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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/06/2025, n. 3111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3111 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15641/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente est.
dott. Sonia Di Gesu Giudice
dott. Venera Condorelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15641/2018
PROMOSSA DA
nato il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in via Alberto Mario, 32 95129 Catania ITALIA, presso lo studio dell'avvocato AMORE CONCETTA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] a [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in CORSO ITALIA 85 CATANIA, presso lo studio dell'avvocato
ABATE GAETANO RICCARDO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con rimessione al Collegio ed assegnazione di termini per scritti conclusivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 2/10/2018, – premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con il 18.09.1998, unione dalla quale sono nate le due figlie Controparte_1 Per_1
(l'11.01.2004) e (il 28.07.2008) e di essersi separato dalla moglie con negoziazione assistita del Per_2
24.01.2017 – ha chiesto al Tribunale di dichiarare cessazione degli effetti civili del matrimonio, di confermare l'affidamento condiviso delle figlie minori e con collocamento presso la Per_1 Per_2
madre, con regolamentazione delle modalità di visita come disposte nell'accordo di separazione del
24.01.2017, e di modificare l'assegno di mantenimento per le figlie in euro 400,00.
Si è costituita nel procedimento , chiedendo di disporre l'affido condiviso delle due Controparte_1
figlie, con collocazione prevalente presso la madre e conseguentemente di disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Valverde Via Giuseppe Calì n.99 alla convenuta per continuare a viverci con le due figlie ancora non autosufficienti;
di modificare nel quantum il contributo mensile per il mantenimento delle figlie fissato a carico del nell'accordo di separazione dei Parte_1
coniugi, divenuto inadeguato rispetto alle attuali esigenze delle minori, determinandolo nella misura non inferiore ad € 700,00 mensili o, in via subordinata, di confermare il contributo di mantenimento nella misura di € 600,00 mensili, come già in occasione della separazione determinato;
di stabilire che tale contributo mensile dovrà essere versato dal ricorrente direttamente alla madre che si occuperà dei bisogni giornalieri dei figli.
All'udienza presidenziale del 15 gennaio 2020, il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo.
2 In data 30/11/2020, nel corso del procedimento, ha depositato ricorso ex art. 709-ter Parte_1
c.p.c., deducendo la scelta della figlia minore di trasferirsi con il padre e chiedendo, per Per_2
l'effetto, di: a) disporre che la minore venga, per suo espresso volere, collocata presso il padre;
Per_2
b) rideterminare il diritto di visita di con la madre tenendo presente e accogliendo le volontà Per_2
della minore, qualora il Giudice volesse procedere all'ascolto della stessa;
c) conseguentemente,
disporre in ordine al contributo di mantenimento atteso che nel nuovo assetto familiare ciascun genitore dovrà provvedere al mantenimento della figlia collocata presso lo stesso, ad eccezione delle spese straordinarie da dividersi al 50% tra ciascun genitore.
In data 8/02/2021 è stato effettuato l'ascolto della minore che ha confermato di voler Persona_3
permanere con il padre.
All'esito dell'ascolto, pertanto, con ordinanza del 10/04/2021, il giudice istruttore ha disposto il collocamento della minore con il padre ed un contributo integrativo a Persona_3 Parte_1
carico dello stesso per la figlia minore (rimasta a vivere dalla madre) di euro 200,00 mensili, Per_1
tenuto conto delle diverse condizioni economiche delle parti.
Successivamente, con ordinanza del 21/04/2023 il giudice istruttore ha revocato il contributo integrativo per la figlia a carico di , considerato il collocamento di fatto di una Per_1 Parte_1
figlia presso ciascun genitore (segnatamente, ormai maggiorenne presso la madre e ancora Per_1 Per_2
minore presso il padre), la fruizione in via esclusiva da parte di della casa coniugale e Controparte_1
la produzione di un atto notarile dal quale è risultato l'incasso da parte di di euro Controparte_1
112.500,00 per la vendita di un immobile.
