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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 6161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6161 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc, allegata al verbale del 2 Dicembre 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Francesco NOTARO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 5291 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto “Responsabilità sanitaria”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9319/23, pubblicata il 12
Ottobre 2023, e notificata in data 24 Ottobre 2023; causa fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc all'udienza collegiale del 2
Dicembre 2025, e pendente:
TRA
(P.IVA: ), in persona del Direttore Generale p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa (giusta procura in atti) dagli avv.ti Claudia Manzi
( ) e UC ZI ( ), con i quali è C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso i seguenti indirizzi di PEC:
Email_1
Email_2
Appellante
E
1 ( ), ( ), CP_1 C.F._3 Controparte_2 C.F._4 Controparte_3
( , ( , ( ), C.F._5 CP_4 C.F._6 Controparte_5 C.F._7
( ), quest'ultima anche quale tutrice della minore CP_6 C.F._8 Persona_1
tutti in proprio e quali eredi di (deceduto il 4 Dicembre 2015), e tutti rapp.ti e difesi Persona_2
(giusta procura in atti) dagli avv.ti Giuseppina Giugliano ( ed Antonietta Aliperta C.F._9
( ), con le quali sono elettivamente domiciliati presso i seguenti indirizzi di PEC: C.F._10
Email_3
Email_4
Appellati
FATTO E DIRITTO
Con citazione notificata il 6 Novembre 2019, , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, e (quest'ultima anche quale tutrice della minore CP_4 Controparte_5 CP_6
, tutti in proprio e nella qualità di eredi di , citavano innanzi al Tribunale Persona_1 Persona_2 di Napoli al fine di accertare la responsabilità colposa della struttura sanitaria, con Parte_1 riferimento alle circostanze del decesso del de cuius . Persona_2
Quest'ultimo (nato il [...]) era stato operato nell'anno 2006 all'Arteria Comunicante Anteriore, ed era stato successivamente trattato con terapia endovascolare.
Quindi il paziente era stato ricoverato, tra il 27 Maggio 2015 ed il 16 Giugno 2015, presso il Presidio
Ospedaliero Loreto Nuovo di Napoli. In tale sede era stato in parte trombizzato per aneurisma del top dell'arteria basilare.
era stato dimesso dal Loreto Nuovo dato che le condizioni generali erano migliorate Persona_2
(residuava soltanto una lieve paresi parziale del terzo n. a sinistra).
Successivamente, il 15 Luglio 2015, egli era stato ricoverato presso l'Azienda Cardarelli, per cefalea ed instabilità della postura.
Iniziava un lungo ricovero, che si sarebbe protratto senza soluzione di continuità fino al 4 Dicembre 2015
(data dell'exitus).
In particolare, in data 23 Luglio 2015 il paziente era stato sottoposto ad un intervento endovascolare di embolizzazione della sacca aneurismatica.
Il 26 Luglio 2015 era stato trasportato in Rianimazione, poiché presentava difficoltà respiratoria per sanguinamento del cavo orale ed alle narici.
Nell'Agosto 2015 si profilava la necessità di posizionare una protesi endo-esofagea, essendo evidente la presenza di una fistola tracheo-esofagea.
Nel Settembre 2015 era emersa l'impossibilità di posizionare la protesi endoscopica;
pertanto, si era considerata la necessità di procedere ad un trattamento chirurgico di esclusione esofagea cervicale in gastrostomia di scarico, ed una digiunostomia di alimentazione.
Ed effettivamente in data 11 Settembre 2015 era stato eseguito l'intervento di gastrostomia e digiunostomia, in paziente portatore di fistola tracheoesofagea…esclusione esofago-cervicale.
Tracheostomia trans-cervicale.
2 Anche a fronte di un successivo intervento in data 25 Novembre 2015, le condizioni del paziente erano progressivamente peggiorate, fino a giungere al decesso in data 4 Dicembre 2015.
Nell'immediatezza dell'evento , vedova di , aveva presentato denuncia- CP_1 Persona_2 querela, contro ignoti, presso il Commissariato PS di Napoli-Arenella.
Ne era derivato un procedimento penale per il delitto di omicidio colposo, ed il Pubblico Ministero presso il
Tribunale di Napoli aveva disposto l'esame autoptico sul cadavere di . Persona_2
In particolare, il P.M. aveva incaricato un collegio di consulenti, composto da un medico legale, da un neurochirurgo, da un anatomo-patologo e da uno specialista in Anestesia e Rianimazione (è in atti in copia la relazione dei consulenti del P.M.).
Sulla base di tali circostanze di fatto, gli attori ponevano l'accento sull'imperizia dei sanitari del Parte_1 con particolare riferimento alla procedura di intubazione orotracheale, necessaria per l'esecuzione dell'embolizzazione dell'aneurisma cerebrale.
Quindi, ad avviso degli eredi, la morte del de cuius era ascrivibile alla negligenza e/o imperizia dei sanitari dell'Azienda Ospedaliera Cardarelli.
Dunque gli eredi di così concludevano: Persona_2
Accogliersi la domanda attorea e, per l'effetto, dichiararsi la responsabilità ex art. 1218 cc. dell'ospedale per i danni da loro subìti (sia jure hereditario che jure proprio), a causa del negligente, Controparte_7 imprudente ed imperito trattamento sanitario;
Di conseguenza condannarsi l' convenuta al risarcimento di tutti i danni, nella misura da determinarsi Pt_1 in corso di causa (anche a mezzo di espletanda CTU medico-legale), oltre interessi e rivalutazione;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva la convenuta deducendo l'insussistenza della pretesa colpa medica. Quindi Parte_1
l'Azienda convenuta chiedeva rigettarsi le domande risarcitorie attoree.
Nel corso del giudizio, veniva espletata CTU medico-legale, a cura del Collegio composto dal dott. Per_3 medico legale, e dal dott. , specialista in Anestesia e Rianimazione.
[...] Persona_4
L'elaborato peritale veniva depositato in data 27 Aprile 2022.
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9319/23, pubblicata il 12 Ottobre
2023, e notificata il 24 Ottobre 2023.
