Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 23/02/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2754/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. CACCIATORE UGO GIOVANBATTISTA, con elezione di domicilio in
PIAZZALE CORTE D'APPELLO 3 PARMA, presso e nello studio dell'avv. Cacciatore;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
11/08/1988, con il patrocinio dell'avv. FANFONI LUCA, con elezione di domicilio in PIAZZA
GARIBALDI N. 31 FIDENZA, presso e nello studio dell'avv. FANFONI LUCA;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Parma
- INTERVENUTO-
pagina 1 di 13
Conclusioni per parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contariis reiectis, Considerata la positiva relazione dei servizi sociali, nonché l'invariata posizione reddituale del ricorrente, considerato il contenuto dei provvedimenti provvisori e urgenti scaturenti dall'accordo transattivo raggiunto tra le parti, voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Pt_1
alle seguenti condizioni:
1. stabilire l'affidamento condiviso della minore 2. CP_1 Persona_1
confermare il contenuto dei provvedimenti provvisori ed urgenti.
3. Vinte le spese”.
Conclusioni per parte resistente: “Voglia il Tribunale Ill.mo adito, esperito il tentativo di conciliazione e adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti che riterrà opportuni 1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e;
2. Affidare la Controparte_1 Parte_1
figlia minore in via super esclusiva alla madre, prevedendo un eventuale monitoraggio Persona_1
del servizio sociale territorialmente competente per il nucleo familiare;
3. Disporre che gli incontri con il padre vengano pianificati dal Servizio Sociale tenendo quale precipuo riferimento il benessere fisico della minore e l'effettiva capacità con cui il padre è in grado di occuparsene;
4. Confermare l'assegno divorzile in favore della IG.ra ed a carico di ed elevarlo ad € Controparte_1 Parte_1
200,00 mensili ovvero alla maggior somma che verrà ritenuta di giustizia;
5. Confermare l'assegno di mantenimento a carico del padre per la minore ed elevarlo ad € 700,00 mensili ovvero Persona_1
alla maggior somma che verrà ritenuta di giustizia;
6. Confermare a carico del IG. la Parte_1
partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 70% secondo il Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.7.2022 adiva il Tribunale di Parma allegando che: Parte_1 aveva contratto matrimonio con in data 13.7.2010; dall'unione, in data 23.4.2012, Controparte_1
era nata dal 2016 la IG.ra , già impegnata in una nuova relazione, aveva lasciato la Per_1 CP_1
casa familiare, portando con sé con sentenza non definitiva pubblicata in data 10.1.2022, il Per_1
Tribunale di Parma aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi;
nel corso del giudizio di separazione, il Giudice delegato dal Presidente, in via provvisoria ed urgente, aveva previsto che Per_1
fosse affidata ai Servizi Sociali e collocata in via prevalente presso la madre, alla quale era stata pagina 2 di 13 assegnata la casa familiare, con obbligo per il IG. di corrispondere alla IG.ra la Pt_1 CP_1
somma mensile di euro 500,00 per il mantenimento della minore, oltre al 70% delle spese straordinarie, nonché euro 100,00 per il mantenimento della moglie;
successivamente la IG.ra aveva CP_1
lasciato la casa familiare, per trasferirsi a vivere con il nuovo compagno;
la IG.ra non CP_1
svolgeva attività lavorativa, per sua colpa, ed intratteneva una nuova convivenza stabile, tanto che il compagno aveva prestato fideiussione per garantire il pagamento del canone di locazione dell'immobile presso il quale si era trasferita la IG.ra ; la IG.ra disponeva inoltre di CP_1 CP_1
un sussidio erogato a in quanto diabetica;
egli era dipendente di una società di autotrasporti e Per_1
beneficiava di un reddito netto mensile pari ad euro 1.800,00; sosteneva spese abitative per mensili euro 525,00, che, sommate ad altre spese vive, arrivavano all'importo di euro 1.000,00. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che il Tribunale di Parma volesse dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la IG.ra , nulla prevedendo a titolo di CP_1 assegno divorzile per quest'ultima, nonché riducendo il suo contributo al mantenimento di ad Per_1
euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria depositata in data 2.12.2022 si costituiva in giudizio la IG.ra allegando che: sin CP_1
