CASS
Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/05/2023, n. 13993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13993 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19270/2017 R.G. proposto da: QUARANTA RAFFAELE, QUARANTA FILOMENA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato SANTANGELO GIOVAN BATTISTA (null) rappresentati e difesi dagli avvocati LEMMO GIAN LUCA ([...]), LAUDADIO FELICE ([...]) -ricorrenti principali e controricorrenti incidentali - Civile Sent. Sez. 1 Num. 13993 Anno 2023 Presidente: LAMORGESE ANTONIO PIETRO Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI Data pubblicazione: 22/05/2023 2 di 24 nonchè contro sul controricorso incidentale proposto da COMUNE GIUGLIANO IN CAMPANIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SICILIA 50, presso lo studio dell’avvocato NAPOLITANO UI ([...]) rappresentato e difeso dall'avvocato RUSSO GIUSEPPE ([...]) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1185/2017 depositata il 15/03/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI. Il Procuratore Generale ha concluso per il parziale accoglimento del ricorso principale e l’inammissibilità e rigetto del ricorso incidentale. Fatti di causa 1.RA FF e RA NA adivano il TAR Campania, sez.Napoli, con ricorso ex art. 21 bis L. 1034 del 1971 affinché fosse ordinato all’amministrazione comunale di IA di provvedere sull’istanza di contribuito e di assenso edilizio presentata in data 30.3.1984 in qualità di proprietari di un edificio in IA in Campania alla Via Cumana, angolo vico Gargetti, riportato in catasto fabbricati del detto Comune al foglio 90, particelle nn. 1368, 468, 469 e 471, gravemente lesionato dal sisma del novembre 1980, con contestuale nomina del commissario ad acta nel caso di persistente inadempienza. Nella contumacia del Comune di IA il TAR accoglieva il ricorso con sentenza n.7740, pubblicata il 28 luglio 2006, ritenendo applicabile la legge n. 241 del 1990 e sottolineando che, a fronte di una richiesta di contributo risalente al 30 marzo 1984, e di un progetto di restauro e consolidamento presumibilmente completo non risultava ancora intervenuto il parere della Commissione istituita ai sensi dell’art. 14 della L. n. 219/81. 1.2 Il TAR riteneva quindi sussistenti gli elementi costitutivi del silenzio-inadempimento ed ordinava al Comune di IA in Campania di concludere il procedimento con un provvedimento espresso nel termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione ad istanza di 3 di 24 parte della presente decisione. Precisava, ancora, il TAR di non potere esaminare la fondatezza della domanda di contributo dei germani RA mancando nella fattispecie un’esplicita domanda delle parti ricorrenti, rimanendo così impregiudicato il concreto contenuto della risposta che l’amministrazione comunale riterrà di dare ai ricorrenti. Il TAR, inoltre, in accoglimento di una specifica richiesta dei ricorrenti, nominava un commissario ad acta che si sarebbe sostituito all’amministrazione intimata nell’ipotesi in cui la stessa fosse rimasta inottemperante all’obbligo di provvedere nel predetto termine di giorni trenta. 1.3 Successivamente il funzionario delegato del prefetto di Napoli aveva individuato nella persona del Dirigente del settore territorio del Comune il soggetto incaricato dell’istruttoria della domanda il quale riteneva di non provvedere in mancanza della nomina dei membri della commissione di cui alle legge n. 219/1981. I germani RA impugnavano le determinazioni del detto Dirigente innanzi al TAR evidenziando che la pratica era stata manomessa e mancante di buona parte della documentazione e che dopo la denunzia ai Carabinieri vi era stata la mancata integrazione della documentazione richiesta ai RA. Di seguito a nuovo sollecito a depositare ulteriore documentazione da parte del Commissario ad acta, il Dirigente di settore aveva ritenuto incompleta la pratica e rigettato la domanda assumendo che la pratica mancava in origine della domanda di contributo. In esito all’impugnazione dei vari atti susseguitisi da parte dei germani RA il TAR Campania, con ordinanza n.1359/2008 rigettava la richiesta di sospensiva dubitando della giurisdizione del giudice amministrativo e tale decisione veniva confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 4287 del 22.7.2008, con la quale il giudice amministrativo di ultima istanza riteneva che l’ordinanza impugnata era allineata alle pronunzie delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione (v. Cass. Sez. un., 28.10.2005, n.21000 e 1°.4.2004, n. 6405) secondo cui, in materia di erogazione dei contributi pubblici per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 1980, nella concessione del beneficio non ricorreva alcuna valutazione discrezionale dell’Amministrazione, trattandosi di ausilio disciplinato direttamente dalla legge e subordinato soltanto alla verifica della sussistenza in concreto delle condizioni da essa richieste. 1.4 Il Commissario ad acta nominato adottava il provvedimento in data 16.12.2008 e rigettava la richiesta sul presupposto che i signori RA non avevano in realtà presentato la domanda, precisando che non risultava “specifica richiesta a firma degli stessi (ricorrenti) a ciò (alla concessione del contributo) finalizzata come invece espressamente richiesto dalla legge” né vi era prova dell’effettiva presentazione, da parte dei RA, della domanda di contributo nei termini di legge, atteso che al protocollo generale del Comune di IA, al n. 08796 del 30 marzo 1984 risultava annotata una domanda, ma proveniente da tal “Arch. UA 4 di 24 Antonio Città” e non dai sigg.ri RA, ancorché vi fosse la dicitura “propr. RA”, e che i ricorrenti non avrebbero fornito, nonostante le reiterate richieste in tal senso, prova di tale, asserita presentazione -cfr sent. Tar Campania n. 4076/2009-. 1.5 I RA proponevano nuovo ricorso al TAR <>, notificato il 9 marzo 2009 e depositato il 3 aprile 2009 con il quale domandavano la declaratoria di nullità del provvedimento commissariale del 16 dicembre 2008 e la sostituzione del commissario ad acta. Con altro ricorso innanzi al TAR -notificato il 30 novembre 2006-, i sigg.ri RA impugnavano la nota prot. n. 38594 del 29 settembre 2006 con la quale il Comune di IA aveva comunicato “che al momento non è stata data esecuzione alla citata decisione giurisdizionale” e che “allo stato, la procedura liquidativa relativa alla concessione del contributo ex lege 219/81 è sospesa in attesa della nomina da parte di questa Amministrazione di tecnici incaricati della disamina e della definizione di tutte le pratiche”. 1.6 Il TAR Campania, riuniti i due ricorsi, con sentenza n. 4076/2009, pubblicata il 17.7.2009, accoglieva la domanda di esecuzione proposta dai RA e, per l’effetto dichiarava la nullità del provvedimento prot. 65163 del 16 dicembre 2008 del commissario ad acta, nonché dell’atto del Comune di IA in Campania n. prot. 12874 del 12 marzo 2008, di analogo contenuto, ordinando al commissario ad acta, in persona del Prefetto p.t. della Provincia di Napoli, di provvedere, su istanza della parte ricorrente, alla sostituzione del funzionario delegato all’esecuzione della sentenza di questa Sezione sentenza n. 7740/06 del 28 luglio 2006, perché procedesse, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua designazione, a dare piena e corretta esecuzione alla predetta sentenza, nei termini precisati in motivazione. 1.7. In motivazione, il Tar Campania precisava che “la sentenza di questa Sezione n. 7740/06 del 28 luglio 2006, infatti, ha, sì, escluso ogni accertamento della fondatezza nel merito della pretesa dei ricorrenti ad ottenere i contributi, ma ha agito su un terreno – quello, per l’appunto, dei contributi ex lege n. 219 del 1981 post sisma del 1980 – caratterizzato da vincolo dell’amministrazione e dalla sostanziale assenza di elementi di discrezionalità (tant’è, come si dirà più innanzi, che la Sezione ha più di recente mutato il proprio precedente orientamento e nega la giurisdizione amministrativa su tali controversie). Con il corollario per cui, in una vicenda del genere, il successivo riesercizio della funzione da parte dell’amministrazione (e da parte del commissario ad acta) non è affatto discrezionale, ma interamente vincolato al mero riscontro dei requisiti soggettivi e dei presupposti oggettivi di legge. In tal modo la controversia esecutiva in esame torna alla regola generale della concentrazione (dinanzi al giudice dell’ottemperanza di tutte le questioni relative all’esecuzione) e non può trovare applicazione 5 di 24 l’eccezione, in base alla quale, invece, di regola, le sentenze ex art. 21-bis limitate all’obbligo di provvedere danno ingresso ad atti non predefiniti dal giudicato, in quanto tali abbisognevoli di impugnativa ordinaria. Questo spiega le ragioni che hanno indotto la parte ricorrente a proporre l’incidente di esecuzione in seno all’originario giudizio ex art. 21-bis n. 8341 del 2005, connotato “ab initio”, dalla stessa sentenza di cognizione n. 7740 del 2006, dei tratti dell’esecuzione, mediante la immediata e contestuale nomina del commissario ad acta per il caso del protrarsi dell’inerzia amministrativa. Ed è questa seconda strada, ad avviso del Collegio, ad essere quella corretta a inquadrare la controversia esecutiva in discussione. 2 Nel merito il Tar riteneva fondata la domanda dei germani RA, precisando che “l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Comune di IA sulla domanda di contributo postula, quale sua premessa logica di base, l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo di provvedere sulla domanda e, quindi, sicuramente e senz’altro, l’avvenuta presentazione di una domanda idonea – se non a consentire il conseguimento nel merito del beneficio richiesto, quanto meno e senz’altro – a generare in capo all’amministrazione un preciso dovere funzionale di procedere e di concludere il procedimento.” 1.8 Veniva quindi nominato un nuovo Commissario ad acta che, sulla base della relazione tecnica del CTU nominato dal TAR, con delibera n. 2/2010 approvava il progetto, determinando il contributo e riconoscendo ai ricorrenti la somma di euro 266.000, ordinandone al Comune il pagamento. 1.9 Con ricorso del 18 febbraio 2011 il comune di IA in Campania, adiva il TAR Campania -sez. Napoli-, ai sensi dell’art.114 comma 6 del codice del processo amministrativo per l’annullamento della delibera del Commissario ad acta. 1.10 Con sentenza n. 3475/2011, pubblicata il 29.6.2011, il TAR Campania dichiarava improcedibile il ricorso per tardività. 1.11 Il Comune di IA in Campania impugnava innanzi al Consiglio di Stato tale ultima decisione chiedendo altresì la corretta esecuzione delle sentenze della medesima Sezione del TAR Campania nn. 7740/2006 e 4076/2009. Deduceva, in particolare, l’erroneità della sentenza, in quanto il termine per la presentazione del ricorso avrebbe dovuto essere computato non già dalla data di emissione dell’atto (16 dicembre 2010), ma dal deposito al protocollo comunale. Nel merito, riproponeva le doglianze non esaminate, consistenti nella mancata istruttoria del procedimento, per carenza di idonea documentazione a dimostrazione della pretesa di contributo. 1.12 Il Consiglio di Stato, con sentenza n.709/2012, pubblicata il 14.2.2012, in accoglimento dell’originario ricorso del Comune di IA, annullava il provvedimento commissariale di riconoscimento del contributo ed esercitando i poteri sostitutivi di cui all’art. 114, comma 4, lettera a), cod. proc. amm., respingeva 6 di 24 per intervenuta decadenza l’istanza di contributo presentata dai germani RA. Per quel che qui ancora rileva, il Consiglio di Stato affermava che :” In particolare, è fondato e assorbente il primo motivo di doglianza, col quale l’Amministrazione comunale denuncia l’illegittimità della deliberazione di accoglimento dell’istanza di contributo a cagione della mancata tempestiva produzione, da parte degli istanti, di documentazione che avrebbe dovuto corredarla a pena di decadenza.
5.1. Sul punto, non può condividersi l’assunto degli appellati (i quali in parte qua riprendono le erronee argomentazioni che hanno guidato il Commissario ad acta), secondo cui, alla stregua di quanto chiarito dallo stesso T.A.R. della Campania nella sentenza nr. 4076 del 2009, anche la questione della completezza documentale della domanda sarebbe stata “coperta” dal giudicato formatosi sulla sentenza nr. 7740 del 2006, e pertanto non più evocabile quale elemento ostativo all’accoglibilità dell’istanza stessa. Infatti, da una piana lettura della citata sentenza nr. 4076 del 2009 emerge che in tale sede è stata dichiarata la nullità, per violazione del pregresso giudicato, del precedente atto commissariale col quale il contributo era stato denegato per carenza di una valida domanda (agli atti del Comune, in effetti, risultava un’istanza sottoscritta non dagli odierni appellati, ma da altra persona); più specificamente, il T.A.R. partenopeo ha rilevato che il giudicato formatosi a seguito del ricorso proposto avverso l’inerzia dell’Amministrazione, risolvendosi nell’affermazione dell’obbligo di quest’ultima di provvedere, presupponeva già affrontato e risolto il problema dell’esistenza o meno di una valida domanda di contributo (e imputet sibi il Comune se, omettendo di costituirsi in detto giudizio, ha rinunciato a mettere in discussione la circostanza).Tuttavia, non v’è chi non veda come altro è la questione dell’esistenza di una domanda di contributo, e tutt’altro è il tema della completezza o meno della documentazione che la accompagnava: su tale tema la sentenza nr. 4076 del 2009 nulla ha rilevato, arrestandosi all’affermazione dell’esistenza dell’istanza senza precludere a chi sarebbe stato chiamato ad evaderla di verificarne l’ammissibilità anche sul piano documentale.