3 In via istruttoria, sono state disposte indagini della Guardia di Finanza nei confronti di CP_1
ed è stato richiesto ad entrambe le parti l'aggiornamento delle dichiarazioni dei redditi, mentre
[...]
le prove orali sono state rigettate.
Successivamente, la causa è stata posta in decisione con assegnazione di termini per scritti conclusivi,
come richiesto dalle parti.
Il Pubblico ministero ha chiesto che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio, rimettendosi al
Tribunale per le determinazioni sul mantenimento.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970)
risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi
(convenzione di negoziazione assistita per separazione consensuale del 30.01.2017, autorizzata dalla
Procura distrettuale della Repubblica di Catania) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Venendo alle altre statuizioni, si osserva che nel corso del procedimento la figlia è divenuta Per_1
maggiorenne ed è rimasta collocata presso la madre (come già previsto con la separazione consensuale), mentre la figlia minore ha deciso di trasferirsi dal padre , come Per_2 Parte_1
accertato dal giudice istruttore in costanza di giudizio, sicché è stato mutato il collocamento della minore, dopo l'ascolto della stessa e la verifica della sua volontà sul punto.
Con riguardo all'affidamento di , deve essere confermato quanto già disposto in sede di Persona_3
separazione consensuale, ovvero l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, soluzione preferita dal
4 sistema normativo attuale in mancanza di ragioni di pregiudizio per il minore e più rispondente al diritto dei figli di accesso alla bigenitorialità.
Il collocamento prevalente di presso il padre, secondo quanto già disposto in corso di causa, va Per_2
confermato, essendosi verificato per il tramite dell'ascolto della minore che tale condizione di fatto è
corrisposta ad una scelta della stessa, più rispondente a condizioni di benessere psico-fisico e serenità
rispetto al collocamento presso la madre . Controparte_1
Gli incontri di con la madre devono essere rimessi al libero gradimento della minore, Persona_3
tenuto conto dell'età raggiunta (la minore è prossima al compimento di 17 anni di età).
Sotto il profilo delle statuizioni economiche si osserva che vi sono diversi punti di divergenza tra le parti in causa.
In primo luogo, l'assegnazione della casa coniugale a che il ricorrente ha chiesto di Controparte_1
revocare, adducendo tra l'altro che tale abitazione non potrebbe considerarsi casa coniugale in quanto abitata dalle parti solo per sei mesi prima della separazione.
Tale doglianza pare evidentemente superata e non riesaminabile alla luce della volontà delle parti,
cristallizzata nella convenzione di negoziazione assistita del 30.01.2017, con la quale la casa di Via
Giuseppe Calì n. 99, sita in Valverde, è stata qualificata e riconosciuta dalle parti stesse di comune accordo come casa coniugale. Per l'effetto, a seguito della assegnazione che ne è seguita, la stessa è
rimasta habitat stabile delle figlie nate dal matrimonio e da ultimo della figlia maggiorenne che Per_1
ivi è rimasta con la madre dopo la separazione. Controparte_1
Irrilevante è la circostanza che si sia assunta l'obbligo di assistere la propria madre Controparte_1
presso la sua abitazione, dedotta dal ricorrente a mezzo della produzione del 24/11/2023 dell'atto notarile del 26.07.2023, atteso che ivi viene specificata l'assunzione dell'obbligo di assistenza morale e
5 materiale della madre “presso la casa di abitazione della stessa beneficiaria o presso altra struttura
idonea alle sue esigenze”, con prestazioni da eseguirsi “personalmente o in via transitoria a proprie
spese da altra persona incaricata”.
Pertanto, dalla sola lettura dell'atto notarile prodotto non si evince l'abbandono della casa coniugale da parte di e della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, né Controparte_1 Per_1
è stata offerta prova di tali circostanze da parte del ricorrente.