dalla nascita, era affetta da diabete di tipo 1, che richiedeva un monitoraggio costante, nonché Per_1
frequente somministrazione di insulina;
il padre non si era mai fatto carico delle problematiche di salute né si era mai interessato al suo percorso scolastico o di cura presso la psicologa;
Per_1
nonostante il padre fosse stato invitato ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, si era rifiutato;
proprio perché il IG. non era in grado di gestire la somministrazione di insulina a Pt_1
l'Ente affidatario aveva stabilito che il padre vedesse soltanto la domenica pomeriggio, Per_1 Per_1
ogni due settimane, per circa cinque ore;
ella stava affrontando una malattia oncologica, ma, anche quando era stata ricoverata per l'asportazione del tumore, il IG. si era rifiutato di tenere con sé Pt_1
aveva deciso di lasciare la casa familiare perché vittima delle condotte fisicamente e Per_1
verbalmente violente del marito, che avevano coinvolto sia lei che non conviveva con il nuovo Per_1
compagno, che risiedeva con la madre per prestarle assistenza;
il IG. non corrispondeva con Pt_1
regolarità il mantenimento per la minore;
quando erano stati assunti i provvedimenti provvisori in sede di separazione, ella percepiva un'indennità di disoccupazione pari a mensili euro 800,00; dopo l'intervento chirurgico le era stata riconosciuta un'invalidità del 100%, poi ridotta all'85%, e percepiva una pensione di invalidità di importo pari a mensili euro 300,00; nel corso della vita familiare ella si era pagina 3 di 13 sempre fatta carico delle eIGenze di permettendo al IG. di effettuare anche turni Per_1 Pt_1
notturni, limitando di conseguenza le sue aspirazioni di crescita professionale;
sosteneva spese abitative per mensili euro 430,00; beneficiava di un'indennità di frequenza pari a mensili euro 300,00 per Per_1
nove mensilità; il IG. aveva invece visto migliorare la propria situazione economica rispetto al Pt_1
momento in cui erano stati assunti i provvedimenti provvisori in sede di separazione, perché la sua retribuzione era aumentata, percepiva anche il 50% dell'assegno unico, aveva instaurato una convivenza ed aveva estinto un finanziamento prima in essere. Tanto premesso, la resistente aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ma chiedeva che la minore fosse a lei affidata in forma super-esclusiva, che le fosse riconosciuto un assegno divorzile nella misura di euro 200,00 mensili, nonché un contributo paterno per il mantenimento della minore di mensili euro
700,00, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Correttamente proseguito il giudizio innanzi al Giudice istruttore, con ordinanza del 6.3.2023 il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, in via provvisoria ed urgente, disponeva che fosse affidata Per_1
in via esclusiva alla madre, nonché collocata in via prevalente presso di lei, prevedendo altresì che il IG. fosse tenuto a corrispondere alla IG.ra la somma di euro 200,00 per il Pt_1 CP_1 mantenimento della moglie, confermando l'importo del contributo paterno al mantenimento della figlia.
Istruita la causa mediante l'ausilio dei Servizi Sociali del Distretto di Fidenza, con riferimento agli aspetti legati alla genitorialità, nonché acquisita documentazione reddituale del IG. tramite Pt_1
l'ausilio dell'Agenzia delle Entrate, all'udienza del 3.12.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190, c.p.c.
*** ***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Entrambe le parti hanno chiesto al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in data il 13 luglio 2010 (Atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, n. 316 p.2 s. A).
Tale domanda merita accoglimento, tenuto conto che sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3,
L. 898/70, in quanto, come emerge dagli atti, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostituita. Inoltre, i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al
Giudice Delegato dal Presidente del Tribunale di Parma nell'ambito del giudizio di separazione,
pagina 4 di 13 avvenuta in data 6.11.2018, separazione che prosegue tuttora: non si sono più rappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere. La separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con sentenza non definitiva pubblicata in data 10.1.2022, passata in giudicato, e pertanto è trascorso il prescritto termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti (v. doc. n. 6, fascicolo ricorrente).
