Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 02/04/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Nr. 495/2022 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 27/02/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Obbligo contributivo del datore di lavoro”, promossa da:
ERRE. (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. TIRRITO VITO, dell'Avv. Pt_1 P.IVA_1 RUVIO GUENDALINA ( ), giusta procura in atti, elettivamente C.F._1 domiciliato in Viale Pompeo BATONI, 51 55100 Lucca ricorrente contro
DI CALTANISSETTA, Controparte_1 (C.F. con il patrocinio dell'Avv. DOLCE STEFANO e dell'Avv. RUSSO P.IVA_2 CARMELO RANIERO ( , giusta procura in atti ed elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA VAL D'AOSTA 14/D CALTANISSETTA resistente
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
« Voglia l'Ill.mo Giudice adito, PREVIA SOSPENSIONE DEL RUOLO PER GRAVI MOTIVI DERIVANTI DAL FATTO CHE CP L'IMPORTO E' ELEVATO, CHE L' HA PROCEDUTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE E CHE IL MOMENTO ECONOMICO E' PARTICOLARMENTE DIFFICILE, fermo restando anche il fatto che ogni onere della prova a carico CP_ dell' e che comunque i documenti prodotti al n. 6, al n. 7 dimostrano che tutti i requisiti di legge per la fruizione dei benefici sono dimostrati in atti (assunzioni a tempo indeterminato) ed il concreto rischio che il blocco del DURC nel settore di lavorazione della ricorrente vale a confermare un contesto di prevaricazione da parte dell'istituto procedente che sta agendo con pericolo (Doc. n. 8) per l'azienda in violazione di legge, dichiarare che la pretesa contributiva non è esigibile per carenza di qualsivoglia presupposto soggettivo ed oggettivo in fatto ed in diritto e comunque, deve essere considerato preliminarmente (anche laddove fosse CP_ fondata), che l' è incorso nella prescrizione e nella decadenza secondo quanto sopra prospettato. - quanto alle spese legali – - Che il credito vantato è improcedibile ai sensi del Decreto legislativo 46/1999 e comunque infondato;
- Che il credito vantato a titolo di sanzioni civili è inammissibile quanto a decorrenza riferibile all'art.lo 27 del D.L.vo 46/99 e comunque quantitativamente superiore alla soglia massima stabilita dalla legge CP_ 388/2000; - Che sussistono validi motivi per definire la posizione dell' “temeraria” e sanzionabile ex art.lo CP_ 96 c.p.c; - Che sussistono i requisiti per pronunciare una condanna dell' alle spese maggiorata del 30% per effetto dell'art.lo 1 bis del D. L.vo 55/2014; - Che sussistono le ragioni per ritenere applicabile anche la maggiorazione delle spese legali a favore del ricorrente ai sensi dell'art.lo 4 comma 8 del D.L.vo 55/2014; - Che CP_ sussistono ulteriori ragioni di responsabilità aggravata a carico dell' che, nonostante la comunicazione inviata per pec con la quale si illustravano le ragioni dell'infondatezza della pretesa per effetto di una recedente
1
il tutto con vittoria delle spese processuali, contributo unificato, IVA e CAP come per legge»
Per parte resistente:
« previa verifica della tempestività dell'opposizione e previa revoca dell'eventuale sospensione, confermare l'avviso di addebito opposto integralmente (ovvero, in subordine, in parte) e comunque ritenere e dichiarare che la non aveva diritto agli sgravi contributivi ex art. 1, commi 118 segg., L. 190/14, dall'1.10.2015 Parte_2 CP all'1.10.2016, con conseguente sussistenza del diritto dell' al pagamento della somma di € 16.903,26 a titolo di contributi e di sanzioni civili o somme aggiuntive ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. a), L. 388/00; per l'effetto, mandare assolto l' dalle domande tutte proposte nei suoi confronti» CP_1
Ragioni della decisione
La ERRE. con ricorso depositato in data 31/03/2022, ha impugnato l'avviso di Pt_1 addebito n. 592 2022 00000280 80 000 (Doc. n. 1) notificato il 19 marzo 2022 (Doc. n.