Le ragioni addotte non valgono quindi a non confermare l'assegnazione della casa coniugale a CP_1
per ivi continuare a vivere con la figlia maggiorenne non autosufficiente
[...] Per_1
economicamente, atteso che deve essere riconosciuto esistente l'habitat domestico consolidato della figlia stessa, a fronte di una richiesta del ricorrente che non è di assegnazione in proprio favore della casa coniugale per ivi continuare a vivere con la figlia minore bensì di revoca della Per_2
assegnazione a controparte, benché sia stabile l'assetto di vita della figlia maggiorenne di Per_1
convivenza con la madre dopo la separazione.
Merita poi di essere precisata la piena ammissibilità della produzione documentale di parte ricorrente del 24/11/2023 avente ad oggetto un atto notarile rilevante ai fini del giudizio stipulato da CP_1
il 26/07/2023, in quanto documentazione sopravvenuta, rispetto alla quale la convenuta ha
[...]
pienamente esercitato il diritto al contraddittorio.
Per quanto attiene al profilo del mantenimento delle figlie, al momento della decisione della causa risulta consolidata la convivenza della figlia con la madre ed il collocamento della figlia minore Per_1
con il padre. Per_2
Deve essere disattesa la domanda volta ad ottenere da parte di un contributo Controparte_1
integrativo per il mantenimento della figlia maggiorenne con la stessa convivente, dovendosi Per_1
6 piuttosto ritenere che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia collocata presso di sé, salva la ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Difatti, le condizioni reddituali delle parti non sono sensibilmente sperequate al punto da determinare la previsione di un contributo integrativo a carico del ricorrente.
Seppure è vero che nel 2023 esponeva nella dichiarazione dei redditi un reddito Parte_1
lordo complessivo da lavoro dipendente di euro 32.712,00, risulta che anche la convenuta abbia una certa capacità economica, reddituale e patrimoniale.
La stessa ha partecipato come socia (anche accomandataria) ad una società idraulica di famiglia,
successivamente posta in liquidazione, ed ha dunque una capacità lavorativa. Al contempo, per alcuni periodi si è avvalsa del reddito di cittadinanza, risulta proprietaria di quote immobiliari, ha provveduto alla vendita di un immobile incassando l'importo di euro 112.500,00 (cfr. atto notarile del 20.10.2016);
ha acquistato dalla madre quota di nuda proprietà di una unità immobiliare sita in Valverde, villa per civile abitazione su tre elevazioni, composta da 11 vani catastali (cfr. atto notarile del 26/07/2023).
Risulta pertanto che la convenuta ha una capacità economica, scaturente da indici concreti anche di tipo patrimoniale, oltre ad usufruire della assegnazione della casa coniugale di proprietà di terzi.
Da ultimo, non ha peraltro ottemperato all'ordine del giudice di depositare le Controparte_1
dichiarazioni dei redditi aggiornate al fine di valutare la condizione economica asseritamente deteriore rispetto alla posizione del ricorrente.
Il complesso degli elementi acquisiti al giudizio sulle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali delle parti non rende quindi giustificabile la previsione di un contributo di mantenimento integrativo a carico del ricorrente per la figlia maggiorenne convivente con la madre . Controparte_1
7 Tenuto conto dell'andamento complessivo del giudizio e delle modifiche dei provvedimenti intervenute in corso di causa in ragione di variazioni in fatto, si dispone la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 15641/2018 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in data 18/09/1998, trascritto nei registri del Comune di Acireale al n. 461, parte 2, serie CP_1
A, anno 1998;
DISPONE l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento Persona_3
prevalente presso il padre;
DISCIPLINA i tempi di permanenza della minore con la madre rimettendoli al gradimento della figlia
; Persona_3
ASSEGNA a la casa coniugale;
Controparte_1
DISPONE che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento della figlia collocata presso di sè, oltre a contribuire al cinquanta percento delle spese straordinarie;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Acireale di procedere all'annotazione della presente sentenza;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali;
Così deciso a Catania il giorno 9/05/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale. IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente est.