Sul regime di affidamento, collocamento e visite con il genitore non collocatario per Per_1
Con riferimento ai profili attinenti all'esercizio della responsabilità genitoriale su ritiene il Per_1
Collegio che debba essere confermato l'affidamento esclusivo della minore alla madre, così come previsto in forza del disposto di cui all'art. 337, comma III, c.c. Le decisioni di maggiore interesse per attinenti alla salute, istruzione ed educazione dovranno continuare ad essere prese Per_1
congiuntamente da entrambi i genitori.
Ed infatti, così come già evidenziato dal Giudice delegato e confermato dalle relazioni dei Servizi
Sociali, la IG.ra ha dato prova di essere pienamente idonea a farsi carico dei doveri CP_1
discendenti dalla responsabilità genitoriale. Ella rappresenta senza dubbio il genitore di riferimento per ed è quella che si occupa, pressoché integralmente, della soddisfazione dei bisogni della minore. Per_1
All'esito dell'indagine psicosociale sul nucleo familiare condotta dai Servizi Sociali del Distretto di
Fidenza, nominati Ente affidatario della minore nel corso del giudizio di separazione, è emerso che la IG.ra si è responsabilizzata rispetto alla gestione della patologia diabetica di che CP_1 Per_1 necessita di continui controlli e supervisione costante da parte dell'adulto, non essendo ancora Per_1
autonoma nel controllo del corretto quantitativo di carboidrati da assumere, nonché nella gestione del dispositivo di misurazione glicemica. La madre si è rapportata con regolarità con il personale ospedaliero, presentandosi a tutti gli appuntamenti fissati, nonché partecipando ai corsi di formazione offerti ai genitori di bambini diabetici. Inoltre, ella ha dedicato cura costante anche alla formazione scolastica di così come riportato sia dalle maestre della scuola elementare, che da quelle della Per_1
scuola media, che hanno confermato di interfacciarsi costantemente con la IG.ra , non CP_1
soltanto per le questioni scolastiche, ma anche per problematiche relative alla salute della minore. Da ultimo, si evidenzia che il rapporto tra i Servizi Sociali e la IG.ra è sempre stato positivo, CP_1 dimostrandosi quest'ultima attenta a raccogliere i suggerimenti offerti dall'Ente. Del resto, anche i
Servizi Sociali hanno concluso nel senso che la IG.ra ha raggiunto la necessaria stabilità, CP_1
pagina 5 di 13 garantisce a un adeguato percorso di crescita, è attenta alle eIGenze della figlia e mantiene Per_1
regolari contatti con il personale scolastico e sanitario. Pertanto, si deve ritenere che non vi siano più spazi per prevedere l'affidamento eterofamiliare di come invece stabilito in seno al giudizio di Per_1
separazione.
Non altrettanto idoneo all'esercizio della responsabilità genitoriale si è mostrato il IG. il Pt_1
quale ha persistito nel mantenere un atteggiamento delegante, non interessandosi quasi mai spontaneamente alla patologia di né al suo percorso scolastico. Ed infatti, egli, oltre a non avere Per_1
accessi diretti alla pediatra, alla scuola e al personale ospedaliero che ha in cura ha spesso Per_1
mostrato un atteggiamento di superficialità rispetto ai problemi di salute della figlia, non partecipando con regolarità agli incontri presso l'istituto ospedaliero, ritenendosi sufficientemente autonomo nel controllo della dieta di nonché nell'utilizzo del dispositivo di misurazione della glicemia e del Per_1
microinfusore di insulina. Tale condotta si è rivelata estremamente pericolosa per stessa, la Per_1
quale, nel mese di giugno 2023, mentre si trovava presso la casa paterna, ha subito uno scompenso metabolico, iperglicemia elevata e chetosi diabetica, che ne hanno portato al suo ricovero ospedaliero.
