Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 16/04/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1081/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA sezione III Civile-FAMIGLIA e MINORI
composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente
Francesca Caprioli Consigliere rel. est.
Marialuisa Tezza Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo sopra indicato sull'appello depositato in via telematica il 25.11.2024 nell'interesse di:
nato a [...] l'[...], ivi residente in [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Luca Cristoforo Locatelli del foro di Cremona
appellante contro
nata a [...] il [...], residente in [...], V.le Controparte_1
Repubblica n. 35, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Tomasetti del foro di Cremona
appellata con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Brescia.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 535/2024 del Tribunale di Cremona in data 6.9.2024 - 21.9.2024, non notificata, resa nel procedimento R.G. n. 521/2022, in punto: separazione coniugale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
All'udienza collegiale del 15.4.2025 parte APPELLANTE e parte APPELLATA hanno formulato le seguenti conclusioni conformi: rinuncia alle rispettive domande di addebito e versamento da parte della signora sul conto corrente intestato al figlio della somma mensile di 300 euro, da CP_1 ER rivalutare annualmente (da maggio 2023) a titolo di compartecipazione alle spese, con decorrenza da maggio 2022 (data della domanda del sig. ; fatta salva la possibilità per il sig. di Pt_1 Pt_1
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PROCURATORE GENERALE: l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, sollevata dall'appellante (perché il collegio è stato composto anche dalla dott. Annalisa Petrosino, che svolge le funzioni di Giudice Tutelare nel procedimento di amministrazione di sostegno a favore del figlio della coppia, , è infondata: dando atto che l'appellante non poteva ricusare il Giudice durante il ER giudizio di primo grado (atteso che è venuto a conoscenza della partecipazione di detto Magistrato al
Collegio giudicante solo con la pubblicazione della sentenza), non ricorrevano i presupposti per
l'astensione, ex art. 51 c.p.c., poiché non può dirsi che il predetto Magistrato abbia conosciuto di questa causa “in altro grado del processo”, “dovendo la conoscenza della causa come magistrato in altro grado di giudizio riferirsi alla partecipazione alla decisione di merito” (Cass., 25487/21); in relazione alla addebitabilità della separazione alla appellata, il Tribunale ha correttamente motivato, dovendo rimarcarsi da un lato che l'allontanamento della appellata dalla casa familiare è avvenuto in base ad un accordo scritto dei coniugi, e dall'altro lato che al figlio non spetta, per le ragioni esposte ER dal Tribunale, un mantenimento da parte dei genitori, mentre egli potrà, in separato giudizio, agire per ottenere la corresponsione degli alimenti;
anche l'appello incidentale della è infondato, atteso CP_1 che, per le ragioni già esposte dal Tribunale, non sono stati provati i dedotti comportamenti del marito
e, comunque, non è stato provato che essi siano la causa della intollerabilità della convivenza;
chiede, pertanto, il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale.
FATTO E DIRITTO
In data 23.9.1974 e contraevano matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1 in Crema e dalla loro unione nasceva il figlio (5.10.1977). ER
Con ricorso depositato il 5.3.2022 la sig.ra proponeva domanda di separazione coniugale. CP_1
In data 23.5.2022 si costituiva in giudizio il sig. che aderiva alla domanda di separazione Pt_1 chiedendo porsi a carico della moglie un assegno di mantenimento della somma di euro 350 al mese – o l'importo ritenuto congruo - per il mantenimento del figlio maggiorenne ma affetto da grave ER disabilità oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza del 26.5.2022 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, con l'onere in capo ad entrambi di provvedere al mantenimento del figlio, ove fosse stato accertato nel prosieguo di causa la di lui disabilità psichica impeditiva di un'occupazione lavorativa.
In data 6.6.2022 la sig.ra depositava memoria integrativa chiedendo l'addebito della CP_1 separazione al sig. e, in caso di accertata disabilità di porre a carico dei genitori un Pt_1 ER contributo di mantenimento del figlio nella misura congrua.
In data 23.7.2022 il sig. si costituiva con memoria ex art. 709 CPC chiedendo in via Pt_1 riconvenzionale che la separazione fosse addebitata alla moglie e porre a carico della stessa un assegno di mantenimento di euro 350 al mese per il figlio oltre al 50% delle spese straordinarie. ER
pagina 2 di 7 Con sentenza non definitiva del Tribunale di Cremona n. 172/2023 pubblicata il 4.4.2023, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 14.9.2023 il Giudice, convocate le parti, esperiva tentativo di conciliazione formulando un'ipotesi di accordo che prevedeva la reciproca rinuncia all'addebito e la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore di di euro 300 a carico della sig.ra Nella medesima ER CP_1 udienza la sig.ra dichiarava di accettare, mentre il sig. a seguito della richiesta di CP_1 Pt_1 termine, in data 7.2.2024 rifiutava la proposta di conciliazione affermando di essere creditore nei confronti della moglie della somma di euro 27.623,65 per il mancato mantenimento del figlio ER dal 2020 ad oggi.