dott. Sonia Di Gesu Giudice
dott. Venera Condorelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15641/2018
PROMOSSA DA
nato il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in via Alberto Mario, 32 95129 Catania ITALIA, presso lo studio dell'avvocato AMORE CONCETTA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] a [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in CORSO ITALIA 85 CATANIA, presso lo studio dell'avvocato
ABATE GAETANO RICCARDO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con rimessione al Collegio ed assegnazione di termini per scritti conclusivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 2/10/2018, – premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con il 18.09.1998, unione dalla quale sono nate le due figlie Controparte_1 Per_1
(l'11.01.2004) e (il 28.07.2008) e di essersi separato dalla moglie con negoziazione assistita del Per_2
24.01.2017 – ha chiesto al Tribunale di dichiarare cessazione degli effetti civili del matrimonio, di confermare l'affidamento condiviso delle figlie minori e con collocamento presso la Per_1 Per_2
madre, con regolamentazione delle modalità di visita come disposte nell'accordo di separazione del
24.01.2017, e di modificare l'assegno di mantenimento per le figlie in euro 400,00.
Si è costituita nel procedimento , chiedendo di disporre l'affido condiviso delle due Controparte_1
figlie, con collocazione prevalente presso la madre e conseguentemente di disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Valverde Via Giuseppe Calì n.99 alla convenuta per continuare a viverci con le due figlie ancora non autosufficienti;
di modificare nel quantum il contributo mensile per il mantenimento delle figlie fissato a carico del nell'accordo di separazione dei Parte_1
coniugi, divenuto inadeguato rispetto alle attuali esigenze delle minori, determinandolo nella misura non inferiore ad € 700,00 mensili o, in via subordinata, di confermare il contributo di mantenimento nella misura di € 600,00 mensili, come già in occasione della separazione determinato;
di stabilire che tale contributo mensile dovrà essere versato dal ricorrente direttamente alla madre che si occuperà dei bisogni giornalieri dei figli.
All'udienza presidenziale del 15 gennaio 2020, il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo.
2 In data 30/11/2020, nel corso del procedimento, ha depositato ricorso ex art. 709-ter Parte_1
c.p.c., deducendo la scelta della figlia minore di trasferirsi con il padre e chiedendo, per Per_2
l'effetto, di: a) disporre che la minore venga, per suo espresso volere, collocata presso il padre;
Per_2
b) rideterminare il diritto di visita di con la madre tenendo presente e accogliendo le volontà Per_2
della minore, qualora il Giudice volesse procedere all'ascolto della stessa;
c) conseguentemente,
disporre in ordine al contributo di mantenimento atteso che nel nuovo assetto familiare ciascun genitore dovrà provvedere al mantenimento della figlia collocata presso lo stesso, ad eccezione delle spese straordinarie da dividersi al 50% tra ciascun genitore.
In data 8/02/2021 è stato effettuato l'ascolto della minore che ha confermato di voler Persona_3
permanere con il padre.
All'esito dell'ascolto, pertanto, con ordinanza del 10/04/2021, il giudice istruttore ha disposto il collocamento della minore con il padre ed un contributo integrativo a Persona_3 Parte_1
carico dello stesso per la figlia minore (rimasta a vivere dalla madre) di euro 200,00 mensili, Per_1
tenuto conto delle diverse condizioni economiche delle parti.
Successivamente, con ordinanza del 21/04/2023 il giudice istruttore ha revocato il contributo integrativo per la figlia a carico di , considerato il collocamento di fatto di una Per_1 Parte_1
figlia presso ciascun genitore (segnatamente, ormai maggiorenne presso la madre e ancora Per_1 Per_2
minore presso il padre), la fruizione in via esclusiva da parte di della casa coniugale e Controparte_1
la produzione di un atto notarile dal quale è risultato l'incasso da parte di di euro Controparte_1
112.500,00 per la vendita di un immobile.
