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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/03/2024, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 14 marzo 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 1199/2014
R.G.A.C., promossa da
(C.F.: Parte_1
) e da (C.F.: C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
Maurizio Parisi ed elettivamente domiciliati in Patti, via XX settembre n. 34 presso lo studio dell'avv. Franca Galati, attori, contro
(C.F.: ), in proprio P_ C.F._3
e n.q. di genitore di (C.F.: RS
), quali eredi di C.F._4 Persona_2
, elettivamente domiciliato in Messina, corso
[...]
Cavour n. 48 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Di Pietro che lo rappresenta e difende, convenuti,
e nei confronti di
(P.IVA: Controparte_2
), P.IVA_1 non convenuto, avente ad oggetto: azione risoluzione contrattuale per inadempimento ed azione risarcitoria;
sono presenti l'avv. Maurizio Parisi e l'avv. Giuseppe
Di Pietro i quali precisano le conclusioni e, su invito del giudice, discutono la causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa nonché alle note conclusive;
all'esito, il giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 11 giugno 2014,
e hanno Parte_1 Parte_3 premesso di essere proprietari di un immobile sito nel comune di Patti, contrada Rasola, registrato al Catasto
Urbano del Comune di Patti al foglio 9 particelle 1135 sub
4 e 1135 sub 8, costruito dalla Controparte_3 ed ultimato in data 21 dicembre 2007, acquistato dalla
[...] OR , con atto del Notaio Persona_3 Per_4 del 21 marzo 2011. Gli attori hanno citato
[...] P_
, in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sul
[...] figlio minore entrambi quali eredi di RS
deceduta il 22 aprile 2013 e la Persona_3 [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni: accertare e dichiarare il grave inadempimento da parte dei convenuti , in proprio e n.q. di P_ genitore esercente la potestà sul figlio minore _1
(quali eredi della venditrice OR )
[...] Persona_3
e della società costruttrice per i Controparte_2 gravi vizi denunciati, per la mancata consegna del certificato di abitabilità, per il mancato rilascio della certificazione energetica, e per l'insufficiente isolamento acustico e termico dell'immobile acquistato dagli attori;
per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto ai rogiti Notaio del 21 marzo 2011 per Persona_4 inadempimento con la conseguente condanna dei convenuti
, in proprio e n.q. di genitore esercente la P_ potestà sul figlio minore (quali eredi della RS venditrice OR ) alla restituzione della Persona_3 somma di euro 250.000,00 pari al prezzo pagato dai coniugi per l'acquisto dell'immobile, nonché Pt_1 della somma di euro 2.454,00 pari all'imposta di registro corrisposta dai predetti e della somma di euro Pt_1
2.946,00 pari al compenso corrisposto al notaio per il
2 rogito notarile;
condannare i convenuti , in P_ proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sul figlio minore (quali eredi della venditrice OR RS
) al risarcimento dei danni conseguenti ai Persona_3 costi sopportati per il trasferimento dei beni mobili nell'immobile oggetto di causa, per la liberazione del detto immobile, per gli allacci alle varie utenze, quantificati complessivamente in euro 20.000,00; in via subordinata, condannare i convenuti , in proprio e n.q. di P_ genitore esercente la potestà sul figlio minore _1
(quali eredi della venditrice OR )
[...] Persona_3
e la società in solido, al Controparte_2 risarcimento del danno pari alla diminuzione del valore dell'immobile a seguito della mancanza di agibilità/ abitabilità, della limitata commerciabilità/valore del bene, e delle somme necessarie per conseguire la detta certificazione, nonché al pagamento delle somme corrispondenti al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti e gravi vizi riscontrati nell'immobile oggetto di causa, quantificate in euro 200.000,00 o nella misura maggiore e /o minore che verrà accertata in corso di causa anche a seguito di disponenda
CTU; in ogni caso condannare i convenuti , in P_ proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sul figlio minore (quali eredi della venditrice OR RS
) e la società in solido, al Persona_3 Controparte_2 risarcimento di tutti i danni, anche morali, subiti in ragione dell'aver abitato l'immobile oggetto di causa in condizioni di insalubrità, danno che potrà essere liquidato anche in via equitativa;
con vittoria di spese e compensi di causa, compresi quelli relativi alla fase dell'accertamento tecnico preventivo.
All'udienza del 5 dicembre 2014, si è costituito in giudizio in proprio e n.q. di genitore di P_ _1 eccependo l'improcedibilità delle domande degli
[...] attori per il mancato esperimento del procedimento di mediazione;
in via preliminare, ha altresì, eccepito il difetto
3 di legittimazione passiva del figlio in quanto RS privo della qualità di erede, avendo, invece, la qualifica di legatario;
nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande attrici perché infondate proponendo, altresì, domanda di manleva nei confronti della Controparte_2
La società non si è costituita. Controparte_2
All'udienza del 22 giugno 2023, il giudice, tenuto conto che gli attori avevano citato la società Controparte_2 con atto inviato via posta presso la sede della stessa e
[...] con deposito dell'avviso di giacenza e perfezionamento della notifica per omesso ritiro, in data 26 giugno 2014
(dieci giorni dopo il deposito dell'avviso di giacenza in data 16 giugno 2014), considerato che la stessa società era stata dichiarata fallita con sentenza pubblicata in data 5 maggio 2014, ha dichiarato la nullità della citazione ordinandone la rinnovazione entro un termine perentorio.
Gli attori non hanno provveduto alla rinnovazione dell'atto di citazione nei confronti della società fallita nel termine assegnato dal giudice. Sicché, va dichiarata l'estinzione del giudizio con riferimento alle domande svolte nei confronti della società fallita ai sensi dell'art. 307, comma 3 c.p.c. non potendosi estendere l'estinzione anche alle domande degli attori nei confronti degli altri convenuti atteso che sussiste nella specie un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo non necessario.
Con ordinanza del 28 marzo 2017, il giudice ha concesso alle parti termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione che è stato esperito con esito negativo.
A seguito del deposito delle memorie istruttorie, si è svolto l'interrogatorio formale degli attori ed è stata espletata la c.t.u. e, successivamente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo a n.q. P_
4 di genitore esercente del figlio in quanto nipote e _1 legatario della venditrice . Persona_3
L'eccezione documentata alla luce del testamento pubblico allegato al fascicolo di parte convenuta appare fondata.
A norma dell'art. 756 c.c., il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari salva la possibilità dei creditori ipotecari del de cuius di rivalersi sul bene oggetto del legato.
La legittimazione passiva nei confronti dei creditori del de cuius spetta, pertanto, in via esclusiva agli eredi e non anche al legatario.
Ancora, in via preliminare, il convenuto ha dedotto l'incompatibilità dell'azione di risoluzione svolta in via principale degli attori rispetto a quella di riduzione del prezzo.
L'eccezione appare infondata. Gli attori hanno esperito l'azione di risoluzione contrattuale e, in subordine, l'azione risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, da commisurare in base alla diminuzione del valore del bene venduto.
