventivi che, in ogni caso, garantiscano la qualità della spesa stessa.
In mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto obbligando il rimborso in favore del genitore anticipatario.
Il rimborso delle spese straordinarie potrà essere richiesto dal genitore anticipatario, a mezzo whatsapp o mail, esibendo il relativo giustificativo. Il predetto rimborso dovrà essere corrisposto,
a mezzo bonifico bancario, entro, e non oltre, sette giorni dalla richiesta.
In caso di spese superiori ad € 300,00 (trecento/00), il genitore non anticipatario dovrà versare all'altro, prima che venga sostenuta la spesa stessa, la quota di sua competenza.
5. In considerazione del trasferimento del sig. , i genitori concordano che i minori che Pt_2 possano frequentare liberamente il papà ogni volta che questi potrà salire previo accordo tra gli stessi e nel rispetto degli impegni scolastici dei figli.
In ogni caso, in considerazione del fatto che i minori vivranno prevalentemente con la madre, è loro interesse stabilire delle modalità di visita che garantiscano al genitore non convivente una frequentazione continuativa e significativa con i figli
Visite infrasettimanali e nel weekend
Le parti concordano che il padre, quando potrà terrà con sé i figli il mercoledì dalle ore 16.30 fino alla mattina del giorno successivo o quel diverso giorno che riterrà qualora gli impegni di lavoro non consentono di tenerli nel giorno prestabilito.
Il padre trascorrerà con i figli due week-end alternati al mese, dalle ore 16.30 del venerdì fino alla mattina del lunedì quando li riaccompagnerà a scuola
Tali modalità di visita potranno essere ampliate sempre nell'interesse dei minori.
pag. 3 di 7 Vacanze natalizie, pasquali e di carnevale
Il padre, ad anni alterni con la madre, trascorrerà con i figli dal 23.12 al 30.12, ovvero dal 31.12 al 06.01 e, seguendo il criterio dell'alternanza, le vacanze pasquali e di carnevale.
Vacanze estive
I genitori potranno trascorrer con i figli almeno tre settimane ciascuno, anche non consecutive.
Il periodo di vacanze estive sarà concordato tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno.
I genitori potranno concordare di ampliare le predette modalità di frequentazione nel rispetto dell'interesse e dell'età dei minori.
6. La casa coniugale di Bornasco Via Trieste n. 123, viene assegnata alla sig.ra che Pt_3 continuerà ad abitarla con i figli, con quanto l'arreda avendo il sig. già asportato tutti i Pt_2 propri effetti personali;
7. In relazione all'immobile in comproprietà, per metà indivisa, le parti si sono accordate per il trasferimento a titolo oneroso da parte del signor a favore della sig.ra Parte_2 Parte_4
, della metà indivisa della piena proprietà dell'immobile di Bornasco Via Trieste 123
[...] così identificato:
- porzione immobiliare costituita da fabbricato di civili abitazione di due piani fuori terra ed un interrato, disposti su tre piani collegati tra loro da scala interna e composto da tre locali, servizi e due balconi al primo piano, locale cucina, servizi e porticato al piano terreno, tre cantine disimpegno ed un box ad uso di autorimessa privata al piano primo sottostrada ed area di corte pertinenziale annessa adibita a giardino.
- l'unità immobiliare è contraddistinta nel catasto fabbricati del Comune di Bornasco Sezione
Urbana C, foglio 2 con i seguenti mappali:
618 sub 7 Via Trieste 123 piano S1-t-1 CAT, A/7, cl.2 vani 7 sup. catastale mq.171 r.c 361,52
618 sub 8 Via Trieste 123 piano S1 CAT, C/6, cl.2 mq 57 sup. catastale mq.62 r.c 114,818. Il corrispettivo per la cessione della quota dell'immobile è convenuto nella somma di Euro
70.563,63 (settantamilacinquecentosessantatre/63) da corrispondersi da parte della sig.ra al sig. con le seguenti modalità: Parte_4 Parte_5
- € 10.000,00 erogati il 20.03.2024;
- € 45.563,63 con il pagamento delle 59 rate di finanziamento del veicolo tg. Mercedes tg.
GL036RV in uso esclusivo al sig. . Pt_2
- € 15.000,00 da corrispondersi entro il 11/04/25 data entro la quale il Sig. dovrà trasferire Pt_2 la propria residenza dalla casa familiare pag. 4 di 7 9. Il rogito notarile, da fissarsi, a cura della parte acquirente presso il Notaio di fiducia, entro e non oltre il termine essenziale di tre mesi dal deposito della sentenza di separazione. L'invito al rogito notarile per il trasferimento della proprietà dovrà essere comunicato dalla parte acquirente, entro e non oltre 15 giorni prima della data fissata;
10. La sig.ra dal 11.10.2024 data di sottoscrizione del presente accordo in rettifica Pt_3 provvederà al pagamento per intero delle maturande rate di mutuo acceso presso la Banca BPER per l'acquisto della casa coniugale (vedasi punti 7 e 8).
11. Il sig. si impegna ad aprire un nuovo conto corrente e a togliere la propria Pt_2 cointestazione sul conto corrente BPER n. 3830628 oggi cointestato.
12. Le parti concordano che la vettura intestata alla sig.ra tg. GL036RV, ad Parte_6 uso esclusivo del sig. , verrà intesta a questi e che il relativo passaggio di proprietà e Pt_2 cambio di intestazione dell'assicurazione dovrà essere effettuato entro tre mesi dal deposito della sentenza di separazione a cura del sig. . Pt_2
13. Il Sig. si dichiara utilizzatore esclusivo della vettura Mercedes tg. GL036RV e si Pt_2 assumere ogni responsabilità relativa all'utilizzo della stessa (sia in termini di oneri finanziari che di violazione al codice della strada)
14. Il Sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra in data 20.10.2027 la somma Pt_2 Pt_1 di € 5.000,00 quale quota di sua spettanza della maxi rata dal finanziamento della vettura tg. GL036RV divenuta di proprietà dello stesso (sub cap 11). Pt_6
15. Le parti dichiarano che le condizioni di cui ai precedenti punti da 8 a 13), sono state fondamentali e determinanti ai fini della definizione bonaria del presente giudizio di separazione e chiedono che vengano dotate di efficacia obbligatoria in decreto.
16. L'assegno Unico per i figli verrà richiesto al 100% dalla madre.
17. Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura.
18. Entrambi i genitori dovranno impegnarsi ad introdurre i loro nuovi partner con gradualità nella vita dei figli, tenendo presente il preminente interesse degli stessi”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno modificato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pag. 5 di 7 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
pag. 6 di 7 • pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, sposati in Milano il giorno 19/06/2004, con atto trascritto presso i Registri
[...] dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n. 474, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004);
• omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
• Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
• Spese di lite al definitivo;
• provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Cosi deciso in data 16.12.2024
Il Giudice est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 7 di 7