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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/05/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1188/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1188/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BRIVIO CHRISTIAN Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUERRA GRAZIA CP_1 P.IVA_1
Resistente
Oggetto: opposizione ex art. 22 l. 689 del 1981
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.5.24 riferiva che con Parte_2
“ordinanza ingiunzione n.Ol-000881466” relativa all'atto di accertamento n.
4901.07/03/2018.0042544 del 7.03.2018 riferito all'anno 2016 CP_1 notificata in data 11.04.2024 a mezzo del servizio postale, gli veniva intimato in via solidale con la “ , in persona del suo legale rappresentante pro CP_2
pagina 1 di 4 tempore, sig. di pagare la sanzione amministrativa per Controparte_3 violazione dell'art.2, comma 1bis, del D.L. n.463/1983 per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'annualità riferita al 2016 ; che avverso detto provvedimento l' comunicava che era possibile CP_1 formulare ricorso nel termine di giorni 30 decorrenti dalla data della notifica del provvedimento stesso al tribunale del luogo dove era stata commessa la violazione (e, dunque, al giudice del lavoro presso il Tribunale di Monza).
Il ricorrente proponeva quindi opposizione per i seguenti motivi :
1) Inosservanza dei termini decadenziali di cui all'art. 14 L. 689 del 1981
2) Carenza di legittimazione passiva in capo al ricorrente
Posto quanto sopra il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
A. in via preliminare: sospendere l'esecutività della ordinanza di ingiunzione di pagamento così come notificata far data 11.04.2024 per mezzo della quale l' ingiungeva al sig. il CP_1 Parte_1 pagamento della complessiva somma di euro 5.494,50 con riferimento agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali relativo all'anno 2016; B. in via preliminare e pregiudiziale: si chiede sin da ora volersi autorizzare, ai sensi dell'art.106 c.p.c.,
a chiamare in causa, e quindi ad integrare il contraddittorio, il sig. nella sua Parte_3 qualità di legale rappresentante della con sede legale in Bolzano, alla via Gumer, n.9; CP_2
C. nel merito: in accoglimento di tutti i motivi del presente ricorso, accertata e dichiarata la decadenza e la prescrizione dell'atto presupposto,dichiarare la illegittimità, la nullità e la annullabilità della ordinanza ingiunzione opposta;
D. in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale (punto C), esonerare il sig. al pagamento di quanto dall' richiesto Parte_1 CP_1 con propria “ordinanza ingiunzione” e, per l'effetto, condannare il sig. nella sua Parte_3 qualità di legale rappresentante della , corrente in Bolzano, alla via Gumer, n.9, al pagamento CP_2 di tutte le somme in epigrafe indicate;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è infondato.
Invero, quanto al primo motivo, si osserva che nel caso di specie la violazione non poteva essere contestata immediatamente, necessitando di complesse verifiche documentali e con strumenti telematici .
La data di inizio del termine di 90 giorni previsto dalla norma, poi, non coincideva certo con la data di scadenza dei contributi omessi (2016) , ma dal pagina 2 di 4 momento in cui l'illecito era stato compiutamente accertato, vale a dire all'esito degli accertamenti di cui sopra.
Quanto al secondo motivo il ricorrente ha dedotto che il sig. era CP_3 titolare effettivo della “ e che era tutt'ora amministratore della stessa CP_2
e che lo era quando era amministratore lui;
che a causa della situazione venutasi a creare tra la casa madre e la “ CP_2
i rapporti di lavoro si erano deteriorati a tal punto da costringerlo a rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di presidente del CdA a far data 01.10.2015 e dalla carica di amministratore della “ in successiva data CP_2
16.12.2016; che inoltre, stante il mancato pagamento degli emolumenti mensili a suo tempo pattuiti, egli si dimetteva anche da dirigente.
Il ricorrente ha asserito quindi che nessuna responsabilità poteva essergli ascritta, dal momento che nel periodo di cui è causa aveva fatto tutto quanto era nelle sue capacità per gestire al meglio la situazione .
Tali circostanze sono irrilevanti.
Invero ciò che rileva è che il ricorrente era amministratore sino al 12 /2016 e che le sanzioni siano state emesse per omissioni relative appunto al 2016.
Il fatto che lo stesso abbia tenuto una condotta corretta, a differenza del
, anche ove provato, è irrilevante, in quanto egli risponde Pt_4 comunque delle violazioni quale amministratore , ovviamente in solido con la società e gli altri amministratori.
La chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. pertanto non è stata autorizzata in quanto avrebbe ritardato il giudizio ed era finalizzata a proporre una domanda di manleva di competenza del tribunale ordinario.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il tribunale, decidendo sulla causa di cui in epigrafe così provvede :
1) Rigetta il ricorso pagina 3 di 4 2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 800,00 oltre accessori di legge e spese generali.