Il Tribunale di Cremona con sentenza definitiva emessa il 6.9.2024 e pubblicata il 21.9.2024, qui oggetto di impugnazione, così disponeva:
1) RIGETTA le domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti;
2) RIGETTA la domanda di mantenimento in favore del figlio formulata dal resistente;
3) CONDANNA a rifondere a /3 delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite che si liquidano, per tale quota, in complessivi € 2.237,70, oltre spese forfettarie 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, con compensazione del residuo
Osservava:
. circa le domande di addebito reciproco: la a sostegno della propria domanda, aveva affermato CP_1 di avere rinvenuto nel 2019 un diario redatto dal marito dal quale aveva appreso che egli aveva intrattenuto molti anni prima diverse relazioni extraconiugali;
in ogni caso, il marito aveva da tempo smesso di partecipare alla vita familiare e non aveva offerto mai un concreto contributo materiale e/o spirituale. Il resistente, dal canto suo, aveva chiesto l'addebito della separazione alla moglie deducendo che la stessa, allontanandosi dalla casa coniugale nel 2020, si era resa inadempiente agli obblighi di mantenimento nei confronti del figlio. Nel caso in esame mancava un supporto probatorio univoco e idoneo che, da un lato, accertasse i fatti allegati rispettivamente dalle parti e, dall'altro, li riconducesse causalmente alla fine del matrimonio: circa l'infedeltà del marito la si era limitata ad asserire CP_1 di aver appreso di “diverse” relazioni extraconiugali dal marito intrattenute nel corso degli anni, scoperte attraverso la lettura di un diario rinvenuto nel 2019 ma tale generica allegazione non era sufficiente in difetto di un supporto probatorio univoco né la aveva specificato le circostanze di tempo e di CP_1 luogo nelle quali aveva rinvenuto il diario né aveva fornito dettagli circa le condotte fedifraghe, collocate comunque in tempi remoti. Le istanze di prova articolate dalla erano risultate del tutto CP_1 generiche, ininfluenti, irrilevanti, e quindi non erano state ammesse. Secondo la versione della stessa ricorrente il marito aveva assunto sin dagli anni 80 (ovvero da quando il figlio aveva circa 9 anni) un atteggiamento distaccato, disinteressato e poco collaborativo ma tale rilievo rendeva di fatto impossibile oggi accertare se la fine del matrimonio fosse conseguita in via esclusiva dalla condotta del marito ovvero se l'allontanamento sentimentale derivasse da un logoramento del rapporto già esistente e risalente nel tempo. In questo scenario i comportamenti attribuiti al e le allegate relazioni extraconiugali erano Pt_1 privi di alcuna rilevanza. Quanto invece ai fatti lamentati dal consistenti nella violazione da parte Pt_1 della moglie del dovere di mantenimento nei confronti del figlio, tale condotta era priva di significatività ai fini della dimostrazione della violazione di un obbligo nascente dal matrimonio e soprattutto era rimasta priva di qualsivoglia supporto o riscontro probatorio, peraltro la ricostruzione offerta dal Pt_1
pagina 3 di 7 e la documentazione da questi prodotta corroboravano l'idea che al momento dell'allontanamento della moglie, avvenuto nel 2020, la crisi era ormai da tempo esistente e la Cassazione afferma che “in tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, a meno che il destinatario della relativa domanda non dimostri l'esistenza di una giusta causa o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile” (Corte di Cassazione ord. n. 11792 del 05/05/2021). Nel caso in esame lo stesso aveva narrato una crisi di coppia Pt_1 risalente agli anni '90 e l'incapacità dei coniugi di ricostruire una comunione di vita spirituale e materiale e dalle verbalizzazioni e dalle deduzioni di entrambe le parti si evinceva che la causa della crisi fosse stata la mancanza di una comunione materiale e spirituale tra i coniugi, accettata o comunque tollerata da entrambi, situazione che li aveva portati a un progressivo e reciproco allontanamento, in un mero
“simulacro” di matrimonio del tutto formale quantomeno fino al luglio 2020. In conclusione non era possibile stabilire se vi fosse stata un'effettiva violazione degli obblighi discendenti dal matrimonio a carico di un coniuge e, soprattutto, se questa fosse stata la causa unica o prevalente della separazione.
