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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 9714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9714 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 44774 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
già società incorporante della , Parte_1 CP_1 CP_2 con sede legale in Milano, via Gaetano De Castillia, n. 6/A, (c.f. e p.iva , in persona P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvio Tersilla e Giovanni
Mastrangelo, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di questi ultimi in Milano, Piazza Belgioioso, n. 2;
OPPONENTE
E
C.F. e P. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante, con sede in CP_3 P.IVA_2
Cavallermaggiore (CN), località Trebbiè n. 37, rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Picco e dall'avv. Alberto Cerutti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Torino, via San
Francesco d'Assisi n. 14, come da procura in atti;
OPPOSTA
E
(P.IVA , in persona del suo legale rappresentante, con Controparte_4 P.IVA_3 sede in Jerago con Orago (VA), via Milano n. 17 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Bianco e dall'Avv. Cinzia Villa ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Milano, Viale
RE RG n. 1, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
TE AM
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 16851/2020 del Tribunale di Milano;
cui è riunito il giudizio iscritto al n. 34595 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. e P. I.V.A. , in persona del legale rappresentante, quale CP_3 P.IVA_2
Parte mandataria del con e con sede in Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
Cavallermaggiore (CN), località Trebbiè n. 37, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Baranzini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Besozzo (VA), via XXV Aprile 4, come da procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
già società incorporante della , Parte_1 CP_1 CP_2 con sede legale in Milano, via Gaetano De Castillia, n. 6/A, (c.f. e p.iva , in persona P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvio Tersilla e Giovanni
Mastrangelo, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di questi ultimi in Milano, Piazza Belgioioso, n. 2;
CONVENUTA
OGGETTO: pagamento corrispettivo appalto;
cui è riunito il giudizio iscritto al n. 41221 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(P.IVA , in persona del suo legale rappresentante, con Controparte_5 P.IVA_3 sede in Jerago con Orago (VA), via Milano n. 17 rappresentata e difesa dall' Avv. Stefano Bianco e dall'Avv. Cinzia Villa ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Milano, Viale
RE RG n. 1 giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPONENTE
E
già società incorporante della , Parte_1 CP_1 CP_2 con sede legale in Milano, via Gaetano De Castillia, n. 6/A, (c.f. e p.iva , in persona P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvio Tersilla e Giovanni
Mastrangelo, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di questi ultimi in Milano, Piazza Belgioioso, n. 2;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 16559/2023 del Tribunale di Milano;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta allegate per l'udienza del 28.05.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la motivazione della presente sentenza sarà redatta sulla base della sintetica e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Con decreto ingiuntivo n. 16851/2020, emesso in data 06.10.2020 e notificato il 30.10.2020 il
Tribunale di Milano, su ricorso di ingiungeva a (ora CP_3 CP_2 Parte_1
il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 328.266,88 (oltre interessi
[...] moratori ex d.lgs n. 231/02 e spese del procedimento monitorio), a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per l'esecuzione di lavori di completamento di impianti oggetto di alcuni contratti di subappalto intervenuti tra e nell'ambito della realizzazione di opere edili e CP_2 CP_3 impiantistiche del nuovo ospedale di Alba-Bra sito nel Comune di Verduno (CN).
Con atto di citazione notificato in data 09.12.2020, ha proposto opposizione avverso il CP_2 decreto ingiuntivo notificato, formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e negletta ogni contraria istanza ed eccezione e sulla base delle censure e motivazioni sopra esposte: A. in via principale: annullare, revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto e respingere ogni richiesta di condanna al versamento di qualsivoglia somma in favore di , CP_3 perché insussistente, infondata, non provata, inesigibile e non conforme alle previsioni di cui ai contratti di subappalto B. in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere accolta la domanda che precede, annullare, revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto e respingere ogni richiesta di condanna al versamento di qualsivoglia somma in favore di
, ai sensi dell'art. 1460 c.c., essendosi quest'ultima resa gravemente inadempiente ai contratti CP_3 di subappalto, per le ragioni esposte in narrativa C. in via ulteriormente subordinata nella denegata
e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere accolte le domande che precede, annullare, revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto e respingere ogni richiesta di condanna al versamento di qualsivoglia somma in favore di , essendo i relativi crediti inesigibili per le ragioni esposte in CP_3 narrativa D. in via riconvenzionale: condannare a pagare all'esponente l'importo di Euro CP_3
1.096.830,08, oltre IVA, rivalutazione e interessi, o il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia;
E. in via di eccezione subordinata e di compensazione: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovessero essere accolte le domande di pagamento articolate da , condannare CP_3
al pagamento a controparte dell'importo risultante dalla compensazione tra quanto dovuto a CP_2 quest'ultima e il credito di azionato in via riconvenzionale. In tutti i casi, con rifusione di CP_2 spese, competenze ed onorari del procedimento e con condanna di controparte alla lite temeraria”.
L'opponente, in particolare, contestava l'effettiva esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture allegate da al fascicolo del monitorio e l'entità dei corrispettivi richiesti;
eccepiva, ex art. 1460 CP_3
c.c., il grave inadempimento contrattuale dell'opposta per vizi e ritardi nell'esecuzione dei lavori affidatile (anche nella sua qualità di mandataria e rappresentante dell'ATI con le mandanti
[...]
e , l'inesigibilità del credito azionato per mancata Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 dimostrazione dell'adempimento degli obblighi contributivi e retributivi richiesto dai contratti, la non spettanza degli interessi moratori ex d.lgs n. 231/02, stante l'espressa previsione nei contratti della misura degli interessi dovuti. L'opponente, pertanto, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni e al pagamento delle penali contrattuali per l'ammontare di Euro 1.096.830,08 (o maggiore o minore importo ritenuto di giustizia), in conseguenza degli inadempimenti contrattuali e ritardi di e CP_3 dell' Parte_3
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta contestando tutto quanto CP_3 eccepito e richiesto dall'opponente ed eccependo la decadenza dell'opponente ai sensi dell'art. 1667
c.c..
L'opposta concludeva, pertanto, chiedendo di rigettarsi l'opposizione e le domande riconvenzionali formulate da con conferma del decreto ingiuntivo impugnato, e chiedendo, altresì, la chiamata CP_2 in causa di quale società mandante dell'ATI, al fine di essere da questa tenuta Controparte_5 indenne e/o manlevata per l'ipotesi di fondatezza della contestazioni dell'opponente riguardo alle opere oggetto dei contratti stipulati con l' per la parte di competenza della Parte_3 Controparte_5
[... All'esito della prima udienza di comparizione del 19.05.2021, con provvedimento del 26.05.2021, il
Tribunale rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto ingiuntivo avanzata da e autorizzava quest'ultima alla chiamata in causa del terzo CP_3 Controparte_5
Notificato ritualmente l'atto di chiamata in causa, si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_5 di ogni domanda nei propri confronti.
