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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/06/2025, n. 2033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2033 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-Sezione Prima Civile -
In persona dei Magistrati
Dr.ssa Enrica De Sire Presidente
Dr.ssa Aurelia Cuomo Giudice est.
Dr.ssa Jone Galasso Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 5506 sub 1 del R.G.A.C. dell'anno 2018, rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 06.02.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
t r a
nata ad [...] il [...] rappresentata e difesa dall' avv. Francesco Cesaro, Parte_1
giusta procura in atti
Attrice
e
nato ad [...] l'[...] ( ) , nata a [...] Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
Inferiore il 7/1/1989 ( nato a [...] il [...] CodiceFiscale_2 Controparte_3
nato a [...]. il 7/6/1987 ( ) e C.F._3 CP_4 C.F._4 [...]
nato a [...] il [...] ) rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore CP_5 C.F._5
Giordano, giusta procura in atti
Convenuti con la partecipazione del PM in sede
Parte necessaria
OGGETTO: querela di falso incidentale.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti, comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione gli odierni convenuti hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1647/2018 reso dall' intestato Tribunale, nel giudizio derubricato al n. RG 5506/2018, con il quale veniva ingiunto loro il pagamento in solido della somma di euro 54.000,00 oltre interessi, a favore dell'attrice in forza di una scrittura privata per riconoscimento del debito, deducendo, tra l'altro, l'aver onorato il debito come risulta da quietanze di pagamento prodotte in atti.
Ritualmente si è costituita , contestando l'avverso dedotto ed eccepito ed in particolare Parte_1
l'eccezione di adempimento per come proposta da controparte;
in particolare, ha formalmente disconosciuto la quietanza di pagamento prodotta da controparte, non quanto alla sottoscrizione, ma bensì quanto al contenuto, evidenziando che la somma quietanzata era pari ad euro 5.000,00 e non
“55.000,00” come ivi apparentemente indicato, paventando dunque un falso per interpolazione.
Fissata dunque udienza di comparizione delle parti, presente personalmente, reiterava Parte_1
il disconoscimento del contenuto del secondo foglio della scrittura privata prodotta da controparte e precisamente nel secondo capoverso ove è scritto: “ acconto di € 55.000,00, versati in contanti alla sig.rina di in data 30.12.2013” dico cinquantacinquemila” sia nella cifra che nell' Parte_1 aggiunta a lettere e proponeva “querela di falso incidentale”.
Il GI autorizzava la proposizione della querela di falso disponendo la sospensione del giudizio principale nelle more della definizione di quello incidentale.
In via istruttoria si procedeva all'espletamento di CTU grafologica.
Espletata la consulenza tecnica, ritenuta la causa matura per la decisione, il GI all'udienza del
05.02.2025 rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
In via preliminare giova evidenziare che la scrittura privata non autenticata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da colui che l'ha sottoscritta se la sottoscrizione è considerata riconosciuta dalla legge processuale. Peraltro, il Giudice, davanti al quale sia proposta istanza di verificazione di scrittura privata non autenticata e tempestivamente disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta, ha l'obbligo di pronunciarsi sulla stessa, purché la prova relativa all'autenticità della sottoscrizione sia rilevante ai fini della decisione del merito della controversia (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 7242 del 13/03/2023).
L'interesse ad agire del querelante riposa nella necessità di conseguire una certezza quanto alla falsità
o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso (cfr. Cass. Civ., sent. n. 19413 del 2017).
La querela di falso ha, infatti, il fine di deprivare un atto pubblico o una scrittura privata riconosciuta dell'idoneità a far fede e a fungere da prova di fatti o rapporti contro chi possa avvalersi del documento per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia esso o meno l'autore della falsificazione. Lo strumento processuale de quo ha il fine di contestare l'efficacia di prova legale di cui agli artt.
2700 e 2702 c.c. di un documento e non può essere proposta se non allo scopo di togliere allo stesso
(atto pubblico o scrittura privata) l'idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, né si debba tutelare la fede pubblica, bensì si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento (configurabile nel caso di mera "svista" che non incide sul contenuto sostanziale del documento), la querela di falso non è ammissibile (cfr. Cass. Civ., sez. II, sent. n.
8925/2001).
Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio
(cfr. Cass. Civ., sent. n. 8362/2000; Cass. Civ. sent. n. 19727/2003; Cass. Civ. sent. n. 24725/08).
