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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 28/05/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 3717/2023 avente ad oggetto: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/81, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA responsabilità Parte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, Pt_2 in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Angela Tarantino, presso il cui studio in Cerignola, alla via E. Fieramosca n. 10, elettivamente domicilia
E già Controparte_1
in persona Controparte_2 del direttore pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 6, comma 9.
d.lgs. n. 150/2011, dal funzionario delegato dott.ssa Simona Del
Conte e con quest'ultima elettivamente domiciliata presso i propri uffici in alla via F. Filzi n. 18 CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro termine di 30 giorni per il deposito di
1 provvedimento all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta del 7 maggio 2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 18.05.2023, la in persona del Parte_1 legale rappresentante socio amministratore , ha impugnato Controparte_3
l'ordinanza ingiunzione n. 28585 notificata il 20.04.2023, con la quale l' di CP_4 comminava la sanzione di € 1.667,00 per violazione dell'art. 30, comma 1, CP_1
d.lgs. n. 276/03, modificata ai sensi dell'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 8/2016, per aver per aver “utilizzato i lavoratori , nato il [...] e Persona_1 nato il [...] nella giornata del 07.08.2020 Persona_2 del distacco presso l'unità produttiva della ”, come Controparte_5 da verbale unico di accertamento e notificazione prot. BA00003/2020-932-01.
A sostegno del ricorso ha dedotto: che la è una Parte_1 organizzazione di produttori costituita il 09.05.2019 ai sensi del d.lgs. n.
102/2005, che ha la funzione di aiutare gli agricoltori a ridurre i costi di operazione
e a collaborare alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti, fornendo, tra
l'altro, assistenza tecnica e logistica ai propri membri, tant'è che è stato stipulato un contratto di rete;
che la ricorrente ha ottenuto detto riconoscimento come da allegato atto costitutivo e la società agricola è consociata della CP_6
che in tale ottica le singole ditte che fanno parte dell' hanno ceduto il Pt_1 Pt_1
7.08.2020 alcuni lavoratori alla per agevolare e velocizzare le CP_5 CP_5 operazioni di raccolta;
che in data 07.08.2020, durante un'ispezione presso un fondo agricolo di proprietà di gli ispettori dell'INL hanno Parte_3 rinvenuto 9 braccianti agricoli intenti alla raccolta delle pesche;
che la raccolta era effettuata in virtù di un contratto di acquisto alla pianta stipulato tra il proprietario del fondo e la Ditta individuale IL LE AN Maria;
che l' ha CP_1 contestato la violazione dell'art. 30 d.lgs. 276/2003 in materia di distacco di lavoratori, elevando verbale di accertamento n. BA00003/2020-932-01 del
21.12.2020; che con scritti difensivi del 02.02.2021, la società evidenziava
l'esistenza di un contratto di rete e la costituzione dell' CP_7
2
[...] Ciò posto, ha dedotto l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata, sussistendo l'interesse al distacco sussiste in quanto le imprese appartengono alla stessa e tenuto conto del fatto che l'art. 30 co.
4-ter d.lgs. 276/2003 prevede Pt_1 che l'interesse sorge automaticamente in presenza di un contratto di rete.
In conseguenza di ciò ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione e, nel merito, l'annullamento; con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito Controparte_8
l'infondatezza della domanda.
Più specificamente, ha eccepito: che il 7.08.2020 durante un accesso ispettivo in un terreno agricolo di proprietà di sono stati trovati 9 braccianti Parte_3 agricoli intenti alla raccolta delle pesche;
che due braccianti ( e Persona_1
formalmente dipendenti della prestavano Persona_2 Parte_1 attività lavorativa per la ditta;
che gli accertamenti si Controparte_5 sono conclusi con verbale unico n. BA00003/2020-932-01 del 21.12.2020, notificato il 7.1.2021, con cui è stata contestata la violazione dell'art. 30 d.lgs. n.
276/2003 per distacco illecito di lavoratori, in quanto mancavano le comunicazioni obbligatorie online del distacco (UNILAV), non erano state effettuate le registrazioni sul LUL, era assente l'interesse della società distaccante, la raccolta delle pesche avveniva nell'esclusivo interesse della ditta e i lavoratori non erano a CP_5 conoscenza di essere stati distaccati.
In particolare, ha eccepito che l'interesse del distaccante deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente, atteso che il contratto di rete non determina automaticamente la legittimità del distacco e l'appartenenza al medesimo gruppo non legittima di per sé il distacco.
In conseguenza di ciò ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
LA DECISIONE
1. Preliminarmente va osservato che l'opposizione è tempestiva: l'ordinanza ingiunzione impugnata risulta notificata il 20.04.2023 ed il ricorso in opposizione depositato il 18.05.2023, quindi nel rispetto del termine di decadenza di trenta giorni previsto per le impugnazioni.
2.1 Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta.
3 In via di estrema sintesi con l'ordinanza ingiunzione impugnata si contesta la violazione dell'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 276/03, come modificato dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 8/2016 per aver operato la società ricorrente un distacco illegittimo di due lavoratori presso l'unità produttiva della CP_5 Controparte_5
in assenza dei requisiti previsti da tale norma.
[...]
Com'è noto, il d.lgs. n. 276/2003, recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro” ex legge n. 30/2003, ha previsto, nel disciplinare il distacco di lavoratori tra imprese, all'articolo 30, rubricato
“Distacco”, che “1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236”.
Sulla base della disciplina in questione occorre, quindi, per un verso, che il distacco del lavoratore sia temporaneo, quindi circoscritto sul piano temporale, e, per altro verso, che esso sia funzionale alla realizzazione di uno specifico interesse del distaccante.
