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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/07/2025, n. 3010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3010 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 4 luglio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1348/2022 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Leonardi, giusta procura Parte_1 allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Giovanni Setticasi, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente -
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Valeria Salvati e Maria Rosaria Battiato, giuste procure generali alle liti;
- Terzo chiamato in causa -
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.02.2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio, esponendo: di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della società
con sede legale in Siracusa, via Necropoli Grotticelle n. 15, con contratto Controparte_1
a tempo part-time e determinato a 30 ore settimanali, con la qualifica di guardia giurata
1 particolare e con inquadramento nel livello 6° del CCNL Vigilanza Privata dal 18.09.2020 sino al 31.01.2021, poi prorogato sino al 10.09.2021, data in cui egli ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie;
che l'attività di lavoro è stata esercitata nella provincia di
Catania; che l'orario di lavoro superava abbondantemente le 30 ore settimanali previste dal contratto, arrivando in alcuni giorni a prestare servizio per 14 ore giornaliere;
di non avere percepito il compenso per il lavoro supplementare e per il lavoro straordinario svolto;
che, pur prestando attività armata e con giubbotto antiproiettili per antirapina, non gli è stata riconosciuta la relativa indennità; che il lavoro domenicale e notturno non è stato adeguatamente retribuito;
che non gli sono stati concessi i riposi settimanali previsti dal
CCNL di riferimento;
che le differenze per il lavoro svolto oltre le ore previste contrattualmente comportano una maggiorazione nella 13.ma, 14.ma e TFR riconosciuto.
Tanto premesso, il ricorrente ha domandato al Tribunale adito di: condannare la società al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 5.450,80 o Controparte_1 di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia che il Giudice del Lavoro, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla sorte capitale progressivamente rivalutata alla maturazione di ciascun diritto al soddisfo;
condannare la società resistente al pagamento dei contributi omessi;
condannare parte resistente, infine, al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore che se ne è dichiarato antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 22.04.2022 la si è costituita Controparte_1 in giudizio, contestando i conteggi delle somme pretese e sostenendo l'infondatezza del ricorso nel merito, osservando in particolare che: il sig. è stato dipendente della Pt_1 società dal 18.09.2020 al 10.09.2021, con qualifica di GPG, liv. 6^ del C.C.N.L. Vigilanza privata e servizi fiduciari, con contratto di lavoro part-time e determinato a 30 ore settimanali fino al 28.02.2021 e a 38 ore settimanali dal 01.03.2021; per il servizio prestato presso gli Eurospin non è prevista alcuna indennità antirapina, ma sono dovute semplicemente le indennità previste per piantonamento fisso diurno/notturno regolarmente corrisposte, essendo lo stesso C.C.N.L. di settore a prevedere che l'indennità antirapina venga corrisposta unicamente al personale del ruolo tecnico-operativo nella misura di euro
3,12 per ogni giornata di presenza in servizio di zona stradale diurna, trasporto e scorta valori diurno, piantonamento bancario antirapina;
che le ore di lavoro svolte oltre le 30 e
38 ore settimanali sono state regolarmente retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario;
per il lavoro domenicale spetta solamente l'indennità 2 di lavoro domenicale così come previsto dell'art. 108 C.C.N.L. di settore;
il lavoro notturno
è stato retribuito con le maggiorazioni previste dal C.C.N.L.; i riposi settimanali sono stati regolarmente concessi. CP_ Disposta ed eseguita l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' quale contraddittore necessario della domanda avente ad oggetto il pagamento dei contributi relativi alle pretese differenze retributive, con memoria del 14.10.2022 l'
[...]
si è costituito in giudizio, dichiarandosi disposto a ricevere i contributi CP_3 previdenziali dovuti in caso di accoglimento delle domande attoree.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, assunzione di prove orali ed espletamento di c.t.u. contabile.
All'esito dell'udienza del 04.07.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter
c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione scritta del ricorrente e della società resistente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va subito rimarcato come il ricorso appaia parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso, innanzitutto, che in ossequio al generale criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisca per ottenere il pagamento delle differenze retributive deve provare i fatti posti a fondamento della domanda ossia, nello specifico, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento dell'attività con modalità tali da far sorgere il diritto alle differenze retributive, in conformità del principio, scaturente dall'art. 1218 c.c., secondo cui spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità.
