Ordinanza cautelare 2 marzo 2023
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 25/06/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01193/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00122/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 122 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SS BE, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Bastianini, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Gesess in 50123, lungarno Vespucci n. 20;
contro
Comune di FO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Sili, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento,
- del provvedimento di “Sospensione Agibilità” P.E. n. 1328/22 del 12.12.2022 del Dirigente Area P.O. Edilizia del Comune di FO con il quale veniva sospesa l'attestazione di agibilità n. 1328/22 sino all'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi autorizzato con il Permesso a Costruire n. 191/20, comunicato in data 15.12.2022 e per il risarcimento del danno subito dal ricorrente per effetto dell'atto impugnato.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BE SS il 17/4/2023:
per l'annullamento,
del provvedimento di “Sospensione Agibilità” P.E. n. 1328/22 del 12.12.2022 del Dirigente Area P.O. Edilizia del Comune di FO con il quale veniva sospesa l'attestazione di agibilità n. 1328/22 sino all'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi autorizzato con il Permesso a Costruire n. 191/20, comunicato in data 15.12.2022 e per l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale n.ro 85 del 22.02.2023 del Dirigente del Settore Gestione Interventi Edilizi Diretti del Comune di FO con la quale viene ordinata la demolizione/rimozione e rimessione in pristino di alcune opere ivi contestate, comunicata in data 23.02.2023;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di FO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Sig. SS BE, premesso: 1) di essere proprietario di un immobile ad uso abitativo nel comune di FO confinante con il lungomare; 2) che l’immobile viene protetto dalle mareggiate attraverso un’opera in cemento che insiste legittimamente nel demanio marittimo in forza di concessione n. 5 del 2016; 3) di aver presentato al comune di FO in data 25/02/2020 una istanza di permesso di costruire convenzionato per la ristrutturazione del fabbricato di sua proprietà tramite demolizione e ricostruzione nei limiti della sagoma esistente; 4) che nella convenzione accessoria al permesso veniva prescritto che l’area demaniale sui cui insiste la struttura di protezione avrebbe dovuto rimanere accessibile al pubblico senza impedimenti di alcun tipo; 5) che nel corso della realizzazione dell’intervento insorgeva una diatriba con l’ufficio del demanio in ordine all’accesso pubblico all’area affidata in concessione che secondo l’Ente statale sarebbe stato interdetto; 6) che la questione sembrava sopita a seguito dei chiarimenti forniti dal difensore del Sig. BE in ordine alla temporaneità degli impedimenti riscontrati, dovuti ad esigenze di sicurezza del cantiere; 7) che in data 21/10/2002 veniva depositata la attestazione asseverata di agibilità dell’immobile unitamente alla dichiarazione di fine lavori; 8) che in data 21/10/2022 il comune di FO contestava alla proprietà l’esecuzione di svariate opere in difformità dal titolo richiesto fra le quali anche alcune dirette a precludere o rendere meno agevole l’accesso pubblico all’area demaniale e, per l’effetto, sospendeva la agibilità dell’immobile. Tutto ciò premesso il Sig. BE impugna con il ricorso principale il provvedimento di sospensione della agibilità proponendo anche azione per il risarcimento del danno.
La domanda di annullamento formulata con il predetto ricorso è divenuta improcedibile a seguito della successiva attestazione d’ufficio della agibilità dell’immobile adottata dal comune di FO nel mese di ottobre del 2022.
La domanda risarcitoria per il mancato godimento va respinta perché il ricorrente non ha dato dimostrazione del verificarsi del danno.
Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione hanno infatti chiarito che, anche nei casi in cui il comportamento contra jus posto in essere dal terzo consista nell’impedire la fruizione del bene da parte del proprietario, il prodursi di un conseguente pregiudizio economico non può considerarsi in re ipsa spettando invece a chi agisce da dare (anche per presunzioni) “la prova della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cass. SSUU 33645/2022).
La sentenza è citata anche dal ricorrente a sostegno delle sue ragioni laddove afferma che in caso di impossibilità della prova relativa all’ammontare del danno lo stesso può essere liquidato in via equitativa; tuttavia prima ancora che il danno possa essere liquidato lo stesso deve essere provato nella sua dimensione concreta secondo il principio dell’onere della prova che il Sig. BE non ha assolto.
Con successivo provvedimento adottato in data 23.02.2023 il comune di FO ha ordinato la demolizione delle opere abusivamente realizzate in variante al permesso di costruire rilasciato.
L’atto è stato impugnato dal Sig. BE con ricorso per motivi aggiunti.
Nelle more del giudizio la maggior parte delle opere di cui alla predetta ordinanza sono state rimosse con conseguente venir meno dell’interesse all’esame degli specifici motivi che le riguardavano.
Non sono stati invece rimossi il manufatto di contenimento degli impianti tecnologici posto sulla facciata del fabbricato e la variazione della sagoma delle gabbionate delle opere a difesa rispetto a quanto autorizzato.
La prima delle due predette opere è oggetto del primo motivo aggiunto con il quale il ricorrente deduce che il manufatto, integrandosi completamente nella facciata del fabbricato, sarebbe privo di
rilevanza dal punto di vista edilizio e non richiederebbe il nulla osta paesaggistico essendo riconducibile ai punti A5 e A31 dell’allegato A del d.p.r. n. 31 del 2017.
Il motivo è privo di fondamento.
Ai sensi del punto A5 del citato allegato sono esentate dall’ottenimento della autorizzazione paesaggistica le installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, le caldaie, parabole, le antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici.
Nel caso di specie il manufatto di cui si discute è stato collocato su una facciata fontistante una via pubblica (viale Italia) e non è affatto integrato nella facciata dell’edificio costituendone invece una protuberanza che incide sulla sagoma del fabbricato. Sicchè la realizzazione dello stesso avrebbe richiesto il rilascio della autorizzazione paesaggistica.
Il punto A 31 del menzionato allegato non riveste alcuna rilevanza ai fini del tema in argomento, riguardando le percentuali di tolleranza edilizia.
Con riguardo alla diversa sagoma delle gabbionate che costituiscono l’opera di difesa, la modifica secondo il ricorrente sarebbe dovuta all’abbassarsi della quota dell’arenile e, comunque, non avrebbe rilevanza e non necessiterebbe dell’autorizzazione paesaggistica rientrando nel punto A12 dell’allegato A al d.p.r. 31 del 2017.
Anche tale rilevo non merita favorevole considerazione.
In primo luogo, non è stata fornita prova dell’abbassamento della quota dell’arenile, né tantomeno quella relativa alla correlazione fra tale presunto fenomeno e la variante contestata.
Inoltre, il punto A.12 del richiamato DPR, si riferisce solo a piccole opere su aree private come camminamenti, pavimentazioni sistemazioni a verde e consimili che nulla hanno a che vedere con la struttura di cui si discute che, come si evince dalla relazione prodotta dal comune di FO (sub doc. 17), hanno diversa natura e ben più notevole consistenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello per motivi aggiunti come in epigrafe proposti, li dichiara in parte improcedibili e in parte privi di fondamento nei termini di cui in motivazione.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 5.000 oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Maria Bucchi, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | Roberto Maria Bucchi |
IL SEGRETARIO