L'improvviso peggioramento dello stato di salute di è stato causato da grave negligenza del Per_1 padre nell'utilizzo del dispositivo di microinfusione di poiché, pur sapendo che doveva essere Per_1 cambiato nella giornata di sabato, il padre ha deciso di aspettare fino a domenica. Peraltro, all'atto di sostituire il dispositivo, il padre non ha correttamente posizionato l'ago sottopelle, impedendo la somministrazione di insulina. Nella notte ha iniziato a presentare episodi di vomito, che il padre Per_1
ha semplicisticamente ricondotto ad una indigestione. Soltanto quando il padre ha riportato Per_1 presso la casa materna, la IG.ra è potuta intervenire d'urgenza, somministrando l'insulina a CP_1
e poi portandola al pronto soccorso, dove la bambina è rimasta ricoverata per qualche giorno. Si Per_1
aggiunga che il padre ha deciso che debba essere la IG.ra ad occuparsi integralmente della CP_1
formazione scolastica di non preoccupandosi di instaurare un contatto diretto con il personale Per_1
docente e limitandosi a controllare, di tanto in tanto, il registro elettronico. Egli stesso ha dichiarato ai
Servizi Sociali di rivestire un ruolo marginale nella vita della figlia e di ricevere informazioni unicamente dalla madre in merito all'andamento scolastico di alle relazioni con i coetanei e allo Per_1
stato di salute della minore. Inoltre, egli si è dichiarato disponibile ad aumentare i tempi di incontro con soltanto laddove vi fosse un'eIGenza della madre, se avvisato per tempo, motivando questa Per_1
assenza di disponibilità in ragione dei propri impegni lavorativi. Anche il rapporto con il Servizio
pagina 6 di 13 Sociale è stato gestito dal IG. con una certa superficialità, in quanto, pur presentandosi Pt_1
regolarmente agli incontri, ha sempre evitato di instaurare con il Servizio Sociale un dialogo profondo e ha rifiutato di partecipare al percorso di sostegno alla genitorialità che gli è stato proposto.
Tanto premesso, non si può non considerare che il IG. ha sempre dimostrato un sincero affetto Pt_1
e interesse per la figlia, e, se è vero che è stato necessario un sollecito da parte dei Servizi Sociali, dopo l'episodio di giugno 2023 ha compreso la necessità di partecipare ad un nuovo corso di formazione per l'utilizzo del dispositivo di microinfusione di insulina utilizzato da corso al quale non aveva Per_1 inizialmente preso parte, perché, a suo dire, impegnato al lavoro. Ed infatti, dall'ultima relazione dei
Servizi Sociali emerge che il padre ha richiesto ai sanitari che hanno in cura di organizzare un Per_1
nuovo spazio di incontro, in modo da poter avere una nuova formazione e porre loro tutte le domande che ritiene necessarie, incontro che è avvenuto nel mese di maggio 2024. Si deve altresì dare atto del fatto che il IG. è stato comunque presente a tutte le precedenti visite di presso la Pt_1 Per_1
diabetologia, fatto salvo per il corso di formazione del febbraio 2024 e il successivo appuntamento del marzo 2024, avente ad oggetto il funzionamento del nuovo microinfusore, appuntamento che però ha recuperato nel mese di maggio.
Pertanto, non può trovare accoglimento la pretesa della IG.ra a che sia disposto un CP_1
affidamento super-esclusivo di alla madre, perché il padre è comunque una figura presente nella Per_1
vita della minore. Inoltre, si dimostra sinceramente affezionata al padre e ha spesso richiesto ai Per_1
Servizi Sociali che i suoi tempi di permanenza presso la casa paterna fossero aumentati. Si aggiunga che non vi è prova che il padre abbia ostacolato l'assunzione di decisioni nell'interesse della minore, in quanto, soltanto nell'ultima relazione dei Servizi Sociali emergono delle doglianze della madre in questo senso, doglianze che non hanno comunque trovato riscontro con quanto riportato dall'Ente.
Inoltre, la previsione di un affidamento esclusivo di carattere rafforzato di alla madre non Per_1
farebbe che aggravare quel senso di deresponsabilizzazione del padre verso la figlia, che certamente non giova a che, come precisato, è sinceramente legata anche al padre. Peraltro, la superficialità Per_1
nella gestione della patologia di da parte del padre, se è certamente spia di inidoneità genitoriale, Per_1 come accennato, non verrebbe in ogni caso superata tramite l'affidamento super-esclusivo, ma semmai tramite una riduzione dei tempi di visita tra e il padre, riduzione già disposta dai Servizi Sociali, Per_1
proprio per evitare che possano verificarsi nuovamente episodi che mettano a repentaglio la salute di
Per_1
pagina 7 di 13 Tanto premesso per quanto attiene al regime di affidamento di con riferimento al collocamento Per_1
della minore, non vi è dubbio che questo debba permanere presso la madre, la quale è certamente la figura genitoriale di riferimento per la minore.
