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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 01/04/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 702/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.29 c.p.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Scheda Alessandro del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Berra Michela del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 28/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata al di fuori del Pers matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), relativa alla figlia nata a Vercelli (VC) in [...]
10/02/2016, ancora minore.
Le parti hanno convissuto more uxorio dal 2012 fino al 2019 quando hanno deciso di interrompere il loro rapporto;
con decreto del 06/02/2020 di questo Tribunale veniva disposto pagina 1 di 4 l'affido esclusivo della minore al padre con possibilità, per la madre, di vedere la figlia settimanalmente in luogo neutro con facoltà delegata ai Servizi di eventuale liberalizzazione delle frequentazioni, provvedimento reclamato dalla sig.ra che domandava l'affido Parte_2 condiviso e che tuttavia veniva rigettato dalla Corte d'Appello di Torino. All'inizio del 2024 le parti presentavano ricorso congiunto al fine di ottenere, a modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in essere, l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori: con sentenza n. 11 del 19/02/2024 il Tribunale di
Vercelli affidava la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione paritetica presso ciascuno, secondo uno specifico calendario di frequentazione. Dal punto di vista economico, considerati i paritetici tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, il Tribunale stabiliva che entrambi i genitori provvedessero al mantenimento diretto della figlia minore e, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie.
Successivamente al deposito della citata sentenza, la minore ha gradualmente iniziato a passare sempre più tempo presso la mamma, secondo uno schema di alternanza con il papà meno frammentato rispetto quanto indicato nell'ultimo provvedimento: le parti sono quindi addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di richiedere la modifica del suddetto provvedimento.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
pagina 2 di 4
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
DISPONE
La modifica delle condizioni relative ai rapporti genitoriali di cui alla sentenza n. 11 del
19/02/2024 di questo Tribunale, secondo le seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la figlia minore resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori. I genitori, Persona_2 in applicazione del regime di affidamento condiviso, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore interesse per la figlia, mentre limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la eserciteranno Pers separatamente, ciascuno nei periodi in cui avrà la figlia con sé. La figlia minore è collocata in via prevalente presso la madre, presso l'abitazione della quale manterrà la residenza;
Pers
2. quanto alle modalità di frequentazione, starà con il papà a fine settimana alternati, dal Pers venerdì dopo l'uscita da scuola sino alla domenica sera. Infrasettimanalmente starà con il papà tutti i mercoledì dall'uscita da scuola sino alla mattina del giovedì, quando il papà la accompagnerà a scuola. Negli altri giorni starà con la mamma;
Pers
3. la figlia minore trascorrerà con ciascun genitore tempi paritetici nei periodi di vacanza: Pers
- nelle vacanze natalizie, passerà con la mamma il 24 dicembre e con il papà il 25 dicembre e poi alternativamente il giorno di Santo Stefano, di San Silvestro e di Capodanno;
l'Epifania verrà trascorsa dalla minore ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
Pers
- nelle vacanze pasquali passerà alternativamente con ciascun genitore, la giornata di
Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo; Pers
- trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. In difetto di accordo trascorrerà dal
1° al 15 agosto con il padre e dal 16 al 31 agosto con la madre negli anni pari e viceversa in quelli dispari;
4. le parti concordano che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia minore. Inoltre, per espressa deroga al protocollo d'intesa (Linee Guida) del 21.12.2018 in uso presso il Tribunale di Vercelli, le parti concordano che entrambi genitori concorreranno, nella misura del 50% ciascuno - o rimborseranno la quota di propria spettanza al genitore che le abbia eventualmente anticipate - al pagamento delle spese relative alla mensa scolastica;
5. inoltre le parti concordano che entrambi genitori concorreranno, nella misura del 50% ciascuno - o rimborseranno la quota di propria spettanza al genitore che le abbia eventualmente anticipate - al pagamento delle spese straordinarie scolastiche, extrascolastiche e medico-sanitarie risultanti dal protocollo d'intesa (Linee Guida) del
21.12.2018 in uso presso il Tribunale di Vercelli, il cui contenuto si richiama qui integralmente, anche per quanto concerne le modalità e termini di corresponsione, salvo quanto previsto al punto che precede. Ogni mese le parti provvederanno a rendicontare le spese sostenute e procederanno ai relativi rimborsi e/o compensazioni;
pagina 3 di 4 Pers 6. l'AUU per la figlia sarà richiesto unicamente dalla signora alla Parte_2 quale sola il contributo verrà erogato interamente (al 100%);
7. si dà atto che la signora ed il signor si rilasciano reciproco assenso per la Parte_2 Pt_1 richiesta e l'ottenimento di passaporto e carta d'identità o di altro documento equipollente valido per l'espatrio;
8. si dà atto che le spese del giudizio saranno integralmente compensate tra le partil.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 31/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 702/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.29 c.p.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Scheda Alessandro del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Berra Michela del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 28/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata al di fuori del Pers matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), relativa alla figlia nata a Vercelli (VC) in [...]