5.2. Con riguardo alla disciplina delle domande di contributo per la riparazione di immobili danneggiati da eventi sismici, parte appellante richiama l’art. 18, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 1990, nr. 76, a tenore del quale la domanda di contributo, da produrre a pena di decadenza entro il 31 marzo 1984, doveva essere “corredata da perizia giurata redatta da tecnico incaricato” contenente, fra l’altro, “la valutazione provvisoria del contributo relativo con allegato notorio”. A mente dell’ultimo comma del medesimo articolo, la mancata produzione della predetta documentazione, nonché di altri documenti la cui produzione è richiesta entro termini successivi, comporta la decadenza della domanda.” 7 di 24 1.13 Tale ultima sentenza veniva impugnata dai signori RA con ricorso per revocazione innanzi al Consiglio di Stato, deducendo un duplice errore di fatto circa la ritenuta mancanza di prova in ordine alla tardività del ricorso e per ritenuta carenza ab origine della perizia e degli allegati alla domanda di contributo, nonché il contrasto della sentenza anzidetta con il giudicato di cui alla sentenza n. 7740/2006 (art. 395, n. 5 c.p.c.). 1.14 Con sentenza n.3157, pubblicata il 10 giugno 2013, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo quanto ad entrambi gli errori di fatto prospettati che il Consiglio di stato avesse in realtà valutato le circostanze dedotte dai ricorrenti, ritenendole inidonee a dimostrare la conoscenza dell’atto da parte del Comune. Escluse poi il contrasto di giudicati ai sensi dell’art. 395, n. 5 c.p.c. tra la sentenza impugnata ed il precedente giudicato formatosi sulla sentenza del TAR n. 7740/2006, osservando che con tale ultima decisione “il giudicante ha esclusivamente ordinato all’amministrazione di concludere il procedimento sulla base della domanda e della documentazione versata (progetto di restauro e consolidamento, “presumibilmente” completo) senza entrare nel merito della completezza della documentazione presentata e della fondatezza della domanda, evidentemente oggetto di successiva valutazione da parte dell’amministrazione. Anche in ordine a tale punto, pertanto, il Consiglio di Stato si è espressamente pronunciato, escludendo che potesse formarsi un giudicato in ordine al tema della completezza della documentazione, questione distinta da quella dell’esistenza della domanda di contributo.” 2. Parallelamente alle vicende esaminate dal giudice amministrativo e qui sunteggiate, i germani RA proponevano innanzi al Tribunale di Napoli, in data 9.12.2008, un autonomo giudizio, con atto di citazione notificato al Comune di IA chiedendo il riconoscimento del diritto degli attori al contributo richiesto ai sensi della L. n. 219/1981 e la condanna al pagamento dello stesso da parte del Comune di IA, oltre al riconoscimento del risarcimento del danno prodotto sulla base di quanto esposto in relazione al complesso iter amministrativo che si era sviluppato. 2.1 Il Tribunale di Napoli, dopo la tardiva costituzione del Comune di IA, sulla base della disposta ed espletata c.t.u. nel giudizio di ottemperanza promosso innanzi al TAR Campania, riteneva: a) che risultasse da comportamenti torbidi e gelatinosi tenuti per un lunghissimo lasso di tempo dal Comune di IA, improntato alla violazione dei doveri di imparzialità e correttezza, che i RA avevano presentato la domanda di contributo con prot. n. 8796 del 30.3.1984 a mezzo dell’Arch. UA;
b) il fabbricato dei RA era comunque inserito nel piano di recupero di cui alla legge n. 457/1978 approvato e divenuto esecutivo, quanto al Comune di IA, il 13 luglio 1984, avendo 8 di 24 detto comune ritenuto, con delibera n.167 del 1989, che detto cespite poteva rientrare nell’ambito della pubblicità utilità ai fini della sua ricostruzione, ragion per cui poteva ritenersi che la fattispecie in esame prescindesse dalla presentazione di specifica domanda. 2.2 Sulla base di tali premesse, il Tribunale di Napoli riteneva di accogliere la domanda degli attori di riconoscimento dell’esistenza del diritto soggettivo all’ottenimento dei contributi ex lege n. 219/1981 potendosi richiamare ai fini della quantificazione del contributo dovuto dal Comune, anche come tertium comparationis onde evitare una duplicazione di consulenze tecniche d’ufficio ed un’inutile spendita di energie, le risultanze della CTU disposta in sede di ottemperanza dal TAR Campania, a nulla rilevando che l’ordinanza ex art.186 ter c.p.c. in precedenza adottata dallo stesso Tribunale di Napoli per il pagamento della somma di euro 266.000,00 (sulla base della sentenza del TAR Campania n. 3745/2011 che aveva ritenuto improcedibile il ricorso proposto dal Comune di IA avverso il provvedimento del Commissario ad acta di riconoscimento del contributo) fosse stata censurata dalla sentenza n. 709/2012 del Consiglio di Stato. Quest’ultima decisione, secondo il tribunale campano, incidendo unicamente sulla sentenza n. 4076/2009 e non sulla sentenza n. 7740/2016, divenuta cosa giudicata, non scalfiva la natura di diritto soggettivo al contributo spettante ai RA. 2.3 Il Tribunale passava quindi all’esame della domanda risarcitoria formulata in via subordinata dagli attori relativamente al danno patrimoniale e non patrimoniale subito alla persona e per il mancato utilizzo del fabbricato oggetto di riparazione ritenendola genericamente formulata quanto al danno non patrimoniale e solo parzialmente fondata quanto al danno patrimoniale in quanto ampiamente ristorata dal riconoscimento del contributo in base ai parametri applicati dal c.t.u.. Riteneva non dovuta la reclamata rivalutazione monetaria in ragione del riconosciuto debito di valuta, avendo peraltro il c.t.u. calcolato le somme relative al contributo in tempi recenti sulla base di un computo metrico capace di tenere indenni i proprietari dai costi per la costruzione e progettazione, peraltro neanche dimostrati. Inoltre riteneva dovuto il danno da mancata disponibilità del fabbricato -quantificato complessivamente 300.00,130 sulla base delle risultanze della c.t.u. dott. Cobio relative al possibile canone locativo ridotto del 60 %- in ragione dell’abnorme e ingiustificato atteggiamento di inerzia imputabile all’Amministrazione nella definizione della pratica di concessione dei contributi ex L. n. 219/1981. Secondo il Tribunale la condotta del Comune non integrava solo una mera inerzia, ma piuttosto un vero e proprio coacervo di atteggiamenti impeditivi e di resistenza protesi all’apposizione di insopportabili vincoli a danno degli attori per impedire loro di ottenere l’erogazione del contributo sebbene gli stessi abbiano dimostrato non solo di 9 di 24 rientrare nell’ambito degli aventi diritto astrattamente previsti dalla legge, ma anche di avere presentato la domanda con la relativa documentazione. 2.4 Sulla base di tali premesse il Tribunale di Napoli dichiarava il Comune di IA tenuto alla corresponsione del contributo post sismico relativamente agli immobili degli attori, condannando l’Amministrazione comunale al pagamento in favore dei germani RA della somma di euro 266.019,12 oltre interessi se non già corrisposta in forza dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art.186 ter c.p.c., condannando altresì il Comune al risarcimento del danno in favore degli attori nella misura di euro 380.734,00 oltre interessi compensativi al tasso legale, oltre spese legali. 2.5 Il Comune di IA proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli innanzi alla Corte di appello di Napoli la quale, con sentenza n.1185/2017, pubblicata il 15.3.2017, in parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosceva ai germani RA la somma di euro 147.510,39, oltre interessi compensativi al tasso legale come da sentenza quale contributo dovuto ai sensi della L. n. 219/81 relativamente agli immobili dei predetti danneggiati dal sisma del 1980, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda risarcitoria proposta dai RA che rigettava nel merito, provvedendo sulle spese del doppio grado di giudizio ponendole per la metà a carico del Comune di IA e per il resto compensandole fra le parti. 2.6 Per quel che qui rileva, la Corte di appello riteneva l’inammissibilità dell’impugnazione nella parte in cui contestava la giurisdizione del g.o. ritenendola spettante alla competenza giurisdizionale del g.a. in quanto relativa all’esecuzione dei provvedimenti del commissario ad acta, come anche della censura relativa alla non corretta interpretazione del giudicato maturato sulla sentenza n. 7740/2006 del TAR Campania, in forza dell’art. 33 L. n. 1034/1971, vigente all’epoca della citazione. Secondo la Corte di appello infatti il Tribunale, nel ritenere fondata la domanda formulata dai germinai RA, pur avendo a lungo argomentato in ordine alla mancanza di correttezza e alla contrarietà della condotta del Comune ai doveri di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, non l’aveva accolta, riconoscendo il diritto dei RA al contributo sul presupposto dell’esistenza e completezza della domanda dagli stessi presentata. In realtà, secondo la Corte di appello, il nucleo argomentativo che sorreggeva la decisione impugnata era contenuto nel par.8, e nei successivi parr.
8.1 e 8.2 della sentenza impugnata, avendo il Tribunale ritenuto sussistente il diritto dei RA al contributo non già in forza della richiesta dagli stessi presentata il 30.3.1984 ai sensi dell’art. 18. c.2 d.lgs.n.76/1990, bensì per essere stato il fabbricato degli attori inserito nel piano di recupero del medesimo Comune di 10 di 24 IA adottato e reso esecutivo e dunque a prescindere dalla domanda come prevista dall’art.18, c.4 d.lgs.cit. 2.7 Secondo la Corte di appello tale ratio decidendi non era stata investita dai motivi di impugnazione che avevano del tutto omesso di considerare tale ragione, essendo gli stessi orientati ad affermare la preclusione derivante dal giudicato amministrativo (sent.n.709/2012 del Consiglio di Stato) che aveva rigettato la domanda di contributo ritenendola incompleta. 2.8 Nemmeno poteva ritenersi che il par.
5.5. dell’atto di impugnazione avesse contestato tale affermazione, risultando smentita dalla memoria ex art.183, c.6 c.p.c. depositata dagli attori e comunque assolutamente incurante delle motivazioni esposte dal Tribunale. Sicché la definitività sul punto della decisione di primo grado in ordine alla sussistenza del diritto al contributo per essere l’immobile inserito nel piano di recupero del Comune di IA rendeva evidente l’inammissibilità dei motivi. Secondo la Corte di appello era invece infondato l’appello laddove assumeva che essendo i RA proprietari di un intero fabbricato composto da undici unità immobiliari per i quali avevano chiesto il contributo di riparazione, solo per uno di essi e non per due il contributo poteva essere determinato nella misura del 60 % di quello di ricostruzione, a sua volta da calcolare su una superficie utile abitabile massima di 110 mq. Secondo la Corte di appello il quadro normativo di riferimento - art.10, comma 1, lett. a) della L. n. 219/81 e art.12 L. n. 219/81- deponeva nel senso che il riconoscimento del contributo massimo, limitato cioè ad una sola unità immobiliare (in caso di plurime proprietà ed al solo comproprietario che abitava tale unità con il proprio nucleo familiare) ricorreva puntualmente con riferimento a ciascuno dei germani RA, in quanto gli stessi occupavano, ciascuno con il proprio nucleo familiare, due distinte unità immobiliari, corrispondenti alle unità immobiliari nn.1 e 8. Aggiungeva la Corte di appello che per tutte le unità immobiliari diverse dalla prime due il contributo per la ricostruzione era stato determinato in misura pari al 30 %. Inoltre, aggiungeva che il c.t.u, per calcolare le spese di ricostruzione - costituenti base di calcolo per il contributo relativo alla riparazione- aveva considerato il costo di costruzione di euro 666,29 fissato in G.U. del 7.3.1999 con riferimento all’anno 2007, costo comprensivo degli oneri di demolizione, dovendosi ritenere infondato il rilievo di cui alla lett. f). Doveva invece considerarsi fondata la censura sub e) e quella sub d) esposta dall’appellante risultando, quanto alla prima, il calcolo delle superfici erroneamente comprensivo delle superfici non residenziali, in violazione dell’art. 10, c.2 lett. a) e b) che imponeva di considerare solo la superficie utile abitabile, ponendo il limite invalicabile di 110 mq. per la prima unità immobiliare e quello di 95 mq. per tutte le altre. Ragion per cui il calcolo operato dal c.t.u. andava rivisto eliminando dal computo la superficie non residenziale e così rideterminato in euro 245.850,66. Quanto alla 11 di 24 censura sub d), la Corte di appello rilevava che per le 11 unità abitative il contributo per la riparazione non era stato determinato nella misura del 60 % di quello per la ricostruzione, come previsto dall’art.11, c.2 d.lgs. n.76/1990 dovendosi rideterminare il contributo nel 60 % di euro 245.850,66 di quello per la ricostruzione, e dunque in complessive euro 147.510,30 immobiliari. 2.9 Quanto alle censure relative alla condanna al risarcimento del danno, la Corte di appello riteneva infondata la dedotta carenza di giurisdizione del giudice ordinario, dovendosi escludere la rilevanza della L.n.69/2009, art.7, non essendo la stessa ratione temporis applicabile al giudizio promosso nell’anno 2008, applicandosi il normale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione giuridica dedotta in giudizio, pacificamente qualificabile in termini di diritto soggettivo. 2.10 La Corte di appello riteneva invece fondata l’impugnazione del Comune quanto al riconosciuto danno da ritardo nell’adozione del provvedimento, posto che nel caso di specie non vi era stata la positiva conclusione del procedimento che anzi si era concluso con il rigetto della domanda- con accertamento giudiziale passato in giudicato reso dal Consiglio di Stato con la sentenza n.709/2012-. Il Tribunale, secondo la Corte di appello, pur avendo affermato l’esistenza di atteggiamenti ostruzionistici in danno degli attori, non aveva considerato la questione relativa alla tempestiva allegazione alla domanda della perizia giurata (allegazione dal Consiglio di Stato esclusa e posta a fondamento dell’annullamento del provvedimento del commissario ad acta n .2/10 di concessione del contributo e del conseguente provvedimento di diniego del contributo per intervenuta decadenza degli istanti) “di fatto riconoscendo il diritto degli attori al contributo…non già in accoglimento dell’istanza dagli stessi presentata, bensì in considerazione dell’inserimento dell’immobile di loro proprietà nel piano di recupero del Comune”. 2.11 Secondo la Corte di appello il danno da ritardo puro non era risarcibile quando l’amministrazione abbia adottato, ancorché con notevole ritardo, un provvedimento rimasto non impugnato, di contenuto negativo per l’interessato, a nulla rilevando l’ammissione dell’immobile nel piano di recupero, questione per la quale non era stata formulata alcuna pretesa risarcitoria, non essendo ammissibile che la stessa potesse azionarsi in grado di appello. 3. I germani RA hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi, contro il comune di IA, impugnando la sentenza della Corte di appello di Napoli indicata in epigrafe. 3.1 Il comune di IA ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, affidato a quattro motivi. 3.2 I RA hanno proposto controricorso al ricorso incidentale. 12 di 24 3.3. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 18 novembre 2022 e rinviata alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n.1742/2023, depositata il 20 gennaio 2023. 3.4 Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento parziale del ricorso principale e per la declaratoria di inammissibilità e rigetto di quello incidentale. Ragioni della decisione 4. Il ricorso incidentale merita di essere esaminato con priorità per ragioni di ordine logico involgendo profili capaci, se ritenuti fondati, di assorbire l’esame del ricorso principale. 