Nel caso di specie, l'onere probatorio a carico del lavoratore ricorrente è stato primariamente assolto mediante la produzione (v. doc. n. 7 fasc. ric.) dei prospetti dei turni mensili predisposti per il periodo da novembre 2020 al settembre 2021 dal capo servizio dell'azienda resistente, (circostanza dallo stesso confermata nel corso Testimone_1 del suo esame testimoniale del 05.10.2023), turni che, come affermato dal teste Tes_2
(almeno con riferimento alla maggiora parte dei turni espletati presso i
[...] supermercati Eurospin), corrispondono a quelli effettivamente osservati dall'attore nell'espletamento della sua attività lavorativa. 3 Ebbene, dalle buste paga prodotte in atti (v. doc. n. 8 fasc. ric.) risulta che la società datrice ha via via corrisposto all'attore delle somme a titolo di compenso per il lavoro supplementare e straordinario effettuato: sul punto, però, è stata espletata apposita C.T.U. che, sulla scorta degli orari effettivi risultanti dai prospetti dei turni di servizio, ha correttamente calcolato in euro 2.547,87 gli importi spettanti a titolo di differenza tra compensi di fatto corrisposti e compensi maturati sulla scorta degli orari realmente osservati.
Tali voci retributive da riconoscere in favore del ricorrente, poi, incidono sulle mensilità aggiuntive (13 e 14° mensilità) e sul T.F.R., comportando, come da C.T.U., un incremento complessivo a tali titoli di euro 613,38; anche tale somma, quindi, va riconosciuta in favore dell'attore, le differenze di mensilità aggiuntive e di T.F.R. costituendo oggetto espresso delle domande attoree.
La domanda avente ad oggetto il pagamento della maggiorazione per lavoro domenicale, invece, è priva di fondamento, stante che, dalle buste paga in atti, si evince che tale maggiorazione è stata sistematicamente corrisposta;
così come infondata è la domanda concernente i permessi, atteso che, sempre osservando le buste paga in atti, risulta che l'attore ha fruito dei relativi riposi.
Anche la domanda relativa alla indennità antirapina non è meritevole di accoglimento, l'art. 108 del C.C.N.L. di settore prevedendo la sua corresponsione in caso di servizio di
“trasporto” e/o “scorta valori” e connesso piantonamento “antirapina” ovvero di
“piantonamento fisso” in “sala conta e centrale operativa”, tutte ipotesi non ricorrenti nella fattispecie in discussione, nella quale il lavoratore ha svolto generici compiti di vigilanza prevalentemente presso i punti vendita di taluni supermercati.
6. Stante la soccombenza reciproca, si ritiene che le spese processuali, liquidate nella complessiva somma di euro 2.540,00, oltre accessori, con riferimento ai parametri minimi previsti per le cause lavoristiche di valore compreso tra 1.101,00 e 5.200,00 euro in relazione alle fasi introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria, debbano essere compensate in ragione di 1/3, mentre i restanti 2/3 vadano posti a carico della società resistente, da ritenere soccombente su profili più pregnanti e significativi della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1348/2022 R.G.: 4 condanna la al pagamento, in favore di , della complessiva Controparte_1 Parte_1 somma di euro 3.161,25 per le causali di cui in parte motiva, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, dal momento del sorgere del credito sino all'effettivo soddisfo;
condanna la società resistente al versamento dei contributi previdenziali maturati in relazione alle differenze retributive come sopra riconosciute;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna la società resistente alla rifusione dei 2/3 delle spese processuali sostenute dal ricorrente per l'importo di euro 1.693,33 per compensi, oltre a rimborso del c.u. eventualmente versato, rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, ove dovuti, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario, avv.
Giuseppe Leonardi;
compensa il restante 1/3 delle spese di lite;
pone le spese di C.T.U, liquidate come da separato decreto, a carico della resistente.