Come emerge dall'ultima relazione dei Servizi Sociali, le visite tra la minore e il padre ora si svolgono nella giornata di domenica a settimane alterne dalle 15 alle 20, perché gli orari erano stati ridotti a seguito della decisione del padre di non presenziare agli incontri di formazione del mese di febbraio e marzo 2024 presso la diabetologia. Tenuto conto che il padre ha seguito il prescritto corso di aggiornamento sull'utilizzo del microinfusore nel mese di maggio, ritiene il Collegio che i tempi di visita possano essere aumentati, prevedendo che la minore veda il padre a weekend alternati nelle giornate di sabato e domenica dalle 9:30 alle 20. Allo stato non è possibile pensare ad una reintroduzione dei pernottamenti di a casa del padre, poiché anche ha dichiarato di non Per_1 Per_1
sentirsi sicura, poiché né lei né il padre sarebbero in grado di accorgersi di eventuali segnalazioni notturne del microinfusore, come accaduto nel giugno 2023. Il calendario di visita potrà essere modificato da parte dei Servizi Sociali del Distretto di Fidenza, al quale viene conferita espressa delega, se di interesse per la minore. È auspicabile che in breve tempo sia possibile reintrodurre i pernotti di a casa del padre, tenuto conto che, di pari passo con l'aumentare dell'età di Per_1 Per_1
ella acquisirà certamente più autonomia nella gestione della propria patologia.
Sul contributo al mantenimento della minore
Con riferimento alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento di si premette che, Per_1 in ragione della previsione di cui all'art. 337 ter, comma IV, c.c., ogni genitore è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, tenuto conto delle eIGenze del figlio, del tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di unione e dei tempi di permanenza del figlio con ciascuno dei genitori.
Nelle proprie conclusioni parte ricorrente ha chiesto che venga confermato l'ammontare del suo contributo già fissato nell'ordinanza presidenziale in mensili euro 500,00, oltre al 70% delle spese straordinarie, mentre la resistente ha insistito affinché questo sia aumentato sino a mensili euro 700,00.
Per quanto attiene alla situazione economica del IG. questa è ricostruibile grazie alla Pt_1 documentazione versata in atti da parte dell'Agenzia delle Entrate, dalla quale emerge che per l'anno di imposta 2020 ha potuto beneficiare di un reddito netto pari a mensili euro 1.630,16, per l'anno di pagina 8 di 13 imposta 2021 pari ad euro 1.726,00 e per l'anno di imposta 2022, ultimo anno in relazione al quale è stata depositata la relativa documentazione, pari ad euro 1.956,16 (calcolato avuto riguardo al reddito imponibile – imposta netta – addizionale regionale e comunale IRPEF, diviso 12 mensilità).
Si rileva che, alla data del 6.3.2023, data nella quale sono stati assunti i provvedimenti provvisori in seno al presente giudizio, il IG. era stato considerato percettore di un reddito mensile netto di Pt_1
euro 1.900,00, pari peraltro a quello già considerato dal Giudice delegato all'emissione dei provvedimenti provvisori nel corso del giudizio di separazione. In assenza di diverse allegazioni, si deve ritenere che la situazione economica del IG. sia rimasta nella sostanza invariata rispetto Pt_1
al marzo 2023.
Così come invariati sono rimasti i costi abitativi sostenuti dal IG. che ancora risiede in un Pt_1 appartamento in Noceto, insieme alla compagna e alla figlia di quest'ultima, appartamento condotto in locazione con canone mensile di euro 500,00 (v. doc. n. 7, fascicolo ricorrente). Egli non sostiene ulteriori spese, tenuto conto che il contratto di mutuo versato in atti è stato estinto nel mese di gennaio
2020 (v. doc. n. 8, fascicolo ricorrente).
