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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/09/2025, n. 8820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8820 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 20427/2025
Il Giudice Rossella Masi, a seguito dell'udienza dell'11.09.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. DANIELE CHECCHI
ricorrente contro
Controparte_1
( , rappresentato e difeso dal funzionario LEONARDO P.IVA_1
AZZARONE resistente
OGGETTO: ratei di indennità di accompagnamento
Conclusioni: come nei rispettivi scritti difensivi e nell'udienza di discussione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta pacifico e riscontrato documentalmente che:
-con decreto emesso al termine della procedura ATP n. 7112/2024 R.G., del 7.1.2025, il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, abbia omologato l'accertamento del requisito sanitario richiesto secondo le risultanze probatorie indicate nella consulenza tecnica d'ufficio effettuata nell'ambito del relativo procedimento di accertamento tecnico preventivo, sicché appare indubbia la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, delle condizioni sanitarie per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del
26.07.2023;
- con provvedimento del 08/07/2025 l abbia deliberato il pagamento CP_2
degli arretrati relativi alla prestazione n. 07603983 cat. INVCIV, con decorrenza dal 1° agosto 2023 (allegato 1 ), e che nell'agosto 2025 CP_2
l' abbia effettuato il pagamento degli arretrati della prestazione;
il CP_2
provvedimento è stato accettato come satisfattivo della pretesa azionata in giudizio, tanto da fondare la richiesta di definizione del procedimento con la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Tanto premesso, deve essere emessa pronuncia meramente dichiarativa della cessazione della materia del contendere;
tale dichiarazione presuppone infatti che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa.
2. Le spese processuali
Al fine della liquidazione delle spese processuali, appare necessario valorizzare, da una parte, che la corresponsione dei ratei arretrati è stata pacificamente deliberata successivamente al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo e , dall'altra, che l'istituto ha tenuto un comportamento processuale tale da consentire la rapida definizione del giudizio, comunque caratterizzato dall'assenza di particolari questioni giuridiche e connesso ad un mero ritardo dell'istituto nell'adempiere ai pagamenti dovuti, sicché si
Pag. 2 di 3 ritiene equo porre a carico dell' le spese processuali, liquidate come in CP_2
dispositivo.
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in CP_2
complessivi euro 970,60, di cui euro 126,60 a titolo di spese generali, oltre a I.V.A. e C.P.A., da distrarsi.
12.09.2025 Il Giudice
Rossella Masi
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – Dott.ssa Mariacarla Marini Misterioso)
Pag. 3 di 3
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 20427/2025
Il Giudice Rossella Masi, a seguito dell'udienza dell'11.09.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. DANIELE CHECCHI
ricorrente contro
Controparte_1
( , rappresentato e difeso dal funzionario LEONARDO P.IVA_1
AZZARONE resistente
OGGETTO: ratei di indennità di accompagnamento
Conclusioni: come nei rispettivi scritti difensivi e nell'udienza di discussione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta pacifico e riscontrato documentalmente che:
-con decreto emesso al termine della procedura ATP n. 7112/2024 R.G., del 7.1.2025, il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, abbia omologato l'accertamento del requisito sanitario richiesto secondo le risultanze probatorie indicate nella consulenza tecnica d'ufficio effettuata nell'ambito del relativo procedimento di accertamento tecnico preventivo, sicché appare indubbia la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, delle condizioni sanitarie per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del
26.07.2023;
- con provvedimento del 08/07/2025 l abbia deliberato il pagamento CP_2
degli arretrati relativi alla prestazione n. 07603983 cat. INVCIV, con decorrenza dal 1° agosto 2023 (allegato 1 ), e che nell'agosto 2025 CP_2
l' abbia effettuato il pagamento degli arretrati della prestazione;
il CP_2
provvedimento è stato accettato come satisfattivo della pretesa azionata in giudizio, tanto da fondare la richiesta di definizione del procedimento con la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Tanto premesso, deve essere emessa pronuncia meramente dichiarativa della cessazione della materia del contendere;
tale dichiarazione presuppone infatti che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa.
2. Le spese processuali
Al fine della liquidazione delle spese processuali, appare necessario valorizzare, da una parte, che la corresponsione dei ratei arretrati è stata pacificamente deliberata successivamente al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo e , dall'altra, che l'istituto ha tenuto un comportamento processuale tale da consentire la rapida definizione del giudizio, comunque caratterizzato dall'assenza di particolari questioni giuridiche e connesso ad un mero ritardo dell'istituto nell'adempiere ai pagamenti dovuti, sicché si
Pag. 2 di 3 ritiene equo porre a carico dell' le spese processuali, liquidate come in CP_2
dispositivo.
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in CP_2
complessivi euro 970,60, di cui euro 126,60 a titolo di spese generali, oltre a I.V.A. e C.P.A., da distrarsi.
12.09.2025 Il Giudice
Rossella Masi
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – Dott.ssa Mariacarla Marini Misterioso)
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