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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/12/2025, n. 4559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4559 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Dora
LE GE, a seguito dell'udienza di discussione ex art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c. celebratasi il 25/11/2025, pronuncia la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n° 4687/2023 del Registro Generale Affari Civili, avente a oggetto Vendita di cose mobili, pendente tra
(P.i.: ), in persona del titolare Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in Casal di Principe (Ce), alla via Vaticale n° 160, elettivamente Parte_1 domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (Ce), alla traversa M. Fiore n° 12, presso lo studio legale dell'Avv.
VE UA (C.f.: p.e.c.: , che la rappresenta e difende C.F._1 Email_1 in giudizio giusta procura alle liti in calce alla citazione in opposizione.
- Attrice opponente -
e
(C.f.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_2 CP_2
con sede in TO UC (Ce), alla via G. Bartali n° 1, elettivamente domiciliata in
[...]
TO UC (Ce), alla via Ambra n° 4, presso lo studio legale dell'Avv. Frezza Francesco (C.f.:
; p.e.c.: , che la rappresenta e difende in giudizio C.F._2 Email_2 giusta procura alle liti in calce al ricorso monitorio.
- Convenuta opposta -
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza di discussione celebratasi il 25/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, come novellati in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della legge n° 69 del
18 giugno 2009, secondo il quale “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”.
Il 29/03/2023, la (da qui in avanti solo “ ) ha notificato alla CP_1 CP_1 Parte_1 Parte_1
(da qui in avanti solo “ ”) ricorso monitorio con pedissequo decreto ingiuntivo
[...] Parte_1 n° 1126/2023, emesso e pubblicato l'11/03/2023 da codesto Tribunale di Napoli Nord, con cui, sulla base di varie fatture, si è ingiunto “a titolare della ditta individuale […], di pagare Parte_1 Parte_1 alla parte ricorrente […] la somma complessiva di € 9.629,43 dovuta per la causale di cui al ricorso, oltre CP_1 agli interessi legali al tasso previsto ex artt. 4 e 5, comma 1, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n° 231, a far tempo dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino all'effettiva corresponsione, nonché le spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi € 145,50 per spese e € 567,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, con attribuzione all'Avv. Frezza Francesco per averne fatto anticipo”.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte il 02/05/2023, la ha Parte_1 proposto opposizione avverso detto decreto ingiuntivo, convenendo in giudizio innanzi a codesto
Tribunale la e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “voglia il Giudice adito, in accoglimento CP_1 della presente opposizione, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n° 1126/2023 emesso dall'intestato Tribunale. Si condanni l'opposto al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
A fondamento della propria difesa, l'opponente ha dedotto di aver integralmente saldato l'importo delle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio mediante l'emissione di sei assegni bancari in favore della ammontanti a complessivi € 10.157,30, altresì manifestando le proprie perplessità sui termini CP_1
a partire dai quali la ricorrente avrebbe computato gli interessi moratori quantificati in € 2.700,00, attese le differenti scadenze delle fatture allegate al ricorso monitorio.
Il 21/09/2023, si è costituita in giudizio la chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “in via CP_1 principale, rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, disponendo altresì la correzione dell'errore materiale nella parte in cui l'importo ingiunto nei confronti di titolare della ditta individuale Parte_1
[…] viene indicato in € 9.629,63 in luogo di € 6.929,63, come deve invece leggersi e intendersi;
in via alternativa, Pt_1 rigettare l'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo contenente l'errore materiale e condannare parte opponente al pagamento di € 6.929,63, oltre interessi di cui al decreto legislativo n° 231/2002; in ogni caso, accertare d'ufficio che la condotta dell'opponente sia in violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., con ogni statuizione consequenziale;
con vittoria di spese, diritti
e onorari del giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge, con attribuzione”.
A fondamento della pretesa, l'opposta ha evidenziato la sussistenza di un errore materiale di digitazione, poichè nel corpo del ricorso sarebbe stato ripetutamente e correttamente indicato in € 6.929,63 l'importo del credito salvo poi aver inavvertitamente invertito le prime due cifre nelle conclusioni dello stesso e, quindi, aver erroneamente richiesto il pagamento di € 9.629,63, divenuti oggetto del decreto ingiuntivo.
Nel merito, la ha dedotto che i documenti di trasporto associati alle fatture prodotte in sede CP_1 monitoria recherebbero la sottoscrizione della quale destinataria della fornitura;
che Parte_1 quest'ultima, tra l'altro, avrebbe effettuato una ricognizione del debito oggetto del contendere, poiché le parti avrebbero concordato un piano di rientro secondo il quale la avrebbe dovuto Parte_1 corrispondere mensilmente alla € 600,00 tramite emissione di cambiali;
che, difatti, in esecuzione CP_1 del piano, la avrebbe anche già versato alla la prima rata dallo stesso prevista;
che Parte_1 CP_1 tra le parti in causa vi sarebbe un rapporto commerciale continuativo e consolidato e che, dunque, gli assegni di pagamento dedotti e prodotti dalla si riferirebbero a debiti differenti da quello oggetto Pt_1 dell'ingiunzione, già scaduti e onorati.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., all'esito degli interrogatori formali dei legali rappresentanti delle contendenti aziende, la causa è stata rinviata per la discussione orale all'udienza celebratasi il 25/11/2025, ove le parti hanno concluso come da verbale.
1. Nel merito
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto, originario ricorrente, di fornire la piena prova del suo credito, spettando all'opponente, di contro, provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa;
in detto giudizio, inoltre, sono irrilevanti le contestazioni relative alla regolarità del procedimento di emissione del decreto o all'idoneità della prova fornita a dimostrazione del credito in sede monitoria.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte del suo diritto, negoziale o legale, e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (cfr. Cassazione Civile,
Sezioni Unite, sentenza n° 7996 del 6 aprile 2006). Tale principio, nondimeno, va coordinato con altro, dalla portata eminentemente generale, che si esprime nel noto brocardo “onus probandi incumbit ei qui dicit” consacrato nell'art. 2697 c.c.; da quest'ultima disposizione, che richiede all'attore in senso sostanziale, convenuto nel giudizio di opposizione, la prova del diritto fatto valere e al convenuto in senso sostanziale, attore nel giudizio di opposizione, la prova della modificazione o dell'estinzione del diritto stesso, si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto;
appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la dimostrazione dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore, il quale dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dello stesso, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione (cfr. sentenza 973/96;
3232/98; 11629/99).
Venendo al caso di specie, va preliminarmente evidenziato che risulta pacifica e incontestata tra le parti
(e, dunque, dimostrata anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) l'esistenza di un rapporto commerciale, atteso che la difesa della è imperniata sul già avvenuto pagamento delle fatture azionate che, in Parte_1 assenza di una sottostante relazione d'affari, risulterebbe privo di causa;
dal tenore di detta difesa, ne discende, inoltre, il mancato disconoscimento della fornitura oggetto di contezioso che, dunque, va ritenuta come effettivamente eseguita in favore dell'opponente, anche in ragione della sottoscrizione per accettazione di consegna apposta dalla ai documenti di trasporto connessi alle fatture Parte_1 azionate.
Acclarata la fonte negoziale del diritto azionato e l'effettiva maturazione del credito pecuniario nascente dall'esecuzione della fornitura in esame, ai fini della decisione del presente contenzioso resta da definirsi l'imputabilità, o meno, degli assegni di pagamento prodotti dalla alle fatture azionate dalla Parte_1
Giova, sul punto, osservare che in materia di imputazione dei pagamenti, la giurisprudenza di CP_1 legittimità (Cassazione Civile, sentenza n. 18471/2015) ha affermato che soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito,
l'onere alla prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. L'onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta, infatti, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l'onere del creditore acquista la sua ragion d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente del fatto estintivo (Cass., 11 marzo 1994, n. 2369; Cass., 9 gennaio
2007, n. 205; Cass., 4 ottobre 2011, n. 20288). Dunque, se l'onere della prova in capo al creditore in ordine alla dedotta diversa imputazione di pagamento sorge soltanto in caso di pagamento avente efficacia estintiva, ne consegue che ciò non si verifica quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dunque dimostrare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati (Cass.,
18 ottobre 2005, n. 20134; Cass., 28 febbraio 2012, n. 3008), là dove esso sia contestato dal creditore.
E dunque, in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
26275 del 06/11/2017).
Al riguardo, va rammentato che la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n° 13477 emessa il 20 maggio 2025, ha ribadito che “Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca;
l'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace”.
Ebbene, il vaglio del compendio probatorio in atti non consente di poter ritenere esercitata dalla Pt_1
, all'atto del pagamento, la facoltà d'indicare a quali debiti dovessero imputarsi gli assegni bancari
[...] qui prodotti allo scopo di dimostrare l'avvenuto saldo delle fatture azionate dalla dovendo dunque CP_1 ritenersi giuridicamente inefficace la dichiarazione d'imputazione fatta in questa sede per consumazione della relativa facoltà codicisticamente attribuita al debitore;
d'altro canto, va altresì evidenziato che la ha prospettato ed efficacemente provato, tramite produzione dei propri estratti conto bancari, che CP_1 gli assegni prodotti dalla (diciassette in totale, di cui otto nemmeno intestati all'opposta Parte_1 ma ad altra società denominata “Ime Sud Europe S.r.l.) potrebbero verosimilmente esser stati emessi per il pagamento di forniture pregresse e diverse da quella oggetto di causa, a saldo di fatture già scadute;
difatti, risulta certamente dimostrato che tra le parti in causa vi fosse un rapporto d'affari consolidato e continuativo, come può agevolmente evincersi dalla messagistica whatsapp da esse intrattenuta, dagli estratti conto bancari e dai registri contabili prodotti dalla tale da poter giustificare pregressi CP_1 pagamenti effettuati dalla in favore della Pt_1 CP_1
In definitiva, dunque, l'omesso esercizio da parte della debitrice della facoltà d'indicare in sede di pagamento a quali debiti dovessero imputarsi gli assegni prodotti in atti, unitamente alla dimostrata esistenza di un rapporto commerciale continuativo tra le parti in esecuzione del quale è ben possibile che siano stati eseguiti molteplici forniture e pagamenti diversi da quelli in esame, inducono a ritenere, in assenza di specifica e contraria prova, che le fatture azionate in sede monitoria siano ancora attualmente insolute e, pertanto, a decretare il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo de quo e con la specificazione che la somma di cui la risulta debitrice nei confronti della ammonta Pt_1 CP_1
a € 6.929,63 anziché a € 9.629,63, atteso l'errore materiale di digitazione effettuato dall'opposta nelle conclusioni del ricorso monitorio e dalla stessa evidenziato in comparsa di costituzione e risposta.
In ordine alla contestazione sulle modalità di calcolo degli interessi, infine, va rilevato che essa è destituita di qualsivoglia fondamento dal momento che il maggior importo ingiunto rispetto alla reale entità del credito vantato dalla è meramente dovuto all'esplicitato errore materiale di digitazione e non a CP_1 un'errata stima della mora, mai concretamente effettuata dall'opposta nel ricorso monitorio.
2. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione in favore dell'Avv. Frezza Francesco, facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal d.m. n° 147/2022 per i giudizi celebratisi innanzi al Tribunale per lo scaglione di valore entro il quale rientra la controversia
(quindi, per quello che va da € 5.200,00 fino a € 26.000,00) e all'attività concretamente esercitata dalla convenuta opposta, rapportata altresì al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n° 4687/2023 del Registro Generale Affari Civili, avente a oggetto Vendita di cose mobili, pendente tra Parte_2 CP_1 ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione, per le ragioni di cui in motivazione;
per l'effetto:
2. Conferma il decreto ingiuntivo n° 1126/2023, emesso e pubblicato l'11/03/2023 da codesto
Tribunale di Napoli Nord, specificando, in correzione dell'errore materiale ivi presente, che il credito vantato dalla nei confronti della di CP_1 Parte_1 [...] ammonta a € 6.929,63 (seimilanovecentoventinove/63) anziché a € 9.629,63; Pt_1
3. Condanna la al pagamento in favore della Parte_1 CP_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 (cinquemilasettantasette/00) per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Frezza Francesco.
Così deciso in Aversa, il 18/12/2025
Il Giudice monocratico
Dott.ssa Dora LE GE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Dora
LE GE, a seguito dell'udienza di discussione ex art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c. celebratasi il 25/11/2025, pronuncia la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n° 4687/2023 del Registro Generale Affari Civili, avente a oggetto Vendita di cose mobili, pendente tra
(P.i.: ), in persona del titolare Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in Casal di Principe (Ce), alla via Vaticale n° 160, elettivamente Parte_1 domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (Ce), alla traversa M. Fiore n° 12, presso lo studio legale dell'Avv.
VE UA (C.f.: p.e.c.: , che la rappresenta e difende C.F._1 Email_1 in giudizio giusta procura alle liti in calce alla citazione in opposizione.
- Attrice opponente -
e
(C.f.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_2 CP_2
con sede in TO UC (Ce), alla via G. Bartali n° 1, elettivamente domiciliata in
[...]
TO UC (Ce), alla via Ambra n° 4, presso lo studio legale dell'Avv. Frezza Francesco (C.f.:
; p.e.c.: , che la rappresenta e difende in giudizio C.F._2 Email_2 giusta procura alle liti in calce al ricorso monitorio.
- Convenuta opposta -
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza di discussione celebratasi il 25/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, come novellati in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della legge n° 69 del
18 giugno 2009, secondo il quale “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”.
Il 29/03/2023, la (da qui in avanti solo “ ) ha notificato alla CP_1 CP_1 Parte_1 Parte_1
(da qui in avanti solo “ ”) ricorso monitorio con pedissequo decreto ingiuntivo
[...] Parte_1 n° 1126/2023, emesso e pubblicato l'11/03/2023 da codesto Tribunale di Napoli Nord, con cui, sulla base di varie fatture, si è ingiunto “a titolare della ditta individuale […], di pagare Parte_1 Parte_1 alla parte ricorrente […] la somma complessiva di € 9.629,43 dovuta per la causale di cui al ricorso, oltre CP_1 agli interessi legali al tasso previsto ex artt. 4 e 5, comma 1, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n° 231, a far tempo dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino all'effettiva corresponsione, nonché le spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi € 145,50 per spese e € 567,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, con attribuzione all'Avv. Frezza Francesco per averne fatto anticipo”.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte il 02/05/2023, la ha Parte_1 proposto opposizione avverso detto decreto ingiuntivo, convenendo in giudizio innanzi a codesto
Tribunale la e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “voglia il Giudice adito, in accoglimento CP_1 della presente opposizione, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n° 1126/2023 emesso dall'intestato Tribunale. Si condanni l'opposto al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
A fondamento della propria difesa, l'opponente ha dedotto di aver integralmente saldato l'importo delle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio mediante l'emissione di sei assegni bancari in favore della ammontanti a complessivi € 10.157,30, altresì manifestando le proprie perplessità sui termini CP_1
a partire dai quali la ricorrente avrebbe computato gli interessi moratori quantificati in € 2.700,00, attese le differenti scadenze delle fatture allegate al ricorso monitorio.
Il 21/09/2023, si è costituita in giudizio la chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “in via CP_1 principale, rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, disponendo altresì la correzione dell'errore materiale nella parte in cui l'importo ingiunto nei confronti di titolare della ditta individuale Parte_1
[…] viene indicato in € 9.629,63 in luogo di € 6.929,63, come deve invece leggersi e intendersi;
in via alternativa, Pt_1 rigettare l'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo contenente l'errore materiale e condannare parte opponente al pagamento di € 6.929,63, oltre interessi di cui al decreto legislativo n° 231/2002; in ogni caso, accertare d'ufficio che la condotta dell'opponente sia in violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., con ogni statuizione consequenziale;
con vittoria di spese, diritti
e onorari del giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge, con attribuzione”.
A fondamento della pretesa, l'opposta ha evidenziato la sussistenza di un errore materiale di digitazione, poichè nel corpo del ricorso sarebbe stato ripetutamente e correttamente indicato in € 6.929,63 l'importo del credito salvo poi aver inavvertitamente invertito le prime due cifre nelle conclusioni dello stesso e, quindi, aver erroneamente richiesto il pagamento di € 9.629,63, divenuti oggetto del decreto ingiuntivo.
Nel merito, la ha dedotto che i documenti di trasporto associati alle fatture prodotte in sede CP_1 monitoria recherebbero la sottoscrizione della quale destinataria della fornitura;
che Parte_1 quest'ultima, tra l'altro, avrebbe effettuato una ricognizione del debito oggetto del contendere, poiché le parti avrebbero concordato un piano di rientro secondo il quale la avrebbe dovuto Parte_1 corrispondere mensilmente alla € 600,00 tramite emissione di cambiali;
che, difatti, in esecuzione CP_1 del piano, la avrebbe anche già versato alla la prima rata dallo stesso prevista;
che Parte_1 CP_1 tra le parti in causa vi sarebbe un rapporto commerciale continuativo e consolidato e che, dunque, gli assegni di pagamento dedotti e prodotti dalla si riferirebbero a debiti differenti da quello oggetto Pt_1 dell'ingiunzione, già scaduti e onorati.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., all'esito degli interrogatori formali dei legali rappresentanti delle contendenti aziende, la causa è stata rinviata per la discussione orale all'udienza celebratasi il 25/11/2025, ove le parti hanno concluso come da verbale.
1. Nel merito
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto, originario ricorrente, di fornire la piena prova del suo credito, spettando all'opponente, di contro, provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa;
in detto giudizio, inoltre, sono irrilevanti le contestazioni relative alla regolarità del procedimento di emissione del decreto o all'idoneità della prova fornita a dimostrazione del credito in sede monitoria.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte del suo diritto, negoziale o legale, e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (cfr. Cassazione Civile,
Sezioni Unite, sentenza n° 7996 del 6 aprile 2006). Tale principio, nondimeno, va coordinato con altro, dalla portata eminentemente generale, che si esprime nel noto brocardo “onus probandi incumbit ei qui dicit” consacrato nell'art. 2697 c.c.; da quest'ultima disposizione, che richiede all'attore in senso sostanziale, convenuto nel giudizio di opposizione, la prova del diritto fatto valere e al convenuto in senso sostanziale, attore nel giudizio di opposizione, la prova della modificazione o dell'estinzione del diritto stesso, si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto;
appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la dimostrazione dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore, il quale dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dello stesso, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione (cfr. sentenza 973/96;
3232/98; 11629/99).
Venendo al caso di specie, va preliminarmente evidenziato che risulta pacifica e incontestata tra le parti
(e, dunque, dimostrata anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) l'esistenza di un rapporto commerciale, atteso che la difesa della è imperniata sul già avvenuto pagamento delle fatture azionate che, in Parte_1 assenza di una sottostante relazione d'affari, risulterebbe privo di causa;
dal tenore di detta difesa, ne discende, inoltre, il mancato disconoscimento della fornitura oggetto di contezioso che, dunque, va ritenuta come effettivamente eseguita in favore dell'opponente, anche in ragione della sottoscrizione per accettazione di consegna apposta dalla ai documenti di trasporto connessi alle fatture Parte_1 azionate.
Acclarata la fonte negoziale del diritto azionato e l'effettiva maturazione del credito pecuniario nascente dall'esecuzione della fornitura in esame, ai fini della decisione del presente contenzioso resta da definirsi l'imputabilità, o meno, degli assegni di pagamento prodotti dalla alle fatture azionate dalla Parte_1
Giova, sul punto, osservare che in materia di imputazione dei pagamenti, la giurisprudenza di CP_1 legittimità (Cassazione Civile, sentenza n. 18471/2015) ha affermato che soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito,
l'onere alla prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. L'onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta, infatti, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l'onere del creditore acquista la sua ragion d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente del fatto estintivo (Cass., 11 marzo 1994, n. 2369; Cass., 9 gennaio
2007, n. 205; Cass., 4 ottobre 2011, n. 20288). Dunque, se l'onere della prova in capo al creditore in ordine alla dedotta diversa imputazione di pagamento sorge soltanto in caso di pagamento avente efficacia estintiva, ne consegue che ciò non si verifica quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dunque dimostrare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati (Cass.,
18 ottobre 2005, n. 20134; Cass., 28 febbraio 2012, n. 3008), là dove esso sia contestato dal creditore.
E dunque, in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
26275 del 06/11/2017).
Al riguardo, va rammentato che la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n° 13477 emessa il 20 maggio 2025, ha ribadito che “Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca;
l'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace”.
Ebbene, il vaglio del compendio probatorio in atti non consente di poter ritenere esercitata dalla Pt_1
, all'atto del pagamento, la facoltà d'indicare a quali debiti dovessero imputarsi gli assegni bancari
[...] qui prodotti allo scopo di dimostrare l'avvenuto saldo delle fatture azionate dalla dovendo dunque CP_1 ritenersi giuridicamente inefficace la dichiarazione d'imputazione fatta in questa sede per consumazione della relativa facoltà codicisticamente attribuita al debitore;
d'altro canto, va altresì evidenziato che la ha prospettato ed efficacemente provato, tramite produzione dei propri estratti conto bancari, che CP_1 gli assegni prodotti dalla (diciassette in totale, di cui otto nemmeno intestati all'opposta Parte_1 ma ad altra società denominata “Ime Sud Europe S.r.l.) potrebbero verosimilmente esser stati emessi per il pagamento di forniture pregresse e diverse da quella oggetto di causa, a saldo di fatture già scadute;
difatti, risulta certamente dimostrato che tra le parti in causa vi fosse un rapporto d'affari consolidato e continuativo, come può agevolmente evincersi dalla messagistica whatsapp da esse intrattenuta, dagli estratti conto bancari e dai registri contabili prodotti dalla tale da poter giustificare pregressi CP_1 pagamenti effettuati dalla in favore della Pt_1 CP_1
In definitiva, dunque, l'omesso esercizio da parte della debitrice della facoltà d'indicare in sede di pagamento a quali debiti dovessero imputarsi gli assegni prodotti in atti, unitamente alla dimostrata esistenza di un rapporto commerciale continuativo tra le parti in esecuzione del quale è ben possibile che siano stati eseguiti molteplici forniture e pagamenti diversi da quelli in esame, inducono a ritenere, in assenza di specifica e contraria prova, che le fatture azionate in sede monitoria siano ancora attualmente insolute e, pertanto, a decretare il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo de quo e con la specificazione che la somma di cui la risulta debitrice nei confronti della ammonta Pt_1 CP_1
a € 6.929,63 anziché a € 9.629,63, atteso l'errore materiale di digitazione effettuato dall'opposta nelle conclusioni del ricorso monitorio e dalla stessa evidenziato in comparsa di costituzione e risposta.
In ordine alla contestazione sulle modalità di calcolo degli interessi, infine, va rilevato che essa è destituita di qualsivoglia fondamento dal momento che il maggior importo ingiunto rispetto alla reale entità del credito vantato dalla è meramente dovuto all'esplicitato errore materiale di digitazione e non a CP_1 un'errata stima della mora, mai concretamente effettuata dall'opposta nel ricorso monitorio.
2. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione in favore dell'Avv. Frezza Francesco, facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal d.m. n° 147/2022 per i giudizi celebratisi innanzi al Tribunale per lo scaglione di valore entro il quale rientra la controversia
(quindi, per quello che va da € 5.200,00 fino a € 26.000,00) e all'attività concretamente esercitata dalla convenuta opposta, rapportata altresì al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n° 4687/2023 del Registro Generale Affari Civili, avente a oggetto Vendita di cose mobili, pendente tra Parte_2 CP_1 ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione, per le ragioni di cui in motivazione;
per l'effetto:
2. Conferma il decreto ingiuntivo n° 1126/2023, emesso e pubblicato l'11/03/2023 da codesto
Tribunale di Napoli Nord, specificando, in correzione dell'errore materiale ivi presente, che il credito vantato dalla nei confronti della di CP_1 Parte_1 [...] ammonta a € 6.929,63 (seimilanovecentoventinove/63) anziché a € 9.629,63; Pt_1
3. Condanna la al pagamento in favore della Parte_1 CP_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 (cinquemilasettantasette/00) per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Frezza Francesco.
Così deciso in Aversa, il 18/12/2025
Il Giudice monocratico
Dott.ssa Dora LE GE