Pertanto, il IG. ha a sua disposizione la somma mensile di euro 1.456,00 (1956,00 – 500,00). Pt_1
Del pari, rispetto al marzo 2023, non si registrano mutamenti nella situazione economica della IG.ra
. Ed infatti, la stessa risulta ancora priva di un'occupazione e la sua capacità lavorativa è CP_1 ridotta sino all'85%, perché, in quadro di diabete tipo 1, ipotiroidismo e obesità, si è innestato anche un cancro mammario (v. doc. n. 10, fascicolo resistente). Ella è percettrice unicamente di pensione di invalidità nella misura di euro 300,00 mensili lordi per 13 mensilità (v. doc. n. 11, fascicolo resistente).
Risiede, unitamente a in un appartamento condotto in locazione con canone pari a mensili euro Per_1
430,00 (v. doc. n. 12, fascicolo resistente). È rimasto inoltre incontestato che la IG.ra CP_1
percepisca una indennità di frequenza per nella misura di mensili euro 300,00, per i mesi Per_1
scolastici (da ottobre a giugno).
Proprio a fronte dell'assenza di IGnificativi mutamenti nella situazione del nucleo familiare, ritiene il
Collegio che debbano essere confermati i provvedimenti presidenziali nella parte in cui si è stabilito che il IG. corrisponda alla IG.ra la somma mensile di euro 500,00, oltre al 70% Pt_1 CP_1
delle spese straordinarie per Per_1
pagina 9 di 13 Sull'assegno divorzile
Parte ricorrente ha insistito affinché nulla venga previsto a titolo di assegno divorzile per la IG.ra
, la quale non avrebbe raggiunto l'autosufficienza economica per sua colpa ed intratterrebbe CP_1
altresì una relazione more uxorio con . Persona_2
A tal riguardo è necessario premettere che i presupposti per riconoscere l'assegno divorzile divergono radicalmente da quelli necessari per la previsione di un contributo al mantenimento per il coniuge economicamente più debole in sede di separazione. Difatti, mentre all'atto della separazione si prevede che il coniuge versi all'altro quanto necessario per mantenere inalterato il tenore di vita goduto in costanza di unione, in sede di divorzio l'assegno è riconosciuto in base a parametri differenti. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che tale assegno non ha soltanto natura assistenziale, ma al contempo svolge anche una funzione “compensativa – equilibratrice”, da collegare causalmente “alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità di situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare” (v. Cass. S.U. n.
18287/18). Ha aggiunto la Suprema Corte che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. Il presupposto per riconoscere l'assegno di divorzio non
è, quindi, né il raffronto con il pregresso tenore di vita, né il solo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica del richiedente, ma è la stessa funzione dell'assegno di divorzio- che comprende anche un contenuto perequativo-compensativo- a condurre, quale declinazione costituzionale del principio di solidarietà, “al riconoscimento di un contributo che, partendo dalle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi deve tener conto non soltanto del raggiungimento
pagina 10 di 13 di un grado di autonomia tale da garantire l'autosufficienza secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare”. In questo senso rilevano, quali parametri concreti per la valutazione del giudice, in primo luogo la sussistenza di una disparità economica valutata all'esito di un giudizio di comparazione, ed inoltre l'età dei richiedenti, la durata del vincolo, la possibilità o meno di recuperare un percorso professionale, le aspettative eventualmente sacrificate in funzione della costruzione della relazione familiare.
Si evidenzia altresì che, come riconosciuto dalla Suprema Corte, l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza "more uxorio" fa venir meno il diritto all'assegno unicamente nella sua componente assistenziale, rimanendo invece salva quella compensativa perequativa, la cui sussistenza deve, tuttavia, essere specificamente dedotta dalla parte che faccia valere il proprio diritto all'assegno (v. Cass. S.U. n. 32198/22). Peraltro, la convivenza "more uxorio" instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno (v. Cass. sent. n. 3645/23).