Quindi, alla successiva udienza del 17.11.2021 venivano concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. di cui al rito ante riforma Cartabia e, all'esito, veniva disposta ed espletata c.t.u. a mezzo dell'ing.
, con deposito dell'elaborato peritale in data 19.02.2023 e successivi chiarimenti Persona_1 scritti in data 31.05.2023. In ragione delle carenze e incongruenze della relazione tecnica evidenziate nell'ordinanza del 28.07.2023, il Giudice disponeva la rinnovazione della c.t.u. con la nomina di un nuovo consulente nella persona dell'ing. , al quale veniva conferito incarico Persona_2 all'udienza del 27.09.2023.
Intanto, con altra citazione notificata il 02.10.2023, quale mandataria dell' CP_3 Parte_3 conveniva nel giudizio iscritto al n. 34505/2023 RG dinanzi a questo Tribunale, la società CP_1
(già ), formulando le seguenti conclusioni: “Nel merito accertare e dichiarare che CP_2
Contr l'importo di € 118.493,90 corrisposto in data 21.11.2019 da (oggi alla impresa CP_8 mandante era interamente dovuto per i titoli di cui in narrativa e che pertanto nulla Controparte_5 deve essere restituito. Condannare al pagamento dell'importo di € 128.079,34 a favore CP_1 della attrice e/o in alternativa direttamente alla impresa mandante a titolo di svincolo Controparte_5 delle ritenute a garanzia relative al contratto 140 cc/2018 ed incardinato nelle Ft. n. N. 791/2019 di
€ 60.571,91 e ft. N.55/2020 di € 67.507,93 emesse dalla Con condanna di Controparte_5 controparte alle spese di giudizio”.
A supporto delle relative domande l'attrice deduceva: di rivestire il ruolo di impresa mandataria del
Raggruppamento Temporanea di Imprese con le mandanti e CP_5 Controparte_6 Controparte_7
(nel complesso, l' ”), costituito per la realizzazione delle opere necessarie alla costruzione Parte_3 del nuovo ospedale di Alba-Bra, sito nel Comune di Verduno Cuneo, assunte in appalto da
[...]
Contr Parte
poi ceduto alla (poi divenuta;
- che, nell'ambito dell' , la Controparte_9 CP_2 CP_3 aveva realizzato parte delle opere elettriche previste e disciplinate nel contratto di fornitura CP_5
e posa in opera n. 140cc/2018, lavori che sarebbero stati eseguiti e terminati nei primi mesi del 2019;
- che, a fronte dell'esecuzione di tali lavorazioni, avrebbe maturato un credito nei confronti CP_5
Contr di di euro 162.346,76, oltre ritenute a garanzia da svincolare per euro 128.079,34; - che, Contr malgrado il debito sia stato riconosciuto da quest'ultima non avrebbe provveduto a pagare tali importi, costringendo a depositare un ricorso per decreto ingiuntivo, emesso da questo CP_5
Tribunale in data 2.11.2019 (con il n. 23145/2019) e notificato il successivo 11.11.2019 per l'importo Contr di Euro 118.493,90, avverso il quale proponeva opposizione, instaurando il giudizio R.G. n.
44744/2020, conclusosi con la sentenza n. 10199/2021, con cui il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto;
- che tale sentenza veniva appellata da Contr
la quale chiedeva di volersi dichiarare la carenza della legittimazione attiva di in CP_5 quanto mandante e non mandataria dell' - che, con sentenza n. 2126/2023, la Corte di Parte_3
Appello di Milano accoglieva l'appello e, in riforma integrale della sentenza n. 10199/2021, dichiarava il difetto di legittimazione attiva della - che, all'esito di quanto Controparte_5 stabilito da tale sentenza, aveva interesse ad agire in via ordinaria, tramite la Controparte_5 mandataria , per ottenere il pagamento dell'importo di euro 118.493,90 e che, in ragione del CP_3 contratto n. 140 /cc/ 2018, aveva maturato un ulteriore credito di Euro 128.079,34 per CP_5 ritenute a garanzia finora non svincolate, nonostante la corretta esecuzione dei lavori.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva eccependo l'inammissibilità della domanda CP_1 proposta da per illegittimo frazionamento del credito e contestando nel merito quanto dedotto CP_3 da parte attrice;
concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande attoree e per l'accoglimento della domanda riconvenzionale con cui chiedeva la condanna di a pagare alla convenuta l'importo CP_3 di Euro 1.096.830,08 (o maggiore o minore importo ritenuto di giustizia), a titolo di risarcimento dei danni e penali contrattuali dovuti in conseguenza degli inadempimenti contrattuali e ritardi di CP_3
e dell' come già contestati nel precedente giudizio n. 44774/2020 RG. Parte_3
Nel frattempo, con decreto ingiuntivo n. 16559/2023, emesso in data 28.10.2023 e notificato il
16.11.2023 il Tribunale di Milano, su ricorso di ingiungeva a il CP_1 Controparte_5 pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 124.125,54 (oltre interessi e spese del procedimento monitorio), a titolo di ripetizione delle somme pagate a in esecuzione Controparte_5 del decreto ingiuntivo n. 23145/2019 emesso dal Tribunale di Milano in forma provvisoriamente esecutiva, poi oggetto di opposizione rigettata con sentenza n. 10199/2021 del Tribunale di Milano, successivamente riformata dalla sentenza n. 2126/2023 della Corte di Appello di Milano che, Contr accogliendo l'appello di aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva della Controparte_5
[...]
Con atto di citazione notificato in data 16.11.2023, proponeva opposizione Controparte_5 avverso il decreto ingiuntivo n. 16559/2023 provvisoriamente esecutivo (giudizio iscritto al n.
41221/2023 RG), chiedendo dichiararsi che nulla era dovuto alla e dunque revocare e/o CP_1 annullare il decreto opposto.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva contestando quanto eccepito dall'opponente e CP_1 concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato. Intanto, nel corso del primo giudizio n. 44774/2020 RG. il nominato c.t.u. ing. depositava la Per_2 propria relazione in data 08.10.2024 e, all'esito della successiva udienza del 22.10.2024, con ordinanza del 7.11.2024, il Giudice, in ragione della parziale connessione soggettiva e oggettiva del giudizio con i procedimenti successivamente iscritti agli R.G. nn. 34505/2023 e 41221/2023, disponeva la riunione degli stessi, fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno
29.5.2025. In tale udienza, svolta in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti precisavano le rispettive conclusioni e il Tribunale, con ordinanza del 30.6.2025, assegnava la causa a sentenza con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art.190 c.p.c..