Logico corollario di quanto precede è che la legittimazione ad agire spetta a tutti coloro i quali si affermano titolari di situazioni giuridiche soggettive assoggettate all'efficacia probatoria del documento ai sensi dell'art. 81 c.p.c., mentre la legittimazione passiva non pertiene all'autore materiale dell'atto, ma a chi intende avvalersi del documento ritenuto falso o, comunque, a quei soggetti destinati a subire ex art. 2909 c.c. gli effetti negativi dell'accertamento della falsità del documento impugnato (cfr. Cass. Civ., sent. n. 8362 del 2000).
Più di recente, la SC tornata ad esprimersi sul punto ha così statuito: “Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19281 del
17/07/2019).
Di conseguenza, facendo applicazione di tali coordinate giuridiche al caso di specie, senza dubbio appare sussistente la legittimazione, sia attiva che passiva, in capo alle odierne parti in causa.
La querela può essere proposta in via principale, con una specifica domanda avente come unico oggetto la dichiarazione della falsità del documento, ovvero in via incidentale, in corso di causa, nella quale viene prodotto un documento considerato rilevante ai fini della decisione.
Nondimeno, anche quando viene proposta incidentalmente, la querela di falso raffigura un'azione a sé, posto che persegue un proprio risultato particolare, consistente nell'accertamento della verità o della falsità di un documento rilevante ai fini della decisione della causa principale. Accertamento da pronunziarsi con sentenza che, una volta passata in giudicato, fa stato a tutti gli effetti. Ciò premesso e passando al merito della domanda, la stessa è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
ha contestato la veridicità ed autenticità del contenuto del secondo foglio della scrittura Parte_1 privata prodotta e precisamente nel secondo capoverso“ acconto di € 55.000,00, versati in contanti alla sig.rina di Feo in data 30.12.2013” dico cinquantacinquemila” sia nella cifra che nell' Pt_1
aggiunta a lettere.
Dirimente è l'esito della consulenza calligrafica espletata in corso di causa, della cui correttezza ed attendibilità non v'è motivo di dubitare.
La Consulente, dopo raccolta di saggio grafico, esame di scritture di comparazione e dell'originale del documento contestato, ha così concluso: “-.la parte narrativa oggetto di verifica è omogenea e riferibile all'alveo scrittorio del sig. ; -.la parte narrativa (sez.2) è un falso documentale CP_1 realizzato con la tecnica della interpolazione dei seguenti prodotti grafici “5” + “dico cinquanta cinquemila” + tratto finale;
- grafismi oggetto di interpolazione sono stati eseguiti dall'alveo scrittorio del sig. . Il giudizio di paternità della scrittura è convalidato dalla sussistenza di CP_1
medesima matrice neuro-biologica dei tracciati messi a confronto 4.i grafismi oggetto di interpolazione sono stati realizzati con penna a sfera, con inchiostro di colore blue. Trattasi del medesimo strumento utilizzato per tutta la parte narrativa, come è stato dimostrato mediante
l'utilizzo della ruota a filtri multicolori”.
La consulenza d'Ufficio veniva fatta oggetto di contestazioni da parte degli opponenti tramite il loro consulente di parte a cui facevano seguito i chiarimenti da parte della nominata consulente:
a) “ Sugli esami strumentali – inidoneità dei rilievi con ruota porta filtri
La Ctu cosi concludeva……Sul punto è doveroso precisare che – attraverso l'uso della ruota multi- filtri - è stato dimostrato la presenza del medesimo inchiostro, stante la sussistenza della medesima luminescenza dei grafismi ai differenti filtri colore
b) Sull'analisi dell'impostazione spaziale delle parti manoscritte oggetto del quesito
La ctu concludeva….Orbene il cd. Riflesso di scansamento nell'interpolazione, per interpretazione costante, NON fa riferimento al concetto “tra le righe” inteso in senso verticale, ma in ogni direzione spaziale, tenendo conto “dello spazio disponibile, evitano di intaccare i tratti già tracciati”, vale a dire nelle quattro direzioni spaziali (superiore, inferiore, destra, sinistra)
c) Sulla inidoneità del confronto con documento in fotocopia e limiti intrinseci dell'esame su copia
La ctu concludeva……La “supposizione” avanzata dalla CTP seppur plausibile in astratto perde valenza sul piano concreto, atteso che le anomalie nella compilazione della verificanda sono comprovate dai seguenti indici grafo-tecnici: -n.5 addossato alle virgolette iniziali;
-“dico cinquanta cinquemila”: dicitura riportata dopo il punto con addossamento spaziale interrigo. -la precisazione letterale della cifra è presente solo nella sez.2; nella sez.1 NON è riportata detta dicitura. -nella sez.