. relativamente al contributo per il mantenimento del figlio il aveva chiesto in via ER Pt_1 riconvenzionale che fosse posto a carico della moglie il versamento di € 350 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie: era ampiamente maggiorenne, pacificamente aveva condotto per diversi ER anni uno stile di vita da considerarsi “ordinario”, trasferendosi poi in Madagascar, ove aveva vissuto per un lungo periodo di tempo con moglie e figlio. Dopo la tragica morte di quest'ultimo - all'età di soli due anni-, era tornato in Italia presso l'abitazione familiare e da allora viveva in una condizione di ritiro sociale, mantenendo uno stile di vita schivo e isolato, uscendo di rado dalla sua camera ed evitando quasi ogni contatto con il mondo esterno. Il su ricorso del quale nel 2023 era stato nominato un Pt_1 amministratore di sostegno in favore di aveva quindi allegato uno stato di minorazione del ER figlio, il quale da circa cinque anni a suo dire era affetto da una condizione psico-patologica tale da renderlo non autosufficiente e aveva prodotto un certificato a firma del dott. il quale Per_2 concludeva nel senso che “il quadro complessivo indirizza verso una ipotesi diagnosticata di un disturbo psicotico persistente per la quale sono necessari interventi di tutela e cura”. La considerava CP_1 invece la peculiare situazione del figlio come non patologica ma frutto di una libera scelta ritenendo non esistenti i presupposti per statuire un onere di mantenimento pur essendosi offerta, anche su sollecito del
Giudice, di versare direttamente al figlio un contributo economico. Nel nostro ordinamento l'art. 337 septies II comma CC prevede l'applicazione ai figli maggiorenni e portatori di c.d. “handicap grave” delle disposizioni dettate per i figli minori con riferimento sostanzialmente alla disciplina di assegnazione della casa familiare e al mantenimento. Bisognava quindi verificare se fosse portatore di un ER handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 L n. 104 del 1992, richiamato dall'art. 37 bis disp. att. CC perché (v. Cass. ord. n. 21819 del 29.7.2021) presupposto per l'applicazione dell'art. 337 septies II comma CC è che il figlio versi appunto nella condizione di handicap grave di cui alla L. n. 104/1992, art. 3, comma 3, situazione di handicap che viene certificata dalla commissione medica presso le aziende sanitarie locali. In caso contrario, pur in presenza di una minorazione, la condizione giuridica del figlio
è assimilabile non a quella dei minori, bensì allo status giuridico dei figli maggiorenni (Cass. 29.7.2021,
n. 21819). Nel caso in esame, pur indubbia la fragilità di che manteneva un contegno anomalo ER ed eccentrico vivendo chiuso nella sua stanza, non pareva sussistere quella condizione di “grave handicap” del figlio richiesta dall'art. 337 septies II comma CC ai fini della equiparazione al figlio minore, condizione che, non solo non era stata accertata secondo quanto disposto dalla legge, ma che pagina 4 di 7 non emergeva alla luce delle risultanze disponibili non essendo stata diagnosticata con certezza e univocità alcuna patologia psichiatrica né, tantomeno, una condizione di invalidità. Il certificato prodotto dal a firma del dott. non riportava una specifica diagnosi né accertava l'invalidità ma Pt_1 Per_2 si limitava a propendere per un'ipotesi sulla base del quadro complessivo. E, in tema di mantenimento di figlio maggiorenne secondo i principi di cui all'art. 337 septies comma I CC, il figlio divenuto maggiorenne conserva il diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a carico del richiedente, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. 14.8.2020, n. 17183). Tale principio era stato ribadito anche con riguardo al riconoscimento di un assegno di mantenimento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, considerando che chi è affetto da handicap o disabilità ha la possibilità di essere inserito nel mondo del lavoro, nei limiti a lui confacenti e secondo il contributo lavorativo che egli sia in grado di dare. Ebbene, come esposto dallo stesso il figlio, oggi quasi quarantasettenne, si era laureato in scienze politiche Pt_1
e si era trasferito a Milano, ove aveva svolto varie attività lavorative come organizzatore di eventi, promotore di servizi e venditore online;
insoddisfatto della sua vita, nel 2007, si era trasferito stabilmente in Madagascar ove si era sposato e aveva avuto un figlio (nato nel 2013). Era rientrato in Italia nel 2014
a seguito della tragica morte del figlio e della separazione dalla moglie e da allora aveva iniziato a chiudersi in sé stesso per poi, tuttavia, recarsi nuovamente in Madagascar. Nel 2017 si era ER trasferito stabilmente a casa dei genitori, chiudendosi a chiave nella sua camera e rifiutando ogni contatto con l'esterno. Nel luglio 2020 i coniugi si erano di fatto separati e era rimasto a vivere con il ER padre. Fino al 2020, momento in cui la aveva abbandonato il tetto coniugale, il figlio non aveva CP_1 percepito nessun contributo da parte dei genitori, dovendosi presumere che egli si fosse sempre mantenuto autonomamente con un lavoro ovvero, al più, con i suoi risparmi. In conclusione, pur accertata la complicata condizione di doveva escludersi la persistenza di un onere di mantenimento a ER carico dei genitori atteso che egli pacificamente si era laureato, era entrato nel mondo del lavoro svolgendo diverse professioni, aveva vissuto in un altro continente, ove aveva costituito una entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente, tanto è vero che durante tutto il soggiorno in
Madagascar egli non aveva domandato alcun aiuto economico ai genitori. Solo dopo diversi anni, per scelta più o meno consapevole – come detto, non è dato allo stato un riscontro oggettivo e univoco in merito– si era venuto a trovare in una situazione di fragilità ma ormai, essendo uscito definitivamente dal nucleo familiare e avendo raggiunto una condizione di indipendenza, le circostanze sopravvenute non comportavano il risorgere dell'obbligo del genitore non convivente di concorrere al mantenimento, residuando al più, un obbligo alimentare in capo ai genitori. Doveva peraltro darsi atto che la ricorrente aveva manifestato in più occasioni, anche su proposta del Giudice, la volontà di contribuire alle esigenze del figlio mediante elargizione diretta.