4.1 Orbene, con il primo motivo di ricorso incidentale il Comune di IA deduce la violazione degli artt. 33 L. n. 1034/1971 e 31, 114,117 e 133, c.1 n.5 c.p.a.. La Corte di appello avrebbe errato nel dichiarare inammissibile il terzo motivo di appello relativo al difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta dai germani RA, ritenendo decisiva la formazione sul giudicato interno in ordine alla debenza del contributo per effetto dell’inserimento degli immobili dei RA nel piano di recupero. La questione di giurisdizione, avente natura processuale, non avrebbe potuto essere confusa con quella sostanziale, essendo un antecedente logico e giuridico rispetto alla seconda. Peraltro, l’unico giudicato che era derivato dalla sentenza del giudice amministrativo sarebbe proprio sulla giurisdizione del giudice amministrativo, vertendo la lite sul giudizio di ottemperanza al giudicato sulla cognizione degli atti del commissario ad acta. Secondo il Comune ricorrente la scelta dei RA di rivolgersi al giudice amministrativo dimostrava che l’oggetto della lite era dato dalla corretta esecuzione di sentenza del giudice amministrativo- sent.n.7740/2006 del TAR Campania e sentenza n. 7549/2006, entrambe passate in giudicato -. Essendo in discussione la questione se il provvedimento commissariale avesse o meno correttamente negato il contributo. 4.2 Con il secondo motivo di ricorso incidentale il Comune di IA deduce la violazione degli artt.33, L. n. 1034/1971, 31,114 e 133 c.1 n.5 c.p.c. Anche qui il Comune deduce la erroneità della decisione di inammissibilità sul quarto motivo di appello, anch’esso involgendo aspetti concernenti la giurisdizione del giudice adito. 4.3 Con il terzo motivo di ricorso incidentale si deduce la violazione dell’art. 2909 c.c.. Secondo il Comune ricorrente il commissario ad acta, nel riconoscere il contributo ai RA, avrebbe indicato l’inserimento degli immobili nel piano di recupero, sicché l’annullamento di quell’atto, ormai pronunziato con sentenza passata in giudicato, avrebbe determinato il giudicato oltre che sul dedotto- illegittimità dell’atto per mancata produzione della documentazione- , anche sul deducibile e cioè sulla questione relativa all’inserimento degli immobili nel piano di recupero ai fini del riconoscimento del diritto al contributo, con conseguente 13 di 24 formazione dell’accertamento giudiziale circa l’inesistenza del diritto dei RA al contributo da parte del Consiglio di Stato con sentenza n. 709/2012, pur se formatosi in epoca successiva al passaggio in decisione della causa decisa dal Tribunale, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte a sezioni unite -Cass.n.13916/2006-. 4.4. Con il quarto motivo di ricorso incidentale si deduce la violazione dell’art.2909 c.c. e dell’art.112 c.p.c.. Anche il quinto motivo di ricorso in appello - relativo alla dedotta irrilevanza dell’inserimento dell’immobile nel piano di recupero - sarebbe stato secondo il Comune di IA erroneamente dichiarato inammissibile, non avendo la Corte di appello considerato che i RA avrebbero azionato per tutta la durata del processo amministrativo e civile il diritto al contributo richiesto con la domanda del 30.3.1984, non avendo la questione dell’inserimento dell’immobile nel piano di recupero modificato l’originaria domanda. Ciò avrebbe determinato la piena ammissibilità del motivo di appello n. 5, non incidendo l’inserimento dell’immobile nel piano di restauro sul diritto al contributo, né avendolo i RA richiesto nel giudizio. Nemmeno potrebbe ritenersi corretta la sentenza della Corte di appello laddove aveva ritenuto fondata la domanda sulla base dell’inserimento degli immobili nel piano di recupero e non sulla base della richiesta dei RA del 30.3.1984, essendo il nucleo argomentativo della sentenza del Tribunale fondato sui punti 5, 6 e 7. Pronunzia che il Comune di IA sosteneva essere stata adottata erroneamente dal giudice di primo grado, in quanto i RA non avrebbero provato la completezza della domanda ed il Tribunale avrebbe desunto il contrario da una contraddittorietà fra le note comunali in realtà inesistente e contraria a quanto accertato con la forza del giudicato dalla sentenza n. 709/2012. 4.5 I ricorrenti principali hanno depositato controricorso al ricorso incidentale deducendo, quanto al primo motivo, l’inammissibilità dello stesso non avendo il comune di IA mai prospettato la giurisdizione esclusiva del g.a. nel corso del giudizio e comunque l’infondatezza, in ragione del giudicato interno formatosi sulla causa petendi rilevata dal Tribunale di Napoli (correlata all’inserimento dell’immobile nel piano di recupero) che coinvolgerebbe la giurisdizione del g.o. Secondo i RA l’effetto preclusivo sulla giurisdizione (c.d. bis in idem) non potrebbe discendere se non da un giudicato sostanziale sulla pretesa ai sensi dell’art.2909 c.c., nel caso di specie mancante, avendo la sentenza del TAR n.7740/06 contenuto limitato all’omissione di atti della P.A. e non la fondatezza della pretesa. Che se il giudice amministrativo - sia il TAR che il Consiglio di Stato (con la sentenza n.709/2012)- avesse deciso nel merito la questione della debenza del contributo, avrebbe dovuto dichiarare il difetto di giurisdizione del g.a. in base ai radicati principi espressi sul riparto di giurisdizione da questa Corte. Secondo i controricorrenti la 14 di 24 cognizione del g.a. sugli atti del commissario ad acta non implicherebbe una giurisdizione esclusiva, ma unicamente una competenza funzionale del g.a. che lo aveva nominato all’interno della giurisdizione generale di legittimità sugli atti da questi emessi, rimanendo fermo la diversità di petitum e cause petendi fra il giudizio sul silenzio del 22.11.2005 (interesse legittimo strumentale) e domanda in sede civile del 9.12.2008 (accertamento del diritto soggettivo al contributo e ai danni). Deducevano la genericità e inammissibilità del secondo motivo di ricorso incidentale non potendosi prospettare alcun bis in idem rispetto a domande diverse svolte innanzi al g.a. e al g.o. in ragione della diversità dei fatti costitutivi posti a base delle medesime, dovendosi escludere quanto a quella spiccata innanzi al Tribunale di Napoli la cognizione del g.a. riguardando l’autonoma ratio decidendi sull’inserimento degli immobili nel piano di recupero. Rilevavano poi l’inammissibilità del terzo motivo di ricorso incidentale in ragione della novità di quanto ivi dedotto circa il fatto che il commissario ad acta avrebbe fondato il rigetto della domanda del contributo, considerando comunque l’inserimento dell’immobile nel piano di recupero, citandolo nel provvedimento. Circostanza di fatto, quest’ultima, mai prima esposta e comunque tendente ad ottenere un riesame in fatto delle circostanze poste a fondamento della pretesa dedotta in sede civile. Senza dire che la censura sarebbe comunque infondata, avendo il commissario ad acta, con il provvedimento n. 2/2010, unicamente provveduto sulla domanda di contributo dei RA, non rilevando il riferimento contenuto nel provvedimento all’inserimento dell’immobile nel piano di recupero, in quanto unicamente funzionale a giustificare la regolarità urbanistica del progetto dell’Arch. UA. Nè potevano esservi dubbi sul fatto che la sentenza n. 709/2012 del Consiglio di Stato non aveva pronunziato nemmeno implicitamente, sul piano di recupero. Né poteva dubitarsi la diversità netta fra procedura ordinaria di concessione del contributo fondato su domanda del richiedente ed agganciata ad un termine di decadenza e quella di pubblica utilità, sganciata dall’iniziativa del privato proprietario, per la quale non poteva profilarsi alcuna decadenza per omessa domanda, dovendosi procedere ex officio. Ragion per cui era evidente la irrilevanza della questione connessa all’omesso deposito della perizia giurata che lo stesso Consiglio di Stato aveva valorizzato con riferimento alla domanda di contributo alla quale andava allegata, non profilandosi in alcun modo la possibilità di un implicito giudicato della sentenza del Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 8 c.p.a. Osservavano, infine, l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del quarto motivo di ricorso incidentale con il quale si era contestata la ritenuta inammissibilità del quinto motivo di appello con il quale era stata prospettata l’irrilevanza dell’inserimento dell’immobile nel piano di recupero in ragione del fondamento della domanda originaria come sostenuto innanzi al 15 di 24 Tribunale di Napoli che aveva accolto tale domanda, introducendo una questione nuova non esposta nella fase di merito. Secondo i controricorrenti, a fronte delle domande inizialmente proposte nel giudizio innanzi al Tribunale - di riconoscimento del contributo e risarcitoria - le stesse erano state precisate nel corso del giudizio facendo riferimento espresso all’inclusione del fabbricato nel piano di recupero e specificando che la domanda di contributo era inconferente, a fronte di siffatto inserimento. giurisdizione precedenti a quelli sostanziali. 5. Ciò posto, il primo ed il secondo motivo di ricorso incidentale, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili. Come si è dato atto nella parte espositiva – v.punto 2.6- la decisione di inammissibilità pronunziata dalla Corte di appello con riguardo alla questione di giurisdizione è dipesa dal fatto che secondo detto giudice il Comune di IA non aveva contestato nel merito l’accoglimento della domanda proposta dai RA sotto il profilo dell’inserimento nel piano di recupero del fabbricato, in tal modo dando luogo ad un giudicato interno che non poteva non riguardare anche la competenza giurisdizionale dell’autorità giudiziaria che aveva accolto la relativa domanda. Ed in questo senso la decisione impugnata appare immune dal prospettato vizio, avendo ritenuto inammissibile la censura sul profilo della giurisdizione in ragione del giudicato formatosi sull’accoglimento della domanda nel merito non impugnato dal Comune. Statuizione che non è stata adeguatamente aggredita, come ritenuto dalla Corte di appello, non avendo preso in considerazione la ratio decidendi che il Tribunale di Napoli ha posto a fondamento dell’accoglimento parziale della domanda proposta dai RA, rappresentato dal riconoscimento del contributo radicatosi per effetto di una previsione normativa che ha totalmente sganciato il riconoscimento stesso dalla domanda di parte, invece ponendo a carico dell’Amministrazione uno specifico obbligo di contribuzione proprio in ragione degli interessi pubblici sottesi alla realizzazione del piano di recupero ed all’inserimento di taluni beni in tale atto di programmazione urbanistica. 5.1 Il terzo motivo di ricorso incidentale è inammissibile, prospettando una censura che si basa su un elemento fattuale - decisione del commissario ad acta relativa al mancato riconoscimento del diritto al contributo in relazione all’inserimento del fabbricato dei RA nel piano di recupero- che determinerebbe, a dire del Comune, l’insorgenza del giudicato sulla non debenza del contributo che non risulta sia stata mai dedotta innanzi al giudice di merito né dallo stesso presa in considerazione, come ha dato atto la Corte di appello specificando che lo stesso Comune aveva espressamente indicato che la domanda dei RA atteneva non al contributo da riconoscere d’ufficio dalla P.A. in assenza di domanda ma a quello su istanza di parte -cfr. pag.13 primo cpv. sentenza impugnata-. Da ciò deriva 16 di 24 l’inammissibilità del motivo, peraltro fondato su elementi fattuali proposti per la prima volta innanzi a questa Corte senza che sia stato prospettato alcun vizio di omesso esame ai sensi dell’art.360 c.1 nn.5 c.p.c. 5.2 Il quarto motivo di ricorso incidentale è inammissibile e infondato. Come già evidenziato la Corte di appello di Napoli ha ritenuto che il Tribunale aveva accolto la domanda relativa al contributo sulla base del ritenuto inserimento del fabbricato nel piano di recupero adottato dal Comune e dunque a prescindere dalla domanda in base a quanto previsto dall’ art.18, c.4 d.lgs.n.76/1990, riconoscendo il giudicato interno formatosi per effetto della mancata impugnazione della statuizione e prendendo espressamente posizione sulla parte del motivo quinto nel quale il Comune di IA aveva prospettato la mancanza di domanda sul punto proposta dai RA -cfr.pag.13 1^ cpv. e pag.14 sentenza impugnata-, sostenendo che tale affermazione non era in grado di costituire impugnazione alla ratio decidendi posta a base della decisione del Tribunale di Napoli essendo smentita da quanto dedotto dagli stessi RA nel corso del giudizio di primo grado -memorie indicate specificamente nel controricorso al ricorso incidentale da parte dei RA- (pag.14 sentenza impugnata). Tanto è sufficiente per ritenere immune da vizi la decisione impugnata. 6. Occorre a questo punto passare all’esame del ricorso principale. 6.1 Con il primo motivo i RA deducono la violazione dell’art.2909 c.c. La Corte di appello, dopo avere dichiarato l’inammissibilità dei primi cinque rilievi censori esposti nell’appello, avrebbe conseguentemente dovuto dichiarare inammissibili anche le censure VI e VII, direttamente collegate ai motivi dichiarati inammissibili sul ritenuto giudicato interno formatosi per effetto della mancata impugnazione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il contributo richiesto in ragione dell’inserimento degli immobili nel piano di recupero. 6.2 Il motivo è infondato. La Corte di appello, dopo avere ritenuto inammissibili i motivi di appello relativi alle censure che si erano appuntate sulla portata del giudicato formatosi innanzi al giudice amministrativo rispetto alla incompletezza della domanda di contributo dei RA senza considerare il “nucleo argomentativo che sorregge la decisione impugnata” rappresentato dall’inserimento del fabbricato degli attori nel piano di recupero e, nella prospettiva del giudice di primo grado, nella conseguente irrilevanza delle questioni agitate nei primi cinque motivi di appello, ha esaminato le censure proposte dal Comune di IA con riguardo alla misura del contributo reclamato dagli attori, ritenendo non corretta la quantificazione operata dal c.t.u. nominato nel giudizio di ottemperanza in relazione ai criteri legali ritenuti applicabili. La censura rispetto a tale modus procedendi della Corte di appello non è dunque fondata, attenendo ai capi di domanda 17 di 24 accolti dal Tribunale di Napoli sotto il profilo della debenza del contributo in ragione dell’inserimento del fabbricato nel piano di recupero. Censure per le quali esisteva un evidente interesse del Comune di IA alla decisione delle doglianze. 6.3 Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza e la violazione degli artt.112,157,166,345 e 348 bis c.p.c. nonché l’omesso esame di eccezioni decisive. La Corte di appello, nell’accogliere il VI motivo di impugnazione relativo ai capi sub lett. d) ed e) avrebbe omesso di esaminare le eccezioni esposte nell’atto di costituzione in appello a proposito dell’insindacabilità delle conclusioni raggiunte dal c.t.u., non sottoposte tempestivamente a censura. Ragion per cui secondo i ricorrenti principali, “la prova fornita dal CTU si è consolidata”. 