Ciò premesso, occorre prendere in esame le diverse domande formulate dalle parti nei giudizi riuniti.
Per quanto riguarda il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. 44774/2020 RG, come esposto in premesso, ha agito in via monitoria nei confronti di (ora CP_3 CP_2
) per ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto per l'esecuzione di lavori Parte_1 di completamento di impianti oggetto di alcuni contratti di subappalto intervenuti tra e CP_2 CP_3 nell'ambito della realizzazione di opere edili e impiantistiche del nuovo ospedale di Alba-Bra sito nel
Comune di Verduno (CN).
In particolare, l'importo complessivo di euro 328.266,88 oggetto di ingiunzione fa riferimento ai seguenti crediti: a) Euro 13.783,00, portati dalla fattura n. 291/2020 (sub doc. 6 fascicolo monitorio), in relazione all'esecuzione del terzo atto aggiuntivo del contratto n. 7500075011 del 20.12.2018 avente ad oggetto le attività, prestazioni, forniture e provviste necessarie per la realizzazione dei lavori di completamento degli impianti della centrale idrica, della centrale acque grezze, collegamento acque e gas metano, nonché ulteriori completamenti impianti meccanici;
b) Euro
56.009,89, a saldo della fattura n. 145/2020 (sub doc. 8 fascicolo monitorio), in relazione all'esecuzione del contratto n. 7500086432 del 13.01.2020 avente ad oggetto i lavori di controllo, verifica e ripristino e completamenti, precollaudi e messa in servizio degli impianti elettrici e speciali piani LM1, LP0, LP2, LP3 e LP4; c) 23.163,84, portati dalla fattura n. 290/2020, in relazione all'esecuzione del contratto n. 750008642; d) Euro 5.790,96, portati dalla fattura n. 347/2020 (sub doc. 12 fascicolo monitorio), in relazione all'esecuzione del contratto n. 7500086432; e) Euro
19.520,00, portati dalla fattura n. 289/2020 (sub doc. 14 fascicolo monitorio), in relazione all'esecuzione del contratto n. 7500087891 del 18 marzo 2020, avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di elementi necessari al completamento degli impianti elettrici e speciali relativi alle sale operatorie 1-11; f) Euro 47.743,00, portati dalla fattura n. 306/2020 (sub doc. 15 fascicolo monitorio), in relazione all'esecuzione del contratto n. 7500088424 del 9 giugno 2020, avente ad oggetto le opere ed attività impiantistiche per la risoluzione di “non conformità” degli impianti meccanici;
g) Euro
162.257,00, portati dalla fattura n. 307/2020 (sub doc. 16 fascicolo monitorio), in relazione all'esecuzione del contratto n. 7500088425 del 9 giugno 2020 avente ad oggetto le opere ed attività impiantistiche per la risoluzione di “non conformità” degli impianti elettrici.
Ebbene, deve ritenersi, in primo luogo, che ha fornito adeguata prova dei crediti portati dalle CP_3 fatture n. 291/2020, 145/2020, 290/2020, 347/2020 per complessivi euro 98.745,92, avendo prodotto, oltre alle menzionate fatture e all'estratto autenticato delle scritture contabili, i contratti sottoscritti con (doc. da 1 a 5 fascicolo monitorio) nonchè i relativi certificati di pagamento CP_2 predisposti dalla stessa e dalla medesima sottoscritti (v. docc. 7, 9, 11 e 13 fascicolo monitorio) CP_2 che dimostrano in modo sufficiente l'effettiva esecuzione delle lavorazioni indicate (e ben si distinguono dai S.A.L. che ne sono un presupposto). Invero, come osservato anche dal CTU nella propria relazione, deve ritenersi che il rilascio di un certificato di pagamento da parte del committente, successivo alla presentazione di un SAL, non può che attestare la realizzazione dell'opera nelle sue parti, non comprendendosi, altrimenti, su quale base si possa procedere con il rilascio di un SAL e del relativo certificato di pagamento.
Quanto al credito di cui alla fattura n. 289/2020 per € 19.520,00, relativa al contratto di fornitura e posa n. 7500087891 del 18.03.2020, avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di elementi necessari al completamento degli impianti elettrici e speciali relativi alle sale operatorie 1-11 (doc. 2 fascicolo monitorio), la dimostrazione della esecuzione delle prestazioni deriva dal riconoscimento contenuto nella email del 14.05.2020 (doc. 44 fascicolo opposta) con cui autorizzava il CP_2 pagamento dell'importo in questione, confermato anche dalla circostanza che la stessa opponente ha espressamente indicato il corrispettivo di cui alla fattura n.289/2020 tra i costi per l'ultimazione dei lavori asseritamente inadempiuti dalla e richiesti in via riconvenzionale a titolo Controparte_5 risarcitorio alla CP_3
Quanto al credito di cui alla fattura n. 306/2020 per € 47.743,00, relativa al contratto n. 7500088424 del 09.06.2020 per la risoluzione di “non conformità” degli impianti meccanici, è agevole rilevare come abbia sottoscritto tale accordo dando atto all'art. 8 che “alla data di sottoscrizione del CP_2 presente Contratto i lavori contrattuali risultano eseguiti” (v. doc. 4 fascicolo monitorio), con ciò riconoscendo l'effettuazione delle prestazioni in questione.
Analogo discorso non può farsi, invece, per il credito di Euro 162.257,00, portato dalla fattura n.
307/2020, relativa al contratto d'appalto n. 7500088425 del 09.06.2020 per la risoluzione di “non conformità” degli impianti elettrici, ove ha sottoscritto l'accordo dando atto all'art. 8 che “alla CP_2 data di sottoscrizione del presente Contratto i lavori contrattuali risultano in gran parte eseguiti”
(v. doc. 5 fascicolo monitorio).
Invero, al menzionato art. 8 del contratto n. 7500088425 le parti danno atto che i lavori contrattuali
“risultano in gran parte eseguiti” e non, invece, che “alla data di sottoscrizione del presente Contratto i lavori contrattuali risultano eseguiti”, come, invece, convenuto all'art. 8 del contratto n.
7500088424.
Ne consegue, in tal caso, che, a fronte della specifica contestazione dell'opponente sul quantum, non può ritenersi sufficientemente dimostrata dall'opposta l'entità di tali prestazioni e il conseguente ammontare della pretesa creditoria di cui fattura n. 307/2020, dal momento che, come anche rilevato dal CTU, in nessun documento è stato indicato lo stato dettagliato dei lavori alla data di sottoscrizione del contratto in questione (v. pag. 44 relazione c.t.u.).