In tema di compravendita, il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il suo valore.
Il compratore della cosa viziata è tutelato con le cosiddette azioni edilizie.
Tali azioni sono la risoluzione del contratto (azione redibitoria) e la riduzione del prezzo (azione estimatoria o quanti minoris), previste dall'art. 1492, comma II, c.c..
L'azione redibitoria ha la stessa natura dell'azione generale di risoluzione per inadempimento;
trova il proprio fondamento in un difetto funzionale della causa che sussiste indipendentemente dall'eventuale colpa o dolo del venditore. La risoluzione del contratto comporta, per sua natura, il ripristino della situazione anteriore, così come previsto dall'art. 1493 c.c.: il venditore deve restituire il
5 prezzo e rimborsare le spese ed i pagamenti legittimamente fatti per la vendita, mentre il compratore deve restituire la cosa vendutagli. Questa restituzione non potrà avvenire se la cosa sia perita in conseguenza dei vizi (artt. 1492, co.III
e 1493, co.II).
L'azione estimatoria, invece, consiste nella riduzione del prezzo in rapporto alla minore utilità offerta dalla cosa al compratore;
tale riduzione si eseguirà diminuendo il prezzo pattuito di una percentuale pari a quella che rappresenta la menomazione che il valore effettivo della cosa subisce a causa dei vizi.
Le due azioni edili sono tra loro alternative e la scelta di una è irrevocabile quando sia proposta con domanda giudiziale (art. 1492, comma 2 c.c.).
Secondo la giurisprudenza costante, infatti, non è ammesso l'esercizio congiunto delle due azioni. E ciò perché hanno alla base due presupposti diversi.
Mentre l'azione redibitoria, come l'azione di risoluzione, trova il suo fondamento nello scioglimento del vincolo obbligatorio, e da ciò si spiega il conseguente diritto al risarcimento dei danni sofferti. L'azione estimatoria prevede la prosecuzione del rapporto obbligatorio e la riduzione del prezzo costituisce una sorta di indennità per la minore utilità del bene.
Nella specie, gli attori non hanno esperito azione di riduzione del prezzo in subordine rispetto a quella di risoluzione ma hanno proposto domanda risarcitoria in via subordinata rispetto all'azione principale di risoluzione.
Ciò appare ammissibile.
L'azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente ex art. 1494 c.c., sul presupposto dell'inadempimento dovuto alla colpa del venditore, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente medesimo e, dunque, non solo a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti
6 alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene;
ne discende che tale azione si rende ammissibile in alternativa, ovvero cumulativamente, rispetto alle azioni di adempimento in forma specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo (Cass., n. 14986/2021).
Pertanto, nel caso in esame, appare ammissibile l'azione di risarcimento del danno proposta dagli attori in via subordinata rispetto a quella di risoluzione del contratto.
Ciò premesso, gli attori hanno allegato di avere acquistato da , con atto del Notaio Persona_3 Per_4 del 21 marzo 2011, un immobile sito nel comune
[...] di Patti, contrada Rasola, registrato al Catasto Urbano del
Comune di Patti al foglio 9 particelle 1135 sub 4 e 1135 sub 8, costruito dalla ed ultimato Controparte_2 in data 21 dicembre 2007.
In tale atto notarile del 21 marzo 2011 si legge che:
“l'onere per il rilascio del certificato di abitabilità è rimasto a carico della società Costruttrice, come convenuto nel citato Atto Notaio 21 maggio CP_4
2005” ed ancora che “la venditrice garantisce gli acquirenti sulla conformità alla legge degli impianti esistenti nella villetta in oggetto e si obbliga a consegnare i relativi certificati di conformità e l'attestazione di certificazione energetica entro tre mesi da oggi”. Gli attori hanno dedotto di non avere mai ricevuto il certificato di abitabilità.
Inoltre, è stato allegato che la venditrice non Per_3 ha consegnato i relativi certificati di conformità e l'attestazione di certificazione energetica. Tuttavia, dalla mancata consegna del certificato di abitabilità, non può, nella specie, derivare l'accoglimento dell'azione di risoluzione contrattuale. Sul punto, va chiarito che, in tema di compravendita immobiliare, la mancata consegna al compratore del certificato di destinazione urbanistica o di abitabilità non determina, in via automatica, la risoluzione del contratto
7 preliminare per inadempimento del venditore, dovendo essere verificata in concreto l'importanza e la gravità dell'omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene;
e la risoluzione non può essere pronunciata ove in corso di causa si accerti che l'immobile promesso in vendita presentava tutte le caratteristiche necessarie per l'uso suo proprio e che le difformità edilizie rispetto al progetto originario erano state sanate a seguito della presentazione della domanda di concessione in sanatoria, del pagamento di quanto dovuto e del formarsi del silenzio assenso sulla relativa domanda (Cass. civ., 31 maggio 2010, n. 13231 e in precedenza tra le tante Cass. 9 giugno 2010, n. 13840; Cass. 5 dicembre 2017, n. 29090;
Cass. 13 agosto 2020, n. 17123). In sostanza, nella vendita di immobili destinati ad abitazione, la mancata consegna del certificato di agibilità, di destinazione urbanistica o di abitabilità impone un'indagine volta ad accertare la causa effettiva di tale situazione, posto che il suo omesso rilascio può dipendere da molteplici cause, quali una grave violazione urbanistica, la necessità di interventi edilizi oppure dall'esistenza di meri impedimenti o ritardi burocratici che non attengono alla oggettiva attitudine del bene ad assolvere la sua funzione economico sociale.
Pertanto, l'eventuale relativo inadempimento del venditore può assumere connotazioni di diversa gravità senza necessariamente esser tale da dare luogo a risoluzione del contratto (si veda App. Milano, n. 871/2021).
Da tale principio, deriva che potrà essere dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita solo ove non sussistano le condizioni per ottenere il certificato richiesto.
Nella specie, non risulta allegata dagli attori l'esistenza di vizi o irregolarità edilizie che impediscano il rilascio del certificato;
in ogni caso, risulta che il compratore era consapevole, al momento dell'acquisto, del fatto che tale documento era assente all'atto della vendita e doveva essere ancora rilasciato e che il relativo onere era stato
8 rimesso in capo alla società costruttrice (v. contratto di vendita, pagg. 2 e 3).
Nella compravendita di beni immobili destinati ad abitazione, ancorché il venditore in esecuzione degli obblighi di cui all'art. 1477 ultimo comma cod. civ. sia tenuto a consegnare all'acquirente, come documento relativo all'uso della cosa venduta, il certificato di abitabilità, tuttavia la conoscenza da parte dell'acquirente della mancanza di detto certificato comporta la comune volontà di entrambe le parti di vendere e, rispettivamente, di comprare l'immobile privo di tale documentazione, e di conseguenza - salvi gli effetti di altro ordine che possano derivare dall'uso di un immobile privo dell'anzidetto certificato – l'esecuzione del contratto nei termini voluti da entrambi i contraenti, che non può integrare un inadempimento opponibile anche ai fini della risoluzione o del risarcimento (in senso analogo, v. Cass., n. 8450/1990).