2 tratto finale allungato “superfluo”, per colmare lo spazio tra testo – sottoscrizione * I singoli indici grafico-tecnici assurgono al rango di segnalatori di falsità, con valore univoco e concordante, atteso che le anomalie spaziali vengono corroborate ANCHE dal confronto con la comparativa in copia fotostatica”
Pertanto la CTU risulta corroborata da esaustiva motivazione, anche con riferimento alle contestazioni mosse dalla parte convenuta;
pertanto, tenuto conto del complessivo quadro istruttorio,
è possibile concludere per l'accoglimento della querela di falso incidentale proposta da Parte_1
e per l'effetto va dichiarata la falsità della scrittura privata e precisamente ove vi è scritto “ acconto di € 55.000,00, versati in contanti alla sig.rina di in data 30.12.2013” dico Parte_1 cinquantacinquemila”
Quanto alle spese di lite, comprese quelle di CTU, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita, reietta o respinta, così definitivamente decide:
- accoglie la domanda di querela di falso e per l'effetto dichiara la falsità della della scrittura privata e precisamente ove vi è scritto “acconto di € 55.000,00 versati in contanti alla sig. Parte_2 in data 30.12.2013” dico cinquantacinquemila”
- dispone ai sensi dell'art. 226, c. 2, c.p.c e dell'art. 537 c.p.p. che il Cancelliere provveda ad annotare il dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato della stessa, sull'originale o, in difetto, su copia autentica del documento di cui supra.
- Condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate nella Parte_1
misura di euro 6.800,00 per compensi, oltre accessori di legge ed euro 379,50 per spese vive con attribuzione;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti liquidate come da separato provvedimento.
Così deciso in Nocera Inferiore, camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-Sezione Prima Civile -
In persona dei Magistrati
Dr.ssa Enrica De Sire Presidente
Dr.ssa Aurelia Cuomo Giudice est.
Dr.ssa Jone Galasso Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 5506 sub 1 del R.G.A.C. dell'anno 2018, rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 06.02.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
t r a
nata ad [...] il [...] rappresentata e difesa dall' avv. Francesco Cesaro, Parte_1
giusta procura in atti
Attrice
e
nato ad [...] l'[...] ( ) , nata a [...] Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
Inferiore il 7/1/1989 ( nato a [...] il [...] CodiceFiscale_2 Controparte_3
nato a [...]. il 7/6/1987 ( ) e C.F._3 CP_4 C.F._4 [...]
nato a [...] il [...] ) rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore CP_5 C.F._5
Giordano, giusta procura in atti
Convenuti con la partecipazione del PM in sede
Parte necessaria
OGGETTO: querela di falso incidentale.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti, comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione gli odierni convenuti hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1647/2018 reso dall' intestato Tribunale, nel giudizio derubricato al n. RG 5506/2018, con il quale veniva ingiunto loro il pagamento in solido della somma di euro 54.000,00 oltre interessi, a favore dell'attrice in forza di una scrittura privata per riconoscimento del debito, deducendo, tra l'altro, l'aver onorato il debito come risulta da quietanze di pagamento prodotte in atti.
Ritualmente si è costituita , contestando l'avverso dedotto ed eccepito ed in particolare Parte_1
l'eccezione di adempimento per come proposta da controparte;
in particolare, ha formalmente disconosciuto la quietanza di pagamento prodotta da controparte, non quanto alla sottoscrizione, ma bensì quanto al contenuto, evidenziando che la somma quietanzata era pari ad euro 5.000,00 e non
“55.000,00” come ivi apparentemente indicato, paventando dunque un falso per interpolazione.
Fissata dunque udienza di comparizione delle parti, presente personalmente, reiterava Parte_1
il disconoscimento del contenuto del secondo foglio della scrittura privata prodotta da controparte e precisamente nel secondo capoverso ove è scritto: “ acconto di € 55.000,00, versati in contanti alla sig.rina di in data 30.12.2013” dico cinquantacinquemila” sia nella cifra che nell' Parte_1 aggiunta a lettere e proponeva “querela di falso incidentale”.