Monza, 21 maggio 2025 Il Giudice
dott. Claudia Lojacono
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1188/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BRIVIO CHRISTIAN Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUERRA GRAZIA CP_1 P.IVA_1
Resistente
Oggetto: opposizione ex art. 22 l. 689 del 1981
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.5.24 riferiva che con Parte_2
“ordinanza ingiunzione n.Ol-000881466” relativa all'atto di accertamento n.
4901.07/03/2018.0042544 del 7.03.2018 riferito all'anno 2016 CP_1 notificata in data 11.04.2024 a mezzo del servizio postale, gli veniva intimato in via solidale con la “ , in persona del suo legale rappresentante pro CP_2
pagina 1 di 4 tempore, sig. di pagare la sanzione amministrativa per Controparte_3 violazione dell'art.2, comma 1bis, del D.L. n.463/1983 per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'annualità riferita al 2016 ; che avverso detto provvedimento l' comunicava che era possibile CP_1 formulare ricorso nel termine di giorni 30 decorrenti dalla data della notifica del provvedimento stesso al tribunale del luogo dove era stata commessa la violazione (e, dunque, al giudice del lavoro presso il Tribunale di Monza).
Il ricorrente proponeva quindi opposizione per i seguenti motivi :
1) Inosservanza dei termini decadenziali di cui all'art. 14 L. 689 del 1981
2) Carenza di legittimazione passiva in capo al ricorrente
Posto quanto sopra il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
A. in via preliminare: sospendere l'esecutività della ordinanza di ingiunzione di pagamento così come notificata far data 11.04.2024 per mezzo della quale l' ingiungeva al sig. il CP_1 Parte_1 pagamento della complessiva somma di euro 5.494,50 con riferimento agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali relativo all'anno 2016; B. in via preliminare e pregiudiziale: si chiede sin da ora volersi autorizzare, ai sensi dell'art.106 c.p.c.,
a chiamare in causa, e quindi ad integrare il contraddittorio, il sig. nella sua Parte_3 qualità di legale rappresentante della con sede legale in Bolzano, alla via Gumer, n.9; CP_2
C. nel merito: in accoglimento di tutti i motivi del presente ricorso, accertata e dichiarata la decadenza e la prescrizione dell'atto presupposto,dichiarare la illegittimità, la nullità e la annullabilità della ordinanza ingiunzione opposta;
D. in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale (punto C), esonerare il sig. al pagamento di quanto dall' richiesto Parte_1 CP_1 con propria “ordinanza ingiunzione” e, per l'effetto, condannare il sig. nella sua Parte_3 qualità di legale rappresentante della , corrente in Bolzano, alla via Gumer, n.9, al pagamento CP_2 di tutte le somme in epigrafe indicate;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è infondato.
Invero, quanto al primo motivo, si osserva che nel caso di specie la violazione non poteva essere contestata immediatamente, necessitando di complesse verifiche documentali e con strumenti telematici .
La data di inizio del termine di 90 giorni previsto dalla norma, poi, non coincideva certo con la data di scadenza dei contributi omessi (2016) , ma dal pagina 2 di 4 momento in cui l'illecito era stato compiutamente accertato, vale a dire all'esito degli accertamenti di cui sopra.
Quanto al secondo motivo il ricorrente ha dedotto che il sig. era CP_3 titolare effettivo della “ e che era tutt'ora amministratore della stessa CP_2
e che lo era quando era amministratore lui;
che a causa della situazione venutasi a creare tra la casa madre e la “ CP_2
i rapporti di lavoro si erano deteriorati a tal punto da costringerlo a rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di presidente del CdA a far data 01.10.2015 e dalla carica di amministratore della “ in successiva data CP_2
16.12.2016; che inoltre, stante il mancato pagamento degli emolumenti mensili a suo tempo pattuiti, egli si dimetteva anche da dirigente.
Il ricorrente ha asserito quindi che nessuna responsabilità poteva essergli ascritta, dal momento che nel periodo di cui è causa aveva fatto tutto quanto era nelle sue capacità per gestire al meglio la situazione .
Tali circostanze sono irrilevanti.
Invero ciò che rileva è che il ricorrente era amministratore sino al 12 /2016 e che le sanzioni siano state emesse per omissioni relative appunto al 2016.
Il fatto che lo stesso abbia tenuto una condotta corretta, a differenza del
, anche ove provato, è irrilevante, in quanto egli risponde Pt_4 comunque delle violazioni quale amministratore , ovviamente in solido con la società e gli altri amministratori.
La chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. pertanto non è stata autorizzata in quanto avrebbe ritardato il giudizio ed era finalizzata a proporre una domanda di manleva di competenza del tribunale ordinario.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il tribunale, decidendo sulla causa di cui in epigrafe così provvede :
1) Rigetta il ricorso pagina 3 di 4 2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 800,00 oltre accessori di legge e spese generali.
Monza, 21 maggio 2025 Il Giudice
dott. Claudia Lojacono
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