Al riguardo, non può rilevare la circostanza che il c.t.u. avrebbe desunto l'avvenuto completamento dei lavori oggetto del predetto contratto sulla base delle risultanze del certificato di ultimazione dei lavori del 15.02.2020 (v. allegato 16 relazione c.t.u.), dal momento che il contratto n. 7500088425 risulta sottoscritto in data 09.06.2020; così come la circostanza che l'Ospedale sarebbe entrato in funzione il 25.06.2020 non è sufficiente a desumere che avesse completato le lavorazioni di CP_3 sua pertinenza (che altre imprese o la stessa avrebbero potuto completare al suo posto). CP_2
Pertanto, la pretesa creditoria avanzata da nei confronti di deve essere CP_3 Parte_1 riconosciuta nella minore somma di euro 166.009,88 (328.266,88 - 162.257,00).
Quanto agli interessi dovuti, come correttamente eccepito dall'opponente, vanno riconosciuti gli interessi convenzionalmente pattuiti nella misura del tasso legale ex art. 1284 c.c. maggiorata di due punti (e non quelli ex d.lgs n. 231/02) dalla scadenza delle relative fatture, non essendo necessaria per le relative clausole contrattuali l'accettazione specifica dell'appaltatrice ai sensi degli artt. 1341
e 1342 c.c., in quanto trattasi di contratti diretti a disciplinare specifici rapporti e non destinati a regolare in modo uniforme una serie indeterminata di rapporti contrattuali (v., ex multis, Cass. 2022,
n. 1143; Cass. 2013, n. 17073)
Va respinta, invece, l'eccezione dell'opponente di inesigibilità dei crediti azionati in sede monitoria sull'assunto che i contratti stipulati richiedevano, ai fini del pagamento, la dimostrazione da parte della creditrice della propria regolarità retributiva, fiscale e contributiva.
Al riguardo, giova osservare, in primo luogo, che tale clausola negoziale (la n. 6.2) è riferita a soli due contratti (i nn. 7500086432 e 7500075011) e non anche ai restanti e, in ogni caso, è stata prodotta in giudizio da la documentazione comprovante la sussistenza di tali requisiti al momento di CP_3 emissione delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo (v. doc. 36 e 37 fascicolo opposta).
Parte opponente ha svolto poi domande riconvenzionali nei confronti di al fine di ottenere il CP_3 risarcimento danni per asseriti costi sostenuti per riparazioni e/o completamento delle opere eseguite da e dall'ATI (attraverso imprese terze) nonché il pagamento di penali in ragione di CP_3 CP_3 asseriti ritardi nell'esecuzione dei lavori affidati, e tanto sia in relazione ai contratti stipulati direttamente con quale unica contraente sia a contratti intervenuti con in qualità di CP_3 CP_3
Parte mandataria dell' on le mandanti e CP_5 Controparte_6 Controparte_7
In particolare, quanto ai contratti stipulati con quale unica contraente, ha dedotto CP_3 CP_2 che si è resa gravemente inadempiente rispetto al contratto n. 7500086432 del 13.01.2020 CP_3 avente ad oggetto i lavori di controllo, verifica e ripristino e completamenti, precollaudi e messa in servizio degli impianti elettrici e speciali piani LM1, LP0, LP2, LP3 e LP4, avendo addebitato all'opposta - con nota dell'11.11.2020 (v. doc. 13) - la somma di Euro 185.128,41 relativa ai costi sostenuti per l'affidamento a imprese terze di a) attività connesse alla necessità di ulteriori interventi di messa a punto e di risoluzione difettosità sugli impianti oggetto di contratto;
b) al completamento e messa in servizio dell'impianto videocitofonico;
c) al completamento e messa in servizio dell'impianto chiamata ospedaliera. L'opponente ha dedotto, poi, che si è resa gravemente CP_3 inadempiente rispetto al contratto n. 7500075011 del 20.12.2018 avente ad oggetto i lavori di completamento degli impianti della centrale idrica, della centrale acque grezze, collegamento acque e gas metano, nonché ulteriori completamenti impianti meccanici, con addebito - con nota dell'11.11.2020 (v. doc. 14) - alla convenuta opposta della somma di Euro 112.500,00 a titolo di penali per ritardo disciplinate dall'art. 13 del contratto, oltre ad euro 65.000,00 per costi sostenuti per l'esecuzione delle attività di avviamento, messa in servizio e collaudi
Quanto ai contratti stipulati con l' ha lamentato, con riferimento ai contratti di Parte_3 CP_2 subappalto n. 101/cc del 26.10.2017 e ai contratti di fornitura e posa in opera n. 91/cc del 26.10.2017
e n. 226/cc del 7.09.2018 (v. docc. 6-7-8 opponente), la mancata esecuzione di alcuni interventi con conseguente ritardo dei lavori e necessità di sostenere spese per il loro completamento, con conseguente addebito dell'importo di euro 150.000,00 a titolo di penali contrattuali e di Euro
65.000,00, a titolo di costi sostenuti per l'esecuzione delle attività di avviamento, messa in servizio e collaudi degli impianti;
con riferimento al contratto di fornitura e posa in opera 140/cc del 7.02.2018
(v. doc. 10 opponente), ha eccepito la mancata esecuzione di alcuni interventi con conseguente ritardo dei lavori e necessità di sostenere spese per il loro completamento, con conseguente addebito dell'importo complessivo di euro 630.351,67 oltre iva, di cui euro 244.251,15 per costi di sistemazione, completamento, avviamento e collaudo impianti e il residuo per penali contrattuali da ritardo.
Le domande avanzate dalla opponente in via riconvenzionale devono ritenersi tutte infondate.
In primo luogo, va superata l'eccezione di decadenza sollevata dall'opposta per tardiva denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c., dal momento che non ha comunque provato che era a conoscenza CP_3 CP_2 dei vizi e difetti denunciati anteriormente alla asserita consegna dei lavori. In ogni caso, anche alla luce delle risultanze della c.t.u. espletata a mezzo dell'ing. , Persona_2 deve escludersi l'insussistenza sia dei vizi che dei ritardi lamentati dall'opponente.
Al riguardo, va disattesa l'eccezione di nullità della c.t.u. sollevata dall'opponente, dal momento che l'acquisizione da parte dell'ausiliario della documentazione presso la committenza pubblica, in relazione al rapporto concessorio pubblico riguardante la realizzazione dell'Ospedale di Alba-Bra, è avvenuta previa autorizzazione del Giudice e nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti.
Ciò posto, le valutazioni e le conclusioni svolte dal CTU si ritengono pienamente condivisibili, in quanto frutto dell'attento esame dei luoghi e della documentazione prodotta e acquisita in atti, fondati su criteri tecnici esenti da censure e congruamente motivate, con indicazione specifica dei motivi per cui vengono disattese le diverse valutazioni fatte dai consulenti di parte.
