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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/09/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 758/2025 RG avente ad oggetto: “carta docente – educatore ”
TRA
- rappresentata e difesa dall'Avvocato STOPPA Parte_1
AMEDEO ed elettivamente domiciliata come in ricorso,
- ricorrente
E
in persona del Controparte_1
legale rappresentate pro tempore – contumace,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/04/2025 la ricorrente, come sopra in epigrafe indicata, ha convenuto in giudizio il CP_1
resistente chiedendo « 1) INTERPRETARE l'art. 1 comma 121 Legge
2015/107, nel senso di ricomprendere all'interno dell'area Docenti di ruolo anche il personale Educativo di ruolo;
2) INTERPRETARE il
D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge
1 2015/107 nel senso di ricomprendere all'interno dell'area docenti di ruolo anche il personale Educativo di ruolo, ovvero
DISAPPLICARE il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107 nella parte in cui esclude il profilo personale Educativo nell'area personale docente, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, e per l'effetto: 3)
CONDANNARE il , in persona Controparte_1
del in , (C.F. ), corrente in Roma, Viale CP_2 CP_3 P.IVA_1
Trastevere, 76/A all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di € 500,00
(cinquecento/00) per ciascun anno scolastico in favore di Prof.ssa
(CF. gli anni scolastici Parte_1 C.F._1
2024/2025 secondo le modalità del D.P.C.M. del 28.10.2016 e per un importo complessivo di Euro 500,00, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dal Magistrato;
ovvero, in subordine,
CONDANNARE il , in persona Controparte_1
del in carica, (C.F. ), a corrispondere al CP_2 P.IVA_1
Ricorrente una somma pari ad Euro 500,00, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno. 4)
CON VITTORIA DI SPESE, DIRITTI E ONORARI per le quali si chiede si chiede la maggiorazione obbligatoria ex lege del compenso del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 come modificato dall'art. 7, comma 1, dello stesso D.M. n.
147/2022 (“Ricerca ipertestuale all'interno dell'atto” ex Legge
Cartabia) da liquidarsi in favore del difensore antistatario».
Pur regolarmente raggiunto da notifica il
[...]
non si è costituito e ne è stata Controparte_4
dichiarata la contumacia.
2 La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente.
*** ***
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito esposti.
2. L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ha istituito la “Carta elettronica” del docente allo specifico fini di “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, che per espresso disposto normativo
“non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”, può essere utilizzata “per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_5
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo
[...]
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016: sono stati individuati i “beneficiari della carta”,
3 identificandoli nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
3. Secondo il consolidato orientamento della S.C. la predetta c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi ( Cass. Sez. L - ,
Sentenza n. 32104 del 31/10/2022; conformi Cass. Sez. L - ,
Ordinanza n. 9895 del 11/04/2024)
4. Trattandosi di un emolumento non avente carattere retributivo, finalizzato alla formazione, riconosciuto nello stesso ammontare indipendentemente dalla modulazione oraria del rapporto ( part time e full time) e riconosciuto anche ai “ docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati” deve continuare a ritenersi irrilevante al fine del diritto la questione della modulazione oraria del rapporto di lavoro (questione su cui
4 espressamente Cass. 29961/2023 non si è pronunciata, vd. punto
10).
5. In merito alle conseguenze, questa sezione ha sempre ritenuto che l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta con il valore nominale di € 500 all'anno, utilizzabile esclusivamente per finalità formative, con l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale. Si tratta di un beneficio a destinazione vincolata, che non ha carattere retributivo, posto che la natura retributiva è esclusa espressamente dalla legge. Proprio la finalizzazione della Carta elettronica alla formazione e all'aggiornamento del personale impone di accogliere la domanda attorea di condanna del CP_1
all'erogazione della Carta e alla liquidazione dell'importo annuo di
€ 500, versandolo esclusivamente sulla Carta.