6.4 La censura è inammissibile, non potendosi ravvisare il vizio di omessa pronunzia su vizio processuale, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte -cfr.Cass.n.13694/2005, Cass.n.7406/2014-. Quanto alle contestazioni all’utilizzo della c.t.u. alle quali si riferisce la censura le stesse sono infondate, ove si consideri che nel caso di specie il Tribunale, nell’esercizio delle prerogative connesse alla valutazione del materiale probatorio prodotto, ebbe a precisare che per la quantificazione del contributo avrebbe fatto riferimento alla disposta CTU nel giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR che aveva disposto l’obbligo a provvedere sulla domanda di contributo azionata dai RA, specificando che ciò dipendeva da esigenze di economia di giudizio. Il che rende evidente l’inapplicabilità della disciplina delle contestazioni alla c.t.u. disposta nel corso del giudizio sulla base degli artt.156,157, 190 e 195 c.p.c. Con la conseguenza che il contenuto della detta CTU poteva essere ben contestato dal Comune di IA, una volta entrato ritualmente nel giudizio, tanto in primo grado che in appello, costituendo argomentazioni difensive non soggette a preclusione né per quanto riguarda le comparse conclusionali né tanto meno in appello -Cass.S.U. n.5624/2022-, non introducendo nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi o nuove domande o eccezioni laddove contestano la valutazione delle risultanze della c.t.u. operata dal giudice di primo grado. 6.5 Con il terzo motivo si deduce, in relazione agli artt.112,157,342,345 e 348 bis c.p.c., la violazione degli artt.9 e 10 della L. n. 219/1981 e degli artt. 2 e 3 del d.m. n.801/77 nonché dell’art.11 delle disposizioni della legge in generale. La Corte di appello avrebbe anzitutto erroneamente esaminato le doglianze accolte sub d) ed e) in quanto inammissibili per difetto di specificità e comunque in relazione alla ritenuta inammissibilità degli altri motivi di appello ed avrebbe in ogni caso male applicato il quadro normativo di riferimento, in quanto il c.t.u. avrebbe calcolato in modo corretto per ciascuna unità il contributo per la riparazione dovuto, facendo applicazione delle norme vigenti 18 di 24 (art.10 L. n. 219/1981) fino al 5.4.1984, non prevedendo esso alcuna differenza tra contributo di ricostruzione e di riparazione, né escludendo lo stesso art.10 del t.u. n.76/90 le superfici non residenziali (s.n.r.) dal calcolo della superficie complessiva ammessa (s.c.). Secondo i ricorrenti la sentenza impugnata sarebbe anche affetta dal vizio di nullità per mancanza di motivazione laddove avrebbe disatteso le conclusioni espresse dal c.t.u. per modo che sarebbe evidente “l’error in procedendo e la violazione del giusto processo” non potendo la riconosciuta inammissibilità del capo sub a) del VI motivo consentire l’esame nel merito dei risultati e delle indagini della c.t.u., per di più violando il divieto dei nova in appello. 6.6 Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 9 e 10 della L. n.219/1981 e degli artt.10 e 11 del d.lgs.n.76/90, nonché degli artt. 2 e 3 del D.M. n.801/77 e la nullità della sentenza per motivazione apparente.La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere applicabile, in violazione del principio tempus regit actum, gli artt.10 e 11 del T.U. n. 76/1990 in ordine al contributo di riparazione nella parte in cui aveva considerato la superficie complessiva formata dalla superficie utile abitabile. Secondo i ricorrenti il D.M. n.801/1977 sarebbe l’unica fonte che disciplina i concetti di superficie utile abitabile e di superficie complessiva e proprio sulla base di tale fonte la giurisprudenza del giudice amministrativo avrebbe affermato che il costo d’intervento andrebbe calcolato sulla base della superficie complessiva (sc) pari alla somma della superficie utile e del 60 % della superficie non residenziale per servizi e accessori (s.n.r.). Ne conseguirebbe che gli artt. 9 e 10 della L. n. 219/1981 farebbero unicamente riferimento, come base di calcolo, alla superficie complessiva che, diversamente da quanto deciso dalla Corte di appello, comprenderebbe il 60 % della superficie non residenziale (s.n.r.). In definitiva, alle perizie presentate entro il 4.5.1984 non si applicherebbero gli artt. 2 d.l. n. 19/1984 e 10 e 11 T.U. n.76/90 sicché la c.t.u avrebbe correttamente applicato la disciplina normativa vigente fino al 4.5.1984 ed il criterio della intera spesa di riparazione, non essendo all’epoca intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 709/2012 nella quale per mero errore di fatto era stato ritenuto che il 30.3.1984 non era stata allegata dai ricorrenti unitamente alla domanda anche la perizia giurata dell’arch. UA sulla base della quale il c.t.u. nominato dal TAR aveva pacificamente calcolato il contributo, poi riconosciuto nella stessa misura dal Tribunale di Napoli. Lo stesso c.t.u., nel calcolare il compenso per la riparazione al 100 %, come stimato nel computo metrico allegato alla perizia depositata il 30.3.1984, facente riferimento al prezziario delle oo.pp. del 1982. In conclusione, secondo i ricorrenti, la Corte di appello avrebbe erroneamente applicato l’art. 11 del T.U. in luogo dell’art. 10 della L. n. 219/1981 ed erroneamente calcolato la spesa di riparazione della superficie 19 di 24 complessiva comprensiva della sola superficie utile abitabile e non anche del 60 % della superficie non residenziale (s.n.r.), in violazione della L. n. 219/1981 e del D.M. n.801/1977. 6.7 Il terzo ed il quarto motivo meritano un esame congiunto, stante la loro stretta connessione. 6.8 Il terzo motivo è inammissibile quanto alla questione relativa all’assenza di specificità dei motivi di appello che i ricorrenti prospettano senza tuttavia riprodurre nemmeno in parte il contenuto delle censure esposte nell’atto di appello, in tal modo venendo meno al canone di autosufficienza che governa la redazione dei motivi di ricorso alla stregua dell’art.366, c.1, n.6, nella lettura convenzionalmente orientata fornita dalle Sezioni Unite di questa Corte -cfr.Cass.S.U. n.8950/2022-. 6.9 La censura è poi infondata per le ragioni esposte esaminando il primo motivo, nella parte in cui prospetta l’erronea valutazione dei motivi di appello malgrado la ritenuta inammissibilità, da parte della Corte di appello dei primi cinque motivi di appello, essendo sul punto sufficiente rinviare a quanto sopra esposto. 6.10 Nel merito, le censure esposte nel terzo e nel quarto motivo prospettano, nella sostanza, l’erronea valutazione dei criteri utilizzati dal consulente tecnico per la quantificazione del contributo di riparazione reclamato dai fratelli RA, ritenendo che in relazione alla documentazione presentata dagli stessi, il c.t.u avrebbe correttamente considerato il quadro normativo di riferimento vigente fino al 4.5.1984. Per converso la Corte di appello, nell’applicare l’art.11 T.U. n.76/1990, avrebbe erroneamente disapplicato i concetti di superficie utile abitabile (sua) e di superficie complessiva (sc) menzionati dall’art.2 d.l n.19/1984 e contenuti nel D.M. LL.PP. n.801/1977. Tali censure, unitamente a quelle esposte nel quarto motivo sembrano infondate. 6.11 L’azione giudiziaria intrapresa dai RA nei confronti del Comune di IA innanzi al Tribunale di Napoli risulta proposta nell’anno 2008 ed il Tribunale di Napoli, con statuizione confermata dalla Corte di appello, ha ritenuto che la domanda di riconoscimento del contributo per la riparazione del fabbricato andava accolta a prescindere dalla presentazione della domanda avanzata dagli stessi, ma in forza dell’inserimento del fabbricato nel Piano di recupero approvato con deliberazione del cons. comunale del 19.12.1989 n.167 (doc.n.40 prod.) -come riportato a pag.12 2^ cpv della sentenza impugnata ed anche a pag.29, 2^ cpv. del ricorso per cassazione-. Del resto, proprio l’art.18 c.4 del T.U. n.76/1990 valorizzato dal Tribunale di Napoli e dalla Corte di appello per ritenere fondata la domanda di contributo in dipendenza di immobili inseriti nel piano di recupero, imponeva di considerare tale ipotesi “unicamente” per gli immobili “inclusi” nel piano di recupero. In questa direzione milita, testualmente, il ricordato art.18 c.4, alla cui stregua “Nei comuni disastrati e in 20 di 24 quelli gravemente danneggiati, ai fini dell'assegnazione dei contributi per le unità immobiliari colpite dal sisma ed incluse (enfasi aggiunta n.d.r.) nei piani di recupero, di cui all'articolo 34, comma 3, si prescinde dalla domanda.” In ragione di tali circostanze l’Amministrazione non avrebbe potuto provvedere al riconoscimento del contributo se non sulla base dei canoni normativi vigenti in epoca successiva al verificarsi del presupposto costitutivo della domanda di contributo come individuato dal Tribunale e poi dalla Corte di appello. 6.12 Ne consegue la infondatezza delle doglianze laddove prospettano un’efficacia retroattiva del quadro normativo di riferimento considerato dalla Corte di appello -art.10, c.2, lett.a) e b)T.U. n.76/1990- che non sussiste, avendo il giudice di appello considerato la disciplina normativa in vigore dal 1987 con riguardo al contributo di ricostruzione sul quale veniva poi calcolato quello di riparazione, in forza degli artt.10 e 11 T.U. n.76/1990. Testo unico appena citato che, quanto all’art.10, ha riprodotto la disciplina contenuta nell’art.9 L. n. 219/1981 in vigore dal 22.11.1987 quanto al riferimento alla superficie utile abitabile e non a quella complessiva. D’altra parte, non è superfluo evidenziare che il c.t.u aveva provveduto, nel quantificare il contributo, alla rivalutazione dei costi in generale contenuti nel computo metrico all’anno 2007, in tal modo stabilendo, con statuizione ormai non messa in discussione da alcuna delle parti, che la valutazione dei parametri rilevanti ai fini del chiesto contributo non poteva che essere fatta in epoca prossima a quella del riconoscimento del contributo, altrimenti la valutazione ridondando negativamente sul richiedente ove fossero stati stimati i costi presuntivi in epoca anteriore. In tal modo resta confermata la correttezza dell’operato del giudice di appello, a nulla rilevando i criteri contemplati dagli artt.2 e 3 dm n.801/1977 non più rilevanti rispetto alla vicenda che è stata ritenuta dal giudice di merito idonea a far nascere il diritto al contributo. Da ciò consegue la sicura infondatezza della censura laddove prospetta l’error iuris della Corte di appello per non avere applicato i criteri normativi vigenti alla data del 4 maggio 1984, epoca in cui né gli attori avevano proposto la domanda esaminata dal giudice ordinario – introdotta nell’anno 2008 - né era stato approvato il piano di recupero in base al quale il giudice di primo grado e la Corte di appello hanno ritenuto di potere fondare l’accoglimento della domanda azionata dai RA. Resta infine da evidenziare l’infondatezza della censura esposta nel quarto motivo in ordine alla assenza di motivazione, rispondendo la decisione sul punto ai criteri fissati quanto al c.d. minimo costituzionale dalle Sezioni Unite di questa Corte -cfr.Cass.S.U. n.8053/2014-. 6.13 Con il quinto motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt.10,11 e 12 del d.lgs.n.76/1990 e degli artt.2 e 3 del d.m. n.801/1977 oltreché il vizio di motivazione illogica. La Corte di 21 di 24 appello avrebbe rideterminato il contributo per violazione degli artt.9 e 10 della L. n. 219/1981 pur non avendo tale questione formato oggetto di richiesta delle parti, violando l’art.112 c.p.c. In ogni caso il Piano di recupero sulla cui base era stato riconosciuto il contributo , contenuto nella delibera del Cons.Com. n.123 del 13.7.1984, sarebbe cronologicamente successivo al 4.5.1984 sicché diverrebbero applicabili il d.l.n.19/1984 ed il T.U. n.76/90, laddove era stato recepito il criterio del contributo massimo di ricostruzione, superando il concetto di intera spesa di ricostruzione e riparazione con conseguente necessità di rideterminare il contributo prescindendo dal calcolo del c.t.u. e moltiplicando il costo d’intervento, maggiorato di tutte le voci cumulabili previste dall’art.12 del T.U. per la superficie complessiva (s.c.), in ogni caso senza la decurtazione del 60 % invece applicata dalla Corte di appello. 6.14 Il motivo è inammissibile ed infondato per come di seguito esposto. La circostanza, addotta dai ricorrenti principali, che la rideterminazione del contributo per violazione dell’art.9 e dell’art.10 della L. n. 219/1981 non avesse formato oggetto di richiesta delle parti non coglie nel segno, ricadendo sul giudice l’obbligo di riconoscere il contributo nella misura stabilita dalla legge e ancor di più di statuire sul motivo di appello specificamente rivolto ad individuare l’errore compiuto dal consulente tecnico nella quantificazione operata, così escludendosi in radice la prospettata violazione dell’art.112 c.p.c. 6.15 Inammissibile appare poi la censura laddove prospetta il vizio della decisione muovendo da un dato di fatto -approvazione del piano di recupero- inconferente ai fini della quantificazione del contributo, come già detto rilevando l’epoca di “inclusione” dell’immobile nel piano di recupero. Epoca che, con statuizione non impugnata da alcuna delle parti, è stata individuata nel 1989 e che dunque rende la censura inammissibile, fondandosi su presupposti fattuali incompatibili con quelli definitivamente acclarati nel corso del giudizio e per di più operando una quantificazione del contributo che non trova alcun parametro comparativo sul quale poter verificare l’eventuale scostamento rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito ai fini della quantificazione dallo stesso operata. 6.16 Con il sesto motivo si deduce la violazione degli artt. 156 e 132 c.2 n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché il vizio di motivazione assente. La sentenza impugnata, dopo avere rideterminato il contributo massimo di ricostruzione per ciascuna delle undici unità immobiliari avrebbe chiosato il periodo con la locuzione ”Sulla somma in ….” dando luogo ad una motivazione assente che, anche a volerla ritenere riferibile alla questione degli interessi, non potrebbe colmarsi richiamando la parte dispositiva, laddove veniva indicato il computo degli interessi compensativi, lo stesso rimandando al criterio esposto in sentenza, invece mancante. 22 di 24 6.17 La censura è inammissibile, la stessa ipotizzando una motivazione inesistente senza tuttavia individuare la questione che la Corte di appello avrebbe deciso senza un apparato motivatorio, tralasciando tuttavia di indicare in modo specifico la questione che sarebbe stata decisa nella motivazione della sentenza dalla Corte di appello. I ricorrenti sembrano per l’un verso riferire l’espressione monca “Sulla somma in” al tema degli interessi indicati in dispositivo, senza che tuttavia gli stessi abbiano aggredito la statuizione sul punto emessa dalla Corte di appello. In altri termini, la censura di motivazione apparente attinge un punto della decisione che nemmeno i ricorrenti hanno individuato in via meramente ipotetica, soltanto ipotizzando che essa facesse riferimento alla questione degli interessi, in tal modo confezionando un motivo di ricorso perplesso che non supera il vaglio di ammissibilità. 6.18 Con il settimo motivo si deduce la violazione degli artt.324 c.p.c. e 2909 c.c., nonché degli artt.8 d.lgs.n.104/2010 e 18 commi 4 e 334 del T.U. n.76/1998, censurandosi la motivazione laddove, in accoglimento del VII motivo di appello, era stata rigettata la domanda del danno da ritardo in relazione all’intervenuta decadenza della domanda di contributo. Secondo i ricorrenti anche il settimo motivo di appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per quanto già esposto nel primo motivo del ricorso principale. In ogni caso, la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare un punto decisivo della controversia ed in particolare le eccezioni esposte dai ricorrenti volte a dimostrare l’inesistenza del giudicato esterno rappresentato dalla sentenza del Consiglio di Stato n.709/2012 che, riguardando il provvedimento amministrativo e la lesione dell’interesse legittimo, non poteva statuire sul merito del diritto soggettivo al contributo né avrebbe potuto precludere l’azionabilità di tale diritto innanzi al g.o., giusto l’art.8 c.p.a. La Corte di appello, conseguentemente, non avrebbe potuto ritenere la domanda di contributo inidonea a radicare il diritto al risarcimento del danno in ragione della neghittosa inerzia accertata dal primo giudice. La riconosciuta presentazione della domanda di contributo del 30.3.1984, che restava il presupposto per il riconoscimento dello stesso e che aveva dato l’incipit alla pratica RA, avrebbe dovuto imporre la liquidazione d’ufficio del contributo dopo l’approvazione del piano di recupero costituente dichiarazione di p.u. ed indifferibilità ed urgenza, posto che non essendovi alcun problema di decadenza dal diritto- per effetto dell’art.3, c.9 del d.l.n.48/1986, conv. nella l.n.50/1986- non veniva comunque meno l’obbligo della P.A. di concludere il procedimento col provvedimento di liquidazione del contributo. In conclusione, la sentenza n.709/2012 non eliderebbe il dovere della P.A. di liquidare il contributo richiesto il 30.3.1984. 