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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 21/05/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ISERNIA
Verbale di udienza
All'udienza del 21/05/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 517/2019
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. PORRONE LENA, per parte convenuta opposta l'avv. Bellano in sostituzione dell'avv. De Candia.
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
-===
Alle ore 18:49, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 517/2019 promoSS da
), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
CAMPOBASSO (CB) e ( ), Parte_2 C.F._2
nata ad [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. PORRONE
LENA, contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. DE CANDIA ROSA
REGIONE MOLISE ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore, CONTUMACE
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omeSS, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n.
8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non
è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che,
sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO
e , lamentando i danni subiti alla Parte_1 Parte_2 vettura di loro proprietà quale conseguenza dell'investimento di un cinghiale, avevano convenuto in giudizio davanti all'ufficio del giudice di pace di Agnone la Regione Molise e l' . Controparte_2
Avendo il Giudice di Pace con sentenza n. 1/2019 dichiarato la propria incompetenza per valore ritenendo competente a decidere la controversia per valore e territorio il Tribunale di Isernia, i sig.ri e con Pt_1 Parte_2
ricorso avevano riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Isernia chiedendo:
“NEL MERITO: ACCERTARE E DICHIARARE che il sinistro descritto in premeSS si è determinato per colpa esclusiva della Regione Molise e della
che, qualità di Enti tenuti per legge ad esercitare attività di Controparte_1
controllo, vigilanza, gestione e tutela della fauna selvatica, omettevano di predisporre tutte le misure strumentali idonee ad evitare che gli animali selvatici procurassero danni a terzi;
PER L'EFFETTO: CONDANNARE la
Regione Molise in persona del suo legale rappresentante e Presidente pro tempore e la , in persona del suo legale rappresentante e Controparte_1
Presidente pro tempore, in solido tra loro, a risarcire in favore dell'odierni attori tutti i danni subiti in seguito al sopra descritto sinistro, dalla propria autovettura, così come riportato dalla fattura allegata per un totale di €
5.287,11, IVA compresa, oltre interessi come per legge, o di quella maggiore o
2 minore somma che dovesse risultare di giustizia, e comunque entro la competenza per valore del Giudice di Pace adito;
CONDANNARE gli Enti convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
I ricorrenti allegano la responsabilità delle amministrazioni convenute per i danni subiti in Agnone, l'11 ottobre 2017 alle ore 19:15 circa, lungo la SP 73 dalla Wolkswagen Touareg targata DC508RK. In particolare, l'auto guidata dalla Dr.SS , giunta all'altezza del Km 41.794692, 14.42355, Parte_2
veniva, improvvisamente ed inaspettatamente, investita da un cinghiale adulto che le attraversava la sede stradale provenendo da un boschetto adiacente la strada. L'auto riportava danni per un importo complessivo di € 5.287,11.
La regione Molise è rimasta contumace.
Costituitasi in giudizio, la ha contestato la legittimazione ad agire CP_1
(o, meglio, la mancata prova della titolarità del rapporto controverso) da parte di e la propria legittimazione passiva, e chiesto Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- dichiarare il difetto di legittimazione attiva del dott. come Parte_1
sopra evidenziato al punto n. 1);
- dichiarare il difetto di imputabilità dell'evento alla per Controparte_1 essere la Regione Molise titolare dell'eventuale obbligazione risarcitoria in favore della dott.SS e, per l'effetto, rigettare la domanda avanzata Parte_2 da quest'ultima nei confronti della : con vittoria di spese CP_1 CP_1
processuali; in via subordinata, rigettare in ogni caso le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto: con vittoria di spese processuali;
in via ancor più gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare comunque la corresponsabilità della dott.SS nella determinazione del danno Parte_2 nonché comunque l'eccessività degli importi pretesi. Per l'effetto, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., ridurre correlativamente l'importo del risarcimento dovuto: con compensazione delle spese processuali”.
La causa è stata istruita con prove testimoniali e produzione di documenti e, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, viene decisa ex
3 art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
Preliminarmente, sotto il profilo della competenza di questo giudice, occorre evidenziare che con sentenza n. 1/2019 il Giudice di pace di Agnone, dichiaratosi incompetente, ha dichiarato competente a decidere la presente controversia per valore e per territorio il Tribunale di Isernia. Il giudizio è stato ritualmente riassunto. In seno a questo giudizio non è stato tempestivamente sollevato né rilevato nei termini dettati dall'art. 38 c.p.c. alcun profilo di incompetenza di questo ufficio.
La competenza resta dunque radicata presso il Tribunale di Isernia.
Nel merito si controverte circa un danno provocato da fauna selvatica.
Dopo un lungo periodo in cui le controversie sui danni prodotti dalla fauna selvatica venivano decise in applicazione dell'art. 2043, c.c., la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'affermare che tali azioni devono essere inquadrate nella previsione normativa dell'art. 2052 c.c. e la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, (Cass. 21/06/2024, n.
17253; Cass., 30/10/2023, n. 30072; Cass. 08/02/2023, n. 3745; Cass.,
20/04/2020, n. 7969, Cass., 22/06/2020, n. 12113).
Il principio appena affermato nella fattispecie deve essere temperato alla luce delle concomitanti presunzioni di responsabilità: quella a carico della Regione, ai sensi dell'art. 2052 c.c., e quella a carico del conducente di un veicolo senza guida di rotaie, ex art. 2054 c.c. È stato così affermato che "Nell'ipotesi di scontro tra un veicolo ed un animale il concorso tra le presunzioni stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2052 e 2054 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso
e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato" (Cass. 21/06/2024, n. 17253; Cass., 23/05/2022, n. 16550;
Cass., 07/03/2016, n. 4373).
Ne discende che il danneggiato dovrà allegare che il danno è stato causato
4 dall'animale selvatico fornendo la prova della dinamica del sinistro, del nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito (oltre che dell'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992, che nella fattispecie non è oggetto di contestazione). Inoltre, a carico del danneggiato è anche l'onere della prova dell'esatta dinamica del sinistro e, per superare la presunzione di cui all'art. 2054, co. 1°, c.c., dell'adozione di tutte le cautele da adottarsi nella condotta di guida nonché dell'autonomia causale della condotta, imprevedibile e irrazionale, dell'animale, causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno.
A carico della Regione resta invece l'onere della prova liberatoria dell'art. 2052 cod. civ., dimostrando il caso fortuito.
L'Ufficio Massimario della Corte di CaSSzione, con la consueta capacità di sintesi, ha affermato:
“Nell'ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale selvatico, il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato;
pertanto il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare
e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale ha avuto, effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare
l'impatto, mentre la Regione deve dimostrare il caso fortuito.
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 21/06/2024, n. 17253 (rv.
5 671568-01)
Nella fattispecie i testimoni escussi hanno concordemente confermato la ricostruzione degli eventi come allegata dai ricorrenti.
In particolare all'udienza del 27 maggio 2021 l'avv. Alfonso Tagliamonte, dapprima rispondendo un laconico “sì, è vero” a tutte le domande al lui formulate, ha confermato di aver assistito all'incidente riferendo la propria percezione della velocità moderata dell'autovettura (capo L articolato in atto di citazione in riassunzione) e che la vettura era stata investita dal cinghiale e la conducente non poteva evitare l'urto (capo M). Richiamato a rendere chiarimenti (pagina 3 del verbale dell'udienza del 21 maggio 2021) l'avv.
Tagliamonte ha poi fornito alcune precisazioni, affermando che percorreva la strada in direzione opposta al senso di percorrenza dell'attrice (disponendo quindi di una visione piena e frontale degli accadimenti), precisando quindi che “Il cinghiale che ha impattato con l'auto della scendeva da Parte_2
una stradella laterale, anzi da un viottolo che fuoriesce da un boschetto sito al margine della strada ed ha attraversato rapidamente la strada. Probabilmente se non fosse stato investito dall'auto della il cinghiale avrebbe Parte_2 impattato con la mia steSS auto che proveniva in direzione opposta”.
Alla steSS udienza è stato ascoltato anche , che Testimone_1 seguendo l'attrice, ha potuto confermarne la condotta di guida prudente e adeguata allo stato dei luoghi (“Lo posso affermare perché la strada era piena di fossi e dossi”).
In sintesi la percezione che i testi hanno avuto dell'incidente è concorde nell'attribuire all'attrice una condotta di guida prudente. La medesima percezione è offerta dai due testimoni che procedendo in entrambe le direzioni, l'uno dietro la vettura degli attori, l'altro di fronte alla vettura degli attori, avevano l'uno una visione completa degli accadimenti e l'atro una piena consapevolezza della condotta di guida dell'attrice.
Può affermarsi che le concordi dichiarazioni rese dai testimoni consentono di escludere il concorso della responsabilità ex art. 2054, co. 1 c.c. Non è senza rilievo evidenziare che la presenza del sig. è rilevata anche dal Tes_1
verbale dei Carabinieri Forestali intervenuti sul luogo del sinistro.
Il verbale, che registra la presenza della carcaSS del cinghiale, morto in
6 seguito all'urto, e i danni alla vettura contribuisce in maniera determinante al convincimento di questo giudice all'accoglimento della domanda.
Sulla misura del danno, agli atti è presente agli atti la fattura per la riparazione dell'autovettura.
Per le ragioni sopra dedotte la Regione Molise deve essere condannata al risarcimento del danno patito dagli attori nella misura di € 5.287,11. Detta somma deve essere maggirata degli interessi nella misura determinata dall'art. 1284, co. 4°, c.c.
Resta da aggiungere, sebbene la Regione sia rimasta contumace e non abbia sollevato alcuna eccezione in tal senso, che gli attori, a fronte dell'eccezione proposta dalla convenuta provincia, producendo il certificato di proprietà e la carta di circolazione, hanno provato che la vettura incidentata è in comunione, dunque la titolarità del rapporto controverso (è appena il caso di precisare che non era contestata la legittimazione attiva, che dipende dalle allegazioni, ma la titolarità del rapporto dedotto in lite).
La domanda non merita invece accoglimento nei confronti della , CP_1
richiamato il recente, ma consolidato, orientamento giurisprudenziale che individua quali legittimate passive nelle controversie per i danni provocati dalla fauna selvatica le regioni, in quanto titolari della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica.
Le spese seguono la soccombenza e previa compensazione per la fase svolta davanti all'Ufficio del giudice di pace di Agnone, devono essere poste integralmente a carico della Regione Molise e, in considerazione del valore della controversia molto prossimo ai limiti minimi della fascia tariffaria prevista dal DM 55/2014, vengono liquidate in complessivi € 4.000,00 per compensi
(oltre accessori) ed € 237,00 per anticipazioni.
In ragione del mutamento della giurisprudenza intervenuto in costanza di lite, applicato l'art. 92 c.p.c., devono essere integralmente compensate le spese di lite tra gli attori e la . Controparte_1
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
7 Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promoSS da e Parte_1 Parte_2
contro
REGIONE MOLISE e , iscritta al RG 517/2019 Controparte_1
rigetta la domanda nei confronti della;
Controparte_1
accoglie integralmente la domanda e condanna la Regione Molise al risarcimento in favore degli attori dei danni determinati in € 5.287,11 oltre interessi al tasso ex art. 1284, co. 4°, c.c.; condanna la Regione Molise alla rifusione delle spese di lite che liquida in €
237,00 per anticipazioni, € 4.000,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori;
compensa integralmente le spese tra la e gli attori. CP_1 CP_1
Così deciso in Isernia, il 21 maggio 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
8
Verbale di udienza
All'udienza del 21/05/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 517/2019
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. PORRONE LENA, per parte convenuta opposta l'avv. Bellano in sostituzione dell'avv. De Candia.
