Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato a regime in lire 8.000 milioni annui a decorrere dal 1985, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3150 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.