Quanto all'omessa consegna dell'attestazione di conformità energetica, si osserva quanto segue.
L'omessa consegna di tale documentazione, a parere della decidente, per quanto imputabile al venditore, non può comportare la risoluzione automatica del contratto ove, come nella specie, non venga allegata la difformità degli impianti alle regole tecniche e non sia stata dedotta l'impossibilità di conseguire tale certificato anche in via autonoma, potendo, semmai, comportare il diritto al recupero delle spese per il conseguimento della certificazione che nella specie, tuttavia, non è stata documenta né provata sulla base di un preventivo corroborato da apposita prova testimoniale di riscontro.
Ancora, gli attori hanno allegato la sussistenza nell'immobile in esame di gravi vizi, difetti di costruzioni e/o imperfezioni, che non erano presenti al momento della consegna, e che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità dello stesso.
Dalle consulenze svolte sia in sede di a.t.p. sia nella presente di merito, sono emersi vizi derivanti da fenomeni
9 infiltrativi, ma non anche difformità degli impianti rispetto alle disposizioni tecniche ovvero difetti idonei a compromettere la stabilità e l'abitabilità dell'immobile.
Quanto all'azione volta a fare valere i vizi dell'immobile venduto, occorre rilevare, in via preliminare, l'ammissibilità di tale azione anche nei confronti del solo venditore, a differenza di quanto sostenuto dal convenuto.
In particolare, non può essere esperita nei confronti del venditore che non sia anche costruttore l'azione per l'eliminazione dei difetti costruttivi ma può essere esercitata l'azione di risoluzione ovvero di risarcimento per i difetti riscontrati nei riguardi del solo venditore.
Ciò posto, l'azione di risoluzione va rigettata. Infatti, i vizi riscontrati risultano rimediabili e non appaiono di entità tale da integrare la gravità dell'inadempimento richiesto, tenuto anche conto di elementi soggettivi quali la carenza della colpevolezza del venditore trattandosi di vizi derivanti dalla messa in opera di materiali non a regola d'arte in maniera divergente dal contratto di appalto con l'impresa costruttrice. A fronte del prezzo pagato e del valore dell'immobile di euro 250.000,00, i vizi riscontrati sono risultati pari ad euro
31.671,00 v. ATP (pag. 29), somma poi confermata dal
C.T.U. anche in questa sede;
inoltre, alcuni di tali vizi sono risultati riconoscibili in quanto già riscontrati allo stadio iniziale dagli attori prima dell'acquisto (v. ATP, pagg. 11- 12).
Le risultanze della consulenza, peraltro, confermate anche in questa sede dal c.t.u. vanno poste a fondamento della presente decisione e si richiamano anche con riferimento alle risposte sulle osservazioni delle parti.
Né la dedotta inesatta insonorizzazione dei locali può determinare in automatico la risoluzione del contratto, tenuto conto che non viene allegato alcun interesse concreto dell'acquirente al totale isolamento acustico dell'immobile.
10 Le descritte inadempienze non possono ritenersi gravi ex art. 1455 c.c., non essendo possibile desumere da esse l'alterazione dell'equilibrio contrattuale.
Invero, secondo la S.C.: “In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità” (cfr., ex multis, Cass., n. 22346/2014; Cass., n. 8220/2021; Cass., n.
20874/2021; Cass., n. 7187/2022).
In conclusione, nell'ambito della presente vicenda di causa, vanno considerati i seguenti dati oggettivi e soggettivi: l'accertamento del consulente nominato nella presente fase di merito che ha appurato “il suddetto appartamento è apparso quasi privo di fenomeni di infiltrazioni, probabilmente per l'esecuzione di recenti lavori di manutenzione” pag. 4; l'entità dei danni riscontrati, proporzionalmente bassa rispetto al valore dell'immobile; le condizioni contrattuali e il collegamento dell'atto di vendita con quello di appalto con la società costruttrice;
la conoscenza o conoscibilità di alcuni dei vizi allegati inerenti alla carenza del documento di abitabilità, alla presenza di difetti infiltrativi già all'epoca precedente all'acquisto; la dipendenza dei vizi dal comportamento di altro soggetto appaltatore conosciuto dagli stessi acquirenti;
la mancata allegazione della difformità degli
11 impianti rispetto alla normativa tecnica ovvero dell'impossibilità di conseguire, anche autonomamente, la relativa certificazione;
la mancata allegazione di un interesse concreto all'insonorizzazione dell'immobile. I dati evidenziati escludono che possa essere dichiarata la risoluzione del contratto di vendita per grave inadempimento della venditrice.
La domanda di risoluzione e quella di restituzione del prezzo pagato nonché quella di condanna al pagamento delle somme necessarie per liberare l'immobile vanno rigettate.
La domanda risarcitoria proposta in via subordinata dagli attori va accolta nei termini di cui si dirà.
Il venditore ha l'obbligo di vendere il bene esente da vizi.
Il riscontro dei difetti e dei danni determina il diritto dell'acquirente al risarcimento del danno commisurato all'entità delle spese necessarie alla eliminazione dei vizi e al ristoro dei danni riscontrati.
Già in sede di a.t.p., il consulente ha descritto i seguenti vizi nell'immobile: 1) distacchi, rigonfiamenti e polverizzazione della pittura esterna in numerosi punti della facciata;
2) fessure e lesioni negli intonaci interni ed esterni al piano seminterrato;
3) muffa, umidità nei muri perimetrali esterni e nelle fughe della pavimentazione e ammaloramento dell'intonaco nel piano cantinato;
4) fenomeni di forte condensa nel piano mansardato che hanno ammuffito ampie superfici di intonaco interno ed anche gli oggetti presenti e fenomeni di condensa nei muri perimetrali al piano terra ed al primo piano, che hanno ammuffito il retro di alcuni mobili e di alcuni oggetti;
5) microlesioni presenti sulle piastrelle di rivestimento dei bagni del cantinato e del piano terra;
6) microlesioni presenti sullo stucco dell'intonaco in corrispondenza degli infissi esterni.
Al fine di poter quantificare i costi delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi, il c.t.u., nominato nel
12 presente giudizio di merito, ha proceduto ad eseguire un computo metrico estimativo, comprendente le seguenti lavorazioni: taglio pavimentazione;
scavo a sezione obbligata;
armatura per scavo a cassa chiusa;
fornitura e posa in opera di tubo microfessurato;
fornitura e messa in opera di drenaggio;
massetto in cls;
ripristino pavimentazione stradale;
sistemazione aiuole.
Dal computo metrico estimativo (allegato C della c.t.u.),
l'ammontare dei costi per la realizzazione della trincea drenante risulta pari ad euro 5.643,76, oltre IVA (v. c.t.u., pag. 6).