Il primo Giudice, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato al pagamento Parte_1 delle seguenti somme, a titolo di risarcimento danni:
euro 56.014,94, oltre interessi legali dalla pronuncia, in favore di , , CP_1 Controparte_2
, e , jure hereditario;
Controparte_3 CP_4 Controparte_5
euro 184.118,43, oltre interessi legali dalla pronuncia, in favore di , jure proprio;
CP_1
euro 141.629,57, oltre interessi legali dalla pronuncia, in favore di , jure proprio;
Controparte_2
euro 148.711,04, oltre interessi legali dalla pronuncia, in favore di , jure proprio;
Controparte_3
euro 148.711,04, oltre interessi legali dalla pronuncia, in favore di , jure proprio;
CP_4
euro 148.711,04, oltre interessi legali dalla pronuncia, in favore di , jure proprio;
Controparte_5
3 quindi complessivi euro 827.896,06;
Ha condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte attrice, liquidate in Parte_1 euro 545,00 per esborsi ed euro 25.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge, con attribuzione;
Infine, ha posto le spese dell'espletata CTU medico-legale a carico della convenuta Parte_1
Il Tribunale, in adesione a quanto accertato dai cc.tt.uu., ha ravvisato la responsabilità della struttura sanitaria sotto un duplice aspetto: errata manovra di Intubazione Orotracheale (IOT) da parte dell'anestesista o del rianimatore;
ritardo diagnostico e soprattutto terapeutico.
fu sottoposto il 23 Luglio 2015 ad un intervento endovascolare di embolizzazione della Persona_2 sacca aneurismatica.
All'esito dell'intervento, il quadro neurologico si presentava delicato ma non grave.
Invero il sangue dal cavo orale dopo IOT è un'evenienza non rara;
tuttavia, alla luce degli abbondanti coaguli, il sanguinamento era frutto di un'errata manovra in sede di intubazione. In altri termini, si era verificata una lesione tracheale iatrogena.
Secondo il criterio del “più probabile che non”, la lesione tracheale si era verificata in corso di anestesia generale, all'atto dell'Intubazione Orotracheale, preparatoria rispetto all'intervento di embolizzazione del
23 Luglio 2015.
Hanno osservato i cc.tt.uu.: la genesi della fistola tracheo-esofagea è da correlarsi ad errata manovra di IOT, cioè è dipesa da “malpractice” e non già da una complicanza iatrogena. Il ritardato trattamento (finalizzato all'esclusione della fistola tracheoesofagea) ha comportato il peggioramento del quadro clinico.
La presenza della fistola, diagnosticata il 5 Agosto 2015, ha comportato una più lunga degenza in rianimazione, con prolungata assistenza ventilatoria;
tutto ciò ha avuto ripercussioni sul quadro clinico generale.
I consulenti tecnici di ufficio hanno anche censurato il fatto che, per lungo tempo, non sia stato posto in essere alcun tentativo di svezzamento dalla ventilazione meccanica, né alcun tentativo di confezionamento di tracheostomia.
Dunque il primo giudicante ha aderito alle conclusioni dei consulenti dell'ufficio, anche in punto di non condivisione della tesi espressa dai consulenti dell'Azienda convenuta (per cui sarebbe Persona_2 deceduto per problematiche cardiologiche, indipendenti dalla vicenda sin qui descritta).
Ed infatti i consulenti d'ufficio hanno insistito nell'evidenziare il nesso eziologico tra i profili di colpa sopra descritti ed il decesso di . Persona_2
Per quel che concerne il profilo del quantum debeatur, il Tribunale ha innanzi tutto riconosciuto agli attori, jure hereditario, il danno terminale, considerato che il paziente ha avuto coscienza dell'approssimarsi dell'exitus (la liquidazione è stata effettuata in base alle tabelle milanesi del 2021, vigenti all'epoca di pubblicazione della sentenza di prime cure).
Altresì il G.M. ha riconosciuto, in favore degli attori, il danno non patrimoniale jure proprio, da perdita anticipata del rapporto parentale.
Il primo giudicante ha applicato il sistema specifico “a punti” (in materia di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale), elaborato dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano nel Giugno
2022. Appunto, trattasi della tabella ad hoc, con cui l'Osservatorio Milanese si è adeguato alle indicazioni
4 provenienti da plurime pronunce della Suprema Corte del 2021 (pronunce in cui la Cassazione ha espresso il favor per il sistema “a punti”, caratterizzante le tabelle romane).
Il sistema in oggetto prevede, oltre all'adozione del criterio a punti, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi.
Avverso tale sentenza ha proposto appello con citazione notificata in data 22 Novembre Parte_1
2023.
La struttura sanitaria chiede, in riforma della pronuncia di prime cure, ed in accoglimento del gravame, di rigettarsi integralmente la domanda avanzata in primo grado dagli odierni appellati;
in subordine l'Azienda chiede, nella denegata ipotesi di conferma della declaratoria di responsabilità per il decesso in esame, di ridursi l'entità della condanna risarcitoria (anche alla luce degli esiti incerti dell'espletata CTU); il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Sotto il profilo istruttorio, invoca la rinnovazione della CTU medico-legale di primo grado. Parte_1
L'Azienda impugnante evidenzia come non vi sia certezza sul fatto che l'evento lesivo tracheale si sia prodotto con la prima Intubazione Orotracheale del 23 Luglio 2015.
Invero – ad avviso di – è ampiamente probabile che la lesione tracheale si sia verificata Parte_1 nella terza Intubazione Orotracheale, o comunque a seguito della permanenza in sede dell'intubazione….elemento che configurerebbe un quadro temporale molto diverso, e con assenza di ritardi, relativamente alla diagnosi del tramite fistoloso…
Aggiunge l'Azienda appellante: la consulenza gastroenterologica del 22 Agosto 2015, effettuata a 14 gg. dalla consulenza chirurgica del 7 Agosto, non può essere considerata tardiva, ma semplicemente eseguita ad una scadenza temporale logica, in relazione alle condizioni generali del paziente . Per_2
Dunque per parte appellante la valutazione espressa dai cc.tt.uu. (ed “acriticamente” Per_3 Per_4 fatta propria dal Tribunale), è viziata da considerazioni contraddittorie, e da una visione parziale delle varie fasi, che caratterizzarono il ricovero di . Persona_2
In tale contesto si richiama alla relazione dei suoi consulenti di parte, ed insiste nel Parte_1 rimarcare che la diagnosi di fistola risale al 5 Agosto 2015, e l'intervento chirurgico di gastrostomia e tracheostomia fu eseguito l'11 Settembre 2015; orbene, nell'ottica dell'odierna appellante si è trattato di un intervallo di tempo (dal 5 Agosto all'11 Settembre) ininfluente nella gestione del paziente, e comunque poco valutabile, anche in ragione dei rischi connessi ad un ipotetico intervento anticipato.
