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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2024, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 694/2021 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 1 Dott. Massimo Gullino Presidente
2 2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 3 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento avverso la sentenza n. 563/2021 del
27.5.2021 emessa dal Tribunale di RI proposto
DA
(C.F. Parte_1
), in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Michel Martone
( , fax: ) e Email_1 P.IVA_2 Controparte_1
( ) appellante Email_2
NEI CONFRONTI DI
c.f. e P.Iva in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Marchese
(fabio. ) Email_3 Email_4 PartitaIVA_4
appellata E
Controparte_3
appellato contumace
CONCLUSIONI: come da scritti e verbali di causa
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata il Tribunale di RI, previa riunione dei giudizi incardinati dal ricorrente , ha accolto parzialmente l'opposizione di al CP_3
preavviso di fermo notificato il 18.12.2014 in relazione a quattro cartelle per omessi contributi previdenziali dovuti alla Parte_1
(di seguito solo , rilevando che
[...] Pt_1
produceva prova della notifica delle cartelle ma non per le cartelle CP_4
recanti il nn. 09420040009869690000 e 0942007001580880400, dichiarandone il credito estinto per intervenuta prescrizione e condannando la subentrata
[...]
al pagamento delle spese e competenze di lite Controparte_5
La impugna la sentenza per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria Pt_1
spiegata in via riconvenzionale nei confronti dell' . Controparte_6
Ha resistito l' mentre è stato dichiarato contumace il CP_7 CP_3
15/11/2022.
L'udienza di decisione si è svolta nelle forme della trattazione cartolare con termine fino al 14.112023; visto il deposito di note di trattazione scritta la causa
è stata assunta in riserva
In data 19.1.2024 si è tenuta la camera di consiglio.
Motivi della decisione
Sussiste l'omessa pronuncia lamentata dalla sulla domanda Pt_1
riconvenzionale , che va pertanto trattata in questo grado.
Secondo l'appellante l'affidamento in riscossione dei contributi assume i contenuti propri del mandato e il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi è in sé in grado di comportare la salvaguardia del diritto rispetto all'estinzione per prescrizione e dunque anche l'assicurazione di tale effetto rientra a pieno titolo, ai sensi dell'art. 1710 c.c., nell'ambito della responsabilità del concessionario incaricato.
Ha chiesto pertanto di accogliere la richiesta risarcitoria del danno e per l'effetto condannare la a corrispondere in favore Controparte_8
della l'importo del credito contributivo contenuto nelle cartelle di Pt_1
pagamento nn. 09420040009869690000 e 0942007001580880400 oggetto di annullamento, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia.
L'appello è infondato, previa rivisitazione da parte di questa Corte del proprio precedente orientamento sulla questione , ritenendo che il quadro normativo di riferimento non sia compatibile con l' inquadramento della fattispecie secondo le regole del mandato privatistico.
Ai fini della motivazione può ora richiamarsi ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la recente sentenza della Corte di Cassazione sez. I, 04/09/2023, (ud. 03/07/2023,
dep. 04/09/2023), n.25691, le cui regole di giudizio, stabilite con riferimento alla
, valgono anche nella presente fattispecie, perché trattasi di enti CP_9
professionali aventi il medesimo regime giuridico di enti privatizzati.
<< … il meccanismo del "non riscosso come riscosso", è stato abrogato dal D.Lgs.