23 di 24 6.19 Il motivo è inammissibile quanto alla prima parte della censura, per le medesime ragioni esposte nell’esaminare il primo motivo di ricorso principale al quale è sufficiente qui rinviare. 6.20 Per altro verso, la censura prospetta un “omesso esame di un punto decisivo della controversia” facendo riferimento all’asserito mancato esame di deduzioni difensive contenute nella comparsa conclusionale, omettendo di considerare che il perimetro del vizio di omesso esame fissato dal n. 5 dell’art.360 c.1 c.p.c. come novellato riguarda unicamente il mancato esame di fatti decisivi ed oggetto di controversia nel giudizio. 6.21 La censura è comunque fuori bersaglio e omette di impugnare la statuizione della Corte di appello che ha fondato il rigetto della domanda risarcitoria non soltanto sul giudicato formatosi innanzi al Consiglio di Stato in ordine al rigetto della domanda, ma anche sulla circostanza che era stato lo stesso Tribunale ad escludere di poter accogliere la domanda di contributo vuoi per non avere nulla ritenuto in ordine alla ritenuta mancata allegazione della perizia alla domanda (esclusa dal Consiglio di Stato) vuoi per avere riconosciuto la fondatezza dell’azione promossa dai RA sotto il profilo dell’inserimento dell’immobile nel piano di recupero del Comune. In definitiva, la Corte di appello ritenne, con statuizione non impugnata, che il primo giudice non aveva definito favorevolmente il procedimento relativo alla domanda di contributo e che ciò impediva di poter riconoscere un danno da ritardo in ragione dell’esito negativo del procedimento, presupponendo in ogni caso la domanda di risarcimento del danno “la conclusione positiva del procedimento” -cfr. pag.25 ult. periodo sent.impugnata-. Tale ratio decidendi non è stata impugnata dai ricorrenti e rende quindi inammissibile la censura sotto il diverso profilo proposto dai medesimi. 6.22 Con l’ottavo motivo si deduce la violazione degli artt.112, 163, 167, 183 e 324 c.p.c. e del’art.2909 c.c. nonché omesso rilievo del giudicato interno sulla sentenza n.6902/13, e violazione dell’art.2043 c.c. e 328 c.p., 3 l.n.32/1992 e 2 l.n.241/1990, oltreché motivazione illogica. Il Tribunale di Napoli, secondo i ricorrenti, avrebbe fondato l’accoglimento della domanda risarcitoria sulla omessa definizione della pratica RA in osservanza del piano di recupero e su tale punto la sentenza anzidetta non sarebbe stata impugnata, essendosi per l’effetto formato il giudicato interno. Sarebbe dunque errata la decisione impugnata nella parte in cui era stata ritenuta la novità della domanda risarcitoria formulata in grado di appello per la prima volta con riguardo alla mancata definizione della procedura connessa all’approvazione del piano di recupero, essendo ormai coperto dal giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli sul diritto al risarcimento del danno connesso al rifiuto dell’Ente ad eseguire il piano di recupero, già richiesto nel corso del giudizio di primo grado nelle note ex art.183, comma 6, c.p.c. 24 di 24 depositata il 9.4.2009 ed in quella depositata il successivo 26 maggio 2009. Peraltro, sarebbe errata la decisione della Corte di appello laddove afferma che non era possibile ipotizzare la colpevole inerzia dell’Ente in relazione al Piano di recupero, avendo il Tribunale riconosciuto il danno correlato al dovere di corrispondere ex lege e d’ufficio il contributo in osservanza del titolo costituito dal piano di recupero “che attribuisce quella prebenda con carattere di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità”. 6.23 La censura è assorbita per effetto del rigetto del settimo motivo. Sulla base delle considerazioni appena esposte vanno rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso principale e di quello incidentale, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13.
PQM
Rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso principale e di quello incidentale, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13. Così deciso il 28 aprile 2023 nella camera di consiglio della prima
5.1. Sul punto, non può condividersi l’assunto degli appellati (i quali in parte qua riprendono le erronee argomentazioni che hanno guidato il Commissario ad acta), secondo cui, alla stregua di quanto chiarito dallo stesso T.A.R. della Campania nella sentenza nr. 4076 del 2009, anche la questione della completezza documentale della domanda sarebbe stata “coperta” dal giudicato formatosi sulla sentenza nr. 7740 del 2006, e pertanto non più evocabile quale elemento ostativo all’accoglibilità dell’istanza stessa. Infatti, da una piana lettura della citata sentenza nr. 4076 del 2009 emerge che in tale sede è stata dichiarata la nullità, per violazione del pregresso giudicato, del precedente atto commissariale col quale il contributo era stato denegato per carenza di una valida domanda (agli atti del Comune, in effetti, risultava un’istanza sottoscritta non dagli odierni appellati, ma da altra persona); più specificamente, il T.A.R. partenopeo ha rilevato che il giudicato formatosi a seguito del ricorso proposto avverso l’inerzia dell’Amministrazione, risolvendosi nell’affermazione dell’obbligo di quest’ultima di provvedere, presupponeva già affrontato e risolto il problema dell’esistenza o meno di una valida domanda di contributo (e imputet sibi il Comune se, omettendo di costituirsi in detto giudizio, ha rinunciato a mettere in discussione la circostanza).Tuttavia, non v’è chi non veda come altro è la questione dell’esistenza di una domanda di contributo, e tutt’altro è il tema della completezza o meno della documentazione che la accompagnava: su tale tema la sentenza nr. 4076 del 2009 nulla ha rilevato, arrestandosi all’affermazione dell’esistenza dell’istanza senza precludere a chi sarebbe stato chiamato ad evaderla di verificarne l’ammissibilità anche sul piano documentale.
5.2. Con riguardo alla disciplina delle domande di contributo per la riparazione di immobili danneggiati da eventi sismici, parte appellante richiama l’art. 18, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 1990, nr. 76, a tenore del quale la domanda di contributo, da produrre a pena di decadenza entro il 31 marzo 1984, doveva essere “corredata da perizia giurata redatta da tecnico incaricato” contenente, fra l’altro, “la valutazione provvisoria del contributo relativo con allegato notorio”. A mente dell’ultimo comma del medesimo articolo, la mancata produzione della predetta documentazione, nonché di altri documenti la cui produzione è richiesta entro termini successivi, comporta la decadenza della domanda.” 7 di 24 1.13 Tale ultima sentenza veniva impugnata dai signori RA con ricorso per revocazione innanzi al Consiglio di Stato, deducendo un duplice errore di fatto circa la ritenuta mancanza di prova in ordine alla tardività del ricorso e per ritenuta carenza ab origine della perizia e degli allegati alla domanda di contributo, nonché il contrasto della sentenza anzidetta con il giudicato di cui alla sentenza n. 7740/2006 (art. 395, n. 5 c.p.c.). 1.14 Con sentenza n.3157, pubblicata il 10 giugno 2013, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo quanto ad entrambi gli errori di fatto prospettati che il Consiglio di stato avesse in realtà valutato le circostanze dedotte dai ricorrenti, ritenendole inidonee a dimostrare la conoscenza dell’atto da parte del Comune. Escluse poi il contrasto di giudicati ai sensi dell’art. 395, n. 5 c.p.c. tra la sentenza impugnata ed il precedente giudicato formatosi sulla sentenza del TAR n. 7740/2006, osservando che con tale ultima decisione “il giudicante ha esclusivamente ordinato all’amministrazione di concludere il procedimento sulla base della domanda e della documentazione versata (progetto di restauro e consolidamento, “presumibilmente” completo) senza entrare nel merito della completezza della documentazione presentata e della fondatezza della domanda, evidentemente oggetto di successiva valutazione da parte dell’amministrazione. Anche in ordine a tale punto, pertanto, il Consiglio di Stato si è espressamente pronunciato, escludendo che potesse formarsi un giudicato in ordine al tema della completezza della documentazione, questione distinta da quella dell’esistenza della domanda di contributo.” 2. Parallelamente alle vicende esaminate dal giudice amministrativo e qui sunteggiate, i germani RA proponevano innanzi al Tribunale di Napoli, in data 9.12.2008, un autonomo giudizio, con atto di citazione notificato al Comune di IA chiedendo il riconoscimento del diritto degli attori al contributo richiesto ai sensi della L. n. 219/1981 e la condanna al pagamento dello stesso da parte del Comune di IA, oltre al riconoscimento del risarcimento del danno prodotto sulla base di quanto esposto in relazione al complesso iter amministrativo che si era sviluppato. 2.1 Il Tribunale di Napoli, dopo la tardiva costituzione del Comune di IA, sulla base della disposta ed espletata c.t.u. nel giudizio di ottemperanza promosso innanzi al TAR Campania, riteneva: a) che risultasse da comportamenti torbidi e gelatinosi tenuti per un lunghissimo lasso di tempo dal Comune di IA, improntato alla violazione dei doveri di imparzialità e correttezza, che i RA avevano presentato la domanda di contributo con prot. n. 8796 del 30.3.1984 a mezzo dell’Arch. UA;
b) il fabbricato dei RA era comunque inserito nel piano di recupero di cui alla legge n. 457/1978 approvato e divenuto esecutivo, quanto al Comune di IA, il 13 luglio 1984, avendo 8 di 24 detto comune ritenuto, con delibera n.167 del 1989, che detto cespite poteva rientrare nell’ambito della pubblicità utilità ai fini della sua ricostruzione, ragion per cui poteva ritenersi che la fattispecie in esame prescindesse dalla presentazione di specifica domanda. 2.2 Sulla base di tali premesse, il Tribunale di Napoli riteneva di accogliere la domanda degli attori di riconoscimento dell’esistenza del diritto soggettivo all’ottenimento dei contributi ex lege n. 219/1981 potendosi richiamare ai fini della quantificazione del contributo dovuto dal Comune, anche come tertium comparationis onde evitare una duplicazione di consulenze tecniche d’ufficio ed un’inutile spendita di energie, le risultanze della CTU disposta in sede di ottemperanza dal TAR Campania, a nulla rilevando che l’ordinanza ex art.186 ter c.p.c. in precedenza adottata dallo stesso Tribunale di Napoli per il pagamento della somma di euro 266.000,00 (sulla base della sentenza del TAR Campania n. 3745/2011 che aveva ritenuto improcedibile il ricorso proposto dal Comune di IA avverso il provvedimento del Commissario ad acta di riconoscimento del contributo) fosse stata censurata dalla sentenza n. 709/2012 del Consiglio di Stato. Quest’ultima decisione, secondo il tribunale campano, incidendo unicamente sulla sentenza n. 4076/2009 e non sulla sentenza n. 7740/2016, divenuta cosa giudicata, non scalfiva la natura di diritto soggettivo al contributo spettante ai RA. 2.3 Il Tribunale passava quindi all’esame della domanda risarcitoria formulata in via subordinata dagli attori relativamente al danno patrimoniale e non patrimoniale subito alla persona e per il mancato utilizzo del fabbricato oggetto di riparazione ritenendola genericamente formulata quanto al danno non patrimoniale e solo parzialmente fondata quanto al danno patrimoniale in quanto ampiamente ristorata dal riconoscimento del contributo in base ai parametri applicati dal c.t.u.. Riteneva non dovuta la reclamata rivalutazione monetaria in ragione del riconosciuto debito di valuta, avendo peraltro il c.t.u. calcolato le somme relative al contributo in tempi recenti sulla base di un computo metrico capace di tenere indenni i proprietari dai costi per la costruzione e progettazione, peraltro neanche dimostrati. Inoltre riteneva dovuto il danno da mancata disponibilità del fabbricato -quantificato complessivamente 300.00,130 sulla base delle risultanze della c.t.u. dott. Cobio relative al possibile canone locativo ridotto del 60 %- in ragione dell’abnorme e ingiustificato atteggiamento di inerzia imputabile all’Amministrazione nella definizione della pratica di concessione dei contributi ex L. n. 219/1981. Secondo il Tribunale la condotta del Comune non integrava solo una mera inerzia, ma piuttosto un vero e proprio coacervo di atteggiamenti impeditivi e di resistenza protesi all’apposizione di insopportabili vincoli a danno degli attori per impedire loro di ottenere l’erogazione del contributo sebbene gli stessi abbiano dimostrato non solo di 9 di 24 rientrare nell’ambito degli aventi diritto astrattamente previsti dalla legge, ma anche di avere presentato la domanda con la relativa documentazione. 2.4 Sulla base di tali premesse il Tribunale di Napoli dichiarava il Comune di IA tenuto alla corresponsione del contributo post sismico relativamente agli immobili degli attori, condannando l’Amministrazione comunale al pagamento in favore dei germani RA della somma di euro 266.019,12 oltre interessi se non già corrisposta in forza dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art.186 ter c.p.c., condannando altresì il Comune al risarcimento del danno in favore degli attori nella misura di euro 380.734,00 oltre interessi compensativi al tasso legale, oltre spese legali. 2.5 Il Comune di IA proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli innanzi alla Corte di appello di Napoli la quale, con sentenza n.1185/2017, pubblicata il 15.3.2017, in parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosceva ai germani RA la somma di euro 147.510,39, oltre interessi compensativi al tasso legale come da sentenza quale contributo dovuto ai sensi della L. n. 219/81 relativamente agli immobili dei predetti danneggiati dal sisma del 1980, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda risarcitoria proposta dai RA che rigettava nel merito, provvedendo sulle spese del doppio grado di giudizio ponendole per la metà a carico del Comune di IA e per il resto compensandole fra le parti. 2.6 Per quel che qui rileva, la Corte di appello riteneva l’inammissibilità dell’impugnazione nella parte in cui contestava la giurisdizione del g.o. ritenendola spettante alla competenza giurisdizionale del g.a. in quanto relativa all’esecuzione dei provvedimenti del commissario ad acta, come anche della censura relativa alla non corretta interpretazione del giudicato maturato sulla sentenza n. 7740/2006 del TAR Campania, in forza dell’art. 33 L. n. 1034/1971, vigente all’epoca della citazione. Secondo la Corte di appello infatti il Tribunale, nel ritenere fondata la domanda formulata dai germinai RA, pur avendo a lungo argomentato in ordine alla mancanza di correttezza e alla contrarietà della condotta del Comune ai doveri di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, non l’aveva accolta, riconoscendo il diritto dei RA al contributo sul presupposto dell’esistenza e completezza della domanda dagli stessi presentata. In realtà, secondo la Corte di appello, il nucleo argomentativo che sorreggeva la decisione impugnata era contenuto nel par.8, e nei successivi parr.