Da qui la ritenuta mancanza di prova certa, circa il nesso eziologico tra le cure prestate dai sanitari del ed il decesso del paziente, sopraggiunto il 4 Dicembre 2015. Parte_1
In subordine, sotto il profilo del quantum debeatur, pone l'accento sulla serietà delle Parte_1 pregresse condizioni di salute del de cuius – pregresso quadro clinico che ha inciso Persona_2 sull'exitus finale. Pertanto, si invoca una rideterminazione del danno jure proprio da perdita del rapporto parentale, orientata verso i minimi.
A mezzo della comparsa depositata il 20 Marzo 2024 si sono costituiti gli appellati eredi di Per_2
; vale a dire , , , ,
[...] CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
e (costei anche in qualità di tutrice della minore .
[...] CP_6 Persona_1
Gli appellati hanno chiesto di rigettarsi il gravame.
5 La Corte, a mezzo dell'ordinanza collegiale pubblicata il 3 Aprile 2024, ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza;
in particolare ha ritenuto assorbente la ricorrenza del pregiudizio grave ed irreparabile, alla luce del rilevante importo della somma complessiva oggetto di condanna, senza necessità di verificare anche la ricorrenza del requisito alternativo della manifesta fondatezza del gravame.
Inoltre si è ritenuta superflua la rinnovazione della CTU medico-legale di primo grado, rinnovazione invocata da parte appellante.
Infine, è stata fissata la discussione collegiale, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis cpc, per l'udienza del
10 Giugno 2025 (discussione poi rinviata di ufficio all'odierna udienza del 2 Dicembre 2025).
Le parti costituite si sono avvalse della facoltà di depositare note di discussione (depositate rispettivamente, in data 16.5.2025 dagli appellati + 5, ed in data 21.5.2025 dalla Azienda CP_1 appellante).
All'odierna udienza, alla presenza delle parti costituite, la causa è stata discussa e decisa.
Innanzi tutto è d'uopo, per completezza, dare conto del procedimento penale inerente al decesso di
, procedimento derivato dalla denuncia-querela per il delitto di omicidio colposo, Persona_2 presentata da (vedova del ), nelle ore immediatamente successive all'exitus. CP_1 Per_2
Il procedimento penale, contro ignoti, è stato definito con decreto di archiviazione del GIP presso il
Tribunale di Napoli, in accoglimento della richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero.
Orbene, l'esito dell'archiviazione in sede di indagini non è in alcun modo vincolante, in sede risarcitoria civile – e questo proprio per la natura intrinsecamente provvisoria, “allo stato degli atti”, del provvedimento di archiviazione (per nulla equiparabile ad una sentenza di assoluzione, divenuta irrevocabile).
Peraltro, in sede di indagini penali, i consulenti del P.M. hanno proceduto all'esame autoptico sulla salma di
(è in atti copia dell'elaborato del collegio di consulenti del P.M.). Significativamente, in Persona_2 tale elaborato, con riferimento alla problematica della fistola esofago-tracheale, i consulenti del Pubblico
Ministero avallano l'ipotesi che la comunicazione fistolosa si sia prodotta a seguito di lesioni della mucosa tracheale, determinatesi nel corso delle manovre di intubazione oro-tracheale (manovre necessarie ai fini della embolizzazione dell'aneurisma cerebrale).
Ciò premesso, ritiene il Collegio che non si possa prescindere dalle osservazioni svolte dai consulenti d'ufficio di primo grado, nell'elaborato depositato il 27 Aprile 2022.
Indubbiamente il paziente era stato caratterizzato da una pregressa seria patologia Persona_2 vascolare cerebrale.
Quindi – pochi giorni dopo il ricovero presso l'ospedale e precisamente in data 23 Luglio 2015 – il Parte_1 paziente è stato sottoposto a trattamento endovascolare, in anestesia generale.
Secondo il criterio del “più probabile che non”, l'incongrua ed imperita manovra di Intubazione Oro- tracheale, posta in essere il 23 Luglio 2015, ha determinato la lesione tracheale.
Tale lesione (di inequivoca origine iatrogena) ha determinato il fatto che restasse Persona_2 ricoverato in Rianimazione per oltre un mese.
Parimenti, l'intervento di tracheostomia dell'11 Settembre 2015 è derivato dalla necessità di porre rimedio alla lesione tracheale.
Nel modulo di consenso informato all'intervento di tracheostomia dell'11 Settembre (modulo sottoscritto dal coniuge ), si dava atto che la fistola tracheo-esofagea era “secondaria ad intubazione per CP_1 aneurisma cerebrale”. Quindi, in sostanza, la struttura sanitaria “ammetteva” l'origine iatrogena della lesione tracheale e della pedissequa fistola tracheo-esofagea.
6 La lesione fu diagnosticata dai sanitari del soltanto il 5 Agosto, e cioè diversi giorni dopo il Parte_1 trauma.
Soltanto il 3 Settembre 2015 si pose in opera un tentativo di chiusura del tramite fistoloso.
A giusta ragione il G.M. di Napoli (sulla scorta delle conclusioni dei consulenti tecnici di ufficio) ha censurato l'eccessivo tempo trascorso tra l'insorgere del danno iatrogeno ed i tentativi di chiusura della fistola.
Laddove la procedura di intubazione fosse stata eseguita correttamente (evitandosi la lesione tracheale), il paziente non sarebbe andato incontro a tutte le complicanze successive ed ai successivi interventi chirurgici.
Il paziente è andato incontro ad una serie di complicanze non rare in pazienti Persona_2 immobilizzati a letto per lungo periodo (tra cui la broncopolmonite da stasi, che ha poi dato un decisivo contributo all'insufficienza cardiorespiratoria terminale).
Si ribadisce come la prolungata degenza sia stata determinata dalla lesione tracheale, con la conseguente fistola tracheo-esofagea.
I cc.tt.uu. di primo grado, nel loro elaborato, hanno anche puntualmente replicato alle osservazioni formulate dai consulenti dell'Azienda convenuta.
All'atto del ricovero del presso il (nel Luglio 2015), il pregresso quadro neurologico era Per_2 Parte_1 delicato, ma non gravissimo.
Secondo il criterio del “più probabile che non” gli elementi raccolti sono univoci, nel far risalire la genesi della lesione tracheale all'intubazione del 23 Luglio 2015.