. in base ai principi di soccombenza e causalità, tenuto conto dell'esito del giudizio e del contegno processuale delle parti, in considerazione della soccombenza reciproca circa la domanda di addebito e il rigetto della domanda di mantenimento formulata dal il quale non aveva aderito alla proposta del Pt_1 giudice, valutata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status, le spese di lite andavano poste per 1/3 a carico del mentre i residui 2/3 andavano compensati tra le parti. Pt_1
pagina 5 di 7 Avverso tale sentenza, pubblicata in data 21.09.2024, con ricorso depositato in data Parte_1
25.11.2024 proponeva appello chiedendo preliminarmente che la sentenza impugnata fosse dichiarata nulla per avere fatto parte del collegio la dott.ssa Petrosino, che aveva svolto anche la funzione di Giudice
Tutelare nella procedura di amministrazione di sostegno aperta in favore di Chiedeva nel ER merito che la separazione venisse addebitata alla moglie e che la stessa fosse condannata a versare all'appellante dal luglio 2020 la somma di 350 euro mensili, annualmente rivalutabile, o la diversa somma ritenuta, per il mantenimento di oltre alla metà delle spese straordinarie, con vittoria ER di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in data 15.3.2025 che chiedeva il rigetto dell'appello e in via Controparte_1 di appello incidentale chiedeva che la separazione fosse addebitata al con vittoria di spese di Pt_1 entrambi i gradi.
Il 19.3.2025 la difesa dell'appellata depositava le ultime tre dichiarazioni dei redditi.
In data 27.3.2025 il Procuratore Generale concludeva come indicato in epigrafe.
All'udienza del 15.4.2025 la Corte formulava alle parti proposta conciliativa e le parti, valutata la proposta, la accettavano formulando conclusioni conformi (rinuncia delle reciproche domande di addebito – oggetto di appello principale ed incidentale -; impegno della a versare con CP_1 decorrenza da maggio 2022 - data della domanda svolta dal nel giudizio separativo - sul conto Pt_1 corrente intestato al figlio la somma mensile di 300 euro, annualmente rivalutabile sulla base ER degli indici ISTAT a decorrere da maggio 2023, a titolo di compartecipazione alle spese sostenute dal per il mantenimento del figlio;
il avrebbe potuto poi richiedere all'amministratore di Pt_1 Pt_1 sostegno del figlio le somme versate dalla a titolo di rimborso delle spese da lui sostenute per CP_1 il mantenimento di spese del giudizio di appello compensate). ER
La Corte, preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti, ritiene di disporre in modo conforme, in parziale riforma della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da avvero la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Cremona 535/2024 pubblicata il 21.9.2024, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del
Procuratore Generale, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
. dispone che versi a partire da maggio 2022 la somma mensile di 300 euro, Controparte_1 annualmente rivalutabile su base ISTAT a decorrere dal maggio 2023, a titolo di compartecipazione alle spese sostenute da per il mantenimento del figlio versamento che verrà Parte_1 ER effettuato sul conto corrente intestato al figlio, con facoltà per di richiedere Parte_1 all'amministratore di sostegno del figlio il rimborso di tutte le spese da lui sostenute per il mantenimento di con lui convivente. ER
pagina 6 di 7 . conferma nel resto la sentenza impugnata.
. spese del grado di appello compensate.
Brescia, 15 aprile 2025
il Cons. rel. est. il Presidente
Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
pagina 7 di 7