Infine, il consulente ha appurato quanto segue in ordine al costo dei lavori di ripristino dei vizi già individuati in sede di a.t.p., evidenziando, peraltro, che gli stessi non erano più visibili per la manutenzione posta in essere dai proprietari: “Occorre ribadire che all'atto dell'accesso sui luoghi, non sono stati riscontrati particolari danni, all'infuori delle tracce di umidità nella parete del wc, in quanto, come detto, l'immobile è stato oggetto di lavori di manutenzione.
Pertanto, la quantificazione degli stessi, può essere fatta solo sulla scorta di quanto è stato già individuato in sede di a.t.p..
Il costo già quantificato di tutti gli interventi di ripristino ammonta a € 31.671,31, IVA e spese tecniche comprese.” (v. c.t.u., pag. 6).
Non sono stati riscontrati altri danni strutturali. Le conclusioni del c.t.u. appaiono ben motivate e alle stesse ci si riporta anche per le risposte alle osservazioni delle parti rilevando che ogni contestazione al riguardo è apparsa generica e non idonea a criticare tecnicamente le condivisibili argomentazioni del c.t.u..
Pertanto, ritenendo corretta la quantificazione operata dal CTU, può ritenersi che i danni reclamati dagli attori per l'eliminazione dei vizi sopra richiamati, siano da quantificare nell'importo di euro 31.671,31, comprensivo di IVA e spese tecniche. A tale somma, va aggiunto
13 l'importo di euro 5.643,76, oltre IVA indicato dal c.t.u. per il compimento delle opere necessarie alla realizzazione della trincea drenante idonea a rimuovere le causa dei danni.
Su tali importi va, inoltre, applicata la rivalutazione monetaria, trattandosi si debito di valore, accessorio da calcolare sulla somma dei vizi a fare data dal deposito dell'ATP e sulla somma delle spese necessarie alla rimozione della causa di infiltrazione, dal deposito della c.t.u. nella presente fase di merito.
Per quanto esposto, il convenuto va P_ condannato al pagamento, in favore degli attori di euro
37.783,87 (già compresa l'IVA) per risarcimento del danno parametrato ai vizi riscontrati nell'immobile, nonché di euro 6.129,12, oltre IVA come per legge, per risarcimento del danno parametrato ai costi per la risoluzione dei fenomeni infiltrativi.
Nulla va riconosciuto a titolo di interessi compensativi.
L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi
“compensativi” valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta “iuris et de iure”, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass., n. 19063/2023).
Nella specie, mancando tale prova non possono essere liquidati gli ulteriori interessi compensativi oltre la rivalutazione come sopra già riconosciuta.
Sulla somma liquidata, invece, dal momento della decisione, subentrando un debito di valuta, si applicheranno gli interessi legali dalla decisione al soddisfo.
Quanto alla ulteriore voce di danno relativa ai costi sopportati per il trasferimento dei beni mobili
14 nell'immobile acquistato nonché per la liberazione di detto immobile e per gli allacci alle utenze, deve rilevarsi che la stessa non può trovare accoglimento avendo rigettato la domanda di risoluzione e che, pertanto, dalla presente decisione non scaturisce alcun obbligo di rilasciare l'abitazione e di restituirla ai venditori.
Parimenti, da rigettare è la domanda risarcitoria in relazione alle voci di danno afferenti la dedotta diminuzione di valore dell'immobile e la limitata commerciabilità dello stesso, derivanti dalla mancanza del certificato di agibilità.
All'uopo giova richiamare quanto già sopra precisato, ovvero la circostanza che non risulta allegata dagli attori l'esistenza di vizi o irregolarità edilizie che impediscano il rilascio del certificato;
ma, in ogni caso, risulta che il compratore era consapevole, al momento dell'acquisto, del fatto che tale documento era assente all'atto della vendita e doveva essere ancora rilasciato e che il relativo onere era stato rimesso in capo alla società costruttrice (v. contratto di vendita, pagg. 2 e 3).
Infine, si evidenzia che gli attori, né nell'atto introduttivo né nelle memorie istruttorie, hanno chiesto il risarcimento del danno con specifico riferimento alla eventuale diminuzione del valore dell'immobile per difettosa insonorizzazione ovvero per la mancata consegna della certificazione di conformità energetica. Peraltro, tali vizi non sono stati riscontrati dai consulenti. In ogni caso, esclusa la risoluzione per tali cause, la domanda risarcitoria inerente alle voci indicate avrebbe dovuto essere articolata in maniera specifica anche per le dedotte carenze.
Da ultimo, gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni morali che assumono aver subito per aver abitato l'immobile in condizioni di insalubrità e ne chiedono la liquidazione anche in via equitativa.
In merito, va rilevato che, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, è esclusa la risarcibilità autonoma del danno morale soggettivo, inteso quale transeunte
15 turbamento psicologico, come danno-conseguenza, in quanto tale risarcibile solo ove derivi dalla menomazione dell'integrità psico-fisica dell'offeso o da altro evento produttivo di danno patrimoniale.
Nella specie, gli attori non hanno nemmeno allegato specificamente l'insorgenza in capo agli stessi di specifiche sofferenze di natura personale e soggettiva derivante dalla predetta condizione di insalubrità, né, tantomeno, hanno adempiuto all'onere probatorio sugli stessi gravanti, circa la sussistenza di tale danno.
Conclusivamente, le domande attrici trovano accoglimento nei limiti sopra delineati.
ha esperito domanda di manleva nei P_ confronti della società costruttrice.
Su tale domanda, va dichiarata l'estinzione del giudizio attesa la mancata ottemperanza dell'ordine di rinnovo della citazione nei confronti del fallimento della
[...]
Controparte_2
Le spese del giudizio, ivi comprese quelle di CP_5 tenuto conto della dichiarazione di difetto di legittimazione passiva del convenuto costituito con il RS medesimo difensore dell'altro convenuto , P_ considerato il rigetto della domanda di risoluzione del contratto e tenuto conto, dunque, della reciproca soccombenza delle parti, vanno compensate. Vanno parimenti compensate le spese di c.t.u. liquidate separatamente.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1199/2014 R.G.A.C., assorbita o rigettata ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio con riferimento alle domande svolte dalle parti nei confronti della società fallita ai sensi dell'art. 307, comma 3 c.p.c.;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di _1
[...]
16 - rigetta la domanda di risoluzione del contratto;
- accerta e dichiara la responsabilità contrattuale del convenuto , n.q. di erede di per P_ Persona_3
i vizi dell'immobile venduto dalla de cuius dello stesso agli attori, nei limiti di cui in motivazione;
per l'effetto, condanna n.q. di erede di al P_ Persona_3 risarcimento dei relativi danni in favore degli attori, ovvero al pagamento della somma di euro 37.783,87 (già compresa l'IVA) per risarcimento del danno parametrato ai vizi riscontrati nell'immobile, nonché di euro 6.129,12, oltre
IVA come per legge, per risarcimento del danno parametrato ai costi per la risoluzione dei fenomeni infiltrativi, oltre eventuali interessi legali dalla decisione al soddisfo;
- compensa tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle di ATP e di CTU.