Il CTU, del resto, ha esaminato analiticamente e ha motivatamente valutato le osservazioni formulate dai consulenti delle parti, fornendo risposte ampiamente argomentate e basate su dati oggettivi, cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti.
Infine, si rammenta l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui
“in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non a ltro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente” (cfr. Cass. n. 23362 del 2012).
Ebbene, il c.t.u., sulla base di approfonditi e motivati rilievi, ha avuto modo di accertare la corretta e Parte tempestiva esecuzione dei lavori da parte di e dell' con riferimento ai contratti CP_3 CP_3 indicati dall'opponente (v. pagg. 27-45 della relazione e pagg. 12-31 delle repliche alle osservazioni dei ctp).
L'ausiliario, previo esame di tutti i contratti con le imprese terze allegati in atti dall'opponente (v. docc. da nn. 25 a 28 e da nn. 50 a 70), ha rilevato, in primo luogo, che non possono essere imputati a e/o all' i costi per gli interventi fatti eseguire alle imprese terze, in quanto CP_3 Parte_3 riguardanti attività (messe in servizio e collaudi di impianti) che esulavano dalle prestazioni contrattuali richieste alle contraenti subappaltatrici.
In particolare, il c.t.u. ha concluso evidenziando: “Per quanto riguarda il contratto di subappalto n.
101/c.c. C272 e il contratto di fornitura e posa n. 91/c.c. C272, le contestazioni della società CP_2 circa la mancata esecuzione delle attività di avviamento, messa in servizio, collaudi degli impianti, pre-commissioning e commissioning da parte dell'ATI sono risultate non pertinenti. Le attività spettanti all'ATI non includevano tali operazioni, e la loro esecuzione era tecnicamente e contrattualmente limitata a interventi specifici di completamento e risoluzione di anomalie preesistenti. Questo è stato ulteriormente avvalorato dal fatto che l'ATI è subentrata con i contratti di subappalto per risolvere problematiche dovute a lavorazioni di ditte terze, precedenti al loro ingresso in cantiere. L'ATI non era quindi né contrattualmente né tecnicamente in posizione di portare a termine le attività di pre-commissioning e commissioning, che richiedono una visione
d'insieme e competenze trasversali, non previste nei loro contratti.
Nel contratto di subappalto n. 140/c.c. C272…non sono emerse correlazioni dirette tra le lavorazioni eseguite dalle ditte terze incaricate da e le opere effettuate dall'ATI. Le fatture presentate CP_2 non mostrano specifiche indicazioni che giustifichino le contestazioni sollevate. Anche in questo caso, le contestazioni risultano infondate, poiché non vi è evidenza che le lavorazioni eseguite dalle terze parti siano state necessarie per risolvere vizi o completare le opere dell'ATI”. (v. pagg. 63-64 relazione c.t.u.).
Allo stesso modo, per quanto riguarda i contratti n. 7500075011 e 7500086432, intervenuti con
, il c.t.u. ha rilevato che gli interventi commissionati alle imprese terze non si riferivano al CP_3 completamento e/o correzione di lavorazioni affidate alla (v. pagg. 56-57 relazione CTU). CP_3
Per quanto concerne, poi, i ritardi di cui si duole l'opponente, deve osservarsi, innanzitutto, che non risulta in atti alcuna contestazione operata al riguardo dalla committenza pubblica e che le contestazioni sono state operate da soltanto dopo la conclusione dei lavori e la notifica del CP_2 decreto ingiuntivo.
Peraltro, occorre tenere conto della complessità del progetto, accompagnata da numerosi atti integrativi e varianti in corso d'opera, con opere spesso influenzate da urgenze e necessità emergenziali causate dalla pandemia COVID-19, che hanno avuto un impatto significativo sulle tempistiche e modalità di esecuzione, come sottolineato anche dal c.t.u..
Già questo sarebbe sufficiente per il rigetto della domanda di pagamento delle penali avanzata dall'opponente.
In ogni caso, anche sulla scorta delle risultanze della c.t.u. – le cui valutazioni al riguardo si intendono in questa sede integralmente recepite – deve escludersi la sussistenza di ritardi imputabili all'opposta nell'esecuzione delle lavorazioni di cui ai richiamati contratti di subappalto.
Al riguardo, l'ausiliario ha concluso affermando “Per quanto riguarda i contratti aggiuntivi (n.
7500075011, 7500087891, 7500086432, 7500088424, 7500088425), le opere previste sono state completate nei termini stabiliti. I certificati di pagamento e le verifiche dei direttori dei lavori attestano che i lavori sono stati eseguiti. Le contestazioni relative ai pagamenti risultano infondate, poiché i certificati di pagamento confermano la realizzazione delle opere. Le tempistiche di esecuzione sono state fortemente influenzate dalle numerose sospensioni e varianti in corso d'opera.
Tuttavia, il completamento delle opere entro il termine ultimo prorogato del 15 febbraio 2020 è stato attestato dai direttori dei lavori e confermato dalle documentazioni ufficiali. Questo dimostra che, nonostante le difficoltà, le imprese coinvolte sono riuscite a rispettare le scadenze stabilite. Le tempistiche hanno giocato un ruolo cruciale nel contesto della realizzazione del nuovo ospedale. I lavori iniziarono il 5 dicembre 2005 e, secondo il contratto originale, avrebbero dovuto concludersi entro il 1° giugno 2010. Tuttavia, una serie di varianti e sospensioni hanno causato numerosi rinvii.
Per esempio, la variante n. 1 del Lotto I della ridusse la durata dei lavori di 60 giorni, ma CP_10 successive varianti e sospensioni aggiunsero complessivamente oltre 500 giorni di proroga.
Condizioni meteorologiche avverse e problematiche tecniche portarono a ulteriori sospensioni, mentre l'accordo bonario del 2013 e successive decisioni del Collegio di Vigilanza stabilirono nuovi termini, con la data finale fissata al 30 settembre 2018. È significativo che, nonostante i ritardi generali dell'appalto nella sua complessità e le complicazioni generali, l' sia riuscita a Parte_3 completare le opere entro i termini stabiliti, con il Direttore dei Lavori che ha confermato il Part completamento delle lavorazioni entro il 15 febbraio 2020. Le criticità sollevate dall riguardo
a difetti e molto problematiche non risultano direttamente imputabili alle lavorazioni eseguite dall' . La maggior parte dei difetti rilevati riguarda ambiti non direttamente correlati agli Parte_3 interventi contrattuali esaminati.