2) con cui è stato ingiunto il pagamento di contributi per lavoro dipendente di Pt_3
e , oltre sanzioni civili per il periodo intercorrete l'ottobre 2015 e
[...] Parte_4
l'ottobre 2016 e per un totale di € 16.903,26.
Ha eccepito l'illegittimità dell'avviso di addebito stante la decadenza ex art. 25, D.Lgs.
46/99 e la prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, L. 335/95, nel merito ha osservato di aver assunto, con le agevolazioni di cui alla legge 190/2014, i dipendenti
(Doc. n. 3) e (Doc. n. 4) che avevano tutti i requisiti di Parte_3 Parte_4 legge come da produzioni in atti (Doc. n. 5).
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito l
[...]
che ha concluso per l'infondatezza del ricorso. Controparte_1
Previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 27/02/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
Il ricorso non è fondato nel merito.
Sia l'eccezione di decadenza che di prescrizione devono essere affrontate congiuntamente.
Nel caso di specie l'avviso di addebito n. 592 2022 00000280 80 000 (Doc. n. 1) è stato notificato il 19 marzo 2022 e concerne omissioni contributive relative al periodo
2015/2016.
Pacificamente i contributi e gli accessori che maturano sugli stessi a titolo di sanzioni o di interessi sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale, ed al termine di decadenza del 5 anno per l'iscrizione a ruolo.
2 CP_ Il termine di prescrizione è stato interrotto con la racc. a/ r dell' del 6-16/12/2016
(doc. 1) contenente la diffida al versamento delle differenze contributive oggetto di causa, pertanto alla data di notifica dell'avviso di addebito, non era maturata prescrizione alcuna.
Quando all'eccezione di decadenza, considerato che l'opposizione alla cartella esattoriale o avviso di addebito introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il rapporto previdenziale comunque deve essere esaminata la sussistenza dell a CP_1 pretendere il pagamento dei contributi, perché risulta preclusa colo la possibilità di avvalersi del titolo esecutivo («intervenuta la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo dei crediti, l , pur non potendo più avvalersi del suddetto titolo esecutivo, può chiedere CP_2 la condanna al corrispondente adempimento nel medesimo giudizio, senza che ne risulti mutata la domanda», Cass. Sez. L., 23/02/2016, n. 3486, si veda anche Sez. L,
Ordinanza n. 27726 del 29/10/2019, Sez. L, Ordinanza n. 1558 del 23/01/2020).
L'art. 25 dlgs n. 46/99 dispone che: «
1. I contributi o premi dovuti dagli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo».
Nel caso di specie l'avviso di addebito è stato notificato il 19.3.22, mentre l'iscrizione a ruolo avrebbe dovuto essere eseguita entro il 31.12.2017, in quanto l'accertamento e la CP_ contestazione dell'evasione contributiva è stata effettuata con racc. a/ r dell del 6-
16/12/2016 (doc. 1). Come evidenziato dalla difesa di parte ricorrente, trattandosi di contributi per il 2015 ed il 2016 non si pone questione di sospensione della disciplina sui termini di decadenza dell'iscrizione.
Quindi è maturata la decadenza, ma è solo preclusa la riscossione a mezzo ruolo e non la tutela del credito per le vie ordinarie.
Quanto al merito parte ricorrente ha spiegato che nel periodo oggetto di pretesa ha assunto, con le agevolazioni di cui alla legge 190/2014, i dipendenti Parte_3
(Doc. n. 3) e (Doc. n. 4) di cui ha asserito il possesso dei requisiti di Parte_4 legge, come da autodichiarazione di disoccupazione da almeno 6 mesi (Doc. n. 5).