È pacifico in causa, in quanto allegato dal ricorrente e mai contestato dalla IG.ra , che ella CP_1
intrattenga una relazione sentimentale con , relazione che però la resistente ha sempre Persona_2 negato sia sfociata in una convivenza. In ragione dell'indirizzo giurisprudenziale sopra riportato, sarebbe spettato al ricorrente offrire prova del fatto che la IG.ra ha instaurato una stabile CP_1
coabitazione con il IG. prova che il ricorrente non si è nemmeno offerto di dare. Né il Per_2
ricorrente si è offerto in alcun modo di provare che la IG.ra e il nuovo partner abbiano dato CP_1
avviato un nuovo progetto di vita, dal quale discenderebbero reciproci obblighi di contribuzione. Ed infatti, non può essere considerato indice di per sé solo sufficiente a dimostrare la creazione di uno stabile progetto di vita il fatto che il IG. abbia prestato fideiussione a garanzia del corretto Per_2 adempimento degli obblighi assunti dalla IG.ra all'atto della stipula del contratto di CP_1
locazione, cosicché, in assenza di altri indici, non può essere rigettata per questa ragione la domanda della IG.ra di vedersi riconoscere un assegno divorzile. CP_1
pagina 11 di 13 Così come emerge dalla ricostruzione delle condizioni economiche delle parti in precedenza offerta, sussiste un'evidente disparità economica tra le sostanze a loro disposizione, tanto che la IG.ra
, con i propri redditi, non raggiunge l'autosufficienza economica, potendo contare unicamente CP_1
sulla pensione di invalidità. Inoltre, non si può ritenere che lo stato di disoccupazione della IG.ra sia riconducibile a sua colpa, poiché, come già rilevato, la stessa è portatrice di invalidità per CP_1
l'85% (v. doc. n. 11, fascicolo resistente). Sebbene la resistente non abbia prodotto documentazione relativa alla rivalutazione del proprio grado di invalidità da parte della Commissione medica INPS, rivalutazione che si è tenuta nel mese di dicembre 2023, il ricorrente non ha nemmeno allegato che lo stato di salute della IG.ra sia andato migliorando, né tale circostanza emerge dalle relazioni CP_1 dei Servizi Sociali. All'opposto, il fatto che la IG.ra si sia dimostrata presenza costante in CP_1
tutti gli aspetti di vita della figlia milita nel senso che ella non stia svolgendo alcuna attività lavorativa.
Deve quindi riconoscersi alla IG.ra un assegno divorzile, che tiene conto però unicamente CP_1
della componente assistenziale, poiché la resistente non ha offerto alcuna prova di indici a sostegno del fatto che ella abbia rinunciato ad aspettative di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, circostanza che è rimasta soltanto un'allegazione di parte.
Tanto premesso, tenuto conto che, come già evidenziato, non vi sono stati mutamenti nella situazione di fatto rispetto all'assunzione dei provvedimenti provvisori, si ritiene che debba essere previsto che il IG. corrisponda alla IG.ra , a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di euro Pt_1 CP_1
200,00.
Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, ravvisandosi una reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 2754/22, ogni altra domanda rigettata, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e in data in data il 13 luglio 2010 (Atto trascritto nel Registro
[...] Controparte_1
degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, n. 316 p.2 s. A);
pagina 12 di 13 2) Conferma l'affidamento esclusivo di in capo ad Le Persona_1 Controparte_1
decisioni più importanti per la minore in tema di educazione, salute e istruzione dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
3) Conferma il collocamento di in via prevalente presso la madre;
Per_1
4) Dispone che il padre tenga con sé a weekend alternati nella giornata di sabato e domenica Per_1
dalle 9:30 alle 20. Conferisce espressa delega ai Servizi Sociali del Distretto di Fidenza per la modifica del calendario, se di interesse per la minore;
5) Conferma l'ordinanza presidenziale in punto di quantificazione dell'obbligo paterno al mantenimento della minore;
6) Pone in capo a l'obbligo di corrispondere, entro il 20 di ogni mese, ad Parte_1
euro 200,00 mensili, somma rivalutabile secondo indici ISTAT, a titolo di Controparte_1
assegno divorzile;
7) Spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Reggio
Calabria per procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché ai Servizi Sociali del Distretto di Fidenza.
Così deciso in data 19.2.2025 nella camera di conIGlio della sezione I civile del Tribunale di Parma.
La Giudice rel. est.
Dott.ssa Angela Casalini
IL PRESIDENTE
Dott. Simone Medioli Devoto
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