3 In via istruttoria, sono state disposte indagini della Guardia di Finanza nei confronti di CP_1
ed è stato richiesto ad entrambe le parti l'aggiornamento delle dichiarazioni dei redditi, mentre
[...]
le prove orali sono state rigettate.
Successivamente, la causa è stata posta in decisione con assegnazione di termini per scritti conclusivi,
come richiesto dalle parti.
Il Pubblico ministero ha chiesto che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio, rimettendosi al
Tribunale per le determinazioni sul mantenimento.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970)
risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi
(convenzione di negoziazione assistita per separazione consensuale del 30.01.2017, autorizzata dalla
Procura distrettuale della Repubblica di Catania) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Venendo alle altre statuizioni, si osserva che nel corso del procedimento la figlia è divenuta Per_1
maggiorenne ed è rimasta collocata presso la madre (come già previsto con la separazione consensuale), mentre la figlia minore ha deciso di trasferirsi dal padre , come Per_2 Parte_1
accertato dal giudice istruttore in costanza di giudizio, sicché è stato mutato il collocamento della minore, dopo l'ascolto della stessa e la verifica della sua volontà sul punto.
Con riguardo all'affidamento di , deve essere confermato quanto già disposto in sede di Persona_3
separazione consensuale, ovvero l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, soluzione preferita dal
4 sistema normativo attuale in mancanza di ragioni di pregiudizio per il minore e più rispondente al diritto dei figli di accesso alla bigenitorialità.
Il collocamento prevalente di presso il padre, secondo quanto già disposto in corso di causa, va Per_2
confermato, essendosi verificato per il tramite dell'ascolto della minore che tale condizione di fatto è
corrisposta ad una scelta della stessa, più rispondente a condizioni di benessere psico-fisico e serenità
rispetto al collocamento presso la madre . Controparte_1
Gli incontri di con la madre devono essere rimessi al libero gradimento della minore, Persona_3
tenuto conto dell'età raggiunta (la minore è prossima al compimento di 17 anni di età).
Sotto il profilo delle statuizioni economiche si osserva che vi sono diversi punti di divergenza tra le parti in causa.
In primo luogo, l'assegnazione della casa coniugale a che il ricorrente ha chiesto di Controparte_1
revocare, adducendo tra l'altro che tale abitazione non potrebbe considerarsi casa coniugale in quanto abitata dalle parti solo per sei mesi prima della separazione.
Tale doglianza pare evidentemente superata e non riesaminabile alla luce della volontà delle parti,
cristallizzata nella convenzione di negoziazione assistita del 30.01.2017, con la quale la casa di Via
Giuseppe Calì n. 99, sita in Valverde, è stata qualificata e riconosciuta dalle parti stesse di comune accordo come casa coniugale. Per l'effetto, a seguito della assegnazione che ne è seguita, la stessa è
rimasta habitat stabile delle figlie nate dal matrimonio e da ultimo della figlia maggiorenne che Per_1
ivi è rimasta con la madre dopo la separazione. Controparte_1
Irrilevante è la circostanza che si sia assunta l'obbligo di assistere la propria madre Controparte_1
presso la sua abitazione, dedotta dal ricorrente a mezzo della produzione del 24/11/2023 dell'atto notarile del 26.07.2023, atteso che ivi viene specificata l'assunzione dell'obbligo di assistenza morale e
5 materiale della madre “presso la casa di abitazione della stessa beneficiaria o presso altra struttura
idonea alle sue esigenze”, con prestazioni da eseguirsi “personalmente o in via transitoria a proprie
spese da altra persona incaricata”.
Pertanto, dalla sola lettura dell'atto notarile prodotto non si evince l'abbandono della casa coniugale da parte di e della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, né Controparte_1 Per_1
è stata offerta prova di tali circostanze da parte del ricorrente.