8.1 e 8.2 della sentenza impugnata, avendo il Tribunale ritenuto sussistente il diritto dei RA al contributo non già in forza della richiesta dagli stessi presentata il 30.3.1984 ai sensi dell’art. 18. c.2 d.lgs.n.76/1990, bensì per essere stato il fabbricato degli attori inserito nel piano di recupero del medesimo Comune di 10 di 24 IA adottato e reso esecutivo e dunque a prescindere dalla domanda come prevista dall’art.18, c.4 d.lgs.cit. 2.7 Secondo la Corte di appello tale ratio decidendi non era stata investita dai motivi di impugnazione che avevano del tutto omesso di considerare tale ragione, essendo gli stessi orientati ad affermare la preclusione derivante dal giudicato amministrativo (sent.n.709/2012 del Consiglio di Stato) che aveva rigettato la domanda di contributo ritenendola incompleta. 2.8 Nemmeno poteva ritenersi che il par.
5.5. dell’atto di impugnazione avesse contestato tale affermazione, risultando smentita dalla memoria ex art.183, c.6 c.p.c. depositata dagli attori e comunque assolutamente incurante delle motivazioni esposte dal Tribunale. Sicché la definitività sul punto della decisione di primo grado in ordine alla sussistenza del diritto al contributo per essere l’immobile inserito nel piano di recupero del Comune di IA rendeva evidente l’inammissibilità dei motivi. Secondo la Corte di appello era invece infondato l’appello laddove assumeva che essendo i RA proprietari di un intero fabbricato composto da undici unità immobiliari per i quali avevano chiesto il contributo di riparazione, solo per uno di essi e non per due il contributo poteva essere determinato nella misura del 60 % di quello di ricostruzione, a sua volta da calcolare su una superficie utile abitabile massima di 110 mq. Secondo la Corte di appello il quadro normativo di riferimento - art.10, comma 1, lett. a) della L. n. 219/81 e art.12 L. n. 219/81- deponeva nel senso che il riconoscimento del contributo massimo, limitato cioè ad una sola unità immobiliare (in caso di plurime proprietà ed al solo comproprietario che abitava tale unità con il proprio nucleo familiare) ricorreva puntualmente con riferimento a ciascuno dei germani RA, in quanto gli stessi occupavano, ciascuno con il proprio nucleo familiare, due distinte unità immobiliari, corrispondenti alle unità immobiliari nn.1 e 8. Aggiungeva la Corte di appello che per tutte le unità immobiliari diverse dalla prime due il contributo per la ricostruzione era stato determinato in misura pari al 30 %. Inoltre, aggiungeva che il c.t.u, per calcolare le spese di ricostruzione - costituenti base di calcolo per il contributo relativo alla riparazione- aveva considerato il costo di costruzione di euro 666,29 fissato in G.U. del 7.3.1999 con riferimento all’anno 2007, costo comprensivo degli oneri di demolizione, dovendosi ritenere infondato il rilievo di cui alla lett. f). Doveva invece considerarsi fondata la censura sub e) e quella sub d) esposta dall’appellante risultando, quanto alla prima, il calcolo delle superfici erroneamente comprensivo delle superfici non residenziali, in violazione dell’art. 10, c.2 lett. a) e b) che imponeva di considerare solo la superficie utile abitabile, ponendo il limite invalicabile di 110 mq. per la prima unità immobiliare e quello di 95 mq. per tutte le altre. Ragion per cui il calcolo operato dal c.t.u. andava rivisto eliminando dal computo la superficie non residenziale e così rideterminato in euro 245.850,66. Quanto alla 11 di 24 censura sub d), la Corte di appello rilevava che per le 11 unità abitative il contributo per la riparazione non era stato determinato nella misura del 60 % di quello per la ricostruzione, come previsto dall’art.11, c.2 d.lgs. n.76/1990 dovendosi rideterminare il contributo nel 60 % di euro 245.850,66 di quello per la ricostruzione, e dunque in complessive euro 147.510,30 immobiliari. 2.9 Quanto alle censure relative alla condanna al risarcimento del danno, la Corte di appello riteneva infondata la dedotta carenza di giurisdizione del giudice ordinario, dovendosi escludere la rilevanza della L.n.69/2009, art.7, non essendo la stessa ratione temporis applicabile al giudizio promosso nell’anno 2008, applicandosi il normale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione giuridica dedotta in giudizio, pacificamente qualificabile in termini di diritto soggettivo. 2.10 La Corte di appello riteneva invece fondata l’impugnazione del Comune quanto al riconosciuto danno da ritardo nell’adozione del provvedimento, posto che nel caso di specie non vi era stata la positiva conclusione del procedimento che anzi si era concluso con il rigetto della domanda- con accertamento giudiziale passato in giudicato reso dal Consiglio di Stato con la sentenza n.709/2012-. Il Tribunale, secondo la Corte di appello, pur avendo affermato l’esistenza di atteggiamenti ostruzionistici in danno degli attori, non aveva considerato la questione relativa alla tempestiva allegazione alla domanda della perizia giurata (allegazione dal Consiglio di Stato esclusa e posta a fondamento dell’annullamento del provvedimento del commissario ad acta n .2/10 di concessione del contributo e del conseguente provvedimento di diniego del contributo per intervenuta decadenza degli istanti) “di fatto riconoscendo il diritto degli attori al contributo…non già in accoglimento dell’istanza dagli stessi presentata, bensì in considerazione dell’inserimento dell’immobile di loro proprietà nel piano di recupero del Comune”. 2.11 Secondo la Corte di appello il danno da ritardo puro non era risarcibile quando l’amministrazione abbia adottato, ancorché con notevole ritardo, un provvedimento rimasto non impugnato, di contenuto negativo per l’interessato, a nulla rilevando l’ammissione dell’immobile nel piano di recupero, questione per la quale non era stata formulata alcuna pretesa risarcitoria, non essendo ammissibile che la stessa potesse azionarsi in grado di appello. 3. I germani RA hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi, contro il comune di IA, impugnando la sentenza della Corte di appello di Napoli indicata in epigrafe. 3.1 Il comune di IA ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, affidato a quattro motivi. 3.2 I RA hanno proposto controricorso al ricorso incidentale. 12 di 24 3.3. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 18 novembre 2022 e rinviata alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n.1742/2023, depositata il 20 gennaio 2023. 3.4 Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento parziale del ricorso principale e per la declaratoria di inammissibilità e rigetto di quello incidentale. Ragioni della decisione 4. Il ricorso incidentale merita di essere esaminato con priorità per ragioni di ordine logico involgendo profili capaci, se ritenuti fondati, di assorbire l’esame del ricorso principale. 4.1 Orbene, con il primo motivo di ricorso incidentale il Comune di IA deduce la violazione degli artt. 33 L. n. 1034/1971 e 31, 114,117 e 133, c.1 n.5 c.p.a.. La Corte di appello avrebbe errato nel dichiarare inammissibile il terzo motivo di appello relativo al difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta dai germani RA, ritenendo decisiva la formazione sul giudicato interno in ordine alla debenza del contributo per effetto dell’inserimento degli immobili dei RA nel piano di recupero. La questione di giurisdizione, avente natura processuale, non avrebbe potuto essere confusa con quella sostanziale, essendo un antecedente logico e giuridico rispetto alla seconda. Peraltro, l’unico giudicato che era derivato dalla sentenza del giudice amministrativo sarebbe proprio sulla giurisdizione del giudice amministrativo, vertendo la lite sul giudizio di ottemperanza al giudicato sulla cognizione degli atti del commissario ad acta. Secondo il Comune ricorrente la scelta dei RA di rivolgersi al giudice amministrativo dimostrava che l’oggetto della lite era dato dalla corretta esecuzione di sentenza del giudice amministrativo- sent.n.7740/2006 del TAR Campania e sentenza n. 7549/2006, entrambe passate in giudicato -. Essendo in discussione la questione se il provvedimento commissariale avesse o meno correttamente negato il contributo. 4.2 Con il secondo motivo di ricorso incidentale il Comune di IA deduce la violazione degli artt.33, L. n. 1034/1971, 31,114 e 133 c.1 n.5 c.p.c. Anche qui il Comune deduce la erroneità della decisione di inammissibilità sul quarto motivo di appello, anch’esso involgendo aspetti concernenti la giurisdizione del giudice adito. 4.3 Con il terzo motivo di ricorso incidentale si deduce la violazione dell’art. 2909 c.c.. Secondo il Comune ricorrente il commissario ad acta, nel riconoscere il contributo ai RA, avrebbe indicato l’inserimento degli immobili nel piano di recupero, sicché l’annullamento di quell’atto, ormai pronunziato con sentenza passata in giudicato, avrebbe determinato il giudicato oltre che sul dedotto- illegittimità dell’atto per mancata produzione della documentazione- , anche sul deducibile e cioè sulla questione relativa all’inserimento degli immobili nel piano di recupero ai fini del riconoscimento del diritto al contributo, con conseguente 13 di 24 formazione dell’accertamento giudiziale circa l’inesistenza del diritto dei RA al contributo da parte del Consiglio di Stato con sentenza n. 709/2012, pur se formatosi in epoca successiva al passaggio in decisione della causa decisa dal Tribunale, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte a sezioni unite -Cass.n.13916/2006-. 4.4. Con il quarto motivo di ricorso incidentale si deduce la violazione dell’art.2909 c.c. e dell’art.112 c.p.c.. Anche il quinto motivo di ricorso in appello - relativo alla dedotta irrilevanza dell’inserimento dell’immobile nel piano di recupero - sarebbe stato secondo il Comune di IA erroneamente dichiarato inammissibile, non avendo la Corte di appello considerato che i RA avrebbero azionato per tutta la durata del processo amministrativo e civile il diritto al contributo richiesto con la domanda del 30.3.1984, non avendo la questione dell’inserimento dell’immobile nel piano di recupero modificato l’originaria domanda. Ciò avrebbe determinato la piena ammissibilità del motivo di appello n. 5, non incidendo l’inserimento dell’immobile nel piano di restauro sul diritto al contributo, né avendolo i RA richiesto nel giudizio. Nemmeno potrebbe ritenersi corretta la sentenza della Corte di appello laddove aveva ritenuto fondata la domanda sulla base dell’inserimento degli immobili nel piano di recupero e non sulla base della richiesta dei RA del 30.3.1984, essendo il nucleo argomentativo della sentenza del Tribunale fondato sui punti 5, 6 e 7. Pronunzia che il Comune di IA sosteneva essere stata adottata erroneamente dal giudice di primo grado, in quanto i RA non avrebbero provato la completezza della domanda ed il Tribunale avrebbe desunto il contrario da una contraddittorietà fra le note comunali in realtà inesistente e contraria a quanto accertato con la forza del giudicato dalla sentenza n. 709/2012. 4.5 I ricorrenti principali hanno depositato controricorso al ricorso incidentale deducendo, quanto al primo motivo, l’inammissibilità dello stesso non avendo il comune di IA mai prospettato la giurisdizione esclusiva del g.a. nel corso del giudizio e comunque l’infondatezza, in ragione del giudicato interno formatosi sulla causa petendi rilevata dal Tribunale di Napoli (correlata all’inserimento dell’immobile nel piano di recupero) che coinvolgerebbe la giurisdizione del g.o. Secondo i RA l’effetto preclusivo sulla giurisdizione (c.d. bis in idem) non potrebbe discendere se non da un giudicato sostanziale sulla pretesa ai sensi dell’art.2909 c.c., nel caso di specie mancante, avendo la sentenza del TAR n.7740/06 contenuto limitato all’omissione di atti della P.A. e non la fondatezza della pretesa. Che se il giudice amministrativo - sia il TAR che il Consiglio di Stato (con la sentenza n.709/2012)- avesse deciso nel merito la questione della debenza del contributo, avrebbe dovuto dichiarare il difetto di giurisdizione del g.a. in base ai radicati principi espressi sul riparto di giurisdizione da questa Corte. Secondo i controricorrenti la 14 di 24 cognizione del g.a. sugli atti del commissario ad acta non implicherebbe una giurisdizione esclusiva, ma unicamente una competenza funzionale del g.a. che lo aveva nominato all’interno della giurisdizione generale di legittimità sugli atti da questi emessi, rimanendo fermo la diversità di petitum e cause petendi fra il giudizio sul silenzio del 22.11.2005 (interesse legittimo strumentale) e domanda in sede civile del 9.12.2008 (accertamento del diritto soggettivo al contributo e ai danni). Deducevano la genericità e inammissibilità del secondo motivo di ricorso incidentale non potendosi prospettare alcun bis in idem rispetto a domande diverse svolte innanzi al g.a. e al g.o. in ragione della diversità dei fatti costitutivi posti a base delle medesime, dovendosi escludere quanto a quella spiccata innanzi al Tribunale di Napoli la cognizione del g.a. riguardando l’autonoma ratio decidendi sull’inserimento degli immobili nel piano di recupero. Rilevavano poi l’inammissibilità del terzo motivo di ricorso incidentale in ragione della novità di quanto ivi dedotto circa il fatto che il commissario ad acta avrebbe fondato il rigetto della domanda del contributo, considerando comunque l’inserimento dell’immobile nel piano di recupero, citandolo nel provvedimento. Circostanza di fatto, quest’ultima, mai prima esposta e comunque tendente ad ottenere un riesame in fatto delle circostanze poste a fondamento della pretesa dedotta in sede civile. Senza dire che la censura sarebbe comunque infondata, avendo il commissario ad acta, con il provvedimento n. 2/2010, unicamente provveduto sulla domanda di contributo dei RA, non rilevando il riferimento contenuto nel provvedimento all’inserimento dell’immobile nel piano di recupero, in quanto unicamente funzionale a giustificare la regolarità urbanistica del progetto dell’Arch. UA. Nè potevano esservi dubbi sul fatto che la sentenza n. 709/2012 del Consiglio di Stato non aveva pronunziato nemmeno implicitamente, sul piano di recupero. Né poteva dubitarsi la diversità netta fra procedura ordinaria di concessione del contributo fondato su domanda del richiedente ed agganciata ad un termine di decadenza e quella di pubblica utilità, sganciata dall’iniziativa del privato proprietario, per la quale non poteva profilarsi alcuna decadenza per omessa domanda, dovendosi procedere ex officio. Ragion per cui era evidente la irrilevanza della questione connessa all’omesso deposito della perizia giurata che lo stesso Consiglio di Stato aveva valorizzato con riferimento alla domanda di contributo alla quale andava allegata, non profilandosi in alcun modo la possibilità di un implicito giudicato della sentenza del Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 8 c.p.a. Osservavano, infine, l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del quarto motivo di ricorso incidentale con il quale si era contestata la ritenuta inammissibilità del quinto motivo di appello con il quale era stata prospettata l’irrilevanza dell’inserimento dell’immobile nel piano di recupero in ragione del fondamento della domanda originaria come sostenuto innanzi al 15 di 24 Tribunale di Napoli che aveva accolto tale domanda, introducendo una questione nuova non esposta nella fase di merito. Secondo i controricorrenti, a fronte delle domande inizialmente proposte nel giudizio innanzi al Tribunale - di riconoscimento del contributo e risarcitoria - le stesse erano state precisate nel corso del giudizio facendo riferimento espresso all’inclusione del fabbricato nel piano di recupero e specificando che la domanda di contributo era inconferente, a fronte di siffatto inserimento. giurisdizione precedenti a quelli sostanziali. 