Articolo 8 della Legge 27 febbraio 1985, n. 49
Articolo 7Articolo 9
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6 marzo 1985
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10 luglio 1986
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4 aprile 2001
Art. 8. (( 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stipula apposita convenzione, ai sensi dell' articolo 47 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 , con il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 1, comma 1. La convenzione prevede un distinto organo competente a deliberare sui finanziamenti di cui al presente titolo. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato )) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno - 1 luglio 1986, n. 165, (in G.U. 1a s.s. 09/07/1986 n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui la disciplina in esso prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige".
Entrata in vigore il 4 aprile 2001
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