Significativamente dalla cartella clinica della Rianimazione non risultano i plurimi tentativi di intubazione, cui fanno riferimento i consulenti di parte convenuta.
in sostanza, non ha adeguatamente replicato alle inequivoche osservazioni dei cc.tt.uu., Parte_1 sull'inerzia conseguente alla diagnosi della presenza della lesione tracheale, risalente agli inizi dell'Agosto
2015.
Pur nel contesto di una situazione stabile (almeno dal punto di vista neurologico), i sanitari hanno cercato di porre rimedio alla lesione tracheale, soltanto con l'endoscopia del 3 Settembre 2015, e con l'intervento chirurgico dell'11 Settembre.
Peraltro, non vi era possibilità che la lesione tracheale e la conseguente fistola tracheo-esofagea regredissero spontaneamente.
Inoltre, i cc.tt.uu. smentiscono la tesi dei consulenti della struttura sanitaria, secondo i quali il già Per_2 soffriva (all'atto del ricovero) di cardiopatia ischemica cronica.
Dalla documentazione medica non risulta alcuna cardiopatia ischemica pregressa.
Significativamente, all'atto dell'ingresso al Cardarelli, nel Luglio 2015, si evidenziò come il paziente presentasse un buon compenso emodinamico.
Sono coerenti e lineari le conclusioni dei consulenti tecnici di ufficio, nel senso che la lesione tracheale iatrogena del 23 Luglio 2015 sia stata determinante, ai fini del verificarsi del decesso.
E' innegabile che – all'atto dell'ingresso all'ospedale fosse caratterizzato da Parte_1 Parte_2 una pregressa patologia vascolare cerebrale.
Però non va trascurato come il avesse 55 anni di età (quindi un'età anagrafica che consentiva Per_2 margini di recupero e di miglioramento).
Ergo, non può condividersi la tesi dell'Azienda appellata, secondo la quale le cure somministrate tra il Luglio ed il Dicembre 2015 avrebbero riguardato un paziente in qualche modo dalle condizioni di salute già irrimediabilmente compromesse.
Ed un'eco di questa tesi si coglie anche in punto di quantum debeatur, laddove invoca una Parte_1 liquidazione del danno jure proprio da perdita del rapporto parentale, orientata verso i minimi (stante la pregressa precarietà delle condizioni di salute di ). Persona_2
7 In definitiva il G.M. ha correttamente aderito alle conclusioni dei cc.tt.uu. di primo grado;
non può revocarsi in dubbio il nesso eziologico tra la lesione tracheale, di natura iatrogena, e l'evento morte – in un contesto in cui vi è certezza sulla sopravvivenza di , in assenza del descritto danno iatrogeno. Persona_2
Più in generale, nell'atto di gravame ha riproposto le argomentazioni dei propri consulenti, Parte_1 ed ha ribadito valutazioni già puntualmente smentite – in contraddittorio – dai consulenti di ufficio.
L'Azienda odierna appellante insiste nella tesi per cui sarebbe stato fisiologico il lasso temporale di oltre 30 gg., trascorso tra la diagnosi di fistola (5 Agosto 2015) e l'intervento di gastrostomia e tracheostomia
(eseguito l'11 Settembre).
Al contrario i consulenti di ufficio hanno ben evidenziato l'erroneità e pericolosità di tale ritardo.
A fronte di ciò, soltanto genericamente ha accennato ai rischi connessi ad un'anticipazione Parte_1 dell'intervento di tracheostomia, rispetto alla data dell'11 Settembre 2015.
Alla luce delle osservazioni sin qui svolte, il Collegio deve anche ribadire la valutazione di superfluità ed inutilità della rinnovazione della CTU medico-legale di primo grado, invocata dall'azienda appellante
(valutazione già espressa nell'ordinanza collegiale del 3 Aprile 2024).
Del tutto generiche risultano le censure mosse da parte impugnante alla sentenza di prime cure, sotto il subordinato profilo del quantum debeatur.
Dunque la pronuncia del G.M. di Napoli è meritevole di integrale conferma, sia in punto di riconoscimento del danno terminale jure hereditario;
sia in punto di quantificazione del danno jure proprio da perdita del rapporto parentale.
Pertanto, in definitiva, l'appello deve essere rigettato in toto;
ne consegue l'integrale conferma della pronuncia di primo grado.
A questo punto, resta da statuire sul governo delle spese.
Sul regime delle spese del presente grado
Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante
[...]
pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultima. Parte_1
Trovano applicazione le vigenti tabelle parametriche, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota-spese, si provvede alla liquidazione d'ufficio.
Per quel che concerne il valore della causa, ci troviamo dinanzi a sei appellati (vale a dire gli originari attori), con la medesima posizione processuale.
Pertanto, il valore va parametrato all'importo più elevato, riconosciuto a titolo di risarcimento danni.
Ebbene, l'importo più elevato corrisponde agli euro 184.118,43, riconosciuti jure proprio a . CP_1
Di conseguenza, si rientra nello scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
Con riferimento al compenso professionale per il presente grado, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi (nell'ambito dello scaglione di riferimento), dato che ci troviamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità.
Quindi, a titolo di compenso professionale di base per il presente grado, si liquida, in favore di parte appellata, la somma di euro 7.160,00.
Il compenso complessivo è dato dalla sommatoria dei compensi relativi non soltanto alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche inerente alla fase istruttoria (infatti, come esemplificato dalla succitata ordinanza del 3 Aprile 2024, nel presente grado si è delibata l'istanza di sospensiva ex art. 283 cpc, nonché si è esaminata l'istanza di rinnovazione della CTU medico-legale di primo grado).