Patti, 14 marzo 2024
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
17
Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 14 marzo 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 1199/2014
R.G.A.C., promossa da
(C.F.: Parte_1
) e da (C.F.: C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
Maurizio Parisi ed elettivamente domiciliati in Patti, via XX settembre n. 34 presso lo studio dell'avv. Franca Galati, attori, contro
(C.F.: ), in proprio P_ C.F._3
e n.q. di genitore di (C.F.: RS
), quali eredi di C.F._4 Persona_2
, elettivamente domiciliato in Messina, corso
[...]
Cavour n. 48 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Di Pietro che lo rappresenta e difende, convenuti,
e nei confronti di
(P.IVA: Controparte_2
), P.IVA_1 non convenuto, avente ad oggetto: azione risoluzione contrattuale per inadempimento ed azione risarcitoria;
sono presenti l'avv. Maurizio Parisi e l'avv. Giuseppe
Di Pietro i quali precisano le conclusioni e, su invito del giudice, discutono la causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa nonché alle note conclusive;
all'esito, il giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 11 giugno 2014,
e hanno Parte_1 Parte_3 premesso di essere proprietari di un immobile sito nel comune di Patti, contrada Rasola, registrato al Catasto
Urbano del Comune di Patti al foglio 9 particelle 1135 sub
4 e 1135 sub 8, costruito dalla Controparte_3 ed ultimato in data 21 dicembre 2007, acquistato dalla
[...] OR , con atto del Notaio Persona_3 Per_4 del 21 marzo 2011. Gli attori hanno citato
[...] P_
, in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sul
[...] figlio minore entrambi quali eredi di RS
deceduta il 22 aprile 2013 e la Persona_3 [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni: accertare e dichiarare il grave inadempimento da parte dei convenuti , in proprio e n.q. di P_ genitore esercente la potestà sul figlio minore _1
(quali eredi della venditrice OR )
[...] Persona_3
e della società costruttrice per i Controparte_2 gravi vizi denunciati, per la mancata consegna del certificato di abitabilità, per il mancato rilascio della certificazione energetica, e per l'insufficiente isolamento acustico e termico dell'immobile acquistato dagli attori;
per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto ai rogiti Notaio del 21 marzo 2011 per Persona_4 inadempimento con la conseguente condanna dei convenuti
, in proprio e n.q. di genitore esercente la P_ potestà sul figlio minore (quali eredi della RS venditrice OR ) alla restituzione della Persona_3 somma di euro 250.000,00 pari al prezzo pagato dai coniugi per l'acquisto dell'immobile, nonché Pt_1 della somma di euro 2.454,00 pari all'imposta di registro corrisposta dai predetti e della somma di euro Pt_1
2.946,00 pari al compenso corrisposto al notaio per il
2 rogito notarile;
condannare i convenuti , in P_ proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sul figlio minore (quali eredi della venditrice OR RS
) al risarcimento dei danni conseguenti ai Persona_3 costi sopportati per il trasferimento dei beni mobili nell'immobile oggetto di causa, per la liberazione del detto immobile, per gli allacci alle varie utenze, quantificati complessivamente in euro 20.000,00; in via subordinata, condannare i convenuti , in proprio e n.q. di P_ genitore esercente la potestà sul figlio minore _1
(quali eredi della venditrice OR )
[...] Persona_3
e la società in solido, al Controparte_2 risarcimento del danno pari alla diminuzione del valore dell'immobile a seguito della mancanza di agibilità/ abitabilità, della limitata commerciabilità/valore del bene, e delle somme necessarie per conseguire la detta certificazione, nonché al pagamento delle somme corrispondenti al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti e gravi vizi riscontrati nell'immobile oggetto di causa, quantificate in euro 200.000,00 o nella misura maggiore e /o minore che verrà accertata in corso di causa anche a seguito di disponenda
CTU; in ogni caso condannare i convenuti , in P_ proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sul figlio minore (quali eredi della venditrice OR RS
) e la società in solido, al Persona_3 Controparte_2 risarcimento di tutti i danni, anche morali, subiti in ragione dell'aver abitato l'immobile oggetto di causa in condizioni di insalubrità, danno che potrà essere liquidato anche in via equitativa;
con vittoria di spese e compensi di causa, compresi quelli relativi alla fase dell'accertamento tecnico preventivo.
All'udienza del 5 dicembre 2014, si è costituito in giudizio in proprio e n.q. di genitore di P_ _1 eccependo l'improcedibilità delle domande degli
[...] attori per il mancato esperimento del procedimento di mediazione;
in via preliminare, ha altresì, eccepito il difetto
3 di legittimazione passiva del figlio in quanto RS privo della qualità di erede, avendo, invece, la qualifica di legatario;
nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande attrici perché infondate proponendo, altresì, domanda di manleva nei confronti della Controparte_2
La società non si è costituita. Controparte_2
All'udienza del 22 giugno 2023, il giudice, tenuto conto che gli attori avevano citato la società Controparte_2 con atto inviato via posta presso la sede della stessa e
[...] con deposito dell'avviso di giacenza e perfezionamento della notifica per omesso ritiro, in data 26 giugno 2014
(dieci giorni dopo il deposito dell'avviso di giacenza in data 16 giugno 2014), considerato che la stessa società era stata dichiarata fallita con sentenza pubblicata in data 5 maggio 2014, ha dichiarato la nullità della citazione ordinandone la rinnovazione entro un termine perentorio.
Gli attori non hanno provveduto alla rinnovazione dell'atto di citazione nei confronti della società fallita nel termine assegnato dal giudice. Sicché, va dichiarata l'estinzione del giudizio con riferimento alle domande svolte nei confronti della società fallita ai sensi dell'art. 307, comma 3 c.p.c. non potendosi estendere l'estinzione anche alle domande degli attori nei confronti degli altri convenuti atteso che sussiste nella specie un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo non necessario.
Con ordinanza del 28 marzo 2017, il giudice ha concesso alle parti termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione che è stato esperito con esito negativo.
A seguito del deposito delle memorie istruttorie, si è svolto l'interrogatorio formale degli attori ed è stata espletata la c.t.u. e, successivamente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo a n.q. P_
4 di genitore esercente del figlio in quanto nipote e _1 legatario della venditrice . Persona_3
L'eccezione documentata alla luce del testamento pubblico allegato al fascicolo di parte convenuta appare fondata.
A norma dell'art. 756 c.c., il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari salva la possibilità dei creditori ipotecari del de cuius di rivalersi sul bene oggetto del legato.
La legittimazione passiva nei confronti dei creditori del de cuius spetta, pertanto, in via esclusiva agli eredi e non anche al legatario.
Ancora, in via preliminare, il convenuto ha dedotto l'incompatibilità dell'azione di risoluzione svolta in via principale degli attori rispetto a quella di riduzione del prezzo.
L'eccezione appare infondata. Gli attori hanno esperito l'azione di risoluzione contrattuale e, in subordine, l'azione risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, da commisurare in base alla diminuzione del valore del bene venduto.