10/02/2016, ancora minore.
Le parti hanno convissuto more uxorio dal 2012 fino al 2019 quando hanno deciso di interrompere il loro rapporto;
con decreto del 06/02/2020 di questo Tribunale veniva disposto pagina 1 di 4 l'affido esclusivo della minore al padre con possibilità, per la madre, di vedere la figlia settimanalmente in luogo neutro con facoltà delegata ai Servizi di eventuale liberalizzazione delle frequentazioni, provvedimento reclamato dalla sig.ra che domandava l'affido Parte_2 condiviso e che tuttavia veniva rigettato dalla Corte d'Appello di Torino. All'inizio del 2024 le parti presentavano ricorso congiunto al fine di ottenere, a modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in essere, l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori: con sentenza n. 11 del 19/02/2024 il Tribunale di
Vercelli affidava la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione paritetica presso ciascuno, secondo uno specifico calendario di frequentazione. Dal punto di vista economico, considerati i paritetici tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, il Tribunale stabiliva che entrambi i genitori provvedessero al mantenimento diretto della figlia minore e, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie.
Successivamente al deposito della citata sentenza, la minore ha gradualmente iniziato a passare sempre più tempo presso la mamma, secondo uno schema di alternanza con il papà meno frammentato rispetto quanto indicato nell'ultimo provvedimento: le parti sono quindi addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di richiedere la modifica del suddetto provvedimento.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
pagina 2 di 4
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
DISPONE
La modifica delle condizioni relative ai rapporti genitoriali di cui alla sentenza n. 11 del
19/02/2024 di questo Tribunale, secondo le seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la figlia minore resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori. I genitori, Persona_2 in applicazione del regime di affidamento condiviso, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore interesse per la figlia, mentre limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la eserciteranno Pers separatamente, ciascuno nei periodi in cui avrà la figlia con sé. La figlia minore è collocata in via prevalente presso la madre, presso l'abitazione della quale manterrà la residenza;
Pers
2. quanto alle modalità di frequentazione, starà con il papà a fine settimana alternati, dal Pers venerdì dopo l'uscita da scuola sino alla domenica sera. Infrasettimanalmente starà con il papà tutti i mercoledì dall'uscita da scuola sino alla mattina del giovedì, quando il papà la accompagnerà a scuola. Negli altri giorni starà con la mamma;
Pers
3. la figlia minore trascorrerà con ciascun genitore tempi paritetici nei periodi di vacanza: Pers
- nelle vacanze natalizie, passerà con la mamma il 24 dicembre e con il papà il 25 dicembre e poi alternativamente il giorno di Santo Stefano, di San Silvestro e di Capodanno;
l'Epifania verrà trascorsa dalla minore ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
Pers
- nelle vacanze pasquali passerà alternativamente con ciascun genitore, la giornata di
Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo; Pers
- trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. In difetto di accordo trascorrerà dal
1° al 15 agosto con il padre e dal 16 al 31 agosto con la madre negli anni pari e viceversa in quelli dispari;
4. le parti concordano che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia minore. Inoltre, per espressa deroga al protocollo d'intesa (Linee Guida) del 21.12.2018 in uso presso il Tribunale di Vercelli, le parti concordano che entrambi genitori concorreranno, nella misura del 50% ciascuno - o rimborseranno la quota di propria spettanza al genitore che le abbia eventualmente anticipate - al pagamento delle spese relative alla mensa scolastica;
5. inoltre le parti concordano che entrambi genitori concorreranno, nella misura del 50% ciascuno - o rimborseranno la quota di propria spettanza al genitore che le abbia eventualmente anticipate - al pagamento delle spese straordinarie scolastiche, extrascolastiche e medico-sanitarie risultanti dal protocollo d'intesa (Linee Guida) del
21.12.2018 in uso presso il Tribunale di Vercelli, il cui contenuto si richiama qui integralmente, anche per quanto concerne le modalità e termini di corresponsione, salvo quanto previsto al punto che precede. Ogni mese le parti provvederanno a rendicontare le spese sostenute e procederanno ai relativi rimborsi e/o compensazioni;
pagina 3 di 4 Pers 6. l'AUU per la figlia sarà richiesto unicamente dalla signora alla Parte_2 quale sola il contributo verrà erogato interamente (al 100%);
7. si dà atto che la signora ed il signor si rilasciano reciproco assenso per la Parte_2 Pt_1 richiesta e l'ottenimento di passaporto e carta d'identità o di altro documento equipollente valido per l'espatrio;
8. si dà atto che le spese del giudizio saranno integralmente compensate tra le partil.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 31/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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