In conclusione, il consulente tecnico d'ufficio ritiene che le opere eseguite dall' e dalle Parte_3 ditte coinvolte siano state svolte in conformità con i contratti stipulati e nei termini stabiliti. Le contestazioni sollevate dalla società non trovano riscontro nei documenti esaminati, e i CP_2 lavori sembrerebbero, sulla scorta dei documenti in atti e di quelli acquisti dalle P.A. essere stati realizzati secondo le specifiche contrattuali e nelle tempistiche concordate”. (v pagg. 61-63 relazione c.t.u.).
Più specificamente, con riferimento al contratto 7500086432, il CTU ha condivisibilmente osservato
“In data 28 febbraio 2020, l'architetto , in qualità di direttore dei lavori, assieme al Persona_3 responsabile unico del procedimento, architetto , e ai direttori operativi degli Persona_4 impianti elettrici e meccanici, periti industriali e si sono recati Persona_5 Persona_6 presso il cantiere per constatare e verificare lo stato dell'arte del complesso ospedaliero, nonché il grado di completamento di tutte le lavorazioni eseguite e ancora da eseguire. Il direttore operativo ha chiarito che gli impianti meccanici risultavano collaudati da tempo e che tutte Persona_6 le opere non sostanziali rilevate ed elencate nel verbale di ultimazione lavori del 3 ottobre 2019 erano state completate. Per quanto concerne gli impianti elettrici, il direttore operativo perito industriale ha illustrato lo stato dell'arte e la piena efficienza degli impianti elettrici e Persona_5 speciali, confermando la loro completezza per l'intero polo tecnologico delle centrali e della distribuzione. Ha inoltre confermato che gli impianti speciali, oltre a essere stati completati, erano in corso di programmazione e messa in servizio. Al termine del sopralluogo, il direttore dei lavori ha sottoscritto di aver constatato che, alla data del 15 febbraio 2020, tutte lelavorazioni di modesta entità menzionate nel certificato di ultimazione lavori risultavano ultimate. Il sopralluogo è stato poi sottoscritto anche dal presidente del concessionario , rappresentato Controparte_11 dall'ingegner , oggi consulente tecnico di parte nell'ambito della controversia. Persona_7
In data 13 marzo 2020, il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo ha rilasciato il certificato di prevenzione incendi con protocollo numero 4209 del 17 marzo 2020 (cfr. Relazione per collaudi parziali della DL)” (pag. 56 e 57 della relazione peritale).
Con riferimento al contratto n. 7500075011, il CTU ha precisato che “alla luce dei documenti in atti, il sopralluogo del 9 aprile 2019 non può essere considerato come indicativo della data di conclusione delle lavorazioni. Il verbale del 9 aprile 2019 (cfr. doc. 21 di ), infatti, è stato redatto CP_2 nell'ambito delle consuete visite della direzione lavori e, in quella data, sono state riscontrate una serie di attività che non possono essere classificate come emendative a vizi esecutivi. In primo luogo,
l'opera è stata completamente accettata, senza rilevamento di vizi. Le uniche lavorazioni richieste erano di natura accessoria, ovvero l'installazione di un termometro su un collettore, inizialmente non previsto nel progetto, e l'installazione dei neutralizzatori di condensa, che non erano di fornitura della Pt_5
, ma originariamente di Olicar S.p.A. A tal proposito, è stata persino richiesta una nuova CP_3 offerta per integrare tali lavorazioni. Alla luce di quanto sopra, la data del 9 aprile 2019 non può essere considerata come riferimento per la mancata conclusione delle lavorazioni. Di conseguenza, il calcolo delle penali su un periodo di 45 giorni appare non solo errato, ma del tutto incomprensibile” (pag. 23 della relazione di replica del CTU alle osservazioni dei CTP).
In buona sostanza, il CTU ha rilevato che le lavorazioni in questione, benchè non completate, avevano valore assolutamente accessorio e non essenziale, dunque non tale da giustificare l'addebito di penali da ritardo nella misura rivendicata dall'opponente.
Quanto poi ai contratti n. 101/cc, 91/cc e n. 226/cc, il CTU ha ragionevolmente escluso la rilevanza dei SAL ai fini della prova degli asseriti ritardi nell'esecuzione delle prestazioni, evidenziando che:
“la data di emissione del SAL non implica necessariamente che i lavori siano stati completati nello stesso giorno dell'emissione del SAL, bensì di certo in un momento precedente all'emissione del SAL.
Infatti, i SAL vengono emessi di consueto al raggiungimento di un determinato importo minimo o secondo una cadenza temporale prestabilita. Pertanto, dalla data di emissione del SAL non è possibile desumere con precisione la data effettiva di ultimazione delle opere. Ciò che è certo, tuttavia, è che, se l'opera è indicata nel SAL, essa è stata eseguita nel periodo compreso tra il SAL considerato e quello precedente. Inoltre, nei SAL citati non viene richiamato il contratto n. 226/c.c.
C272, oggetto delle osservazioni del CTP. Vengono invece richiamati esclusivamente il contratto n.
91 e le relative integrazioni n. 188 e n. 201 (SAL 4), nonché il contratto n. 101 e le integrazioni n.