8 Tuttavia, il suddetto importo di euro 7.160,00 integra soltanto il compenso professionale “di base”; infatti, ai sensi dell'art. 4 co.2 D.M. n. 55/14, deve tenersi conto degli incrementi percentuali, pedissequi alla presenza di ulteriori cinque assistiti dai medesimi co-difensori, rispetto alla citata . CP_1
Pertanto il compenso complessivo, con i dovuti incrementi percentuali, ammonta ad euro 17.900,00.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 (da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del Direttore Generale p.t., nei confronti di , , Parte_1 CP_1 Controparte_2
, , e (quest'ultima anche quale tutrice Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 della minore , avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9319/23, pubblicata il 12 Persona_1
Ottobre 2023, e notificata il 24 Ottobre 2023, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore degli appellati Parte_1
+ 5 – spese che liquida in euro 17.900,00 (diciassettemilanovecento/00) per compenso CP_1 professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante Azienda Cardarelli) dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2 Dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Francesco NOTARO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 5291 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto “Responsabilità sanitaria”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9319/23, pubblicata il 12
Ottobre 2023, e notificata in data 24 Ottobre 2023; causa fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc all'udienza collegiale del 2
Dicembre 2025, e pendente:
TRA
(P.IVA: ), in persona del Direttore Generale p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa (giusta procura in atti) dagli avv.ti Claudia Manzi
( ) e UC ZI ( ), con i quali è C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso i seguenti indirizzi di PEC:
Email_1
Email_2
Appellante
E
1 ( ), ( ), CP_1 C.F._3 Controparte_2 C.F._4 Controparte_3
( , ( , ( ), C.F._5 CP_4 C.F._6 Controparte_5 C.F._7
( ), quest'ultima anche quale tutrice della minore CP_6 C.F._8 Persona_1
tutti in proprio e quali eredi di (deceduto il 4 Dicembre 2015), e tutti rapp.ti e difesi Persona_2
(giusta procura in atti) dagli avv.ti Giuseppina Giugliano ( ed Antonietta Aliperta C.F._9
( ), con le quali sono elettivamente domiciliati presso i seguenti indirizzi di PEC: C.F._10
Email_3
Email_4
Appellati
FATTO E DIRITTO
Con citazione notificata il 6 Novembre 2019, , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, e (quest'ultima anche quale tutrice della minore CP_4 Controparte_5 CP_6
, tutti in proprio e nella qualità di eredi di , citavano innanzi al Tribunale Persona_1 Persona_2 di Napoli al fine di accertare la responsabilità colposa della struttura sanitaria, con Parte_1 riferimento alle circostanze del decesso del de cuius . Persona_2
Quest'ultimo (nato il [...]) era stato operato nell'anno 2006 all'Arteria Comunicante Anteriore, ed era stato successivamente trattato con terapia endovascolare.
Quindi il paziente era stato ricoverato, tra il 27 Maggio 2015 ed il 16 Giugno 2015, presso il Presidio
Ospedaliero Loreto Nuovo di Napoli. In tale sede era stato in parte trombizzato per aneurisma del top dell'arteria basilare.
era stato dimesso dal Loreto Nuovo dato che le condizioni generali erano migliorate Persona_2
(residuava soltanto una lieve paresi parziale del terzo n. a sinistra).
Successivamente, il 15 Luglio 2015, egli era stato ricoverato presso l'Azienda Cardarelli, per cefalea ed instabilità della postura.
Iniziava un lungo ricovero, che si sarebbe protratto senza soluzione di continuità fino al 4 Dicembre 2015
(data dell'exitus).
In particolare, in data 23 Luglio 2015 il paziente era stato sottoposto ad un intervento endovascolare di embolizzazione della sacca aneurismatica.
Il 26 Luglio 2015 era stato trasportato in Rianimazione, poiché presentava difficoltà respiratoria per sanguinamento del cavo orale ed alle narici.
Nell'Agosto 2015 si profilava la necessità di posizionare una protesi endo-esofagea, essendo evidente la presenza di una fistola tracheo-esofagea.
Nel Settembre 2015 era emersa l'impossibilità di posizionare la protesi endoscopica;
pertanto, si era considerata la necessità di procedere ad un trattamento chirurgico di esclusione esofagea cervicale in gastrostomia di scarico, ed una digiunostomia di alimentazione.
Ed effettivamente in data 11 Settembre 2015 era stato eseguito l'intervento di gastrostomia e digiunostomia, in paziente portatore di fistola tracheoesofagea…esclusione esofago-cervicale.
Tracheostomia trans-cervicale.
2 Anche a fronte di un successivo intervento in data 25 Novembre 2015, le condizioni del paziente erano progressivamente peggiorate, fino a giungere al decesso in data 4 Dicembre 2015.
Nell'immediatezza dell'evento , vedova di , aveva presentato denuncia- CP_1 Persona_2 querela, contro ignoti, presso il Commissariato PS di Napoli-Arenella.
Ne era derivato un procedimento penale per il delitto di omicidio colposo, ed il Pubblico Ministero presso il
Tribunale di Napoli aveva disposto l'esame autoptico sul cadavere di . Persona_2
In particolare, il P.M. aveva incaricato un collegio di consulenti, composto da un medico legale, da un neurochirurgo, da un anatomo-patologo e da uno specialista in Anestesia e Rianimazione (è in atti in copia la relazione dei consulenti del P.M.).
Sulla base di tali circostanze di fatto, gli attori ponevano l'accento sull'imperizia dei sanitari del Parte_1 con particolare riferimento alla procedura di intubazione orotracheale, necessaria per l'esecuzione dell'embolizzazione dell'aneurisma cerebrale.
Quindi, ad avviso degli eredi, la morte del de cuius era ascrivibile alla negligenza e/o imperizia dei sanitari dell'Azienda Ospedaliera Cardarelli.
Dunque gli eredi di così concludevano: Persona_2
Accogliersi la domanda attorea e, per l'effetto, dichiararsi la responsabilità ex art. 1218 cc. dell'ospedale per i danni da loro subìti (sia jure hereditario che jure proprio), a causa del negligente, Controparte_7 imprudente ed imperito trattamento sanitario;
Di conseguenza condannarsi l' convenuta al risarcimento di tutti i danni, nella misura da determinarsi Pt_1 in corso di causa (anche a mezzo di espletanda CTU medico-legale), oltre interessi e rivalutazione;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva la convenuta deducendo l'insussistenza della pretesa colpa medica. Quindi Parte_1
l'Azienda convenuta chiedeva rigettarsi le domande risarcitorie attoree.
Nel corso del giudizio, veniva espletata CTU medico-legale, a cura del Collegio composto dal dott. Per_3 medico legale, e dal dott. , specialista in Anestesia e Rianimazione.
[...] Persona_4
L'elaborato peritale veniva depositato in data 27 Aprile 2022.
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9319/23, pubblicata il 12 Ottobre
2023, e notificata il 24 Ottobre 2023.