5. Ciò posto, il primo ed il secondo motivo di ricorso incidentale, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili. Come si è dato atto nella parte espositiva – v.punto 2.6- la decisione di inammissibilità pronunziata dalla Corte di appello con riguardo alla questione di giurisdizione è dipesa dal fatto che secondo detto giudice il Comune di IA non aveva contestato nel merito l’accoglimento della domanda proposta dai RA sotto il profilo dell’inserimento nel piano di recupero del fabbricato, in tal modo dando luogo ad un giudicato interno che non poteva non riguardare anche la competenza giurisdizionale dell’autorità giudiziaria che aveva accolto la relativa domanda. Ed in questo senso la decisione impugnata appare immune dal prospettato vizio, avendo ritenuto inammissibile la censura sul profilo della giurisdizione in ragione del giudicato formatosi sull’accoglimento della domanda nel merito non impugnato dal Comune. Statuizione che non è stata adeguatamente aggredita, come ritenuto dalla Corte di appello, non avendo preso in considerazione la ratio decidendi che il Tribunale di Napoli ha posto a fondamento dell’accoglimento parziale della domanda proposta dai RA, rappresentato dal riconoscimento del contributo radicatosi per effetto di una previsione normativa che ha totalmente sganciato il riconoscimento stesso dalla domanda di parte, invece ponendo a carico dell’Amministrazione uno specifico obbligo di contribuzione proprio in ragione degli interessi pubblici sottesi alla realizzazione del piano di recupero ed all’inserimento di taluni beni in tale atto di programmazione urbanistica. 5.1 Il terzo motivo di ricorso incidentale è inammissibile, prospettando una censura che si basa su un elemento fattuale - decisione del commissario ad acta relativa al mancato riconoscimento del diritto al contributo in relazione all’inserimento del fabbricato dei RA nel piano di recupero- che determinerebbe, a dire del Comune, l’insorgenza del giudicato sulla non debenza del contributo che non risulta sia stata mai dedotta innanzi al giudice di merito né dallo stesso presa in considerazione, come ha dato atto la Corte di appello specificando che lo stesso Comune aveva espressamente indicato che la domanda dei RA atteneva non al contributo da riconoscere d’ufficio dalla P.A. in assenza di domanda ma a quello su istanza di parte -cfr. pag.13 primo cpv. sentenza impugnata-. Da ciò deriva 16 di 24 l’inammissibilità del motivo, peraltro fondato su elementi fattuali proposti per la prima volta innanzi a questa Corte senza che sia stato prospettato alcun vizio di omesso esame ai sensi dell’art.360 c.1 nn.5 c.p.c. 5.2 Il quarto motivo di ricorso incidentale è inammissibile e infondato. Come già evidenziato la Corte di appello di Napoli ha ritenuto che il Tribunale aveva accolto la domanda relativa al contributo sulla base del ritenuto inserimento del fabbricato nel piano di recupero adottato dal Comune e dunque a prescindere dalla domanda in base a quanto previsto dall’ art.18, c.4 d.lgs.n.76/1990, riconoscendo il giudicato interno formatosi per effetto della mancata impugnazione della statuizione e prendendo espressamente posizione sulla parte del motivo quinto nel quale il Comune di IA aveva prospettato la mancanza di domanda sul punto proposta dai RA -cfr.pag.13 1^ cpv. e pag.14 sentenza impugnata-, sostenendo che tale affermazione non era in grado di costituire impugnazione alla ratio decidendi posta a base della decisione del Tribunale di Napoli essendo smentita da quanto dedotto dagli stessi RA nel corso del giudizio di primo grado -memorie indicate specificamente nel controricorso al ricorso incidentale da parte dei RA- (pag.14 sentenza impugnata). Tanto è sufficiente per ritenere immune da vizi la decisione impugnata. 6. Occorre a questo punto passare all’esame del ricorso principale. 6.1 Con il primo motivo i RA deducono la violazione dell’art.2909 c.c. La Corte di appello, dopo avere dichiarato l’inammissibilità dei primi cinque rilievi censori esposti nell’appello, avrebbe conseguentemente dovuto dichiarare inammissibili anche le censure VI e VII, direttamente collegate ai motivi dichiarati inammissibili sul ritenuto giudicato interno formatosi per effetto della mancata impugnazione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il contributo richiesto in ragione dell’inserimento degli immobili nel piano di recupero. 6.2 Il motivo è infondato. La Corte di appello, dopo avere ritenuto inammissibili i motivi di appello relativi alle censure che si erano appuntate sulla portata del giudicato formatosi innanzi al giudice amministrativo rispetto alla incompletezza della domanda di contributo dei RA senza considerare il “nucleo argomentativo che sorregge la decisione impugnata” rappresentato dall’inserimento del fabbricato degli attori nel piano di recupero e, nella prospettiva del giudice di primo grado, nella conseguente irrilevanza delle questioni agitate nei primi cinque motivi di appello, ha esaminato le censure proposte dal Comune di IA con riguardo alla misura del contributo reclamato dagli attori, ritenendo non corretta la quantificazione operata dal c.t.u. nominato nel giudizio di ottemperanza in relazione ai criteri legali ritenuti applicabili. La censura rispetto a tale modus procedendi della Corte di appello non è dunque fondata, attenendo ai capi di domanda 17 di 24 accolti dal Tribunale di Napoli sotto il profilo della debenza del contributo in ragione dell’inserimento del fabbricato nel piano di recupero. Censure per le quali esisteva un evidente interesse del Comune di IA alla decisione delle doglianze. 6.3 Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza e la violazione degli artt.112,157,166,345 e 348 bis c.p.c. nonché l’omesso esame di eccezioni decisive. La Corte di appello, nell’accogliere il VI motivo di impugnazione relativo ai capi sub lett. d) ed e) avrebbe omesso di esaminare le eccezioni esposte nell’atto di costituzione in appello a proposito dell’insindacabilità delle conclusioni raggiunte dal c.t.u., non sottoposte tempestivamente a censura. Ragion per cui secondo i ricorrenti principali, “la prova fornita dal CTU si è consolidata”. 6.4 La censura è inammissibile, non potendosi ravvisare il vizio di omessa pronunzia su vizio processuale, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte -cfr.Cass.n.13694/2005, Cass.n.7406/2014-. Quanto alle contestazioni all’utilizzo della c.t.u. alle quali si riferisce la censura le stesse sono infondate, ove si consideri che nel caso di specie il Tribunale, nell’esercizio delle prerogative connesse alla valutazione del materiale probatorio prodotto, ebbe a precisare che per la quantificazione del contributo avrebbe fatto riferimento alla disposta CTU nel giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR che aveva disposto l’obbligo a provvedere sulla domanda di contributo azionata dai RA, specificando che ciò dipendeva da esigenze di economia di giudizio. Il che rende evidente l’inapplicabilità della disciplina delle contestazioni alla c.t.u. disposta nel corso del giudizio sulla base degli artt.156,157, 190 e 195 c.p.c. Con la conseguenza che il contenuto della detta CTU poteva essere ben contestato dal Comune di IA, una volta entrato ritualmente nel giudizio, tanto in primo grado che in appello, costituendo argomentazioni difensive non soggette a preclusione né per quanto riguarda le comparse conclusionali né tanto meno in appello -Cass.S.U. n.5624/2022-, non introducendo nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi o nuove domande o eccezioni laddove contestano la valutazione delle risultanze della c.t.u. operata dal giudice di primo grado. 6.5 Con il terzo motivo si deduce, in relazione agli artt.112,157,342,345 e 348 bis c.p.c., la violazione degli artt.9 e 10 della L. n. 219/1981 e degli artt. 2 e 3 del d.m. n.801/77 nonché dell’art.11 delle disposizioni della legge in generale. La Corte di appello avrebbe anzitutto erroneamente esaminato le doglianze accolte sub d) ed e) in quanto inammissibili per difetto di specificità e comunque in relazione alla ritenuta inammissibilità degli altri motivi di appello ed avrebbe in ogni caso male applicato il quadro normativo di riferimento, in quanto il c.t.u. avrebbe calcolato in modo corretto per ciascuna unità il contributo per la riparazione dovuto, facendo applicazione delle norme vigenti 18 di 24 (art.10 L. n. 219/1981) fino al 5.4.1984, non prevedendo esso alcuna differenza tra contributo di ricostruzione e di riparazione, né escludendo lo stesso art.10 del t.u. n.76/90 le superfici non residenziali (s.n.r.) dal calcolo della superficie complessiva ammessa (s.c.). Secondo i ricorrenti la sentenza impugnata sarebbe anche affetta dal vizio di nullità per mancanza di motivazione laddove avrebbe disatteso le conclusioni espresse dal c.t.u. per modo che sarebbe evidente “l’error in procedendo e la violazione del giusto processo” non potendo la riconosciuta inammissibilità del capo sub a) del VI motivo consentire l’esame nel merito dei risultati e delle indagini della c.t.u., per di più violando il divieto dei nova in appello. 6.6 Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 9 e 10 della L. n.219/1981 e degli artt.10 e 11 del d.lgs.n.76/90, nonché degli artt. 2 e 3 del D.M. n.801/77 e la nullità della sentenza per motivazione apparente.La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere applicabile, in violazione del principio tempus regit actum, gli artt.10 e 11 del T.U. n. 76/1990 in ordine al contributo di riparazione nella parte in cui aveva considerato la superficie complessiva formata dalla superficie utile abitabile. Secondo i ricorrenti il D.M. n.801/1977 sarebbe l’unica fonte che disciplina i concetti di superficie utile abitabile e di superficie complessiva e proprio sulla base di tale fonte la giurisprudenza del giudice amministrativo avrebbe affermato che il costo d’intervento andrebbe calcolato sulla base della superficie complessiva (sc) pari alla somma della superficie utile e del 60 % della superficie non residenziale per servizi e accessori (s.n.r.). Ne conseguirebbe che gli artt. 9 e 10 della L. n. 219/1981 farebbero unicamente riferimento, come base di calcolo, alla superficie complessiva che, diversamente da quanto deciso dalla Corte di appello, comprenderebbe il 60 % della superficie non residenziale (s.n.r.). In definitiva, alle perizie presentate entro il 4.5.1984 non si applicherebbero gli artt. 2 d.l. n. 19/1984 e 10 e 11 T.U. n.76/90 sicché la c.t.u avrebbe correttamente applicato la disciplina normativa vigente fino al 4.5.1984 ed il criterio della intera spesa di riparazione, non essendo all’epoca intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 709/2012 nella quale per mero errore di fatto era stato ritenuto che il 30.3.1984 non era stata allegata dai ricorrenti unitamente alla domanda anche la perizia giurata dell’arch. UA sulla base della quale il c.t.u. nominato dal TAR aveva pacificamente calcolato il contributo, poi riconosciuto nella stessa misura dal Tribunale di Napoli. Lo stesso c.t.u., nel calcolare il compenso per la riparazione al 100 %, come stimato nel computo metrico allegato alla perizia depositata il 30.3.1984, facente riferimento al prezziario delle oo.pp. del 1982. In conclusione, secondo i ricorrenti, la Corte di appello avrebbe erroneamente applicato l’art. 11 del T.U. in luogo dell’art. 10 della L. n. 219/1981 ed erroneamente calcolato la spesa di riparazione della superficie 19 di 24 complessiva comprensiva della sola superficie utile abitabile e non anche del 60 % della superficie non residenziale (s.n.r.), in violazione della L. n. 219/1981 e del D.M. n.801/1977. 6.7 Il terzo ed il quarto motivo meritano un esame congiunto, stante la loro stretta connessione. 6.8 Il terzo motivo è inammissibile quanto alla questione relativa all’assenza di specificità dei motivi di appello che i ricorrenti prospettano senza tuttavia riprodurre nemmeno in parte il contenuto delle censure esposte nell’atto di appello, in tal modo venendo meno al canone di autosufficienza che governa la redazione dei motivi di ricorso alla stregua dell’art.366, c.1, n.6, nella lettura convenzionalmente orientata fornita dalle Sezioni Unite di questa Corte -cfr.Cass.S.U. n.8950/2022-. 6.9 La censura è poi infondata per le ragioni esposte esaminando il primo motivo, nella parte in cui prospetta l’erronea valutazione dei motivi di appello malgrado la ritenuta inammissibilità, da parte della Corte di appello dei primi cinque motivi di appello, essendo sul punto sufficiente rinviare a quanto sopra esposto. 6.10 Nel merito, le censure esposte nel terzo e nel quarto motivo prospettano, nella sostanza, l’erronea valutazione dei criteri utilizzati dal consulente tecnico per la quantificazione del contributo di riparazione reclamato dai fratelli RA, ritenendo che in relazione alla documentazione presentata dagli stessi, il c.t.u avrebbe correttamente considerato il quadro normativo di riferimento vigente fino al 4.5.1984. Per converso la Corte di appello, nell’applicare l’art.11 T.U. n.76/1990, avrebbe erroneamente disapplicato i concetti di superficie utile abitabile (sua) e di superficie complessiva (sc) menzionati dall’art.2 d.l n.19/1984 e contenuti nel D.M. LL.PP. n.801/1977. Tali censure, unitamente a quelle esposte nel quarto motivo sembrano infondate. 