In tema di compravendita, il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il suo valore.
Il compratore della cosa viziata è tutelato con le cosiddette azioni edilizie.
Tali azioni sono la risoluzione del contratto (azione redibitoria) e la riduzione del prezzo (azione estimatoria o quanti minoris), previste dall'art. 1492, comma II, c.c..
L'azione redibitoria ha la stessa natura dell'azione generale di risoluzione per inadempimento;
trova il proprio fondamento in un difetto funzionale della causa che sussiste indipendentemente dall'eventuale colpa o dolo del venditore. La risoluzione del contratto comporta, per sua natura, il ripristino della situazione anteriore, così come previsto dall'art. 1493 c.c.: il venditore deve restituire il
5 prezzo e rimborsare le spese ed i pagamenti legittimamente fatti per la vendita, mentre il compratore deve restituire la cosa vendutagli. Questa restituzione non potrà avvenire se la cosa sia perita in conseguenza dei vizi (artt. 1492, co.III
e 1493, co.II).
L'azione estimatoria, invece, consiste nella riduzione del prezzo in rapporto alla minore utilità offerta dalla cosa al compratore;
tale riduzione si eseguirà diminuendo il prezzo pattuito di una percentuale pari a quella che rappresenta la menomazione che il valore effettivo della cosa subisce a causa dei vizi.
Le due azioni edili sono tra loro alternative e la scelta di una è irrevocabile quando sia proposta con domanda giudiziale (art. 1492, comma 2 c.c.).
Secondo la giurisprudenza costante, infatti, non è ammesso l'esercizio congiunto delle due azioni. E ciò perché hanno alla base due presupposti diversi.
Mentre l'azione redibitoria, come l'azione di risoluzione, trova il suo fondamento nello scioglimento del vincolo obbligatorio, e da ciò si spiega il conseguente diritto al risarcimento dei danni sofferti. L'azione estimatoria prevede la prosecuzione del rapporto obbligatorio e la riduzione del prezzo costituisce una sorta di indennità per la minore utilità del bene.
Nella specie, gli attori non hanno esperito azione di riduzione del prezzo in subordine rispetto a quella di risoluzione ma hanno proposto domanda risarcitoria in via subordinata rispetto all'azione principale di risoluzione.
Ciò appare ammissibile.
L'azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente ex art. 1494 c.c., sul presupposto dell'inadempimento dovuto alla colpa del venditore, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente medesimo e, dunque, non solo a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti
6 alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene;
ne discende che tale azione si rende ammissibile in alternativa, ovvero cumulativamente, rispetto alle azioni di adempimento in forma specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo (Cass., n. 14986/2021).
Pertanto, nel caso in esame, appare ammissibile l'azione di risarcimento del danno proposta dagli attori in via subordinata rispetto a quella di risoluzione del contratto.
Ciò premesso, gli attori hanno allegato di avere acquistato da , con atto del Notaio Persona_3 Per_4 del 21 marzo 2011, un immobile sito nel comune
[...] di Patti, contrada Rasola, registrato al Catasto Urbano del
Comune di Patti al foglio 9 particelle 1135 sub 4 e 1135 sub 8, costruito dalla ed ultimato Controparte_2 in data 21 dicembre 2007.
In tale atto notarile del 21 marzo 2011 si legge che:
“l'onere per il rilascio del certificato di abitabilità è rimasto a carico della società Costruttrice, come convenuto nel citato Atto Notaio 21 maggio CP_4
2005” ed ancora che “la venditrice garantisce gli acquirenti sulla conformità alla legge degli impianti esistenti nella villetta in oggetto e si obbliga a consegnare i relativi certificati di conformità e l'attestazione di certificazione energetica entro tre mesi da oggi”. Gli attori hanno dedotto di non avere mai ricevuto il certificato di abitabilità.
Inoltre, è stato allegato che la venditrice non Per_3 ha consegnato i relativi certificati di conformità e l'attestazione di certificazione energetica. Tuttavia, dalla mancata consegna del certificato di abitabilità, non può, nella specie, derivare l'accoglimento dell'azione di risoluzione contrattuale. Sul punto, va chiarito che, in tema di compravendita immobiliare, la mancata consegna al compratore del certificato di destinazione urbanistica o di abitabilità non determina, in via automatica, la risoluzione del contratto
7 preliminare per inadempimento del venditore, dovendo essere verificata in concreto l'importanza e la gravità dell'omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene;
e la risoluzione non può essere pronunciata ove in corso di causa si accerti che l'immobile promesso in vendita presentava tutte le caratteristiche necessarie per l'uso suo proprio e che le difformità edilizie rispetto al progetto originario erano state sanate a seguito della presentazione della domanda di concessione in sanatoria, del pagamento di quanto dovuto e del formarsi del silenzio assenso sulla relativa domanda (Cass. civ., 31 maggio 2010, n. 13231 e in precedenza tra le tante Cass. 9 giugno 2010, n. 13840; Cass. 5 dicembre 2017, n. 29090;
Cass. 13 agosto 2020, n. 17123). In sostanza, nella vendita di immobili destinati ad abitazione, la mancata consegna del certificato di agibilità, di destinazione urbanistica o di abitabilità impone un'indagine volta ad accertare la causa effettiva di tale situazione, posto che il suo omesso rilascio può dipendere da molteplici cause, quali una grave violazione urbanistica, la necessità di interventi edilizi oppure dall'esistenza di meri impedimenti o ritardi burocratici che non attengono alla oggettiva attitudine del bene ad assolvere la sua funzione economico sociale.
Pertanto, l'eventuale relativo inadempimento del venditore può assumere connotazioni di diversa gravità senza necessariamente esser tale da dare luogo a risoluzione del contratto (si veda App. Milano, n. 871/2021).
Da tale principio, deriva che potrà essere dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita solo ove non sussistano le condizioni per ottenere il certificato richiesto.
Nella specie, non risulta allegata dagli attori l'esistenza di vizi o irregolarità edilizie che impediscano il rilascio del certificato;
in ogni caso, risulta che il compratore era consapevole, al momento dell'acquisto, del fatto che tale documento era assente all'atto della vendita e doveva essere ancora rilasciato e che il relativo onere era stato
8 rimesso in capo alla società costruttrice (v. contratto di vendita, pagg. 2 e 3).
Nella compravendita di beni immobili destinati ad abitazione, ancorché il venditore in esecuzione degli obblighi di cui all'art. 1477 ultimo comma cod. civ. sia tenuto a consegnare all'acquirente, come documento relativo all'uso della cosa venduta, il certificato di abitabilità, tuttavia la conoscenza da parte dell'acquirente della mancanza di detto certificato comporta la comune volontà di entrambe le parti di vendere e, rispettivamente, di comprare l'immobile privo di tale documentazione, e di conseguenza - salvi gli effetti di altro ordine che possano derivare dall'uso di un immobile privo dell'anzidetto certificato – l'esecuzione del contratto nei termini voluti da entrambi i contraenti, che non può integrare un inadempimento opponibile anche ai fini della risoluzione o del risarcimento (in senso analogo, v. Cass., n. 8450/1990).