Il primo Giudice, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato al pagamento Parte_1 delle seguenti somme, a titolo di risarcimento danni:
euro 56.014,94, oltre interessi legali dalla pronuncia, in favore di , , CP_1 Controparte_2
, e , jure hereditario;
Controparte_3 CP_4 Controparte_5
euro 184.118,43, oltre interessi legali dalla pronuncia, in favore di , jure proprio;
CP_1
euro 141.629,57, oltre interessi legali dalla pronuncia, in favore di , jure proprio;
Controparte_2
euro 148.711,04, oltre interessi legali dalla pronuncia, in favore di , jure proprio;
Controparte_3
euro 148.711,04, oltre interessi legali dalla pronuncia, in favore di , jure proprio;
CP_4
euro 148.711,04, oltre interessi legali dalla pronuncia, in favore di , jure proprio;
Controparte_5
3 quindi complessivi euro 827.896,06;
Ha condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte attrice, liquidate in Parte_1 euro 545,00 per esborsi ed euro 25.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge, con attribuzione;
Infine, ha posto le spese dell'espletata CTU medico-legale a carico della convenuta Parte_1
Il Tribunale, in adesione a quanto accertato dai cc.tt.uu., ha ravvisato la responsabilità della struttura sanitaria sotto un duplice aspetto: errata manovra di Intubazione Orotracheale (IOT) da parte dell'anestesista o del rianimatore;
ritardo diagnostico e soprattutto terapeutico.
fu sottoposto il 23 Luglio 2015 ad un intervento endovascolare di embolizzazione della Persona_2 sacca aneurismatica.
All'esito dell'intervento, il quadro neurologico si presentava delicato ma non grave.
Invero il sangue dal cavo orale dopo IOT è un'evenienza non rara;
tuttavia, alla luce degli abbondanti coaguli, il sanguinamento era frutto di un'errata manovra in sede di intubazione. In altri termini, si era verificata una lesione tracheale iatrogena.
Secondo il criterio del “più probabile che non”, la lesione tracheale si era verificata in corso di anestesia generale, all'atto dell'Intubazione Orotracheale, preparatoria rispetto all'intervento di embolizzazione del
23 Luglio 2015.
Hanno osservato i cc.tt.uu.: la genesi della fistola tracheo-esofagea è da correlarsi ad errata manovra di IOT, cioè è dipesa da “malpractice” e non già da una complicanza iatrogena. Il ritardato trattamento (finalizzato all'esclusione della fistola tracheoesofagea) ha comportato il peggioramento del quadro clinico.
La presenza della fistola, diagnosticata il 5 Agosto 2015, ha comportato una più lunga degenza in rianimazione, con prolungata assistenza ventilatoria;
tutto ciò ha avuto ripercussioni sul quadro clinico generale.
I consulenti tecnici di ufficio hanno anche censurato il fatto che, per lungo tempo, non sia stato posto in essere alcun tentativo di svezzamento dalla ventilazione meccanica, né alcun tentativo di confezionamento di tracheostomia.
Dunque il primo giudicante ha aderito alle conclusioni dei consulenti dell'ufficio, anche in punto di non condivisione della tesi espressa dai consulenti dell'Azienda convenuta (per cui sarebbe Persona_2 deceduto per problematiche cardiologiche, indipendenti dalla vicenda sin qui descritta).
Ed infatti i consulenti d'ufficio hanno insistito nell'evidenziare il nesso eziologico tra i profili di colpa sopra descritti ed il decesso di . Persona_2
Per quel che concerne il profilo del quantum debeatur, il Tribunale ha innanzi tutto riconosciuto agli attori, jure hereditario, il danno terminale, considerato che il paziente ha avuto coscienza dell'approssimarsi dell'exitus (la liquidazione è stata effettuata in base alle tabelle milanesi del 2021, vigenti all'epoca di pubblicazione della sentenza di prime cure).
Altresì il G.M. ha riconosciuto, in favore degli attori, il danno non patrimoniale jure proprio, da perdita anticipata del rapporto parentale.
Il primo giudicante ha applicato il sistema specifico “a punti” (in materia di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale), elaborato dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano nel Giugno
2022. Appunto, trattasi della tabella ad hoc, con cui l'Osservatorio Milanese si è adeguato alle indicazioni
4 provenienti da plurime pronunce della Suprema Corte del 2021 (pronunce in cui la Cassazione ha espresso il favor per il sistema “a punti”, caratterizzante le tabelle romane).
Il sistema in oggetto prevede, oltre all'adozione del criterio a punti, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi.
Avverso tale sentenza ha proposto appello con citazione notificata in data 22 Novembre Parte_1
2023.
La struttura sanitaria chiede, in riforma della pronuncia di prime cure, ed in accoglimento del gravame, di rigettarsi integralmente la domanda avanzata in primo grado dagli odierni appellati;
in subordine l'Azienda chiede, nella denegata ipotesi di conferma della declaratoria di responsabilità per il decesso in esame, di ridursi l'entità della condanna risarcitoria (anche alla luce degli esiti incerti dell'espletata CTU); il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Sotto il profilo istruttorio, invoca la rinnovazione della CTU medico-legale di primo grado. Parte_1
L'Azienda impugnante evidenzia come non vi sia certezza sul fatto che l'evento lesivo tracheale si sia prodotto con la prima Intubazione Orotracheale del 23 Luglio 2015.
Invero – ad avviso di – è ampiamente probabile che la lesione tracheale si sia verificata Parte_1 nella terza Intubazione Orotracheale, o comunque a seguito della permanenza in sede dell'intubazione….elemento che configurerebbe un quadro temporale molto diverso, e con assenza di ritardi, relativamente alla diagnosi del tramite fistoloso…
Aggiunge l'Azienda appellante: la consulenza gastroenterologica del 22 Agosto 2015, effettuata a 14 gg. dalla consulenza chirurgica del 7 Agosto, non può essere considerata tardiva, ma semplicemente eseguita ad una scadenza temporale logica, in relazione alle condizioni generali del paziente . Per_2
Dunque per parte appellante la valutazione espressa dai cc.tt.uu. (ed “acriticamente” Per_3 Per_4 fatta propria dal Tribunale), è viziata da considerazioni contraddittorie, e da una visione parziale delle varie fasi, che caratterizzarono il ricovero di . Persona_2
In tale contesto si richiama alla relazione dei suoi consulenti di parte, ed insiste nel Parte_1 rimarcare che la diagnosi di fistola risale al 5 Agosto 2015, e l'intervento chirurgico di gastrostomia e tracheostomia fu eseguito l'11 Settembre 2015; orbene, nell'ottica dell'odierna appellante si è trattato di un intervallo di tempo (dal 5 Agosto all'11 Settembre) ininfluente nella gestione del paziente, e comunque poco valutabile, anche in ragione dei rischi connessi ad un ipotetico intervento anticipato.