In termini generali grava sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di tali presupposti e in particolare dell'interesse a realizzare il distacco del lavoratore;
in questi termini, tra le altre, Corte di Cassazione, ordinanza n.
18959/2020, secondo cui “In caso di distacco del lavoratore, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, la prova dell'interesse temporaneo del distaccante è a carico del datore di lavoro, costituendo requisito qualificante della fattispecie”.
4 Una deroga parziale, ma rilevante, alla regola generale innanzi riportata è contenuta nel medesimo articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, al co. 4-ter, che stabilisce che, nel caso in cui il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano (entrambe, o tutte se sono più di 2) sottoscritto un contratto di rete di impresa – che abbia validità ai sensi del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33
– l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile.
Si tratta, quindi, di una vera e propria presunzione di sussistenza dell'interesse al distacco, qualificata dalla Corte di Cassazione anche come presunzione assoluta
(cfr. Cass., ord. n. 21806/2024).
Così Corte di Cassazione, sentenza n. 8068 del 21.04.2016: “In caso di distacco di un lavoratore presso una società inserita nel medesimo gruppo di imprese, sussiste uno specifico interesse del datore di lavoro distaccante a contribuire alla realizzazione di una struttura organizzativa comune, in coerenza con gli obbiettivi di maggiore funzionalità del raggruppamento, sicché, pur in un contesto di diversa soggettività giuridica, va esclusa la violazione del divieto di interposizione di manodopera di cui all'art. 1 della l. n. 1369 del 1960, "ratione temporis" applicabile, in linea con l'evoluzione normativa dell'istituto di cui al comma 4-ter dell'art. 30 del
d.lgs. n. 276 del 2003, introdotto dal d.l. n. 76 del 2013, conv. con modif. dalla l. n.
99 del 2013”.
2.2 Ciò posto, nel caso di specie assume rilievo decisivo la circostanza che il distacco è avvenuta tra ditte, peraltro facenti parte della medesima organizzazione dei produttori, che hanno stipulato un contratto di rete, la cui validità non è stata contestata e che risulta regolarmente registrato il 7.04.2017 (cfr. all. 1 della produzione di parte ricorrente).
Tale contratto risulta, tra l'altro, finalizzato “(…) allo svolgimento di attività comuni, allo scambio di informazioni e prestazioni ed alla collaborazione di retisti”, precisando che ciò avvenga mediante obbligo delle parti “a collaborare in forme ed ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese;
ad esercitare in comune attività di ricerca e sviluppo, di nuovi servizi e soluzioni operative …; a coordinare le modalità di accesso ai nuovi mercati …; a coordinare la produzione
5 agricola comune, secondo il programma comune di rete, con l'attribuzione a ciascun retista di una quota di prodotto utile al raggiungimento egli obiettivi strategici della rete;
a garantire un livello qualitativo elevato dei prodotti offerti dalla rete…; ad incentivare lo sviluppo economico e tecnologico ed accrescere la propria forza contrattuale e la propria presenza sui mercati nazionali ed internazionali” (cfr. pag.
3 del contratto di rete).
Si tratta, di finalità piuttosto ampie che prevedono, tra l'altro, lo scambio di informazioni e prestazioni e collaborazione tra retisti e nel cui ambito, quindi, può rientrare anche il distacco di lavoratori, come avvenuto nel caso di specie, peraltro per un solo giorno, secondo quanto accertato dall' , il che CP_1 concorre a rendere plausibile quanto dedotto dalla ricorrente sul fatto che si sia trattato di un'attività di raccolta pesche “urgente” che aveva reso necessario il distacco di lavoratori da una ditta all'altra.
Peraltro, come in parte osservato, si tratta di ditte che fanno parte anche della medesima organizzazione dei produttori, la medesima, il che, anche Parte_1 sotto questo profilo, concorre a far ritenere legittimo il distacco, stante lo stretto rapporto di cooperazione e collaborazione tra le ditte documentato dall'esistenza non solo di un contratto di rete valido ed efficace ma anche dal far parte della medesima organizzazione dei produttori agricoli.
Né sono rilevanti e decisive le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, dalle quali non emerge nessun elemento che escluda la correlazione tra il distacco posto in essere e il suo inserimento nell'ambito di una forma più ampia di collaborazione tra imprese documentata, come evidenziato, sia dal contratto di rete che dalla partecipazione alla medesima organizzazione dei produttori agricoli.
Quanto al fatto che non sia stata trasmessa la comunicazione mediante modello
UNILAV per il distacco, deve osservarsi che quest'ultima deve avvenire entro 5 giorni dall'inizio del distacco e, nel caso di specie, come risulta dalla contestazione alla base dell'ordinanza ingiunzione, è stato contestato il distacco per un solo giorno e nel giorno stesso in cui questo si è verificato, con la conseguenza che la società avrebbe potuto procedere, anche successivamente, alla comunicazione dell'avvenuto distacco;
ciò però è stato in concreto reso superfluo dall'accertamento ispettivo che ha cristallizzato la contestazione del distacco per insussistenza dei presupposti sostanziali.
6 Alla luce di ciò, l'opposizione va accolta e l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. n. 55/14, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 5.200,00), tenuto conto del valore della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Angela Tarantino che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 3717/2023 come innanzi proposta, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 28585 notificata il 20.04.2023;
2. condanna l' (già Controparte_1
al pagamento delle spese Controparte_2 processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 49,00 per spese vive ed € 1.500,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Angela Tarantino.
Trani, 28.05.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
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