166, n. 175, n. 183, n. 193 e n. 200 (SAL 5 e SAL 6). Nel SAL n. 4 si evidenzia che i lavori oggetto dello stesso riguardano principalmente l'integrazione del contratto n. 166, il quale tuttavia non è oggetto del procedimento. Con riferimento al SAL n. 5, si può rilevare come i lavori oggetto del SAL
e inerenti al contratto n. 101, nonché alle integrazioni n. 166, n. 175, n. 183 e n. 193, fossero già stati tutti completati alla data del 31.03.2019. I lavori eseguiti al punto sopra risultano inoltre riferiti al contratto n. 200 del 7 giugno 2018, che non è oggetto del presente contenzioso. Analogamente, anche il SAL n. 6 fa riferimento a lavori inerenti al contratto n. 200 del 7 giugno 2018, il quale non rientra nel contenzioso in esame” (pag. 19-20 della relazione del CTU di replica alle osservazioni dei CTP). Parte Infine, anche con riferimento al contratto n. 140 c/c stipulato con l' , si richiamano le CP_3 condivisibili valutazioni del CTU che ha escluso l'effettivo superamento del termine contrattuale del
28.02.2019: sostiene che avrebbe dovuto ultimare i lavori il 28 febbraio 2019, CP_2 CP_3 Pt_6 come indicato all'articolo 13 del già menzionato contratto. Tuttavia, alla data del 9 aprile 2019, i lavori non risulterebbe ancora conclusi, come sarebbe indicato nei verbali di controllo riportati nei documenti in atti di causa (cfr. doc. 21 di ). Tuttavia, analizzando i documenti citati nell'atto CP_2 di citazione, in particolare i documenti sopra richiamati (cfr. doc. 21 di ), emerge che CP_2 relativamente ai componenti del gruppo di riduzione gas metano e ai condizionatori underfloor non vi è alcuna evidenza di irregolarità né risultano oggetto di contestazione. In altre parole, tali verbali non riguardano né i riduttori di gas metano né i condizionatori underfloor, elementi per i quali sono state applicate le penali di cui all'art. 13 del contratto. Inoltre, risulta evidente che i verbali hanno carattere di controllo, tutte le opere sono state accettate e le richieste riguardano semplici messe a punto. A titolo di esempio, nel documento M056-GH-RC-CEN_001_01 (cfr. Doc.21 di ) si CP_2 segnala la mancata fornitura del dispositivo neutralizzatore di acidità della condensa, che doveva Contr essere fornito da ma che invero è stato smarrito, e che si è offerta di fornire alla CP_9 CP_3 come indicato nello stesso verbale. Un'altra attività marginale riguarda la richiesta di aggiungere un termometro in una posizione specifica, intervento di scarsissima rilevanza. Lo stesso documento richiede l'aggiornamento degli as-built, operazione che normalmente si effettua alla conclusione dei lavori con la consegna della documentazione completa e delle dichiarazioni di conformità, ma che non influisce sulla consistenza delle lavorazioni. In ultimo si segnala che non sono indicate non conformità nel verbale. In riferimento al documento
M056-GH-RC-CEN_001_02 (cfr. Doc.21 di ), anche in questo caso, le prove effettuate sono CP_2 di controllo delle opere e risultano tutte accettate. L'unica richiesta è l'aggiornamento della planimetria as-built. Relativamente a quanto asserito da riguardo al fatto che al 28 febbraio CP_2
2019 le lavorazioni non erano concluse, poiché – secondo - il verbale riportava data 9 aprile CP_2
2019, è opportuno che il CTU esponga alcune osservazioni. Innanzitutto, il fatto che il verbale indichi una data del 9 aprile 2019 non implica che i lavori siano stati completati solo in quella data ed in ogni caso, le penali di cui all'articolo 13 non riguardano opere mancanti di rilievo, e le lavorazioni Part residue sono di trascurabile importanza rispetto all'intero appalto e alle lamentele esposte da nei confronti del concessionario (cfr. doc. 14 – 20). In altri termini, il CTU, esaminati i documenti, rileva solo la necessità di inserire un termometro sulla tubazione, operazione irrilevante e comunque accettata nella sua complessità come opera così come indicato nel verbale. calcola un ritardo CP_2 di 45 giorni considerando il termine del 28 febbraio 2019 e la data del sopralluogo del 9 aprile 2019, che, come detto, è la data di un rilievo e non la data di constatazione dello stato dei lavori. Se CP_2 aveva intenzione di applicare le penali a partire dal 28 febbraio 2019, avrebbe dovuto effettuare un sopralluogo in predetta data e redigere un verbale di constatazione dei lavori. La metodologia indicata nell'atto di citazione in opposizione – adottata da – risulta quindi inadeguata alle normali pratiche di svolgimento e supervisione CP_2 di un cantiere, tanto più per l'applicazione di penali di tale entità” (pag. 34-36 della relazione peritale).
In definitiva, dovendosi escludere, nella specie, gli inadempimenti e ritardi contestati dall'opponente, le domande avanzate in via riconvenzionale da non possono che essere Parte_1 integralmente rigettate.
In conseguenza di tale rigetto, non occorre pronunciarsi sulla domanda di manleva avanzata da , CP_3 quale mandataria dell' nei confronti della Parte_3 Controparte_5
In conclusione, riguardo al giudizio n. 44774/2020 RG, va revocato il decreto ingiuntivo n.
16851/2020, con condanna di al pagamento, in favore di della Parte_1 CP_3 minore somma di euro 166.009,88, oltre gli interessi convenzionalmente pattuiti, nella misura del tasso legale ex art. 1284 c.c. maggiorata di due punti, dalla scadenza delle relative fatture al saldo;
vanno rigettate le domande avanzate in via riconvenzionale da nei confronti di Parte_1
e dell' e deve dichiararsi assorbita la domanda di manleva avanzata da CP_3 Parte_3 CP_3 quale mandataria dell' nei confronti della Parte_3 Controparte_5
Passando all'esame del giudizio n. 34505/2023 R.G., occorre premettere che qui agisce CP_3 nella sua qualità di mandataria dell' a cui partecipava, quale società mandante, Controparte_12 la chiedendo accertarsi come dovuto il pagamento eseguito da (già Controparte_5 CP_1
e ora di euro 118.493,90, a titolo di saldo contrattuale, per le CP_2 Parte_1 opere elettriche realizzate dalla in esecuzione del contratto di subappalto n. 140 Controparte_5 cc/2018, nonché condannarsi l pagamento delle ritenute a garanzia maturate sempre dalla CP_1 per l'importo di € 128.079,34. Controparte_5
Poiché agisce quale mandataria dell'ATI, facendo valere unicamente i crediti della mandante CP_3
deve escludersi che la stessa – come eccepito dalla convenuta - abbia operato in tale Controparte_5 sede un frazionamento del credito rispetto a quanto richiesto nel giudizio n. 44774/2020 RG, ove la stessa faceva valere suoi propri crediti per i lavori dalla medesima eseguiti in favore di CP_2
Ciò premesso, le domande avanzate da devono ritenersi fondate. CP_3
La fondatezza del credito di euro 118.493,90, a titolo di saldo contrattuale per le opere elettriche realizzate dalla in esecuzione del contratto di subappalto n. 140 cc/2018 risulta dai Controparte_5 seguenti documenti: il contratto di subappalto n. 140 cc/2018 sottoscritto dalle parti il 7.02.2018 e relativi addenda, le fatture n. 180 e 237 del 2019, i relativi certificati di pagamento predisposti dalla stessa e dalla medesima sottoscritti, la comunicazione del 24.5.2019 proveniente dal capo CP_2 amministrazione di dr.ssa contenente l'impegno a pagare il corrispettivo CP_2 Persona_8 di cui alle fatture in questione, il certificato di collaudo tecnico e amministrativo sottoscritto il
29.09.2022 anche dalla ASL committente principale (v. doc. 2-3-4-5-13-14-16 fascicolo parte attrice).
La prova che abbia realizzato le opere di propria competenza oggetto dell'appalto Controparte_5 stipulato dall'ATI il 07.02.2018 e successivi addenda emerge, oltre che dalla documentazione sopra menzionata, anche dagli esiti della c.t.u. svolta dall'ing. , che ha confermato la regolare Per_2 esecuzione dei lavori relativi agli impianti elettrici di cui al Contratto n. 140/ 2018 e successivi
Addenda, come già evidenziato sopra nelle considerazioni svolte in relazione al giudizio n.