Da qui la ritenuta mancanza di prova certa, circa il nesso eziologico tra le cure prestate dai sanitari del ed il decesso del paziente, sopraggiunto il 4 Dicembre 2015. Parte_1
In subordine, sotto il profilo del quantum debeatur, pone l'accento sulla serietà delle Parte_1 pregresse condizioni di salute del de cuius – pregresso quadro clinico che ha inciso Persona_2 sull'exitus finale. Pertanto, si invoca una rideterminazione del danno jure proprio da perdita del rapporto parentale, orientata verso i minimi.
A mezzo della comparsa depositata il 20 Marzo 2024 si sono costituiti gli appellati eredi di Per_2
; vale a dire , , , ,
[...] CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
e (costei anche in qualità di tutrice della minore .
[...] CP_6 Persona_1
Gli appellati hanno chiesto di rigettarsi il gravame.
5 La Corte, a mezzo dell'ordinanza collegiale pubblicata il 3 Aprile 2024, ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza;
in particolare ha ritenuto assorbente la ricorrenza del pregiudizio grave ed irreparabile, alla luce del rilevante importo della somma complessiva oggetto di condanna, senza necessità di verificare anche la ricorrenza del requisito alternativo della manifesta fondatezza del gravame.
Inoltre si è ritenuta superflua la rinnovazione della CTU medico-legale di primo grado, rinnovazione invocata da parte appellante.
Infine, è stata fissata la discussione collegiale, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis cpc, per l'udienza del
10 Giugno 2025 (discussione poi rinviata di ufficio all'odierna udienza del 2 Dicembre 2025).
Le parti costituite si sono avvalse della facoltà di depositare note di discussione (depositate rispettivamente, in data 16.5.2025 dagli appellati + 5, ed in data 21.5.2025 dalla Azienda CP_1 appellante).
All'odierna udienza, alla presenza delle parti costituite, la causa è stata discussa e decisa.
Innanzi tutto è d'uopo, per completezza, dare conto del procedimento penale inerente al decesso di
, procedimento derivato dalla denuncia-querela per il delitto di omicidio colposo, Persona_2 presentata da (vedova del ), nelle ore immediatamente successive all'exitus. CP_1 Per_2
Il procedimento penale, contro ignoti, è stato definito con decreto di archiviazione del GIP presso il
Tribunale di Napoli, in accoglimento della richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero.
Orbene, l'esito dell'archiviazione in sede di indagini non è in alcun modo vincolante, in sede risarcitoria civile – e questo proprio per la natura intrinsecamente provvisoria, “allo stato degli atti”, del provvedimento di archiviazione (per nulla equiparabile ad una sentenza di assoluzione, divenuta irrevocabile).
Peraltro, in sede di indagini penali, i consulenti del P.M. hanno proceduto all'esame autoptico sulla salma di
(è in atti copia dell'elaborato del collegio di consulenti del P.M.). Significativamente, in Persona_2 tale elaborato, con riferimento alla problematica della fistola esofago-tracheale, i consulenti del Pubblico
Ministero avallano l'ipotesi che la comunicazione fistolosa si sia prodotta a seguito di lesioni della mucosa tracheale, determinatesi nel corso delle manovre di intubazione oro-tracheale (manovre necessarie ai fini della embolizzazione dell'aneurisma cerebrale).
Ciò premesso, ritiene il Collegio che non si possa prescindere dalle osservazioni svolte dai consulenti d'ufficio di primo grado, nell'elaborato depositato il 27 Aprile 2022.
Indubbiamente il paziente era stato caratterizzato da una pregressa seria patologia Persona_2 vascolare cerebrale.
Quindi – pochi giorni dopo il ricovero presso l'ospedale e precisamente in data 23 Luglio 2015 – il Parte_1 paziente è stato sottoposto a trattamento endovascolare, in anestesia generale.
Secondo il criterio del “più probabile che non”, l'incongrua ed imperita manovra di Intubazione Oro- tracheale, posta in essere il 23 Luglio 2015, ha determinato la lesione tracheale.
Tale lesione (di inequivoca origine iatrogena) ha determinato il fatto che restasse Persona_2 ricoverato in Rianimazione per oltre un mese.
Parimenti, l'intervento di tracheostomia dell'11 Settembre 2015 è derivato dalla necessità di porre rimedio alla lesione tracheale.
Nel modulo di consenso informato all'intervento di tracheostomia dell'11 Settembre (modulo sottoscritto dal coniuge ), si dava atto che la fistola tracheo-esofagea era “secondaria ad intubazione per CP_1 aneurisma cerebrale”. Quindi, in sostanza, la struttura sanitaria “ammetteva” l'origine iatrogena della lesione tracheale e della pedissequa fistola tracheo-esofagea.
6 La lesione fu diagnosticata dai sanitari del soltanto il 5 Agosto, e cioè diversi giorni dopo il Parte_1 trauma.
Soltanto il 3 Settembre 2015 si pose in opera un tentativo di chiusura del tramite fistoloso.
A giusta ragione il G.M. di Napoli (sulla scorta delle conclusioni dei consulenti tecnici di ufficio) ha censurato l'eccessivo tempo trascorso tra l'insorgere del danno iatrogeno ed i tentativi di chiusura della fistola.
Laddove la procedura di intubazione fosse stata eseguita correttamente (evitandosi la lesione tracheale), il paziente non sarebbe andato incontro a tutte le complicanze successive ed ai successivi interventi chirurgici.
Il paziente è andato incontro ad una serie di complicanze non rare in pazienti Persona_2 immobilizzati a letto per lungo periodo (tra cui la broncopolmonite da stasi, che ha poi dato un decisivo contributo all'insufficienza cardiorespiratoria terminale).
Si ribadisce come la prolungata degenza sia stata determinata dalla lesione tracheale, con la conseguente fistola tracheo-esofagea.
I cc.tt.uu. di primo grado, nel loro elaborato, hanno anche puntualmente replicato alle osservazioni formulate dai consulenti dell'Azienda convenuta.
All'atto del ricovero del presso il (nel Luglio 2015), il pregresso quadro neurologico era Per_2 Parte_1 delicato, ma non gravissimo.
Secondo il criterio del “più probabile che non” gli elementi raccolti sono univoci, nel far risalire la genesi della lesione tracheale all'intubazione del 23 Luglio 2015.