n. 112 del 1999, che ha quindi fatto venire meno l'obbligo dell'agente di versare anticipatamente alla a scadenza fissa, gli importi da riscuotere e ha Pt_1
introdotto un diverso sistema, in base al quale il concessionario, una volta ricevuti i ruoli, provvede alla riscossione dei relativi importi e, dopo averli riscossi, ha l'obbligo di riversarli alla (D.Lgs. n. 37 del 1999, art. 2; D.Lgs. n. 112 del Pt_1
1999, art. 22); in caso di omessa riscossione, il concessionario può ottenere il
"discarico per inesigibilità" (e quindi non ha l'obbligo di versare i relativi importi alla solo ove abbia rispettato determinati adempimenti (nello specifico Pt_1
quelli espressamente previsti dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 19, lett. a, b, c, d ed e), mentre perde il diritto al discarico (con conseguente obbligo di pagamento alla dei relativi importi) ove, al termine della procedura di cui al D.Lgs. n. 112 Pt_1
del 1999, art. 20, venga accertata una sua responsabilità in ordine alla mancata riscossione. In materia è poi intervenuta la L. n. 228 del 2012, in vigore dal 1.1.2013 (legge di stabilità per il 2013), in combinato con il decreto attuativo 15.6.2015 del Ministro
dell'Economia e delle Finanze, che, per tutti i ruoli antecedenti al 31.12.1999, ha stabilito: 1) l'annullamento automatico dei crediti di importo sino ad Euro
2.000,00 iscritti in ruoli resi esecutivi sino al 31.12.1999 (citata L., art. 1, comma
527); in particolare, ai sensi del detto D.M. 15 giugno 2015, art. 1, l'elenco delle quote riferite ai detti crediti è trasmesso dall'agente della riscossione all'ente creditore su supporto magnetico, ovvero in via telematica, e le dette quote sono automaticamente discaricate ed eliminate dalle scritture contabili dell'ente creditore;
2) l'obbligo dell' di riscossione, per i crediti di importo superiore CP_6
ad Euro 2.000,00, di dare notizia all'ente impositore dell'esaurimento dell'attività
di riscossione (citata L., art. 1, comma 528); obbligo poi precisato (D.M. 15
giugno 2015, artt. 2 e 3) in quello di dare comunicazione, su supporto magnetico o comunque in via telematica, dell'elenco delle quote non interessate da procedure esecutive avviate o da contenzioso pendente o da accordi in corso o da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte o da dilazioni in corso, con conseguente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione dalle scritture contabili dell'ente creditore;
per i crediti superiori a Euro 2000,00,
interessati invece dalle dette procedure o pendenze, rimasti in carico all' CP_6
della riscossione, obbligo di quest'ultimo di inserirli in un elenco, da trasmettere su supporto magnetico o comunque in via telematica all'ente creditore, entro due mesi dalla conclusione delle attività, con conseguente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione dalle scritture contabili dell'ente creditore;
3) per tutti i crediti, di cui ai commi 527 e 528 indipendentemente dal valore, la non applicabilità del D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20 (citata L., art. 1, comma
529).
Questa Corte ha poi precisato che la è un ente privatizzato, ma CP_9
comunque deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale (Cass. S.U. 10132/2012), al quale il legislatore ha eccezionalmente concesso di procedere alla riscossione dei propri crediti mediante ruolo, e cioè attraverso un sistema normalmente riservato agli enti pubblici (unici soggetti a cui
è consentito di formare il titolo esecutivo senza l'ausilio dell'autorità giudiziaria).
Lo stesso legislatore, pertanto, può legittimamente disciplinare detta riscossione,
imporre limiti alla stessa o, come avvenuto nella specie, non consentire più la riscossione a mezzo ruolo per i ruoli più risalenti. Si è altresì precisato che la L.
n. 228 del 2012, non incide sui diritti di credito degli enti, ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che il disposto annullamento del ruolo non significa annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato in proprio dall'ente creditore con l'ordinaria procedura
(Cass.12229/2019; Cass.6766/2022 e Cass.6767/2022; Cass. 21031/2022; Cass.
106/2023).
4.2.- Dalla complessiva ricostruzione normativa si desume che, come correttamente dedotto dalla ricorrente, tra le parti è intercorso non già un
rapporto disciplinato dalle norme del codice civile, ma un mandato regolato
ex lege, il cui oggetto è limitato alla sola riscossione ed esclude atti di gestione e disposizione del diritto, che restano nella sfera del titolare.
Ha quindi errato la Corte ad inquadrare la fattispecie secondo le regole del mandato di diritto privato e a ritenere l'agente di riscossione responsabile per non avere interrotto la prescrizione dopo la notifica della cartella.
Ne consegue, in accoglimento per quanto di ragione del primo motivo del ricorso,
assorbiti gli altri, la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, può decidersi nel merito rigettando l'originaria domanda di risarcimento danni proposta dalla nei confronti dell'agente di Pt_1
riscossione.
Rilevato che la questione, sotto lo specifico profilo qui esaminato, può
considerarsi nuova, le spese dell'intero giudizio si compensano tra le parti >>.
Identica conclusione si impone nel presente giudizio: non potendosi ritenere l'agente di riscossione responsabile per non avere interrotto la prescrizione dopo la notifica della cartella secondo le regole del mandato di diritto privato, va rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dalla Pt_1
appellata, in accoglimento dell'appello. La novità della questione evidenziata dalla stessa Corte di legittimità e i contrasti nella giurisprudenza di merito (con rivisitazione anche da parte di questa Corte dell'orientamento in precedenza seguito) impongono la compensazione delle spese di lite.
Vi sono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da
[...]
nei confronti di Parte_1 [...]
e e avverso la sentenza n. 563/2021 Controparte_8 Controparte_3
del 27.5.2021 emessa dal Tribunale di RI :
1) rigetta l'appello e compensa le spese di questo grado;
2)l 'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.1.2024
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
( dott. Eugenio Scopelliti) (Dott. Massimo Gullino)