Le ragioni addotte non valgono quindi a non confermare l'assegnazione della casa coniugale a CP_1
per ivi continuare a vivere con la figlia maggiorenne non autosufficiente
[...] Per_1
economicamente, atteso che deve essere riconosciuto esistente l'habitat domestico consolidato della figlia stessa, a fronte di una richiesta del ricorrente che non è di assegnazione in proprio favore della casa coniugale per ivi continuare a vivere con la figlia minore bensì di revoca della Per_2
assegnazione a controparte, benché sia stabile l'assetto di vita della figlia maggiorenne di Per_1
convivenza con la madre dopo la separazione.
Merita poi di essere precisata la piena ammissibilità della produzione documentale di parte ricorrente del 24/11/2023 avente ad oggetto un atto notarile rilevante ai fini del giudizio stipulato da CP_1
il 26/07/2023, in quanto documentazione sopravvenuta, rispetto alla quale la convenuta ha
[...]
pienamente esercitato il diritto al contraddittorio.
Per quanto attiene al profilo del mantenimento delle figlie, al momento della decisione della causa risulta consolidata la convivenza della figlia con la madre ed il collocamento della figlia minore Per_1
con il padre. Per_2
Deve essere disattesa la domanda volta ad ottenere da parte di un contributo Controparte_1
integrativo per il mantenimento della figlia maggiorenne con la stessa convivente, dovendosi Per_1
6 piuttosto ritenere che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia collocata presso di sé, salva la ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Difatti, le condizioni reddituali delle parti non sono sensibilmente sperequate al punto da determinare la previsione di un contributo integrativo a carico del ricorrente.
Seppure è vero che nel 2023 esponeva nella dichiarazione dei redditi un reddito Parte_1
lordo complessivo da lavoro dipendente di euro 32.712,00, risulta che anche la convenuta abbia una certa capacità economica, reddituale e patrimoniale.
La stessa ha partecipato come socia (anche accomandataria) ad una società idraulica di famiglia,
successivamente posta in liquidazione, ed ha dunque una capacità lavorativa. Al contempo, per alcuni periodi si è avvalsa del reddito di cittadinanza, risulta proprietaria di quote immobiliari, ha provveduto alla vendita di un immobile incassando l'importo di euro 112.500,00 (cfr. atto notarile del 20.10.2016);
ha acquistato dalla madre quota di nuda proprietà di una unità immobiliare sita in Valverde, villa per civile abitazione su tre elevazioni, composta da 11 vani catastali (cfr. atto notarile del 26/07/2023).
Risulta pertanto che la convenuta ha una capacità economica, scaturente da indici concreti anche di tipo patrimoniale, oltre ad usufruire della assegnazione della casa coniugale di proprietà di terzi.
Da ultimo, non ha peraltro ottemperato all'ordine del giudice di depositare le Controparte_1
dichiarazioni dei redditi aggiornate al fine di valutare la condizione economica asseritamente deteriore rispetto alla posizione del ricorrente.
Il complesso degli elementi acquisiti al giudizio sulle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali delle parti non rende quindi giustificabile la previsione di un contributo di mantenimento integrativo a carico del ricorrente per la figlia maggiorenne convivente con la madre . Controparte_1
7 Tenuto conto dell'andamento complessivo del giudizio e delle modifiche dei provvedimenti intervenute in corso di causa in ragione di variazioni in fatto, si dispone la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 15641/2018 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in data 18/09/1998, trascritto nei registri del Comune di Acireale al n. 461, parte 2, serie CP_1
A, anno 1998;
DISPONE l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento Persona_3
prevalente presso il padre;
DISCIPLINA i tempi di permanenza della minore con la madre rimettendoli al gradimento della figlia
; Persona_3
ASSEGNA a la casa coniugale;
Controparte_1
DISPONE che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento della figlia collocata presso di sè, oltre a contribuire al cinquanta percento delle spese straordinarie;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Acireale di procedere all'annotazione della presente sentenza;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali;
Così deciso a Catania il giorno 9/05/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale. IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
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