6. Si è anche ripetutamente precisato che il CP_1
provvederà ad erogare la Carta solo se ed in quanto parte ricorrente risulti in servizio nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi, e ciò in ragione della considerazione che l'art. 6 del D.P.C.M. 28.0692016 ha chiarito che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate». Se la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, nulla vieta che le somme dovute per gli anni pregressi si cumulino con quella da erogare all'avvio di quest'anno o degli anni futuri (v., nello stesso senso, Trib. Torino, n.
5 1259/2022), essendo la condanna all'emolumento condizionata al fatto che effettivamente la/il docente svolga il servizio al quale è finalizzata la formazione per il cui sostegno è emessa la carta in oggetto o comunque la pendenza del rapporto.
7. Ed invero, trattandosi, si ripete, di un emolumento non avente carattere retributivo, finalizzato alla formazione, non è possibile riconoscere l'utilizzabilità della carta de qua al di fuori della prestazione di servizio o della sussistenza del rapporto di lavoro, posto che si finirebbe per consentire un'utilizzazione, seppur vincolata ad alcuni beni e servizi, svincolata da qualunque fine formativo.
8. Anche questo punto è stato confermato dalla S.C. la quale con la sentenza 29961/2023 ha statuito che ai predetti docenti incaricati di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n.
124/1999 “ ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”
9. Per conto ha precisato la S.C. ai docenti sopra indicati “ ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze
6 scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”.
10. Dunque poiché la ricorrente rientra tra il personale educativo ed è in servizio in quanto assunta in ruolo dal 1/9/1989 deve riconoscersi il suo diritto alla c.d. carta docente in riferimento all'a.s. 2024/2025 con adempimento in forma specifica e accessori di legge.
11. Conclusivamente, con le precisazioni di cui sopra, accertato il diritto della ricorrente a godere del beneficio della Carta elettronica per gli anni indicati in ricorso, il resistente CP_1
deve essere condannato a porre in essere tutti gli adempimenti a tal fine necessari, con interessi o rivalutazione come sopra indicato dalla S.C.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 147/22 per le controversie di lavoro, scaglione € 0,00-1.100, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
7 (un'unica questione, ormai oggetto di numerose pronunce), dei contrasti giurisprudenziali (come risultanti in atti), aumentato del
30% ex art. 1, comma 1, lett. b), DM 37 dell'8.3.2017 atteso che gli atti depositati telematicamente sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione in quanto consentono la ricerca dei documenti allegati.
13. Non rinviene questa Giudice ragioni per compensare le spese di lite in ragione della novità della questione trattata, atteso che la decisione della CGUE è del maggio 2022 e la presente causa
è stata introdotta il 20/7/2022, e che nell'affrontare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, co. 2, c.p.c. come da ultimo modificato dall'art. 13, co. 1, d.l. 132/2014 conv. mod. legge
162/2014 la Corte Costituzionale ha rilevato che l'assoluta novità della questione «è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza» ( C. Cost. 77/2018) mentre nel caso in esame all'epoca del deposito del ricorso e ancora più della decisione, era già intervenuta CGUE 2022 (maggio) e CdS pubblicata il 16/3/2022 senza che il abbia inteso modificare la propria azione e CP_1
quindi dando vita al presente contenzioso. Né l'intervento del S.C.
29961/2023 ha introdotto mutamenti significativi.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del
2015, per gli anni scolastici indicati in ricorso (a.s. 2024/2025), usufruendo dell'importo di € 500 annui tramite “Carta elettronica” e condanna il all'adozione d'ogni atto Controparte_1
8 necessario per consentirne il godimento nei termini di cui alla parte motiva, con interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) Condanna il resistente alla rifusione delle CP_1
spese di lite che liquida in € 400,00 + 30% (ex comma 1 bis dell'art. 1 DM 55/2014, introdotto dall'art. 1, lett. b) DM 37/2018) per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e
CPA, come per legge, oltre al contributo unificato corrisposto, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Venezia, all'udienza del 17/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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