Significativamente dalla cartella clinica della Rianimazione non risultano i plurimi tentativi di intubazione, cui fanno riferimento i consulenti di parte convenuta.
in sostanza, non ha adeguatamente replicato alle inequivoche osservazioni dei cc.tt.uu., Parte_1 sull'inerzia conseguente alla diagnosi della presenza della lesione tracheale, risalente agli inizi dell'Agosto
2015.
Pur nel contesto di una situazione stabile (almeno dal punto di vista neurologico), i sanitari hanno cercato di porre rimedio alla lesione tracheale, soltanto con l'endoscopia del 3 Settembre 2015, e con l'intervento chirurgico dell'11 Settembre.
Peraltro, non vi era possibilità che la lesione tracheale e la conseguente fistola tracheo-esofagea regredissero spontaneamente.
Inoltre, i cc.tt.uu. smentiscono la tesi dei consulenti della struttura sanitaria, secondo i quali il già Per_2 soffriva (all'atto del ricovero) di cardiopatia ischemica cronica.
Dalla documentazione medica non risulta alcuna cardiopatia ischemica pregressa.
Significativamente, all'atto dell'ingresso al Cardarelli, nel Luglio 2015, si evidenziò come il paziente presentasse un buon compenso emodinamico.
Sono coerenti e lineari le conclusioni dei consulenti tecnici di ufficio, nel senso che la lesione tracheale iatrogena del 23 Luglio 2015 sia stata determinante, ai fini del verificarsi del decesso.
E' innegabile che – all'atto dell'ingresso all'ospedale fosse caratterizzato da Parte_1 Parte_2 una pregressa patologia vascolare cerebrale.
Però non va trascurato come il avesse 55 anni di età (quindi un'età anagrafica che consentiva Per_2 margini di recupero e di miglioramento).
Ergo, non può condividersi la tesi dell'Azienda appellata, secondo la quale le cure somministrate tra il Luglio ed il Dicembre 2015 avrebbero riguardato un paziente in qualche modo dalle condizioni di salute già irrimediabilmente compromesse.
Ed un'eco di questa tesi si coglie anche in punto di quantum debeatur, laddove invoca una Parte_1 liquidazione del danno jure proprio da perdita del rapporto parentale, orientata verso i minimi (stante la pregressa precarietà delle condizioni di salute di ). Persona_2
7 In definitiva il G.M. ha correttamente aderito alle conclusioni dei cc.tt.uu. di primo grado;
non può revocarsi in dubbio il nesso eziologico tra la lesione tracheale, di natura iatrogena, e l'evento morte – in un contesto in cui vi è certezza sulla sopravvivenza di , in assenza del descritto danno iatrogeno. Persona_2
Più in generale, nell'atto di gravame ha riproposto le argomentazioni dei propri consulenti, Parte_1 ed ha ribadito valutazioni già puntualmente smentite – in contraddittorio – dai consulenti di ufficio.
L'Azienda odierna appellante insiste nella tesi per cui sarebbe stato fisiologico il lasso temporale di oltre 30 gg., trascorso tra la diagnosi di fistola (5 Agosto 2015) e l'intervento di gastrostomia e tracheostomia
(eseguito l'11 Settembre).
Al contrario i consulenti di ufficio hanno ben evidenziato l'erroneità e pericolosità di tale ritardo.
A fronte di ciò, soltanto genericamente ha accennato ai rischi connessi ad un'anticipazione Parte_1 dell'intervento di tracheostomia, rispetto alla data dell'11 Settembre 2015.
Alla luce delle osservazioni sin qui svolte, il Collegio deve anche ribadire la valutazione di superfluità ed inutilità della rinnovazione della CTU medico-legale di primo grado, invocata dall'azienda appellante
(valutazione già espressa nell'ordinanza collegiale del 3 Aprile 2024).
Del tutto generiche risultano le censure mosse da parte impugnante alla sentenza di prime cure, sotto il subordinato profilo del quantum debeatur.
Dunque la pronuncia del G.M. di Napoli è meritevole di integrale conferma, sia in punto di riconoscimento del danno terminale jure hereditario;
sia in punto di quantificazione del danno jure proprio da perdita del rapporto parentale.
Pertanto, in definitiva, l'appello deve essere rigettato in toto;
ne consegue l'integrale conferma della pronuncia di primo grado.
A questo punto, resta da statuire sul governo delle spese.
Sul regime delle spese del presente grado
Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante
[...]
pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultima. Parte_1
Trovano applicazione le vigenti tabelle parametriche, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota-spese, si provvede alla liquidazione d'ufficio.
Per quel che concerne il valore della causa, ci troviamo dinanzi a sei appellati (vale a dire gli originari attori), con la medesima posizione processuale.
Pertanto, il valore va parametrato all'importo più elevato, riconosciuto a titolo di risarcimento danni.
Ebbene, l'importo più elevato corrisponde agli euro 184.118,43, riconosciuti jure proprio a . CP_1
Di conseguenza, si rientra nello scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
Con riferimento al compenso professionale per il presente grado, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi (nell'ambito dello scaglione di riferimento), dato che ci troviamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità.
Quindi, a titolo di compenso professionale di base per il presente grado, si liquida, in favore di parte appellata, la somma di euro 7.160,00.
Il compenso complessivo è dato dalla sommatoria dei compensi relativi non soltanto alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche inerente alla fase istruttoria (infatti, come esemplificato dalla succitata ordinanza del 3 Aprile 2024, nel presente grado si è delibata l'istanza di sospensiva ex art. 283 cpc, nonché si è esaminata l'istanza di rinnovazione della CTU medico-legale di primo grado).
8 Tuttavia, il suddetto importo di euro 7.160,00 integra soltanto il compenso professionale “di base”; infatti, ai sensi dell'art. 4 co.2 D.M. n. 55/14, deve tenersi conto degli incrementi percentuali, pedissequi alla presenza di ulteriori cinque assistiti dai medesimi co-difensori, rispetto alla citata . CP_1
Pertanto il compenso complessivo, con i dovuti incrementi percentuali, ammonta ad euro 17.900,00.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 (da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del Direttore Generale p.t., nei confronti di , , Parte_1 CP_1 Controparte_2
, , e (quest'ultima anche quale tutrice Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 della minore , avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9319/23, pubblicata il 12 Persona_1
Ottobre 2023, e notificata il 24 Ottobre 2023, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore degli appellati Parte_1
+ 5 – spese che liquida in euro 17.900,00 (diciassettemilanovecento/00) per compenso CP_1 professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante Azienda Cardarelli) dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2 Dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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