Quanto all'omessa consegna dell'attestazione di conformità energetica, si osserva quanto segue.
L'omessa consegna di tale documentazione, a parere della decidente, per quanto imputabile al venditore, non può comportare la risoluzione automatica del contratto ove, come nella specie, non venga allegata la difformità degli impianti alle regole tecniche e non sia stata dedotta l'impossibilità di conseguire tale certificato anche in via autonoma, potendo, semmai, comportare il diritto al recupero delle spese per il conseguimento della certificazione che nella specie, tuttavia, non è stata documenta né provata sulla base di un preventivo corroborato da apposita prova testimoniale di riscontro.
Ancora, gli attori hanno allegato la sussistenza nell'immobile in esame di gravi vizi, difetti di costruzioni e/o imperfezioni, che non erano presenti al momento della consegna, e che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità dello stesso.
Dalle consulenze svolte sia in sede di a.t.p. sia nella presente di merito, sono emersi vizi derivanti da fenomeni
9 infiltrativi, ma non anche difformità degli impianti rispetto alle disposizioni tecniche ovvero difetti idonei a compromettere la stabilità e l'abitabilità dell'immobile.
Quanto all'azione volta a fare valere i vizi dell'immobile venduto, occorre rilevare, in via preliminare, l'ammissibilità di tale azione anche nei confronti del solo venditore, a differenza di quanto sostenuto dal convenuto.
In particolare, non può essere esperita nei confronti del venditore che non sia anche costruttore l'azione per l'eliminazione dei difetti costruttivi ma può essere esercitata l'azione di risoluzione ovvero di risarcimento per i difetti riscontrati nei riguardi del solo venditore.
Ciò posto, l'azione di risoluzione va rigettata. Infatti, i vizi riscontrati risultano rimediabili e non appaiono di entità tale da integrare la gravità dell'inadempimento richiesto, tenuto anche conto di elementi soggettivi quali la carenza della colpevolezza del venditore trattandosi di vizi derivanti dalla messa in opera di materiali non a regola d'arte in maniera divergente dal contratto di appalto con l'impresa costruttrice. A fronte del prezzo pagato e del valore dell'immobile di euro 250.000,00, i vizi riscontrati sono risultati pari ad euro
31.671,00 v. ATP (pag. 29), somma poi confermata dal
C.T.U. anche in questa sede;
inoltre, alcuni di tali vizi sono risultati riconoscibili in quanto già riscontrati allo stadio iniziale dagli attori prima dell'acquisto (v. ATP, pagg. 11- 12).
Le risultanze della consulenza, peraltro, confermate anche in questa sede dal c.t.u. vanno poste a fondamento della presente decisione e si richiamano anche con riferimento alle risposte sulle osservazioni delle parti.
Né la dedotta inesatta insonorizzazione dei locali può determinare in automatico la risoluzione del contratto, tenuto conto che non viene allegato alcun interesse concreto dell'acquirente al totale isolamento acustico dell'immobile.
10 Le descritte inadempienze non possono ritenersi gravi ex art. 1455 c.c., non essendo possibile desumere da esse l'alterazione dell'equilibrio contrattuale.
Invero, secondo la S.C.: “In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità” (cfr., ex multis, Cass., n. 22346/2014; Cass., n. 8220/2021; Cass., n.
20874/2021; Cass., n. 7187/2022).
In conclusione, nell'ambito della presente vicenda di causa, vanno considerati i seguenti dati oggettivi e soggettivi: l'accertamento del consulente nominato nella presente fase di merito che ha appurato “il suddetto appartamento è apparso quasi privo di fenomeni di infiltrazioni, probabilmente per l'esecuzione di recenti lavori di manutenzione” pag. 4; l'entità dei danni riscontrati, proporzionalmente bassa rispetto al valore dell'immobile; le condizioni contrattuali e il collegamento dell'atto di vendita con quello di appalto con la società costruttrice;
la conoscenza o conoscibilità di alcuni dei vizi allegati inerenti alla carenza del documento di abitabilità, alla presenza di difetti infiltrativi già all'epoca precedente all'acquisto; la dipendenza dei vizi dal comportamento di altro soggetto appaltatore conosciuto dagli stessi acquirenti;
la mancata allegazione della difformità degli
11 impianti rispetto alla normativa tecnica ovvero dell'impossibilità di conseguire, anche autonomamente, la relativa certificazione;
la mancata allegazione di un interesse concreto all'insonorizzazione dell'immobile. I dati evidenziati escludono che possa essere dichiarata la risoluzione del contratto di vendita per grave inadempimento della venditrice.
La domanda di risoluzione e quella di restituzione del prezzo pagato nonché quella di condanna al pagamento delle somme necessarie per liberare l'immobile vanno rigettate.
La domanda risarcitoria proposta in via subordinata dagli attori va accolta nei termini di cui si dirà.
Il venditore ha l'obbligo di vendere il bene esente da vizi.
Il riscontro dei difetti e dei danni determina il diritto dell'acquirente al risarcimento del danno commisurato all'entità delle spese necessarie alla eliminazione dei vizi e al ristoro dei danni riscontrati.
Già in sede di a.t.p., il consulente ha descritto i seguenti vizi nell'immobile: 1) distacchi, rigonfiamenti e polverizzazione della pittura esterna in numerosi punti della facciata;
2) fessure e lesioni negli intonaci interni ed esterni al piano seminterrato;
3) muffa, umidità nei muri perimetrali esterni e nelle fughe della pavimentazione e ammaloramento dell'intonaco nel piano cantinato;
4) fenomeni di forte condensa nel piano mansardato che hanno ammuffito ampie superfici di intonaco interno ed anche gli oggetti presenti e fenomeni di condensa nei muri perimetrali al piano terra ed al primo piano, che hanno ammuffito il retro di alcuni mobili e di alcuni oggetti;
5) microlesioni presenti sulle piastrelle di rivestimento dei bagni del cantinato e del piano terra;
6) microlesioni presenti sullo stucco dell'intonaco in corrispondenza degli infissi esterni.
Al fine di poter quantificare i costi delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi, il c.t.u., nominato nel
12 presente giudizio di merito, ha proceduto ad eseguire un computo metrico estimativo, comprendente le seguenti lavorazioni: taglio pavimentazione;
scavo a sezione obbligata;
armatura per scavo a cassa chiusa;
fornitura e posa in opera di tubo microfessurato;
fornitura e messa in opera di drenaggio;
massetto in cls;
ripristino pavimentazione stradale;
sistemazione aiuole.
Dal computo metrico estimativo (allegato C della c.t.u.),
l'ammontare dei costi per la realizzazione della trincea drenante risulta pari ad euro 5.643,76, oltre IVA (v. c.t.u., pag. 6).