6.11 L’azione giudiziaria intrapresa dai RA nei confronti del Comune di IA innanzi al Tribunale di Napoli risulta proposta nell’anno 2008 ed il Tribunale di Napoli, con statuizione confermata dalla Corte di appello, ha ritenuto che la domanda di riconoscimento del contributo per la riparazione del fabbricato andava accolta a prescindere dalla presentazione della domanda avanzata dagli stessi, ma in forza dell’inserimento del fabbricato nel Piano di recupero approvato con deliberazione del cons. comunale del 19.12.1989 n.167 (doc.n.40 prod.) -come riportato a pag.12 2^ cpv della sentenza impugnata ed anche a pag.29, 2^ cpv. del ricorso per cassazione-. Del resto, proprio l’art.18 c.4 del T.U. n.76/1990 valorizzato dal Tribunale di Napoli e dalla Corte di appello per ritenere fondata la domanda di contributo in dipendenza di immobili inseriti nel piano di recupero, imponeva di considerare tale ipotesi “unicamente” per gli immobili “inclusi” nel piano di recupero. In questa direzione milita, testualmente, il ricordato art.18 c.4, alla cui stregua “Nei comuni disastrati e in 20 di 24 quelli gravemente danneggiati, ai fini dell'assegnazione dei contributi per le unità immobiliari colpite dal sisma ed incluse (enfasi aggiunta n.d.r.) nei piani di recupero, di cui all'articolo 34, comma 3, si prescinde dalla domanda.” In ragione di tali circostanze l’Amministrazione non avrebbe potuto provvedere al riconoscimento del contributo se non sulla base dei canoni normativi vigenti in epoca successiva al verificarsi del presupposto costitutivo della domanda di contributo come individuato dal Tribunale e poi dalla Corte di appello. 6.12 Ne consegue la infondatezza delle doglianze laddove prospettano un’efficacia retroattiva del quadro normativo di riferimento considerato dalla Corte di appello -art.10, c.2, lett.a) e b)T.U. n.76/1990- che non sussiste, avendo il giudice di appello considerato la disciplina normativa in vigore dal 1987 con riguardo al contributo di ricostruzione sul quale veniva poi calcolato quello di riparazione, in forza degli artt.10 e 11 T.U. n.76/1990. Testo unico appena citato che, quanto all’art.10, ha riprodotto la disciplina contenuta nell’art.9 L. n. 219/1981 in vigore dal 22.11.1987 quanto al riferimento alla superficie utile abitabile e non a quella complessiva. D’altra parte, non è superfluo evidenziare che il c.t.u aveva provveduto, nel quantificare il contributo, alla rivalutazione dei costi in generale contenuti nel computo metrico all’anno 2007, in tal modo stabilendo, con statuizione ormai non messa in discussione da alcuna delle parti, che la valutazione dei parametri rilevanti ai fini del chiesto contributo non poteva che essere fatta in epoca prossima a quella del riconoscimento del contributo, altrimenti la valutazione ridondando negativamente sul richiedente ove fossero stati stimati i costi presuntivi in epoca anteriore. In tal modo resta confermata la correttezza dell’operato del giudice di appello, a nulla rilevando i criteri contemplati dagli artt.2 e 3 dm n.801/1977 non più rilevanti rispetto alla vicenda che è stata ritenuta dal giudice di merito idonea a far nascere il diritto al contributo. Da ciò consegue la sicura infondatezza della censura laddove prospetta l’error iuris della Corte di appello per non avere applicato i criteri normativi vigenti alla data del 4 maggio 1984, epoca in cui né gli attori avevano proposto la domanda esaminata dal giudice ordinario – introdotta nell’anno 2008 - né era stato approvato il piano di recupero in base al quale il giudice di primo grado e la Corte di appello hanno ritenuto di potere fondare l’accoglimento della domanda azionata dai RA. Resta infine da evidenziare l’infondatezza della censura esposta nel quarto motivo in ordine alla assenza di motivazione, rispondendo la decisione sul punto ai criteri fissati quanto al c.d. minimo costituzionale dalle Sezioni Unite di questa Corte -cfr.Cass.S.U. n.8053/2014-. 6.13 Con il quinto motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt.10,11 e 12 del d.lgs.n.76/1990 e degli artt.2 e 3 del d.m. n.801/1977 oltreché il vizio di motivazione illogica. La Corte di 21 di 24 appello avrebbe rideterminato il contributo per violazione degli artt.9 e 10 della L. n. 219/1981 pur non avendo tale questione formato oggetto di richiesta delle parti, violando l’art.112 c.p.c. In ogni caso il Piano di recupero sulla cui base era stato riconosciuto il contributo , contenuto nella delibera del Cons.Com. n.123 del 13.7.1984, sarebbe cronologicamente successivo al 4.5.1984 sicché diverrebbero applicabili il d.l.n.19/1984 ed il T.U. n.76/90, laddove era stato recepito il criterio del contributo massimo di ricostruzione, superando il concetto di intera spesa di ricostruzione e riparazione con conseguente necessità di rideterminare il contributo prescindendo dal calcolo del c.t.u. e moltiplicando il costo d’intervento, maggiorato di tutte le voci cumulabili previste dall’art.12 del T.U. per la superficie complessiva (s.c.), in ogni caso senza la decurtazione del 60 % invece applicata dalla Corte di appello. 6.14 Il motivo è inammissibile ed infondato per come di seguito esposto. La circostanza, addotta dai ricorrenti principali, che la rideterminazione del contributo per violazione dell’art.9 e dell’art.10 della L. n. 219/1981 non avesse formato oggetto di richiesta delle parti non coglie nel segno, ricadendo sul giudice l’obbligo di riconoscere il contributo nella misura stabilita dalla legge e ancor di più di statuire sul motivo di appello specificamente rivolto ad individuare l’errore compiuto dal consulente tecnico nella quantificazione operata, così escludendosi in radice la prospettata violazione dell’art.112 c.p.c. 6.15 Inammissibile appare poi la censura laddove prospetta il vizio della decisione muovendo da un dato di fatto -approvazione del piano di recupero- inconferente ai fini della quantificazione del contributo, come già detto rilevando l’epoca di “inclusione” dell’immobile nel piano di recupero. Epoca che, con statuizione non impugnata da alcuna delle parti, è stata individuata nel 1989 e che dunque rende la censura inammissibile, fondandosi su presupposti fattuali incompatibili con quelli definitivamente acclarati nel corso del giudizio e per di più operando una quantificazione del contributo che non trova alcun parametro comparativo sul quale poter verificare l’eventuale scostamento rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito ai fini della quantificazione dallo stesso operata. 6.16 Con il sesto motivo si deduce la violazione degli artt. 156 e 132 c.2 n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché il vizio di motivazione assente. La sentenza impugnata, dopo avere rideterminato il contributo massimo di ricostruzione per ciascuna delle undici unità immobiliari avrebbe chiosato il periodo con la locuzione ”Sulla somma in ….” dando luogo ad una motivazione assente che, anche a volerla ritenere riferibile alla questione degli interessi, non potrebbe colmarsi richiamando la parte dispositiva, laddove veniva indicato il computo degli interessi compensativi, lo stesso rimandando al criterio esposto in sentenza, invece mancante. 22 di 24 6.17 La censura è inammissibile, la stessa ipotizzando una motivazione inesistente senza tuttavia individuare la questione che la Corte di appello avrebbe deciso senza un apparato motivatorio, tralasciando tuttavia di indicare in modo specifico la questione che sarebbe stata decisa nella motivazione della sentenza dalla Corte di appello. I ricorrenti sembrano per l’un verso riferire l’espressione monca “Sulla somma in” al tema degli interessi indicati in dispositivo, senza che tuttavia gli stessi abbiano aggredito la statuizione sul punto emessa dalla Corte di appello. In altri termini, la censura di motivazione apparente attinge un punto della decisione che nemmeno i ricorrenti hanno individuato in via meramente ipotetica, soltanto ipotizzando che essa facesse riferimento alla questione degli interessi, in tal modo confezionando un motivo di ricorso perplesso che non supera il vaglio di ammissibilità. 6.18 Con il settimo motivo si deduce la violazione degli artt.324 c.p.c. e 2909 c.c., nonché degli artt.8 d.lgs.n.104/2010 e 18 commi 4 e 334 del T.U. n.76/1998, censurandosi la motivazione laddove, in accoglimento del VII motivo di appello, era stata rigettata la domanda del danno da ritardo in relazione all’intervenuta decadenza della domanda di contributo. Secondo i ricorrenti anche il settimo motivo di appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per quanto già esposto nel primo motivo del ricorso principale. In ogni caso, la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare un punto decisivo della controversia ed in particolare le eccezioni esposte dai ricorrenti volte a dimostrare l’inesistenza del giudicato esterno rappresentato dalla sentenza del Consiglio di Stato n.709/2012 che, riguardando il provvedimento amministrativo e la lesione dell’interesse legittimo, non poteva statuire sul merito del diritto soggettivo al contributo né avrebbe potuto precludere l’azionabilità di tale diritto innanzi al g.o., giusto l’art.8 c.p.a. La Corte di appello, conseguentemente, non avrebbe potuto ritenere la domanda di contributo inidonea a radicare il diritto al risarcimento del danno in ragione della neghittosa inerzia accertata dal primo giudice. La riconosciuta presentazione della domanda di contributo del 30.3.1984, che restava il presupposto per il riconoscimento dello stesso e che aveva dato l’incipit alla pratica RA, avrebbe dovuto imporre la liquidazione d’ufficio del contributo dopo l’approvazione del piano di recupero costituente dichiarazione di p.u. ed indifferibilità ed urgenza, posto che non essendovi alcun problema di decadenza dal diritto- per effetto dell’art.3, c.9 del d.l.n.48/1986, conv. nella l.n.50/1986- non veniva comunque meno l’obbligo della P.A. di concludere il procedimento col provvedimento di liquidazione del contributo. In conclusione, la sentenza n.709/2012 non eliderebbe il dovere della P.A. di liquidare il contributo richiesto il 30.3.1984. 23 di 24 6.19 Il motivo è inammissibile quanto alla prima parte della censura, per le medesime ragioni esposte nell’esaminare il primo motivo di ricorso principale al quale è sufficiente qui rinviare. 6.20 Per altro verso, la censura prospetta un “omesso esame di un punto decisivo della controversia” facendo riferimento all’asserito mancato esame di deduzioni difensive contenute nella comparsa conclusionale, omettendo di considerare che il perimetro del vizio di omesso esame fissato dal n. 5 dell’art.360 c.1 c.p.c. come novellato riguarda unicamente il mancato esame di fatti decisivi ed oggetto di controversia nel giudizio. 6.21 La censura è comunque fuori bersaglio e omette di impugnare la statuizione della Corte di appello che ha fondato il rigetto della domanda risarcitoria non soltanto sul giudicato formatosi innanzi al Consiglio di Stato in ordine al rigetto della domanda, ma anche sulla circostanza che era stato lo stesso Tribunale ad escludere di poter accogliere la domanda di contributo vuoi per non avere nulla ritenuto in ordine alla ritenuta mancata allegazione della perizia alla domanda (esclusa dal Consiglio di Stato) vuoi per avere riconosciuto la fondatezza dell’azione promossa dai RA sotto il profilo dell’inserimento dell’immobile nel piano di recupero del Comune. In definitiva, la Corte di appello ritenne, con statuizione non impugnata, che il primo giudice non aveva definito favorevolmente il procedimento relativo alla domanda di contributo e che ciò impediva di poter riconoscere un danno da ritardo in ragione dell’esito negativo del procedimento, presupponendo in ogni caso la domanda di risarcimento del danno “la conclusione positiva del procedimento” -cfr. pag.25 ult. periodo sent.impugnata-. Tale ratio decidendi non è stata impugnata dai ricorrenti e rende quindi inammissibile la censura sotto il diverso profilo proposto dai medesimi. 6.22 Con l’ottavo motivo si deduce la violazione degli artt.112, 163, 167, 183 e 324 c.p.c. e del’art.2909 c.c. nonché omesso rilievo del giudicato interno sulla sentenza n.6902/13, e violazione dell’art.2043 c.c. e 328 c.p., 3 l.n.32/1992 e 2 l.n.241/1990, oltreché motivazione illogica. Il Tribunale di Napoli, secondo i ricorrenti, avrebbe fondato l’accoglimento della domanda risarcitoria sulla omessa definizione della pratica RA in osservanza del piano di recupero e su tale punto la sentenza anzidetta non sarebbe stata impugnata, essendosi per l’effetto formato il giudicato interno. Sarebbe dunque errata la decisione impugnata nella parte in cui era stata ritenuta la novità della domanda risarcitoria formulata in grado di appello per la prima volta con riguardo alla mancata definizione della procedura connessa all’approvazione del piano di recupero, essendo ormai coperto dal giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli sul diritto al risarcimento del danno connesso al rifiuto dell’Ente ad eseguire il piano di recupero, già richiesto nel corso del giudizio di primo grado nelle note ex art.183, comma 6, c.p.c. 24 di 24 depositata il 9.4.2009 ed in quella depositata il successivo 26 maggio 2009. Peraltro, sarebbe errata la decisione della Corte di appello laddove afferma che non era possibile ipotizzare la colpevole inerzia dell’Ente in relazione al Piano di recupero, avendo il Tribunale riconosciuto il danno correlato al dovere di corrispondere ex lege e d’ufficio il contributo in osservanza del titolo costituito dal piano di recupero “che attribuisce quella prebenda con carattere di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità”. 6.23 La censura è assorbita per effetto del rigetto del settimo motivo. Sulla base delle considerazioni appena esposte vanno rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso principale e di quello incidentale, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13.
PQM
Rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso principale e di quello incidentale, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13. Così deciso il 28 aprile 2023 nella camera di consiglio della prima