Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 08/04/2025, n. 6983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6983 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06983/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00001/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1 del 2025, proposto da
Buddleia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4, come da procura in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Emmolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
per l'annullamento
PER L’ACCERTARE E DICHIARARE L’ILLEGITTIMITA’:
1. del silenzio inadempimento serbato da Roma Capitale a seguito
della domanda di concessione di occupazione di suolo pubblico
prot. CA/2024/40523 del 08/03/2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con ricorso notificato e depositato il primo gennaio 2025 la società in epigrafe ha impugnato il silenzio inadempimento serbato da Roma Capitale a seguito della sua domanda di concessione di occupazione di suolo pubblico prot. CA/2024/40523 del 08/03/2024 da collocare in via Margutta;
Rilevato che, sostegno del ricorso, la ricorrente evidenzia che ai sensi dell’art. 9 del regolamento COSAP di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2021 "Il procedimento è concluso in 30 (trenta) giorni, ovvero in 60 (sessanta) giorni per le occupazioni ricadenti nella Città Storica, a decorrere dalla data di ricezione della domanda e, ove questa sia incompleta, dal perfezionamento della stessa";
Considerato che Roma Capitale si è costituita in giudizio, eccependo, con memoria, che nel corso del procedimento attivato dalla ricorrente mediante l’istanza di cui sopra è stato richiesto il parere obbligatorio della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, cui tale atto consultivo è stato richiesto dall’ufficio procedente;
- che la medesima Sovrintendenza ha sospeso il procedimento consultivo di sua competenza ritenendo di interpellare la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, la quale non ha allo stato espresso il parere di propria competenza;
Ritenuto che il ricorso, passato in decisione alla camera di consiglio dell’8 aprile 2025, è fondato, e va accolto;
- che, infatti, le stesse difese di Roma Capitale attestano che il procedimento, iniziato mediante istanza dell’8 marzo 2024, non si è ad oggi concluso;
Ritenuto pertanto di assegnare a Roma Capitale il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente sentenza al fine di provvedere sull’istanza della ricorrente;
Considerato che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), accoglie il ricorso in epigrafe come da motivazione.
Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 oltre IVA, CPA, contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Cicchese, Presidente FF
Achille Sinatra, Consigliere, Estensore
Francesca Mariani, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Achille Sinatra | Roberta Cicchese |
IL SEGRETARIO