In realtà l ed il sono stati rispettivamente assunti il primo dal 10.3.15 dalla Pt_3 Pt_4
GMP Costruzioni S.r.l. ed il secondo dall'11.3.15 dalla GMP Costruzioni S.r.l. per essere licenziati il 3.4.15.
3 È privo di pregio il disconoscimento da parte del procuratore all'udienza del 9.5.23 del documento di risoluzione del rapporto di lavoro con altro datore di lavoro (doc. 3 e 5 del CP_ fascicolo con la motivazione che sia opera del Consulente, è circostanza che non rileva sulla questione della durata dello stato di disoccupazione dell e del . Pt_3 Pt_4
In conclusione il e l non erano disoccupati da almeno 6 mesi al momento Pt_4 Pt_3 dell'assunzione da parte della .C. Pt_2
Superata l'eccezione deve essere esaminata la questione circa la debenza dei contributi per effetto del disconoscimento del diritto agli sgravi. CP_ L ha prodotto le comunicazioni delle note di rettifica senza che ci sia stata alcuna controdeduzione dell'opponente. In effetti l'irregolarità contributiva dipende dalla sussistenza dei requisiti di disoccupazione dell e del . Pt_3 Pt_4
Ai sensi dell'art. 1, co. 1175, L. 296/06 «A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi
e contratti collettivi nazionali nonchè di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
Il predetto documento di regolarità contributiva (durc), nel caso che i contributi debbano essere versati allo stesso , si sostanzia nel c.d. durc interno. CP_2
La situazione di regolarità a cui fa riferimento la legge è quella sostanziale, posto che il rilascio del DURC presuppone la regolarità contributiva di cui parte ricorrente deve dare dimostrazione.
A ciò si aggiunga che secondo la costante giurisprudenza in materia di agevolazioni e sgravi contributivi spetta al soggetto che ritiene di avervi diritto allegare e provare la sussistenza dei relativi requisiti (Cass. 12629/08; id. 16351/07; id. 13728/07; id.
11731/07; id. 3857/06; id. 19262/03; id. 6807/03; id. 14130/02). CP_ Per tali ragioni l riscontrata una situazione di irregolarità contributiva, correttamente ha provveduto al recupero degli sgravi contributivi per come quantificati nell'avviso di addebito opposto.
Parimenti dovute sono le sanzioni civili correttamente determinate nella misura di cui all'art. 116, lett. a), l. n. 388/00 che sono connesse all'inadempimento dell'obbligazione contributiva.
«In materia previdenziale, l'obbligazione relativa alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare, in caso di decadenza dal diritto al versamento della contribuzione agevolata ex art. 53 del d.lgs. n. 276 del 2003, avendo natura di sanzione civile e carattere sussidiario, attesa la sussistenza di un vincolo di dipendenza funzionale tra la sanzione e l'omissione contributiva cui inerisce, consegue automaticamente al
4 mancato o ritardato pagamento dei contributi dovuti». (Sez. L, Sentenza n. 25545 del
12/10/2018, si veda anche Sez. L, Ordinanza n. 12533 del 10/05/2019).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati al minimo delle tariffe per il III scaglione di cui al DM n. 55 del 10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022, tenuto conto delle seguenti fasi del giudizio: studio della controversia, proposizione del ricorso e fase decisoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: CP_ Dichiara decaduto l dalla riscossione a mezzo ruolo e per l'effetto annulla l'avviso di addebito opposto.
Accerta e dichiara che sono dovuti i contributi per lavoro dipendente di e Parte_3
, oltre sanzioni civili per il periodo intercorrete l'ottobre 2015 e l'ottobre Parte_4
2016, per un totale di € 16.903,26.
Condanna la alla refusione delle spese di lite sostenute dall Pt_2 Pt_1 [...]
che vengono liquidate nella complessiva somma di Controparte_1
€ 1.800, oltre spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge.
Caltanissetta, 2 aprile 2025
Il Giudice Angela Latorre
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