44774/2020 RG.
Invero, si è già avuto modo di rilevare come, sulla scorta della documentazione in atti e delle condivise risultanze della c.t.u., debba escludersi la sussistenza dei i vizi e ritardi (questi ultimi peraltro mai contestati da nel corso dei lavori) lamentati dalla convenuta e posti a fondamento CP_2 della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni.
Sulla scorta di quanto sopra, essendo stata accertata la ultimazione e buon esito dei lavori svolti da in relazione al contratto n. 140/cc 2018, deve ritenersi anche fondata la pretesa Controparte_5 creditoria di parte attrice per le ritenute a garanzia per Euro 128.079,34 ad oggi non ancora svincolate, stante la clausola n. 10 del contratto che prevedeva che le ritenute a garanzia dovessero essere svincolate entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori.
Peraltro, nessuna specifica contestazione sull'ammontare delle menzionate ritenute è stata svolta dalla convenuta entro i termini decadenziali per le preclusioni assertive (art. 171 ter n. 1 c.p.c.). In definitiva, le domande vanno accolte e, conseguentemente, deve ritenersi legittimo il credito di quale mandataria dell'ATI, di euro 118.493,90, di cui al pagamento eseguito da CP_3 [...]
e va condannata la convenuta al pagamento della somma di euro 128.079,34, oltre interessi CP_1 legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
Per quanto riguarda, infine, il giudizio n. 41221/2023 RG, non vi è dubbio che vada confermato il decreto ingiuntivo n. 16557/2023 oggetto di opposizione da parte di sussistendo, Controparte_5 in capo all'opposta (ora , il diritto di ripetizione dell'importo CP_1 Parte_1 di euro 124.125,54, corrisposto in favore di in esecuzione del decreto ingiuntivo Controparte_5 provvisoriamente esecutivo n. 23145/2019, sulla scorta di quanto statuito dalla Corte di Appello di Contr Milano con la sentenza n. 2126/2023, che, accogliendo l'appello proposto da avverso la Contr sentenza n. 10199/2021 del Tribunale di Milano (che aveva rigettato l'opposizione di al menzionato decreto n. 23145/2019), aveva riformato la predetta sentenza e dichiarato il difetto di legittimazione attiva della posto che ad agire doveva essere la mandataria Controparte_5
Parte dell' ossia e non la mandante. CP_3
Passando, infine, al governo delle spese dei giudizi riuniti va disposto quanto segue, tenendosi conto che nei giudizi riuniti la liquidazione delle stesse va operata in relazione ad ogni singolo giudizio (cfr.
Cass. 2006, n. 15954; Cass. 2001, n. 7908).
In relazione al giudizio n. 44774/2020, stante la soccombenza, va Parte_1 condannata alla refusione delle spese di lite in favore di e della terza chiamata CP_3 [...]
in quanto la chiamata in causa è stata resa necessaria in relazione alle domande Controparte_5 infondate dell'opponente e non risultando tale chiamata arbitraria e/o manifestamente infondata (cfr., tra le tante, Cass. 2012, n.7431).
Oltre alle spese legali liquidate come da dispositivo (tenendo conto della nota spese allegata e dei parametri ex d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in ragione del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata), è tenuta al pagamento integrale delle spese Parte_1 delle CTU, come liquidate in corso di causa, con conseguente rimborso degli importi versati da CP_3
a tale titolo (v. doc. 47 ), nonché al pagamento delle spese di c.t.p., in relazione alle quali
[...] CP_3 si ritiene congruo (rispetto alle maggiori somme richieste) l'importo di euro 12.000,00 (v. doc. 46
), in quanto, tali costi costituiscono spese giudiziali, con la conseguente applicazione del CP_3 principio della liquidazione a carico del soccombente, salvo i casi di compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. 2005, n. 15672).
In relazione al giudizio n. 34505/2023 RG, le spese legali seguono la soccombenza, mentre si ritiene che sussistono gravi motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio n. 41221/2023, risultando comunque dovuto alla – sulla scorta delle risultanze dei giudizi riuniti - l'importo Controparte_5 oggetto di ripetizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunziando sulle cause riunite in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) in relazione al giudizio n. n. 44774/2020 RG, revoca il decreto ingiuntivo n. 16851/2020 del
Tribunale di Milano e, per l'effetto, condanna (già società Controparte_13 CP_1 incorporante della , p.a. al pagamento, in favore di della minore CP_2 CP_3 somma di euro 166.009,88, oltre gli interessi convenzionalmente pattuiti, nella misura del tasso legale ex art. 1284 c.c. maggiorata di due punti, dalla scadenza delle relative fatture al saldo;
rigetta le domande avanzate in via riconvenzionale da e Controparte_14 dichiara assorbita la domanda di manleva avanzata da nei confronti della terza CP_3 chiamata Controparte_5
2) in relazione al giudizio n. 34505/2023 RG, accoglie le domande avanzate da nella CP_3 sua qualità di mandataria e rappresentante dell'ATI con le mandanti Controparte_5
e e, conseguentemente, dichiara legittimo il credito di Controparte_6 Controparte_7 CP_3
quale mandataria dell'ATI, di euro 118.493,90, oggetto del pagamento eseguito da
[...]
(già società incorporante della;
Parte_1 CP_1 CP_2 condanna la convenuta (già società incorporante della Parte_1 CP_1
al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di euro 128.079,34, CP_2 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
3) in relazione al giudizio n. 41221/2023 RG, rigetta l'opposizione avanzata da Controparte_5
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 16557/2023 del Tribunale di Milano;
[...]
4) condanna a rimborsare all'opposta le spese di lite in Parte_1 CP_3 relazione al giudizio n. 44774/2020, liquidate in Euro 37.479,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché euro
12.000,00 per spese di c.t.p.;
5) condanna a rimborsare alla terza chiamata le Parte_1 Controparte_5 spese di lite in relazione al giudizio n. 44774/2020, liquidate in Euro 18.977,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%; 6) condanna a rimborsare a nella sua qualità di mandataria Parte_1 CP_3
e rappresentante dell'ATI con le mandanti e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 le spese di lite in relazione al giudizio n. 34505/2023 RG, liquidate in Euro 759,00 per spese vive ed euro 18.977,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
7) dichiara compensate tra le parti le spese relative al giudizio n. 41221/2023;
8) pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. come liquidate Parte_1 con decreto del 7.11.2024, con conseguente rimborso, in favore di degli importi CP_3 dalla medesima versati a tale titolo.
Milano, 12 dicembre 2025
Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale