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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/12/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1658/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
MA EN PU Presidente
UE RI Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio iscritto in data 02.05.2025 da
(C.F. ), ammessa in via anticipata e Parte_1 C.F._1
provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato dal COA di Busto Arsizio in data
24/30.04.2025 in forza dell'istanza depositata in data 18.03.2025, con l'Avv. MARIA
CARMELA CICCHIELLO,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), residente in [...]CP_1 C.F._2
(SA), Via Festola n. 3, post-iscrizione della presente causa al ruolo1,
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come precisate all'udienza celebrata in data 17.12.2025 e qui di seguito richiamate per esteso.
Per la ricorrente:
“che l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Benevento, con fissazione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. accolga le seguenti conclusioni: 1 Precedentemente residente in [...] a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti;
b) dichiarare l'autosufficienza dei coniugi e, dunque, l'assenza di corresponsione, reciproca, di sussidi e/o assegni divorzili tra i divorziandi coniugi;
c) ordinare all'Ufficiale di stato civile dell'indicato Comune di provvedere alla annotazione dell'emittenda sentenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha allegato di aver contratto matrimonio con in data CP_1
02.09.2019 in Marocco, che il matrimonio è stato successivamente trascritto in Italia2, che dalla loro unione non sono nati figli, che “E' in corso un procedimento penale a carico di
e i quali sono stati raggiunti da avviso di concluse CP_1 CP_2 Persona_1
indagini ed il 19.2.2025 si è tenuta l'udienza preliminare del relativo processo penale per maltrattamenti a carico del resistente, di sua madre e sua sorella”, che a mezzo della sentenza n.
917/2024 pubblicata in data 19.02.2024 è stata pronunciata dal Tribunale di Salerno la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, che lo stato di separazione personale perdura ininterrottamente da allora e che la comunione morale e materiale tra i coniugi non si è ricostituita.
Nella contumacia del resistente3 deve dirsi ritualmente acquisito in causa che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 ai fini della pronuncia divorzile, non apparendo possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili (a fronte della contumacia del resistente che, a differenza della ricorrente, non ha dimostrato di avere interesse nella presente pronuncia).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti;
2) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza;
3) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 17.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
UE RI MA EN PU
Pag. 3 di 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 V. documentazione depositata da parte ricorrente in data 01.05.2025 3 Cui gli atti introduttivi del presente giudizio sono stati ritualmente notificati Pag. 2 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1658/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
MA EN PU Presidente
UE RI Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio iscritto in data 02.05.2025 da
(C.F. ), ammessa in via anticipata e Parte_1 C.F._1
provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato dal COA di Busto Arsizio in data
24/30.04.2025 in forza dell'istanza depositata in data 18.03.2025, con l'Avv. MARIA
CARMELA CICCHIELLO,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), residente in [...]CP_1 C.F._2
(SA), Via Festola n. 3, post-iscrizione della presente causa al ruolo1,
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come precisate all'udienza celebrata in data 17.12.2025 e qui di seguito richiamate per esteso.
Per la ricorrente:
“che l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Benevento, con fissazione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. accolga le seguenti conclusioni: 1 Precedentemente residente in [...] a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti;
b) dichiarare l'autosufficienza dei coniugi e, dunque, l'assenza di corresponsione, reciproca, di sussidi e/o assegni divorzili tra i divorziandi coniugi;
c) ordinare all'Ufficiale di stato civile dell'indicato Comune di provvedere alla annotazione dell'emittenda sentenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha allegato di aver contratto matrimonio con in data CP_1
02.09.2019 in Marocco, che il matrimonio è stato successivamente trascritto in Italia2, che dalla loro unione non sono nati figli, che “E' in corso un procedimento penale a carico di
e i quali sono stati raggiunti da avviso di concluse CP_1 CP_2 Persona_1
indagini ed il 19.2.2025 si è tenuta l'udienza preliminare del relativo processo penale per maltrattamenti a carico del resistente, di sua madre e sua sorella”, che a mezzo della sentenza n.
917/2024 pubblicata in data 19.02.2024 è stata pronunciata dal Tribunale di Salerno la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, che lo stato di separazione personale perdura ininterrottamente da allora e che la comunione morale e materiale tra i coniugi non si è ricostituita.
Nella contumacia del resistente3 deve dirsi ritualmente acquisito in causa che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 ai fini della pronuncia divorzile, non apparendo possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili (a fronte della contumacia del resistente che, a differenza della ricorrente, non ha dimostrato di avere interesse nella presente pronuncia).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti;
2) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza;
3) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 17.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
UE RI MA EN PU
Pag. 3 di 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 V. documentazione depositata da parte ricorrente in data 01.05.2025 3 Cui gli atti introduttivi del presente giudizio sono stati ritualmente notificati Pag. 2 di 3