Infine, il consulente ha appurato quanto segue in ordine al costo dei lavori di ripristino dei vizi già individuati in sede di a.t.p., evidenziando, peraltro, che gli stessi non erano più visibili per la manutenzione posta in essere dai proprietari: “Occorre ribadire che all'atto dell'accesso sui luoghi, non sono stati riscontrati particolari danni, all'infuori delle tracce di umidità nella parete del wc, in quanto, come detto, l'immobile è stato oggetto di lavori di manutenzione.
Pertanto, la quantificazione degli stessi, può essere fatta solo sulla scorta di quanto è stato già individuato in sede di a.t.p..
Il costo già quantificato di tutti gli interventi di ripristino ammonta a € 31.671,31, IVA e spese tecniche comprese.” (v. c.t.u., pag. 6).
Non sono stati riscontrati altri danni strutturali. Le conclusioni del c.t.u. appaiono ben motivate e alle stesse ci si riporta anche per le risposte alle osservazioni delle parti rilevando che ogni contestazione al riguardo è apparsa generica e non idonea a criticare tecnicamente le condivisibili argomentazioni del c.t.u..
Pertanto, ritenendo corretta la quantificazione operata dal CTU, può ritenersi che i danni reclamati dagli attori per l'eliminazione dei vizi sopra richiamati, siano da quantificare nell'importo di euro 31.671,31, comprensivo di IVA e spese tecniche. A tale somma, va aggiunto
13 l'importo di euro 5.643,76, oltre IVA indicato dal c.t.u. per il compimento delle opere necessarie alla realizzazione della trincea drenante idonea a rimuovere le causa dei danni.
Su tali importi va, inoltre, applicata la rivalutazione monetaria, trattandosi si debito di valore, accessorio da calcolare sulla somma dei vizi a fare data dal deposito dell'ATP e sulla somma delle spese necessarie alla rimozione della causa di infiltrazione, dal deposito della c.t.u. nella presente fase di merito.
Per quanto esposto, il convenuto va P_ condannato al pagamento, in favore degli attori di euro
37.783,87 (già compresa l'IVA) per risarcimento del danno parametrato ai vizi riscontrati nell'immobile, nonché di euro 6.129,12, oltre IVA come per legge, per risarcimento del danno parametrato ai costi per la risoluzione dei fenomeni infiltrativi.
Nulla va riconosciuto a titolo di interessi compensativi.
L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi
“compensativi” valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta “iuris et de iure”, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass., n. 19063/2023).
Nella specie, mancando tale prova non possono essere liquidati gli ulteriori interessi compensativi oltre la rivalutazione come sopra già riconosciuta.
Sulla somma liquidata, invece, dal momento della decisione, subentrando un debito di valuta, si applicheranno gli interessi legali dalla decisione al soddisfo.
Quanto alla ulteriore voce di danno relativa ai costi sopportati per il trasferimento dei beni mobili
14 nell'immobile acquistato nonché per la liberazione di detto immobile e per gli allacci alle utenze, deve rilevarsi che la stessa non può trovare accoglimento avendo rigettato la domanda di risoluzione e che, pertanto, dalla presente decisione non scaturisce alcun obbligo di rilasciare l'abitazione e di restituirla ai venditori.
Parimenti, da rigettare è la domanda risarcitoria in relazione alle voci di danno afferenti la dedotta diminuzione di valore dell'immobile e la limitata commerciabilità dello stesso, derivanti dalla mancanza del certificato di agibilità.
All'uopo giova richiamare quanto già sopra precisato, ovvero la circostanza che non risulta allegata dagli attori l'esistenza di vizi o irregolarità edilizie che impediscano il rilascio del certificato;
ma, in ogni caso, risulta che il compratore era consapevole, al momento dell'acquisto, del fatto che tale documento era assente all'atto della vendita e doveva essere ancora rilasciato e che il relativo onere era stato rimesso in capo alla società costruttrice (v. contratto di vendita, pagg. 2 e 3).
Infine, si evidenzia che gli attori, né nell'atto introduttivo né nelle memorie istruttorie, hanno chiesto il risarcimento del danno con specifico riferimento alla eventuale diminuzione del valore dell'immobile per difettosa insonorizzazione ovvero per la mancata consegna della certificazione di conformità energetica. Peraltro, tali vizi non sono stati riscontrati dai consulenti. In ogni caso, esclusa la risoluzione per tali cause, la domanda risarcitoria inerente alle voci indicate avrebbe dovuto essere articolata in maniera specifica anche per le dedotte carenze.
Da ultimo, gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni morali che assumono aver subito per aver abitato l'immobile in condizioni di insalubrità e ne chiedono la liquidazione anche in via equitativa.
In merito, va rilevato che, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, è esclusa la risarcibilità autonoma del danno morale soggettivo, inteso quale transeunte
15 turbamento psicologico, come danno-conseguenza, in quanto tale risarcibile solo ove derivi dalla menomazione dell'integrità psico-fisica dell'offeso o da altro evento produttivo di danno patrimoniale.
Nella specie, gli attori non hanno nemmeno allegato specificamente l'insorgenza in capo agli stessi di specifiche sofferenze di natura personale e soggettiva derivante dalla predetta condizione di insalubrità, né, tantomeno, hanno adempiuto all'onere probatorio sugli stessi gravanti, circa la sussistenza di tale danno.
Conclusivamente, le domande attrici trovano accoglimento nei limiti sopra delineati.
ha esperito domanda di manleva nei P_ confronti della società costruttrice.
Su tale domanda, va dichiarata l'estinzione del giudizio attesa la mancata ottemperanza dell'ordine di rinnovo della citazione nei confronti del fallimento della
[...]
Controparte_2
Le spese del giudizio, ivi comprese quelle di CP_5 tenuto conto della dichiarazione di difetto di legittimazione passiva del convenuto costituito con il RS medesimo difensore dell'altro convenuto , P_ considerato il rigetto della domanda di risoluzione del contratto e tenuto conto, dunque, della reciproca soccombenza delle parti, vanno compensate. Vanno parimenti compensate le spese di c.t.u. liquidate separatamente.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1199/2014 R.G.A.C., assorbita o rigettata ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio con riferimento alle domande svolte dalle parti nei confronti della società fallita ai sensi dell'art. 307, comma 3 c.p.c.;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di _1
[...]
16 - rigetta la domanda di risoluzione del contratto;
- accerta e dichiara la responsabilità contrattuale del convenuto , n.q. di erede di per P_ Persona_3
i vizi dell'immobile venduto dalla de cuius dello stesso agli attori, nei limiti di cui in motivazione;
per l'effetto, condanna n.q. di erede di al P_ Persona_3 risarcimento dei relativi danni in favore degli attori, ovvero al pagamento della somma di euro 37.783,87 (già compresa l'IVA) per risarcimento del danno parametrato ai vizi riscontrati nell'immobile, nonché di euro 6.129,12, oltre
IVA come per legge, per risarcimento del danno parametrato ai costi per la risoluzione dei fenomeni infiltrativi, oltre eventuali interessi legali dalla decisione al soddisfo;
- compensa tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle di ATP e di CTU.
Patti, 14 marzo 2024
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
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