Catania, 11 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Tripi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 4 luglio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1348/2022 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Leonardi, giusta procura Parte_1 allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Giovanni Setticasi, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente -
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Valeria Salvati e Maria Rosaria Battiato, giuste procure generali alle liti;
- Terzo chiamato in causa -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.02.2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio, esponendo: di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della società
con sede legale in Siracusa, via Necropoli Grotticelle n. 15, con contratto Controparte_1
a tempo part-time e determinato a 30 ore settimanali, con la qualifica di guardia giurata
1 particolare e con inquadramento nel livello 6° del CCNL Vigilanza Privata dal 18.09.2020 sino al 31.01.2021, poi prorogato sino al 10.09.2021, data in cui egli ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie;
che l'attività di lavoro è stata esercitata nella provincia di
Catania; che l'orario di lavoro superava abbondantemente le 30 ore settimanali previste dal contratto, arrivando in alcuni giorni a prestare servizio per 14 ore giornaliere;
di non avere percepito il compenso per il lavoro supplementare e per il lavoro straordinario svolto;
che, pur prestando attività armata e con giubbotto antiproiettili per antirapina, non gli è stata riconosciuta la relativa indennità; che il lavoro domenicale e notturno non è stato adeguatamente retribuito;
che non gli sono stati concessi i riposi settimanali previsti dal
CCNL di riferimento;
che le differenze per il lavoro svolto oltre le ore previste contrattualmente comportano una maggiorazione nella 13.ma, 14.ma e TFR riconosciuto.
Tanto premesso, il ricorrente ha domandato al Tribunale adito di: condannare la società al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 5.450,80 o Controparte_1 di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia che il Giudice del Lavoro, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla sorte capitale progressivamente rivalutata alla maturazione di ciascun diritto al soddisfo;
condannare la società resistente al pagamento dei contributi omessi;
condannare parte resistente, infine, al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore che se ne è dichiarato antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 22.04.2022 la si è costituita Controparte_1 in giudizio, contestando i conteggi delle somme pretese e sostenendo l'infondatezza del ricorso nel merito, osservando in particolare che: il sig. è stato dipendente della Pt_1 società dal 18.09.2020 al 10.09.2021, con qualifica di GPG, liv. 6^ del C.C.N.L. Vigilanza privata e servizi fiduciari, con contratto di lavoro part-time e determinato a 30 ore settimanali fino al 28.02.2021 e a 38 ore settimanali dal 01.03.2021; per il servizio prestato presso gli Eurospin non è prevista alcuna indennità antirapina, ma sono dovute semplicemente le indennità previste per piantonamento fisso diurno/notturno regolarmente corrisposte, essendo lo stesso C.C.N.L. di settore a prevedere che l'indennità antirapina venga corrisposta unicamente al personale del ruolo tecnico-operativo nella misura di euro
3,12 per ogni giornata di presenza in servizio di zona stradale diurna, trasporto e scorta valori diurno, piantonamento bancario antirapina;
che le ore di lavoro svolte oltre le 30 e
38 ore settimanali sono state regolarmente retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario;
per il lavoro domenicale spetta solamente l'indennità 2 di lavoro domenicale così come previsto dell'art. 108 C.C.N.L. di settore;
il lavoro notturno
è stato retribuito con le maggiorazioni previste dal C.C.N.L.; i riposi settimanali sono stati regolarmente concessi. CP_ Disposta ed eseguita l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' quale contraddittore necessario della domanda avente ad oggetto il pagamento dei contributi relativi alle pretese differenze retributive, con memoria del 14.10.2022 l'
[...]
si è costituito in giudizio, dichiarandosi disposto a ricevere i contributi CP_3 previdenziali dovuti in caso di accoglimento delle domande attoree.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, assunzione di prove orali ed espletamento di c.t.u. contabile.
All'esito dell'udienza del 04.07.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter
c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione scritta del ricorrente e della società resistente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va subito rimarcato come il ricorso appaia parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso, innanzitutto, che in ossequio al generale criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisca per ottenere il pagamento delle differenze retributive deve provare i fatti posti a fondamento della domanda ossia, nello specifico, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento dell'attività con modalità tali da far sorgere il diritto alle differenze retributive, in conformità del principio, scaturente dall'art. 1218 c.c., secondo cui spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità.