Il GI autorizzava la proposizione della querela di falso disponendo la sospensione del giudizio principale nelle more della definizione di quello incidentale.
In via istruttoria si procedeva all'espletamento di CTU grafologica.
Espletata la consulenza tecnica, ritenuta la causa matura per la decisione, il GI all'udienza del
05.02.2025 rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
In via preliminare giova evidenziare che la scrittura privata non autenticata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da colui che l'ha sottoscritta se la sottoscrizione è considerata riconosciuta dalla legge processuale. Peraltro, il Giudice, davanti al quale sia proposta istanza di verificazione di scrittura privata non autenticata e tempestivamente disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta, ha l'obbligo di pronunciarsi sulla stessa, purché la prova relativa all'autenticità della sottoscrizione sia rilevante ai fini della decisione del merito della controversia (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 7242 del 13/03/2023).
L'interesse ad agire del querelante riposa nella necessità di conseguire una certezza quanto alla falsità
o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso (cfr. Cass. Civ., sent. n. 19413 del 2017).
La querela di falso ha, infatti, il fine di deprivare un atto pubblico o una scrittura privata riconosciuta dell'idoneità a far fede e a fungere da prova di fatti o rapporti contro chi possa avvalersi del documento per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia esso o meno l'autore della falsificazione. Lo strumento processuale de quo ha il fine di contestare l'efficacia di prova legale di cui agli artt.
2700 e 2702 c.c. di un documento e non può essere proposta se non allo scopo di togliere allo stesso
(atto pubblico o scrittura privata) l'idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, né si debba tutelare la fede pubblica, bensì si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento (configurabile nel caso di mera "svista" che non incide sul contenuto sostanziale del documento), la querela di falso non è ammissibile (cfr. Cass. Civ., sez. II, sent. n.
8925/2001).
Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio
(cfr. Cass. Civ., sent. n. 8362/2000; Cass. Civ. sent. n. 19727/2003; Cass. Civ. sent. n. 24725/08).
Logico corollario di quanto precede è che la legittimazione ad agire spetta a tutti coloro i quali si affermano titolari di situazioni giuridiche soggettive assoggettate all'efficacia probatoria del documento ai sensi dell'art. 81 c.p.c., mentre la legittimazione passiva non pertiene all'autore materiale dell'atto, ma a chi intende avvalersi del documento ritenuto falso o, comunque, a quei soggetti destinati a subire ex art. 2909 c.c. gli effetti negativi dell'accertamento della falsità del documento impugnato (cfr. Cass. Civ., sent. n. 8362 del 2000).
Più di recente, la SC tornata ad esprimersi sul punto ha così statuito: “Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19281 del
17/07/2019).
Di conseguenza, facendo applicazione di tali coordinate giuridiche al caso di specie, senza dubbio appare sussistente la legittimazione, sia attiva che passiva, in capo alle odierne parti in causa.
La querela può essere proposta in via principale, con una specifica domanda avente come unico oggetto la dichiarazione della falsità del documento, ovvero in via incidentale, in corso di causa, nella quale viene prodotto un documento considerato rilevante ai fini della decisione.
Nondimeno, anche quando viene proposta incidentalmente, la querela di falso raffigura un'azione a sé, posto che persegue un proprio risultato particolare, consistente nell'accertamento della verità o della falsità di un documento rilevante ai fini della decisione della causa principale. Accertamento da pronunziarsi con sentenza che, una volta passata in giudicato, fa stato a tutti gli effetti. Ciò premesso e passando al merito della domanda, la stessa è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
ha contestato la veridicità ed autenticità del contenuto del secondo foglio della scrittura Parte_1 privata prodotta e precisamente nel secondo capoverso“ acconto di € 55.000,00, versati in contanti alla sig.rina di Feo in data 30.12.2013” dico cinquantacinquemila” sia nella cifra che nell' Pt_1
aggiunta a lettere.
Dirimente è l'esito della consulenza calligrafica espletata in corso di causa, della cui correttezza ed attendibilità non v'è motivo di dubitare.