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
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Alle ore 18:49, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 517/2019 promoSS da
), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
CAMPOBASSO (CB) e ( ), Parte_2 C.F._2
nata ad [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. PORRONE
LENA, contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. DE CANDIA ROSA
REGIONE MOLISE ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore, CONTUMACE
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Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omeSS, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n.
8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non
è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che,
sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
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FATTO E DIRITTO
e , lamentando i danni subiti alla Parte_1 Parte_2 vettura di loro proprietà quale conseguenza dell'investimento di un cinghiale, avevano convenuto in giudizio davanti all'ufficio del giudice di pace di Agnone la Regione Molise e l' . Controparte_2
Avendo il Giudice di Pace con sentenza n. 1/2019 dichiarato la propria incompetenza per valore ritenendo competente a decidere la controversia per valore e territorio il Tribunale di Isernia, i sig.ri e con Pt_1 Parte_2
ricorso avevano riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Isernia chiedendo:
“NEL MERITO: ACCERTARE E DICHIARARE che il sinistro descritto in premeSS si è determinato per colpa esclusiva della Regione Molise e della
che, qualità di Enti tenuti per legge ad esercitare attività di Controparte_1
controllo, vigilanza, gestione e tutela della fauna selvatica, omettevano di predisporre tutte le misure strumentali idonee ad evitare che gli animali selvatici procurassero danni a terzi;
PER L'EFFETTO: CONDANNARE la
Regione Molise in persona del suo legale rappresentante e Presidente pro tempore e la , in persona del suo legale rappresentante e Controparte_1
Presidente pro tempore, in solido tra loro, a risarcire in favore dell'odierni attori tutti i danni subiti in seguito al sopra descritto sinistro, dalla propria autovettura, così come riportato dalla fattura allegata per un totale di €
5.287,11, IVA compresa, oltre interessi come per legge, o di quella maggiore o
2 minore somma che dovesse risultare di giustizia, e comunque entro la competenza per valore del Giudice di Pace adito;
CONDANNARE gli Enti convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
I ricorrenti allegano la responsabilità delle amministrazioni convenute per i danni subiti in Agnone, l'11 ottobre 2017 alle ore 19:15 circa, lungo la SP 73 dalla Wolkswagen Touareg targata DC508RK. In particolare, l'auto guidata dalla Dr.SS , giunta all'altezza del Km 41.794692, 14.42355, Parte_2
veniva, improvvisamente ed inaspettatamente, investita da un cinghiale adulto che le attraversava la sede stradale provenendo da un boschetto adiacente la strada. L'auto riportava danni per un importo complessivo di € 5.287,11.
La regione Molise è rimasta contumace.
Costituitasi in giudizio, la ha contestato la legittimazione ad agire CP_1
(o, meglio, la mancata prova della titolarità del rapporto controverso) da parte di e la propria legittimazione passiva, e chiesto Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- dichiarare il difetto di legittimazione attiva del dott. come Parte_1
sopra evidenziato al punto n. 1);
- dichiarare il difetto di imputabilità dell'evento alla per Controparte_1 essere la Regione Molise titolare dell'eventuale obbligazione risarcitoria in favore della dott.SS e, per l'effetto, rigettare la domanda avanzata Parte_2 da quest'ultima nei confronti della : con vittoria di spese CP_1 CP_1
processuali; in via subordinata, rigettare in ogni caso le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto: con vittoria di spese processuali;
in via ancor più gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare comunque la corresponsabilità della dott.SS nella determinazione del danno Parte_2 nonché comunque l'eccessività degli importi pretesi. Per l'effetto, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., ridurre correlativamente l'importo del risarcimento dovuto: con compensazione delle spese processuali”.
La causa è stata istruita con prove testimoniali e produzione di documenti e, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, viene decisa ex
3 art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
Preliminarmente, sotto il profilo della competenza di questo giudice, occorre evidenziare che con sentenza n. 1/2019 il Giudice di pace di Agnone, dichiaratosi incompetente, ha dichiarato competente a decidere la presente controversia per valore e per territorio il Tribunale di Isernia. Il giudizio è stato ritualmente riassunto. In seno a questo giudizio non è stato tempestivamente sollevato né rilevato nei termini dettati dall'art. 38 c.p.c. alcun profilo di incompetenza di questo ufficio.
La competenza resta dunque radicata presso il Tribunale di Isernia.
Nel merito si controverte circa un danno provocato da fauna selvatica.
Dopo un lungo periodo in cui le controversie sui danni prodotti dalla fauna selvatica venivano decise in applicazione dell'art. 2043, c.c., la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'affermare che tali azioni devono essere inquadrate nella previsione normativa dell'art. 2052 c.c. e la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, (Cass. 21/06/2024, n.
17253; Cass., 30/10/2023, n. 30072; Cass. 08/02/2023, n. 3745; Cass.,
20/04/2020, n. 7969, Cass., 22/06/2020, n. 12113).
Il principio appena affermato nella fattispecie deve essere temperato alla luce delle concomitanti presunzioni di responsabilità: quella a carico della Regione, ai sensi dell'art. 2052 c.c., e quella a carico del conducente di un veicolo senza guida di rotaie, ex art. 2054 c.c. È stato così affermato che "Nell'ipotesi di scontro tra un veicolo ed un animale il concorso tra le presunzioni stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2052 e 2054 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso
e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato" (Cass. 21/06/2024, n. 17253; Cass., 23/05/2022, n. 16550;
Cass., 07/03/2016, n. 4373).
Ne discende che il danneggiato dovrà allegare che il danno è stato causato
4 dall'animale selvatico fornendo la prova della dinamica del sinistro, del nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito (oltre che dell'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992, che nella fattispecie non è oggetto di contestazione). Inoltre, a carico del danneggiato è anche l'onere della prova dell'esatta dinamica del sinistro e, per superare la presunzione di cui all'art. 2054, co. 1°, c.c., dell'adozione di tutte le cautele da adottarsi nella condotta di guida nonché dell'autonomia causale della condotta, imprevedibile e irrazionale, dell'animale, causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno.
A carico della Regione resta invece l'onere della prova liberatoria dell'art. 2052 cod. civ., dimostrando il caso fortuito.
L'Ufficio Massimario della Corte di CaSSzione, con la consueta capacità di sintesi, ha affermato:
“Nell'ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale selvatico, il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato;
pertanto il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare
e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale ha avuto, effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare
l'impatto, mentre la Regione deve dimostrare il caso fortuito.
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 21/06/2024, n. 17253 (rv.
5 671568-01)
Nella fattispecie i testimoni escussi hanno concordemente confermato la ricostruzione degli eventi come allegata dai ricorrenti.
In particolare all'udienza del 27 maggio 2021 l'avv. Alfonso Tagliamonte, dapprima rispondendo un laconico “sì, è vero” a tutte le domande al lui formulate, ha confermato di aver assistito all'incidente riferendo la propria percezione della velocità moderata dell'autovettura (capo L articolato in atto di citazione in riassunzione) e che la vettura era stata investita dal cinghiale e la conducente non poteva evitare l'urto (capo M). Richiamato a rendere chiarimenti (pagina 3 del verbale dell'udienza del 21 maggio 2021) l'avv.
Tagliamonte ha poi fornito alcune precisazioni, affermando che percorreva la strada in direzione opposta al senso di percorrenza dell'attrice (disponendo quindi di una visione piena e frontale degli accadimenti), precisando quindi che “Il cinghiale che ha impattato con l'auto della scendeva da Parte_2
una stradella laterale, anzi da un viottolo che fuoriesce da un boschetto sito al margine della strada ed ha attraversato rapidamente la strada. Probabilmente se non fosse stato investito dall'auto della il cinghiale avrebbe Parte_2 impattato con la mia steSS auto che proveniva in direzione opposta”.
Alla steSS udienza è stato ascoltato anche , che Testimone_1 seguendo l'attrice, ha potuto confermarne la condotta di guida prudente e adeguata allo stato dei luoghi (“Lo posso affermare perché la strada era piena di fossi e dossi”).
In sintesi la percezione che i testi hanno avuto dell'incidente è concorde nell'attribuire all'attrice una condotta di guida prudente. La medesima percezione è offerta dai due testimoni che procedendo in entrambe le direzioni, l'uno dietro la vettura degli attori, l'altro di fronte alla vettura degli attori, avevano l'uno una visione completa degli accadimenti e l'atro una piena consapevolezza della condotta di guida dell'attrice.
Può affermarsi che le concordi dichiarazioni rese dai testimoni consentono di escludere il concorso della responsabilità ex art. 2054, co. 1 c.c. Non è senza rilievo evidenziare che la presenza del sig. è rilevata anche dal Tes_1
verbale dei Carabinieri Forestali intervenuti sul luogo del sinistro.
Il verbale, che registra la presenza della carcaSS del cinghiale, morto in
6 seguito all'urto, e i danni alla vettura contribuisce in maniera determinante al convincimento di questo giudice all'accoglimento della domanda.
Sulla misura del danno, agli atti è presente agli atti la fattura per la riparazione dell'autovettura.
Per le ragioni sopra dedotte la Regione Molise deve essere condannata al risarcimento del danno patito dagli attori nella misura di € 5.287,11. Detta somma deve essere maggirata degli interessi nella misura determinata dall'art. 1284, co. 4°, c.c.
Resta da aggiungere, sebbene la Regione sia rimasta contumace e non abbia sollevato alcuna eccezione in tal senso, che gli attori, a fronte dell'eccezione proposta dalla convenuta provincia, producendo il certificato di proprietà e la carta di circolazione, hanno provato che la vettura incidentata è in comunione, dunque la titolarità del rapporto controverso (è appena il caso di precisare che non era contestata la legittimazione attiva, che dipende dalle allegazioni, ma la titolarità del rapporto dedotto in lite).
La domanda non merita invece accoglimento nei confronti della , CP_1
richiamato il recente, ma consolidato, orientamento giurisprudenziale che individua quali legittimate passive nelle controversie per i danni provocati dalla fauna selvatica le regioni, in quanto titolari della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica.
Le spese seguono la soccombenza e previa compensazione per la fase svolta davanti all'Ufficio del giudice di pace di Agnone, devono essere poste integralmente a carico della Regione Molise e, in considerazione del valore della controversia molto prossimo ai limiti minimi della fascia tariffaria prevista dal DM 55/2014, vengono liquidate in complessivi € 4.000,00 per compensi
(oltre accessori) ed € 237,00 per anticipazioni.
In ragione del mutamento della giurisprudenza intervenuto in costanza di lite, applicato l'art. 92 c.p.c., devono essere integralmente compensate le spese di lite tra gli attori e la . Controparte_1
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
7 Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promoSS da e Parte_1 Parte_2
contro
REGIONE MOLISE e , iscritta al RG 517/2019 Controparte_1
rigetta la domanda nei confronti della;
Controparte_1
accoglie integralmente la domanda e condanna la Regione Molise al risarcimento in favore degli attori dei danni determinati in € 5.287,11 oltre interessi al tasso ex art. 1284, co. 4°, c.c.; condanna la Regione Molise alla rifusione delle spese di lite che liquida in €
237,00 per anticipazioni, € 4.000,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori;
compensa integralmente le spese tra la e gli attori. CP_1 CP_1
Così deciso in Isernia, il 21 maggio 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
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