Nel caso di specie, l'onere probatorio a carico del lavoratore ricorrente è stato primariamente assolto mediante la produzione (v. doc. n. 7 fasc. ric.) dei prospetti dei turni mensili predisposti per il periodo da novembre 2020 al settembre 2021 dal capo servizio dell'azienda resistente, (circostanza dallo stesso confermata nel corso Testimone_1 del suo esame testimoniale del 05.10.2023), turni che, come affermato dal teste Tes_2
(almeno con riferimento alla maggiora parte dei turni espletati presso i
[...] supermercati Eurospin), corrispondono a quelli effettivamente osservati dall'attore nell'espletamento della sua attività lavorativa. 3 Ebbene, dalle buste paga prodotte in atti (v. doc. n. 8 fasc. ric.) risulta che la società datrice ha via via corrisposto all'attore delle somme a titolo di compenso per il lavoro supplementare e straordinario effettuato: sul punto, però, è stata espletata apposita C.T.U. che, sulla scorta degli orari effettivi risultanti dai prospetti dei turni di servizio, ha correttamente calcolato in euro 2.547,87 gli importi spettanti a titolo di differenza tra compensi di fatto corrisposti e compensi maturati sulla scorta degli orari realmente osservati.
Tali voci retributive da riconoscere in favore del ricorrente, poi, incidono sulle mensilità aggiuntive (13 e 14° mensilità) e sul T.F.R., comportando, come da C.T.U., un incremento complessivo a tali titoli di euro 613,38; anche tale somma, quindi, va riconosciuta in favore dell'attore, le differenze di mensilità aggiuntive e di T.F.R. costituendo oggetto espresso delle domande attoree.
La domanda avente ad oggetto il pagamento della maggiorazione per lavoro domenicale, invece, è priva di fondamento, stante che, dalle buste paga in atti, si evince che tale maggiorazione è stata sistematicamente corrisposta;
così come infondata è la domanda concernente i permessi, atteso che, sempre osservando le buste paga in atti, risulta che l'attore ha fruito dei relativi riposi.
Anche la domanda relativa alla indennità antirapina non è meritevole di accoglimento, l'art. 108 del C.C.N.L. di settore prevedendo la sua corresponsione in caso di servizio di
“trasporto” e/o “scorta valori” e connesso piantonamento “antirapina” ovvero di
“piantonamento fisso” in “sala conta e centrale operativa”, tutte ipotesi non ricorrenti nella fattispecie in discussione, nella quale il lavoratore ha svolto generici compiti di vigilanza prevalentemente presso i punti vendita di taluni supermercati.
6. Stante la soccombenza reciproca, si ritiene che le spese processuali, liquidate nella complessiva somma di euro 2.540,00, oltre accessori, con riferimento ai parametri minimi previsti per le cause lavoristiche di valore compreso tra 1.101,00 e 5.200,00 euro in relazione alle fasi introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria, debbano essere compensate in ragione di 1/3, mentre i restanti 2/3 vadano posti a carico della società resistente, da ritenere soccombente su profili più pregnanti e significativi della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1348/2022 R.G.: 4 condanna la al pagamento, in favore di , della complessiva Controparte_1 Parte_1 somma di euro 3.161,25 per le causali di cui in parte motiva, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, dal momento del sorgere del credito sino all'effettivo soddisfo;
condanna la società resistente al versamento dei contributi previdenziali maturati in relazione alle differenze retributive come sopra riconosciute;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna la società resistente alla rifusione dei 2/3 delle spese processuali sostenute dal ricorrente per l'importo di euro 1.693,33 per compensi, oltre a rimborso del c.u. eventualmente versato, rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, ove dovuti, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario, avv.
Giuseppe Leonardi;
compensa il restante 1/3 delle spese di lite;
pone le spese di C.T.U, liquidate come da separato decreto, a carico della resistente.
Catania, 11 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Tripi
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