La Consulente, dopo raccolta di saggio grafico, esame di scritture di comparazione e dell'originale del documento contestato, ha così concluso: “-.la parte narrativa oggetto di verifica è omogenea e riferibile all'alveo scrittorio del sig. ; -.la parte narrativa (sez.2) è un falso documentale CP_1 realizzato con la tecnica della interpolazione dei seguenti prodotti grafici “5” + “dico cinquanta cinquemila” + tratto finale;
- grafismi oggetto di interpolazione sono stati eseguiti dall'alveo scrittorio del sig. . Il giudizio di paternità della scrittura è convalidato dalla sussistenza di CP_1
medesima matrice neuro-biologica dei tracciati messi a confronto 4.i grafismi oggetto di interpolazione sono stati realizzati con penna a sfera, con inchiostro di colore blue. Trattasi del medesimo strumento utilizzato per tutta la parte narrativa, come è stato dimostrato mediante
l'utilizzo della ruota a filtri multicolori”.
La consulenza d'Ufficio veniva fatta oggetto di contestazioni da parte degli opponenti tramite il loro consulente di parte a cui facevano seguito i chiarimenti da parte della nominata consulente:
a) “ Sugli esami strumentali – inidoneità dei rilievi con ruota porta filtri
La Ctu cosi concludeva……Sul punto è doveroso precisare che – attraverso l'uso della ruota multi- filtri - è stato dimostrato la presenza del medesimo inchiostro, stante la sussistenza della medesima luminescenza dei grafismi ai differenti filtri colore
b) Sull'analisi dell'impostazione spaziale delle parti manoscritte oggetto del quesito
La ctu concludeva….Orbene il cd. Riflesso di scansamento nell'interpolazione, per interpretazione costante, NON fa riferimento al concetto “tra le righe” inteso in senso verticale, ma in ogni direzione spaziale, tenendo conto “dello spazio disponibile, evitano di intaccare i tratti già tracciati”, vale a dire nelle quattro direzioni spaziali (superiore, inferiore, destra, sinistra)
c) Sulla inidoneità del confronto con documento in fotocopia e limiti intrinseci dell'esame su copia
La ctu concludeva……La “supposizione” avanzata dalla CTP seppur plausibile in astratto perde valenza sul piano concreto, atteso che le anomalie nella compilazione della verificanda sono comprovate dai seguenti indici grafo-tecnici: -n.5 addossato alle virgolette iniziali;
-“dico cinquanta cinquemila”: dicitura riportata dopo il punto con addossamento spaziale interrigo. -la precisazione letterale della cifra è presente solo nella sez.2; nella sez.1 NON è riportata detta dicitura. -nella sez.
2 tratto finale allungato “superfluo”, per colmare lo spazio tra testo – sottoscrizione * I singoli indici grafico-tecnici assurgono al rango di segnalatori di falsità, con valore univoco e concordante, atteso che le anomalie spaziali vengono corroborate ANCHE dal confronto con la comparativa in copia fotostatica”
Pertanto la CTU risulta corroborata da esaustiva motivazione, anche con riferimento alle contestazioni mosse dalla parte convenuta;
pertanto, tenuto conto del complessivo quadro istruttorio,
è possibile concludere per l'accoglimento della querela di falso incidentale proposta da Parte_1
e per l'effetto va dichiarata la falsità della scrittura privata e precisamente ove vi è scritto “ acconto di € 55.000,00, versati in contanti alla sig.rina di in data 30.12.2013” dico Parte_1 cinquantacinquemila”
Quanto alle spese di lite, comprese quelle di CTU, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita, reietta o respinta, così definitivamente decide:
- accoglie la domanda di querela di falso e per l'effetto dichiara la falsità della della scrittura privata e precisamente ove vi è scritto “acconto di € 55.000,00 versati in contanti alla sig. Parte_2 in data 30.12.2013” dico cinquantacinquemila”
- dispone ai sensi dell'art. 226, c. 2, c.p.c e dell'art. 537 c.p.p. che il Cancelliere provveda ad annotare il dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato della stessa, sull'originale o, in difetto, su copia autentica del documento di cui supra.
- Condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate nella Parte_1
misura di euro 6.800,00 per compensi, oltre accessori di legge ed euro 379,50 per spese vive con attribuzione;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti liquidate come da separato provvedimento.
Così deciso in Nocera Inferiore, camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire